opencaselaw.ch

D-6913/2007

D-6913/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2007-11-08 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato ha depositato una prima domanda d'asilo in Svizzera il 19 settembre 2001. Il 30 agosto 2002, l'UFM (allora Ufficio federale dei rifugiati, UFR) ha respinto detta domanda e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso il Kirghizistan. Il ricorso interposto contro tale decisione dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) il 19 settembre 2002 è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 5 novembre 2002 (mancato versamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali richiesto dalla CRA poiché il ricorso appariva a priori sprovvisto di probabilità d'esito favorevole). Il 10 gennaio 2003, l'interessato si è reso irreperibile. B. Il 20 agosto 2007, l'interessato ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 10 e del 27 settembre 2007), d'aver lasciato la Svizzera al termine della prima procedura d'asilo e d'aver vissuto illegalmente in diversi Paesi (la Turchia, l'Ucraina, la Russia e l'Armenia o, secondo un'altra versione, la Turchia, l'Azerbaigian e l'Ucraina) fino al [...], data del suo rientro in patria. Avrebbe voluto farsi rilasciare, con l'aiuto del suo avvocato, un nuovo passaporto - quello vecchio interno gli sarebbe stato confiscato [...] per i motivi indicati nel corso della prima procedura d'asilo - ma la sua richiesta sarebbe stata respinta. Il suo avvocato avrebbe pure dovuto informarsi sull'indagine promossa nel [...]. Il legale gli avrebbe comunicato che la procedura penale sarebbe tuttora pendente e che avrebbe dovuto presentarsi in polizia per chiarimenti. Avrebbe temuto che le autorità gli avrebbero voluto accollare la responsabilità, anche perché ebreo, di un delitto compiuto [...] dalla polizia stessa, motivo per cui avrebbe deciso di lasciare nuovamente il suo Paese d'origine. Sarebbe espatriato quattro giorni dopo il suo rientro in Kirghizistan. Temerebbe, inoltre, d' essere ucciso da fanatici musulmani. L'interessato ha esibito, a comprova dell'asserito rientro in patria, un modulo di convocazione non compilato che gli sarebbe stato consegnato dal suo avvocato. C. Il 5 ottobre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della domanda in esame (art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso il Kirghizistan siccome lecita, esigibile e possibile. D. L'11 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, il riconoscimento della qualità di rifugiato o la concessione dell'ammis-sione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 Nel caso di specie, il potere cognitivo del TAF è limitato, per quanto attiene al giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo, alla questione di sapere se la stessa sia stata pronunciata a ragione o a torto. La cognizione del TAF è, per contro, completa in materia d'allontanamento e d'esecuzione dell'allontanamento (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 18 ottobre 2007 D-4165/2007 consid. 2 e relativo riferimento).

E. 3 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.

E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa. Ha inoltre osservato che l'interessato non ha addotto nuovi motivi suscettibili di giustificare un'entrata nel merito della sua seconda domanda d'asilo. Egli non ha reso plausibile né il suo rientro in patria né i fatti che vi sarebbero accaduti, altresì riconducibili a quanto già dichiarato in occasione della prima procedura d'asilo. Da un lato, non è plausibile che l'interessato, per rientrare in patria, abbia potuto attraversare diversi Paesi, secondo le versioni la Turchia, l'Armenia, l'Azerbaigian, l'Ucraina, la Russia e il Kazakistan, viaggiando con mezzi pubblici e transitando da regolari posti di frontiera senza mai venire controllato né fermato dalle autorità doganali di tali Paesi. Dall'altro lato, le nuove allegazioni riguardanti i fatti che sarebbero accaduti in patria risultano poco circostanziate e dunque inconsistenti, segnatamente sul momento in cui l'interessato avrebbe incontrato per la prima volta il suo avvocato in patria e sul numero di tali incontri. Per quanto attiene all'esibito modulo di convocazione non compilato, esso è inidoneo dal punto di vista probatorio non figurandovi né l'identità del convocato né la firma di un funzionario né una qualsiasi data. Infine, non emergono elementi che si oppongono alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato nel suo Paese d'origine.

E. 5 Nel ricorso, l'insorgente fa valere che il documento che gli è stato consegnato dal suo avvocato dimostra il suo rientro in patria. Sostiene che nonostante l'esito negativo della sua prima domanda d'asilo, in patria la polizia vuole incriminarlo per un delitto commesso da poliziotti. Inoltre, in un Paese dominato da fanatici musulmani un ebreo come lui sarebbe in pericolo. Peraltro, pure la rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione principale è dell'avviso che si debba entrare nel merito della domanda d'asilo in esame.

E. 6 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa, ha ritirato la domanda o, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.

E. 7.1 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con una decisione cresciuta in giudicato.

E. 7.2 Questo Tribunale considera, altresì, che le allegazioni del ricorrente in merito agli eventi che si sarebbero verificati dopo la conclusione della prima procedura d'asilo, e che l'avrebbero indotto ad espatriare nuovamente, non sono propri a giustificare un'entrata nel merito della sua seconda domanda d'asilo, come rettamente rilevato nell'impugnata decisione. Dette allegazioni s'esauriscono in mere affermazioni di parte, imprecise e non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Basti ancora rilevare che se fosse effettivamente stato ricercato dalle autorità per le ragioni indicate nella prima procedura d'asilo, non è minimamente credibile che l'insorgente sia rientrato in patria, dopo anni di soggiorno all'estero, al solo scopo di farsi rilasciare un nuovo passaporto e d'ottenere delle informazioni sulla procedura penale che sarebbe stata promossa nei suoi confronti [...]. A tal fine avrebbe potuto rivolgersi dall'estero al suo avvocato in patria. Inconsistenti sono pure i generici timori d'esposizione a persecuzioni dovute alla sua origine ebrea, considerato che mal si comprenderebbe allora l'evocato spontaneo rientro in patria. È peraltro noto, sia rilevato per sovrabbondanza, che in Kirghizistan la libertà di religione è garantita dalla Costituzione e dalla legge ed è generalmente rispettata (v. U.S. Department of State, International religious freedom Report 2007). In siffatte circostanze, non v'è quindi ragione di ritenere che la sola appartenenza alla minoranza ebrea in Kirghizistan sia suscettibile d'esporre il ricorrente a delle persecuzioni contro le quali non potrebbe ottenere un'appropriata protezione da parte delle autorità statali. Infine, non soccorrono il ricorrente né il documento esibito nella presente procedura - che non non è compilato e che nulla dimostra quanto ai timori manifestati dall'insorgente stesso - né la generica ed immotivata osservazione del rappresentante dell'istituzione di soccorso nell'attestato del 27 settembre 2007, secondo cui i timori espressi dal ricorrente sono fondati.

E. 8 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 9 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 10 Per i motivi indicati al considerando 7 del presente giudizio, non v'è ragione di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) e l'art. 5 LAsi (principio del non-refoulement).

E. 11 La portata dell'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) non si esaurisce, altresì, nella massima del non-refoulement. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.

E. 11.1 Nel caso concreto, e pure per i motivi indicati al considerando 7 del presente giudizio, alcun elemento di cui agli atti di causa consente di ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, riguardo ad un pericolo d'esposizione personale in Kirghizistan ad atti o fatti che si ritengono contrari a tali disposizioni. Peraltro, giova precisare che ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (v. GICRA 1995 n. 12 consid. 10 pag. 110 e segg.).

E. 11.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è lecita.

E. 12 Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento (art. 14a cpv. 4 LDDS).

E. 12.1 Va rilevato che, come noto, in Kirghizistan non sussiste attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale.

E. 12.2 Per il resto, il TAF constata che il ricorrente ha una certa formazione ed esperienza professionale (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2007 pag. 2) e oltre alla sua madrelingua (il russo) conosce pure il kirghiso (passivo) e un poco il tedesco. Peraltro, nel ricorso l'insorgente non ha preteso che il suo stato di salute s'oppone alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici (v. sulla questione GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, sono adempite le condizioni per formulare una prognosi favorevole con riferimento all'effettiva possibilità di un adeguato reinserimento sociale del ricorrente nel suo Paese d'origine.

E. 12.3 Da quanto esposto, consegue che l'esecuzione dell'allontana-mento del ricorrente in Kirghizistan deve ritenersi ragionevolmente esigibile. Il ricorso non merita pertanto tutela nemmeno su tale punto di questione.

E. 13 Infine, usando della necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. Considerato, altresì, che nessun ostacolo d'ordine tecnico si oppone al rientro in Kirghizistan, l'esecuzione dell'allontanamento deve pure considerarsi possibile (art. 14a cpv. 2 LDDS).

E. 14 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).

E. 15 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 16 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Nella misura in cui è ammissibile, Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
  3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
  5. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato bollettino di versamento) - autorità inferiore (in copia; n. di rif. N_______) - B._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Ilaria Tassini Jung Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Corte IV D-6913/2007/ {T 0/2} Sentenza del 8 novembre 2007 Composizione Giudice Vito Valenti (presidente del collegio), Hans Schürch e Gérald Bovier cancelliera Ilaria Tassini Jung. Parti A._______, Kirghizistan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto la decisione del 5 ottobre 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N_______. Fatti: A. L'interessato ha depositato una prima domanda d'asilo in Svizzera il 19 settembre 2001. Il 30 agosto 2002, l'UFM (allora Ufficio federale dei rifugiati, UFR) ha respinto detta domanda e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso il Kirghizistan. Il ricorso interposto contro tale decisione dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) il 19 settembre 2002 è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 5 novembre 2002 (mancato versamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali richiesto dalla CRA poiché il ricorso appariva a priori sprovvisto di probabilità d'esito favorevole). Il 10 gennaio 2003, l'interessato si è reso irreperibile. B. Il 20 agosto 2007, l'interessato ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 10 e del 27 settembre 2007), d'aver lasciato la Svizzera al termine della prima procedura d'asilo e d'aver vissuto illegalmente in diversi Paesi (la Turchia, l'Ucraina, la Russia e l'Armenia o, secondo un'altra versione, la Turchia, l'Azerbaigian e l'Ucraina) fino al [...], data del suo rientro in patria. Avrebbe voluto farsi rilasciare, con l'aiuto del suo avvocato, un nuovo passaporto - quello vecchio interno gli sarebbe stato confiscato [...] per i motivi indicati nel corso della prima procedura d'asilo - ma la sua richiesta sarebbe stata respinta. Il suo avvocato avrebbe pure dovuto informarsi sull'indagine promossa nel [...]. Il legale gli avrebbe comunicato che la procedura penale sarebbe tuttora pendente e che avrebbe dovuto presentarsi in polizia per chiarimenti. Avrebbe temuto che le autorità gli avrebbero voluto accollare la responsabilità, anche perché ebreo, di un delitto compiuto [...] dalla polizia stessa, motivo per cui avrebbe deciso di lasciare nuovamente il suo Paese d'origine. Sarebbe espatriato quattro giorni dopo il suo rientro in Kirghizistan. Temerebbe, inoltre, d' essere ucciso da fanatici musulmani. L'interessato ha esibito, a comprova dell'asserito rientro in patria, un modulo di convocazione non compilato che gli sarebbe stato consegnato dal suo avvocato. C. Il 5 ottobre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della domanda in esame (art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso il Kirghizistan siccome lecita, esigibile e possibile. D. L'11 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, il riconoscimento della qualità di rifugiato o la concessione dell'ammis-sione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. Nel caso di specie, il potere cognitivo del TAF è limitato, per quanto attiene al giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo, alla questione di sapere se la stessa sia stata pronunciata a ragione o a torto. La cognizione del TAF è, per contro, completa in materia d'allontanamento e d'esecuzione dell'allontanamento (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 18 ottobre 2007 D-4165/2007 consid. 2 e relativo riferimento). 3. Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa. Ha inoltre osservato che l'interessato non ha addotto nuovi motivi suscettibili di giustificare un'entrata nel merito della sua seconda domanda d'asilo. Egli non ha reso plausibile né il suo rientro in patria né i fatti che vi sarebbero accaduti, altresì riconducibili a quanto già dichiarato in occasione della prima procedura d'asilo. Da un lato, non è plausibile che l'interessato, per rientrare in patria, abbia potuto attraversare diversi Paesi, secondo le versioni la Turchia, l'Armenia, l'Azerbaigian, l'Ucraina, la Russia e il Kazakistan, viaggiando con mezzi pubblici e transitando da regolari posti di frontiera senza mai venire controllato né fermato dalle autorità doganali di tali Paesi. Dall'altro lato, le nuove allegazioni riguardanti i fatti che sarebbero accaduti in patria risultano poco circostanziate e dunque inconsistenti, segnatamente sul momento in cui l'interessato avrebbe incontrato per la prima volta il suo avvocato in patria e sul numero di tali incontri. Per quanto attiene all'esibito modulo di convocazione non compilato, esso è inidoneo dal punto di vista probatorio non figurandovi né l'identità del convocato né la firma di un funzionario né una qualsiasi data. Infine, non emergono elementi che si oppongono alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato nel suo Paese d'origine. 5. Nel ricorso, l'insorgente fa valere che il documento che gli è stato consegnato dal suo avvocato dimostra il suo rientro in patria. Sostiene che nonostante l'esito negativo della sua prima domanda d'asilo, in patria la polizia vuole incriminarlo per un delitto commesso da poliziotti. Inoltre, in un Paese dominato da fanatici musulmani un ebreo come lui sarebbe in pericolo. Peraltro, pure la rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione principale è dell'avviso che si debba entrare nel merito della domanda d'asilo in esame. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa, ha ritirato la domanda o, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 7. 7.1 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con una decisione cresciuta in giudicato. 7.2 Questo Tribunale considera, altresì, che le allegazioni del ricorrente in merito agli eventi che si sarebbero verificati dopo la conclusione della prima procedura d'asilo, e che l'avrebbero indotto ad espatriare nuovamente, non sono propri a giustificare un'entrata nel merito della sua seconda domanda d'asilo, come rettamente rilevato nell'impugnata decisione. Dette allegazioni s'esauriscono in mere affermazioni di parte, imprecise e non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Basti ancora rilevare che se fosse effettivamente stato ricercato dalle autorità per le ragioni indicate nella prima procedura d'asilo, non è minimamente credibile che l'insorgente sia rientrato in patria, dopo anni di soggiorno all'estero, al solo scopo di farsi rilasciare un nuovo passaporto e d'ottenere delle informazioni sulla procedura penale che sarebbe stata promossa nei suoi confronti [...]. A tal fine avrebbe potuto rivolgersi dall'estero al suo avvocato in patria. Inconsistenti sono pure i generici timori d'esposizione a persecuzioni dovute alla sua origine ebrea, considerato che mal si comprenderebbe allora l'evocato spontaneo rientro in patria. È peraltro noto, sia rilevato per sovrabbondanza, che in Kirghizistan la libertà di religione è garantita dalla Costituzione e dalla legge ed è generalmente rispettata (v. U.S. Department of State, International religious freedom Report 2007). In siffatte circostanze, non v'è quindi ragione di ritenere che la sola appartenenza alla minoranza ebrea in Kirghizistan sia suscettibile d'esporre il ricorrente a delle persecuzioni contro le quali non potrebbe ottenere un'appropriata protezione da parte delle autorità statali. Infine, non soccorrono il ricorrente né il documento esibito nella presente procedura - che non non è compilato e che nulla dimostra quanto ai timori manifestati dall'insorgente stesso - né la generica ed immotivata osservazione del rappresentante dell'istituzione di soccorso nell'attestato del 27 settembre 2007, secondo cui i timori espressi dal ricorrente sono fondati. 8. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. Per i motivi indicati al considerando 7 del presente giudizio, non v'è ragione di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) e l'art. 5 LAsi (principio del non-refoulement). 11. La portata dell'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) non si esaurisce, altresì, nella massima del non-refoulement. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 11.1 Nel caso concreto, e pure per i motivi indicati al considerando 7 del presente giudizio, alcun elemento di cui agli atti di causa consente di ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, riguardo ad un pericolo d'esposizione personale in Kirghizistan ad atti o fatti che si ritengono contrari a tali disposizioni. Peraltro, giova precisare che ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (v. GICRA 1995 n. 12 consid. 10 pag. 110 e segg.). 11.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è lecita. 12. Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento (art. 14a cpv. 4 LDDS). 12.1 Va rilevato che, come noto, in Kirghizistan non sussiste attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale. 12.2 Per il resto, il TAF constata che il ricorrente ha una certa formazione ed esperienza professionale (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2007 pag. 2) e oltre alla sua madrelingua (il russo) conosce pure il kirghiso (passivo) e un poco il tedesco. Peraltro, nel ricorso l'insorgente non ha preteso che il suo stato di salute s'oppone alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici (v. sulla questione GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, sono adempite le condizioni per formulare una prognosi favorevole con riferimento all'effettiva possibilità di un adeguato reinserimento sociale del ricorrente nel suo Paese d'origine. 12.3 Da quanto esposto, consegue che l'esecuzione dell'allontana-mento del ricorrente in Kirghizistan deve ritenersi ragionevolmente esigibile. Il ricorso non merita pertanto tutela nemmeno su tale punto di questione. 13. Infine, usando della necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. Considerato, altresì, che nessun ostacolo d'ordine tecnico si oppone al rientro in Kirghizistan, l'esecuzione dell'allontanamento deve pure considerarsi possibile (art. 14a cpv. 2 LDDS). 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 15. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 5. Comunicazione a:

- ricorrente (plico raccomandato; allegato bollettino di versamento)

- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N_______)

- B._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Ilaria Tassini Jung Data di spedizione: