Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. Il (...), il ricorrente - originario di B._______ - ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione dell'8 aprile 2008 [di seguito: verbale 1] e del 9 agosto 2008 [di seguito: verbale 2]) di essere espatriato perché la pressione e le minacce dei vicini, che rimproveravano a lui ed ad un'altra persona la loro appartenenza ai ribelli, si sarebbero fatte insopportabili. B. Con decisione del 5 gennaio 2010, notificata al ricorrente l'8 gennaio 2010 (cfr. atto A19/2), l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. L'8 febbraio 2010, il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo esame, oppure la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha presentato altresì una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 15 febbraio 2010, con decisione incidentale, il Tribunale ha considerato il gravame privo di probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda di assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un siffatto anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Il 19 febbraio 2010, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF).
E. 2 V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 e 52 PA, nonché 108 cpv. 1 LAsi.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
E. 4 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dal richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi, di modo che ci si potrebbe esimere dall'esaminare la rilevanza dei fatti addotti in materia di asilo. Segnatamente, nel quadro della seconda audizione, egli non avrebbe più menzionato la sua detenzione. Inoltre, egli si sarebbe contraddetto adducendo dapprima che i campi militari nel villaggio di C._______ sarebbero stati 20 e, in seguito, avrebbe addotto che "non ve ne erano molti". In aggiunta, il racconto dell'interessato sarebbe relativamente sommario, ad esempio riguardo agli ultimi problemi riscontrati poco prima di espatriare ed in merito alla sua esperienza al campo militare di C._______. Non da ultimo, l'UFM ha ritenuto contrario a qualsiasi logica che l'interessato, nel (...) 2002, abbia lasciato B._______ per avvicinarsi a zone di guerra, allorché la maggior parte dei cittadini ivoriani tentavano di raggiungere il sud del Paese. In conclusione, l'UFM ha negato la qualità di rifugiato all'interessato. Di conseguenza, non gli sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento e l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio ha, altresì, considerato che né la situazione politica del Paese di origine, né altri motivi relativi al richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo in detto Paese.
E. 5.2 Nel gravame, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, il ricorrente contesta la decisione dell'UFM. Innanzitutto, egli nega di non aver menzionato la sua detenzione nella seconda audizione, in quanto vi avrebbe fatto un breve riferimento, dichiarando: "ils m'ont mis dedans", intendendo che sarebbe stato incarcerato. L'interessato afferma, inoltre, che, riguardo ai campi militari presenti a C._______, avrebbe dichiarato anche nella prima audizione che "non ve ne erano molti" e che "forse vi è stato un errore". Egli, in aggiunta, contesta che le sue dichiarazioni siano vaghe e poco circostanziate, adducendo di aver cercato di fornire tutti i dettagli in merito alla sua vicenda e fa valere che il giudizio circa la verosimiglianza delle sue dichiarazioni dovrebbe essere il frutto di una valutazione di insieme e non, come fatto dall'UFM, il risultato dell'estrapolazione di qualche dichiarazione generica. Inoltre, circa la logica del suo comportamento, l'insorgente rammenta che, a quell'epoca, egli era solo un bambino di dieci anni che raggiungeva la madre. In aggiunta, egli sostiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile, in quanto rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti proibiti dall'art. 3 CEDU. Infine, bisognerebbe tenere in considerazione la sua età e il fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, non avrebbe più famigliari in Patria.
E. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
E. 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
E. 7.1 Le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. In particolare, le asserzioni del ricorrente in merito al suo arresto, alla morte della madre, alla sua detenzione, al suo addestramento, alla sua vita nel campo dei "ribelli" a C._______, alle circostanze in cui avrebbe conosciuto il ribelle A. T. e, non da ultimo, riguardo alle a minacce ricevute ad D._______ (B._______) - che l'avrebbero spinto all'espatrio - sono oltremodo vaghe, stereotipate e contraddittorie, al punto da dovere essere ritenute inverosimili. Segnatamente, l'insorgente non ha saputo indicare senza contraddirsi la data in cui sarebbe stato catturato dai ribelli, adducendo in un primo tempo che sarebbe accaduto due mesi dopo la morte di sua madre (cfr. verbale 1, pag. 6), in un secondo tempo due settimane dopo (cfr. verbale 2, pag. 9, Q113), per poi ritornare alla prima versione (cfr. verbale 2, pag. 14, Q197). Confrontato a tale contraddizione, il ricorrente ha addotto di non ricordare bene, affermando poi, in modo inspiegabile, che era due settimane o due mesi dopo (cfr. verbale 2, pag. 16, Q236). Per giunta, il ricorrente non è stato in grado di situare il periodo in cui sarebbe deceduta sua madre, limitandosi a dire che era nel 2005 (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, pag. 9 Q110) e che non ricorderebbe la data (cfr. verbale 1, pag. 6), né il mese, né la stagione (cfr. verbale 2, pag. 9, Q111-112). Circa l'asserita detenzione, le allegazioni del ricorrente sono stereotipate, nonché molto vaghe. Egli ha, infatti, affermato di essere stato trattenuto in prigione "alcune settimane" o "qualche settimana" (cfr. verbale 1, pag. 6), rispettivamente "due mesi" (cfr. verbale 2, pag. 12, Q177), senza fornire alcun dettaglio, nemmeno quando gli è stato esplicitamente chiesto di raccontare la sua prigionia (cfr. ibidem). Anche riguardo alla permanenza nel campo militare di C._______, il racconto dell'insorgente è manifestamente vago e stereotipato (cfr. verbale 2, pag. 11, Q152 a Q155, Q160). Inoltre, malgrado il ruolo importante che il ricorrente attribuisce ad A. T. nel suo espatrio, egli ha affermato di non ricordare come l'avrebbe conosciuto (cfr. verbale 2, pag. 8 Q103). Infine, riguardo all'evento scatenante l'espatrio, egli ha affermato nella prima audizione che, quando avrebbe alloggiato da A. T., la gente che viveva nel quartiere avrebbe iniziato a minacciarli ed a dire che, se non se ne fossero andati, li avrebbero uccisi, avrebbero chiamato i militari per prenderli e che questi ultimi conoscevano tutti i nomi dei ribelli. Ha aggiunto che le autorità non avrebbero causato loro problemi e non li avrebbero cercati (cfr. verbale 1, pag. 6). Invece, nella seconda audizione egli ha contraddetto la sua prima versione adducendo che dei militari, rispettivamente i giovani del quartiere (cfr. verbale 2, pag. 8, Q96), si sarebbero presentati a casa di A. T. e gli avrebbero detto che, se li avessero ritrovati, li avrebbero uccisi (cfr. verbale 2, pag. 7, Q81, Q87 e pag. 8, Q96). Peraltro, l'insorgente non ha saputo circostanziare tale evento (cfr. verbale 2, pag. 7, Q88 e Q95 a Q101). Visto tutto quanto precede, senza che sia necessario rilevare ulteriori elementi di inverosimiglianza, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato inverosimili le dichiarazioni del ricorrente.
E. 7.2 Pertanto, il ricorso sul punto di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisone impugnata va confermata.
E. 8 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50, consid. 9, p. 733).
E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
E. 9.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dal ricorrente nel suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumai o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al ricorrente di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
E. 9.2.2 Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate, in caso di ritorno nel suo Paese di origine, in particolare nella regione di B._______.
E. 9.2.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 9.3.1 La Costa d'Avorio, durante i mesi successivi alle elezioni presidenziali di ottobre-novembre 2010, ha vissuto seri disordini, segnati durante qualche settimana da gravi violenze. Tuttavia, la situazione si è progressivamente normalizzata nella maggior parte del Paese ed in particolar modo ad B._______. Ciononostante, sussiste ancora un'importante criminalità (ad esempio estorsioni di fondi a posti di blocco stradali, atti di racket, svaligiamenti, furti di auto ecc.), in particolare da parte di militari delle nuove forze armate ivoriane (tra cui membri della Forza repubblicana della Costa d'Avorio, riluttanti a ritornare nella loro regione di origine colpita dalla povertà), così come da parte di miliziani e privati a loro vicini. In seguito agli sforzi effettuati dal presidente ivoriano e dal suo governo, dei progressi lenti, ma incoraggianti, sono percettibili in questo campo. Attualmente, la Costa d'Avorio non si trova dunque in una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata sull'insieme del suo territorio che permetta di presumere che sussista une messa in pericolo concreta per tutti i richiedenti l'asilo provenienti da detto Paese, indipendentemente dall'analisi delle circostanze di ogni singolo caso di specie (cfr. sentenza del Tribunale E-4492/2009 del 30 settembre 2011 cons. 8.1 e 8.2 nonché le relative citazioni).
E. 9.3.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, è nato ad B._______, dove ha peraltro avuto il suo ultimo domicilio negli ultimi (...) anni antecedenti l'espatrio, e dispone di un'importante rete sociale in Patria, ritenuto che vi vivono suo padre, nonché (...) fratellastri (...) ed un fratellastro (...), quest'ultimi residenti ad B._______, oltre a decine di cugini (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pag. 3, Q7 a Q25) come pure una zia ed i nonni (...) (cfr. verbale 2, pag. 4, Q31). Non soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale secondo cui non avrebbe più famiglia in Patria, in quanto palesemente inverosimile come risulta dagli atti di causa precitati. Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese di origine, tanto più che il ricorrente potrà se necessario richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d. LAsi.
E. 9.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr).
E. 9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr; cfr. DTAF 2008/34 consid. 513-515). Infatti, il ricorrente, usando della dovuto diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 10 In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 11 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il 19 febbraio 2011. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese versato il 19 febbraio 2011.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-754/2010 Sentenza del 10 febbraio 2012 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nato il (...), Costa d'Avorio, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo e allontanamento; decisione dell'UFM del 5 gennaio 2010 / N [...]. Fatti: A. Il (...), il ricorrente - originario di B._______ - ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione dell'8 aprile 2008 [di seguito: verbale 1] e del 9 agosto 2008 [di seguito: verbale 2]) di essere espatriato perché la pressione e le minacce dei vicini, che rimproveravano a lui ed ad un'altra persona la loro appartenenza ai ribelli, si sarebbero fatte insopportabili. B. Con decisione del 5 gennaio 2010, notificata al ricorrente l'8 gennaio 2010 (cfr. atto A19/2), l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. L'8 febbraio 2010, il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo esame, oppure la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha presentato altresì una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 15 febbraio 2010, con decisione incidentale, il Tribunale ha considerato il gravame privo di probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda di assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un siffatto anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Il 19 febbraio 2010, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF).
2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 e 52 PA, nonché 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dal richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi, di modo che ci si potrebbe esimere dall'esaminare la rilevanza dei fatti addotti in materia di asilo. Segnatamente, nel quadro della seconda audizione, egli non avrebbe più menzionato la sua detenzione. Inoltre, egli si sarebbe contraddetto adducendo dapprima che i campi militari nel villaggio di C._______ sarebbero stati 20 e, in seguito, avrebbe addotto che "non ve ne erano molti". In aggiunta, il racconto dell'interessato sarebbe relativamente sommario, ad esempio riguardo agli ultimi problemi riscontrati poco prima di espatriare ed in merito alla sua esperienza al campo militare di C._______. Non da ultimo, l'UFM ha ritenuto contrario a qualsiasi logica che l'interessato, nel (...) 2002, abbia lasciato B._______ per avvicinarsi a zone di guerra, allorché la maggior parte dei cittadini ivoriani tentavano di raggiungere il sud del Paese. In conclusione, l'UFM ha negato la qualità di rifugiato all'interessato. Di conseguenza, non gli sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento e l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio ha, altresì, considerato che né la situazione politica del Paese di origine, né altri motivi relativi al richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo in detto Paese. 5.2. Nel gravame, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, il ricorrente contesta la decisione dell'UFM. Innanzitutto, egli nega di non aver menzionato la sua detenzione nella seconda audizione, in quanto vi avrebbe fatto un breve riferimento, dichiarando: "ils m'ont mis dedans", intendendo che sarebbe stato incarcerato. L'interessato afferma, inoltre, che, riguardo ai campi militari presenti a C._______, avrebbe dichiarato anche nella prima audizione che "non ve ne erano molti" e che "forse vi è stato un errore". Egli, in aggiunta, contesta che le sue dichiarazioni siano vaghe e poco circostanziate, adducendo di aver cercato di fornire tutti i dettagli in merito alla sua vicenda e fa valere che il giudizio circa la verosimiglianza delle sue dichiarazioni dovrebbe essere il frutto di una valutazione di insieme e non, come fatto dall'UFM, il risultato dell'estrapolazione di qualche dichiarazione generica. Inoltre, circa la logica del suo comportamento, l'insorgente rammenta che, a quell'epoca, egli era solo un bambino di dieci anni che raggiungeva la madre. In aggiunta, egli sostiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile, in quanto rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti proibiti dall'art. 3 CEDU. Infine, bisognerebbe tenere in considerazione la sua età e il fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, non avrebbe più famigliari in Patria. 6. 6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1. Le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. In particolare, le asserzioni del ricorrente in merito al suo arresto, alla morte della madre, alla sua detenzione, al suo addestramento, alla sua vita nel campo dei "ribelli" a C._______, alle circostanze in cui avrebbe conosciuto il ribelle A. T. e, non da ultimo, riguardo alle a minacce ricevute ad D._______ (B._______) - che l'avrebbero spinto all'espatrio - sono oltremodo vaghe, stereotipate e contraddittorie, al punto da dovere essere ritenute inverosimili. Segnatamente, l'insorgente non ha saputo indicare senza contraddirsi la data in cui sarebbe stato catturato dai ribelli, adducendo in un primo tempo che sarebbe accaduto due mesi dopo la morte di sua madre (cfr. verbale 1, pag. 6), in un secondo tempo due settimane dopo (cfr. verbale 2, pag. 9, Q113), per poi ritornare alla prima versione (cfr. verbale 2, pag. 14, Q197). Confrontato a tale contraddizione, il ricorrente ha addotto di non ricordare bene, affermando poi, in modo inspiegabile, che era due settimane o due mesi dopo (cfr. verbale 2, pag. 16, Q236). Per giunta, il ricorrente non è stato in grado di situare il periodo in cui sarebbe deceduta sua madre, limitandosi a dire che era nel 2005 (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, pag. 9 Q110) e che non ricorderebbe la data (cfr. verbale 1, pag. 6), né il mese, né la stagione (cfr. verbale 2, pag. 9, Q111-112). Circa l'asserita detenzione, le allegazioni del ricorrente sono stereotipate, nonché molto vaghe. Egli ha, infatti, affermato di essere stato trattenuto in prigione "alcune settimane" o "qualche settimana" (cfr. verbale 1, pag. 6), rispettivamente "due mesi" (cfr. verbale 2, pag. 12, Q177), senza fornire alcun dettaglio, nemmeno quando gli è stato esplicitamente chiesto di raccontare la sua prigionia (cfr. ibidem). Anche riguardo alla permanenza nel campo militare di C._______, il racconto dell'insorgente è manifestamente vago e stereotipato (cfr. verbale 2, pag. 11, Q152 a Q155, Q160). Inoltre, malgrado il ruolo importante che il ricorrente attribuisce ad A. T. nel suo espatrio, egli ha affermato di non ricordare come l'avrebbe conosciuto (cfr. verbale 2, pag. 8 Q103). Infine, riguardo all'evento scatenante l'espatrio, egli ha affermato nella prima audizione che, quando avrebbe alloggiato da A. T., la gente che viveva nel quartiere avrebbe iniziato a minacciarli ed a dire che, se non se ne fossero andati, li avrebbero uccisi, avrebbero chiamato i militari per prenderli e che questi ultimi conoscevano tutti i nomi dei ribelli. Ha aggiunto che le autorità non avrebbero causato loro problemi e non li avrebbero cercati (cfr. verbale 1, pag. 6). Invece, nella seconda audizione egli ha contraddetto la sua prima versione adducendo che dei militari, rispettivamente i giovani del quartiere (cfr. verbale 2, pag. 8, Q96), si sarebbero presentati a casa di A. T. e gli avrebbero detto che, se li avessero ritrovati, li avrebbero uccisi (cfr. verbale 2, pag. 7, Q81, Q87 e pag. 8, Q96). Peraltro, l'insorgente non ha saputo circostanziare tale evento (cfr. verbale 2, pag. 7, Q88 e Q95 a Q101). Visto tutto quanto precede, senza che sia necessario rilevare ulteriori elementi di inverosimiglianza, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato inverosimili le dichiarazioni del ricorrente. 7.2. Pertanto, il ricorso sul punto di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisone impugnata va confermata.
8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50, consid. 9, p. 733). 9. 9.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.2. 9.2.1. Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dal ricorrente nel suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumai o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al ricorrente di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 9.2.2. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate, in caso di ritorno nel suo Paese di origine, in particolare nella regione di B._______. 9.2.3. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.3. 9.3.1. La Costa d'Avorio, durante i mesi successivi alle elezioni presidenziali di ottobre-novembre 2010, ha vissuto seri disordini, segnati durante qualche settimana da gravi violenze. Tuttavia, la situazione si è progressivamente normalizzata nella maggior parte del Paese ed in particolar modo ad B._______. Ciononostante, sussiste ancora un'importante criminalità (ad esempio estorsioni di fondi a posti di blocco stradali, atti di racket, svaligiamenti, furti di auto ecc.), in particolare da parte di militari delle nuove forze armate ivoriane (tra cui membri della Forza repubblicana della Costa d'Avorio, riluttanti a ritornare nella loro regione di origine colpita dalla povertà), così come da parte di miliziani e privati a loro vicini. In seguito agli sforzi effettuati dal presidente ivoriano e dal suo governo, dei progressi lenti, ma incoraggianti, sono percettibili in questo campo. Attualmente, la Costa d'Avorio non si trova dunque in una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata sull'insieme del suo territorio che permetta di presumere che sussista une messa in pericolo concreta per tutti i richiedenti l'asilo provenienti da detto Paese, indipendentemente dall'analisi delle circostanze di ogni singolo caso di specie (cfr. sentenza del Tribunale E-4492/2009 del 30 settembre 2011 cons. 8.1 e 8.2 nonché le relative citazioni). 9.3.2. Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, è nato ad B._______, dove ha peraltro avuto il suo ultimo domicilio negli ultimi (...) anni antecedenti l'espatrio, e dispone di un'importante rete sociale in Patria, ritenuto che vi vivono suo padre, nonché (...) fratellastri (...) ed un fratellastro (...), quest'ultimi residenti ad B._______, oltre a decine di cugini (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pag. 3, Q7 a Q25) come pure una zia ed i nonni (...) (cfr. verbale 2, pag. 4, Q31). Non soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale secondo cui non avrebbe più famiglia in Patria, in quanto palesemente inverosimile come risulta dagli atti di causa precitati. Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese di origine, tanto più che il ricorrente potrà se necessario richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d. LAsi. 9.3.3. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr; cfr. DTAF 2008/34 consid. 513-515). Infatti, il ricorrente, usando della dovuto diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10. In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il 19 febbraio 2011. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese versato il 19 febbraio 2011.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: