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D-4041/2008

D-4041/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2010-12-07 · Italiano CH

Revoca dell'ammissione provvisoria (asilo)

Sachverhalt

A. Il (...), l'interessato, originario della città di Duhok, nell'omonima provincia, nell'Iraq del nord, ha presentato - unitamente al fratello B._______ (N [...]) - una domanda d'asilo in Svizzera. B. B.a Con decreto d'accusa (in seguito: DA) del (...), l'interessato è stato condannato per furto di poca entità a tre giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di un anno. B.b Il (...), l'interessato ha fatto l'oggetto di un altro DA, in cui è stato ammonito per contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121). B.c Con DA dell'(...), l'interessato è stato condannato per contravvenzione alla LStup ad una multa di CHF 100.- commutabile in arresto. B.d Il (...), l'interessato ha fatto l'oggetto di un ulteriore DA, in cui è stato nuovamente condannato ad una multa di CHF 100.- commutabile in arresto, per contravvenzione alla legge federale del 4 ottobre 1985 sul trasporto pubblico (LTP, RS 742.40). C. Con decisioni separate, il 21 marzo 2005, l'UFM ha respinto la citata domanda d'asilo dell'interessato e di suo fratello, come pure ha pronunciato l'allontanamento per entrambi dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 21 aprile 2005, l'interessato - congiuntamente al fratello - ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM, limitatamente al punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento ed ha chiesto la congiunzione della sua causa con quella del fratello. E. Vista la connessione delle cause, la CRA ha accolto la richiesta di congiunzione delle stesse. F. Il 17 ottobre 2005, in sede di risposta al suddetto ricorso, l'UFM ha riesaminato parzialmente le sue decisioni, ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente e del fratello verso il Paese d'origine, ossia l'Iraq, non ragionevolmente esigibile e, di conseguenza, ha concesso ad entrambi l'ammissione provvisoria. G. Il 18 ottobre 2005, la CRA ha stralciato dai ruoli il ricorso, siccome divenuto senza oggetto. H. L'11 aprile 2008, l'UFM ha informato l'interessato dell'intenzione di revocare, conformemente all'art. 84 cpv. 2 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), l'ammissione provvisoria pronunciata in suo favore, invitandolo a determinarsi in merito entro il 2 maggio 2008. In particolare, detto Ufficio ha considerato come esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso le tre province del nord dell'Iraq, controllate dal governo regionale curdo, ovvero Duhok, Erbil e Suleimaniya, in quanto non sarebbero esposte ad una situazione di violenza generalizzata, ritenuto peraltro che non sussisterebbero motivi individuali suscettibili di costituire un ostacolo all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e, infine, considerata l'integrazione nonché il comportamento in Svizzera dell'interessato. I. Il 2 maggio 2008, l'interessato ha presentato le proprie osservazioni al citato scritto dell'UFM. Da un lato, ha contestato l'analisi dell'UFM circa la situazione di sicurezza e di rispetto dei diritti dell'uomo nelle regioni del nord dell'Iraq, in considerazione delle attività degli integralisti islamici, degli attacchi delle forze turche, degli attentati kamikaze e, dall'altro lato, ha evidenziato il suo lungo soggiorno in Svizzera e i suoi problemi di salute, concludendo per questi motivi alla conferma dell'ammissione provvisoria nei suoi confronti, la cui revoca costituirebbe una violazione del principio della proporzionalità e dell'art. 54 cpv. 2 LStr. J. Con decisione del 16 maggio 2008 (notificata il 19 maggio 2008; cfr. atto B 5/2), l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria in favore dell'interessato ed ha incaricato il Cantone Ticino di eseguire il rinvio. K. In data 28 maggio 2008 l'interessato ha inoltrato via telefax all'UFM copia del certificato medico del (...) del Dr. med. C._______. Lo stesso giorno detto Ufficio ha ritrasmesso il citato documento all'interessato, segnalandogli che, in assenza di una richiesta particolare da parte sua, nonché ritenuta l'emanazione della decisione di revoca del 16 maggio 2008 e il termine di ricorso contro la stessa non ancora scaduto, non era possibile dare seguito al certificato in questione. L. In data 29 maggio 2008, il Dr. med. C._______ ha inviato all'UFM, oltre al certificato medico del (...) in originale, altra documentazione medica relativa all'interessato, nonché un bollettino di versamento. Il giorno seguente, detto Ufficio ha ritrasmesso il bollettino di versamento al citato medico, non essendo il debitore per le prestazioni da lui svolte, segnalandogli altresì che, in assenza di una richiesta particolare da parte della persona interessata, non era possibile dare seguito alla documentazione medica. M. Il 17 giugno 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Ha chiesto preliminarmente la conferma dell'effetto sospensivo al ricorso, in via principale l'annullamento del provvedimento impugnato nonché la conferma dell'ammissione provvisoria e, in subordine, la trasmissione degli atti di causa all'UFM per un approfondimento e una nuova valutazione dei fatti. Ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. N. Il 2 luglio 2008, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali e lo ha autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. O. Il 9 luglio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. P. Il 29 agosto 2008, l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica. Q. Con scritto del 18 novembre 2009, l'allora D._______ (attualmente E._______) ha trasmesso al Tribunale il rapporto di segnalazione del (...) per infrazione alla LStup a carico del ricorrente. R. Con scritto del 16 giugno 2010, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale un nuovo certificato medico del (...) del Dr. med. C._______, segnalando inoltre che sarebbe in attesa di un ulteriore rapporto medico da parte del Dr. med. F._______, il quale lo avrebbe visitato il (...). S. Con decisione incidentale del 22 luglio 2010, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore ad inoltrare entro il 23 agosto 2010 le proprie osservazioni alla replica del ricorrente e riguardo al nuovo certificato medico del (...) prodotto dal medesimo. T. Il 20 agosto 2010, l'UFM ha proposto nuovamente la reiezione del gravame. U. Con scritto del 13 settembre 2010, il ricorrente ha presentato le proprie osservazione ed ha riprodotto copia del certificato medico del (...) del Dr. med. C._______, in versione telefax, sul quale sono riportare delle annotazioni da parte Dr. med. F._______.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 PA nonché dell'UFM in materia degli stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. c n. 3 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), nella misura in cui una delle eccezioni di inammissibilità previste all'art. 32 LTAF non sia applicabile.

E. 1.2 Giusta l'art. 126a cpv. 4 LStr relativo alle disposizioni transitorie inerenti la modifica della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 16 dicembre 2005, le persone ammesse a titolo provvisorio, prima della citata modifica della LAsi e dell'entrata in vigore della LStr al 1° gennaio 2008, sono sottomesse al nuovo diritto. Ne consegue che alla presente causa è applicabile la LStr e non l'ormai abrogata legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS).

E. 1.3 La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 LStr).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1, art. 50 cpv. 1 e art. 52 PA.

E. 3 Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA).

E. 4.1 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (cfr. sentenza del Tribunale D- 4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

E. 4.2 Nella fattispecie conviene rilevare che tanto la reiezione della domanda d'asilo presentata dal richiedente, quanto la pronuncia dell'allontanamento sono cresciuti in giudicato. Rimane quindi litigiosa soltanto la questione circa l'esecuzione dell'allontanamento, in particolare relativamente alla revoca dell'ammissione provvisoria.

E. 5.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 5.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che nel caso di specie troverebbe applicazione l'art. 84 cpv. 2 LStr, secondo cui, se le condizioni dell'ammissione provvisoria non sono più soddisfatte, esso revoca l'ammissione provvisoria e ordina l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Infatti, nelle province di Duhok, Erbil e Suleimaniya, nel nord dell'Iraq - controllate dal governo regionale curdo - non vi sarebbe una situazione di violenza generalizzata. Inoltre, i momenti di tensione dovuti alle attività d'integralisti islamici e gli attacchi da parte della Turchia a scopo di indebolire i ribelli curdi non modificherebbero questa analisi. Di conseguenza, dal punto di vista della sicurezza e del rispetto dei diritti dell'uomo, l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato nel nord dell'Iraq sarebbe considerata esigibile. Peraltro, dagli atti risulterebbe che il medesimo è nato ed ha sempre vissuto fino all'espatrio nella provincia di Duhok. D'altronde, sebbene l'interessato risiederebbe in Svizzera da quasi sette anni, egli non eserciterebbe un'attività lavorativa di particolare rilievo e non avrebbe nessun legame familiare in questo Paese. Per di più, il medesimo sarebbe entrato in Svizzera all'età di (...) anni ed avrebbe vissuto la maggior parte della sua vita in Iraq, dove avrebbe trascorso l'infanzia e tutta l'adolescenza, nonché avrebbe svolto un'attività lavorativa come insegnante. Oltre a ciò, dal profilo della sua integrazione e del comportamento tenuto in Svizzera, l'UFM ha rilevato che l'interessato sarebbe stato più volte condannato e ammonito dal G._______ (cfr. considerando B della presente sentenza). Di conseguenza, gli anni di permanenza dell'interessato in Svizzera non potrebbero essere considerati di piena integrazione. Inoltre, non sussisterebbero motivi individuali suscettibili di costituire un ostacolo per l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, dell'interessato, il quale non avrebbe fatto valere motivi medici specifici, oltre all'esistenza di una patologia medica cronica, sarebbe giovane, non costituirebbe un sostegno di famiglia, nonché disporrebbe di un'esperienza professionale come insegnante e potrebbe reinserirsi nella sua regione. Pertanto, la revoca dell'ammissione provvisoria non rappresenterebbe per l'insorgente una misura eccessivamente rigorosa. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento come ammissibile, esigibile e possibile.

E. 6.2 Nel gravame, il ricorrente ha contestato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo, l'analisi dell'UFM sulla quale si fonda la decisione di allontanamento, di cui non sarebbero stati forniti i particolari e che si baserebbe su un accertamento incompleto dei fatti. In particolare, circa la situazione nelle tre province nel nord dell'Iraq, non vi sarebbero indicati i fatti che indurrebbero a concludere che la sicurezza sarebbe garantita e che la dignità umana nonché i diritti umani sarebbero rispettati. In merito, il medesimo ha sottolineato che le attività dell'esercito turco nelle zone del nord dell'Iraq sarebbero continuate, causando vittime sia tra i guerriglieri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan [PKK] che tra la popolazione civile. Per di più, secondo un estratto internet di "Peace reporter" del 16 giugno 2008 (allegato al presente ricorso; doc. 3), l'Iran avrebbe bombardato alcuni villaggi curdi nella provincia di Suleimaniya, l'esercito turco avrebbe bombardato un villaggio provocando la morte di 21 ribelli del PKK, come risulta da un altro estratto internet di "Peace reporter" del 17 giugno 2008 (allegato al presente ricorso; doc. 4), e il 22 maggio 2008 un raid dell'aviazione americana avrebbe provocato la morte di otto civili. In aggiunta, sebbene nella zona di Duhok non vi sarebbero segnalati attentati, altre zone del nord dell'Iraq (per es. Mosul) ne sarebbero oggetto, ciò che limiterebbe fortemente la libertà di movimento e, pertanto, la sicurezza. Per conseguenza, la valutazione della situazione nel nord dell'Iraq dovrebbe condurre a ritenere non esigibile l'esecuzione del suo allontanamento. Inoltre, l'insorgente invoca che, nella decisione impugnata, non vi sarebbero indicate le considerazioni riguardo alle problematiche che porrebbe l'esecuzione del suo allontanamento in relazione alla sua vicenda personale, alla sua lunga assenza dall'Iraq e all'inesistenza di una rete sociale e familiare che ne garantisca la reintegrazione. A tal proposito, il medesimo sottolinea di non avere familiari in patria e di aver lasciato l'Iraq nel 2001, un lasso di tempo lungo di cui l'UFM non avrebbe tenuto conto in modo adeguato. Oltre a ciò, richiamato il rapporto dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) del luglio 2007, l'autorità inferiore avrebbe dovuto prendere in considerazione le condizioni economiche dei territori amministrati dal governo curdo, in particolare la penuria di alloggi a prezzi accessibili, ritenuto che egli non avrebbe più un'abitazione in Iraq dopo la morte dei genitori, e le difficoltà per trovare un impiego, visto il tasso di disoccupazione elevato. Infine, l'UFM non avrebbe svolto alcuna considerazione circa le sue condizioni di salute, adducendo di essere affetto da anni da epigastralgie/dispepsia, come pure da diabete mellito con necessità di assumere insulina e di controlli regolari, pena il rischio di chetoacidosi, nonché di soffrire attualmente di una sindrome ansioso-depressiva, il cui trattamento prevedrebbe l'assunzione di farmaci ed eventualmente la presa a carico psichiatrica, se il decorso della malattia dovesse essere sfavorevole, in virtù del certificato medico del (...) del Dr. med. C._______ allegato al ricorso (doc. 5). Per di più, richiamato il citato rapporto dell'OSAR, il sistema sanitario nei territori del nord dell'Iraq non potrebbe garantire una presa a carico concreta del ricorrente, il quale sarebbe esposto all'assenza di cure adeguate per il trattamento che necessita e, di conseguenza, il suo rinvio costituirebbe una violazione dell'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente non sarebbe ragionevolmente esigibile, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata e al ricorrente andrebbe confermata l'ammissione provvisoria.

E. 6.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato, in particolare, che la domanda d'asilo del ricorrente sarebbe stata respinta e che la revoca dell'ammissione provvisoria sarebbe stata pronunciata in quanto, secondo l'analisi generale della situazione nel nord dell'Iraq, il rinvio in detto Paese di persone di sesso maschile soggiornanti da sole in Svizzera sarebbe attualmente ammissibile, esigibile e possibile. D'altronde, le attività da parte della Turchia e dell'Iran contro i ribelli curdi o eventuali "raid" dell'aviazione americana non sarebbero considerati dei motivi atti a poter modificare la suddetta posizione dell'UFM. Inoltre, detto Ufficio ha osservato che, nonostante la permanenza di sette anni in Svizzera dell'insorgente, le autorità cantonali non avrebbero ritenuto opportuno proporre il caso in oggetto per il rilascio di un permesso di tipo B. Infatti, il ricorrente sarebbe a carico dell'assistenza sociale in Svizzera, mentre che in Iraq - dove avrebbe vissuto fino all'età di (...) anni e avrebbe svolto la professione di insegnante di (...) - il suo reinserimento professionale sarebbe facilitato dalla sua formazione, nonché dall'esperienza lavorativa. Per il resto, sarebbe confrontato alle stesse difficoltà cui sono esposte le persone che ritornano in patria dopo un periodo d'assenza. Infine, l'UFM ha sottolineato che lo stato di salute del ricorrente - su cui si sarebbe già pronunciato nella decisione del 21 marzo 2005 - non sarebbe tale da rimettere in questione l'esigibilità dell'esecuzione del suo rinvio nel nord dell'Iraq, ritenuto inoltre che potrebbe essergli accordato un aiuto finanziario al ritorno per agevolare il suo rientro dal punto di vista medico.

E. 6.4 Nella replica, l'insorgente ha contestato le argomentazioni dell'UFM circa il suo reinserimento in Iraq, sottolineando che il medesimo non dipenderebbe esclusivamente dalla formazione e dall'esperienza professionale, ma da altri fattori che nel suo caso sarebbero carenti. In particolare, egli ha ribadito di non disporre di una rete familiare e sociale in Patria e, per questo, avrebbe maggiori difficoltà nel reperire un alloggio e un impiego, dopo la sua lunga assenza da questo Paese. Inoltre, a fronte della sua malattia - rispetto alla quale l'UFM non avrebbe fornito alcuna considerazione - il suo ritorno in Iraq sarebbe inesigibile, richiamato il rapporto dell'OSAR del 14 agosto 2008, da cui emergerebbe che il sistema sanitario delle regioni del Kurdistan iracheno sarebbe carente di infrastrutture, medicamenti e medici formati.

E. 6.5 Nelle osservazioni alla replica del ricorrente e al certificato medico del (...) del Dr. med. C._______, inoltrato dal medesimo con scritto del 16 giugno 2010, a sostegno del suo stato di salute attuale, l'UFM ha sottolineato che tale certificato medico non conterrebbe elementi tali da giustificare il mantenimento dell'ammissione provvisoria nei confronti del ricorrente. Infatti, il diabete di cui soffre il medesimo non sarebbe un elemento nuovo e, per i disturbi alla sfera urogenitale, esistenti da anni, non vi sarebbe alcuna indicazione specifica a seguito della visita medica effettuata il (...). Infine, anche lo stato psichico dell'insorgente non sembrerebbe tale da costituire un ostacolo all'allontanamento del medesimo in patria, mentre che non vi sarebbe alcun elemento che indicherebbe l'esistenza di un'eventuale patologia intestinale grave.

E. 6.6 In replica alle suddette osservazioni dell'UFM, il ricorrente ha in particolare ribadito le difficoltà di reinserimento nel suo Paese d'origine, dopo una lunga assenza dallo stesso e in mancanza di una rete familiare. Inoltre, in merito al suo stato di salute, ha allegato che la visita medica del (...), avrebbe fatto emergere una probabile prostatite, che attualmente sarebbe trattata con farmacoterapia. Infine, egli ha segnalato che il suo stato clinico sarebbe complicato dalla probabile sindrome depressiva.

E. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (art. 44 cpv. 2 LAsi). In caso di mancato adempimento di una delle succitate condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).

E. 7.2 Inoltre, giusta l'art. 84 cpv. 1 LStr, l'UFM verifica periodicamente se le condizioni per la concessione dell'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte. In caso contrario, detto Ufficio la revoca ed ordina l'esecuzione dell'allontanamento (art. 84 cpv. 2 LStr).

E. 8.1 Nel caso concreto non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi. Infatti, i motivi all'origine della fuga del ricorrente dal suo Paese d'origine sono stati considerati inverosimili dall'UFM nella sua decisione del 21 marzo 2005, la quale è regolarmente cresciuta in giudicato in materia d'asilo (cfr. consid. 4.2). Non vi è, pertanto, ragione di mettere in discussione tale valutazione in questa sede.

E. 8.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b pagg. 182-187).

E. 8.3 Da un lato, per le stesse ragioni di cui al considerando 8.1, non v'è motivo di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente sia contrario alle suddette norme di diritto internazionale, ciò che del resto il medesimo non ha nemmeno preteso nel gravame. Dall'altro lato, per le ragioni che saranno esposte al considerando 9, i problemi di salute fatti valere dal ricorrente (il diabete mellito, una probabile prostatite, nonché una sindrome ansioso-depressiva) non sono tali da rendere il suo rinvio inammissibile dal profilo dell'art. 3 CEDU, contrariamente a quanto invocato dal medesimo (cfr. ricorso pagg. 5- 6). Infatti, il Tribunale sottolinea che - salvo in circostanze particolarmente eccezionali - segnatamente in caso di una malattia grave con necessità di cure complesse e indispensabili, la cui interruzione equivarrebbe senza dubbio ad un trattamento crudele e inumano - i problemi di salute non permettono di ammettere l'esistenza di un rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. Tortura (cfr. Sentenza della Corte del 27 maggio 2008 nella causa N. c/. Regno Unito, ricorso n° 26565/05; sentenza della Corte del 2 maggio 1997 nella causa i. S. D. c/. Gran Bretagna, richiesta n. 00030240/96 pubblicata in raccolta delle sentenze e decisioni 1997-III; GICRA 2001 n. 17 pag. 126 e segg.; GICRA 2003 n. 18 consid. 5d pag. 117; GICRA 2005 n. 23 consid. 5.1 pag. 211 e segg.; fra le tante sentenza del Tribunale E-2588/2007 del 15 novembre 2010 consid. 10.1).

E. 8.4 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile.

E. 9.1.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Tale disposizione vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure mediche essenziali delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215).

E. 9.1.2 In particolare, riguardo alle persone sottoposte a trattamento medico, la nozione di cure mediche essenziali comprende le cure mediche di base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza e nel rispetto della dignità umana (cfr. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berna 2002, pag. 81 segg. e 87). Tuttavia, lo straniero non può prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato di soggiorno in uno stato firmatario della CEDU, segnatamente in Svizzera ed un diritto d'accesso generale in questo Paese alle forme di sostegno mediche, sociali ed altre suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche nel Paese d'origine o di destinazione non raggiungono il grado di quelle elvetiche. Non è quindi sufficiente che - per ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - un trattamento medico prescritto sulla base delle norme svizzere non possa essere seguito nel Paese d'origine o di provenienza dell'interessato. Infatti, se le cure essenziali possono essere assicurate nel Paese d'origine o di provenienza dello straniero, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/2 consid. 9.3.2 pag. 21; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b pag. 124; fra le tante, sentenza del Tribunale D-7868/2007 del 13 agosto 2010 consid. 7.3, E-2588/2007 del 15 novembre 2010 consid. 10.2).

E. 9.2.1 Nella fattispecie, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, il Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). In tale contesto, non soccorre il ricorrente l'asserzione ricorsuale (cfr. ricorso pag. 1) secondo la quale i dettagli dell'analisi della situazione nel nord dell'Iraq non sarebbero stati indicati dall'UFM nella decisione impugnata di revoca dell'ammissione provvisoria, la quale è posteriore alla DTAF 2008/5. Inoltre, gli attentati kamikaze, le incursioni dell'esercito turco nelle regioni del nord, così come quelle delle forze armate americane che il ricorrente ha invocato a sostegno di una forte limitazione della libertà di movimento e quindi della sicurezza (cfr. osservazioni del 2 maggio 2008; ricorso pagg. 3-4), non hanno mai raggiunto un'ampiezza o un'intensità tale da rimettere in discussione la situazione di stabilità delle regioni del nord dell'Iraq. Peraltro, il governo regionale curdo e la Turchia hanno nel frattempo instaurato relazioni pacifiche, in un clima di cooperazione bilaterale (cfr. sentenza del Tribunale E-65/2008 del 20 novembre 2009 consid. 5.2).

E. 9.2.2 Dal profilo della situazione personale del ricorrente, egli ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda e di essere nato nella città di Duhok, nell'omonima provincia, dove ha vissuto fino al suo espatrio avvenuto all'inizio del mese di (...) 2001 (cfr. verbale del 29 agosto 2001 [di seguito: verbale 1] pagg. 1-2 e verbale del 18 ottobre 2001 [di seguito: verbale 2] pagg. 1 e 3). Inoltre, l'insorgente è giovane, celibe, ha una formazione professionale quale insegnante d'(...), nonché vanta un'esperienza lavorativa pluriennale in tale ambito (cfr. verbale 1 pag. 2, verbale 2 pagg. 1 e 4- 5, nonché verbale dell'8 marzo 2005 [di seguito: verbale 3] D2-D4). Per di più, sebbene il medesimo abbia affermato di non avere più nessun familiare in patria, in quanto i suoi genitori sarebbero nel frattempo deceduti (cfr. verbale 1 pag. 2, verbale 2 pag. 4 e verbale 3 pag. 10), non v'è da escludere che la rete familiare e sociale del medesimo non sia più densa ed estesa di quanto affermato, alla luce delle sue dichiarazioni inverosimili e delle circostanze del caso di specie. Infatti, il Tribunale rileva che, malgrado il ricorrente fosse venuto a conoscenza tramite suo zio dell'asserita morte dei suoi genitori avvenuta sette mesi prima dell'audizione federale dell'8 marzo 2005 (cfr. verbale 3 pag. 10), durante quest'ultima, egli si è espresso in relazione ai suoi genitori, utilizzando il tempo verbale al presente, affermando segnatamente che "(...). Mio padre e mia madre sono malati. (...)" (cfr. verbale 3 D18) ed ha atteso la fine dell'audizione per comunicare la morte dei suoi genitori. Orbene, se i suoi genitori fossero realmente deceduti, il ricorrente ne avrebbe ragionevolmente fatto menzione fin dall'inizio della citata audizione o perlomeno nel momento in cui, alla domanda 18, avrebbe parlato dei suoi genitori, e si sarebbe riferito a loro al passato e non al presente. In secondo luogo, riguardo alle circostanze dell'asserita morte dei suoi genitori, il ricorrente ha affermato che essi sarebbero rimasti uccisi durante un'esplosione nel quartiere di H._______ a I._______, allorquando invece essi abitavano nel quartiere J._______ a Duhok (verbale 1 pag. 2 e verbale 2 pag. 4) e nulla è emerso a proposito del fatto che essi avrebbero potuto trovarsi a I._______. In merito, si rileva inoltre che, nelle due audizioni precedenti l'audizione federale dell'8 marzo 2005, l'insorgente non aveva mai fatto menzione della presenza a I._______ di uno zio materno (cfr. verbale 1 e 2, nonché verbale 3 pag. 10 e D62). Pertanto, alla luce delle suddette dichiarazioni illogiche e contraddittorie del ricorrente, v'è ragione di ritenere che egli possiede una rete familiare in patria, di cui ha tentato di dissimularne l'esistenza. In terzo luogo, il Tribunale constata che il ricorrente ha vissuto a Duhok nell'omonima provincia praticamente tutta la sua vita, dove ha altresì lavorato per diversi anni come insegnante d'(...), ciò che permette di concludere che l'autore del gravame dispone in Patria di una rete sociale in relazione alla sua vita privata e professionale vissuta nel suo Paese d'origine. A titolo di esempio, il Tribunale rileva che nel corso delle audizioni, è emersa la presenza segnatamente di un vicino di casa da vent'anni nonché un amico di suo fratello, pressoché comune, il quale frequentava la loro casa (cfr. verbale 1 pag. 4, verbale 2 pagg. 6-7 e 9 nonché verbale 3 D17, D39). In conclusione, quindi, v'è ragione di ritenere che il ricorrente disponga in patria di una densa rete familiare e sociale, a cui potrà, se necessario, rivolgersi per facilitare il suo reinserimento. In tale contesto, dal profilo del reinserimento del ricorrente, non soccorrono il medesimo le difficoltà socio-economiche relative alle zone amministrate dal governo curdo (cfr. ricorso pagg. 4-5). Infatti, le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare un'esposizione al pericolo, tale da rientrare nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b pag. 124).

E. 9.2.3 Inoltre, dal profilo della situazione medica, i problemi di salute attuali invocati dal medesimo - quali il diabete mellito, una sindrome ansiosa-depressiva, nonché una probabile prostatite (cfr. certificato medico del [...] del Dr. med. C._______ e le annotazioni del Dr. med. F._______ riportate sul medesimo) - non sono gravi a tal punto da poter giustificare il mantenimento dell'ammissione provvisoria nei suoi confronti (GICRA 2003 n. 24). Innanzitutto, riguardo al diabete mellito di tipo (...) di cui il ricorrente è affetto da anni, dal certificato medico succitato, risulta che tale patologia non presenta complicanze o danni agli organi e, grazie alla terapia instaurata, l'equilibrio glicometabolico è discreto-soddisfacente, di modo che la prognosi è sul medio termine buona, con una dieta corretta e un trattamento farmacologico a base di insulina. Premesso ciò, come ha ritenuto in generale l'UFM già nella decisione del 21 marzo 2005, nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) vi sono ospedali pubblici e centri specializzati per i malati di diabete, che potranno prendere in cura gratuitamente il ricorrente, garantendogli il trattamento farmacologico a base di insulina e i relativi controlli, consigli nutrizionali nonché la presa a carico di eventuali complicazioni (cfr. rapporto del Danish Immigration Service's (DIS): Security and Human Rights Issues in Kurdistan Region of Iraq (KRI) and South / Central Iraq del luglio 2009, pagg. 77- 78; rapporto dell'OSAR del 10 marzo 2010 pagg. 5- 7; Kurdisch Medical Association in UK: A report on a Centre for Diabetes Care in Hawler in Kurdistan Region, Novembre 2008). In particolare, a Duhok esiste il "The Diabetes Center", che si occupa giornalmente di ben 10'000 pazienti (Directorate General of Health, Duhok, Specialized Center in www.duhokhealth.org). In aggiunta, il Tribunale sottolinea che, dalle dichiarazioni contraddittorie del ricorrente, è emerso che il diabete non gli è stato diagnosticato solo dopo il suo espatriato (cfr. verbale 3 D6 pag. 2), bensì allorquando si trovava ancora nel suo Paese d'origine, dove era già sottoposto ad un trattamento medicamentoso a base d'insulina (cfr. ibidem D19 pag. 4). Visto tutto quanto sopra, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa ricevere in patria le adeguate cure che gli necessitano per il diabete. Inoltre, in relazione ai problemi psichici che l'insorgente ha invocato in sede di ricorso (cfr. risorso pag.5), sebbene dall'allora certificato medico del (...) del Dr. med C._______ risultava una sindrome ansioso-depressiva acuta recidivante e un forte rischio di reazione depressiva grave con potenzialmente suicidalità (cfr. punto 2 e 5.2), all'ora attuale la stessa sindrome ansioso-depressiva non è nemmeno certa, bensì è stata addirittura ridotta a "probabile", sulla base del recente certificato medico del (...) del citato dottore. Per di più, sia del trattamento farmacologico seguito nel 2008 sia dell'eventuale necessità di presa a carico psichiatrico, non vi è ad oggi alcun accenno. In siffatte circostanze, v'è ragione di desumere che la sindrome ansiosa-depressiva di cui soffrirebbe il ricorrente non è tale da compromettere in modo grave lo stato di salute del medesimo e non merita alcun trattamento specifico. Ad ogni modo, il Tribunale rileva che nel nord dell'Iraq vi sono adeguate strutture mediche che potranno, se del caso, prendere in cura il ricorrente (cfr. rapporto del DIS, op. cit., pagg. 77-79; rapporto dell'UK Border Agency: Kurdistan Regional Government Area of Iraq del 21 maggio 2009, pag. 106; rapporto dell'OSAR del 10 marzo 2010; sentenza del Tribunale D- 7868/2007 del 13 agosto 2010 consid. 7.3). Non da ultimo, la probabile prostatite di cui soffrirebbe il ricorrente e per cui sarebbe stato ordinato un trattamento tramite medicamenti, nonché la constatazione di una ferritinemia bassa (cfr. certificato medico del [...] del Dr. med. C._______ e le annotazioni del Dr. med. F._______ riportate sul medesimo) non costituiscono come tali dei gravi problemi di salute, suscettibili di meritare maggiori considerazioni, in assenza di elementi specifici. Infine, per far fronte ai trattamenti medici o alla necessità di un alloggio, il ricorrente ha la possibilità di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.

E. 9.2.4 In aggiunta, per quanto riguarda l'integrazione e il comportamento del ricorrente, il Tribunale rileva che i nove anni di soggiorno in Svizzera non costituiscono una ragione ostativa all'esecuzione del suo allontanamento in Patria. Infatti, egli ha trascorso l'infanzia, tutta l'adolescenza e parte dell'età adulta, fino ai (...) anni, in Iraq. Per di più, considerato che il ricorrente non sembra intrattenere relazioni personali in Svizzera e ritenuto che in questo Paese l'unico suo familiare è il fratello, la cui situazione - non lontana dalla sua - non può portargli alcun beneficio, non v'è motivo di ritenere che l'autore del gravame subirà uno sradicamento culturale importante. In siffatte circostanze, il suo grado di integrazione dal profilo socioculturale è maggiore in Iraq che in Svizzera. Peraltro, da un lato, non risulta che ricorrente abbia svolto un'attività lucrativa in Svizzera o che il suo lavoro, quale insegnante d'(...), possa avere un interesse pubblico alla sua permanenza e, dall'altro, il medesimo si è macchiato di alcune condanne che denotano le difficoltà ad adeguarsi all'ordinamento giuridico svizzero. Inoltre, nonostante l'insorgente risieda in Svizzera dal 2001 ed abbia presentato una domanda d'asilo nove anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis vLDDS e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure 33 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali (OAsi 1, RS 142.311), ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente, in virtù del suo grado di integrazione come pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag. 3), esula dall'ambito procedurale della domanda d'asilo del caso di specie.

E. 9.3 In considerazione di tutto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile.

E. 9.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr e art. 44 cpv. 2 LAsi). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), oltre al documento presentato come l'originale della sua carta d'identità (cfr. risultanze processuali). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 10 In considerazione di quanto precede, il gravame deve essere respinto.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  3. Comunicazione a: patrocinatore del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N (...) e copia dello scritto del 13 settembre 2010 del ricorrente (per corriere interno; in copia) E._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4041/2008/ {T 0/2} Sentenza del 7 dicembre 2010 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Hans Schürch, Robert Galliker, cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (...), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Revoca dell'ammissione provvisoria; decisione dell'UFM del 16 maggio 2008 / N (...). Fatti: A. Il (...), l'interessato, originario della città di Duhok, nell'omonima provincia, nell'Iraq del nord, ha presentato - unitamente al fratello B._______ (N [...]) - una domanda d'asilo in Svizzera. B. B.a Con decreto d'accusa (in seguito: DA) del (...), l'interessato è stato condannato per furto di poca entità a tre giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di un anno. B.b Il (...), l'interessato ha fatto l'oggetto di un altro DA, in cui è stato ammonito per contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121). B.c Con DA dell'(...), l'interessato è stato condannato per contravvenzione alla LStup ad una multa di CHF 100.- commutabile in arresto. B.d Il (...), l'interessato ha fatto l'oggetto di un ulteriore DA, in cui è stato nuovamente condannato ad una multa di CHF 100.- commutabile in arresto, per contravvenzione alla legge federale del 4 ottobre 1985 sul trasporto pubblico (LTP, RS 742.40). C. Con decisioni separate, il 21 marzo 2005, l'UFM ha respinto la citata domanda d'asilo dell'interessato e di suo fratello, come pure ha pronunciato l'allontanamento per entrambi dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 21 aprile 2005, l'interessato - congiuntamente al fratello - ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM, limitatamente al punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento ed ha chiesto la congiunzione della sua causa con quella del fratello. E. Vista la connessione delle cause, la CRA ha accolto la richiesta di congiunzione delle stesse. F. Il 17 ottobre 2005, in sede di risposta al suddetto ricorso, l'UFM ha riesaminato parzialmente le sue decisioni, ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente e del fratello verso il Paese d'origine, ossia l'Iraq, non ragionevolmente esigibile e, di conseguenza, ha concesso ad entrambi l'ammissione provvisoria. G. Il 18 ottobre 2005, la CRA ha stralciato dai ruoli il ricorso, siccome divenuto senza oggetto. H. L'11 aprile 2008, l'UFM ha informato l'interessato dell'intenzione di revocare, conformemente all'art. 84 cpv. 2 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), l'ammissione provvisoria pronunciata in suo favore, invitandolo a determinarsi in merito entro il 2 maggio 2008. In particolare, detto Ufficio ha considerato come esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso le tre province del nord dell'Iraq, controllate dal governo regionale curdo, ovvero Duhok, Erbil e Suleimaniya, in quanto non sarebbero esposte ad una situazione di violenza generalizzata, ritenuto peraltro che non sussisterebbero motivi individuali suscettibili di costituire un ostacolo all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e, infine, considerata l'integrazione nonché il comportamento in Svizzera dell'interessato. I. Il 2 maggio 2008, l'interessato ha presentato le proprie osservazioni al citato scritto dell'UFM. Da un lato, ha contestato l'analisi dell'UFM circa la situazione di sicurezza e di rispetto dei diritti dell'uomo nelle regioni del nord dell'Iraq, in considerazione delle attività degli integralisti islamici, degli attacchi delle forze turche, degli attentati kamikaze e, dall'altro lato, ha evidenziato il suo lungo soggiorno in Svizzera e i suoi problemi di salute, concludendo per questi motivi alla conferma dell'ammissione provvisoria nei suoi confronti, la cui revoca costituirebbe una violazione del principio della proporzionalità e dell'art. 54 cpv. 2 LStr. J. Con decisione del 16 maggio 2008 (notificata il 19 maggio 2008; cfr. atto B 5/2), l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria in favore dell'interessato ed ha incaricato il Cantone Ticino di eseguire il rinvio. K. In data 28 maggio 2008 l'interessato ha inoltrato via telefax all'UFM copia del certificato medico del (...) del Dr. med. C._______. Lo stesso giorno detto Ufficio ha ritrasmesso il citato documento all'interessato, segnalandogli che, in assenza di una richiesta particolare da parte sua, nonché ritenuta l'emanazione della decisione di revoca del 16 maggio 2008 e il termine di ricorso contro la stessa non ancora scaduto, non era possibile dare seguito al certificato in questione. L. In data 29 maggio 2008, il Dr. med. C._______ ha inviato all'UFM, oltre al certificato medico del (...) in originale, altra documentazione medica relativa all'interessato, nonché un bollettino di versamento. Il giorno seguente, detto Ufficio ha ritrasmesso il bollettino di versamento al citato medico, non essendo il debitore per le prestazioni da lui svolte, segnalandogli altresì che, in assenza di una richiesta particolare da parte della persona interessata, non era possibile dare seguito alla documentazione medica. M. Il 17 giugno 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Ha chiesto preliminarmente la conferma dell'effetto sospensivo al ricorso, in via principale l'annullamento del provvedimento impugnato nonché la conferma dell'ammissione provvisoria e, in subordine, la trasmissione degli atti di causa all'UFM per un approfondimento e una nuova valutazione dei fatti. Ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. N. Il 2 luglio 2008, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali e lo ha autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. O. Il 9 luglio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. P. Il 29 agosto 2008, l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica. Q. Con scritto del 18 novembre 2009, l'allora D._______ (attualmente E._______) ha trasmesso al Tribunale il rapporto di segnalazione del (...) per infrazione alla LStup a carico del ricorrente. R. Con scritto del 16 giugno 2010, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale un nuovo certificato medico del (...) del Dr. med. C._______, segnalando inoltre che sarebbe in attesa di un ulteriore rapporto medico da parte del Dr. med. F._______, il quale lo avrebbe visitato il (...). S. Con decisione incidentale del 22 luglio 2010, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore ad inoltrare entro il 23 agosto 2010 le proprie osservazioni alla replica del ricorrente e riguardo al nuovo certificato medico del (...) prodotto dal medesimo. T. Il 20 agosto 2010, l'UFM ha proposto nuovamente la reiezione del gravame. U. Con scritto del 13 settembre 2010, il ricorrente ha presentato le proprie osservazione ed ha riprodotto copia del certificato medico del (...) del Dr. med. C._______, in versione telefax, sul quale sono riportare delle annotazioni da parte Dr. med. F._______. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 PA nonché dell'UFM in materia degli stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. c n. 3 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), nella misura in cui una delle eccezioni di inammissibilità previste all'art. 32 LTAF non sia applicabile. 1.2 Giusta l'art. 126a cpv. 4 LStr relativo alle disposizioni transitorie inerenti la modifica della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 16 dicembre 2005, le persone ammesse a titolo provvisorio, prima della citata modifica della LAsi e dell'entrata in vigore della LStr al 1° gennaio 2008, sono sottomesse al nuovo diritto. Ne consegue che alla presente causa è applicabile la LStr e non l'ormai abrogata legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS). 1.3 La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 LStr). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1, art. 50 cpv. 1 e art. 52 PA. 3. Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). 4. 4.1 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (cfr. sentenza del Tribunale D- 4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 4.2 Nella fattispecie conviene rilevare che tanto la reiezione della domanda d'asilo presentata dal richiedente, quanto la pronuncia dell'allontanamento sono cresciuti in giudicato. Rimane quindi litigiosa soltanto la questione circa l'esecuzione dell'allontanamento, in particolare relativamente alla revoca dell'ammissione provvisoria. 5. 5.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 5.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 6. 6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che nel caso di specie troverebbe applicazione l'art. 84 cpv. 2 LStr, secondo cui, se le condizioni dell'ammissione provvisoria non sono più soddisfatte, esso revoca l'ammissione provvisoria e ordina l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Infatti, nelle province di Duhok, Erbil e Suleimaniya, nel nord dell'Iraq - controllate dal governo regionale curdo - non vi sarebbe una situazione di violenza generalizzata. Inoltre, i momenti di tensione dovuti alle attività d'integralisti islamici e gli attacchi da parte della Turchia a scopo di indebolire i ribelli curdi non modificherebbero questa analisi. Di conseguenza, dal punto di vista della sicurezza e del rispetto dei diritti dell'uomo, l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato nel nord dell'Iraq sarebbe considerata esigibile. Peraltro, dagli atti risulterebbe che il medesimo è nato ed ha sempre vissuto fino all'espatrio nella provincia di Duhok. D'altronde, sebbene l'interessato risiederebbe in Svizzera da quasi sette anni, egli non eserciterebbe un'attività lavorativa di particolare rilievo e non avrebbe nessun legame familiare in questo Paese. Per di più, il medesimo sarebbe entrato in Svizzera all'età di (...) anni ed avrebbe vissuto la maggior parte della sua vita in Iraq, dove avrebbe trascorso l'infanzia e tutta l'adolescenza, nonché avrebbe svolto un'attività lavorativa come insegnante. Oltre a ciò, dal profilo della sua integrazione e del comportamento tenuto in Svizzera, l'UFM ha rilevato che l'interessato sarebbe stato più volte condannato e ammonito dal G._______ (cfr. considerando B della presente sentenza). Di conseguenza, gli anni di permanenza dell'interessato in Svizzera non potrebbero essere considerati di piena integrazione. Inoltre, non sussisterebbero motivi individuali suscettibili di costituire un ostacolo per l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, dell'interessato, il quale non avrebbe fatto valere motivi medici specifici, oltre all'esistenza di una patologia medica cronica, sarebbe giovane, non costituirebbe un sostegno di famiglia, nonché disporrebbe di un'esperienza professionale come insegnante e potrebbe reinserirsi nella sua regione. Pertanto, la revoca dell'ammissione provvisoria non rappresenterebbe per l'insorgente una misura eccessivamente rigorosa. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento come ammissibile, esigibile e possibile. 6.2 Nel gravame, il ricorrente ha contestato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo, l'analisi dell'UFM sulla quale si fonda la decisione di allontanamento, di cui non sarebbero stati forniti i particolari e che si baserebbe su un accertamento incompleto dei fatti. In particolare, circa la situazione nelle tre province nel nord dell'Iraq, non vi sarebbero indicati i fatti che indurrebbero a concludere che la sicurezza sarebbe garantita e che la dignità umana nonché i diritti umani sarebbero rispettati. In merito, il medesimo ha sottolineato che le attività dell'esercito turco nelle zone del nord dell'Iraq sarebbero continuate, causando vittime sia tra i guerriglieri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan [PKK] che tra la popolazione civile. Per di più, secondo un estratto internet di "Peace reporter" del 16 giugno 2008 (allegato al presente ricorso; doc. 3), l'Iran avrebbe bombardato alcuni villaggi curdi nella provincia di Suleimaniya, l'esercito turco avrebbe bombardato un villaggio provocando la morte di 21 ribelli del PKK, come risulta da un altro estratto internet di "Peace reporter" del 17 giugno 2008 (allegato al presente ricorso; doc. 4), e il 22 maggio 2008 un raid dell'aviazione americana avrebbe provocato la morte di otto civili. In aggiunta, sebbene nella zona di Duhok non vi sarebbero segnalati attentati, altre zone del nord dell'Iraq (per es. Mosul) ne sarebbero oggetto, ciò che limiterebbe fortemente la libertà di movimento e, pertanto, la sicurezza. Per conseguenza, la valutazione della situazione nel nord dell'Iraq dovrebbe condurre a ritenere non esigibile l'esecuzione del suo allontanamento. Inoltre, l'insorgente invoca che, nella decisione impugnata, non vi sarebbero indicate le considerazioni riguardo alle problematiche che porrebbe l'esecuzione del suo allontanamento in relazione alla sua vicenda personale, alla sua lunga assenza dall'Iraq e all'inesistenza di una rete sociale e familiare che ne garantisca la reintegrazione. A tal proposito, il medesimo sottolinea di non avere familiari in patria e di aver lasciato l'Iraq nel 2001, un lasso di tempo lungo di cui l'UFM non avrebbe tenuto conto in modo adeguato. Oltre a ciò, richiamato il rapporto dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) del luglio 2007, l'autorità inferiore avrebbe dovuto prendere in considerazione le condizioni economiche dei territori amministrati dal governo curdo, in particolare la penuria di alloggi a prezzi accessibili, ritenuto che egli non avrebbe più un'abitazione in Iraq dopo la morte dei genitori, e le difficoltà per trovare un impiego, visto il tasso di disoccupazione elevato. Infine, l'UFM non avrebbe svolto alcuna considerazione circa le sue condizioni di salute, adducendo di essere affetto da anni da epigastralgie/dispepsia, come pure da diabete mellito con necessità di assumere insulina e di controlli regolari, pena il rischio di chetoacidosi, nonché di soffrire attualmente di una sindrome ansioso-depressiva, il cui trattamento prevedrebbe l'assunzione di farmaci ed eventualmente la presa a carico psichiatrica, se il decorso della malattia dovesse essere sfavorevole, in virtù del certificato medico del (...) del Dr. med. C._______ allegato al ricorso (doc. 5). Per di più, richiamato il citato rapporto dell'OSAR, il sistema sanitario nei territori del nord dell'Iraq non potrebbe garantire una presa a carico concreta del ricorrente, il quale sarebbe esposto all'assenza di cure adeguate per il trattamento che necessita e, di conseguenza, il suo rinvio costituirebbe una violazione dell'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente non sarebbe ragionevolmente esigibile, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata e al ricorrente andrebbe confermata l'ammissione provvisoria. 6.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato, in particolare, che la domanda d'asilo del ricorrente sarebbe stata respinta e che la revoca dell'ammissione provvisoria sarebbe stata pronunciata in quanto, secondo l'analisi generale della situazione nel nord dell'Iraq, il rinvio in detto Paese di persone di sesso maschile soggiornanti da sole in Svizzera sarebbe attualmente ammissibile, esigibile e possibile. D'altronde, le attività da parte della Turchia e dell'Iran contro i ribelli curdi o eventuali "raid" dell'aviazione americana non sarebbero considerati dei motivi atti a poter modificare la suddetta posizione dell'UFM. Inoltre, detto Ufficio ha osservato che, nonostante la permanenza di sette anni in Svizzera dell'insorgente, le autorità cantonali non avrebbero ritenuto opportuno proporre il caso in oggetto per il rilascio di un permesso di tipo B. Infatti, il ricorrente sarebbe a carico dell'assistenza sociale in Svizzera, mentre che in Iraq - dove avrebbe vissuto fino all'età di (...) anni e avrebbe svolto la professione di insegnante di (...) - il suo reinserimento professionale sarebbe facilitato dalla sua formazione, nonché dall'esperienza lavorativa. Per il resto, sarebbe confrontato alle stesse difficoltà cui sono esposte le persone che ritornano in patria dopo un periodo d'assenza. Infine, l'UFM ha sottolineato che lo stato di salute del ricorrente - su cui si sarebbe già pronunciato nella decisione del 21 marzo 2005 - non sarebbe tale da rimettere in questione l'esigibilità dell'esecuzione del suo rinvio nel nord dell'Iraq, ritenuto inoltre che potrebbe essergli accordato un aiuto finanziario al ritorno per agevolare il suo rientro dal punto di vista medico. 6.4 Nella replica, l'insorgente ha contestato le argomentazioni dell'UFM circa il suo reinserimento in Iraq, sottolineando che il medesimo non dipenderebbe esclusivamente dalla formazione e dall'esperienza professionale, ma da altri fattori che nel suo caso sarebbero carenti. In particolare, egli ha ribadito di non disporre di una rete familiare e sociale in Patria e, per questo, avrebbe maggiori difficoltà nel reperire un alloggio e un impiego, dopo la sua lunga assenza da questo Paese. Inoltre, a fronte della sua malattia - rispetto alla quale l'UFM non avrebbe fornito alcuna considerazione - il suo ritorno in Iraq sarebbe inesigibile, richiamato il rapporto dell'OSAR del 14 agosto 2008, da cui emergerebbe che il sistema sanitario delle regioni del Kurdistan iracheno sarebbe carente di infrastrutture, medicamenti e medici formati. 6.5 Nelle osservazioni alla replica del ricorrente e al certificato medico del (...) del Dr. med. C._______, inoltrato dal medesimo con scritto del 16 giugno 2010, a sostegno del suo stato di salute attuale, l'UFM ha sottolineato che tale certificato medico non conterrebbe elementi tali da giustificare il mantenimento dell'ammissione provvisoria nei confronti del ricorrente. Infatti, il diabete di cui soffre il medesimo non sarebbe un elemento nuovo e, per i disturbi alla sfera urogenitale, esistenti da anni, non vi sarebbe alcuna indicazione specifica a seguito della visita medica effettuata il (...). Infine, anche lo stato psichico dell'insorgente non sembrerebbe tale da costituire un ostacolo all'allontanamento del medesimo in patria, mentre che non vi sarebbe alcun elemento che indicherebbe l'esistenza di un'eventuale patologia intestinale grave. 6.6 In replica alle suddette osservazioni dell'UFM, il ricorrente ha in particolare ribadito le difficoltà di reinserimento nel suo Paese d'origine, dopo una lunga assenza dallo stesso e in mancanza di una rete familiare. Inoltre, in merito al suo stato di salute, ha allegato che la visita medica del (...), avrebbe fatto emergere una probabile prostatite, che attualmente sarebbe trattata con farmacoterapia. Infine, egli ha segnalato che il suo stato clinico sarebbe complicato dalla probabile sindrome depressiva. 7. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (art. 44 cpv. 2 LAsi). In caso di mancato adempimento di una delle succitate condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 7.2 Inoltre, giusta l'art. 84 cpv. 1 LStr, l'UFM verifica periodicamente se le condizioni per la concessione dell'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte. In caso contrario, detto Ufficio la revoca ed ordina l'esecuzione dell'allontanamento (art. 84 cpv. 2 LStr). 8. 8.1 Nel caso concreto non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi. Infatti, i motivi all'origine della fuga del ricorrente dal suo Paese d'origine sono stati considerati inverosimili dall'UFM nella sua decisione del 21 marzo 2005, la quale è regolarmente cresciuta in giudicato in materia d'asilo (cfr. consid. 4.2). Non vi è, pertanto, ragione di mettere in discussione tale valutazione in questa sede. 8.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b pagg. 182-187). 8.3 Da un lato, per le stesse ragioni di cui al considerando 8.1, non v'è motivo di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente sia contrario alle suddette norme di diritto internazionale, ciò che del resto il medesimo non ha nemmeno preteso nel gravame. Dall'altro lato, per le ragioni che saranno esposte al considerando 9, i problemi di salute fatti valere dal ricorrente (il diabete mellito, una probabile prostatite, nonché una sindrome ansioso-depressiva) non sono tali da rendere il suo rinvio inammissibile dal profilo dell'art. 3 CEDU, contrariamente a quanto invocato dal medesimo (cfr. ricorso pagg. 5- 6). Infatti, il Tribunale sottolinea che - salvo in circostanze particolarmente eccezionali - segnatamente in caso di una malattia grave con necessità di cure complesse e indispensabili, la cui interruzione equivarrebbe senza dubbio ad un trattamento crudele e inumano - i problemi di salute non permettono di ammettere l'esistenza di un rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. Tortura (cfr. Sentenza della Corte del 27 maggio 2008 nella causa N. c/. Regno Unito, ricorso n° 26565/05; sentenza della Corte del 2 maggio 1997 nella causa i. S. D. c/. Gran Bretagna, richiesta n. 00030240/96 pubblicata in raccolta delle sentenze e decisioni 1997-III; GICRA 2001 n. 17 pag. 126 e segg.; GICRA 2003 n. 18 consid. 5d pag. 117; GICRA 2005 n. 23 consid. 5.1 pag. 211 e segg.; fra le tante sentenza del Tribunale E-2588/2007 del 15 novembre 2010 consid. 10.1). 8.4 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile. 9. 9.1 9.1.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Tale disposizione vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure mediche essenziali delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215). 9.1.2 In particolare, riguardo alle persone sottoposte a trattamento medico, la nozione di cure mediche essenziali comprende le cure mediche di base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza e nel rispetto della dignità umana (cfr. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berna 2002, pag. 81 segg. e 87). Tuttavia, lo straniero non può prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato di soggiorno in uno stato firmatario della CEDU, segnatamente in Svizzera ed un diritto d'accesso generale in questo Paese alle forme di sostegno mediche, sociali ed altre suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche nel Paese d'origine o di destinazione non raggiungono il grado di quelle elvetiche. Non è quindi sufficiente che - per ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - un trattamento medico prescritto sulla base delle norme svizzere non possa essere seguito nel Paese d'origine o di provenienza dell'interessato. Infatti, se le cure essenziali possono essere assicurate nel Paese d'origine o di provenienza dello straniero, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/2 consid. 9.3.2 pag. 21; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b pag. 124; fra le tante, sentenza del Tribunale D-7868/2007 del 13 agosto 2010 consid. 7.3, E-2588/2007 del 15 novembre 2010 consid. 10.2). 9.2 9.2.1 Nella fattispecie, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, il Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). In tale contesto, non soccorre il ricorrente l'asserzione ricorsuale (cfr. ricorso pag. 1) secondo la quale i dettagli dell'analisi della situazione nel nord dell'Iraq non sarebbero stati indicati dall'UFM nella decisione impugnata di revoca dell'ammissione provvisoria, la quale è posteriore alla DTAF 2008/5. Inoltre, gli attentati kamikaze, le incursioni dell'esercito turco nelle regioni del nord, così come quelle delle forze armate americane che il ricorrente ha invocato a sostegno di una forte limitazione della libertà di movimento e quindi della sicurezza (cfr. osservazioni del 2 maggio 2008; ricorso pagg. 3-4), non hanno mai raggiunto un'ampiezza o un'intensità tale da rimettere in discussione la situazione di stabilità delle regioni del nord dell'Iraq. Peraltro, il governo regionale curdo e la Turchia hanno nel frattempo instaurato relazioni pacifiche, in un clima di cooperazione bilaterale (cfr. sentenza del Tribunale E-65/2008 del 20 novembre 2009 consid. 5.2). 9.2.2 Dal profilo della situazione personale del ricorrente, egli ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda e di essere nato nella città di Duhok, nell'omonima provincia, dove ha vissuto fino al suo espatrio avvenuto all'inizio del mese di (...) 2001 (cfr. verbale del 29 agosto 2001 [di seguito: verbale 1] pagg. 1-2 e verbale del 18 ottobre 2001 [di seguito: verbale 2] pagg. 1 e 3). Inoltre, l'insorgente è giovane, celibe, ha una formazione professionale quale insegnante d'(...), nonché vanta un'esperienza lavorativa pluriennale in tale ambito (cfr. verbale 1 pag. 2, verbale 2 pagg. 1 e 4- 5, nonché verbale dell'8 marzo 2005 [di seguito: verbale 3] D2-D4). Per di più, sebbene il medesimo abbia affermato di non avere più nessun familiare in patria, in quanto i suoi genitori sarebbero nel frattempo deceduti (cfr. verbale 1 pag. 2, verbale 2 pag. 4 e verbale 3 pag. 10), non v'è da escludere che la rete familiare e sociale del medesimo non sia più densa ed estesa di quanto affermato, alla luce delle sue dichiarazioni inverosimili e delle circostanze del caso di specie. Infatti, il Tribunale rileva che, malgrado il ricorrente fosse venuto a conoscenza tramite suo zio dell'asserita morte dei suoi genitori avvenuta sette mesi prima dell'audizione federale dell'8 marzo 2005 (cfr. verbale 3 pag. 10), durante quest'ultima, egli si è espresso in relazione ai suoi genitori, utilizzando il tempo verbale al presente, affermando segnatamente che "(...). Mio padre e mia madre sono malati. (...)" (cfr. verbale 3 D18) ed ha atteso la fine dell'audizione per comunicare la morte dei suoi genitori. Orbene, se i suoi genitori fossero realmente deceduti, il ricorrente ne avrebbe ragionevolmente fatto menzione fin dall'inizio della citata audizione o perlomeno nel momento in cui, alla domanda 18, avrebbe parlato dei suoi genitori, e si sarebbe riferito a loro al passato e non al presente. In secondo luogo, riguardo alle circostanze dell'asserita morte dei suoi genitori, il ricorrente ha affermato che essi sarebbero rimasti uccisi durante un'esplosione nel quartiere di H._______ a I._______, allorquando invece essi abitavano nel quartiere J._______ a Duhok (verbale 1 pag. 2 e verbale 2 pag. 4) e nulla è emerso a proposito del fatto che essi avrebbero potuto trovarsi a I._______. In merito, si rileva inoltre che, nelle due audizioni precedenti l'audizione federale dell'8 marzo 2005, l'insorgente non aveva mai fatto menzione della presenza a I._______ di uno zio materno (cfr. verbale 1 e 2, nonché verbale 3 pag. 10 e D62). Pertanto, alla luce delle suddette dichiarazioni illogiche e contraddittorie del ricorrente, v'è ragione di ritenere che egli possiede una rete familiare in patria, di cui ha tentato di dissimularne l'esistenza. In terzo luogo, il Tribunale constata che il ricorrente ha vissuto a Duhok nell'omonima provincia praticamente tutta la sua vita, dove ha altresì lavorato per diversi anni come insegnante d'(...), ciò che permette di concludere che l'autore del gravame dispone in Patria di una rete sociale in relazione alla sua vita privata e professionale vissuta nel suo Paese d'origine. A titolo di esempio, il Tribunale rileva che nel corso delle audizioni, è emersa la presenza segnatamente di un vicino di casa da vent'anni nonché un amico di suo fratello, pressoché comune, il quale frequentava la loro casa (cfr. verbale 1 pag. 4, verbale 2 pagg. 6-7 e 9 nonché verbale 3 D17, D39). In conclusione, quindi, v'è ragione di ritenere che il ricorrente disponga in patria di una densa rete familiare e sociale, a cui potrà, se necessario, rivolgersi per facilitare il suo reinserimento. In tale contesto, dal profilo del reinserimento del ricorrente, non soccorrono il medesimo le difficoltà socio-economiche relative alle zone amministrate dal governo curdo (cfr. ricorso pagg. 4-5). Infatti, le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare un'esposizione al pericolo, tale da rientrare nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b pag. 124). 9.2.3 Inoltre, dal profilo della situazione medica, i problemi di salute attuali invocati dal medesimo - quali il diabete mellito, una sindrome ansiosa-depressiva, nonché una probabile prostatite (cfr. certificato medico del [...] del Dr. med. C._______ e le annotazioni del Dr. med. F._______ riportate sul medesimo) - non sono gravi a tal punto da poter giustificare il mantenimento dell'ammissione provvisoria nei suoi confronti (GICRA 2003 n. 24). Innanzitutto, riguardo al diabete mellito di tipo (...) di cui il ricorrente è affetto da anni, dal certificato medico succitato, risulta che tale patologia non presenta complicanze o danni agli organi e, grazie alla terapia instaurata, l'equilibrio glicometabolico è discreto-soddisfacente, di modo che la prognosi è sul medio termine buona, con una dieta corretta e un trattamento farmacologico a base di insulina. Premesso ciò, come ha ritenuto in generale l'UFM già nella decisione del 21 marzo 2005, nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) vi sono ospedali pubblici e centri specializzati per i malati di diabete, che potranno prendere in cura gratuitamente il ricorrente, garantendogli il trattamento farmacologico a base di insulina e i relativi controlli, consigli nutrizionali nonché la presa a carico di eventuali complicazioni (cfr. rapporto del Danish Immigration Service's (DIS): Security and Human Rights Issues in Kurdistan Region of Iraq (KRI) and South / Central Iraq del luglio 2009, pagg. 77- 78; rapporto dell'OSAR del 10 marzo 2010 pagg. 5- 7; Kurdisch Medical Association in UK: A report on a Centre for Diabetes Care in Hawler in Kurdistan Region, Novembre 2008). In particolare, a Duhok esiste il "The Diabetes Center", che si occupa giornalmente di ben 10'000 pazienti (Directorate General of Health, Duhok, Specialized Center in www.duhokhealth.org). In aggiunta, il Tribunale sottolinea che, dalle dichiarazioni contraddittorie del ricorrente, è emerso che il diabete non gli è stato diagnosticato solo dopo il suo espatriato (cfr. verbale 3 D6 pag. 2), bensì allorquando si trovava ancora nel suo Paese d'origine, dove era già sottoposto ad un trattamento medicamentoso a base d'insulina (cfr. ibidem D19 pag. 4). Visto tutto quanto sopra, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa ricevere in patria le adeguate cure che gli necessitano per il diabete. Inoltre, in relazione ai problemi psichici che l'insorgente ha invocato in sede di ricorso (cfr. risorso pag.5), sebbene dall'allora certificato medico del (...) del Dr. med C._______ risultava una sindrome ansioso-depressiva acuta recidivante e un forte rischio di reazione depressiva grave con potenzialmente suicidalità (cfr. punto 2 e 5.2), all'ora attuale la stessa sindrome ansioso-depressiva non è nemmeno certa, bensì è stata addirittura ridotta a "probabile", sulla base del recente certificato medico del (...) del citato dottore. Per di più, sia del trattamento farmacologico seguito nel 2008 sia dell'eventuale necessità di presa a carico psichiatrico, non vi è ad oggi alcun accenno. In siffatte circostanze, v'è ragione di desumere che la sindrome ansiosa-depressiva di cui soffrirebbe il ricorrente non è tale da compromettere in modo grave lo stato di salute del medesimo e non merita alcun trattamento specifico. Ad ogni modo, il Tribunale rileva che nel nord dell'Iraq vi sono adeguate strutture mediche che potranno, se del caso, prendere in cura il ricorrente (cfr. rapporto del DIS, op. cit., pagg. 77-79; rapporto dell'UK Border Agency: Kurdistan Regional Government Area of Iraq del 21 maggio 2009, pag. 106; rapporto dell'OSAR del 10 marzo 2010; sentenza del Tribunale D- 7868/2007 del 13 agosto 2010 consid. 7.3). Non da ultimo, la probabile prostatite di cui soffrirebbe il ricorrente e per cui sarebbe stato ordinato un trattamento tramite medicamenti, nonché la constatazione di una ferritinemia bassa (cfr. certificato medico del [...] del Dr. med. C._______ e le annotazioni del Dr. med. F._______ riportate sul medesimo) non costituiscono come tali dei gravi problemi di salute, suscettibili di meritare maggiori considerazioni, in assenza di elementi specifici. Infine, per far fronte ai trattamenti medici o alla necessità di un alloggio, il ricorrente ha la possibilità di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. 9.2.4 In aggiunta, per quanto riguarda l'integrazione e il comportamento del ricorrente, il Tribunale rileva che i nove anni di soggiorno in Svizzera non costituiscono una ragione ostativa all'esecuzione del suo allontanamento in Patria. Infatti, egli ha trascorso l'infanzia, tutta l'adolescenza e parte dell'età adulta, fino ai (...) anni, in Iraq. Per di più, considerato che il ricorrente non sembra intrattenere relazioni personali in Svizzera e ritenuto che in questo Paese l'unico suo familiare è il fratello, la cui situazione - non lontana dalla sua - non può portargli alcun beneficio, non v'è motivo di ritenere che l'autore del gravame subirà uno sradicamento culturale importante. In siffatte circostanze, il suo grado di integrazione dal profilo socioculturale è maggiore in Iraq che in Svizzera. Peraltro, da un lato, non risulta che ricorrente abbia svolto un'attività lucrativa in Svizzera o che il suo lavoro, quale insegnante d'(...), possa avere un interesse pubblico alla sua permanenza e, dall'altro, il medesimo si è macchiato di alcune condanne che denotano le difficoltà ad adeguarsi all'ordinamento giuridico svizzero. Inoltre, nonostante l'insorgente risieda in Svizzera dal 2001 ed abbia presentato una domanda d'asilo nove anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis vLDDS e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure 33 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali (OAsi 1, RS 142.311), ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente, in virtù del suo grado di integrazione come pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag. 3), esula dall'ambito procedurale della domanda d'asilo del caso di specie. 9.3 In considerazione di tutto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile. 9.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr e art. 44 cpv. 2 LAsi). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), oltre al documento presentato come l'originale della sua carta d'identità (cfr. risultanze processuali). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. In considerazione di quanto precede, il gravame deve essere respinto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: patrocinatore del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N (...) e copia dello scritto del 13 settembre 2010 del ricorrente (per corriere interno; in copia) E._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: