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D-5187/2006

D-5187/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-02-04 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessata, dichiaratasi nata il (...) nel villaggio di E._______ nella municipalità di F._______, provincia di Cabinda, Angola, ha presentato il 20 agosto 2003 domanda d'asilo in Svizzera. Interrogata sui suoi motivi d'asilo, l'interessata ha addotto di non avere più nessuno in patria, fatta eccezione del fratellastro, incontrato solo due volte. Essa sostiene, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere dovuta fuggire dal suo villaggio in seguito all'uccisione di padre, madre e zia paterna. Il padre sarebbe infatti stato un membro del partito G._______, le cui frange armate si sarebbero scontrate con le H._______ alla fine di luglio/inizio agosto 2003, circostanza nella quale avrebbero perso la vita i genitori della richiedente. Essi, insieme ad una zia, si sarebbero trovati nella sala della loro abitazione quando alcuni militari sarebbero entrati nell'abitazione aprendo il fuoco su di loro, uccidendoli. L'interessata, in quel momento, si sarebbe trovata sul retro della casa e, attraverso un buco nel forno in cui si era nascosta insieme alle cugine, avrebbe visto molto sangue. L'interessata avrebbe poi udito qualcuno additarla come figlia di I._______ il padre appunto, e, impaurita, sarebbe poi fuggita con le cugine. A sostegno delle sue allegazioni, la richiedente ha depositato una "cédula pessoal", rilasciata il (...), di cui al numero di serie 4164. B. Con decisione del 14 dicembre 2005 (notificata all'interessata il giorno seguente), l'Ufficio Federale della Migrazione (UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 16 gennaio 2006 l'interessata ha inoltrato ricorso contro la menzionata decisione dell'UFM dinanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA). Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. D. Con scritto del 6 febbraio 2006 della CRA, la ricorrente è stata ammessa in applicazione dell'art. 42 LAsi a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura e, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, esonerata dal pagamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, fatta riserva di una decisione ulteriore sull'istanza di assistenza giudiziaria. E. Con scritto del 1° maggio 2007 il Tribunale Amministrativo Federale (TAF) ha invitato l'UFM ad inoltrare una sua eventuale risposta. F. Con risposta del 18 maggio 2007 l'UFM ha osservato che il ricorso non contiene fatti o mezzi di prova che potrebbero modificare la propria posizione, ribadendo quanto già affermato e riconfermandosi nelle sue conclusioni. G. Con scritto di replica dell'11 giugno 2007 la ricorrente si è riconfermata nelle sue allegazioni, secondo le quali essa proverrebbe realmente da Cabinda ed attribuendo all'interprete le discordanze nelle sue versioni. H. Un ulteriore scambio di scritti non ha fatto seguito. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

E. 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.

E. 1.4 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.

E. 2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

E. 3 Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3).

E. 4.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).

E. 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).

E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili nonché sbrigative e generiche le allegazioni della richiedente concernenti i propri motivi d'asilo. In particolare, l'interessata si sarebbe contraddetta più volte sui nomi delle cugine, del fratellastro e del patrigno, non sarebbe stata in grado di nominare correttamente la sigla del partito G._______. Inoltre essa non avrebbe dato risposte esaustive a questioni legate alla regione dalla quale affermerebbe di provenire, e neppure il documento fornito, la cédula pessoal, ritenuto modificato e di dubbia autenticità, sarebbe stato sufficiente a confermare quanto da lei dichiarato. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto che, in caso di un rientro in patria, la richiedente non rischierebbe di essere esposta concretamente ad una pena o ad un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.

E. 5.2 Nel gravame, l'insorgente ha avantutto affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che la cédula pessoal è da ritenersi autentica fino a prova del contrario, ed ha ribadito la sua età. Essa ha inoltre fatto notare che, malgrado non fosse stata in grado di rispondere ad alcune domande riguardanti la provincia di Cabinda, sia riuscita a dare risposta ad altre, il che non può permettere di escludere la sua provenienza da suddetta regione. Essa dichiara poi che il suo errore nel designare il giusto significato alla sigla G._______ riguardi prima di tutto un'unica lettera e secondariamente che esso sia così chiamato nel linguaggio comune. Essa sottolinea in fine che, non avendo più nessuno in patria, un suo allontanamento in tale Paese la getterebbe in una situazione di pericolo, sia per motivi sanitari, che per la situazione di conflitto che vige a Cabinda. Pertanto, un suo rinvio in detto Paese sarebbe impossibile, illecito e non ragionevolmente esigibile.

E. 6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dalla ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare, a mente di questo Tribunale e come fatto rilevare dall'autorità inferiore, la ricorrente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragion per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. A tal proposito va ad esempio rilevato che quando, durante l'audizione del 27 agosto 2003, le fu innanzitutto posta la domanda se essa fosse riuscita a vedere i soldati, essa rispose per la negativa (cfr. verbale interrogatorio del 27 agosto 2003, pag. 5). Successivamente, essa ha dichiarato che dall'apertura poteva "vedere cosa accadeva, notando che i (suoi) genitori erano stati uccisi" (cfr. verbale interrogatorio del 17 ottobre 2003, pag 5). In seguito, essa ha affermato che, solo quando i soldati se n'erano ormai andati, lei avrebbe guardato attraverso lo spiraglio nel forno e avrebbe visto molto sangue (cfr. verbale interrogatorio 28 novembre 2005, pag. 9). Dal suo racconto si evince quindi che l'insorgente non avrebbe in effetti né visto i suoi genitori venir uccisi né i loro corpi, ma che avrebbe visto solo molto sangue. Peraltro, prima di fuggire, la ricorrente afferma, contro ogni logica e verosimiglianza, di non essersi soffermata per verificare se i genitori fossero effettivamente morti. Inoltre, essa avrebbe in un primo tempo affermato che l'uccisione dei genitori e della zia sarebbe avvenuta la mattina (cfr. verbale interrogatorio 17 ottobre 2003, pag. 6), e, successivamente, che questo sarebbe invece accaduto durante il pomeriggio (cfr. verbale interrogatorio del 28 novembre 2005, pag. 9). Confrontata con questa incongruenza, essa ha confermato che la morte dei genitori risalirebbe al pomeriggio, tra le undici e mezzogiorno (cfr. verbale interrogatorio del 28 novembre 2005, pag. 9). Questa contraddizione non convince, così come la dichiarazione che i fatti si sarebbero svolti alla fine di luglio (cfr. verbale interrogatorio del 27 agosto 2003, pag. 5), per poi affermare che essi si sarebbero invece svolti all'inizio di agosto (cfr. verbale interrogatorio del 28 novembre 2005, pag. 9): il lasso di tempo indicato risulta troppo generico e dunque inverosimile. Interrogata sul significato della sigla del partito G._______, essa ha dichiarato che detta sigla sintetizzava il nome "J._______"(cfr. verbale d'interrogatorio del 17 ottobre 2003). Ordunque, non solo la risposta non corrisponde alla realtà, ma la vera sigla di detto partito è K._______, ovvero (...). La risposta della ricorrente è pertanto troppo generica.

E. 6.2 Quo alla cédula pessoal, l'UFM ha espresso i suoi dubbi sia sull'autenticità della stessa, sia sospetti di manomissione della data di nascita, che avrebbe reso la richiedente minorenne, al momento della sua domanda d'asilo. Quest'ultima tematica non è ormai più di rilievo, poiché l'insorgente ha, nel momento del giudizio di questo Tribunale, in ogni caso raggiunto la maggiore età. Va non di meno osservato che giusta l'art. 1a dell'ordinanza 1 sull'asilo del 11 agosto 1999 (OA 1, RS 142.311) costituisce un documento di viaggio un documento ufficiale che autorizza ad entrare nel Paese d'origine o in un altro Paese, segnatamente un passaporto od un documento sostitutivo (lett. b), e costituisce un documento di legittimazione o un documento di identità un documento ufficiale con fotografia, rilasciato per comprovare l'identità del titolare (lett. c). Il documento deve provare l'identità, inclusa la nazionalità, nel modo in cui non sussista il minimo dubbio sul ritorno del suo titolare al suo Paese d'origine senza procedure amministrative particolari; unicamente i documenti di viaggio (passaporto) o le carte di identità adempiono di principio le dette esigenze, al contrario di documenti emessi per altri scopi, come la patente di guida, i documenti professionali, i certificati scolastici e gli atti di nascita (cfr. [DTAF] 2007/7, consid. 6). La cédula pessoal in questione non è pertanto da ritenersi un documento di legittimazione ai sensi di quanto sopra esposto, e, indipendentemente dall'autenticità della stessa, non può, sotto ogni ombra di dubbio, essere ritenuta prova della provenienza della ricorrente. In casu il documento in questione è privo di fotografia e risulta compilato a mano con inchiostri di diversi colori. Il documento risulta inoltre emanato il (...), ma la ricorrente dichiara di averlo ricevuto nella giornata del bambino, data che, secondo il calendario dell'ambasciata angolana corrisponderebbe annualmente invece al 1° giugno (cfr. http://angola.visahq.com/em bassy/holidays). La ricorrente sostiene infatti che la cédula costituisca un documento necessario per poter accedere ad un istituto scolastico (cfr. verbale interrogatorio del 28 novembre 2005, pag. 4). In particolare essa funge da documento di identificazione per poter accedere agli esami (cfr. verbale interrogatorio del 28 novembre 2005, pag. 4). Ordunque, se ella, come afferma nello stesso verbale, ha iniziato la scuola a 6 anni e l'ha frequentata finché dodicenne (cfr. verbale interrogatorio del 28 novembre 2005, pag. 4), non è possibile che abbia ricevuto detta cédula solo nel (...), un mese prima di partire. Ritenuto quanto precede, a mente di questo Tribunale, quanto deducibile da detto documento non può rispondere né a dei criteri di prova né di verosimiglianza.

E. 6.3 La ricorrente è stata successivamente interrogata su varie particolarità della provincia di Cabinda, quali la geografia e la sua vita quotidiana. L'UFM ha ritenuto le sue risposte carenti di dettagli convincenti e verosimili. Cabinda ha sofferto, in particolare dalla sua annessione all'Angola nel 1975, di una lunga e violenta lotta d'indipendenza, dovuta alla rivendicazione di alcuni gruppi ribelli di un riconoscimento della loro etnia, cultura e lingua, da loro non considerata affatto angolana. Infatti la regione è popolata principalmente dall'etnia bakongo, dalla quale derivano svariate sub-etnie con i loro rispettivi dialetti. Gli idiomi parlati nella regione si possono riassumere in un grande gruppo linguistico: vi è infatti la lingua congo, da cui deriva il dialetto ibinda, molto diffuso e chiamato anche, con connotazione spregiativa, "fiote". Vi sono poi altri dialetti specificamente legati a determinate zone, in questa sede non pertinenti. È importante sottolineare che la lingua costituisce uno dei fattori chiave che lega questo gruppo etnico ai suoi valori e alla sua cultura: l'ibinda è la lingua più utilizzata, oltre ad altri dialetti, soprattutto al di fuori delle città (cfr. ad esempio: http://www.cabindamonde. info/13.html; http://www.washingtonpost.com/wp-adv/specialsales/spotlight/angola/article14.html). In tutta l'Angola viene insegnato il portoghese, e questo, ovviamente, anche nelle scuole di Cabinda, essendo, fra l'altro, la lingua atta a comunicare fra i differenti gruppi etnici non legati fra loro. Premesso ciò, è impossibile non notare l'incongruenza di quanto viene affermato dalla ricorrente, ossia che l'unica lingua da lei conosciuta e appresa in Angola sia il portoghese, e che solo la madre, nessun altro nella sua famiglia, avrebbe conosciuto l'ibinda. Stando alle sue allegazioni, ella proverrebbe da un piccolo villaggio, E._______, di cui sarebbero originari anche i suoi genitori, ed abitato solamente da una decina di persone (cfr. verbale interrogatorio 28 novembre 2005, pag. 2). Ordunque, se davvero la ricorrente avesse sempre vissuto con la sua famiglia in un piccolo villaggio nella provincia di Cabinda, lontano da grandi città e piuttosto isolato, è altamente inverosimile che essa non conosca l'idioma utilizzato nella suddetta regione. Le sue conoscenze linguistiche portano questo Tribunale a dubitare fortemente dell'affermata provenienza. La ricorrente non è stata in grado di fornire il nome alternativo di Cabinda, mentre, se davvero fosse nata e cresciuta in detto luogo essa avrebbe dovuto conoscerne il nome. Inoltre, malgrado essa abbia inoltre dichiarato di aver sempre vissuto a E._______, non è stata in grado di dire se ci fossero altri villaggi nei dintorni, oltre agli altri quartieri di L._______, chiamati da lei M._______ e N._______ (cfr. verbale 28 novembre 2005, pagg. 7 e 8). La ricorrente ha inoltre affermato che E._______ dista circa un'ora e mezza in automobile da Cabinda, stima completamente sbagliata, in quanto la distanza è di gran lunga superiore (cfr. Mike Stead, Sean Rorison: Angola, Bradt Travel Guides, October 2009). Sollecitata poi ad indicare i nomi dei fiumi più importanti nella provincia, essa ha indicato solamente i fiumi Rio Kwanza e Rio Bengo, fiumi che si trovano in Angola, e non nell'enclave di Cabinda. Definitasi cattolica praticante, non è stata in grado di nominare il nome del prete che officiava nella chiesa del suo villaggio. Interrogata sul motivo, avrebbe risposto che non è d'uso conoscere il nome del prete, bensì di chiamarlo signor curato, spiegazione non esaustiva e contraria ai normali usi e costumi. Interrogata sul nome del governatore della provincia di Cabinda, essa non avrebbe saputo rispondere, dettaglio che rende maggiormente inverosimile la provenienza cabindese della ricorrente. Da ultimo, essa non è stata in grado di citare gli importanti eventi accaduti a L._______ nel dicembre del 2002, circostanza alquanto peculiare in virtù del fatto che a partire dal 2 ottobre 2002 il governo angolano intensificò gli sforzi contro i ribelli G._______, che comportò un'ondata di violenza, distruzione e uccisioni che segnarono per sempre la storia di Cabinda. Da quanto precede, le discordanze evidenziate permettono a questo Tribunale di poter arrivare ad escludere la verosimiglianza delle allegazioni addotte;

E. 6.4 Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 7 La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l' UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.

E. 8.2 Nel caso di specie, per i motivi esposti in precedenza, le affermazioni della ricorrente in merito alla propria provenienza risultano manifestamente carenti ed inverosimili al punto tale che si può partire dal presupposto che la ricorrente non provenga dalla provincia di Cabinda (cfr. consid. 7). Non potendosi evincere dagli atti e non fornendo la ricorrente ulteriori elementi dai quali potersi desumere la vera provenienza, a lei senza dubbio nota, pone questa autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo luogo d'origine, e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, venendo con ciò meno al suo obbligo di collaborazione.

E. 8.3 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). In siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 18). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è am-missibile.

E. 8.4 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. In casu avendo dissimulato la sua provenienza, la ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarla nel suo effettivo Paese d'origine. Il TAF osserva nondimeno che in Angola non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Secondo l'ancora attuale prassi della CRA, già ripresa da questo Tribunale e senza che qui vi sia motivo di scostarsene, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Angola non è ragionevolmente esigibile nelle provincie di Cabinda, Uige, Melanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico e Cuando Cubango. In assenza di specifici rischi, le garanzie per un ritorno sicuro sono sufficienti per quanto riguarda le provincie di Cunen, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo, Zaïre. Infatti, le condizioni di vita in questi agglomerati non sono tali da escludere l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente per motivi umanitari. Ciò vale soprattutto per le persone giovani, senza bambini e non affetti da gravi problemi di salute. Per i ricorrenti che non appartengo a dette categorie, si deve verificare che essi dispongano di una rete familiare o sociale sul luogo, o che la situazione finanziaria personale permetterà di beneficiare di un reinserimento che convenga loro (cfr. GICRA 2004 n. 32 consid. 7.2 in fine e 7.3; sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5989/2006 del 12 novembre 2009). Nel caso in narrativa, quo alla situazione personale della ricorrente e vista l'impossibilità di stabilirne l'esatta provenienza, discende che non sta a questa Corte l'accertamento dell'esistenza di una sua possibile rete sociale o familiare. Essa non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autrice del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la stessa di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile.

E. 9 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 10 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disat-teso e la querelata decisione confermata.

E. 11 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura a giudice unico con l'approvazione del secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

E. 12 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 14 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
  3. Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) O._______ Il Giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5187/2006 {T 0/2} Sentenza del 4 febbraio 2010 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; Cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, alias B._______, alias C._______, alias D._______, Angola, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 14 dicembre 2005 / N [...]. Fatti: A. L'interessata, dichiaratasi nata il (...) nel villaggio di E._______ nella municipalità di F._______, provincia di Cabinda, Angola, ha presentato il 20 agosto 2003 domanda d'asilo in Svizzera. Interrogata sui suoi motivi d'asilo, l'interessata ha addotto di non avere più nessuno in patria, fatta eccezione del fratellastro, incontrato solo due volte. Essa sostiene, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere dovuta fuggire dal suo villaggio in seguito all'uccisione di padre, madre e zia paterna. Il padre sarebbe infatti stato un membro del partito G._______, le cui frange armate si sarebbero scontrate con le H._______ alla fine di luglio/inizio agosto 2003, circostanza nella quale avrebbero perso la vita i genitori della richiedente. Essi, insieme ad una zia, si sarebbero trovati nella sala della loro abitazione quando alcuni militari sarebbero entrati nell'abitazione aprendo il fuoco su di loro, uccidendoli. L'interessata, in quel momento, si sarebbe trovata sul retro della casa e, attraverso un buco nel forno in cui si era nascosta insieme alle cugine, avrebbe visto molto sangue. L'interessata avrebbe poi udito qualcuno additarla come figlia di I._______ il padre appunto, e, impaurita, sarebbe poi fuggita con le cugine. A sostegno delle sue allegazioni, la richiedente ha depositato una "cédula pessoal", rilasciata il (...), di cui al numero di serie 4164. B. Con decisione del 14 dicembre 2005 (notificata all'interessata il giorno seguente), l'Ufficio Federale della Migrazione (UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 16 gennaio 2006 l'interessata ha inoltrato ricorso contro la menzionata decisione dell'UFM dinanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA). Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. D. Con scritto del 6 febbraio 2006 della CRA, la ricorrente è stata ammessa in applicazione dell'art. 42 LAsi a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura e, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, esonerata dal pagamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, fatta riserva di una decisione ulteriore sull'istanza di assistenza giudiziaria. E. Con scritto del 1° maggio 2007 il Tribunale Amministrativo Federale (TAF) ha invitato l'UFM ad inoltrare una sua eventuale risposta. F. Con risposta del 18 maggio 2007 l'UFM ha osservato che il ricorso non contiene fatti o mezzi di prova che potrebbero modificare la propria posizione, ribadendo quanto già affermato e riconfermandosi nelle sue conclusioni. G. Con scritto di replica dell'11 giugno 2007 la ricorrente si è riconfermata nelle sue allegazioni, secondo le quali essa proverrebbe realmente da Cabinda ed attribuendo all'interprete le discordanze nelle sue versioni. H. Un ulteriore scambio di scritti non ha fatto seguito. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 1.4 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 3. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3). 4. 4.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili nonché sbrigative e generiche le allegazioni della richiedente concernenti i propri motivi d'asilo. In particolare, l'interessata si sarebbe contraddetta più volte sui nomi delle cugine, del fratellastro e del patrigno, non sarebbe stata in grado di nominare correttamente la sigla del partito G._______. Inoltre essa non avrebbe dato risposte esaustive a questioni legate alla regione dalla quale affermerebbe di provenire, e neppure il documento fornito, la cédula pessoal, ritenuto modificato e di dubbia autenticità, sarebbe stato sufficiente a confermare quanto da lei dichiarato. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto che, in caso di un rientro in patria, la richiedente non rischierebbe di essere esposta concretamente ad una pena o ad un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. 5.2 Nel gravame, l'insorgente ha avantutto affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che la cédula pessoal è da ritenersi autentica fino a prova del contrario, ed ha ribadito la sua età. Essa ha inoltre fatto notare che, malgrado non fosse stata in grado di rispondere ad alcune domande riguardanti la provincia di Cabinda, sia riuscita a dare risposta ad altre, il che non può permettere di escludere la sua provenienza da suddetta regione. Essa dichiara poi che il suo errore nel designare il giusto significato alla sigla G._______ riguardi prima di tutto un'unica lettera e secondariamente che esso sia così chiamato nel linguaggio comune. Essa sottolinea in fine che, non avendo più nessuno in patria, un suo allontanamento in tale Paese la getterebbe in una situazione di pericolo, sia per motivi sanitari, che per la situazione di conflitto che vige a Cabinda. Pertanto, un suo rinvio in detto Paese sarebbe impossibile, illecito e non ragionevolmente esigibile. 6. 6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dalla ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare, a mente di questo Tribunale e come fatto rilevare dall'autorità inferiore, la ricorrente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragion per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. A tal proposito va ad esempio rilevato che quando, durante l'audizione del 27 agosto 2003, le fu innanzitutto posta la domanda se essa fosse riuscita a vedere i soldati, essa rispose per la negativa (cfr. verbale interrogatorio del 27 agosto 2003, pag. 5). Successivamente, essa ha dichiarato che dall'apertura poteva "vedere cosa accadeva, notando che i (suoi) genitori erano stati uccisi" (cfr. verbale interrogatorio del 17 ottobre 2003, pag 5). In seguito, essa ha affermato che, solo quando i soldati se n'erano ormai andati, lei avrebbe guardato attraverso lo spiraglio nel forno e avrebbe visto molto sangue (cfr. verbale interrogatorio 28 novembre 2005, pag. 9). Dal suo racconto si evince quindi che l'insorgente non avrebbe in effetti né visto i suoi genitori venir uccisi né i loro corpi, ma che avrebbe visto solo molto sangue. Peraltro, prima di fuggire, la ricorrente afferma, contro ogni logica e verosimiglianza, di non essersi soffermata per verificare se i genitori fossero effettivamente morti. Inoltre, essa avrebbe in un primo tempo affermato che l'uccisione dei genitori e della zia sarebbe avvenuta la mattina (cfr. verbale interrogatorio 17 ottobre 2003, pag. 6), e, successivamente, che questo sarebbe invece accaduto durante il pomeriggio (cfr. verbale interrogatorio del 28 novembre 2005, pag. 9). Confrontata con questa incongruenza, essa ha confermato che la morte dei genitori risalirebbe al pomeriggio, tra le undici e mezzogiorno (cfr. verbale interrogatorio del 28 novembre 2005, pag. 9). Questa contraddizione non convince, così come la dichiarazione che i fatti si sarebbero svolti alla fine di luglio (cfr. verbale interrogatorio del 27 agosto 2003, pag. 5), per poi affermare che essi si sarebbero invece svolti all'inizio di agosto (cfr. verbale interrogatorio del 28 novembre 2005, pag. 9): il lasso di tempo indicato risulta troppo generico e dunque inverosimile. Interrogata sul significato della sigla del partito G._______, essa ha dichiarato che detta sigla sintetizzava il nome "J._______"(cfr. verbale d'interrogatorio del 17 ottobre 2003). Ordunque, non solo la risposta non corrisponde alla realtà, ma la vera sigla di detto partito è K._______, ovvero (...). La risposta della ricorrente è pertanto troppo generica. 6.2 Quo alla cédula pessoal, l'UFM ha espresso i suoi dubbi sia sull'autenticità della stessa, sia sospetti di manomissione della data di nascita, che avrebbe reso la richiedente minorenne, al momento della sua domanda d'asilo. Quest'ultima tematica non è ormai più di rilievo, poiché l'insorgente ha, nel momento del giudizio di questo Tribunale, in ogni caso raggiunto la maggiore età. Va non di meno osservato che giusta l'art. 1a dell'ordinanza 1 sull'asilo del 11 agosto 1999 (OA 1, RS 142.311) costituisce un documento di viaggio un documento ufficiale che autorizza ad entrare nel Paese d'origine o in un altro Paese, segnatamente un passaporto od un documento sostitutivo (lett. b), e costituisce un documento di legittimazione o un documento di identità un documento ufficiale con fotografia, rilasciato per comprovare l'identità del titolare (lett. c). Il documento deve provare l'identità, inclusa la nazionalità, nel modo in cui non sussista il minimo dubbio sul ritorno del suo titolare al suo Paese d'origine senza procedure amministrative particolari; unicamente i documenti di viaggio (passaporto) o le carte di identità adempiono di principio le dette esigenze, al contrario di documenti emessi per altri scopi, come la patente di guida, i documenti professionali, i certificati scolastici e gli atti di nascita (cfr. [DTAF] 2007/7, consid. 6). La cédula pessoal in questione non è pertanto da ritenersi un documento di legittimazione ai sensi di quanto sopra esposto, e, indipendentemente dall'autenticità della stessa, non può, sotto ogni ombra di dubbio, essere ritenuta prova della provenienza della ricorrente. In casu il documento in questione è privo di fotografia e risulta compilato a mano con inchiostri di diversi colori. Il documento risulta inoltre emanato il (...), ma la ricorrente dichiara di averlo ricevuto nella giornata del bambino, data che, secondo il calendario dell'ambasciata angolana corrisponderebbe annualmente invece al 1° giugno (cfr. http://angola.visahq.com/em bassy/holidays). La ricorrente sostiene infatti che la cédula costituisca un documento necessario per poter accedere ad un istituto scolastico (cfr. verbale interrogatorio del 28 novembre 2005, pag. 4). In particolare essa funge da documento di identificazione per poter accedere agli esami (cfr. verbale interrogatorio del 28 novembre 2005, pag. 4). Ordunque, se ella, come afferma nello stesso verbale, ha iniziato la scuola a 6 anni e l'ha frequentata finché dodicenne (cfr. verbale interrogatorio del 28 novembre 2005, pag. 4), non è possibile che abbia ricevuto detta cédula solo nel (...), un mese prima di partire. Ritenuto quanto precede, a mente di questo Tribunale, quanto deducibile da detto documento non può rispondere né a dei criteri di prova né di verosimiglianza. 6.3 La ricorrente è stata successivamente interrogata su varie particolarità della provincia di Cabinda, quali la geografia e la sua vita quotidiana. L'UFM ha ritenuto le sue risposte carenti di dettagli convincenti e verosimili. Cabinda ha sofferto, in particolare dalla sua annessione all'Angola nel 1975, di una lunga e violenta lotta d'indipendenza, dovuta alla rivendicazione di alcuni gruppi ribelli di un riconoscimento della loro etnia, cultura e lingua, da loro non considerata affatto angolana. Infatti la regione è popolata principalmente dall'etnia bakongo, dalla quale derivano svariate sub-etnie con i loro rispettivi dialetti. Gli idiomi parlati nella regione si possono riassumere in un grande gruppo linguistico: vi è infatti la lingua congo, da cui deriva il dialetto ibinda, molto diffuso e chiamato anche, con connotazione spregiativa, "fiote". Vi sono poi altri dialetti specificamente legati a determinate zone, in questa sede non pertinenti. È importante sottolineare che la lingua costituisce uno dei fattori chiave che lega questo gruppo etnico ai suoi valori e alla sua cultura: l'ibinda è la lingua più utilizzata, oltre ad altri dialetti, soprattutto al di fuori delle città (cfr. ad esempio: http://www.cabindamonde. info/13.html; http://www.washingtonpost.com/wp-adv/specialsales/spotlight/angola/article14.html). In tutta l'Angola viene insegnato il portoghese, e questo, ovviamente, anche nelle scuole di Cabinda, essendo, fra l'altro, la lingua atta a comunicare fra i differenti gruppi etnici non legati fra loro. Premesso ciò, è impossibile non notare l'incongruenza di quanto viene affermato dalla ricorrente, ossia che l'unica lingua da lei conosciuta e appresa in Angola sia il portoghese, e che solo la madre, nessun altro nella sua famiglia, avrebbe conosciuto l'ibinda. Stando alle sue allegazioni, ella proverrebbe da un piccolo villaggio, E._______, di cui sarebbero originari anche i suoi genitori, ed abitato solamente da una decina di persone (cfr. verbale interrogatorio 28 novembre 2005, pag. 2). Ordunque, se davvero la ricorrente avesse sempre vissuto con la sua famiglia in un piccolo villaggio nella provincia di Cabinda, lontano da grandi città e piuttosto isolato, è altamente inverosimile che essa non conosca l'idioma utilizzato nella suddetta regione. Le sue conoscenze linguistiche portano questo Tribunale a dubitare fortemente dell'affermata provenienza. La ricorrente non è stata in grado di fornire il nome alternativo di Cabinda, mentre, se davvero fosse nata e cresciuta in detto luogo essa avrebbe dovuto conoscerne il nome. Inoltre, malgrado essa abbia inoltre dichiarato di aver sempre vissuto a E._______, non è stata in grado di dire se ci fossero altri villaggi nei dintorni, oltre agli altri quartieri di L._______, chiamati da lei M._______ e N._______ (cfr. verbale 28 novembre 2005, pagg. 7 e 8). La ricorrente ha inoltre affermato che E._______ dista circa un'ora e mezza in automobile da Cabinda, stima completamente sbagliata, in quanto la distanza è di gran lunga superiore (cfr. Mike Stead, Sean Rorison: Angola, Bradt Travel Guides, October 2009). Sollecitata poi ad indicare i nomi dei fiumi più importanti nella provincia, essa ha indicato solamente i fiumi Rio Kwanza e Rio Bengo, fiumi che si trovano in Angola, e non nell'enclave di Cabinda. Definitasi cattolica praticante, non è stata in grado di nominare il nome del prete che officiava nella chiesa del suo villaggio. Interrogata sul motivo, avrebbe risposto che non è d'uso conoscere il nome del prete, bensì di chiamarlo signor curato, spiegazione non esaustiva e contraria ai normali usi e costumi. Interrogata sul nome del governatore della provincia di Cabinda, essa non avrebbe saputo rispondere, dettaglio che rende maggiormente inverosimile la provenienza cabindese della ricorrente. Da ultimo, essa non è stata in grado di citare gli importanti eventi accaduti a L._______ nel dicembre del 2002, circostanza alquanto peculiare in virtù del fatto che a partire dal 2 ottobre 2002 il governo angolano intensificò gli sforzi contro i ribelli G._______, che comportò un'ondata di violenza, distruzione e uccisioni che segnarono per sempre la storia di Cabinda. Da quanto precede, le discordanze evidenziate permettono a questo Tribunale di poter arrivare ad escludere la verosimiglianza delle allegazioni addotte; 6.4 Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l' UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 8. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 8.2 Nel caso di specie, per i motivi esposti in precedenza, le affermazioni della ricorrente in merito alla propria provenienza risultano manifestamente carenti ed inverosimili al punto tale che si può partire dal presupposto che la ricorrente non provenga dalla provincia di Cabinda (cfr. consid. 7). Non potendosi evincere dagli atti e non fornendo la ricorrente ulteriori elementi dai quali potersi desumere la vera provenienza, a lei senza dubbio nota, pone questa autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo luogo d'origine, e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, venendo con ciò meno al suo obbligo di collaborazione. 8.3 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). In siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 18). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è am-missibile. 8.4 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. In casu avendo dissimulato la sua provenienza, la ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarla nel suo effettivo Paese d'origine. Il TAF osserva nondimeno che in Angola non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Secondo l'ancora attuale prassi della CRA, già ripresa da questo Tribunale e senza che qui vi sia motivo di scostarsene, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Angola non è ragionevolmente esigibile nelle provincie di Cabinda, Uige, Melanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico e Cuando Cubango. In assenza di specifici rischi, le garanzie per un ritorno sicuro sono sufficienti per quanto riguarda le provincie di Cunen, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo, Zaïre. Infatti, le condizioni di vita in questi agglomerati non sono tali da escludere l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente per motivi umanitari. Ciò vale soprattutto per le persone giovani, senza bambini e non affetti da gravi problemi di salute. Per i ricorrenti che non appartengo a dette categorie, si deve verificare che essi dispongano di una rete familiare o sociale sul luogo, o che la situazione finanziaria personale permetterà di beneficiare di un reinserimento che convenga loro (cfr. GICRA 2004 n. 32 consid. 7.2 in fine e 7.3; sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5989/2006 del 12 novembre 2009). Nel caso in narrativa, quo alla situazione personale della ricorrente e vista l'impossibilità di stabilirne l'esatta provenienza, discende che non sta a questa Corte l'accertamento dell'esistenza di una sua possibile rete sociale o familiare. Essa non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autrice del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la stessa di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 9. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disat-teso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura a giudice unico con l'approvazione del secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 14. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) O._______ Il Giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: