Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di 750 franchi sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Alissa Vallenari
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-698/2023 Sentenza del 9 febbraio 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), Russia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 25 gennaio 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il (...) dicembre 2022, i documenti depositati dall'insorgente al suo arrivo in Svizzera, ovvero il suo passaporto russo comprensivo di diversi visti dell'B._______, della Germania e della C._______, nonché un permesso di soggiorno tedesco, scaduto il (...), il verbale del colloquio Dublino dell'(...) gennaio 2023 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III), la richiesta di ripresa in carico (recte: presa in carico) dell'11 gennaio 2023 fondata sull'art. 12 par. 4 RD III presentata dalla SEM alle competenti autorità tedesche, l'accettazione della richiesta di presa in carico della Germania del 13 gennaio 2023, basata sulla medesima disposizione succitata, la decisione della SEM del 25 gennaio 2023, notificata il 30 gennaio 2023 (cfr. atto della SEM n. [{...}]-26/1), mediante la quale la predetta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessata ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania, altresì osservando che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo, la dichiarazione di cessazione del mandato di rappresentanza, sottoscritta dal rappresentante legale designato il 30 gennaio 2023, la documentazione medica all'incarto, il ricorso del 6 febbraio 2023, inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la succitata decisione della SEM, con il quale la ricorrente ha chiesto l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo ed il trattamento della sua procedura in Svizzera; nonché ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dell'anticipo spese, e domanda di effetto sospensivo al ricorso, la nuova documentazione allegata in copia al ricorso, ovvero: lo scritto dell'autorità della migrazione della D._______ del 16 dicembre 2022 e lo scritto dell'(...) del 2 dicembre 2022, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l'interessata ha dichiarato di non voler tornare in Germania, in quanto ivi non si sentirebbe sicura; che ella avrebbe riscontrato delle problematiche con l'amministratore dell'abitazione dove viveva che avrebbe fatto parte del partito "(...)" e che per questo l'avrebbe discriminata non rispondendo dapprima alle sue domande, ed in seguito consegnandole il contratto di locazione solo dopo (...) mesi ed insultandola (cfr. atto della SEM n. 16/2), che nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto che la Germania sia competente per lo svolgimento della procedura d'asilo e di allontanamento dell'insorgente; che in secondo luogo ha escluso che in Germania sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, ed ha considerato che ella non verrà esposta a delle serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 CEDU o ad una situazione esistenziale difficile; che non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; che altresì non vi è motivo per l'applicazione delle clausole discrezionali previste agli artt. 16 par. 1 e 17 par. 1 RD III, nonché all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che nel suo ricorso l'insorgente chiede l'applicazione della clausola di sovranità; che invero ella sarebbe stata discriminata durante il suo soggiorno in Germania dall'(...), da parte del suo professore e supervisore della medesima (...), come pure da parte del (...); che segnatamente a causa del ritardo nel trattamento della sua richiesta d'asilo in Germania, ella avrebbe riscontrato delle problematiche con l'alloggio; che anche potendo dimostrare di poter guadagnare abbastanza per vivere nel suddetto Paese, non sarebbe stato dato seguito alla sua richiesta di un visto che le permettesse di lavorare; che inoltre ha allegato di avere avuto dei problemi con dei gruppi neofascisti tedeschi che la starebbero cercando, tramite il suo subaffittuario; che alla luce di quanto precede, ella afferma di non aver beneficiato di alcun aiuto in Germania nel corso della sua permanenza, e quindi rischierebbe che la sua domanda d'asilo non venga trattata correttamente; che inoltre la sua incolumità psichica sarebbe seriamente in pericolo nel precitato Stato, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso di specie - non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli artt. 7-15 RD III (principio della gerarchia dei criteri), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a RD III), che nella presente disamina, la SEM ha appurato che l'interessata, prima di giungere in Svizzera, ha soggiornato in Germania con un titolo di soggiorno scaduto il (...) nonché con diversi visti segnatamente rilasciati dalle autorità tedesche, evenienze che sono pure state confermate dalla ricorrente nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. atto della SEM n. 16/2), che l'autorità inferiore, sulla scorta di tali elementi, ha chiesto in data 11 gennaio 2023, la presa in carico dell'interessata alle autorità tedesche, fondandosi sull'art. 12 par. 4 RD III (cfr. atto della SEM n. 18/7); che il 13 gennaio 2023, l'autorità preposta tedesca, ha espressamente accettato la predetta richiesta sulla base della medesima disposizione (cfr. atto della SEM n. 21/3), che di conseguenza, la competenza della Germania è di principio data, che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono né agli atti né apportati con il ricorso elementi fondati per ritenere che in Germania sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000); che la presunzione di sicurezza secondo cui la Germania agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo ed internazionale, non è stata rovesciata dalla ricorrente, che difatti, le mere allegazioni generiche presentate soltanto con il ricorso dall'insorgente, che in Germania ella avrebbe subito delle discriminazioni da parte delle autorità della migrazione tedesche, che avrebbero segnatamente ritardato nella trattazione della sua domanda d'asilo, che non avrebbero dato seguito alla sua richiesta di visto per lavoro anche adempiendo alla condizione di un sufficiente reddito per vivere, e che rischierebbe quindi che la sua domanda d'asilo non venga trattata correttamente, non inducono neppure ad una diversa valutazione della fattispecie ed a capovolgere la presunzione legale di sicurezza sopra riportata, che anzi, in proposito, dalla documentazione presentata dall'insorgente con il gravame, è evincibile che un permesso di soggiorno per lavoro non le sarebbe stato concesso, in quanto ella non avrebbe fornito sufficienti garanzie circa il suo sostentamento (cfr. scritto del 16 dicembre 2022 dell'[...] della D._______); che dal predetto scritto, è pure desumibile che all'insorgente è stata offerta la possibilità di esprimersi contro l'intenzione dell'autorità predetta di rifiutare la sua richiesta di permesso di soggiorno e di ordinarle la partenza dalla regione; che altresì, dalla missiva del 2 dicembre 2022, appare come all'insorgente è stata indicata chiaramente quale esito aveva avuto la sua domanda d'asilo scritta del 30 novembre 2022 ed in quali modalità e dove l'avrebbe invece dovuta presentare (cfr. scritto del 2 dicembre 2022 del [...]), che pertanto, il rispetto della trattazione della sua domanda d'asilo da parte delle autorità tedesche secondo una procedura giusta ed equa, non appena avrà presentato una domanda d'asilo secondo le modalità richieste, non è in alcun modo posto in dubbio, che spetterà quindi alla ricorrente, al momento del suo ritorno nel predetto Paese, di presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità tedesche secondo quanto da loro già indicatole e di rispettare le loro istruzioni, ciò che le permetterà pure di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), che neppure l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8), è applicabile in specie, che difatti, visto anche quanto già sopra considerato, l'insorgente non ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione rifiuterebbe di prenderla in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, una volta che l'avrà depositata; o ancora che non rispetterebbe il divieto di respingimento e, quindi, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandola in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale Paese, che tuttavia, se ella dovesse ritenere, una volta rientrata in Germania, che in quest'ultimo Paese i suoi diritti siano in qualche modo lesi, apparterrà alla stessa rivolgersi alle autorità preposte, anche adendo eventualmente le vie legali previste, per far valere i medesimi (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che per quanto riguarda poi le asserite problematiche con gruppi neofascisti tedeschi, che la starebbero tutt'ora ricercando, nonché con l'amministrazione dell'abitazione in cui viveva, il Tribunale rileva - come a ragione già motivato dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 4) - che la Germania è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata, a cui l'insorgente potrà indirizzarsi nel caso in cui ritenesse di essere minacciata concretamente; che l'insorgente, la quale non ha mai addotto di essersi rivolta per tali problematiche alle autorità tedesche preposte, non ha neppure fornito indizi che permettano di ritenere il contrario rispetto a quanto precede, che del resto, agli atti non figurano elementi tali da concludere che un suo trasferimento nello Stato in questione la esporrebbe al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, essendo qui ancora una volta rammentato come la ricorrente, una volta depositata regolare domanda d'asilo in Germania, avrà in particolare accesso alle prestazioni materiali previste dal sistema di accoglienza tedesco, che da ultimo, né da un esame d'ufficio degli atti di causa (cfr. atti della SEM n. 9/2, 22/1, e 28/2; dai quali si evincono le diagnosi di: stato da depressione [in remissione], Attention Deficit Disorder, e scoliosi senza alcun trattamento prescritto a parte la fissazione di un consulto psichiatrico il 14 febbraio 2023), né da alcuna allegazione dell'insorgente (cfr. atto della SEM n. 16/2), è desumibile che ella soffra attualmente di una patologia di rilievo che risulti essere ostativa al suo trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 seg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che ad ogni modo, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti (cfr. tra le tante la sentenza del TAFE-228/2023 del 17 gennaio 2023), anche per gli eventuali trattamenti di cui ella necessiterebbe in futuro, che inoltre la Germania, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che in siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d'apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 segg.); che non risulta pertanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che di conseguenza, la Germania è competente per l'esame della domanda d'asilo della ricorrente ai sensi del RD III, ed è tenuta a prenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29 RD III, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che la predetta non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso sia quella tendente all'esenzione dal pagamento dell'anticipo sulle spese processuali, sono divenute prive di oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di 750 franchi, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di 750 franchi sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Alissa Vallenari