Asilo (senza allontanamento)
Sachverhalt
A. A._______, di religione sunnita e di etnia curda, è nato a B._______ (Siria), nel governatorato di Hassakah. Egli avrebbe vissuto gran parte della sua vita a C._______ (Siria), anche chiamata D._______ in curdo. Egli ha dichiarato di appartenere alla "categoria" di curdi Ajanib/Ajnabi e, pertanto, non avrebbe la cittadinanza siriana e sarebbe registrato in Siria soltanto quale straniero (cfr. verbale d'audizione del 4 luglio 2011 [di seguito: verbale 1], pag. 5; verbale d'audizione del 30 ottobre 2013 [di seguito: verbale 2], D14-19, pag. 3). Il 27 aprile 2011 sarebbe partito da C._______ (D._______) e si sarebbe trasferito a Damasco fino all'8 giugno 2011, data in cui sarebbe espatriato, transitando da Turchia ed Italia, per giungere in Svizzera il 21 giugno 2011. Il medesimo giorno ha depositato la domanda d'asilo in oggetto. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dapprima dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere arrestato per aver distribuito illegalmente dei volantini a favore del partito Yeketi (Partito dell'unione democratica [di seguito: PYD]) (cfr. verbale 1, pag. 4). Le autorità lo avrebbero in particolare cercato in tre occasioni (cfr. verbale 1, pag. 5). Egli ha inoltre aggiunto di essere espatriato in quanto essendo curdo e non possedendo la cittadinanza siriana non avrebbe nulla (cfr. verbale 1, pag. 5). In un secondo tempo egli ha dichiarato, che oltre a quanto già allegato nella prima audizione, sarebbe espatriato per aver trasportato da una zona all'altra dei capitribù del partito per nasconderli (cfr. verbale 2, D41, pag. 5). B. Con decisione dell'8 novembre 2013, notificata all'interessato in data 12 novembre 2013 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria concedendogli l'ammissione provvisoria. C. In data 12 dicembre 2013, A._______ è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, la relativa concessione dell'asilo e, in subordine, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 18 febbraio 2014, ha respinto la domanda di dispensa dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali, invitando l'insorgente a versare, entro il 6 marzo 2014, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali (art. 63 cpv. 4 e 5 PA) con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. E. In data 27 febbraio 2014 il ricorrente ha tempestivamente versato al Tribunale il succitato anticipo spese. F. Ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo del 26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie. In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto.
E. 3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione d'un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300 e seg.).
E. 5 Conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.
E. 6.1 Nella decisione querelata l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato come contraddittorie, incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire e quindi inattendibili ed inverosimili. In particolare sarebbero contrastanti le allegazioni riguardanti il suo coinvolgimento per il partito curdo. Nel corso della prima audizione avrebbe asserito di aver aderito al partito nel 1999, di essere un semplice membro e di essersi occupato della distribuzione di volantini insieme ad altri giovani. Mentre nell'ambito della seconda audizione avrebbe dichiarato di avere aderito al partito soltanto nel 2004, di essere unicamente un simpatizzante e non un membro, nonché di distribuire i volantini solamente insieme al cugino. Sarebbero altresì divergenti le dichiarazioni concernenti i problemi con le autorità siriane. Inizialmente egli avrebbe dichiarato che oltre ai problemi avuti per il volantinaggio illegale non ne avrebbe avuti di ulteriori con le autorità siriane, per poi addurre in un secondo tempo di aver già avuto problemi con le autorità a seguito di una denuncia per aver trasportato e nascosto dei capitribù del partito. Sarebbero infine incongruenti le sue asserzioni relative alla fuga da C._______ (D._______). In un primo tempo egli avrebbe dichiarato di essersi rifugiato a Damasco poiché sarebbe stato cercato dalle autorità, per poi in seguito affermare di essersi trasferito a Damasco già prima di essere ricercato dalle autorità. I motivi d'asilo dell'interessato sarebbero poi incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. Il suo comportamento concernente la fuga da C._______ (D._______) sembrerebbe infatti insensato poiché nonostante sapesse che sarebbe stato denunciato per aver distribuito illegalmente dei volantini avrebbe atteso ancora una decina di giorni prima di partire dall'abitazione famigliare. L'UFM ha inoltre osservato che sarebbe poi inconcepibile che il richiedente non si sia minimamente interessato di sapere chi l'avrebbe ricercato al suo domicilio il 28 o 29 aprile 2011 malgrado il padre conoscesse tali individui. Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi. A dire dell'autorità inferiore, le dichiarazioni dell'interessato non sarebbero inoltre rilevanti in materia d'asilo. Detto Ufficio ha ritenuto che il fatto che il richiedente sia curdo Ajnabi/Ajanib non sarebbe pertinente ai fini dell'asilo poiché in Siria gli Ajanib/Ajnabi non sarebbero esposti ad una persecuzione collettiva e poiché conformemente al decreto 49 del 7 aprile 2011 gli Ajanib/Ajnabi registrati nel distretto di Hasaka avrebbero la possibilità di ottenere la nazionalità siriana. Pertanto l'UFM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo.
E. 6.2 Aggravandosi contro la decisione dell'UFM il ricorrente ha contestato le contraddizioni sollevate dall'autorità inferiore. Egli ha in primo luogo rilevato che nel corso della prima audizione quando avrebbe indicato il 1999 come data d'adesione al PYD avrebbe inteso la data di adesione del padre al partito. Sarebbe poi soltanto stato un semplice simpatizzante del partito, il suo ruolo sarebbe stato unicamente secondario e le divergenze terminologiche tra la prima e la seconda audizione sarebbero spiegabili con il fatto che le due audizioni si sarebbero svolte in lingue diverse - la prima in curdo e la seconda in arabo. Per quel che concerne la contraddizione riguardante la distribuzione dei volantini, egli rileva che affermando che distribuiva volantini con altri giovani tra i quali suo cugino, avrebbe inteso che questa attività sarebbe stata destinata ad altri giovani, che però sarebbero stati soltanto lui ed il cugino a svolgerla. Pertanto non vi sarebbero contraddizioni sui punti essenziali del suo racconto, ma si tratterebbe infatti semplicemente di un modo differente di leggere le stesse dichiarazioni. Circa la questione del trasporto dei capitribù che non sarebbe stata menzionata nel corso della prima audizione egli rileva che non ne avrebbe fatto menzione in quanto non gli sarebbe stata posta la domanda, inoltre avendo il padre pagato una tangente ed essendo l'accusa caduta avrebbe pensato che non sarebbe stato utile farne menzione. In merito alla fuga da C._______ (D._______) egli conferma la versione fornita nella prima audizione. Per ciò che è delle allegazioni incompatibili con l'esperienza generale della vita o la logica dell'agire egli sottolinea quanto affermato già in prima sede, ovvero che non sarebbe espatriato immediatamente dopo aver distribuito volantini, ma soltanto una decina di giorni dopo in quanto le autorità non ricercherebbero immediatamente le persone, ma attenderebbero dieci o quindici giorni prima di farlo. Infine, quo all'identità delle persone che lo avrebbero ricercato, ha osservato che non avrebbe sentito la necessità di chiedere ulteriori dettagli al padre ed inoltre la comunicazione con la Siria sarebbe difficoltosa. La decisione andrebbe di conseguenza annullata, gli atti di causa restituiti all'UFM per una nuova decisione e in subordine gli andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato.
E. 7 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria, oggetto del litigio in questa sede risulta essere unicamente la questione del mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e il conseguente rifiuto della sua domanda di asilo, nonché la pronuncia dell'allontanamento.
E. 8 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e 2010/44 consid. 3.3). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segna-tamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 1999, pagg. 69 segg.). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3; GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
E. 9 Nel caso concreto, lo scrivente Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'UFM, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente circa i motivi d'asilo, non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi né di rilevanza giusta l'art. 3 LAsi.
E. 9.1 Innanzitutto, le allegazioni dell'insorgente, oltre che incompatibili con l'esperienza generale di vita e con la logica dell'agire, risultano ricche di contraddizioni e, pertanto, inverosimili. A titolo d'esempio, palesemente divergenti sono le dichiarazioni dell'insorgente circa l'anno di adesione al PYD, nonché l'asserito ruolo in tale partito. L'insorgente ha dapprima sostenuto di aver aderito al partito nel 1999 in qualità di semplice membro (cfr. verbale 1, pag. 5). Contrariamente a quanto precede, nella seconda audizione egli ha invece affermato di essere attivo nel partito dal 2004 (cfr. verbale 2, D58, pag. 6) ed unicamente come simpatizzante (militante) (cfr. verbale 2, D61, pag. 6). La spiegazione fornita in sede ricorsuale, ovvero che nella prima audizione, menzionando l'anno 1999, intendeva dire che era il padre ad aver aderito al partito in tale data (cfr. ricorso, pag. 3) non gli può giovare. Per ciò che è della contraddizione circa l'asserito ruolo avuto nel PYD, come si può facilmente intuire dalle frasi riportate a verbale, l'interessato distingue perfettamente l'essere membro attivo di un partito dall'esserne un semplice simpatizzante, motivo per cui, anche in questo caso, la tesi ricorsuale secondo cui le differenti versioni sarebbero semplicemente frutto di un'imprecisione terminologica, anche dovuta al fatto che le due audizioni si sono svolte in due lingue differenti (curdo ed arabo), non può essere condivisa. Sono inoltre discordanti le versioni circa la distribuzione di volantini per il PYD. In un primo tempo egli ha infatti affermato che distribuiva volantini insieme ad altri giovani, tra cui il cugino paterno (cfr. verbale 1, pag. 4). Tuttavia nella seconda audizione egli ha affermato che distribuiva i volantini unicamente con il cugino (cfr. verbale 2, D80-81, pag. 8). Neppure in questo caso soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale secondo cui avrebbe parlato di altri giovani nel senso che i destinatari dei volantini erano tali giovani (cfr. ricorso, pag. 3). Per il resto, circa l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM, che questo Tribunale conferma pienamente. In conclusione, alla luce delle evocate dichiarazioni contraddittorie ed incompatibili con l'esperienza generale della vita o della logica dell'agire, vi è ragione di concludere che le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi.
E. 9.2 In secondo luogo, questo Tribunale giudica le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese del ricorrente come non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a causa di avvenimenti anteriori al suo espatrio non è giustificato. Il Tribunale osserva che l'accusa generica secondo cui quale curdo in Siria non avrebbe alcun diritto non può condurre al riconoscimento di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, il Tribunale si è ripetutamente pronunciato in merito alla situazione dei curdi in Siria (cfr. in particolare: sentenze del TAF E-2475/2010 del 29 agosto 2012, D-1129/2008 del 14 aprile 2011 consid. 4.3 e relative referenze; E-2757/2010 del 17 marzo 2011 consid. 3.3 e relative referenze; D-3668/2006 del 20 gennaio 2010 e relative referenze) ritenendo che gli stessi non sono vittima di discriminazioni sufficientemente intense da costituire, da sole, dei motivi d'asilo giusta l'art. 3 LAsi. Questa giurisprudenza è ancora d'attualità (cfr. sentenza del TAF D-1947/2012 dell'11 luglio 2013 pag. 5). È inoltre d'uopo rilevare che la situazione dei curdi "Ajanib"/"Ajnabi" registrati nel governatorato di Hassakah - distretto d'origine del ricorrente - è migliorata in seguito al decreto 49 del 7 aprile 2011 del presidente siriano Bachar Al Assad che permette loro di ottenere la nazionalità siriana. Oltracciò, le allegazioni del ricorrente si esauriscono in dichiarazioni generiche e non circostanziate, egli ha infatti unicamente dichiarato di aver lasciato la Siria perché senza la cittadinanza siriana non avrebbe nulla (cfr. verbale 1, pag. 5), tuttavia ha affermato che oltre al problema avuto per aver distribuito dei volantini non ha mai avuto problemi con le autorità del suo Paese d'origine né con terze persone (cfr. verbale 1, pag. 5). Di conseguenza, la sua appartenenza etnica non può essere considerata come un motivo pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato.
E. 9.3 In conclusione, visto quanto precede, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente circa i motivi d'asilo quali inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi ed irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo a titolo originario il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 10 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 11 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato il 27 febbraio 2014.
E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo versato in data 27 febbraio 2014.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7015/2013 Sentenza del 19 giugno 2014 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), Stato sconosciuto, (...), ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 8 novembre 2013 / N (...). Fatti: A. A._______, di religione sunnita e di etnia curda, è nato a B._______ (Siria), nel governatorato di Hassakah. Egli avrebbe vissuto gran parte della sua vita a C._______ (Siria), anche chiamata D._______ in curdo. Egli ha dichiarato di appartenere alla "categoria" di curdi Ajanib/Ajnabi e, pertanto, non avrebbe la cittadinanza siriana e sarebbe registrato in Siria soltanto quale straniero (cfr. verbale d'audizione del 4 luglio 2011 [di seguito: verbale 1], pag. 5; verbale d'audizione del 30 ottobre 2013 [di seguito: verbale 2], D14-19, pag. 3). Il 27 aprile 2011 sarebbe partito da C._______ (D._______) e si sarebbe trasferito a Damasco fino all'8 giugno 2011, data in cui sarebbe espatriato, transitando da Turchia ed Italia, per giungere in Svizzera il 21 giugno 2011. Il medesimo giorno ha depositato la domanda d'asilo in oggetto. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dapprima dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere arrestato per aver distribuito illegalmente dei volantini a favore del partito Yeketi (Partito dell'unione democratica [di seguito: PYD]) (cfr. verbale 1, pag. 4). Le autorità lo avrebbero in particolare cercato in tre occasioni (cfr. verbale 1, pag. 5). Egli ha inoltre aggiunto di essere espatriato in quanto essendo curdo e non possedendo la cittadinanza siriana non avrebbe nulla (cfr. verbale 1, pag. 5). In un secondo tempo egli ha dichiarato, che oltre a quanto già allegato nella prima audizione, sarebbe espatriato per aver trasportato da una zona all'altra dei capitribù del partito per nasconderli (cfr. verbale 2, D41, pag. 5). B. Con decisione dell'8 novembre 2013, notificata all'interessato in data 12 novembre 2013 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria concedendogli l'ammissione provvisoria. C. In data 12 dicembre 2013, A._______ è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, la relativa concessione dell'asilo e, in subordine, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 18 febbraio 2014, ha respinto la domanda di dispensa dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali, invitando l'insorgente a versare, entro il 6 marzo 2014, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali (art. 63 cpv. 4 e 5 PA) con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. E. In data 27 febbraio 2014 il ricorrente ha tempestivamente versato al Tribunale il succitato anticipo spese. F. Ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo del 26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie. In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto.
3. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione d'un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300 e seg.).
5. Conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti. 6. 6.1 Nella decisione querelata l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato come contraddittorie, incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire e quindi inattendibili ed inverosimili. In particolare sarebbero contrastanti le allegazioni riguardanti il suo coinvolgimento per il partito curdo. Nel corso della prima audizione avrebbe asserito di aver aderito al partito nel 1999, di essere un semplice membro e di essersi occupato della distribuzione di volantini insieme ad altri giovani. Mentre nell'ambito della seconda audizione avrebbe dichiarato di avere aderito al partito soltanto nel 2004, di essere unicamente un simpatizzante e non un membro, nonché di distribuire i volantini solamente insieme al cugino. Sarebbero altresì divergenti le dichiarazioni concernenti i problemi con le autorità siriane. Inizialmente egli avrebbe dichiarato che oltre ai problemi avuti per il volantinaggio illegale non ne avrebbe avuti di ulteriori con le autorità siriane, per poi addurre in un secondo tempo di aver già avuto problemi con le autorità a seguito di una denuncia per aver trasportato e nascosto dei capitribù del partito. Sarebbero infine incongruenti le sue asserzioni relative alla fuga da C._______ (D._______). In un primo tempo egli avrebbe dichiarato di essersi rifugiato a Damasco poiché sarebbe stato cercato dalle autorità, per poi in seguito affermare di essersi trasferito a Damasco già prima di essere ricercato dalle autorità. I motivi d'asilo dell'interessato sarebbero poi incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. Il suo comportamento concernente la fuga da C._______ (D._______) sembrerebbe infatti insensato poiché nonostante sapesse che sarebbe stato denunciato per aver distribuito illegalmente dei volantini avrebbe atteso ancora una decina di giorni prima di partire dall'abitazione famigliare. L'UFM ha inoltre osservato che sarebbe poi inconcepibile che il richiedente non si sia minimamente interessato di sapere chi l'avrebbe ricercato al suo domicilio il 28 o 29 aprile 2011 malgrado il padre conoscesse tali individui. Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi. A dire dell'autorità inferiore, le dichiarazioni dell'interessato non sarebbero inoltre rilevanti in materia d'asilo. Detto Ufficio ha ritenuto che il fatto che il richiedente sia curdo Ajnabi/Ajanib non sarebbe pertinente ai fini dell'asilo poiché in Siria gli Ajanib/Ajnabi non sarebbero esposti ad una persecuzione collettiva e poiché conformemente al decreto 49 del 7 aprile 2011 gli Ajanib/Ajnabi registrati nel distretto di Hasaka avrebbero la possibilità di ottenere la nazionalità siriana. Pertanto l'UFM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. 6.2 Aggravandosi contro la decisione dell'UFM il ricorrente ha contestato le contraddizioni sollevate dall'autorità inferiore. Egli ha in primo luogo rilevato che nel corso della prima audizione quando avrebbe indicato il 1999 come data d'adesione al PYD avrebbe inteso la data di adesione del padre al partito. Sarebbe poi soltanto stato un semplice simpatizzante del partito, il suo ruolo sarebbe stato unicamente secondario e le divergenze terminologiche tra la prima e la seconda audizione sarebbero spiegabili con il fatto che le due audizioni si sarebbero svolte in lingue diverse - la prima in curdo e la seconda in arabo. Per quel che concerne la contraddizione riguardante la distribuzione dei volantini, egli rileva che affermando che distribuiva volantini con altri giovani tra i quali suo cugino, avrebbe inteso che questa attività sarebbe stata destinata ad altri giovani, che però sarebbero stati soltanto lui ed il cugino a svolgerla. Pertanto non vi sarebbero contraddizioni sui punti essenziali del suo racconto, ma si tratterebbe infatti semplicemente di un modo differente di leggere le stesse dichiarazioni. Circa la questione del trasporto dei capitribù che non sarebbe stata menzionata nel corso della prima audizione egli rileva che non ne avrebbe fatto menzione in quanto non gli sarebbe stata posta la domanda, inoltre avendo il padre pagato una tangente ed essendo l'accusa caduta avrebbe pensato che non sarebbe stato utile farne menzione. In merito alla fuga da C._______ (D._______) egli conferma la versione fornita nella prima audizione. Per ciò che è delle allegazioni incompatibili con l'esperienza generale della vita o la logica dell'agire egli sottolinea quanto affermato già in prima sede, ovvero che non sarebbe espatriato immediatamente dopo aver distribuito volantini, ma soltanto una decina di giorni dopo in quanto le autorità non ricercherebbero immediatamente le persone, ma attenderebbero dieci o quindici giorni prima di farlo. Infine, quo all'identità delle persone che lo avrebbero ricercato, ha osservato che non avrebbe sentito la necessità di chiedere ulteriori dettagli al padre ed inoltre la comunicazione con la Siria sarebbe difficoltosa. La decisione andrebbe di conseguenza annullata, gli atti di causa restituiti all'UFM per una nuova decisione e in subordine gli andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato.
7. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria, oggetto del litigio in questa sede risulta essere unicamente la questione del mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e il conseguente rifiuto della sua domanda di asilo, nonché la pronuncia dell'allontanamento.
8. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e 2010/44 consid. 3.3). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segna-tamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 1999, pagg. 69 segg.). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3; GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
9. Nel caso concreto, lo scrivente Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'UFM, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente circa i motivi d'asilo, non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi né di rilevanza giusta l'art. 3 LAsi. 9.1 Innanzitutto, le allegazioni dell'insorgente, oltre che incompatibili con l'esperienza generale di vita e con la logica dell'agire, risultano ricche di contraddizioni e, pertanto, inverosimili. A titolo d'esempio, palesemente divergenti sono le dichiarazioni dell'insorgente circa l'anno di adesione al PYD, nonché l'asserito ruolo in tale partito. L'insorgente ha dapprima sostenuto di aver aderito al partito nel 1999 in qualità di semplice membro (cfr. verbale 1, pag. 5). Contrariamente a quanto precede, nella seconda audizione egli ha invece affermato di essere attivo nel partito dal 2004 (cfr. verbale 2, D58, pag. 6) ed unicamente come simpatizzante (militante) (cfr. verbale 2, D61, pag. 6). La spiegazione fornita in sede ricorsuale, ovvero che nella prima audizione, menzionando l'anno 1999, intendeva dire che era il padre ad aver aderito al partito in tale data (cfr. ricorso, pag. 3) non gli può giovare. Per ciò che è della contraddizione circa l'asserito ruolo avuto nel PYD, come si può facilmente intuire dalle frasi riportate a verbale, l'interessato distingue perfettamente l'essere membro attivo di un partito dall'esserne un semplice simpatizzante, motivo per cui, anche in questo caso, la tesi ricorsuale secondo cui le differenti versioni sarebbero semplicemente frutto di un'imprecisione terminologica, anche dovuta al fatto che le due audizioni si sono svolte in due lingue differenti (curdo ed arabo), non può essere condivisa. Sono inoltre discordanti le versioni circa la distribuzione di volantini per il PYD. In un primo tempo egli ha infatti affermato che distribuiva volantini insieme ad altri giovani, tra cui il cugino paterno (cfr. verbale 1, pag. 4). Tuttavia nella seconda audizione egli ha affermato che distribuiva i volantini unicamente con il cugino (cfr. verbale 2, D80-81, pag. 8). Neppure in questo caso soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale secondo cui avrebbe parlato di altri giovani nel senso che i destinatari dei volantini erano tali giovani (cfr. ricorso, pag. 3). Per il resto, circa l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM, che questo Tribunale conferma pienamente. In conclusione, alla luce delle evocate dichiarazioni contraddittorie ed incompatibili con l'esperienza generale della vita o della logica dell'agire, vi è ragione di concludere che le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. 9.2 In secondo luogo, questo Tribunale giudica le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese del ricorrente come non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a causa di avvenimenti anteriori al suo espatrio non è giustificato. Il Tribunale osserva che l'accusa generica secondo cui quale curdo in Siria non avrebbe alcun diritto non può condurre al riconoscimento di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, il Tribunale si è ripetutamente pronunciato in merito alla situazione dei curdi in Siria (cfr. in particolare: sentenze del TAF E-2475/2010 del 29 agosto 2012, D-1129/2008 del 14 aprile 2011 consid. 4.3 e relative referenze; E-2757/2010 del 17 marzo 2011 consid. 3.3 e relative referenze; D-3668/2006 del 20 gennaio 2010 e relative referenze) ritenendo che gli stessi non sono vittima di discriminazioni sufficientemente intense da costituire, da sole, dei motivi d'asilo giusta l'art. 3 LAsi. Questa giurisprudenza è ancora d'attualità (cfr. sentenza del TAF D-1947/2012 dell'11 luglio 2013 pag. 5). È inoltre d'uopo rilevare che la situazione dei curdi "Ajanib"/"Ajnabi" registrati nel governatorato di Hassakah - distretto d'origine del ricorrente - è migliorata in seguito al decreto 49 del 7 aprile 2011 del presidente siriano Bachar Al Assad che permette loro di ottenere la nazionalità siriana. Oltracciò, le allegazioni del ricorrente si esauriscono in dichiarazioni generiche e non circostanziate, egli ha infatti unicamente dichiarato di aver lasciato la Siria perché senza la cittadinanza siriana non avrebbe nulla (cfr. verbale 1, pag. 5), tuttavia ha affermato che oltre al problema avuto per aver distribuito dei volantini non ha mai avuto problemi con le autorità del suo Paese d'origine né con terze persone (cfr. verbale 1, pag. 5). Di conseguenza, la sua appartenenza etnica non può essere considerata come un motivo pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 9.3 In conclusione, visto quanto precede, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente circa i motivi d'asilo quali inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi ed irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo a titolo originario il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
11. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato il 27 febbraio 2014.
13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo versato in data 27 febbraio 2014.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: