Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a L'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2022. A.b Il (...) dicembre 2022 si è tenuto con il richiedente il verbale del rilevamento dei dati personali, mentre che, il (...) maggio 2024, l'interessato è stato sentito nell'ambito di un'audizione, in particolare sui suoi motivi d'asilo. In tale sede, il richiedente, cittadino etiope di etnia Tigray, ha dichiarato di essere di orientamento bisessuale. Nel (...) egli avrebbe conosciuto una donna, B._______, con la quale avrebbe intrattenuto una relazione sessuale. Quest'ultima gli avrebbe in seguito presentato un uomo, C._______, con il quale l'interessato avrebbe avuto rapporti intimi. Dopo che la sua ex fidanzata avrebbe preso conoscenza della relazione tra lui e tale uomo, lo avrebbe riferito al fratello, il quale, unitamente ad alcuni amici, avrebbero aggredito l'interessato e il presunto compagno. La polizia sarebbe intervenuta sul posto, ma, invece di arrestare gli aggressori, avrebbe proceduto al fermo del richiedente e di C._______. Poiché quest'ultimo sarebbe di etnia (...), egli (C._______) sarebbe stato rilasciato il giorno stesso con l'intercessione della sua famiglia, mentre l'interessato sarebbe rimasto detenuto per (...), prima di essere liberato su cauzione grazie all'intervento della madre. L'interessato, in seguito, ha affermato che sarebbe stato incarcerato altre (...) volte. Durante una di tali detenzioni, egli sarebbe stato sentito da una giudice, la quale avrebbe ritenuto che egli fosse stato incarcerato ingiustamente e ne avrebbe ordinato il rilascio. Nondimeno, l'interessato sarebbe stato successivamente nuovamente incarcerato. Nel corso delle detenzioni egli ha asserito che avrebbe subito pestaggi e trattamenti inumani e degradanti, sarebbe stato minacciato di morte e i poliziotti gli avrebbero estorto denaro. Tali pregiudizi e minacce avrebbero spinto il ricorrente ad espatriare verso il D._______ nell'(...) (secondo quanto allegato nel corso del verbale del rilevamento dei dati personali) o nel (...) del (...). Nel caso di un suo ritorno in patria, egli temerebbe per la sua vita. A supporto dei suoi asserti, il richiedente ha depositato agli atti: la sua licenza di condurre etiope (cfr. nei mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 1/2); la copia di un certificato medico rilasciato dall'ospedale di E._______ (in inglese) (cfr. MdP n. 2/1); la copia di una decisione del (...) del (...) (cfr. MdP n. 3/2) e la copia di una convocazione della polizia di F._______ del (...) (cfr. MdP n. 4/2). A.c Con decisione del 13 maggio 2024, la SEM ha deciso di trattare la domanda d'asilo del richiedente in procedura ampliata. B. Tramite la decisione del 22 agosto 2025, notificata il 25 agosto 2025 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]- 38/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la succitata domanda d'asilo, altresì pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della stessa misura. C. Con ricorso del 23 settembre 2025, in lingua tedesca, l'insorgente ha impugnato la succitata decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) chiedendo l'annullamento della stessa, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo. A titolo eventuale, ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. A titolo ancora più eventuale, ha chiesto il rinvio degli atti all'autorità inferiore per un chiarimento completo dei fatti. Il ricorrente ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché del gratuito patrocinio con la nomina della rappresentante legale quale patrocinatrice d'ufficio. Al ricorso sono stati annessi quali nuovi documenti, oltre che la copia della procura di rappresentanza legale, in originale ed in lingua straniera: la tessera del partito (...) (acronimo in inglese per: [...]; in italiano: [...]) (cfr. allegato 3 al ricorso); la lettera di conferma del (...) (cfr. allegato 4 al ricorso); quattro citazioni da parte della polizia rispettivamente del (...), del (...), del (...) e del (...) (cfr. allegati 5, 6, 7 e 11 al ricorso; secondo la conversione delle date nel calendario gregoriano riportate nel ricorso); il divieto di espatrio del (...) (cfr. allegato 8 al ricorso; secondo la conversione della data nel calendario gregoriano offerta nel ricorso); il mandato di comparizione del (...) (cfr. allegato 9 al ricorso; secondo la conversione della data nel calendario gregoriano offerta nel ricorso); il certificato medico dell'ospedale E._______ (cfr. allegato 10); la lettera del (...) del tribunale (cfr. allegato 12 al ricorso), già fornita dal ricorrente in copia agli atti della SEM (cfr. MdP n. 3/2). D. Nella sua decisione incidentale del 23 ottobre 2025, il Tribunale ha pronunciato che il procedimento si svolge in italiano, altresì autorizzando il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. Ha inoltre respinto l'istanza di assistenza giudiziaria totale formulata dall'insorgente nel ricorso, invitandolo parimenti a versare, entro il 7 novembre 2025, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali. Anticipo che è stato corrisposto tempestivamente dall'insorgente il 3 novembre 2025 (cfr. risultanze processuali). E. E.a Con scritto del 28 novembre 2025, la patrocinatrice dell'insorgente si è rivolta al Tribunale, chiedendo di essere informata circa l'effettiva pendenza della causa e domandando il relativo avviso di ricevimento del ricorso. E.b Con missiva del 3 dicembre 2025 il Tribunale ha osservato come già con scritto del 24 settembre 2025 si era accusato il ricevimento del ricorso del 23 settembre 2025 (cfr. atto TAF n. 2), ritrasmettendogliene una copia, e che, con decisione incidentale del 23 ottobre 2025, il Tribunale aveva in particolare invitato il ricorrente al versamento di un anticipo spese entro il 7 novembre 2025; termine rispettato. Pertanto, si è confermata la pendenza di causa.
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA (RS 172.021), dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF (RS 173.110), in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza, ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi esposti di seguito, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) ed è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto ritenuto che le allegazioni del ricorrente concernenti i motivi d'asilo non siano verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, in quanto vaghe, confuse e superficiali, tali da non consentire di comprovare un reale coinvolgimento dell'insorgente nei fatti asseriti. Segnatamente, il ricorrente avrebbe dichiarato di essere stato incarcerato complessivamente per circa (...) volte, senza tuttavia riuscire a circostanziare con sufficiente precisione tali episodi, né i motivi legati alle misure coercitive subite, né ancora l'ordine cronologico di tali incarcerazioni, peraltro risultando pure incoerente. Analoghe considerazioni varrebbero per le allegazioni relative all'orientamento sessuale, giudicate dalla SEM superficiali e stereotipate, in particolare con riferimento al momento in cui il ricorrente avrebbe preso coscienza del proprio orientamento e a come avrebbe iniziato ad intrattenersi con C._______. Alla luce della stigmatizzazione esistente nel Paese d'origine, l'autorità inferiore ha ritenuto che sul punto il ricorrente avrebbe dovuto rendere allegazioni più approfondite e personali. La SEM ha inoltre osservato che, in occasione del rilevamento dei dati personali, l'interessato avrebbe unicamente dichiarato di aver lasciato il Paese a causa di difficili condizioni di vita, senza menzionare né il suo orientamento sessuale, né le persecuzioni subite. Il ricorrente non sarebbe poi stato in grado di fornire spiegazioni precise sui mezzi di prova prodotti né di indicare in che modo essi sosterrebbero le sue allegazioni. Tali mezzi di prova sono inoltre stati ritenuti inadeguati e privi di valore probatorio dalla SEM, trattandosi di mere fotocopie. L'autorità inferiore ha poi esaminato il motivo relativo all'appartenenza all'etnia Tigray sotto il profilo della rilevanza, constatando che il ricorrente non sarebbe mai stato politicamente attivo, né in Etiopia né in Svizzera, e non avrebbe partecipato al conflitto nel Tigray. Il mero fatto di appartenere alla popolazione tigrina non sarebbe, a mente della SEM, di per sé pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi, non potendosi presupporre una persecuzione collettiva di tutti i membri di tale gruppo etnico. Altresì, poiché l'insorgente non avrebbe dimostrato di essere perseguitato dalle autorità del Paese d'origine, egli non sarebbe considerato, dal governo etiope, una persona ostile. Pertanto, anche nel caso di un suo ritorno in patria, non vi sarebbe da aspettarsi che egli possa subire dei provvedimenti rilevanti ai sensi dell'asilo. Infine, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ammissibile, ragionevolmente esigibile - sia dal profilo della situazione vigente nel suo Paese d'origine sia da quello personale - e possibile.
E. 4.2 Nel gravame, il ricorrente contesta integralmente le conclusioni a cui è giunta l'autorità inferiore. In primo luogo, al contrario di quanto ritenuto dalla SEM, egli avrebbe fornito dichiarazioni concrete e dettagliate in merito agli episodi centrali concernenti le persecuzioni subite, il suo orientamento sessuale e la relazione che ne sarebbe derivata con C._______. Le sue allegazioni risulterebbero pertanto verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Inoltre, avendo appreso da altri richiedenti l'asilo che i servizi segreti (etiopi) sarebbero molto attivi anche in Svizzera, l'insorgente non si sarebbe fidato di dichiarare un ulteriore motivo che lo avrebbe condotto alla fuga dal suo Paese d'origine. Invero, dal (...) (secondo il calendario etiope), egli sarebbe stato membro del (...), come attesterebbe anche la nuova documentazione allegata al ricorso. In tale organizzazione, egli avrebbe tra l'altro funto da (...) e (...). Alcuni parenti dell'interessato figurerebbero peraltro tra i fondatori di tale movimento. In ragione di tale appartenenza, in caso di ritorno in Etiopia egli sarebbe minacciato da un procedimento penale, così come dall'arresto e tortura, con lo scopo che egli fornisca informazioni riguardo a strutture, membri e piani del (...). In tal senso, lui sarebbe stato più volte invitato dalla polizia dopo il suo espatrio, il (...) sarebbe stato pronunciato contro di lui un divieto d'espatrio ed inoltre con ordine di comparizione del (...), egli sarebbe stato convocato in giustizia con accuse di terrorismo. Peraltro, a causa della sua appartenenza al (...), così come al suo orientamento sessuale, egli sarebbe minacciato, nel caso tornasse in Etiopia, da una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, essa sarebbe secondo l'insorgente inesigibile, sussistendo un elevato rischio di detenzione, trattamenti inumani e ostracismo sociale a causa del suo orientamento sessuale. Infine, ed a titolo eventuale, viste le nuove allegazioni e i nuovi mezzi di prova prodotti in sede ricorsuale, il ricorrente propone un rinvio degli atti alla SEM.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile.
E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 5.4.1 Giusta l'art. 32 cpv. 1 PA prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni prodotte dalla parte in tempo utile. Secondo il cpv. 2 della medesima norma essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. Nonostante la formulazione in termini potestativi ("Kann-Formulierung") la dottrina dominante, a cui fa riferimento anche il Tribunale federale (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_286/2009 del 13 gennaio 2010 consid. 4.2 segg.), ritiene che vi sia un obbligo e non solo la possibilità di prendere in considerazione allegazioni tardive delle parti qualora appaiano decisive (cfr. Patrick Sutter in: Auer/Müller/Schindler, VwVG Kommentar, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2019, n. 8 segg. ad. art. 32, pag. 487 seg. e riferimenti ivi citati; DTAF 2020 VI/6 consid. 2.4.1 e relativi riferimenti). In materia d'asilo, la legge regola in maniera più dettagliata l'obbligo di collaborare della persona richiedente l'asilo, che è tenuta ad informare la SEM in maniera precisa e completa circa la sua identità, i motivi per i quali chiede protezione ed i mezzi di prova attinenti agli stessi (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a-g LAsi), così come rispetto alle sue problematiche di salute (cfr. art. 26a LAsi; DTAF 2020 VI/6 consid. 3.1).
E. 5.4.2 In conformità con la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, il carattere tardivo di elementi essenziali taciuti in occasione dell'audizione sulle generalità, ma invocati più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo, può essere ritenuto per mettere in dubbio la verosimiglianza dei motivi d'asilo allegati. Tale principio vale, a fortiori, per delle allegazioni presentate unicamente allo stadio del ricorso. Tuttavia, in alcune circostanze particolari, le dichiarazioni tardive possono trovare una giustificazione. Tale è il caso, ad esempio, delle dichiarazioni di vittime che hanno subito dei gravi traumatismi, che non hanno la facoltà di esprimersi, senza delle difficoltà notevoli sugli avvenimenti vissuti, o ancora delle persone che provengono da contesti nella quale la legge del silenzio è una regola d'oro (cfr. la sentenza del TAF D-5452/2022 del 24 gennaio 2024 consid. 5.5 con rif. cit.).
E. 6.1 Nel caso concreto, dopo un attento esame degli atti, il Tribunale rileva che a giusto titolo l'autorità inferiore ha considerato il racconto del ricorrente inverosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi, difettando di concretezza su alcuni punti essenziali e risultando talvolta contraddittorio su altri. In particolare, il suo racconto spontaneo reso durante l'audizione sui motivi, si è rivelato piuttosto succinto e povero di dettagli specifici, che offrano l'immagine di esperienze realmente vissute dal ricorrente (cfr. n. 27/13, D34, pag. 4 segg.). A tal riguardo, va rilevato che la SEM ha correttamente constatato come l'interessato non abbia presentato, già nel corso del verbale di rilevamento dei dati personali, i motivi invocati invece per la prima volta in sede d'audizione sui motivi d'asilo, relativi alle persecuzioni, a mente sua ingenerate dall'etnia Tigray e dal suo orientamento sessuale. In sede di rilevamento dei dati personali, infatti, egli ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese unicamente a causa delle "difficili condizioni di vita" (cfr. n. 13/7, p.to 5.01, pag. 5), senza alcun accenno invece alle motivazioni addotte soltanto nel corso della seconda audizione. Le spiegazioni fornite dal ricorrente nell'ambito del predetto colloquio per scusare la tardività degli stessi, ovvero a causa della brevità dell'audizione e perché non gli avrebbero posto delle domande più specifiche, tesi ribadite anche in parte nel gravame (cfr. ricorso, pag. 10), non risultano in alcun modo convincenti. Invero, egli ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente, seppure brevemente, riguardo ai motivi che lo avrebbero condotto all'espatrio e a chiedere l'asilo in Svizzera (cfr. n. 13/7, p.to 5.01, pag. 5); ma tuttavia delle allegazioni che ha offerto nell'audizione seguente, non se ne trova alcuna traccia, malgrado già in tale contesto avrebbe potuto e dovuto per lo meno accennarle. Anche invitato a descrivere i mezzi di prova e a spiegare in quale rapporto essi si collocassero rispetto alle dichiarazioni addotte, l'insorgente è rimasto vago e non è stato in grado di fornire alcuna precisazione in merito, limitando la sua esposizione al fatto che i documenti erano stati rilasciati al momento della scarcerazione e che la sentenza e la lettera di convocazione erano state consegnate a sua madre (cfr. n. 27/13, D37 seg. pag. 6). Neppure le circostanze delle incarcerazioni e delle relative scarcerazioni sono state descritte in modo completo e coerente dal ricorrente. Egli difatti, malgrado i quesiti specifici postigli al riguardo, si è limitato ad addurre di non ricordare la data della sentenza, che non era la prima volta che sarebbe stato incarcerato, sostenendo di esserlo stato all'incirca (...) volte, senza ricordarsi però quanto tempo egli abbia effettivamente passato in carcere in quelle occasioni (cfr. n. 27/13, D39 segg., pag. 6 segg.). Peraltro, vi sono degli ulteriori indizi che minano la credibilità del suo narrato, ovvero egli non ha saputo riportare la data della sentenza, allegando trattarsi: "verso (...)", né da quanto tempo si sarebbe trovato già in carcere in tale occasione (cfr. n. 27/13, D47, pag. 7), o ancora rimanendo del tutto vago rispetto alla data in cui egli sarebbe stato incarcerato la prima volta (cfr. n. 27/13, D49 seg., pag. 7), o non specificando in alcun modo i motivi che avrebbero condotto alle altre sue incarcerazioni (cfr. n. 27/13, D76 segg., pag. 10). Incoerentemente ha poi affermato d'un canto, che dopo essere stato in tribunale, sarebbe stato incarcerato ancora (...) volte (cfr. n. 27/13, D37, pag. 6), e d'altro canto poco più avanti invece trattarsi di altre (...) volte (cfr. n. 27/13, D81, pag. 11). Tali e tante incoerenze e vaghezze, che non portano soltanto su delle incertezze riguardo alle date, come allegato nel ricorso (cfr. pag. 11), bensì anche su elementi essenziali del suo racconto, non sono in alcun modo spiegabili con la situazione di paura e di stress vissuti dal ricorrente in carcere, come da lui preteso nel ricorso (cfr. pag. 9). Difatti, come si vedrà anche in seguito (cfr. infra consid. 10.3.3), le sue supposte dimenticanze dovute ad ansia e stress (cfr. n. 27/13, D5, pag. 2), non sono supportate da alcuna documentazione medica, né sono desumibili dalla lettura dei suoi verbali d'audizione. Il Tribunale ritiene pertanto tali sue giustificazioni, meramente pretestuose. Pure la valutazione dell'autorità inferiore inerente al vissuto e al primo contatto dell'insorgente col suo orientamento sessuale (cfr. n. 27/13, D68, pag. 9), risulta essere corretta (cfr. pag. 5 della decisione impugnata). Quanto allegato nel ricorso in merito (cfr. pag. 10), che si limita a dare un'altra interpretazione delle dichiarazioni rese rispetto alla SEM, senza aggiungere alcun elemento concreto e circostanziato a supporto, non è atto a rimettere in questione le conclusioni esposte nel provvedimento litigioso al riguardo (cfr. pag. 5 della decisione impugnata), a cui si può quindi rimandare interamente per il resto.
E. 6.2 Anche la documentazione prodotta in copia dinanzi alla SEM, e per quanto concerne il certificato medico, la sentenza e la convocazione di polizia del (...) annessi nuovamente al ricorso, ma in originale (cfr. allegati 10-12 al ricorso), non sono in grado di modificare le conclusioni succitate. Ciò in quanto non provano, né rendono perlomeno verosimili, i motivi d'asilo allegati dall'insorgente. Sul punto si può per il resto rinviare alla corretta e completa decisione avversata (cfr. p.to 2, pag. 5), onde evitare inutili ridondanze, e non avendo il ricorrente apportato alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza neppure nel gravame, per rimettere in dubbio tale valutazione (cfr. ricorso, pag. 10 seg.). Ci si limiterà soltanto ad aggiungere in proposito, che anche la produzione dei documenti in originale in fase ricorsuale, non è in grado di modificare tale conclusione. Invero, è noto, che in Etiopia, documenti di questo tipo siano facilmente acquistabili e confezionabili. Come d'altronde lo stesso ricorrente ha confermato nell'ambito dell'audizione, asserendo di essersi procurato il documento del tribunale presentato, pagando un procuratore (cfr. n. 27/13, D37 seg., pag. 6). L'insorgente non ha poi circostanziato in che modo si sia fatto giungere tali originali, producendoli ben più di un anno dopo l'audizione sui motivi d'asilo, e non accennando per nulla in tale contesto di potersi procurare gli stessi, anzi negando di avere ulteriori mezzi di prova da consegnare (cfr. n. 27/13, D33, pag. 4). Per queste ragioni, e vista l'inverosimiglianza dei suoi asserti in merito (cfr. supra consid. 6.1), i documenti originali succitati presentati con il gravame, sono privi di qualsivoglia valenza probatoria.
E. 6.3.1 Per quanto concerne poi le motivazioni addotte in sede ricorsuale dall'insorgente circa la sua presunta appartenenza politica (cfr. ricorso, n. 10 segg., pag. 5; n. 30 segg., pag. 11 seg.), il Tribunale osserva quanto segue.
E. 6.3.2 L'insorgente non circostanzia nel ricorso in alcun modo le proprie allegazioni, omettendo di specificare, ad esempio, quali sarebbero le sue mansioni concrete in seno al (...) o quali famigliari ed in quale concreta funzione essi sarebbero stati dei fondatori del (...) (cfr. ricorso, pag. 5), avendo asserito unicamente che egli avrebbe dei membri famigliari che sarebbero degli alti funzionari del partito (...) (acronimo in italiano per: "[...]"; cfr. ricorso, n. 23, pag. 9). Tali argomentazioni ricorsuali non possono pertanto essere seguite, e sono da catalogare non soltanto come tardive, atteso che egli ha avuto sufficienti occasioni per addurle prima, bensì pure del tutto inverosimili giusta l'art. 7 LAsi. La spiegazione relativa al timore dei servizi segreti fornita nel ricorso (cfr. n. 10, pag. 5), per scusare la tardività dei suoi asserti, non risulta per nulla credibile.
E. 6.3.3 Il Tribunale, visto anche quanto già considerato sopra in merito alle allegazioni tardive dell'insorgente (cfr. supra consid. 6.3.2) e alla facilità di procurarsi simili documenti dietro compenso (cfr. supra consid. 6.2), ritiene di potersi esimere dall'effettuare un'analisi dettagliata dell'autenticità dei nuovi mezzi di prova prodotti in sede ricorsuale dall'insorgente. Tuttavia, occorre evidenziare a tal proposito, che anche in merito l'interessato si limita ad annettere i nuovi documenti, senza spiegare in alcun modo come se li sarebbe procurati rispettivamente gli sarebbero stati notificati, né le circostanze concrete che sarebbero a fondamento della produzione di tali mezzi di prova, rimanendo del tutto generico e vago nel ricorso. Ciò che mina ancora maggiormente la credibilità dei suoi asserti tardivi in merito e la genuinità dei mezzi di prova addotti. Inoltre, il Tribunale, in una valutazione anticipata delle prove, non ritiene necessario sentire il ricorrente su tali aspetti, come proposto in modo del tutto generico dal ricorrente nel gravame, avendo egli avuto la possibilità anche nel ricorso di specificare meglio i suoi asserti, ciò che non ha per nulla adempiuto. Pertanto, non si dà seguito a tale richiesta generica di parte.
E. 7 In relazione poi alla sua appartenenza all'etnia Tigray, la stessa, come ritenuto a ragione dalla SEM, non è rilevante ai fini dell'asilo, in quanto, non vi è motivo di presupporre che per tale gruppo etnico sussista con elevata probabilità il timore oggettivo di essere perseguitati. Invero, malgrado le atrocità commesse durante i due anni di conflitto nella regione del Tigray, l'esistenza di una persecuzione collettiva nella regione del Tigrè e in Etiopia nei confronti della popolazione tigrina è stata negata dalla giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenza del TAF E-4225/2022 del 5 dicembre 2022 consid. 3.4.1 e 3.4.2). Ad oggi, essendo le ostilità terminate con la firma di un accordo di cessate il fuoco in data 4 novembre 2022, non sussiste alcun motivo per discostarsi da tale valutazione (cfr. sentenza del TAF E-4071/2022 del 2 settembre 2025, pag. 8 seg.). L'insorgente non ha reso altresì verosimile di essere considerato una persona ostile al governo etiope, non essendo state ritenute verosimili le sue argomentazioni in proposito, né il suo racconto riguardo ai motivi che lo avrebbero condotto all'espatrio (cfr. supra consid. 6). Pertanto, circa le considerazioni contrarie esposte nel ricorso al riguardo (cfr. p.to 3.2, pag. 11 seg.), non occorre soffermarsi oltre.
E. 8 Ne discende che le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito all'inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente ai sensi dell'art. 7 LAsi e all'irrilevanza dei restanti motivi d'asilo da lui allegati ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata.
E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entrata nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è tenuto quindi a confermare anche la pronuncia dell'allontanamento del ricorrente.
E. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.2.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
E. 10.2.2 Anzitutto, nel provvedimento impugnato, a ragione l'autorità inferiore ha osservato come nella fattispecie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 5-8), al contrario di quanto sostenuto dall'insorgente nel ricorso senza apportare alcun ulteriore elemento concreto e circostanziato, non sono ravvisabili agli atti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso l'Etiopia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme nazionali (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi) ed internazionali applicabili.
E. 10.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 10.3.2 Innanzitutto, in Etiopia, non sussiste, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio - escluse alcune regioni - che renda l'esecuzione dell'allontanamento di regola come inesigibile. Tuttavia, le condizioni di vita in Etiopia in molte regioni, risultano, ora come prima, precarie, e pertanto è necessario che sussistano dei fattori favorevoli che assicurino la sussistenza del richiedente, come sufficienti mezzi finanziari, le capacità lavorative ed una rete sociale intatta, per poter concludere all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dello stesso (cfr. sentenze del TAF D-6351/2025 del 4 settembre 2025, pag. 8; E-5068/2025 del 29 luglio 2025 consid. 9.3.2 segg. e relativi riferimenti).
E. 10.3.3 Come rettamente costatato dall'autorità inferiore, non sussistono motivi individuali atti a rendere inesigibile l'allontanamento dell'insorgente in Etiopia (cfr. p.to III, pag. 8 della decisione impugnata). L'interessato è infatti nato e cresciuto ad F._______, dove tuttora vive sua madre, con cui intrattiene contatti regolari (cfr. n. 27/13, D16 segg., pag. 3 seg.; D74, pag. 10). Inoltre, il ricorrente è giovane, senza alcun carico famigliare ed ha dichiarato di essere in buona salute, esclusi ansia e stress (cfr. n. 27/13, D5 segg., pag. 2 seg.). Tuttavia, tali problematiche, non sono supportate da alcun atto medico desumibile dall'incarto, essendo che gli unici consulti medici presenti sono riferibili a delle problematiche dentarie nel frattempo risolte (cfr. n. 16/3 e 17/3), né sono state supportate maggiormente in fase ricorsuale. Peraltro, anche se egli necessitasse in futuro di cure psicologiche o psichiatriche in merito, le potrà senz'altro reperire anche nel suo Paese d'origine, il quale dispone in merito di sufficienti strutture (cfr. sentenza del TAF E-5068/2025 del 29 luglio 2025 consid. 9.3.3 con ulteriori rif. cit.). Egli dispone per di più di un'ottima formazione a livello (...) e di una solida esperienza professionale quale (...) e (...) (cfr. n. 27/13, D5, pag. 2; D26 segg. pag. 4). Infine, dalle sue allegazioni, si evince come egli beneficiasse di un tenore di vita elevato in Etiopia (cfr. n. 27/13, D27 seg., pag. 4; D34, pag. 6). Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere ritenuta pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.4 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), in quanto il ricorrente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), visto quanto precede. La richiesta eventuale circa la restituzione degli atti alla SEM, formulata del resto in termini del tutto generici dal ricorrente (cfr. ricorso, p.to 5, pag. 13), deve di conseguenza pure essere respinta. Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va di conseguenza respinto.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 3 novembre 2025 dal ricorrente.
E. 13 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo, versato il 3 novembre 2025.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7299/2025 Sentenza del 6 marzo 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lukas Müller; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Etiopia, patrocinato dalla MLaw avv. Naomi Adotsang, Rechtskraft Advokatur, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 22 agosto 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2022. A.b Il (...) dicembre 2022 si è tenuto con il richiedente il verbale del rilevamento dei dati personali, mentre che, il (...) maggio 2024, l'interessato è stato sentito nell'ambito di un'audizione, in particolare sui suoi motivi d'asilo. In tale sede, il richiedente, cittadino etiope di etnia Tigray, ha dichiarato di essere di orientamento bisessuale. Nel (...) egli avrebbe conosciuto una donna, B._______, con la quale avrebbe intrattenuto una relazione sessuale. Quest'ultima gli avrebbe in seguito presentato un uomo, C._______, con il quale l'interessato avrebbe avuto rapporti intimi. Dopo che la sua ex fidanzata avrebbe preso conoscenza della relazione tra lui e tale uomo, lo avrebbe riferito al fratello, il quale, unitamente ad alcuni amici, avrebbero aggredito l'interessato e il presunto compagno. La polizia sarebbe intervenuta sul posto, ma, invece di arrestare gli aggressori, avrebbe proceduto al fermo del richiedente e di C._______. Poiché quest'ultimo sarebbe di etnia (...), egli (C._______) sarebbe stato rilasciato il giorno stesso con l'intercessione della sua famiglia, mentre l'interessato sarebbe rimasto detenuto per (...), prima di essere liberato su cauzione grazie all'intervento della madre. L'interessato, in seguito, ha affermato che sarebbe stato incarcerato altre (...) volte. Durante una di tali detenzioni, egli sarebbe stato sentito da una giudice, la quale avrebbe ritenuto che egli fosse stato incarcerato ingiustamente e ne avrebbe ordinato il rilascio. Nondimeno, l'interessato sarebbe stato successivamente nuovamente incarcerato. Nel corso delle detenzioni egli ha asserito che avrebbe subito pestaggi e trattamenti inumani e degradanti, sarebbe stato minacciato di morte e i poliziotti gli avrebbero estorto denaro. Tali pregiudizi e minacce avrebbero spinto il ricorrente ad espatriare verso il D._______ nell'(...) (secondo quanto allegato nel corso del verbale del rilevamento dei dati personali) o nel (...) del (...). Nel caso di un suo ritorno in patria, egli temerebbe per la sua vita. A supporto dei suoi asserti, il richiedente ha depositato agli atti: la sua licenza di condurre etiope (cfr. nei mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 1/2); la copia di un certificato medico rilasciato dall'ospedale di E._______ (in inglese) (cfr. MdP n. 2/1); la copia di una decisione del (...) del (...) (cfr. MdP n. 3/2) e la copia di una convocazione della polizia di F._______ del (...) (cfr. MdP n. 4/2). A.c Con decisione del 13 maggio 2024, la SEM ha deciso di trattare la domanda d'asilo del richiedente in procedura ampliata. B. Tramite la decisione del 22 agosto 2025, notificata il 25 agosto 2025 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]- 38/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la succitata domanda d'asilo, altresì pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della stessa misura. C. Con ricorso del 23 settembre 2025, in lingua tedesca, l'insorgente ha impugnato la succitata decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) chiedendo l'annullamento della stessa, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo. A titolo eventuale, ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. A titolo ancora più eventuale, ha chiesto il rinvio degli atti all'autorità inferiore per un chiarimento completo dei fatti. Il ricorrente ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché del gratuito patrocinio con la nomina della rappresentante legale quale patrocinatrice d'ufficio. Al ricorso sono stati annessi quali nuovi documenti, oltre che la copia della procura di rappresentanza legale, in originale ed in lingua straniera: la tessera del partito (...) (acronimo in inglese per: [...]; in italiano: [...]) (cfr. allegato 3 al ricorso); la lettera di conferma del (...) (cfr. allegato 4 al ricorso); quattro citazioni da parte della polizia rispettivamente del (...), del (...), del (...) e del (...) (cfr. allegati 5, 6, 7 e 11 al ricorso; secondo la conversione delle date nel calendario gregoriano riportate nel ricorso); il divieto di espatrio del (...) (cfr. allegato 8 al ricorso; secondo la conversione della data nel calendario gregoriano offerta nel ricorso); il mandato di comparizione del (...) (cfr. allegato 9 al ricorso; secondo la conversione della data nel calendario gregoriano offerta nel ricorso); il certificato medico dell'ospedale E._______ (cfr. allegato 10); la lettera del (...) del tribunale (cfr. allegato 12 al ricorso), già fornita dal ricorrente in copia agli atti della SEM (cfr. MdP n. 3/2). D. Nella sua decisione incidentale del 23 ottobre 2025, il Tribunale ha pronunciato che il procedimento si svolge in italiano, altresì autorizzando il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. Ha inoltre respinto l'istanza di assistenza giudiziaria totale formulata dall'insorgente nel ricorso, invitandolo parimenti a versare, entro il 7 novembre 2025, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali. Anticipo che è stato corrisposto tempestivamente dall'insorgente il 3 novembre 2025 (cfr. risultanze processuali). E. E.a Con scritto del 28 novembre 2025, la patrocinatrice dell'insorgente si è rivolta al Tribunale, chiedendo di essere informata circa l'effettiva pendenza della causa e domandando il relativo avviso di ricevimento del ricorso. E.b Con missiva del 3 dicembre 2025 il Tribunale ha osservato come già con scritto del 24 settembre 2025 si era accusato il ricevimento del ricorso del 23 settembre 2025 (cfr. atto TAF n. 2), ritrasmettendogliene una copia, e che, con decisione incidentale del 23 ottobre 2025, il Tribunale aveva in particolare invitato il ricorrente al versamento di un anticipo spese entro il 7 novembre 2025; termine rispettato. Pertanto, si è confermata la pendenza di causa. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA (RS 172.021), dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF (RS 173.110), in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza, ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi esposti di seguito, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) ed è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto ritenuto che le allegazioni del ricorrente concernenti i motivi d'asilo non siano verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, in quanto vaghe, confuse e superficiali, tali da non consentire di comprovare un reale coinvolgimento dell'insorgente nei fatti asseriti. Segnatamente, il ricorrente avrebbe dichiarato di essere stato incarcerato complessivamente per circa (...) volte, senza tuttavia riuscire a circostanziare con sufficiente precisione tali episodi, né i motivi legati alle misure coercitive subite, né ancora l'ordine cronologico di tali incarcerazioni, peraltro risultando pure incoerente. Analoghe considerazioni varrebbero per le allegazioni relative all'orientamento sessuale, giudicate dalla SEM superficiali e stereotipate, in particolare con riferimento al momento in cui il ricorrente avrebbe preso coscienza del proprio orientamento e a come avrebbe iniziato ad intrattenersi con C._______. Alla luce della stigmatizzazione esistente nel Paese d'origine, l'autorità inferiore ha ritenuto che sul punto il ricorrente avrebbe dovuto rendere allegazioni più approfondite e personali. La SEM ha inoltre osservato che, in occasione del rilevamento dei dati personali, l'interessato avrebbe unicamente dichiarato di aver lasciato il Paese a causa di difficili condizioni di vita, senza menzionare né il suo orientamento sessuale, né le persecuzioni subite. Il ricorrente non sarebbe poi stato in grado di fornire spiegazioni precise sui mezzi di prova prodotti né di indicare in che modo essi sosterrebbero le sue allegazioni. Tali mezzi di prova sono inoltre stati ritenuti inadeguati e privi di valore probatorio dalla SEM, trattandosi di mere fotocopie. L'autorità inferiore ha poi esaminato il motivo relativo all'appartenenza all'etnia Tigray sotto il profilo della rilevanza, constatando che il ricorrente non sarebbe mai stato politicamente attivo, né in Etiopia né in Svizzera, e non avrebbe partecipato al conflitto nel Tigray. Il mero fatto di appartenere alla popolazione tigrina non sarebbe, a mente della SEM, di per sé pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi, non potendosi presupporre una persecuzione collettiva di tutti i membri di tale gruppo etnico. Altresì, poiché l'insorgente non avrebbe dimostrato di essere perseguitato dalle autorità del Paese d'origine, egli non sarebbe considerato, dal governo etiope, una persona ostile. Pertanto, anche nel caso di un suo ritorno in patria, non vi sarebbe da aspettarsi che egli possa subire dei provvedimenti rilevanti ai sensi dell'asilo. Infine, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ammissibile, ragionevolmente esigibile - sia dal profilo della situazione vigente nel suo Paese d'origine sia da quello personale - e possibile. 4.2 Nel gravame, il ricorrente contesta integralmente le conclusioni a cui è giunta l'autorità inferiore. In primo luogo, al contrario di quanto ritenuto dalla SEM, egli avrebbe fornito dichiarazioni concrete e dettagliate in merito agli episodi centrali concernenti le persecuzioni subite, il suo orientamento sessuale e la relazione che ne sarebbe derivata con C._______. Le sue allegazioni risulterebbero pertanto verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Inoltre, avendo appreso da altri richiedenti l'asilo che i servizi segreti (etiopi) sarebbero molto attivi anche in Svizzera, l'insorgente non si sarebbe fidato di dichiarare un ulteriore motivo che lo avrebbe condotto alla fuga dal suo Paese d'origine. Invero, dal (...) (secondo il calendario etiope), egli sarebbe stato membro del (...), come attesterebbe anche la nuova documentazione allegata al ricorso. In tale organizzazione, egli avrebbe tra l'altro funto da (...) e (...). Alcuni parenti dell'interessato figurerebbero peraltro tra i fondatori di tale movimento. In ragione di tale appartenenza, in caso di ritorno in Etiopia egli sarebbe minacciato da un procedimento penale, così come dall'arresto e tortura, con lo scopo che egli fornisca informazioni riguardo a strutture, membri e piani del (...). In tal senso, lui sarebbe stato più volte invitato dalla polizia dopo il suo espatrio, il (...) sarebbe stato pronunciato contro di lui un divieto d'espatrio ed inoltre con ordine di comparizione del (...), egli sarebbe stato convocato in giustizia con accuse di terrorismo. Peraltro, a causa della sua appartenenza al (...), così come al suo orientamento sessuale, egli sarebbe minacciato, nel caso tornasse in Etiopia, da una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, essa sarebbe secondo l'insorgente inesigibile, sussistendo un elevato rischio di detenzione, trattamenti inumani e ostracismo sociale a causa del suo orientamento sessuale. Infine, ed a titolo eventuale, viste le nuove allegazioni e i nuovi mezzi di prova prodotti in sede ricorsuale, il ricorrente propone un rinvio degli atti alla SEM. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.4 5.4.1 Giusta l'art. 32 cpv. 1 PA prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni prodotte dalla parte in tempo utile. Secondo il cpv. 2 della medesima norma essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. Nonostante la formulazione in termini potestativi ("Kann-Formulierung") la dottrina dominante, a cui fa riferimento anche il Tribunale federale (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_286/2009 del 13 gennaio 2010 consid. 4.2 segg.), ritiene che vi sia un obbligo e non solo la possibilità di prendere in considerazione allegazioni tardive delle parti qualora appaiano decisive (cfr. Patrick Sutter in: Auer/Müller/Schindler, VwVG Kommentar, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2019, n. 8 segg. ad. art. 32, pag. 487 seg. e riferimenti ivi citati; DTAF 2020 VI/6 consid. 2.4.1 e relativi riferimenti). In materia d'asilo, la legge regola in maniera più dettagliata l'obbligo di collaborare della persona richiedente l'asilo, che è tenuta ad informare la SEM in maniera precisa e completa circa la sua identità, i motivi per i quali chiede protezione ed i mezzi di prova attinenti agli stessi (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a-g LAsi), così come rispetto alle sue problematiche di salute (cfr. art. 26a LAsi; DTAF 2020 VI/6 consid. 3.1). 5.4.2 In conformità con la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, il carattere tardivo di elementi essenziali taciuti in occasione dell'audizione sulle generalità, ma invocati più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo, può essere ritenuto per mettere in dubbio la verosimiglianza dei motivi d'asilo allegati. Tale principio vale, a fortiori, per delle allegazioni presentate unicamente allo stadio del ricorso. Tuttavia, in alcune circostanze particolari, le dichiarazioni tardive possono trovare una giustificazione. Tale è il caso, ad esempio, delle dichiarazioni di vittime che hanno subito dei gravi traumatismi, che non hanno la facoltà di esprimersi, senza delle difficoltà notevoli sugli avvenimenti vissuti, o ancora delle persone che provengono da contesti nella quale la legge del silenzio è una regola d'oro (cfr. la sentenza del TAF D-5452/2022 del 24 gennaio 2024 consid. 5.5 con rif. cit.). 6. 6.1 Nel caso concreto, dopo un attento esame degli atti, il Tribunale rileva che a giusto titolo l'autorità inferiore ha considerato il racconto del ricorrente inverosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi, difettando di concretezza su alcuni punti essenziali e risultando talvolta contraddittorio su altri. In particolare, il suo racconto spontaneo reso durante l'audizione sui motivi, si è rivelato piuttosto succinto e povero di dettagli specifici, che offrano l'immagine di esperienze realmente vissute dal ricorrente (cfr. n. 27/13, D34, pag. 4 segg.). A tal riguardo, va rilevato che la SEM ha correttamente constatato come l'interessato non abbia presentato, già nel corso del verbale di rilevamento dei dati personali, i motivi invocati invece per la prima volta in sede d'audizione sui motivi d'asilo, relativi alle persecuzioni, a mente sua ingenerate dall'etnia Tigray e dal suo orientamento sessuale. In sede di rilevamento dei dati personali, infatti, egli ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese unicamente a causa delle "difficili condizioni di vita" (cfr. n. 13/7, p.to 5.01, pag. 5), senza alcun accenno invece alle motivazioni addotte soltanto nel corso della seconda audizione. Le spiegazioni fornite dal ricorrente nell'ambito del predetto colloquio per scusare la tardività degli stessi, ovvero a causa della brevità dell'audizione e perché non gli avrebbero posto delle domande più specifiche, tesi ribadite anche in parte nel gravame (cfr. ricorso, pag. 10), non risultano in alcun modo convincenti. Invero, egli ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente, seppure brevemente, riguardo ai motivi che lo avrebbero condotto all'espatrio e a chiedere l'asilo in Svizzera (cfr. n. 13/7, p.to 5.01, pag. 5); ma tuttavia delle allegazioni che ha offerto nell'audizione seguente, non se ne trova alcuna traccia, malgrado già in tale contesto avrebbe potuto e dovuto per lo meno accennarle. Anche invitato a descrivere i mezzi di prova e a spiegare in quale rapporto essi si collocassero rispetto alle dichiarazioni addotte, l'insorgente è rimasto vago e non è stato in grado di fornire alcuna precisazione in merito, limitando la sua esposizione al fatto che i documenti erano stati rilasciati al momento della scarcerazione e che la sentenza e la lettera di convocazione erano state consegnate a sua madre (cfr. n. 27/13, D37 seg. pag. 6). Neppure le circostanze delle incarcerazioni e delle relative scarcerazioni sono state descritte in modo completo e coerente dal ricorrente. Egli difatti, malgrado i quesiti specifici postigli al riguardo, si è limitato ad addurre di non ricordare la data della sentenza, che non era la prima volta che sarebbe stato incarcerato, sostenendo di esserlo stato all'incirca (...) volte, senza ricordarsi però quanto tempo egli abbia effettivamente passato in carcere in quelle occasioni (cfr. n. 27/13, D39 segg., pag. 6 segg.). Peraltro, vi sono degli ulteriori indizi che minano la credibilità del suo narrato, ovvero egli non ha saputo riportare la data della sentenza, allegando trattarsi: "verso (...)", né da quanto tempo si sarebbe trovato già in carcere in tale occasione (cfr. n. 27/13, D47, pag. 7), o ancora rimanendo del tutto vago rispetto alla data in cui egli sarebbe stato incarcerato la prima volta (cfr. n. 27/13, D49 seg., pag. 7), o non specificando in alcun modo i motivi che avrebbero condotto alle altre sue incarcerazioni (cfr. n. 27/13, D76 segg., pag. 10). Incoerentemente ha poi affermato d'un canto, che dopo essere stato in tribunale, sarebbe stato incarcerato ancora (...) volte (cfr. n. 27/13, D37, pag. 6), e d'altro canto poco più avanti invece trattarsi di altre (...) volte (cfr. n. 27/13, D81, pag. 11). Tali e tante incoerenze e vaghezze, che non portano soltanto su delle incertezze riguardo alle date, come allegato nel ricorso (cfr. pag. 11), bensì anche su elementi essenziali del suo racconto, non sono in alcun modo spiegabili con la situazione di paura e di stress vissuti dal ricorrente in carcere, come da lui preteso nel ricorso (cfr. pag. 9). Difatti, come si vedrà anche in seguito (cfr. infra consid. 10.3.3), le sue supposte dimenticanze dovute ad ansia e stress (cfr. n. 27/13, D5, pag. 2), non sono supportate da alcuna documentazione medica, né sono desumibili dalla lettura dei suoi verbali d'audizione. Il Tribunale ritiene pertanto tali sue giustificazioni, meramente pretestuose. Pure la valutazione dell'autorità inferiore inerente al vissuto e al primo contatto dell'insorgente col suo orientamento sessuale (cfr. n. 27/13, D68, pag. 9), risulta essere corretta (cfr. pag. 5 della decisione impugnata). Quanto allegato nel ricorso in merito (cfr. pag. 10), che si limita a dare un'altra interpretazione delle dichiarazioni rese rispetto alla SEM, senza aggiungere alcun elemento concreto e circostanziato a supporto, non è atto a rimettere in questione le conclusioni esposte nel provvedimento litigioso al riguardo (cfr. pag. 5 della decisione impugnata), a cui si può quindi rimandare interamente per il resto. 6.2 Anche la documentazione prodotta in copia dinanzi alla SEM, e per quanto concerne il certificato medico, la sentenza e la convocazione di polizia del (...) annessi nuovamente al ricorso, ma in originale (cfr. allegati 10-12 al ricorso), non sono in grado di modificare le conclusioni succitate. Ciò in quanto non provano, né rendono perlomeno verosimili, i motivi d'asilo allegati dall'insorgente. Sul punto si può per il resto rinviare alla corretta e completa decisione avversata (cfr. p.to 2, pag. 5), onde evitare inutili ridondanze, e non avendo il ricorrente apportato alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza neppure nel gravame, per rimettere in dubbio tale valutazione (cfr. ricorso, pag. 10 seg.). Ci si limiterà soltanto ad aggiungere in proposito, che anche la produzione dei documenti in originale in fase ricorsuale, non è in grado di modificare tale conclusione. Invero, è noto, che in Etiopia, documenti di questo tipo siano facilmente acquistabili e confezionabili. Come d'altronde lo stesso ricorrente ha confermato nell'ambito dell'audizione, asserendo di essersi procurato il documento del tribunale presentato, pagando un procuratore (cfr. n. 27/13, D37 seg., pag. 6). L'insorgente non ha poi circostanziato in che modo si sia fatto giungere tali originali, producendoli ben più di un anno dopo l'audizione sui motivi d'asilo, e non accennando per nulla in tale contesto di potersi procurare gli stessi, anzi negando di avere ulteriori mezzi di prova da consegnare (cfr. n. 27/13, D33, pag. 4). Per queste ragioni, e vista l'inverosimiglianza dei suoi asserti in merito (cfr. supra consid. 6.1), i documenti originali succitati presentati con il gravame, sono privi di qualsivoglia valenza probatoria. 6.3 6.3.1 Per quanto concerne poi le motivazioni addotte in sede ricorsuale dall'insorgente circa la sua presunta appartenenza politica (cfr. ricorso, n. 10 segg., pag. 5; n. 30 segg., pag. 11 seg.), il Tribunale osserva quanto segue. 6.3.2 L'insorgente non circostanzia nel ricorso in alcun modo le proprie allegazioni, omettendo di specificare, ad esempio, quali sarebbero le sue mansioni concrete in seno al (...) o quali famigliari ed in quale concreta funzione essi sarebbero stati dei fondatori del (...) (cfr. ricorso, pag. 5), avendo asserito unicamente che egli avrebbe dei membri famigliari che sarebbero degli alti funzionari del partito (...) (acronimo in italiano per: "[...]"; cfr. ricorso, n. 23, pag. 9). Tali argomentazioni ricorsuali non possono pertanto essere seguite, e sono da catalogare non soltanto come tardive, atteso che egli ha avuto sufficienti occasioni per addurle prima, bensì pure del tutto inverosimili giusta l'art. 7 LAsi. La spiegazione relativa al timore dei servizi segreti fornita nel ricorso (cfr. n. 10, pag. 5), per scusare la tardività dei suoi asserti, non risulta per nulla credibile. 6.3.3 Il Tribunale, visto anche quanto già considerato sopra in merito alle allegazioni tardive dell'insorgente (cfr. supra consid. 6.3.2) e alla facilità di procurarsi simili documenti dietro compenso (cfr. supra consid. 6.2), ritiene di potersi esimere dall'effettuare un'analisi dettagliata dell'autenticità dei nuovi mezzi di prova prodotti in sede ricorsuale dall'insorgente. Tuttavia, occorre evidenziare a tal proposito, che anche in merito l'interessato si limita ad annettere i nuovi documenti, senza spiegare in alcun modo come se li sarebbe procurati rispettivamente gli sarebbero stati notificati, né le circostanze concrete che sarebbero a fondamento della produzione di tali mezzi di prova, rimanendo del tutto generico e vago nel ricorso. Ciò che mina ancora maggiormente la credibilità dei suoi asserti tardivi in merito e la genuinità dei mezzi di prova addotti. Inoltre, il Tribunale, in una valutazione anticipata delle prove, non ritiene necessario sentire il ricorrente su tali aspetti, come proposto in modo del tutto generico dal ricorrente nel gravame, avendo egli avuto la possibilità anche nel ricorso di specificare meglio i suoi asserti, ciò che non ha per nulla adempiuto. Pertanto, non si dà seguito a tale richiesta generica di parte.
7. In relazione poi alla sua appartenenza all'etnia Tigray, la stessa, come ritenuto a ragione dalla SEM, non è rilevante ai fini dell'asilo, in quanto, non vi è motivo di presupporre che per tale gruppo etnico sussista con elevata probabilità il timore oggettivo di essere perseguitati. Invero, malgrado le atrocità commesse durante i due anni di conflitto nella regione del Tigray, l'esistenza di una persecuzione collettiva nella regione del Tigrè e in Etiopia nei confronti della popolazione tigrina è stata negata dalla giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenza del TAF E-4225/2022 del 5 dicembre 2022 consid. 3.4.1 e 3.4.2). Ad oggi, essendo le ostilità terminate con la firma di un accordo di cessate il fuoco in data 4 novembre 2022, non sussiste alcun motivo per discostarsi da tale valutazione (cfr. sentenza del TAF E-4071/2022 del 2 settembre 2025, pag. 8 seg.). L'insorgente non ha reso altresì verosimile di essere considerato una persona ostile al governo etiope, non essendo state ritenute verosimili le sue argomentazioni in proposito, né il suo racconto riguardo ai motivi che lo avrebbero condotto all'espatrio (cfr. supra consid. 6). Pertanto, circa le considerazioni contrarie esposte nel ricorso al riguardo (cfr. p.to 3.2, pag. 11 seg.), non occorre soffermarsi oltre.
8. Ne discende che le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito all'inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente ai sensi dell'art. 7 LAsi e all'irrilevanza dei restanti motivi d'asilo da lui allegati ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata.
9. Se respinge la domanda d'asilo o non entrata nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è tenuto quindi a confermare anche la pronuncia dell'allontanamento del ricorrente. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 10.2.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 10.2.2 Anzitutto, nel provvedimento impugnato, a ragione l'autorità inferiore ha osservato come nella fattispecie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 5-8), al contrario di quanto sostenuto dall'insorgente nel ricorso senza apportare alcun ulteriore elemento concreto e circostanziato, non sono ravvisabili agli atti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso l'Etiopia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme nazionali (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi) ed internazionali applicabili. 10.3 10.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.3.2 Innanzitutto, in Etiopia, non sussiste, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio - escluse alcune regioni - che renda l'esecuzione dell'allontanamento di regola come inesigibile. Tuttavia, le condizioni di vita in Etiopia in molte regioni, risultano, ora come prima, precarie, e pertanto è necessario che sussistano dei fattori favorevoli che assicurino la sussistenza del richiedente, come sufficienti mezzi finanziari, le capacità lavorative ed una rete sociale intatta, per poter concludere all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dello stesso (cfr. sentenze del TAF D-6351/2025 del 4 settembre 2025, pag. 8; E-5068/2025 del 29 luglio 2025 consid. 9.3.2 segg. e relativi riferimenti). 10.3.3 Come rettamente costatato dall'autorità inferiore, non sussistono motivi individuali atti a rendere inesigibile l'allontanamento dell'insorgente in Etiopia (cfr. p.to III, pag. 8 della decisione impugnata). L'interessato è infatti nato e cresciuto ad F._______, dove tuttora vive sua madre, con cui intrattiene contatti regolari (cfr. n. 27/13, D16 segg., pag. 3 seg.; D74, pag. 10). Inoltre, il ricorrente è giovane, senza alcun carico famigliare ed ha dichiarato di essere in buona salute, esclusi ansia e stress (cfr. n. 27/13, D5 segg., pag. 2 seg.). Tuttavia, tali problematiche, non sono supportate da alcun atto medico desumibile dall'incarto, essendo che gli unici consulti medici presenti sono riferibili a delle problematiche dentarie nel frattempo risolte (cfr. n. 16/3 e 17/3), né sono state supportate maggiormente in fase ricorsuale. Peraltro, anche se egli necessitasse in futuro di cure psicologiche o psichiatriche in merito, le potrà senz'altro reperire anche nel suo Paese d'origine, il quale dispone in merito di sufficienti strutture (cfr. sentenza del TAF E-5068/2025 del 29 luglio 2025 consid. 9.3.3 con ulteriori rif. cit.). Egli dispone per di più di un'ottima formazione a livello (...) e di una solida esperienza professionale quale (...) e (...) (cfr. n. 27/13, D5, pag. 2; D26 segg. pag. 4). Infine, dalle sue allegazioni, si evince come egli beneficiasse di un tenore di vita elevato in Etiopia (cfr. n. 27/13, D27 seg., pag. 4; D34, pag. 6). Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere ritenuta pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.4 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), in quanto il ricorrente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
11. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), visto quanto precede. La richiesta eventuale circa la restituzione degli atti alla SEM, formulata del resto in termini del tutto generici dal ricorrente (cfr. ricorso, p.to 5, pag. 13), deve di conseguenza pure essere respinta. Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va di conseguenza respinto.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 3 novembre 2025 dal ricorrente.
13. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo, versato il 3 novembre 2025.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: