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D-7868/2007

D-7868/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-08-13 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, nato a B._______, C._______, nella provincia di Suleimaniya, in Iraq, avrebbe risieduto dall'infanzia fino al 7 maggio, oppure al 5 luglio 2007 a C._______. In seguito avrebbe soggiornato a D._______ per circa due mesi a casa di suo zio paterno fino al 2 settembre 2007. Sarebbe poi espatrio in data 4 settembre 2007 raggiungendo la Svizzera in data 21 settembre 2007 ove ha presentato domanda d'asilo il medesimo giorno (cfr. verbali d'audizione del 1° ottobre 2007, pagg. 1, 2 e 6 come pure del 15 ottobre 2007, pagg. 2 e 8). Sentito sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere ucciso sia dai familiari di una ragazza di nome E._______ che avrebbe voluto sposare - figlia di un responsabile dell'Unione Patriottica del Kurdistan (KPU) - che dalla famiglia del suo concorrente, a sua volta un responsabile del KPU. Infatti, per tre volte la famiglia della compagna avrebbe rifiutato le richieste di matrimonio presentate dalla famiglia dell'interessato. In seguito, il richiedente sarebbe stato minacciato sia dai genitori della ragazza che dalla famiglia del pretendente e una o più persone ignote gli avrebbero sparato colpendo la sua auto. Quest'ultimo avrebbe poi deciso di recarsi a D._______ dopo aver appreso che la ragazza era rimasta uccisa in un incendio - forse per mano della sua famiglia, forse per suicidio - e dopo aver sporto denuncia senza esito. In seguito sarebbe pure fuggito da D._______ e sarebbe espatriato perché degli ignoti, oppure dei terroristi gli avrebbero sparato il 1° settembre 2007 mentre si trovava a bordo di un'auto insieme ad un suo cugino che avrebbe lavorato come interprete per gli americani (cfr. verbali d'audizione del 1° ottobre 2007, pagg. 4-5 e del 15 ottobre 2007, pagg. 3-8). B. Con decisione del 22 ottobre 2007, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 21 novembre 2007, il richiedente ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'invio degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. A sostegno del gravame ha allegato un certificato medico del Dr. med. F._______ del servizio psico-sociale (SPS) di Viganello dell'8 novembre 2007. D. Con scritto del 29 novembre 2007, il ricorrente ha presentato un rapporto medico dettagliato del Dr. med. F._______ del SPS del 27 novembre 2007. E. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 20 dicembre 2007, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha inoltre rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. F. Con risposta del 17 gennaio 2008, l'UFM, ha proposto la reiezione del gravame. G. Con decisione incidentale del 25 gennaio 2008, il Tribunale amministrativo federale ha concesso al ricorrente un termine fino al 25 febbraio 2008 per presentare una replica. H. Il 25 febbraio 2008, l'autore del gravame ha inoltrato l'atto di replica onde ha, in sostanza, contestato le contraddizioni indicate dall'UFM nella sua decisione del 22 ottobre 2007 ed ha, per il resto, rimandato a quanto già esposto nel ricorso. I. Con scritto del 3 febbraio 2010 (data d'entrata 1° marzo 2010), il Dr. med. F._______ ha sollecitato l'evasione della sentenza per il ricorrente, in quanto vi sarebbe stato un grave peggioramento delle condizioni psichiche del paziente il quale non sopporterebbe più la lunga attesa ed il clima di incertezza che graverebbe sulla sua situazione. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi del 1979, RU 1980 1718), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).

E. 3 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato come contraddittorie, inconsistenti ed inverosimili. In particolare, avrebbe affermato nella prima audizione che da ultimo i suoi familiari sarebbero andati dalla famiglia di E._______ per chiederne la mano nell'estate del 2006, di non sapere quale fosse la funzione svolta dal padre della ragazza, ma di sapere unicamente che era un responsabile di alto livello e che a sparare contro di lui nel Kurdistan sarebbe stata una persona sconosciuta. Invece, nella seconda audizione avrebbe sostenuto che i suoi genitori sarebbero andati dai familiari della ragazza da ultimo tre mesi prima del decesso avvenuto nel luglio 2007, che il padre della ragazza sarebbe vice-comandante militare ed avrebbe precisato di non sapere quante persone gli avrebbero sparato mentre era ancora in Kurdistan. Interrogato in merito alle divergenze, l'interessato si sarebbe limitato a confermare l'una o l'altra versione dei fatti, senza fornire alcuna spiegazione plausibile. Inoltre, non avrebbe saputo fornire riferimenti temporali, ma unicamente dare indicazioni vaghe in merito ai fatti avvenuti. In particolare, non sarebbe stato in grado né di precisare quando i suoi familiari sarebbero andati per la prima volta dalla famiglia della ragazza chiedendola in matrimonio, né il giorno in cui da ultimo avrebbe visto la ragazza, né il giorno in cui la ragazza sarebbe deceduta. Inoltre, non saprebbe la data in cui sarebbe stato minacciato dall'altro pretendente nonché quando gli avrebbero sparato colpendo l'auto sulla quale avrebbe viaggiato. Peraltro, non sarebbero circostanziate le affermazioni circa il mestiere di autista svolto a D._______ insieme ad un cugino che avrebbe fatto da interprete agli americani. Infatti, non saprebbe chi fosse il suo datore di lavoro, né per chi lavorasse suo cugino né, pur affermando che suo cugino portava un'uniforme, di che uniforme si trattasse. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile.

E. 4.2 Nel gravame, l'insorgente ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che le contraddizioni a cui avrebbe fatto riferimento l'UFM non si potrebbero definire tali da rendere inverosimile il suo racconto. In particolare, sarebbe verosimile, in quanto conforme alla realtà e all'esperienza di vita, che quando egli dice di aver chiesto la mano della fidanzata, si riferirebbe al fatto che siano stati i genitori a farlo e quindi ciò non potrebbe essere considerata una contraddizione. Per quanto riguarda il numero di persone che gli avrebbero sparato in Kurdistan, il ricorrente avrebbe utilizzato la stessa espressione usata nella seconda audizione, ossia "mi hanno anche sparato" utilizzando il plurale come avrebbe fatto in occasione della seconda audizione. Inoltre, il fatto di non essere stato capace di riferire con esattezza alcune date come pure quello di essere stato in grado di identificare il padre della fidanzata quale vice-comandante solo nella seconda audizione, non potrebbero condurre di per sé al giudizio di inverosimiglianza dell'intero racconto dello stesso. Per di più, ha accennato la situazione nel Nord dell'Iraq quale tutt'altro che sicura ed ha puntualizzato che il rimpatrio costituirebbe una violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), in quanto non vi sarebbero assolutamente garantite le cure mediche del tipo che necessiterebbe l'insorgente affetto di una sindrome post-traumatica da stress. Infine, ha allegato che a causa di ciò, non sarebbe esigibile il suo allontanamento verso l'Iraq.

E. 4.3 Nel complemento all'atto ricorsuale, il ricorrente ha allegato un rapporto medico dettagliato del Dr. med. F._______ del 27 novembre 2007 secondo il quale l'autore del gravame, affetto di una sindrome post traumatica da stress a causa del vissuto in patria che gli creerebbe dei flash back, avrebbe iniziato una terapia farmacologica sostenuta (neurolettico, atipico, ipnoinducente, antidepressivo) a cui sarebbe associata una presa a carico psicoterapica frequente con una psicologa specializzata. Infine, per quel che riguarda il pronostico, vi sarebbe la possibilità di migliorare la sua condizione mentale - tra l'altro di diminuire il rischio suicidale - nel caso in cui dovesse seguire il trattamento prescritto.

E. 4.4 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha affermato in sostanza che il ricorrente si sarebbe sbagliato tra un'audizione e l'altra sulla composizione del nome della compagna. Infatti, interrogato in merito, avrebbe sostenuto che G._______ e H._______ sarebbero il medesimo nome. Oltre a ciò, avrebbe affermato di aver lasciato il Kurdistan dopo il decesso della ragazza avvenuto nel luglio 2007, oppure il 7 maggio 2007. Inoltre, ha allegato che in Kurdistan gli avrebbe sparato un pedone, oppure di non aver visto le persone che gli avrebbero sparato perché erano nascoste in collina. Si sarebbe pure sbagliato di poco meno di un anno sul momento in cui lui stesso, oppure la sua famiglia sarebbero andati a chiedere la mano della ragazza per l'ultima volta. Peraltro, non sarebbe stato in grado di nominare il quartiere confinante con quello in cui avrebbe risieduto insieme al suo cugino. Per quanto riguarda il rapporto medico, l'UFM ha allegato che le dichiarazioni raccolte dal psichiatra sarebbero in netto contrasto con quelle rilasciate in sede d'audizione ove l'insorgente avrebbe sostenuto di aver saputo del decesso della compagna tramite la gente del quartiere, oppure tramite i suoi genitori, ciò che escluderebbe flash back e reminiscenze a questo proposito. Inoltre, l'autore del gravame non sarebbe stato ricoverato in una struttura psichiatrica e nel corso del suo soggiorno nel I._______ non avrebbe lamentato nessuno dei malesseri descritti nel rapporto medico e non avrebbe mai chiesto di essere visitato, come invece avrebbe fatto subito dopo il suo arrivo al Cantone di attribuzione, dopo la notifica della decisione negativa. Tale comportamento porterebbe a concludere che la causa della sua crisi sia da identificare ad una reazione a seguito della notifica della decisione di allontanamento. Detta reazione non ostacolerebbe l'esecuzione dell'allontanamento, in quanto nel nord dell'Iraq esisterebbero adeguate strutture mediche e che in particolare a Sulaymania esisterebbe una clinica psichiatrica nella quale opererebbero otto medici psichiatri che lavorerebbero sia all'interno della clinica sia privatamente e ai quali si potrebbe rivolgere in caso di bisogno. Peraltro, i medicamenti verrebbero distribuiti gratuitamente nelle case di cura, come pure ai malati cronici. Per il resto, ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.

E. 4.5 Nella replica il ricorrente ha, in sostanza, contestato le contraddizioni rilevate dall'UFM nella risposta al ricorso ed ha aggiunto che oltre all'anamnesi il certificato medico conterrebbe indicazioni anche di carattere oggettivo, scientifico, che non potrebbero essere messe in discussione in questa sede senza apportare un riscontro concreto. Inoltre, apparirebbe poco probabile che l'insorgente possa essere concretamente preso in cura presso la clinica citata dell'UFM. Infine, ha segnalato che la situazione in Iraq sarebbe deteriorata con le incursioni dell'esercito turco.

E. 5 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare, va rilevato che il ricorrente nella prima audizione si è limitato ad indicare che il padre della sua ragazza sarebbe un responsabile militare di alto livello del PUK e di non saperne di più, mentre nella seconda audizione ha affermato che egli sarebbe un vice-comandante (cfr. verbali d'audizione del 1° ottobre 2007, pag. 5 e del 15 ottobre 2007, pag. 5). Ora nella prima audizione gli è stata posta la domanda esplicita di precisare il rango militare del genitore della ragazza ed egli ha risposto: "Non so. So solo che era un responsabile di alto livello.". Tale circostanza renderebbe quindi improbabile che sappia il suo rango nell'audizione successiva. Anche il fatto della morte della ragazza appare tutt'altro che credibile, in quanto sia nella prima che nella seconda audizione ha dichiarato di aver appreso dalla gente del quartiere, oppure da altra gente della sua scomparsa, mentre nel rapporto medico del Dr. med. F._______ v'è riportato che avrebbe assistito all'uccisione della compagna (cfr. verbali d'audizione del 1° ottobre 2007, pag. 5 e del 15 ottobre 2007, pag. 5 come pure rapporto medico del Dr. med. F._______ del 27 novembre 2007, pag. 1). In tale ambito va altresì rilevato che in sede d'audizione ha dichiarato di averla vista da ultimo a giugno 2007, oppure un mese prima della sua morte (cfr. verbali d'audizione del 1° e del 15 ottobre 2007, pag. 5). Inoltre, in entrambe le audizioni ha sempre affermato di non sapere se la compagna si è suicidata, oppure se è stata uccisa, mentre nel succitato rapporto medico ha espressamente dichiarato che sarebbe stata uccisa proprio da parte dai di lei famigliari (cfr. verbali d'audizione del 1° ottobre 2007, pag. 5 e del 15 ottobre 2007, pag. 5 come pure rapporto medico del Dr. med. F._______ del 27 novembre 2007, pag. 1). Per di più, interrogato sulla data fino a quando sarebbe stato domiciliato a C._______, egli ha spontaneamente indicato il 7 maggio 2007 per poi correggersi ed asserire di essersi recato a D._______ in data 5 luglio 2007 (cfr. verbale d'audizione del 1° ottobre 2007, pag. 1). In tale evenienza, si constata che è alquanto impossibile che egli non sia in grado di ricordare quando sarebbe morta la sua compagna, in quanto egli stesso ha dichiarato che sarebbe scomparsa il 1° luglio, oppure nel luglio 2007, ossia pochi giorni prima del suo trasferimento a D._______ (cfr. verbali d'audizione del 1° e del 15 ottobre 2007, pag. 5). Per quanto riguarda il tentativo d'omicidio nei suoi confronti, ha dichiarato dapprima che si sarebbe svolto in primavera del 2007, per poi precisare di essere successo a febbraio 2007 (cfr. verbali d'audizione del 1° ottobre 2007, pag. 5 e del 15 ottobre 2007, pag. 6). Confrontato con tale discordanza il ricorrente ha asserito "In Kurdistan febbraio è già primavera" (cfr. verbale d'audizione del 15 ottobre 2007, pag. 6). In ogni modo, non appare attendibile che egli abbia atteso fino al 5 luglio 2007 per fuggire dal Kurdistan considerando altresì il fatto che egli - a suo dire - avrebbe sporto denuncia in merito al tentativo d'omicidio senza che le autorità locali avessero reagito. Per quel che concerne il suo soggiorno a D._______, l'insorgente non ha saputo indicare né i quartieri che confinano con quello di J._______ - dove avrebbe vissuto -, né il nome, oppure il reparto dell'esercito americano per cui lavorava suo cugino, né dove erano situati (cfr. verbale d'audizione del 15 ottobre 2007, pagg. 3-4). Inoltre, non è stato in grado di precisare quale uniforme indossasse suo cugino (cfr. ibidem, pag. 8). Tali affermazioni non possono essere ritenute verosimili, in quanto avrebbe soggiornato a casa di suo zio, avrebbe lavorato quale autista per suo cugino e, nondimeno, per il fatto che avrebbe trascorso circa due mesi a D._______ (cfr. verbali d'audizione del 1° ottobre 2007, pagg. 1 e 5 nonché del 15 ottobre 2007, pag. 2). In considerazione di quanto precede, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 6 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 7.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 262).

E. 7.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1995 n. 23). Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui egli potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a e GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pagg. 110 e segg. nonché relativi riferimenti): in altre parole, la difficile situazione generale dei diritti umani nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya), come la denuncia il ricorrente nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissibile. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 7.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215). Quo al caso in narrativa, codesto Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è giovane ed ha compiuto un'esperienza professionale quale fabbro nell'officina di suo padre. Inoltre, dispone di una rete sociale in patria, segnatamente i genitori, un fratello ed una sorella a C._______ (Suleimaniya) (cfr. verbali d'audizione del 1° ottobre 2007, pag. 3 e del 15 ottobre 2007, pag. 2). Per quanto riguarda il suo stato di salute, si constata che la nozione di cure mediche essenziali comprende le cure mediche di base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza e nel rispetto della dignità umana (cfr. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berna 2002, pag. 81 segg. e 87). Tuttavia, lo straniero non può prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato di soggiorno in uno stato firmatario della CEDU, segnatamente in Svizzera ed un diritto d'accesso generale in questo Paese alle forme di sostegno mediche, sociali ed altre suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche nel Paese d'origine o di destinazione non raggiungono il grado di quelle elvetiche. Non è quindi sufficiente che - per ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - un trattamento medico prescritto sulla base delle norme svizzere non possa essere seguito nel Paese d'origine o di provenienza dell'interessato. Infatti, se le cure essenziali possono essere assicurate nel Paese d'origine o di provenienza dello straniero, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3407/2006 dell'8 luglio 2008). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale e acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Egli non ha, infatti, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In tale ambito, dagli atti di causa risulta che il ricorrente in sede d'audizione non ha fatto valere alcun problema di salute. In particolare, i problemi psichici di quest'ultimo gli ha evocati solo dopo l'emanazione della decisione dell'UFM, cosa che - alla luce dell'inverosimiglianza del suo racconto (cfr. consid. 6) - fa presumere che sono dovuti al timore di un imminente allontanamento verso il suo Paese d'origine e non ai suoi motivi d'asilo. Inoltre, nonostante nel rapporto medico del Dr. med. F._______ del 27 novembre 2007 vi sia riportato un rischio suicidale manifesto, l'insorgente non è mai stato ricoverato in una clinica psichiatrica. Peraltro, nello scritto del 3 febbraio 2010 lo stesso medico ha prospettato un grave rischio di peggioramento delle condizioni psichiche dell'insorgente limitatamente al clima d'incertezza dovuto alla lunga attesa all'emanazione di una sentenza. Premesso ciò, il fatto che con sentenza odierna verrà posto fine al clima d'incertezza dell'autore del gravame e che l'UFM abbia rettamente individuato che nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) vi sono adeguate strutture mediche che potranno, se del caso, prenderlo in cura (cfr. rapporti dell'Organizzazione Svizzera per l'aiuto ai rifugiati (OSAR) del 10 marzo 2010; del Danish Immigration Service's (DIS): Security and Human Rights Issues in Kurdistan Region of Iraq (KRI) and South / Central Iraq del luglio 2009, pagg. 77-79 nonché dell'UK Border Agency: Kurdistan Regional Government Area of Iraq del 21 maggio 2009, pag. 106) l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Va poi osservato che in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere ai trattamenti medici, ed in particolare ai medicamenti, il Tribunale amministrativo federale si sente di segnalare che egli ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.

E. 7.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 7.5 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 8 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 10 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali restanti, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
  3. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N [...], per corriere interno; in copia) K._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7868/2007 {T 0/2} Sentenza del 13 agosto 2010 Composizione Giudici Daniele Cattaneo, Presidente del collegio, Martin Zoller e Robert Galliker, cancelliere Carlo Monti; Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 ottobre 2007 / N [...]. Fatti: A. L'interessato, nato a B._______, C._______, nella provincia di Suleimaniya, in Iraq, avrebbe risieduto dall'infanzia fino al 7 maggio, oppure al 5 luglio 2007 a C._______. In seguito avrebbe soggiornato a D._______ per circa due mesi a casa di suo zio paterno fino al 2 settembre 2007. Sarebbe poi espatrio in data 4 settembre 2007 raggiungendo la Svizzera in data 21 settembre 2007 ove ha presentato domanda d'asilo il medesimo giorno (cfr. verbali d'audizione del 1° ottobre 2007, pagg. 1, 2 e 6 come pure del 15 ottobre 2007, pagg. 2 e 8). Sentito sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere ucciso sia dai familiari di una ragazza di nome E._______ che avrebbe voluto sposare - figlia di un responsabile dell'Unione Patriottica del Kurdistan (KPU) - che dalla famiglia del suo concorrente, a sua volta un responsabile del KPU. Infatti, per tre volte la famiglia della compagna avrebbe rifiutato le richieste di matrimonio presentate dalla famiglia dell'interessato. In seguito, il richiedente sarebbe stato minacciato sia dai genitori della ragazza che dalla famiglia del pretendente e una o più persone ignote gli avrebbero sparato colpendo la sua auto. Quest'ultimo avrebbe poi deciso di recarsi a D._______ dopo aver appreso che la ragazza era rimasta uccisa in un incendio - forse per mano della sua famiglia, forse per suicidio - e dopo aver sporto denuncia senza esito. In seguito sarebbe pure fuggito da D._______ e sarebbe espatriato perché degli ignoti, oppure dei terroristi gli avrebbero sparato il 1° settembre 2007 mentre si trovava a bordo di un'auto insieme ad un suo cugino che avrebbe lavorato come interprete per gli americani (cfr. verbali d'audizione del 1° ottobre 2007, pagg. 4-5 e del 15 ottobre 2007, pagg. 3-8). B. Con decisione del 22 ottobre 2007, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 21 novembre 2007, il richiedente ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'invio degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. A sostegno del gravame ha allegato un certificato medico del Dr. med. F._______ del servizio psico-sociale (SPS) di Viganello dell'8 novembre 2007. D. Con scritto del 29 novembre 2007, il ricorrente ha presentato un rapporto medico dettagliato del Dr. med. F._______ del SPS del 27 novembre 2007. E. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 20 dicembre 2007, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha inoltre rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. F. Con risposta del 17 gennaio 2008, l'UFM, ha proposto la reiezione del gravame. G. Con decisione incidentale del 25 gennaio 2008, il Tribunale amministrativo federale ha concesso al ricorrente un termine fino al 25 febbraio 2008 per presentare una replica. H. Il 25 febbraio 2008, l'autore del gravame ha inoltrato l'atto di replica onde ha, in sostanza, contestato le contraddizioni indicate dall'UFM nella sua decisione del 22 ottobre 2007 ed ha, per il resto, rimandato a quanto già esposto nel ricorso. I. Con scritto del 3 febbraio 2010 (data d'entrata 1° marzo 2010), il Dr. med. F._______ ha sollecitato l'evasione della sentenza per il ricorrente, in quanto vi sarebbe stato un grave peggioramento delle condizioni psichiche del paziente il quale non sopporterebbe più la lunga attesa ed il clima di incertezza che graverebbe sulla sua situazione. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi del 1979, RU 1980 1718), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5). 3. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato come contraddittorie, inconsistenti ed inverosimili. In particolare, avrebbe affermato nella prima audizione che da ultimo i suoi familiari sarebbero andati dalla famiglia di E._______ per chiederne la mano nell'estate del 2006, di non sapere quale fosse la funzione svolta dal padre della ragazza, ma di sapere unicamente che era un responsabile di alto livello e che a sparare contro di lui nel Kurdistan sarebbe stata una persona sconosciuta. Invece, nella seconda audizione avrebbe sostenuto che i suoi genitori sarebbero andati dai familiari della ragazza da ultimo tre mesi prima del decesso avvenuto nel luglio 2007, che il padre della ragazza sarebbe vice-comandante militare ed avrebbe precisato di non sapere quante persone gli avrebbero sparato mentre era ancora in Kurdistan. Interrogato in merito alle divergenze, l'interessato si sarebbe limitato a confermare l'una o l'altra versione dei fatti, senza fornire alcuna spiegazione plausibile. Inoltre, non avrebbe saputo fornire riferimenti temporali, ma unicamente dare indicazioni vaghe in merito ai fatti avvenuti. In particolare, non sarebbe stato in grado né di precisare quando i suoi familiari sarebbero andati per la prima volta dalla famiglia della ragazza chiedendola in matrimonio, né il giorno in cui da ultimo avrebbe visto la ragazza, né il giorno in cui la ragazza sarebbe deceduta. Inoltre, non saprebbe la data in cui sarebbe stato minacciato dall'altro pretendente nonché quando gli avrebbero sparato colpendo l'auto sulla quale avrebbe viaggiato. Peraltro, non sarebbero circostanziate le affermazioni circa il mestiere di autista svolto a D._______ insieme ad un cugino che avrebbe fatto da interprete agli americani. Infatti, non saprebbe chi fosse il suo datore di lavoro, né per chi lavorasse suo cugino né, pur affermando che suo cugino portava un'uniforme, di che uniforme si trattasse. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. 4.2 Nel gravame, l'insorgente ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che le contraddizioni a cui avrebbe fatto riferimento l'UFM non si potrebbero definire tali da rendere inverosimile il suo racconto. In particolare, sarebbe verosimile, in quanto conforme alla realtà e all'esperienza di vita, che quando egli dice di aver chiesto la mano della fidanzata, si riferirebbe al fatto che siano stati i genitori a farlo e quindi ciò non potrebbe essere considerata una contraddizione. Per quanto riguarda il numero di persone che gli avrebbero sparato in Kurdistan, il ricorrente avrebbe utilizzato la stessa espressione usata nella seconda audizione, ossia "mi hanno anche sparato" utilizzando il plurale come avrebbe fatto in occasione della seconda audizione. Inoltre, il fatto di non essere stato capace di riferire con esattezza alcune date come pure quello di essere stato in grado di identificare il padre della fidanzata quale vice-comandante solo nella seconda audizione, non potrebbero condurre di per sé al giudizio di inverosimiglianza dell'intero racconto dello stesso. Per di più, ha accennato la situazione nel Nord dell'Iraq quale tutt'altro che sicura ed ha puntualizzato che il rimpatrio costituirebbe una violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), in quanto non vi sarebbero assolutamente garantite le cure mediche del tipo che necessiterebbe l'insorgente affetto di una sindrome post-traumatica da stress. Infine, ha allegato che a causa di ciò, non sarebbe esigibile il suo allontanamento verso l'Iraq. 4.3 Nel complemento all'atto ricorsuale, il ricorrente ha allegato un rapporto medico dettagliato del Dr. med. F._______ del 27 novembre 2007 secondo il quale l'autore del gravame, affetto di una sindrome post traumatica da stress a causa del vissuto in patria che gli creerebbe dei flash back, avrebbe iniziato una terapia farmacologica sostenuta (neurolettico, atipico, ipnoinducente, antidepressivo) a cui sarebbe associata una presa a carico psicoterapica frequente con una psicologa specializzata. Infine, per quel che riguarda il pronostico, vi sarebbe la possibilità di migliorare la sua condizione mentale - tra l'altro di diminuire il rischio suicidale - nel caso in cui dovesse seguire il trattamento prescritto. 4.4 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha affermato in sostanza che il ricorrente si sarebbe sbagliato tra un'audizione e l'altra sulla composizione del nome della compagna. Infatti, interrogato in merito, avrebbe sostenuto che G._______ e H._______ sarebbero il medesimo nome. Oltre a ciò, avrebbe affermato di aver lasciato il Kurdistan dopo il decesso della ragazza avvenuto nel luglio 2007, oppure il 7 maggio 2007. Inoltre, ha allegato che in Kurdistan gli avrebbe sparato un pedone, oppure di non aver visto le persone che gli avrebbero sparato perché erano nascoste in collina. Si sarebbe pure sbagliato di poco meno di un anno sul momento in cui lui stesso, oppure la sua famiglia sarebbero andati a chiedere la mano della ragazza per l'ultima volta. Peraltro, non sarebbe stato in grado di nominare il quartiere confinante con quello in cui avrebbe risieduto insieme al suo cugino. Per quanto riguarda il rapporto medico, l'UFM ha allegato che le dichiarazioni raccolte dal psichiatra sarebbero in netto contrasto con quelle rilasciate in sede d'audizione ove l'insorgente avrebbe sostenuto di aver saputo del decesso della compagna tramite la gente del quartiere, oppure tramite i suoi genitori, ciò che escluderebbe flash back e reminiscenze a questo proposito. Inoltre, l'autore del gravame non sarebbe stato ricoverato in una struttura psichiatrica e nel corso del suo soggiorno nel I._______ non avrebbe lamentato nessuno dei malesseri descritti nel rapporto medico e non avrebbe mai chiesto di essere visitato, come invece avrebbe fatto subito dopo il suo arrivo al Cantone di attribuzione, dopo la notifica della decisione negativa. Tale comportamento porterebbe a concludere che la causa della sua crisi sia da identificare ad una reazione a seguito della notifica della decisione di allontanamento. Detta reazione non ostacolerebbe l'esecuzione dell'allontanamento, in quanto nel nord dell'Iraq esisterebbero adeguate strutture mediche e che in particolare a Sulaymania esisterebbe una clinica psichiatrica nella quale opererebbero otto medici psichiatri che lavorerebbero sia all'interno della clinica sia privatamente e ai quali si potrebbe rivolgere in caso di bisogno. Peraltro, i medicamenti verrebbero distribuiti gratuitamente nelle case di cura, come pure ai malati cronici. Per il resto, ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso. 4.5 Nella replica il ricorrente ha, in sostanza, contestato le contraddizioni rilevate dall'UFM nella risposta al ricorso ed ha aggiunto che oltre all'anamnesi il certificato medico conterrebbe indicazioni anche di carattere oggettivo, scientifico, che non potrebbero essere messe in discussione in questa sede senza apportare un riscontro concreto. Inoltre, apparirebbe poco probabile che l'insorgente possa essere concretamente preso in cura presso la clinica citata dell'UFM. Infine, ha segnalato che la situazione in Iraq sarebbe deteriorata con le incursioni dell'esercito turco. 5. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare, va rilevato che il ricorrente nella prima audizione si è limitato ad indicare che il padre della sua ragazza sarebbe un responsabile militare di alto livello del PUK e di non saperne di più, mentre nella seconda audizione ha affermato che egli sarebbe un vice-comandante (cfr. verbali d'audizione del 1° ottobre 2007, pag. 5 e del 15 ottobre 2007, pag. 5). Ora nella prima audizione gli è stata posta la domanda esplicita di precisare il rango militare del genitore della ragazza ed egli ha risposto: "Non so. So solo che era un responsabile di alto livello.". Tale circostanza renderebbe quindi improbabile che sappia il suo rango nell'audizione successiva. Anche il fatto della morte della ragazza appare tutt'altro che credibile, in quanto sia nella prima che nella seconda audizione ha dichiarato di aver appreso dalla gente del quartiere, oppure da altra gente della sua scomparsa, mentre nel rapporto medico del Dr. med. F._______ v'è riportato che avrebbe assistito all'uccisione della compagna (cfr. verbali d'audizione del 1° ottobre 2007, pag. 5 e del 15 ottobre 2007, pag. 5 come pure rapporto medico del Dr. med. F._______ del 27 novembre 2007, pag. 1). In tale ambito va altresì rilevato che in sede d'audizione ha dichiarato di averla vista da ultimo a giugno 2007, oppure un mese prima della sua morte (cfr. verbali d'audizione del 1° e del 15 ottobre 2007, pag. 5). Inoltre, in entrambe le audizioni ha sempre affermato di non sapere se la compagna si è suicidata, oppure se è stata uccisa, mentre nel succitato rapporto medico ha espressamente dichiarato che sarebbe stata uccisa proprio da parte dai di lei famigliari (cfr. verbali d'audizione del 1° ottobre 2007, pag. 5 e del 15 ottobre 2007, pag. 5 come pure rapporto medico del Dr. med. F._______ del 27 novembre 2007, pag. 1). Per di più, interrogato sulla data fino a quando sarebbe stato domiciliato a C._______, egli ha spontaneamente indicato il 7 maggio 2007 per poi correggersi ed asserire di essersi recato a D._______ in data 5 luglio 2007 (cfr. verbale d'audizione del 1° ottobre 2007, pag. 1). In tale evenienza, si constata che è alquanto impossibile che egli non sia in grado di ricordare quando sarebbe morta la sua compagna, in quanto egli stesso ha dichiarato che sarebbe scomparsa il 1° luglio, oppure nel luglio 2007, ossia pochi giorni prima del suo trasferimento a D._______ (cfr. verbali d'audizione del 1° e del 15 ottobre 2007, pag. 5). Per quanto riguarda il tentativo d'omicidio nei suoi confronti, ha dichiarato dapprima che si sarebbe svolto in primavera del 2007, per poi precisare di essere successo a febbraio 2007 (cfr. verbali d'audizione del 1° ottobre 2007, pag. 5 e del 15 ottobre 2007, pag. 6). Confrontato con tale discordanza il ricorrente ha asserito "In Kurdistan febbraio è già primavera" (cfr. verbale d'audizione del 15 ottobre 2007, pag. 6). In ogni modo, non appare attendibile che egli abbia atteso fino al 5 luglio 2007 per fuggire dal Kurdistan considerando altresì il fatto che egli - a suo dire - avrebbe sporto denuncia in merito al tentativo d'omicidio senza che le autorità locali avessero reagito. Per quel che concerne il suo soggiorno a D._______, l'insorgente non ha saputo indicare né i quartieri che confinano con quello di J._______ - dove avrebbe vissuto -, né il nome, oppure il reparto dell'esercito americano per cui lavorava suo cugino, né dove erano situati (cfr. verbale d'audizione del 15 ottobre 2007, pagg. 3-4). Inoltre, non è stato in grado di precisare quale uniforme indossasse suo cugino (cfr. ibidem, pag. 8). Tali affermazioni non possono essere ritenute verosimili, in quanto avrebbe soggiornato a casa di suo zio, avrebbe lavorato quale autista per suo cugino e, nondimeno, per il fatto che avrebbe trascorso circa due mesi a D._______ (cfr. verbali d'audizione del 1° ottobre 2007, pagg. 1 e 5 nonché del 15 ottobre 2007, pag. 2). In considerazione di quanto precede, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 6. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 7. 7.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 262). 7.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1995 n. 23). Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui egli potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a e GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pagg. 110 e segg. nonché relativi riferimenti): in altre parole, la difficile situazione generale dei diritti umani nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya), come la denuncia il ricorrente nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissibile. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 7.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215). Quo al caso in narrativa, codesto Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è giovane ed ha compiuto un'esperienza professionale quale fabbro nell'officina di suo padre. Inoltre, dispone di una rete sociale in patria, segnatamente i genitori, un fratello ed una sorella a C._______ (Suleimaniya) (cfr. verbali d'audizione del 1° ottobre 2007, pag. 3 e del 15 ottobre 2007, pag. 2). Per quanto riguarda il suo stato di salute, si constata che la nozione di cure mediche essenziali comprende le cure mediche di base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza e nel rispetto della dignità umana (cfr. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berna 2002, pag. 81 segg. e 87). Tuttavia, lo straniero non può prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato di soggiorno in uno stato firmatario della CEDU, segnatamente in Svizzera ed un diritto d'accesso generale in questo Paese alle forme di sostegno mediche, sociali ed altre suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche nel Paese d'origine o di destinazione non raggiungono il grado di quelle elvetiche. Non è quindi sufficiente che - per ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - un trattamento medico prescritto sulla base delle norme svizzere non possa essere seguito nel Paese d'origine o di provenienza dell'interessato. Infatti, se le cure essenziali possono essere assicurate nel Paese d'origine o di provenienza dello straniero, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3407/2006 dell'8 luglio 2008). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale e acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Egli non ha, infatti, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In tale ambito, dagli atti di causa risulta che il ricorrente in sede d'audizione non ha fatto valere alcun problema di salute. In particolare, i problemi psichici di quest'ultimo gli ha evocati solo dopo l'emanazione della decisione dell'UFM, cosa che - alla luce dell'inverosimiglianza del suo racconto (cfr. consid. 6) - fa presumere che sono dovuti al timore di un imminente allontanamento verso il suo Paese d'origine e non ai suoi motivi d'asilo. Inoltre, nonostante nel rapporto medico del Dr. med. F._______ del 27 novembre 2007 vi sia riportato un rischio suicidale manifesto, l'insorgente non è mai stato ricoverato in una clinica psichiatrica. Peraltro, nello scritto del 3 febbraio 2010 lo stesso medico ha prospettato un grave rischio di peggioramento delle condizioni psichiche dell'insorgente limitatamente al clima d'incertezza dovuto alla lunga attesa all'emanazione di una sentenza. Premesso ciò, il fatto che con sentenza odierna verrà posto fine al clima d'incertezza dell'autore del gravame e che l'UFM abbia rettamente individuato che nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) vi sono adeguate strutture mediche che potranno, se del caso, prenderlo in cura (cfr. rapporti dell'Organizzazione Svizzera per l'aiuto ai rifugiati (OSAR) del 10 marzo 2010; del Danish Immigration Service's (DIS): Security and Human Rights Issues in Kurdistan Region of Iraq (KRI) and South / Central Iraq del luglio 2009, pagg. 77-79 nonché dell'UK Border Agency: Kurdistan Regional Government Area of Iraq del 21 maggio 2009, pag. 106) l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Va poi osservato che in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere ai trattamenti medici, ed in particolare ai medicamenti, il Tribunale amministrativo federale si sente di segnalare che egli ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 7.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7.5 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 8. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali restanti, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N [...], per corriere interno; in copia) K._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: