Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 I ricorsi sono respinti.
E. 2 Le domande di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, sono respinte.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 800.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Comunicazione a: ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegati gli incarti N [...] e N [...] (per corriere interno; in copia) U._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione:
Dispositiv
- I ricorsi sono respinti.
- Le domande di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, sono respinte.
- Le spese processuali, di CHF 800.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Comunicazione a: ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegati gli incarti N [...] e N [...] (per corriere interno; in copia) U._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6967/2009 D-6966/2009 {T 0/2} Sentenza del 25 febbraio 2010 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Blaise Pagan e Claudia Cotting-Schalch; cancelliera Chiara Piras. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nato il (...), Cossovo, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisioni dell'UFM del 30 ottobre 2009 / N [...]e N [...]. Visto: le domande d'asilo che gli interessati hanno presentato in data (...) in Svizzera, i verbali d'audizione del 30 settembre 2009, del 2 ottobre 2009, del 15 ottobre 2009 e del 16 ottobre 2009, le decisioni dell'UFM del 30 ottobre 2009, notificate agli interessati il 3 novembre 2009 (cfr. risultanze processuali), i ricorsi inoltrati dagli insorgenti il 9 novembre 2009 (cfr. timbro dei plichi raccomandati) e, contestualmente, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, le decisioni incidentali del 17 novembre 2009, con le quali il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato l'UFM a presentare una risposta ai ricorsi, le osservazioni dell'autorità inferiore del 27 novembre 2009 concernenti i ricorsi degli insorgenti, le decisioni incidentali del 9 dicembre 2009, con le quali il TAF ha concesso ai ricorrenti il diritto di replica (termine scaduto infruttuoso), la dichiarazione versata agli atti dai ricorrenti (agli atti) pervenuta a codesto Tribunale in data 29 dicembre 2009, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano; che i ricorsi sono stati presentati in lingua tedesca; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che i ricorsi inoltrati dai ricorrenti concernono fatti d'uguale natura e pongono gli stessi temi di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause, peraltro richiesta dai medesimi ricorrenti, e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. Sentenza del Tribunale federale [DTF] 128 V 126 consid. 1 e relativi riferimenti), che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno dichiarato di essere espatriati dopo che una o due persone di etnia albanese di D._______ si sarebbero introdotti nella loro abitazione, nella quale avrebbero vissuto abusivamente, ed avrebbero picchiato il figlio, rispettivamente fratello dei ricorrenti; che, l'aggressore avrebbe, a seconda della versione dei fatti, minacciato i ricorrenti e detto loro di lasciare la loro abitazione entro 24 ore oppure entro una settimana; che, inoltre, l'interessato C._______, ha dichiarato di essere stato picchiato, nel 2008, da giovani albanesi, che gli interessati avrebbero lasciato E._______ in autobus e si sarebbero recati a F._______, oppure direttamente a G._______ (Montenegro); che, lo stesso giorno o dopo due giorni, avrebbero proseguito il proprio viaggio in motoscafo per l'Italia, arrivando in una località a loro sconosciuta, dove una persona di nome a loro ignoto li avrebbe portati a H._______; che i ricorrenti non avrebbero subito controlli durante tutto il viaggio, per il quale avrebbero pagato EUR (...), oppure EUR (...), che, nelle decisioni del 30 ottobre 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito il Cossovo nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti sono manifestamente contraddittorie, vaghe, stereotipate ed illogiche, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in Patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nei loro ricorsi, i richiedenti hanno fatto valere di essere esposti, come membri di una minoranza etnica, a repressioni e a discriminazioni; che, inoltre, hanno rilevato di non potersi rivolgere alle autorità in Patria, ritenuta la loro indifferenza e passività nel proteggere la comunità rom; che dopo le pressioni e minacce (di essere bruciati vivi nella loro casa) espresse nei loro confronti, avrebbero deciso di lasciare il Cossovo e rifugiarsi in Svizzera; che, anche secondo una presa di posizione del 10 ottobre 2008 dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR), le persone di etnia rom, ashkali e "egiziani" si troverebbero in una situazione precaria e non otterrebbero un'adeguata protezione né da parte delle autorità locali, né dalle forze internazionali; che, in caso di rinvio in Cossovo, la loro vita sarebbe, dunque, in pericolo, viste, segnatamente, le loro condizioni di salute ([...] e [...]), non curabili in Patria, e le difficoltà, alle quali andrebbero incontro, per trovare un'occupazione, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito delle loro domande d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, in data 29 dicembre 2009, i ricorrenti hanno versato agli atti uno scritto (redatto da due cittadini di E._______), che attesterebbe la loro appartenenza alla comunità rom, nonché le precarie condizioni economiche; che, inoltre, secondo tale documento, i ricorrenti avrebbero avuto, dal 1999, delle liti territoriali con la famiglia I._______ - vicini di casa - la quale avrebbe esercitato costantemente forza e pressioni nei loro confronti, affinché le vendessero la loro proprietà, che, giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d'indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi s'intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data in data 6 marzo 2009, il Cossovo nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui alle impugnate decisioni; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nei provvedimenti litigiosi, cui può essere rimandato, che vale sottolineare che gli insorgenti si sono ripetutamente contraddetti in modo palese in merito ad avvenimenti chiave del loro racconto, che, a prescindere dalle evidenti contraddizioni rilevate dall'autorità inferiore nelle decisioni impugnate (in merito all'aggressione del figlio, rispettivamente fratello dei ricorrenti, alla denuncia dell'aggressione, al termine dato loro per lasciare l'abitazione, al numero di volte in cui l'aggressore li avrebbe minacciati), per le quali i ricorrenti non hanno saputo fornire una spiegazione plausibile (cfr. verbale del diritto di essere sentito in merito alle contraddizioni del 16 ottobre 2009 e verbale d'audizione di B._______ del 16 ottobre 2009 pag. 12 D/116 a D/119), vale sottolineare ulteriori e, per di più, numerose incongruenze nei racconti degli interessati, che, segnatamente, il ricorrente C._______ ha dichiarato, nel corso della prima audizione, di non avere mai richiesto un passaporto o una carta d'identità (cfr. verbale d'audizione del 2 ottobre 2009 pag. 5 D/13.1 e D/13.2), mentre nell'ambito dell'audizione del 15 ottobre 2009 ha rilevato di avere richiesto una carta d'identità nel 2007 e di non sapere il perché questa sua affermazione non sarebbe stata messa a verbale in precedenza (pag. 3 D/9 a D/20); che, inoltre, egli aveva in un primo momento dichiarato di essere espatriato (...) settimane prima dell'audizione (cfr. verbale d'audizione del 2 ottobre 2009 pag. 8 D/16), partendo da E._______, asserendo nel corso della seconda audizione di essere espatriato (...) mesi prima della stessa, nascondendosi due mesi presso degli zii a J._______ e tornando a E._______ prima di espatriare (cfr. verbale d'audizione del 15 ottobre 2009 pag. 5 D/30 a D/36); che, in seguito, il ricorrente ha affermato in un primo momento di avere lavorato come (...) a E._______ per un anno (cfr. verbale d'audizione del 2 ottobre 2009 pag. 3 D/8) e poi di avere lavorato solo una settimana nell'(...) all'età di (...) anni (cfr. verbale d'audizione del 15 ottobre 2009 pag. 7 D/60 e D/61), correggendosi solo quando confrontato con tale incongruenza dal collaboratore dell'autorità inferiore (cfr. ibidem D/62), che, per di più, l'insorgente A._______ ha dichiarato di avere lavorato per (...) mesi come (...) a K._______ (L._______), per un anno come (...), sempre a K._______, e per il resto della sua vita, o fino al (...), come (...) (cfr. verbale d'audizione del 30 settembre 2009 pag. 3 D/8); che in seguito, nel corso dell'audizione del 16 ottobre 2009, egli ha dichiarato di avere lavorato fino all'età di (...) anni come (...) (cfr. verbale d'audizione del 16 ottobre 2009 pag. 4 D/26 a D/28); che, per di più, la ricorrente ha asserito nell'ambito della prima audizione, che il figlio aggredito sarebbe stato trattato da un medico dentista e tornato a casa il giorno stesso (cfr. verbale d'audizione del 30 settembre 2009 pag. 6 D/15), mentre durante l'audizione del 16 ottobre 2009, ha dichiarato che il figlio era rimasto in ospedale per (...) giorni (v. pag. 9 D/82 a D/86), che, a titolo abbondanziale, vale sottolineare che i ricorrenti si sono espressi in modo particolarmente vago ed approssimativo in merito ad avvenimenti importanti del loro racconto e, quindi, fondamentali per la loro domanda d'asilo (in merito alle aggressioni subite ai tempi della scuola ed agli usi e costumi della comunità rom [cfr. verbale d'audizione di C._______ del 15 ottobre 2009 pag. 6 D/48 a D/53 e pag. 12 D/114 a D/118], in merito all'identità dell'aggressore [cfr. verbale d'audizione di A._______ del 16 ottobre 2009 pag. 7 D/57 a D/60, in merito al momento dell'espatrio [cfr. verbale d'audizione di B._______ del 16 ottobre 2009 pag. 10 D/94 a D/98]); che ciò costituisce un motivo in più per questo Tribunale di dubitare dell'attendibilità e quindi della verosimiglianza del racconto degli insorgenti, che, infine, non soccorre gli insorgenti lo scritto versato agli atti di causa in data 29 dicembre 2009 e redatto da due residenti di E._______; che, da un lato, il medesimo si basa su affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento consistente, dall'altro lato, riporta in modo diverso da quanto asserito dagli interessati i fatti che li avrebbero indotti a lasciare il loro Paese d'origine, che, in tale contesto, ritenuta l'inverosimiglianza dei racconti, non v'è motivo di ritenere che i ricorrenti non possano ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti, tanto più che in Cossovo, a sostegno delle autorità statali, è stata messa in atto una Missione delle Nazioni Unite (UNIMIK) che ha dato luogo alla presenza in tale Paese di forze internazionali di sicurezza, tra cui le Forze per il Cossovo (KFOR) le quali hanno la volontà e le infrastrutture appropriate per proteggere le persone appartenenti ad una minoranza etnica verso cui non esiste alcuna persecuzione sistematica (v. sentenza del TAF D-5425/2008 del 13 luglio 2009 consid. 3.3 e i relativi riferimenti), che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Cossovo possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Cossovo non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che, in relazione agli ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento avuto riguardo della situazione personale degli insorgenti (83 cpv. 4 LStr; GICRA 2003 n. 24 consid. 5), il TAF osserva che secondo la giurisprudenza di codesto Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento dei Rom, Ashkali e "Egiziani" di lingua albanese è di regola ragionevolmente esigibile, nella misura in cui sia stato stabilito sulla base di un accertamento individuale - in particolare mediante informazioni raccolte sul luogo tramite l'Ufficio di collegamento in Cossovo (ora tramite l'Ambasciata di Svizzera a Pristina) - che le condizioni per un adeguato reinserimento, come la formazione professionale, lo stato di salute, l'età, i mezzi necessari al sostentamento e la rete di contatti sociali, siano soddisfatte; che in assenza di un tale accertamento, il carattere ragionevolmente esigibile o meno dell'allontanamento dei Rom, Ashkali e "Egiziani" non può essere assicurato con sufficiente certezza, ragione per cui in tal caso la pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento in prima istanza dovrebbe essere annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore per il completamento degli atti d'istruzione, a meno che l'interessato abbia intrattenuto delle relazioni particolari con la maggioranza albanese (DTAF 2007 n. 10 consid. 5.3 e 5.4 e i relativi riferimenti; v. sentenza del TAF E-2063/2009 del 24 aprile 2009 consid. 4.2), che nel caso di specie, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Cossovo risulta ragionevolmente esigibile, senza alcuna riserva; che, infatti, e a prescindere dalla natura contradditoria delle affermazioni in merito agli spostamenti della famiglia prima del (...), gli insorgenti hanno sempre vissuto in Cossovo; che A._______è nato a M._______ (N._______), prima di trasferirsi da piccolo a O._______ (villaggio di E._______), in seguito, per un anno, a P._______ (Q._______), poi a K._______ (L._______, [cfr. verbale d'audizione del 30 settembre 2009 pagg. 1 e 2 D/1.10 e D/3]) ed, infine, nel (...), a E._______; che la ricorrente è nata a R._______ (E._______) e da bambina sarebbe andata ad abitare a J._______ ed, all'età di (...) anni, dopo il matrimonio, trasferita a O._______, poi a Banja, in seguito a P._______ e, dal (...), a E._______ (cfr. verbale d'audizione del 30 settembre 2009 pagg. 1 e 2 D/1.10 e D/3); che il ricorrente C._______ sarebbe nato a O._______ (E._______), dove avrebbe vissuto fino all'età di (...) anni, prima di trasferirsi per un anno a P._______ ed infine a E._______; che, segnatamente gli insorgenti A._______ e B._______ hanno potuto ottenere il rilascio della carta d'identità (cfr. verbali d'audizione del 30 settembre 2009 pag. 5 D/13.2), ciò che presuppone che sono regolarmente registrati nel loro Paese d'origine; che, ritenuto il breve periodo trascorso in Svizzera dal loro espatrio, sebbene i ricorrenti A._______ (cinque anni di scuola dell'abbligo a S._______ [cfr. verbale d'audizione del 30 settembre 2009 pag. 2 D/8]) e C._______ (due anni di scuola elementare [cfr. verbale d'audizione del 2 ottobre 2009 pagg. 2 e 3 D/8]) appaiono avere frequentato solo pochi anni di scuola ed essere, in caso del figlio, senza professione, hanno entrambi una notevole esperienza professionale, avendo lavorato come (...), (...) e (...) (cfr. verbale d'audizione di A._______ del 30 settembre 2009 pag. 3 D/8) e come (...) (cfr. verbale d'audizione di C._______ del 2 ottobre 2009 pag. 3 D/8); che, per di più, gli interessati dispongono di un'importante rete sociale nel loro Paese d'origine, dove avrebbero lasciato tre figlie, rispettivamente sorelle, di cui due a E._______ ed una a T._______, nonché una figlia, rispettivamente sorella in Serbia (cfr. verbale d'audizione di A._______ del 30 settembre 2009 pag. 4 D/11); che la ricorrente ha, altresì, affermato di avere in Patria due nipoti che vivono a J._______ (cfr. verbale d'audizione del 30 settembre 2009 pag. 4 D/12); che, di conseguenza, gli insorgenti potranno, al loro rientro, beneficiare dell'aiuto dei loro familiari per il loro sostentamento e per riprendere l'attività che svolgevano, che gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, gli asseriti problemi di salute dei ricorrenti fatti valere in sede di ricorso ([...] e [...]), per i quali fin'ora non è stato presentato alcun certificato medico, sono curabili anche nel loro Paese d'origine, che a fronte degli elementi sopraevocati risultanti dagli atti di causa, è d'uopo constatare che i ricorrenti hanno descritto in maniera esaustiva e dettagliata la loro situazione personale e familiare - da considerarsi altresì attuale, essendo espatriati recentemente - di modo che codesto Tribunale ritiene che le informazioni a disposizione circa il carattere ragionevolmente esigibile o meno dell'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Cossovo siano sufficienti; che, di conseguenza, si giustifica nella fattispecie di rinunciare a misure d'istruzione complementari da effettuare in loco, come stabilito in maniera generale dalla giurisprudenza sopraevocata, per determinare il carattere esigibile, ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, dell'esecuzione dell'allontanamento di una persona, proveniente dal Cossovo, appartenente ad una delle tre minoranze; che, in siffatte circostanze, ne discende pertanto che il reinserimento degli insorgenti nel loro Paese d'origine, è da considerarsi attuabile, senza eccessive difficoltà o riserva alcuna, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti; che, ritenuta la congiunzione della cause, le stesse sono di CHF 800.- (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. I ricorsi sono respinti. 2. Le domande di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, sono respinte. 3. Le spese processuali, di CHF 800.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegati gli incarti N [...] e N [...] (per corriere interno; in copia) U._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: