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D-7793/2016

D-7793/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-01-18 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7793/2016 Sentenza del 18 gennaio 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Gerald Bovier cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), aliasB._______, nata il (...), Ucraina, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 novembre 2016 / N [...] Visto la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data 19 settembre 2016, i verbali d'audizione del 22 settembre 2016 (di seguito: verbale 1) e del 24 ottobre 2016 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 15 novembre 2016, notificata all'interessata il 17 novembre 2016 (cfr. avviso di ricevimento), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando nel contempo l'allontanamento ed incaricandone in Cantone Ticino dell'esecuzione, il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 17 dicembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 19 dicembre 2016), con cui l'insorgente ha postulato l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; altresì ha presentato una domanda d'esenzione dal versamento anticipato delle spese processuali, con protestate spese e ripetibili, lo scritto dell'11 gennaio 2017, per mezzo del quale la ricorrente ha addotto un certificato medico attestante problemi di natura psichiatrica, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di essere di cittadinanza ucraina ma di lingua madre russa, seppur con discrete conoscenze dell'ucraino e di essere nata a Jenakijeve, nell'Oblast' di Donec'k (cfr. verbale 1, pagg. 1-3), che sarebbe espatriata a causa della situazione di guerra e di insicurezza in essere nella sua regione di origine e in quanto ella non disporrebbe di un posto dove andare (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, pag. 2 e segg.), che recatasi quindi presso dei parenti nel ovest dell'Ucraina, ella avrebbe avuto dei dissidi con quest'ultimi a causa della sua appartenenza alla comunità russofona, temendo altresì di essere arrestata dalle autorità del luogo (cfr. verbale 2, pag. 3 e segg.), che nella decisione impugnata la SEM ha considerato tali vicissitudini come irrilevanti al fine della concessione dell'asilo, che nel ricorso l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore sottolineando la rilevanza delle sue allegazioni ai fini del riconoscimento dello statuto di rifugiato, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5), che le condizioni sfavorevoli di ordine politico, economico o sociale non sono ad esse sole sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, che in questo senso, i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto non dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n. 17 consid. 4c, bb), che in ragione di ciò, le motivazioni addotte dalla ricorrente circa la difficile situazione nella sua regione d'origine, così come le sue considerazioni di ordine economico, sono, come palesemente riconoscibile, ininfluenti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che quo al timore di subire atti persecutori da parte dello stato in virtù della sua etnia russa - in particolare nell'ucraina occidentale - occorre ammettere che la ricorrente non è stata in misura di fornire - né in sede di audizione né in sede ricorsuale - argomentazioni che lascino presagire l'esistenza di elementi oggettivamente riconoscibili da terzi di temere di essere esposta, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione, che in particolare, come ha rettamente ritenuto l'autorità inferiore, l'insorgente si è limitata ad addurre alcune spiacevoli circostanze riconducibili alla situazione di tensione in essere nel paese, in parte nemmeno vissute direttamente, confermando peraltro di non essere mai stata coinvolta nei conflitti e di non avere avuto contatti diretti con i militari allorché si trovava nell'ovest del paese (cfr. verbale 2, pagg. 4 e 5), che inoltre, il Tribunale ha già avuto modo di rilevare che, nonostante il fatto che sia innegabile come al momento in Ucraina possano effettivamente esistere delle tensioni etniche, da ciò non può essere dedotta l'esistenza di una discriminazione sistematica delle persone appartenenti alla comunità russofona (ed in particolare dei profughi interni) (cfr. sentenza del Tribunale E-898/2016 del 18 aprile 2016 e riferimenti citati), che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione della concessione dell'asilo, destituito di ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha sottolineato che nel caso in esame il principio del non respingimento non troverebbe applicazione e che nulla si opporrebbe all'allontanamento della ricorrente, avendo ella la possibilità di stabilirsi anche al di fuori delle zone di conflitto, che l'insorgente contesta tuttavia anche tale conclusione dell'autorità di prime cure, sostenendo che un suo ritorno nel Paese d'origine la esporrebbe a trattamenti inumani e degradanti a causa della situazione generale e della sua etnia ed inoltre ella non avrebbe possibilità di stabilirsi al di fuori della regione del Donbass; ella soffrirebbe inoltre di disturbi psichiatrici a causa dei traumi subiti, disturbi quest'ultimi, attestati da due distinti certificati medici prodotti nel corso della procedura ricorsuale (cfr. atti del procedimento), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per la ricorrente di essere esposta, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che il Tribunale parte dal principio che l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Ucraina non sia generalmente inesigibile, che invero, nonostante gli scontri prevalenti all'est del Paese dove i pregiudizi si ripercuotono tuttavia unicamente localmente nelle regioni di Luhansk e di Donec'k, nel resto del Paese attualmente non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. tra le altre, sentenza del TAF E-3917/2015 del 10 luglio 2015 consid. 8.3.1), che l'interessata proviene sì da una regione dell'Ucraina teatro di scontri, tuttavia - in quanto detentrice di un passaporto ucraino (cfr. verbale 1, pag. 6) - ha la possibilità di stabilirsi in un'altra regione del Paese ("innerstaatliche Aufenthaltsalternative", cfr. DTAF 2011/51 consid. 8.5.2; 2010/41 consid. 8.3.3.6; sentenza del Tribunale E-4149/2015 del 2 marzo 2016 consid. 6.3.1), che di conseguenza, si può ragionevolmente pretendere che la ricorrente, qualora risultasse esposta a pericolo in caso di ritorno nella regione d'origine, faccia uso dell'alternativa di soggiorno interno esistente, senza ritrovarsi in una situazione che minacci la sua esistenza, che del resto ella parla un discreto ucraino, dispone di una formazione scolastica e di esperienza lavorativa e vanta una buona conoscenza di almeno una parte del territorio dell'Ucraina occidentale, che questa disposizione si applica inoltre a quelle persone che, pur non ossequiando le condizioni per ottenere la qualità di rifugiato, in quanto non personalmente perseguitate, in caso di ritorno si troverebbero in una situazione concreta di pericolo, in particolare non potendo più ricevere le cure mediche necessarie (cfr. sentenza del Tribunale D-2543/2013 del 30 aprile 2014, consid. 7.2), che in Ucraina la situazione medica riguardo al trattamento dei disturbi psichiatrici è in genere soddisfacente (cfr. sentenza del Tribunale D-3377/2012 del 6 novembre 2012 consid. 7.5) ed in particolare risulta che i profughi interni, (i quali, secondo uno studio dell'università nazionale di medicina di Kharkiv, sono effettivamente soggetti a disturbi psichici) vengano accolti in diverse istituzioni civili di sanità pubblica ("psicosomatic departments of general hospital, department of neuroses of psychoneurological hospitals") (cfr. Korostiy Volodymyr, Mental healt of Internally Displaced Persons in Ukraine, Kharkov National Medical University, , consultato il 28.12.2016), che alla luce di ciò non emerge dunque la necessità di una permanenza in Svizzera dell'insorgente per motivi medici in quanto ella avrà, se del caso, la possibilità di accedere ad un trattamento in patria, che i problemi psichici allegati dalla ricorrente (peraltro tardivamente solo in sede ricorsuale) non possono quindi giustificare la sua ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che in tal senso, i certificati medici adotti nel corso della procedura ricorsuale non possono condurre ad un diverso convincimento del Tribunale, che altresì, giova ricordare alla ricorrente che ha la possibilità di richiedere un aiuto al ritorno per motivi di salute ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi, che non è infine da escludere un sostegno da parte dei suoi famigliari che risiedono in Svizzera, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che la SEM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va dunque respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: