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D-7232/2013

D-7232/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-04-24 · Italiano CH

Asilo (senza allontanamento)

Sachverhalt

A. A._______, cittadino siriano di etnia curda, è nato a D._______ (Siria) in provincia di Afrin e vi avrebbe vissuto fino a maggio del 2010. Nel 2008, transitando dalla Turchia, egli sarebbe espatriato una prima volta legalmente in Grecia, dove sarebbe rimasto qualche mese prima di fare ritorno in Siria (cfr. verbale d'audizione del 1° luglio 2010 [di seguito: verbale 1], pagg. 8 e 9). In data 26 maggio 2010 egli sarebbe espatriato dalla Siria per la seconda volta, dapprima in Turchia, dove sarebbe rimasto per circa tre settimane ospite della sorella ad Istanbul, in seguito avrebbe raggiunto Milano (Italia) in aereo e sarebbe infine giunto in Svizzera il 23 giugno 2010 dove, il medesimo giorno, vi ha depositato una domanda d'asilo (verbale 1, pag. 9). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha inizialmente dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per poter aiutare finanziariamente la sua famiglia e poiché, alla soglia della maggiore età, temeva di essere chiamato al servizio di leva e, in ragione della sua appartenenza etnica, di subire maltrattamenti in seno all'esercito. Ha inoltre aggiunto che in Svizzera avrebbe aderito al partito politico PYD [Partito dell'unione democratica] (cfr. verbale 1, pagg. 6 e 7; verbale d'audizione del 28 gennaio 2011 [di seguito: verbale 2], F8-9, pag. 2). B. Con decisione del 25 febbraio 2011 l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. C. In data 31 marzo 2011, A._______ è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la relativa concessione dell'asilo, sussidiariamente la concessione dell'ammissione provvisoria. D. Con decisione del 23 agosto 2011, l'UFM ha annullato la decisione avversata del 25 febbraio 2011 ed ha comunicato la volontà di sottoporre la domanda d'asilo del ricorrente ad un nuovo esame. E. Con decisione del 21 novembre 2013, notificata all'interessato in data 23 novembre 2013 (cfr. atto A40/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria concedendogli l'ammissione provvisoria. F. In data 23 dicembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 dicembre 2013), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione dell'UFM del 21 novembre 2013 con ricorso dinanzi al Tribunale ed ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e, implicitamente, la relativa concessione dell'asilo. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali. A sostegno dell'atto ricorsuale, l'insorgente ha richiamato delle fotografie allegate al ricorso del 31 marzo 2011 che dimostrerebbero la sua partecipazione a manifestazioni del partito politico PYD. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo del 26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie. In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300 e seg.).

E. 4 Conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha preliminarmente osservato che l'interessato, al suo arrivo in Svizzera, avrebbe dichiarato di essere nato il (...) e di essere dunque minorenne. Nel corso dell'audizione del 1° luglio 2010 il medesimo sarebbe stato informato che, in ragione delle divergenze nelle sue dichiarazioni e dei risultati dell'esame osseo effettuato, sarebbe stato considerato come maggiorenne nel corso della procedura d'asilo. Tuttavia, il 13 gennaio 2012, egli avrebbe presentato una copia della sua cara d'identità dalla quale risulterebbe che sarebbe effettivamente nato il (...), l'UFM è giunto dunque alla conclusione che l'interessato sarebbe stato minorenne al momento del deposito della sua domanda d'asilo. Cionondimeno, detto Ufficio ha considerato che il fatto che egli fosse effettivamente minorenne al momento del deposito della domanda non avrebbe avuto incidenze sulla procedura d'asilo in quanto al momento dell'audizione sui motivi d'asilo del 28 gennaio 2011, sarebbe in ogni caso stato maggiorenne e pertanto non avrebbe subito alcun pregiudizio. In secondo luogo l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato come non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, l'autorità inferiore ha considerato che non sarebbe data persecuzione rilevante quando i provvedimenti dello Stato mirano all'attuazione di doveri civici. Nella fattispecie, il richiedente avrebbe fatto valere di aver lasciato il suo paese d'origine poiché non voleva prestare servizio militare, egli però, prima della sua partenza in Siria, non sarebbe stato chiamato a servire, pertanto un ritorno in Siria non lo esporrebbe a delle misure rilevanti in materia d'asilo per rifiuto di prestare servizio militare o per diserzione. Inoltre, non ci sarebbe alcun elemento suscettibile di ritenere che l'interessato sia stato condannato o che possa esserlo ad una pena costituente una persecuzione in virtù dell'art. 3 LAsi, egli infatti, come confermato dalle informazioni trasmesse dall'Ambasciata, non sarebbe ricercato nel suo paese d'origine. In aggiunta, i timori di essere maltrattato in seno all'esercito in ragione della sua appartenenza etnica che ha fatto valere non sarebbero pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi in quanto non avrebbe apportato alcun mezzo di prova atto a dimostrare che i cittadini siriani di etnia curda siano sistematicamente esposti a seri pregiudizi in seno all'esercito. Per quel che riguarda l'appartenenza etnica, non potrebbe neppure essere considerata come un motivo pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato poiché l'interessato apparterrebbe alla "categoria" di curdi privilegiati, possedenti la nazionalità siriana, e non si potrebbe dunque ritenere in generale delle repressioni da parte dello Stato che rendano impossibile condurre un'esistenza degna di un essere umano in Siria. Circa il timore di essere esposto in futuro a misure persecutorie da parte dello Stato, le attività politiche in esilio invocate, non sarebbero atte a giustificare tale timore. L'interessato sarebbe infatti semplicemente un simpatizzante del partito PYD ed avrebbe preso parte unicamente a delle manifestazioni. Di conseguenza, i servizi segreti siriani, anche se attivi all'estero, vista l'importanza delle attività politiche svolte in esilio dai cittadini siriani, si potrebbe supporre che concentrino il loro interesse su persone che svolgono delle attività di una certa portata. Oltracciò, il deposito di una domanda d'asilo non sarebbe sufficiente, a sé stesso, per ammettere che sia esposto, al rientro in Siria, ad un rischio di persecuzione. Infine, per quel che concerne i motivi di natura economica addotti, non costituirebbero, di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non sarebbero pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 5.2 Aggravandosi contro la decisione dell'UFM, il ricorrente ha contestato in primo luogo quanto ritenuto dall'Ufficio riguardo la minore età, ovvero, che malgrado il fatto che quando ha depositato domanda d'asilo sarebbe effettivamente stato minorenne, non avrebbe avuto incidenze sulla procedura d'asilo e non avrebbe subito pregiudizi poiché al momento dell'audizione sui motivi d'asilo del 28 gennaio 2011 sarebbe ormai stato maggiorenne. A suo dire infatti, se fosse subito stato considerato come minorenne avrebbe avuto a disposizione una persona di fiducia che avrebbe potuto rappresentarlo e dargli consigli sulla procedura d'asilo così come sarebbe stato di suo diritto. La decisione dell'UFM del 21 novembre 2013 andrebbe dunque annullata. Il ricorrente rileva inoltre che, malgrado non abbia fornito prove in questo senso, ci sarebbero numerosi rapporti di organismi internazionali da cui si rileverebbe che i curdi sarebbero discriminati e subirebbero maltrattamenti che violerebbero i loro diritti fondamentali e che sarebbero quindi rilevanti ai fini dell'asilo. Molti curdi morirebbero poi durante il servizio militare e il regime farebbe passare queste morti per dei suicidi. Il fatto che l'Ambasciata svizzera di Damasco (Siria) abbia confermato che lui non sarebbe ricercato non significherebbe nulla, dato che al momento dell'espatrio egli sarebbe stato ancora minorenne. Tuttavia se dovesse ritornare in Siria, si accorgerebbero della sua renitenza. Circa il fatto che i curdi con nazionalità siriana abbiano qualche vantaggio in più rispetto a quelli apolidi, nulla toglierebbe al fatto che li accomunerebbe la stessa origine, infatti i problemi legati alla discriminazione e al mancato riconoscimento di certi diritti fondamentali sarebbero gli stessi. In quanto curdo si sentirebbe discriminato e vivrebbe nel timore di essere arrestato, torturato od ucciso arbitrariamente. Questo timore sarebbe inoltre accresciuto a seguito della sua renitenza. Infine, come dimostrerebbero le fotografie allegate al ricorso del 31 marzo 2011, il ricorrente sarebbe oggi attivo politicamente nel partito PYD, di conseguenza, essendo gli oppositori del regime tenuti sotto controllo anche all'estero, in caso di rinvio in Siria rischierebbe di essere arrestato per motivi di carattere politico e dovrebbe dunque essergli riconosciuta la qualità di rifugiato.

E. 6 Preliminarmente, circa quanto sostenuto dal ricorrente nel ricorso in merito alla sua minore età al momento della deposizione della domanda d'asilo, è d'uopo constatare che giusta l'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi dei richiedenti minorenni non accompagnati, per la durata del soggiorno presso un Centro di registrazione e di procedura, se oltre all'interrogazione sommaria di cui all'art. 26 cpv. 2 LAsi vi si svolgono fasi procedurali rilevanti per la decisione. Giusta l'art. 17 cpv. 3 lett. c LAsi la persona di fiducia viene nominata per la durata della procedura, dopo l'attribuzione al Cantone. Conformemente all'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) per il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito dopo l'attribuzione al Cantone un curatore o un tutore, l'autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). È pertanto legittimo che l'UFM si pronunci, a titolo pregiudiziale, prima dell'effettuazione dell'audizione particolareggiata sui motivi d'asilo e della designazione di una persona di fiducia, sull'allegata minorità di un richiedente l'asilo allorquando vi sono dei dubbi riguardo all'età indicata (cfr. GICRA 2004 n. 30). È inoltre sufficiente che tale persona di fiducia venga nominata prima dell'audizione secondo l'art. 29 cpv. 1 LAsi (cfr. GICRA 2004 n. 30 consid. 3.1; 2003 n. 1 consid. 3b). Nella fattispecie, l'insorgente ha dichiarato di essere nato il (...) (cfr. verbale 1, pag. 1 nonché foglio dei dati personali del centro di registrazione [atto A2/3]), ciò che è stato confermato dalla copia della carta d'identità fornita in corso di procedura. Di conseguenza, al momento del deposito della domanda d'asilo e dell'audizione sulle generalità il ricorrente era minorenne. Tuttavia, sebbene al momento della prima audizione non era presente una persona di fiducia, al Centro di registrazione e di procedura di Chiasso non si sono svolte fasi procedurali rilevanti per la decisione. Infatti, il Tribunale rileva che al momento dello svolgimento delle fasi procedurali rilevanti per la decisione d'asilo, segnatamente, l'audizione sui motivi d'asilo del 28 gennaio 2011 e la presa di posizione sul rapporto d'Ambasciata del 14 febbraio 2011, il richiedente aveva già raggiunto la maggiore età. Pertanto, non soccorre il ricorrente l'allegazione ricorsuale secondo cui l'UFM avrebbe dovuto nominargli una persona di fiducia (cfr. ricorso pagg. 2 e 3). Di conseguenza, l'UFM ha svolto correttamente l'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAsi senza nominare una persona di fiducia. Per il che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione querelata, il fatto che non gli sia stata nominata una persona di fiducia non gli ha né causato alcun tipo di pregiudizio né avuto incidenze sulla sua procedura d'asilo.

E. 7 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e 2010/44 consid. 3.3). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segna-tamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 1999, pagg. 69 segg.).

E. 8 Come rettamente rilevato dall'UFM, questo Tribunale giudica le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente circa i motivi d'asilo a titolo originario come non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a causa di avvenimenti anteriori al suo espatrio non è giustificato.

E. 8.1 Innanzitutto, il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato per sfuggire la povertà (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, F9, pag. 2). Come manifestamente riconoscibile, le difficoltà di tipo economico non rientrano in tutta evidenza nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 3 LAsi.

E. 8.2 In secondo luogo, circa la questione della discriminazione dei curdi in Siria, egli ha fatto valere la loro difficile situazione (cfr. verbale 2, F8, pag. 2), il fatto che i curdi in Siria non avrebbero diritti, per esempio potrebbero andare solo fino alla sesta classe a scuola (cfr. verbale 2, F17, pag. 3) e inoltre sarebbero discriminati (cfr. ricorso pag. 4). Tuttavia, alla domanda se si fosse mai sentito personalmente sotto pressione egli ha risposto per la negativa, aggiungendo che è espatriato a seguito della povertà e che non vorrebbe inoltre fare il servizio militare (cfr. verbale 2, F33, pag. 4). Nel ricorso ha sostenuto che in quanto curdo si sentirebbe discriminato e vivrebbe nel timore che, arbitrariamente, lo Stato lo possa arrestare, torturare o uccidere e siccome non avrebbe effettuato il servizio militare, i suoi timori sarebbero accresciuti e sarebbero dunque rilevanti in materia d'asilo (ricorso pag. 4). Secondo la giurisprudenza, la semplice appartenenza ad una collettività che è esposta a persecuzione, di per sé non basta per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad una determinata collettività deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile e che per la loro natura o intensità rendono impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero. Il timore di subire delle persecuzioni deve inoltre essere oggettivamente fondato, la sola possibilità di subire dei pregiudizi seri non è sufficiente per ritenere la persecuzione collettiva come rilevante ai fini dell'asilo. La persecuzione collettiva presuppone pregiudizi mirati ed intensi diretti contro tutti i membri di una collettività, o la loro maggioranza. La persecuzione collettiva è rilevante ai fini dell'asilo quando ogni membro della collettività avrà una forte probabilità di essere perseguitato e ne avrà un timore oggettivamente fondato (cfr. DTAF 2011/16 consid. 5 e relativi riferimenti). Relativamente alla situazione dei curdi in Siria, si rileva che in Siria ne vivono circa 1.8 milioni, ovvero meno del 10 per cento della popolazione, e costituiscono la minoranza etnica più cospicua. Essi, in Siria, sono esposti a discriminazioni poiché non è loro permesso aprire delle scuole proprie, insegnare la lingua curda così come fondare delle associazioni per la tutela della loro identità oppure pubblicare libri o articoli in curdo. In Siria sono presenti tre "categorie" di curdi, i curdi che possiedono la nazionalità siriana, i curdi "Ajanib" registrati come stranieri ed infine i curdi "Maktumin" apolidi e non registrati. Secondo la giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), confermata recentemente dal Tribunale, malgrado i curdi "Maktumin" siano esposti a più forti discriminazioni rispetto alle altre due "categorie" di curdi, le discriminazioni addotte non sono abbastanza intense per fondare una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi e dunque ritenere una persecuzione collettiva (cfr. GICRA 2002 n. 23 consid. 4d; sentenza del TAF D-3842/2013 del 28 novembre 2013 consid. 6). Nella fattispecie, il ricorrente appartiene alla "categoria" di curdi privilegiati in quanto possiede la nazionalità siriana, pertanto, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, giacché per i "Maktumin", curdi che subiscono forti discriminazioni, non può essere ritenuta una persecuzione collettiva, nemmeno per i curdi che possiedono la nazionalità siriana e a cui sono dunque riconosciuti più diritti, si può parlare in generale di repressioni. Oltracciò, le allegazioni del ricorrente si esauriscono in dichiarazioni generali e non circostanziate, egli ha infatti dichiarato in sede ricorsuale di sentirsi discriminato senza tuttavia fornire alcun esempio concreto (cfr. ricorso pag. 4) mentre che durante l'audizione sui motivi d'asilo ha affermato non aver mai subito personalmente una situazione di "pressione" (cfr. verbale 2, F33, pag. 4). Di conseguenza, la sua appartenenza etnica non può essere considerata come un motivo pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 8.3 Il ricorrente ha infine dichiarato di essere espatriato poiché non voleva effettuare il servizio militare per timore di essere maltrattato e discriminato in quanto curdo (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, F8 e F18, pagg. 2 e 3). All'occorrenza il ricorrente non ha fornito alcun mezzo probatorio atto a dimostrare che i cittadini siriani di etnia curda siano sistematicamente esposti a seri pregiudizi in seno all'esercito. Al riguardo egli ha unicamente citato dei rapporti di organismi internazionali in generale, senza tuttavia fornire indicazioni più precise in relazione al caso qui in esame. Ritenuta poi l'assenza di persecuzione collettiva nei confronti dei curdi con nazionalità siriana (cfr. consid. 8.2) e in assenza di concreti elementi probatori, il Tribunale non considera che i curdi subiscano sistematicamente delle discriminazioni in seno all'esercito e che dunque il motivo d'asilo invocato non è rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 8.4 In conclusione, quindi, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente circa i motivi d'asilo a titolo originario non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo a titolo originario il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 9 L'insorgente ritiene poi che se dovesse tornare in Siria, essendo egli diventato maggiorenne e a seguito del cambiamento della situazione dopo lo scoppio della guerra civile, le autorità si accorgerebbero della sua renitenza. È dunque necessario analizzare, se il ricorrente, in caso di ritorno nel suo Paese d'origine, rischierebbe di subire una sanzione per non aver ancora adempiuto al suo obbligo di leva e abbia così un fondato timore di subire delle persecuzioni future rilevanti ai fini dell'asilo. In primo luogo, è necessario rilevare che il ricorrente non ha fatto valere di aver disertato il servizio militare. Al contrario, ha affermato che, al momento del suo espatrio, essendo minorenne, non era ancora stato convocato per il servizio di leva, non aveva dunque avuto problemi al riguardo e soprattutto non era ricercato dalle autorità, come anche confermato nel rapporto d'Ambasciata del 6 ottobre 2010 (cfr. atto A21/1; risposta del 14 febbraio 2011 al rapporto d'Ambasciata, atto A25/1). Cosicché, da sola, la circostanza di aver lasciato la Siria senza aver effettuato il servizio militare ed essere restato per lungo tempo all'estero, non può essere equiparata alla diserzione (cfr. sentenza del TAF D-1790/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 6.1 e D-7748/2009 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.2.4). Inoltre, come rettamente ritenuto dall'UFM nella decisione impugnata, anche se fosse considerato come disertore dalle autorità siriane a seguito dello scoppio della guerra e del cambiamento della situazione, secondo la giurisprudenza, un'eventuale sanzione per renitenza non costituisce una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Appartiene infatti ai diritti legittimi di uno Stato di arruolare i suoi cittadini e infliggere sanzioni per l'esecuzione dell'obbligo di leva (cfr. sentenza del TAF E-5950/2012 del 5 agosto 2013). Una sanzione per renitenza è rilevante ai fini dell'asilo quando è aggravata o sproporzionatamente severa per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. anche la prassi costante del Tribunale amministrativo federale che conferma la nuova disposizione art. 3 cpv. 3 LAsi; GICRA 2006 n. 3 consid. 4.2 pag. 32). In Siria, gli uomini sottoposti all'obbligo di leva, sono convocati per il servizio militare in base alla nazionalità e alla classe, senza che questo obbligo costituisca una persecuzione dello Stato rilevante ai sensi dell'asilo. Un'eventuale sanzione per il ricorrente per diserzione non sarebbe dunque da ritenere come rilevante ai sensi dell'asilo. I refrattari curdi non hanno infatti in generale da temere, a causa della loro appartenenza etnica, delle sanzioni più severe ("malus") (cfr. D-7748/2009 consid. 4.2.4). Poiché il ricorrente ha affermato non aver mai avuto problemi con le autorità (cfr. verbale 2, F33, pag. 4) e non presenta un profilo politico degno di nota (cfr. consid. 10.1.1), non sussistono motivi per ritenere che egli sia stato condannato o possa essere condannato ad una pena costituente una persecuzione in virtù di quanto sopra esposto, così come non v'è alcun elemento suscettibile di ritenere che egli, a causa della sua appartenenza etnica, subisca una pena più severa di altri disertori. Di conseguenza non può essere ritenuto un timore oggettivamente fondato che sia rilevante ai fini dell'asilo.

E. 10 Infine, a questo Tribunale non resta che analizzare se al ricorrente debbano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Dapprima per le attività politiche svolte su suolo svizzero e secondariamente a causa del deposito della domanda d'asilo essendo d'etnia curda. Il ricorrente ha chiesto quindi che gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato per motivi insorti dopo la fuga e segnatamente per il suo comportamento avvenuto dopo l'espatrio. Giusta la vecchia LAsi e la prassi costante di codesto Tribunale, al richiedente l'asilo che a causa del suo comportamento tenuto dopo la partenza dal suo Paese d'origine ed il quale aveva il timore fondato di subire delle persecuzioni qualora vi avesse fatto rientro, gli si riconosceva la qualità di rifugiato mentre lo si escludeva dalla concessione dell'asilo (art. 54 LAsi). Detti motivi, a prescindere dal fatto di essere stati generati abusivamente o meno, conducevano all'esclusione dall'asilo, nella misura in cui fossero stati determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1). Decisivo nell'esame per il riconoscimento di detta qualità era la questione a sapere se le autorità del Paese interessato consideravano il comportamento del richiedente l'asilo come antistatale e se quest'ultimo, in caso di rientro in patria, avrebbe temuto misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi. Questo doveva essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). Come annunciato nel consid. 2 della presente sentenza, il Tribunale deve applicare il nuovo diritto in vigore dal 1° febbraio 2014. Con la revisione della LAsi, il legislatore ha voluto inserire nella disposizione 3 LAsi sulla definizione del termine "rifugiato" un capoverso che prevede un motivo d'esclusione a tale qualità. Giusta il nuovo cpv. 4, non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. L'ultima frase di tale cpv. 4 indica inoltre che rimangono salve le disposizioni della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Con tale disposizione il legislatore ha voluto dunque introdurre un motivo d'esclusione all'ottenimento della qualità di rifugiato riservando tuttavia l'applicazione della Conv.

E. 10.1 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese le attività politiche effettuate in esilio, l'uscita illegale dal Paese d'origine o il deposito d'una domanda d'asilo all'estero che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è, in principio, riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. GICRA 2006 n. 1 consid. 6.1). Per l'applicazione dell'art. 54 LAsi è determinante accertare che le autorità del Paese d'origine percepiscano il comportamento all'estero del richiedente come antinazionale e, pertanto, l'interessato deve avere il timore fondato di subire pregiudizi giusta l'art. 3 cpv. 1 seg. LAsi qualora rientrasse al suo Paese d'origine. Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1; GICRA 1995 n. 7 consid. 8; Messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 1995 relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri [FF 1996 II 73]). Inoltre, l'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. ibidem). Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).

E. 10.1.1 Quo alla sua attività politica in Svizzera, in concreto, trattasi di esaminare se al ricorrente può essere riconosciuta la qualità di rifugiato in ragione di una situazione di pericolo creatasi nel suo Paese di origine in seguito ad un comportamento da lui assunto dopo l'espatrio. Codesto Tribunale riconosce che le autorità siriane monitorano le attività politiche in esilio dei cittadini siriani. Tuttavia, si può partire dal presupposto che i servizi segreti siriani si concentrino su persone, a differenza di quelle con un basso profilo, che emergono dalla massa manifestando il loro scontento in una maniera tale da essere percepite come persone seriamente e potenzialmente pericolose oppositrici al regime per la particolarità delle proteste, per la funzione specifica ricoperta e/o per le attività svolte. Non è dunque determinante l'essere visibile ed individualizzabile, bensì è determinante un'esposizione pubblica la quale a causa della personalità del richiedente l'asilo, della maniera d'apparire e del contenuto delle dichiarazioni rilasciate pubblicamente suscita l'impressione che il richiedente l'asilo dal punto di vista delle autorità siriane possa essere percepito come una potenziale minaccia per il regime siriano. Inoltre, in considerazione degli scontri cruenti e delle prognosi insicure sul futuro della Siria si può partire dal presupposto che il punto centrale delle attività delle forze di sicurezza siriane - le quali nel frattempo si sono indebolite e di cui i mezzi sono d'entità inferiore agli anni passati - non è più da ricondurre all'esteso controllo degli oppositori residenti all'estero. Il riconoscimento di motivi soggettivi insorti dopo la fuga esige pertanto ancora un'esposizione giusta quanto espresso sopra (cfr. tra le altre sentenze, sentenza del TAF E-4380/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 6.3.3; D-1790/2013 con-sid. 7.4). Un profilo come quello precedentemente descritto non è riconducibile al profilo del qui ricorrente. Seppur il ricorrente abbia partecipato a delle manifestazioni, il Tribunale ritiene che tali attività non sono sufficienti da destare nelle autorità siriane una preoccupazione verso al ricorrente riconoscendolo come una minaccia per il regime. L'insorgente, membro del partito PYD, ha dichiarato aver unicamente partecipato a delle manifestazioni, senza tuttavia riferire con più precisione a quali manifestazioni abbia partecipato e dove esse si siano svolte. Il ricorrente ha allegato varie fotografie di una manifestazione nelle quali, tra gli altri manifestanti, si scorge l'insorgente (cfr. allegati al ricorso del 31 marzo 2011). Tale partecipazione a manifestazioni non è sufficiente a provare un'esposizione o un ruolo particolarmente importante del ricorrente circa il suo attivismo politico all'interno del partito. Egli partecipa alle attività del partito come semplice simpatizzante senza, per esempio, ottemperare alcuna competenza direttiva. Inoltre, come ha dichiarato lo stesso ricorrente, la partecipazione a delle manifestazioni non è l'espressione o la continuazione di una convinzione o orientamento già esistente nel Paese d'origine (cfr. verbale 2, F8 e F34-40, pagg. 2 e 5). Pertanto, considerato l'attuale stato degli atti, codesto Tribunale non può riconoscere dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga all'insorgente per le attività politiche svolte in esilio.

E. 10.1.2 Quo al deposito della domanda d'asilo all'estero quale cittadino siriano di etnia curda, il Tribunale considera che l'insorgente non ha, per tali motivi, il timore fondato di subire dei pregiudizi qualora facesse ritorno al suo Paese d'origine. Infatti le allegazioni del ricorrente non sono proprie a dimostrare che il regime siriano per tali ragioni lo considererebbe come minaccia. Invero, a mente di questo Tribunale, il mero deposito di una domanda d'asilo per i cittadini siriani di etnia curda non è sufficiente per avere il timore fondato di subire delle persecuzioni. Inoltre, visto quanto considerato al considerando precedente circa l'esposizione politica in esilio dell'insorgente, non v'è motivo di credere che egli possa subire dei pregiudizi giusta l'art. 3 cpv. 1 seg. LAsi qualora facesse rientro in Siria (cfr. tra le altre sentenze, sentenza del TAF E-2233/2011 del 17 giugno 2013 consid. 6.7; E-4380/2013 consid. 6.3.4).

E. 10.2 Visto tutto quanto precede, codesto Tribunale non può riconoscere al ricorrente di avere un timore fondato di persecuzioni future giusta i motivi insorti dopo la fuga e pertanto riconoscergli la qualità di rifugiato.

E. 11 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 12 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 13.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 13.2 Ne consegue che le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 14 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7232/2013 Sentenza del 24 aprile 2014 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Fulvio Haefeli, cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Siria, (...), ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 21 novembre 2013 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino siriano di etnia curda, è nato a D._______ (Siria) in provincia di Afrin e vi avrebbe vissuto fino a maggio del 2010. Nel 2008, transitando dalla Turchia, egli sarebbe espatriato una prima volta legalmente in Grecia, dove sarebbe rimasto qualche mese prima di fare ritorno in Siria (cfr. verbale d'audizione del 1° luglio 2010 [di seguito: verbale 1], pagg. 8 e 9). In data 26 maggio 2010 egli sarebbe espatriato dalla Siria per la seconda volta, dapprima in Turchia, dove sarebbe rimasto per circa tre settimane ospite della sorella ad Istanbul, in seguito avrebbe raggiunto Milano (Italia) in aereo e sarebbe infine giunto in Svizzera il 23 giugno 2010 dove, il medesimo giorno, vi ha depositato una domanda d'asilo (verbale 1, pag. 9). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha inizialmente dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per poter aiutare finanziariamente la sua famiglia e poiché, alla soglia della maggiore età, temeva di essere chiamato al servizio di leva e, in ragione della sua appartenenza etnica, di subire maltrattamenti in seno all'esercito. Ha inoltre aggiunto che in Svizzera avrebbe aderito al partito politico PYD [Partito dell'unione democratica] (cfr. verbale 1, pagg. 6 e 7; verbale d'audizione del 28 gennaio 2011 [di seguito: verbale 2], F8-9, pag. 2). B. Con decisione del 25 febbraio 2011 l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. C. In data 31 marzo 2011, A._______ è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la relativa concessione dell'asilo, sussidiariamente la concessione dell'ammissione provvisoria. D. Con decisione del 23 agosto 2011, l'UFM ha annullato la decisione avversata del 25 febbraio 2011 ed ha comunicato la volontà di sottoporre la domanda d'asilo del ricorrente ad un nuovo esame. E. Con decisione del 21 novembre 2013, notificata all'interessato in data 23 novembre 2013 (cfr. atto A40/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria concedendogli l'ammissione provvisoria. F. In data 23 dicembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 dicembre 2013), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione dell'UFM del 21 novembre 2013 con ricorso dinanzi al Tribunale ed ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e, implicitamente, la relativa concessione dell'asilo. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali. A sostegno dell'atto ricorsuale, l'insorgente ha richiamato delle fotografie allegate al ricorso del 31 marzo 2011 che dimostrerebbero la sua partecipazione a manifestazioni del partito politico PYD. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo del 26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie. In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300 e seg.).

4. Conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti. 5. 5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha preliminarmente osservato che l'interessato, al suo arrivo in Svizzera, avrebbe dichiarato di essere nato il (...) e di essere dunque minorenne. Nel corso dell'audizione del 1° luglio 2010 il medesimo sarebbe stato informato che, in ragione delle divergenze nelle sue dichiarazioni e dei risultati dell'esame osseo effettuato, sarebbe stato considerato come maggiorenne nel corso della procedura d'asilo. Tuttavia, il 13 gennaio 2012, egli avrebbe presentato una copia della sua cara d'identità dalla quale risulterebbe che sarebbe effettivamente nato il (...), l'UFM è giunto dunque alla conclusione che l'interessato sarebbe stato minorenne al momento del deposito della sua domanda d'asilo. Cionondimeno, detto Ufficio ha considerato che il fatto che egli fosse effettivamente minorenne al momento del deposito della domanda non avrebbe avuto incidenze sulla procedura d'asilo in quanto al momento dell'audizione sui motivi d'asilo del 28 gennaio 2011, sarebbe in ogni caso stato maggiorenne e pertanto non avrebbe subito alcun pregiudizio. In secondo luogo l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato come non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, l'autorità inferiore ha considerato che non sarebbe data persecuzione rilevante quando i provvedimenti dello Stato mirano all'attuazione di doveri civici. Nella fattispecie, il richiedente avrebbe fatto valere di aver lasciato il suo paese d'origine poiché non voleva prestare servizio militare, egli però, prima della sua partenza in Siria, non sarebbe stato chiamato a servire, pertanto un ritorno in Siria non lo esporrebbe a delle misure rilevanti in materia d'asilo per rifiuto di prestare servizio militare o per diserzione. Inoltre, non ci sarebbe alcun elemento suscettibile di ritenere che l'interessato sia stato condannato o che possa esserlo ad una pena costituente una persecuzione in virtù dell'art. 3 LAsi, egli infatti, come confermato dalle informazioni trasmesse dall'Ambasciata, non sarebbe ricercato nel suo paese d'origine. In aggiunta, i timori di essere maltrattato in seno all'esercito in ragione della sua appartenenza etnica che ha fatto valere non sarebbero pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi in quanto non avrebbe apportato alcun mezzo di prova atto a dimostrare che i cittadini siriani di etnia curda siano sistematicamente esposti a seri pregiudizi in seno all'esercito. Per quel che riguarda l'appartenenza etnica, non potrebbe neppure essere considerata come un motivo pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato poiché l'interessato apparterrebbe alla "categoria" di curdi privilegiati, possedenti la nazionalità siriana, e non si potrebbe dunque ritenere in generale delle repressioni da parte dello Stato che rendano impossibile condurre un'esistenza degna di un essere umano in Siria. Circa il timore di essere esposto in futuro a misure persecutorie da parte dello Stato, le attività politiche in esilio invocate, non sarebbero atte a giustificare tale timore. L'interessato sarebbe infatti semplicemente un simpatizzante del partito PYD ed avrebbe preso parte unicamente a delle manifestazioni. Di conseguenza, i servizi segreti siriani, anche se attivi all'estero, vista l'importanza delle attività politiche svolte in esilio dai cittadini siriani, si potrebbe supporre che concentrino il loro interesse su persone che svolgono delle attività di una certa portata. Oltracciò, il deposito di una domanda d'asilo non sarebbe sufficiente, a sé stesso, per ammettere che sia esposto, al rientro in Siria, ad un rischio di persecuzione. Infine, per quel che concerne i motivi di natura economica addotti, non costituirebbero, di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non sarebbero pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5.2 Aggravandosi contro la decisione dell'UFM, il ricorrente ha contestato in primo luogo quanto ritenuto dall'Ufficio riguardo la minore età, ovvero, che malgrado il fatto che quando ha depositato domanda d'asilo sarebbe effettivamente stato minorenne, non avrebbe avuto incidenze sulla procedura d'asilo e non avrebbe subito pregiudizi poiché al momento dell'audizione sui motivi d'asilo del 28 gennaio 2011 sarebbe ormai stato maggiorenne. A suo dire infatti, se fosse subito stato considerato come minorenne avrebbe avuto a disposizione una persona di fiducia che avrebbe potuto rappresentarlo e dargli consigli sulla procedura d'asilo così come sarebbe stato di suo diritto. La decisione dell'UFM del 21 novembre 2013 andrebbe dunque annullata. Il ricorrente rileva inoltre che, malgrado non abbia fornito prove in questo senso, ci sarebbero numerosi rapporti di organismi internazionali da cui si rileverebbe che i curdi sarebbero discriminati e subirebbero maltrattamenti che violerebbero i loro diritti fondamentali e che sarebbero quindi rilevanti ai fini dell'asilo. Molti curdi morirebbero poi durante il servizio militare e il regime farebbe passare queste morti per dei suicidi. Il fatto che l'Ambasciata svizzera di Damasco (Siria) abbia confermato che lui non sarebbe ricercato non significherebbe nulla, dato che al momento dell'espatrio egli sarebbe stato ancora minorenne. Tuttavia se dovesse ritornare in Siria, si accorgerebbero della sua renitenza. Circa il fatto che i curdi con nazionalità siriana abbiano qualche vantaggio in più rispetto a quelli apolidi, nulla toglierebbe al fatto che li accomunerebbe la stessa origine, infatti i problemi legati alla discriminazione e al mancato riconoscimento di certi diritti fondamentali sarebbero gli stessi. In quanto curdo si sentirebbe discriminato e vivrebbe nel timore di essere arrestato, torturato od ucciso arbitrariamente. Questo timore sarebbe inoltre accresciuto a seguito della sua renitenza. Infine, come dimostrerebbero le fotografie allegate al ricorso del 31 marzo 2011, il ricorrente sarebbe oggi attivo politicamente nel partito PYD, di conseguenza, essendo gli oppositori del regime tenuti sotto controllo anche all'estero, in caso di rinvio in Siria rischierebbe di essere arrestato per motivi di carattere politico e dovrebbe dunque essergli riconosciuta la qualità di rifugiato.

6. Preliminarmente, circa quanto sostenuto dal ricorrente nel ricorso in merito alla sua minore età al momento della deposizione della domanda d'asilo, è d'uopo constatare che giusta l'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi dei richiedenti minorenni non accompagnati, per la durata del soggiorno presso un Centro di registrazione e di procedura, se oltre all'interrogazione sommaria di cui all'art. 26 cpv. 2 LAsi vi si svolgono fasi procedurali rilevanti per la decisione. Giusta l'art. 17 cpv. 3 lett. c LAsi la persona di fiducia viene nominata per la durata della procedura, dopo l'attribuzione al Cantone. Conformemente all'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) per il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito dopo l'attribuzione al Cantone un curatore o un tutore, l'autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). È pertanto legittimo che l'UFM si pronunci, a titolo pregiudiziale, prima dell'effettuazione dell'audizione particolareggiata sui motivi d'asilo e della designazione di una persona di fiducia, sull'allegata minorità di un richiedente l'asilo allorquando vi sono dei dubbi riguardo all'età indicata (cfr. GICRA 2004 n. 30). È inoltre sufficiente che tale persona di fiducia venga nominata prima dell'audizione secondo l'art. 29 cpv. 1 LAsi (cfr. GICRA 2004 n. 30 consid. 3.1; 2003 n. 1 consid. 3b). Nella fattispecie, l'insorgente ha dichiarato di essere nato il (...) (cfr. verbale 1, pag. 1 nonché foglio dei dati personali del centro di registrazione [atto A2/3]), ciò che è stato confermato dalla copia della carta d'identità fornita in corso di procedura. Di conseguenza, al momento del deposito della domanda d'asilo e dell'audizione sulle generalità il ricorrente era minorenne. Tuttavia, sebbene al momento della prima audizione non era presente una persona di fiducia, al Centro di registrazione e di procedura di Chiasso non si sono svolte fasi procedurali rilevanti per la decisione. Infatti, il Tribunale rileva che al momento dello svolgimento delle fasi procedurali rilevanti per la decisione d'asilo, segnatamente, l'audizione sui motivi d'asilo del 28 gennaio 2011 e la presa di posizione sul rapporto d'Ambasciata del 14 febbraio 2011, il richiedente aveva già raggiunto la maggiore età. Pertanto, non soccorre il ricorrente l'allegazione ricorsuale secondo cui l'UFM avrebbe dovuto nominargli una persona di fiducia (cfr. ricorso pagg. 2 e 3). Di conseguenza, l'UFM ha svolto correttamente l'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAsi senza nominare una persona di fiducia. Per il che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione querelata, il fatto che non gli sia stata nominata una persona di fiducia non gli ha né causato alcun tipo di pregiudizio né avuto incidenze sulla sua procedura d'asilo.

7. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e 2010/44 consid. 3.3). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segna-tamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 1999, pagg. 69 segg.).

8. Come rettamente rilevato dall'UFM, questo Tribunale giudica le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente circa i motivi d'asilo a titolo originario come non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a causa di avvenimenti anteriori al suo espatrio non è giustificato. 8.1 Innanzitutto, il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato per sfuggire la povertà (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, F9, pag. 2). Come manifestamente riconoscibile, le difficoltà di tipo economico non rientrano in tutta evidenza nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 3 LAsi. 8.2 In secondo luogo, circa la questione della discriminazione dei curdi in Siria, egli ha fatto valere la loro difficile situazione (cfr. verbale 2, F8, pag. 2), il fatto che i curdi in Siria non avrebbero diritti, per esempio potrebbero andare solo fino alla sesta classe a scuola (cfr. verbale 2, F17, pag. 3) e inoltre sarebbero discriminati (cfr. ricorso pag. 4). Tuttavia, alla domanda se si fosse mai sentito personalmente sotto pressione egli ha risposto per la negativa, aggiungendo che è espatriato a seguito della povertà e che non vorrebbe inoltre fare il servizio militare (cfr. verbale 2, F33, pag. 4). Nel ricorso ha sostenuto che in quanto curdo si sentirebbe discriminato e vivrebbe nel timore che, arbitrariamente, lo Stato lo possa arrestare, torturare o uccidere e siccome non avrebbe effettuato il servizio militare, i suoi timori sarebbero accresciuti e sarebbero dunque rilevanti in materia d'asilo (ricorso pag. 4). Secondo la giurisprudenza, la semplice appartenenza ad una collettività che è esposta a persecuzione, di per sé non basta per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad una determinata collettività deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile e che per la loro natura o intensità rendono impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero. Il timore di subire delle persecuzioni deve inoltre essere oggettivamente fondato, la sola possibilità di subire dei pregiudizi seri non è sufficiente per ritenere la persecuzione collettiva come rilevante ai fini dell'asilo. La persecuzione collettiva presuppone pregiudizi mirati ed intensi diretti contro tutti i membri di una collettività, o la loro maggioranza. La persecuzione collettiva è rilevante ai fini dell'asilo quando ogni membro della collettività avrà una forte probabilità di essere perseguitato e ne avrà un timore oggettivamente fondato (cfr. DTAF 2011/16 consid. 5 e relativi riferimenti). Relativamente alla situazione dei curdi in Siria, si rileva che in Siria ne vivono circa 1.8 milioni, ovvero meno del 10 per cento della popolazione, e costituiscono la minoranza etnica più cospicua. Essi, in Siria, sono esposti a discriminazioni poiché non è loro permesso aprire delle scuole proprie, insegnare la lingua curda così come fondare delle associazioni per la tutela della loro identità oppure pubblicare libri o articoli in curdo. In Siria sono presenti tre "categorie" di curdi, i curdi che possiedono la nazionalità siriana, i curdi "Ajanib" registrati come stranieri ed infine i curdi "Maktumin" apolidi e non registrati. Secondo la giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), confermata recentemente dal Tribunale, malgrado i curdi "Maktumin" siano esposti a più forti discriminazioni rispetto alle altre due "categorie" di curdi, le discriminazioni addotte non sono abbastanza intense per fondare una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi e dunque ritenere una persecuzione collettiva (cfr. GICRA 2002 n. 23 consid. 4d; sentenza del TAF D-3842/2013 del 28 novembre 2013 consid. 6). Nella fattispecie, il ricorrente appartiene alla "categoria" di curdi privilegiati in quanto possiede la nazionalità siriana, pertanto, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, giacché per i "Maktumin", curdi che subiscono forti discriminazioni, non può essere ritenuta una persecuzione collettiva, nemmeno per i curdi che possiedono la nazionalità siriana e a cui sono dunque riconosciuti più diritti, si può parlare in generale di repressioni. Oltracciò, le allegazioni del ricorrente si esauriscono in dichiarazioni generali e non circostanziate, egli ha infatti dichiarato in sede ricorsuale di sentirsi discriminato senza tuttavia fornire alcun esempio concreto (cfr. ricorso pag. 4) mentre che durante l'audizione sui motivi d'asilo ha affermato non aver mai subito personalmente una situazione di "pressione" (cfr. verbale 2, F33, pag. 4). Di conseguenza, la sua appartenenza etnica non può essere considerata come un motivo pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 8.3 Il ricorrente ha infine dichiarato di essere espatriato poiché non voleva effettuare il servizio militare per timore di essere maltrattato e discriminato in quanto curdo (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, F8 e F18, pagg. 2 e 3). All'occorrenza il ricorrente non ha fornito alcun mezzo probatorio atto a dimostrare che i cittadini siriani di etnia curda siano sistematicamente esposti a seri pregiudizi in seno all'esercito. Al riguardo egli ha unicamente citato dei rapporti di organismi internazionali in generale, senza tuttavia fornire indicazioni più precise in relazione al caso qui in esame. Ritenuta poi l'assenza di persecuzione collettiva nei confronti dei curdi con nazionalità siriana (cfr. consid. 8.2) e in assenza di concreti elementi probatori, il Tribunale non considera che i curdi subiscano sistematicamente delle discriminazioni in seno all'esercito e che dunque il motivo d'asilo invocato non è rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. 8.4 In conclusione, quindi, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente circa i motivi d'asilo a titolo originario non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo a titolo originario il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

9. L'insorgente ritiene poi che se dovesse tornare in Siria, essendo egli diventato maggiorenne e a seguito del cambiamento della situazione dopo lo scoppio della guerra civile, le autorità si accorgerebbero della sua renitenza. È dunque necessario analizzare, se il ricorrente, in caso di ritorno nel suo Paese d'origine, rischierebbe di subire una sanzione per non aver ancora adempiuto al suo obbligo di leva e abbia così un fondato timore di subire delle persecuzioni future rilevanti ai fini dell'asilo. In primo luogo, è necessario rilevare che il ricorrente non ha fatto valere di aver disertato il servizio militare. Al contrario, ha affermato che, al momento del suo espatrio, essendo minorenne, non era ancora stato convocato per il servizio di leva, non aveva dunque avuto problemi al riguardo e soprattutto non era ricercato dalle autorità, come anche confermato nel rapporto d'Ambasciata del 6 ottobre 2010 (cfr. atto A21/1; risposta del 14 febbraio 2011 al rapporto d'Ambasciata, atto A25/1). Cosicché, da sola, la circostanza di aver lasciato la Siria senza aver effettuato il servizio militare ed essere restato per lungo tempo all'estero, non può essere equiparata alla diserzione (cfr. sentenza del TAF D-1790/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 6.1 e D-7748/2009 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.2.4). Inoltre, come rettamente ritenuto dall'UFM nella decisione impugnata, anche se fosse considerato come disertore dalle autorità siriane a seguito dello scoppio della guerra e del cambiamento della situazione, secondo la giurisprudenza, un'eventuale sanzione per renitenza non costituisce una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Appartiene infatti ai diritti legittimi di uno Stato di arruolare i suoi cittadini e infliggere sanzioni per l'esecuzione dell'obbligo di leva (cfr. sentenza del TAF E-5950/2012 del 5 agosto 2013). Una sanzione per renitenza è rilevante ai fini dell'asilo quando è aggravata o sproporzionatamente severa per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. anche la prassi costante del Tribunale amministrativo federale che conferma la nuova disposizione art. 3 cpv. 3 LAsi; GICRA 2006 n. 3 consid. 4.2 pag. 32). In Siria, gli uomini sottoposti all'obbligo di leva, sono convocati per il servizio militare in base alla nazionalità e alla classe, senza che questo obbligo costituisca una persecuzione dello Stato rilevante ai sensi dell'asilo. Un'eventuale sanzione per il ricorrente per diserzione non sarebbe dunque da ritenere come rilevante ai sensi dell'asilo. I refrattari curdi non hanno infatti in generale da temere, a causa della loro appartenenza etnica, delle sanzioni più severe ("malus") (cfr. D-7748/2009 consid. 4.2.4). Poiché il ricorrente ha affermato non aver mai avuto problemi con le autorità (cfr. verbale 2, F33, pag. 4) e non presenta un profilo politico degno di nota (cfr. consid. 10.1.1), non sussistono motivi per ritenere che egli sia stato condannato o possa essere condannato ad una pena costituente una persecuzione in virtù di quanto sopra esposto, così come non v'è alcun elemento suscettibile di ritenere che egli, a causa della sua appartenenza etnica, subisca una pena più severa di altri disertori. Di conseguenza non può essere ritenuto un timore oggettivamente fondato che sia rilevante ai fini dell'asilo.

10. Infine, a questo Tribunale non resta che analizzare se al ricorrente debbano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Dapprima per le attività politiche svolte su suolo svizzero e secondariamente a causa del deposito della domanda d'asilo essendo d'etnia curda. Il ricorrente ha chiesto quindi che gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato per motivi insorti dopo la fuga e segnatamente per il suo comportamento avvenuto dopo l'espatrio. Giusta la vecchia LAsi e la prassi costante di codesto Tribunale, al richiedente l'asilo che a causa del suo comportamento tenuto dopo la partenza dal suo Paese d'origine ed il quale aveva il timore fondato di subire delle persecuzioni qualora vi avesse fatto rientro, gli si riconosceva la qualità di rifugiato mentre lo si escludeva dalla concessione dell'asilo (art. 54 LAsi). Detti motivi, a prescindere dal fatto di essere stati generati abusivamente o meno, conducevano all'esclusione dall'asilo, nella misura in cui fossero stati determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1). Decisivo nell'esame per il riconoscimento di detta qualità era la questione a sapere se le autorità del Paese interessato consideravano il comportamento del richiedente l'asilo come antistatale e se quest'ultimo, in caso di rientro in patria, avrebbe temuto misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi. Questo doveva essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). Come annunciato nel consid. 2 della presente sentenza, il Tribunale deve applicare il nuovo diritto in vigore dal 1° febbraio 2014. Con la revisione della LAsi, il legislatore ha voluto inserire nella disposizione 3 LAsi sulla definizione del termine "rifugiato" un capoverso che prevede un motivo d'esclusione a tale qualità. Giusta il nuovo cpv. 4, non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. L'ultima frase di tale cpv. 4 indica inoltre che rimangono salve le disposizioni della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Con tale disposizione il legislatore ha voluto dunque introdurre un motivo d'esclusione all'ottenimento della qualità di rifugiato riservando tuttavia l'applicazione della Conv. 10.1 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese le attività politiche effettuate in esilio, l'uscita illegale dal Paese d'origine o il deposito d'una domanda d'asilo all'estero che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è, in principio, riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. GICRA 2006 n. 1 consid. 6.1). Per l'applicazione dell'art. 54 LAsi è determinante accertare che le autorità del Paese d'origine percepiscano il comportamento all'estero del richiedente come antinazionale e, pertanto, l'interessato deve avere il timore fondato di subire pregiudizi giusta l'art. 3 cpv. 1 seg. LAsi qualora rientrasse al suo Paese d'origine. Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1; GICRA 1995 n. 7 consid. 8; Messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 1995 relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri [FF 1996 II 73]). Inoltre, l'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. ibidem). Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6). 10.1.1 Quo alla sua attività politica in Svizzera, in concreto, trattasi di esaminare se al ricorrente può essere riconosciuta la qualità di rifugiato in ragione di una situazione di pericolo creatasi nel suo Paese di origine in seguito ad un comportamento da lui assunto dopo l'espatrio. Codesto Tribunale riconosce che le autorità siriane monitorano le attività politiche in esilio dei cittadini siriani. Tuttavia, si può partire dal presupposto che i servizi segreti siriani si concentrino su persone, a differenza di quelle con un basso profilo, che emergono dalla massa manifestando il loro scontento in una maniera tale da essere percepite come persone seriamente e potenzialmente pericolose oppositrici al regime per la particolarità delle proteste, per la funzione specifica ricoperta e/o per le attività svolte. Non è dunque determinante l'essere visibile ed individualizzabile, bensì è determinante un'esposizione pubblica la quale a causa della personalità del richiedente l'asilo, della maniera d'apparire e del contenuto delle dichiarazioni rilasciate pubblicamente suscita l'impressione che il richiedente l'asilo dal punto di vista delle autorità siriane possa essere percepito come una potenziale minaccia per il regime siriano. Inoltre, in considerazione degli scontri cruenti e delle prognosi insicure sul futuro della Siria si può partire dal presupposto che il punto centrale delle attività delle forze di sicurezza siriane - le quali nel frattempo si sono indebolite e di cui i mezzi sono d'entità inferiore agli anni passati - non è più da ricondurre all'esteso controllo degli oppositori residenti all'estero. Il riconoscimento di motivi soggettivi insorti dopo la fuga esige pertanto ancora un'esposizione giusta quanto espresso sopra (cfr. tra le altre sentenze, sentenza del TAF E-4380/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 6.3.3; D-1790/2013 con-sid. 7.4). Un profilo come quello precedentemente descritto non è riconducibile al profilo del qui ricorrente. Seppur il ricorrente abbia partecipato a delle manifestazioni, il Tribunale ritiene che tali attività non sono sufficienti da destare nelle autorità siriane una preoccupazione verso al ricorrente riconoscendolo come una minaccia per il regime. L'insorgente, membro del partito PYD, ha dichiarato aver unicamente partecipato a delle manifestazioni, senza tuttavia riferire con più precisione a quali manifestazioni abbia partecipato e dove esse si siano svolte. Il ricorrente ha allegato varie fotografie di una manifestazione nelle quali, tra gli altri manifestanti, si scorge l'insorgente (cfr. allegati al ricorso del 31 marzo 2011). Tale partecipazione a manifestazioni non è sufficiente a provare un'esposizione o un ruolo particolarmente importante del ricorrente circa il suo attivismo politico all'interno del partito. Egli partecipa alle attività del partito come semplice simpatizzante senza, per esempio, ottemperare alcuna competenza direttiva. Inoltre, come ha dichiarato lo stesso ricorrente, la partecipazione a delle manifestazioni non è l'espressione o la continuazione di una convinzione o orientamento già esistente nel Paese d'origine (cfr. verbale 2, F8 e F34-40, pagg. 2 e 5). Pertanto, considerato l'attuale stato degli atti, codesto Tribunale non può riconoscere dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga all'insorgente per le attività politiche svolte in esilio. 10.1.2 Quo al deposito della domanda d'asilo all'estero quale cittadino siriano di etnia curda, il Tribunale considera che l'insorgente non ha, per tali motivi, il timore fondato di subire dei pregiudizi qualora facesse ritorno al suo Paese d'origine. Infatti le allegazioni del ricorrente non sono proprie a dimostrare che il regime siriano per tali ragioni lo considererebbe come minaccia. Invero, a mente di questo Tribunale, il mero deposito di una domanda d'asilo per i cittadini siriani di etnia curda non è sufficiente per avere il timore fondato di subire delle persecuzioni. Inoltre, visto quanto considerato al considerando precedente circa l'esposizione politica in esilio dell'insorgente, non v'è motivo di credere che egli possa subire dei pregiudizi giusta l'art. 3 cpv. 1 seg. LAsi qualora facesse rientro in Siria (cfr. tra le altre sentenze, sentenza del TAF E-2233/2011 del 17 giugno 2013 consid. 6.7; E-4380/2013 consid. 6.3.4). 10.2 Visto tutto quanto precede, codesto Tribunale non può riconoscere al ricorrente di avere un timore fondato di persecuzioni future giusta i motivi insorti dopo la fuga e pertanto riconoscergli la qualità di rifugiato.

11. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

12. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 13. 13.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 13.2 Ne consegue che le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: