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D-7358/2008

D-7358/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2011-04-19 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessata, di etnia bakongo, è nata a C._______ nella provincia di Uige, dove avrebbe risieduto dalla nascita fino al 2002. In seguito si sarebbe trasferita a D._______ dove sarebbe rimasta fino al suo espatrio in data 30 novembre 2007. In data 18 dicembre 2007 avrebbe raggiunto la Svizzera dove ha presentato domanda d'asilo il 19 dicembre 2007 (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 5 seg.; verbale d'audizione del 16 aprile 2008 [di seguito: verbale 2], pagg. 4 seg.). In data 19 gennaio 2009, la figlia della richiedente l'ha raggiunta in Svizzera. Sentita sui motivi d'asilo, l'interessata ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per il timore di essere imprigionata nuovamente dalle autorità statali angolane e subire ulteriori violenze sessuali. Nel luglio 2007 suo marito, giornalista presso il settimanale "E._______", sarebbe stato fermato. La richiedente, nonostante le ricerche intraprese, non sarebbe riuscita ad ottenere informazioni né in merito al suo luogo di detenzione, né ai motivi dell'arresto. In seguito sarebbe stata arrestata lei stessa nel mese di ottobre 2007 da degli agenti in civile e messa in detenzione per cinque giorni nei locali della sicurezza di Stato. Adducendo, quale motivo, di essere incinta e di soffrire, sarebbe stata accompagnata, dietro scorta, in una maternità vicina al suo luogo di detenzione. Grazie alla complicità di un infermiere, sarebbe riuscita ad ingannare la sorveglianza dei suoi guardiani e sarebbe fuggita. In un primo tempo, avrebbe chiesto aiuto presso degli sconosciuti che l'avrebbero poi accolta per breve tempo. In seguito avrebbe trovato rifugio presso un'amica che l'avrebbe convinta ad espatriare. La richiedente avrebbe quindi lasciato l'Angola alla volta di Brazzaville (Repubblica del Congo) da dove avrebbe preso un volo a destinazione dell'Italia. Dopo avervi ivi brevemente soggiornato, sarebbe entrata quindi clandestinamente in Svizzera. A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessata ha prodotto una carta d'identità angolana e una "Cédula pessoal". B. Con decisione del 20 ottobre 2008, l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 19 novembre 2008, la richiedente è insorta contro detta decisione con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. A sostegno della sua domanda d'asilo, la richiedente ha prodotto i seguenti documenti:

- copia del programma dell'aiuto al ritorno in Angola dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (di seguito: OIM) in collaborazione con l'UFM;

- articolo di Amnesty International del gennaio 2007 intitolato "Angola: Lives in ruins: forced evictions continue";

- rapporto annuale del 2008 di Amnesty International sull'Angola;

- copia del "Journal de Angola" del 21 ottobre 2008 e

- copia del "Pais" del 22 novembre 2003. D. Il Tribunale, con due decisioni incidentali distinte del 26 novembre 2008, ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 29 dicembre 2008 ed ha, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, esonerato la ricorrente dal pagamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. Con risposta del 9 dicembre 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Con decisione incidentale del 6 gennaio 2009, il Tribunale ha concesso alla ricorrente un termine fino al 4 febbraio 2009 per introdurre l'atto di replica. G. Con scritto del 20 gennaio 2009, il patrocinatore dell'insorgente ha informato il Tribunale dell'arrivo della figlia della sua mandataria, B._______, in Svizzera. Ha altresì allegato copia della sua "Cédula pessoal". H. Il 29 gennaio 2009, le ricorrenti hanno prodotto l'atto di replica. Ha altresì prodotto copie di due articoli apparsi su internet in data 10 luglio 2007 e 9 febbraio 2008 concernenti il settimanale "E._______" nonché copia dell'ultimo rapporto di Amnesty International in merito alla situazione in Angola. I. In data 27 marzo 2009, A._______ è stata interrogata dalla polizia cantonale ticinese circa le modalità di viaggio della figlia. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); sono pertanto legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo di A._______ come paradossali, vaghe ed inverosimili. In particolare, ha osservato che non sarebbe rimasta costante in merito al mese in cui sarebbe avvenuto l'arresto del marito; sarebbe sorprendente la mancanza di conoscenze circa l'attività professionale del marito, e ciò malgrado egli sarebbe stato un giornalista presso "E._______" fin dal loro matrimonio; avrebbe poi riconosciuto di non sapere esattamente quale fosse il lavoro del coniuge e non sarebbe stata in grado di esprimersi sull'importanza del settimanale in questione. Sarebbe pure poco verosimile il clima nel quale si sarebbe svolta la detenzione, in quanto gli agenti che avrebbero cercato di ottenere delle informazioni da parte della richiedente, si sarebbero semplicemente limitati a porgli un'unica domanda, a sapere dove si trovava il marito. Di fronte alla risposta costante della richiedente secondo cui ignorava dove egli fosse, non avrebbero cercato di ottenere ulteriori informazioni suscettibili di permettere loro di progredire indagando, per esempio, sulle frequentazioni regolari del marito e sul luogo in cui vivrebbero le persone che egli frequentava. Per di più, sarebbero paradossali le dichiarazioni circa il suo trasferimento in una maternità. Infatti, ella, adducendo quale pretesto di essere incinta e di soffrire gravemente a causa degli abusi subiti, sarebbe stata, in effetti, condotta in un ospedale per essere curata. Tuttavia, è poco plausibile che gli agenti si siano preoccupati dello stato di salute dell'interessata dopo avere testimoniato di un'estrema crudeltà e di un grave disprezzo attraverso ripetute torture e numerose violenze sessuali. Del resto lei stessa sarebbe stata ambigua nel dichiarare che in Angola avrebbero voluto ucciderla. Inoltre, sarebbe poco attendibile che gli agenti che l'avrebbero accompagnata alla maternità non gli siano rimasti vicini al fine di sorvegliarla per evitare che fuggisse o che rivelasse i maltrattamenti che avrebbe subito. Sarebbe poi illogico il fatto che l'indomani dell'arresto del marito abbia affidato sua figlia ai suoi genitori i quali vivevano ad una ventina di minuti di taxi dal suo domicilio e che in seguito non avrebbe più avuto contatti con sua figlia, se non per telefono, vista la prossimità del luogo in cui vivevano i suoi genitori ed il fatto che nulla giustificava una simile rottura del legame prima dell'arresto dell'ottobre 2007. Parimenti, sarebbe difficilmente immaginabile che la richiedente sia stata in grado di viaggiare munita di un documento sprovvisto della sua fotografia e che la sua partenza da Brazzaville abbia potuto essere organizzata in meno di dieci giorni. In aggiunta l'autorità inferiore ha rilevato che nessuna informazione attesterebbe dell'esistenza o dell'arresto di un giornalista avente il nome del marito della richiedente, o tantomeno dell'interruzione della pubblicazione di "E._______" durante l'anno 2007, fatto che apparirebbe sorprendente nella misura in cui, delle organizzazioni come "Amnesty International" o "Reporter sans frontières" sarebbero particolarmente attenti a questo genere di avvenimenti. Pertanto, i motivi d'asilo presentati dalle richiedenti non sarebbero adeguati a reggere l'esame sulla verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi per il che non vi sarebbe la necessità di esaminare la loro rilevanza in materia d'asilo. Di conseguenza, le interessate non adempiono ai requisiti della qualità di rifugiato e la domanda d'asilo va respinta. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile.

E. 4.2 Con ricorso, le ricorrenti, richiamandosi ad una sentenza della già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (di seguito: CRA), segnatamente Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 1996 n. 16 pag. 316, fanno osservare che già in passato una vittima di abusi sessuali da parte delle forze dell'ordine è stata posta al beneficio dello statuto di rifugiata, non essendosi potuto pretendere che la vittima formulasse una denuncia contro gli autori della violenza. Inoltre, segnalano, in Angola lo stupro da parte delle forze dell'ordine sarebbe commesso regolarmente e l'impunità degli autori sarebbe garantita. Le ricorrenti hanno poi contestato le contraddizioni evidenziate dall'UFM affermando "che raccontare episodi drammatici a rappresentanti di autorità che decidono delle sorti della tua esistenza, non è esercizio matematico". Sarebbe quindi più che naturale che qualche imprecisione possa capitare. A maggior ragione poi, se la lingua materna della ricorrente è un dialetto (lingala) ed il portoghese è la lingua ufficiale dello Stato, per cui la verbalizzazione verrebbe filtrata da un'interprete. Hanno poi ribadito, in sostanza, di aver fornito un racconto verosimile. In particolare, A._______ ha dichiarato che, quo alle indicazioni vaghe fornite circa l'attività del marito che ciò sarebbe dovuto alla tenera età quando si sarebbe sposata con costui e al contesto sociale in cui si trovava. Inoltre, non vi sarebbe l'abitudine di raccontare in famiglia fatti e circostanze relative alla propria professione. Per di più, vi sarebbe da anni una dittatura in Angola dove le elezioni verrebbero sistematicamente rimandate, le tribù della zona nord del Paese sarebbero di regola oggetto di abusi sia da parte di privati, sia da parte delle stesse forze dell'ordine. Infine, sarebbe non esigibile l'allontanamento delle ricorrenti verso l'Angola ed andrebbe concessa loro l'ammissione provvisoria.

E. 4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso. In particolare, ha contestato le affermazioni delle ricorrenti circa la situazione in Angola ed ha osservato che il suo racconto in merito alla fuga dall'ospedale sarebbe stereotipato. Infine, i mezzi di prova presentati farebbero capo alla situazione generale del Paese e non avrebbero alcun legame con i loro motivi d'asilo.

E. 4.4 Nella replica, le autrici del gravame hanno ribadito quanto asserito nel gravame ed hanno, tra l'altro, sottolineato che alcuni giornalisti del settimanale "E._______" sarebbero spariti definitivamente a causa della linea critica verso il potere e la corruzione imperante adottato da quest'ultimo.

E. 5 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).

E. 6 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Innanzitutto, è d'uopo osservare che quo al fermo di suo marito, ossia l'evento chiave su cui si basa il suo racconto, A._______ non ha a tutt'ora presentato, a distanza di ben quasi quattro anni, fatti o mezzi di prova atti a dimostrarne la verosimiglianza. Infatti, ella essendo sempre rimasta in contatto telefonico con i suoi genitori (cfr. verbale 2, pag. 4) e conoscendo addirittura di persona il direttore del "E._______" (cfr. verbale 2, pag. 14) poteva senz'altro, in particolare dopo aver ottenuto la succitata decisione negativa dell'UFM, procurarsi tutti i documenti necessari per comprovare che suo marito lavorasse effettivamente in qualità di giornalista per il suddetto settimanale. Invece si è soffermata a presentare articoli ripresi da internet che, malgrado concernano il suddetto giornale, non fanno alcun riferimento all'asserita attività del coniuge presso il "E._______". Inoltre, da informazioni a disposizione di codesto Tribunale, non risulta che nel 2007 siano stati arrestati giornalisti del predetto settimanale o che abbia cessato di esistere come da lei asserito (cfr. verbale 2, pag. 6). In tale ambito si può partire dal presupposto che, come rettamente evidenziato dall'UFM, se fosse realmente accaduto un fatto di tale rilevanza, delle organizzazioni come "Amnesty International" o "Reporter sans frontières" avrebbero senz'altro reso nota la faccenda. Peraltro, il direttore del "E._______", F._______, il quale avrebbe avuto dei problemi con la giustizia in uno degli articoli presentati dalle ricorrenti (cfr. articolo sul sito (...) del 9 febbraio 2008 intitolato "(...)", pag. 1 seg., allegato all'atto di replica), riveste tuttora la stessa posizione (cfr. (...) [ultima consultazione: 12 aprile 2011]). Non solo, ma il marito della ricorrente non appare in internet su alcun articolo come giornalista responsabile. Ciò posto e come ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, questo Tribunale ha ragione di ritenere inverosimile il racconto delle ricorrenti in punto al fermo del marito della ricorrente. Ne consegue che pure l'allegata detenzione a seguito dell'attività di suo marito (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.; atto di replica, pag. 1), non può poggiare su elementi di verosimiglianza, senza necessità di esaminare qui ulteriori dettagli, rimandando, per evitare ulteriori ripetizioni, alle considerazioni della decisione impugnata. In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dalle ricorrenti come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2008/34 consid. 9.2; GICRA 2001 n. 21). Ne consegue che anche in punto alla pronuncia dell'allontanamento il ricorso, infondato, va respinto.

E. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 262).

E. 8.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1995 n. 23). Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui le ricorrenti potrebbero essere esposte in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, le autrici del gravame non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a e GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pagg. 110 segg. nonché relativi riferimenti): in altre parole, la difficile situazione generale dei diritti umani in Angola, come la denunciano le ricorrenti nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissibile. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 8.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti; GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215). In precedenza, il Tribunale ha avuto occasione di analizzare la situazione in Angola e confermare la giurisprudenza della già CRA secondo la quale l'esecuzione dell'allontanamento di persone a rischio continua ad essere inesigibile (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale D 4830/2009 del 6 dicembre 2010 consid. 6.2.1, E-5698/2010 del 1° novembre 2010 consid. 7.2, D 6806/2006 del 18 febbraio 2010 consid. 14.3, D-5187/2006 del 4 febbraio 2010 consid. 8.4, E-3684/2006 del 15 settembre 2008 consid. 6.5 pag. 13; GICRA 2004 n. 32 consid. 7.3). Con persone a rischio si intendono persone con gravi problemi di salute, minorenni non accompagnati, persone con bambini al di sotto dei sei anni, donne sole ed anziani. Rimane esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone con ultima residenza a Luanda, nonché in una delle città facilmente accessibili nelle province di Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo e Zaire, dove dispongono di una rete sociale rispettivamente sono in possesso di mezzi economici di sostentamento. Nel caso in narrativa, quo alla situazione personale di A._______, la medesima è giovane e può vantare di una certa esperienza professionale quale venditrice di indumenti usati. Ella poi non rientra in una delle summenzionate fattispecie, avendo ella, da un lato, vissuto da ultimo a D._______ per quasi sei anni. A ciò si aggiunga che sua figlia ormai ha otto anni. Dagli atti si evince peraltro che ella dispone di un'importante rete sociale in patria, segnatamente i genitori a D._______ e probabilmente anche suo marito. Quest'ultimi potranno senz'altro provvedere al suo sostentamento. I suoi genitori hanno già dimostrato di essere in grado di farlo avendosi loro preso cura da soli di sua figlia per quasi sei anni (cfr. verbale 1, pag. 2; verbale 2, pagg. 3 seg.). Le ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza delle autrici del gravame in Svizzera per motivi medici. Tutto ciò posto, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per le stesse di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.

E. 8.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, le ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513 segg.). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 8.5 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 9 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7358/2008 Sentenza del 19 aprile 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; Cancelliere Carlo Monti. Parti A._______ e la figlia B._______, Angola, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 ottobre 2008 / N [...]. Fatti: A. L'interessata, di etnia bakongo, è nata a C._______ nella provincia di Uige, dove avrebbe risieduto dalla nascita fino al 2002. In seguito si sarebbe trasferita a D._______ dove sarebbe rimasta fino al suo espatrio in data 30 novembre 2007. In data 18 dicembre 2007 avrebbe raggiunto la Svizzera dove ha presentato domanda d'asilo il 19 dicembre 2007 (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 5 seg.; verbale d'audizione del 16 aprile 2008 [di seguito: verbale 2], pagg. 4 seg.). In data 19 gennaio 2009, la figlia della richiedente l'ha raggiunta in Svizzera. Sentita sui motivi d'asilo, l'interessata ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per il timore di essere imprigionata nuovamente dalle autorità statali angolane e subire ulteriori violenze sessuali. Nel luglio 2007 suo marito, giornalista presso il settimanale "E._______", sarebbe stato fermato. La richiedente, nonostante le ricerche intraprese, non sarebbe riuscita ad ottenere informazioni né in merito al suo luogo di detenzione, né ai motivi dell'arresto. In seguito sarebbe stata arrestata lei stessa nel mese di ottobre 2007 da degli agenti in civile e messa in detenzione per cinque giorni nei locali della sicurezza di Stato. Adducendo, quale motivo, di essere incinta e di soffrire, sarebbe stata accompagnata, dietro scorta, in una maternità vicina al suo luogo di detenzione. Grazie alla complicità di un infermiere, sarebbe riuscita ad ingannare la sorveglianza dei suoi guardiani e sarebbe fuggita. In un primo tempo, avrebbe chiesto aiuto presso degli sconosciuti che l'avrebbero poi accolta per breve tempo. In seguito avrebbe trovato rifugio presso un'amica che l'avrebbe convinta ad espatriare. La richiedente avrebbe quindi lasciato l'Angola alla volta di Brazzaville (Repubblica del Congo) da dove avrebbe preso un volo a destinazione dell'Italia. Dopo avervi ivi brevemente soggiornato, sarebbe entrata quindi clandestinamente in Svizzera. A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessata ha prodotto una carta d'identità angolana e una "Cédula pessoal". B. Con decisione del 20 ottobre 2008, l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 19 novembre 2008, la richiedente è insorta contro detta decisione con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. A sostegno della sua domanda d'asilo, la richiedente ha prodotto i seguenti documenti:

- copia del programma dell'aiuto al ritorno in Angola dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (di seguito: OIM) in collaborazione con l'UFM;

- articolo di Amnesty International del gennaio 2007 intitolato "Angola: Lives in ruins: forced evictions continue";

- rapporto annuale del 2008 di Amnesty International sull'Angola;

- copia del "Journal de Angola" del 21 ottobre 2008 e

- copia del "Pais" del 22 novembre 2003. D. Il Tribunale, con due decisioni incidentali distinte del 26 novembre 2008, ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 29 dicembre 2008 ed ha, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, esonerato la ricorrente dal pagamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. Con risposta del 9 dicembre 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Con decisione incidentale del 6 gennaio 2009, il Tribunale ha concesso alla ricorrente un termine fino al 4 febbraio 2009 per introdurre l'atto di replica. G. Con scritto del 20 gennaio 2009, il patrocinatore dell'insorgente ha informato il Tribunale dell'arrivo della figlia della sua mandataria, B._______, in Svizzera. Ha altresì allegato copia della sua "Cédula pessoal". H. Il 29 gennaio 2009, le ricorrenti hanno prodotto l'atto di replica. Ha altresì prodotto copie di due articoli apparsi su internet in data 10 luglio 2007 e 9 febbraio 2008 concernenti il settimanale "E._______" nonché copia dell'ultimo rapporto di Amnesty International in merito alla situazione in Angola. I. In data 27 marzo 2009, A._______ è stata interrogata dalla polizia cantonale ticinese circa le modalità di viaggio della figlia. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); sono pertanto legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 4. 4.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo di A._______ come paradossali, vaghe ed inverosimili. In particolare, ha osservato che non sarebbe rimasta costante in merito al mese in cui sarebbe avvenuto l'arresto del marito; sarebbe sorprendente la mancanza di conoscenze circa l'attività professionale del marito, e ciò malgrado egli sarebbe stato un giornalista presso "E._______" fin dal loro matrimonio; avrebbe poi riconosciuto di non sapere esattamente quale fosse il lavoro del coniuge e non sarebbe stata in grado di esprimersi sull'importanza del settimanale in questione. Sarebbe pure poco verosimile il clima nel quale si sarebbe svolta la detenzione, in quanto gli agenti che avrebbero cercato di ottenere delle informazioni da parte della richiedente, si sarebbero semplicemente limitati a porgli un'unica domanda, a sapere dove si trovava il marito. Di fronte alla risposta costante della richiedente secondo cui ignorava dove egli fosse, non avrebbero cercato di ottenere ulteriori informazioni suscettibili di permettere loro di progredire indagando, per esempio, sulle frequentazioni regolari del marito e sul luogo in cui vivrebbero le persone che egli frequentava. Per di più, sarebbero paradossali le dichiarazioni circa il suo trasferimento in una maternità. Infatti, ella, adducendo quale pretesto di essere incinta e di soffrire gravemente a causa degli abusi subiti, sarebbe stata, in effetti, condotta in un ospedale per essere curata. Tuttavia, è poco plausibile che gli agenti si siano preoccupati dello stato di salute dell'interessata dopo avere testimoniato di un'estrema crudeltà e di un grave disprezzo attraverso ripetute torture e numerose violenze sessuali. Del resto lei stessa sarebbe stata ambigua nel dichiarare che in Angola avrebbero voluto ucciderla. Inoltre, sarebbe poco attendibile che gli agenti che l'avrebbero accompagnata alla maternità non gli siano rimasti vicini al fine di sorvegliarla per evitare che fuggisse o che rivelasse i maltrattamenti che avrebbe subito. Sarebbe poi illogico il fatto che l'indomani dell'arresto del marito abbia affidato sua figlia ai suoi genitori i quali vivevano ad una ventina di minuti di taxi dal suo domicilio e che in seguito non avrebbe più avuto contatti con sua figlia, se non per telefono, vista la prossimità del luogo in cui vivevano i suoi genitori ed il fatto che nulla giustificava una simile rottura del legame prima dell'arresto dell'ottobre 2007. Parimenti, sarebbe difficilmente immaginabile che la richiedente sia stata in grado di viaggiare munita di un documento sprovvisto della sua fotografia e che la sua partenza da Brazzaville abbia potuto essere organizzata in meno di dieci giorni. In aggiunta l'autorità inferiore ha rilevato che nessuna informazione attesterebbe dell'esistenza o dell'arresto di un giornalista avente il nome del marito della richiedente, o tantomeno dell'interruzione della pubblicazione di "E._______" durante l'anno 2007, fatto che apparirebbe sorprendente nella misura in cui, delle organizzazioni come "Amnesty International" o "Reporter sans frontières" sarebbero particolarmente attenti a questo genere di avvenimenti. Pertanto, i motivi d'asilo presentati dalle richiedenti non sarebbero adeguati a reggere l'esame sulla verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi per il che non vi sarebbe la necessità di esaminare la loro rilevanza in materia d'asilo. Di conseguenza, le interessate non adempiono ai requisiti della qualità di rifugiato e la domanda d'asilo va respinta. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. 4.2. Con ricorso, le ricorrenti, richiamandosi ad una sentenza della già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (di seguito: CRA), segnatamente Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 1996 n. 16 pag. 316, fanno osservare che già in passato una vittima di abusi sessuali da parte delle forze dell'ordine è stata posta al beneficio dello statuto di rifugiata, non essendosi potuto pretendere che la vittima formulasse una denuncia contro gli autori della violenza. Inoltre, segnalano, in Angola lo stupro da parte delle forze dell'ordine sarebbe commesso regolarmente e l'impunità degli autori sarebbe garantita. Le ricorrenti hanno poi contestato le contraddizioni evidenziate dall'UFM affermando "che raccontare episodi drammatici a rappresentanti di autorità che decidono delle sorti della tua esistenza, non è esercizio matematico". Sarebbe quindi più che naturale che qualche imprecisione possa capitare. A maggior ragione poi, se la lingua materna della ricorrente è un dialetto (lingala) ed il portoghese è la lingua ufficiale dello Stato, per cui la verbalizzazione verrebbe filtrata da un'interprete. Hanno poi ribadito, in sostanza, di aver fornito un racconto verosimile. In particolare, A._______ ha dichiarato che, quo alle indicazioni vaghe fornite circa l'attività del marito che ciò sarebbe dovuto alla tenera età quando si sarebbe sposata con costui e al contesto sociale in cui si trovava. Inoltre, non vi sarebbe l'abitudine di raccontare in famiglia fatti e circostanze relative alla propria professione. Per di più, vi sarebbe da anni una dittatura in Angola dove le elezioni verrebbero sistematicamente rimandate, le tribù della zona nord del Paese sarebbero di regola oggetto di abusi sia da parte di privati, sia da parte delle stesse forze dell'ordine. Infine, sarebbe non esigibile l'allontanamento delle ricorrenti verso l'Angola ed andrebbe concessa loro l'ammissione provvisoria. 4.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso. In particolare, ha contestato le affermazioni delle ricorrenti circa la situazione in Angola ed ha osservato che il suo racconto in merito alla fuga dall'ospedale sarebbe stereotipato. Infine, i mezzi di prova presentati farebbero capo alla situazione generale del Paese e non avrebbero alcun legame con i loro motivi d'asilo. 4.4. Nella replica, le autrici del gravame hanno ribadito quanto asserito nel gravame ed hanno, tra l'altro, sottolineato che alcuni giornalisti del settimanale "E._______" sarebbero spariti definitivamente a causa della linea critica verso il potere e la corruzione imperante adottato da quest'ultimo.

5. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 6. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Innanzitutto, è d'uopo osservare che quo al fermo di suo marito, ossia l'evento chiave su cui si basa il suo racconto, A._______ non ha a tutt'ora presentato, a distanza di ben quasi quattro anni, fatti o mezzi di prova atti a dimostrarne la verosimiglianza. Infatti, ella essendo sempre rimasta in contatto telefonico con i suoi genitori (cfr. verbale 2, pag. 4) e conoscendo addirittura di persona il direttore del "E._______" (cfr. verbale 2, pag. 14) poteva senz'altro, in particolare dopo aver ottenuto la succitata decisione negativa dell'UFM, procurarsi tutti i documenti necessari per comprovare che suo marito lavorasse effettivamente in qualità di giornalista per il suddetto settimanale. Invece si è soffermata a presentare articoli ripresi da internet che, malgrado concernano il suddetto giornale, non fanno alcun riferimento all'asserita attività del coniuge presso il "E._______". Inoltre, da informazioni a disposizione di codesto Tribunale, non risulta che nel 2007 siano stati arrestati giornalisti del predetto settimanale o che abbia cessato di esistere come da lei asserito (cfr. verbale 2, pag. 6). In tale ambito si può partire dal presupposto che, come rettamente evidenziato dall'UFM, se fosse realmente accaduto un fatto di tale rilevanza, delle organizzazioni come "Amnesty International" o "Reporter sans frontières" avrebbero senz'altro reso nota la faccenda. Peraltro, il direttore del "E._______", F._______, il quale avrebbe avuto dei problemi con la giustizia in uno degli articoli presentati dalle ricorrenti (cfr. articolo sul sito (...) del 9 febbraio 2008 intitolato "(...)", pag. 1 seg., allegato all'atto di replica), riveste tuttora la stessa posizione (cfr. (...) [ultima consultazione: 12 aprile 2011]). Non solo, ma il marito della ricorrente non appare in internet su alcun articolo come giornalista responsabile. Ciò posto e come ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, questo Tribunale ha ragione di ritenere inverosimile il racconto delle ricorrenti in punto al fermo del marito della ricorrente. Ne consegue che pure l'allegata detenzione a seguito dell'attività di suo marito (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.; atto di replica, pag. 1), non può poggiare su elementi di verosimiglianza, senza necessità di esaminare qui ulteriori dettagli, rimandando, per evitare ulteriori ripetizioni, alle considerazioni della decisione impugnata. In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dalle ricorrenti come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2008/34 consid. 9.2; GICRA 2001 n. 21). Ne consegue che anche in punto alla pronuncia dell'allontanamento il ricorso, infondato, va respinto. 8. 8.1. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 262). 8.2. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1995 n. 23). Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui le ricorrenti potrebbero essere esposte in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, le autrici del gravame non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a e GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pagg. 110 segg. nonché relativi riferimenti): in altre parole, la difficile situazione generale dei diritti umani in Angola, come la denunciano le ricorrenti nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissibile. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 8.3. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti; GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215). In precedenza, il Tribunale ha avuto occasione di analizzare la situazione in Angola e confermare la giurisprudenza della già CRA secondo la quale l'esecuzione dell'allontanamento di persone a rischio continua ad essere inesigibile (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale D 4830/2009 del 6 dicembre 2010 consid. 6.2.1, E-5698/2010 del 1° novembre 2010 consid. 7.2, D 6806/2006 del 18 febbraio 2010 consid. 14.3, D-5187/2006 del 4 febbraio 2010 consid. 8.4, E-3684/2006 del 15 settembre 2008 consid. 6.5 pag. 13; GICRA 2004 n. 32 consid. 7.3). Con persone a rischio si intendono persone con gravi problemi di salute, minorenni non accompagnati, persone con bambini al di sotto dei sei anni, donne sole ed anziani. Rimane esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone con ultima residenza a Luanda, nonché in una delle città facilmente accessibili nelle province di Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo e Zaire, dove dispongono di una rete sociale rispettivamente sono in possesso di mezzi economici di sostentamento. Nel caso in narrativa, quo alla situazione personale di A._______, la medesima è giovane e può vantare di una certa esperienza professionale quale venditrice di indumenti usati. Ella poi non rientra in una delle summenzionate fattispecie, avendo ella, da un lato, vissuto da ultimo a D._______ per quasi sei anni. A ciò si aggiunga che sua figlia ormai ha otto anni. Dagli atti si evince peraltro che ella dispone di un'importante rete sociale in patria, segnatamente i genitori a D._______ e probabilmente anche suo marito. Quest'ultimi potranno senz'altro provvedere al suo sostentamento. I suoi genitori hanno già dimostrato di essere in grado di farlo avendosi loro preso cura da soli di sua figlia per quasi sei anni (cfr. verbale 1, pag. 2; verbale 2, pagg. 3 seg.). Le ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza delle autrici del gravame in Svizzera per motivi medici. Tutto ciò posto, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per le stesse di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 8.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, le ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513 segg.). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.5. Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: