Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Sachverhalt
A. Il 4 gennaio 2008, l'interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Nella prima audizione del 18 gennaio 2008, ha dichiarato, nella sostanza, di chiamarsi B._______, d'essere nata il [...] e d'essere cittadina eritrea d'etnia tigrina. Ha esibito una carta d'identità etiope per cittadini eritrei. Avrebbe vissuto ad Addis Abeba fino al 2006/2007 (calendario europeo). Il 5 gennaio 2007, avrebbe deciso di lasciare l'Etiopia perché, in quanto cittadina eritrea, non avrebbe avuto la libertà per vivere tranquilla e la possibilità di lavorare in Etiopia. B. Nell'ambito della seconda audizione del 18 gennaio 2008, l'interessata è stata confrontata con l'identità da lei fornita dinanzi alla rappresentanza svizzera a C._______ (rappresentanza che le ha poi emesso un visto d'entrata in Svizzera). In tale occasione, si era presentata come A._______, nata il [...], cittadina etiope. Aveva pure esibito, fra l'altro, un passaporto etiope recante dette generalità. La richiedente ha quindi ammesso, per quanto qui di rilievo (cfr. appunto il secondo verbale d'audizione del 18 gennaio 2008), d'avere mentito sulla sua identità nel corso della prima audizione perché pensava di vivere e lavorare in Svizzera con un'altra identità. A tale scopo ha gettato il suo vero passaporto. La carta d'identità etiope per cittadini eritrei da lei presentata è falsa. Sarebbe altresì espatriata nel mese di novembre del 2007. L'interessata si è rifiutata di firmare il verbale di cui trattasi. C. Il 29 febbraio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) per inganno sull'identità. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia siccome ammissibile, esigibile e possibile. D. Il 7 marzo 2008, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione, ma nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì presentato un'istanza d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.
E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che la ricorrente ha ammesso d'avere ingannato l'autorità svizzera competente ad esaminare la sua domanda d'asilo, declinando delle false generalità ed esibendo una carta d'identità non autentica. In virtù delle risultanze dell'esame dattiloscopico, in particolare dal confronto delle impronte digitali, è poi emerso che l'insorgente prima di giungere in Svizzera aveva chiesto ed ottenuto dalla rappresentanza svizzera ad C._______, allegando il proprio passaporto, un visto d'entrata nel nostro Paese al suo vero nome. La ricorrente ha pertanto ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Peraltro, l'insorgente non ha neppure firmato il verbale della seconda audizione del 18 gennaio 2008 e ciò in violazione dell'obbligo di collaborare. L'autorità inferiore ha, infine, ritenuto che, date le premesse, nulla s'oppone alla pronuncia dell'allontanamento della richiedente dalla Svizzera e all'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia.
E. 5 Nel ricorso, la ricorrente ammette nuovamente d'avere fornito una falsa identità in corso di procedura d'asilo e d'essersi rifiutata di firmare il secondo verbale d'audizione del 18 gennaio 2008 in quanto in quel momento "mi è caduto il mondo addosso ed ero molto confusa". Sarebbe giunta in Svizzera con la speranza di riuscire ad aiutare finanziariamente la propria famiglia che risiede ancora in patria. Si duole tuttavia del fatto che, indipendentemente dal suo comportamento, l'UFM abbia omesso di valutare più attentamente la sua domanda e di darle l'opportunità, dopo l'espletamento del diritto d'essere sentito in relazione all'inganno sull'identità, d'esporre bene la sua reale situazione. Aggiunge che prima dell'espatrio ha aiutato un uomo ricercato dalle autorità (uomo che sarebbe poi scomparso). Se dovesse rientrare in Etiopia si ritroverebbe peraltro senza lavoro e nell'impossibilità d'aiutare la sua famiglia. Avrebbe anche paura di ritrovarsi in mezzo ad una guerra.
E. 6 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova.
E. 6.1 Questo Tribunale osserva che dagli atti di causa non emergono ragioni di seria consistenza giusta le quali dubitare delle generalità fornite dalla ricorrente dinanzi alla rappresentanza svizzera di C._______, le stesse essendo state corroborate dall'esibizione di documenti d'identità e confermate dalla ricorrente stessa in corso di procedura una volta scoperte dall'autorità inferiore. Peraltro, pretendere che l'autorità inferiore avrebbe necessariamente dovuto esperire un'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 e dell'art. 30 LAsi sconfina nella temerarietà processuale, ove solo si pensi alla chiarezza delle dichiarazioni rese dall'insorgente stessa nella seconda audizione del 18 gennaio 2008 circa l'inesistenza di pericoli seri d'esposizione a seri pregiudizi in patria, ritenuto altresì che l'assenza di prospettive professionali in Etiopia non costituisce manifestamente un indizio di persecuzione che giustifichi un'entrata nel merito di una domanda d'asilo. Certo, la ricorrente, verosimilmente anche perché consapevole dell'inconsistenza dei motivi d'asilo evocati nella procedura di prima istanza, in sede di ricorso adduce per la prima volta di temere d'essere arrestata dalle autorità etiopi per avere aiutato un uomo ricercato. Sennonché, le sue allegazioni al riguardo s'esauriscono in mere e generiche affermazioni di parte non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, fermo restando che l'insorgente non ha neppure indicato nel gravame per quale ragione l'uomo che avrebbe aiutato sarebbe stato ricercato dalle autorità.
E. 6.2 Da quanto esposto, discende che a giusta ragione, in virtù delle emergenze processuali, l'UFM ha considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità.
E. 7 La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 8 Per gli stessi motivi indicati al considerando 6 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
E. 8.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del non-refoulement. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto, e pure per i motivi indicati al considerando 6 del presente giudizio, alcun elemento di cui agli atti di causa consente di ritenere che la ricorrente sia esposta, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, essa non ha saputo fornire un insieme d'indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, riguardo ad un pericolo d'esposizione personale in Etiopia ad atti o fatti che si ritengono contrari a tali disposizioni. Peraltro, giova precisare che ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-6913/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 11. 1 e relativo riferimento).
E. 8.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente è ammissibile.
E. 9 Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStr).
E. 9.1 Il TAF osserva che, come noto, in Etiopia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
E. 9.2 Quanto alla situazione personale della ricorrente, questo Tribunale constata che la stessa è giovane ed ha una certa formazione ed esperienza professionale. Non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Etiopia, dove altresì potrà contare su una rete sociale, segnatamente ad Addis Abeba.
E. 10 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 11 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
E. 12 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
- Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ) D._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1556/2008 {T 0/2} Sentenza del 5 maggio 2008 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, con l'approvazione del giudice Maurice Brodard, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, Etiopia, alias B._______, Eritrea, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 febbraio 2008 / N . Fatti: A. Il 4 gennaio 2008, l'interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Nella prima audizione del 18 gennaio 2008, ha dichiarato, nella sostanza, di chiamarsi B._______, d'essere nata il [...] e d'essere cittadina eritrea d'etnia tigrina. Ha esibito una carta d'identità etiope per cittadini eritrei. Avrebbe vissuto ad Addis Abeba fino al 2006/2007 (calendario europeo). Il 5 gennaio 2007, avrebbe deciso di lasciare l'Etiopia perché, in quanto cittadina eritrea, non avrebbe avuto la libertà per vivere tranquilla e la possibilità di lavorare in Etiopia. B. Nell'ambito della seconda audizione del 18 gennaio 2008, l'interessata è stata confrontata con l'identità da lei fornita dinanzi alla rappresentanza svizzera a C._______ (rappresentanza che le ha poi emesso un visto d'entrata in Svizzera). In tale occasione, si era presentata come A._______, nata il [...], cittadina etiope. Aveva pure esibito, fra l'altro, un passaporto etiope recante dette generalità. La richiedente ha quindi ammesso, per quanto qui di rilievo (cfr. appunto il secondo verbale d'audizione del 18 gennaio 2008), d'avere mentito sulla sua identità nel corso della prima audizione perché pensava di vivere e lavorare in Svizzera con un'altra identità. A tale scopo ha gettato il suo vero passaporto. La carta d'identità etiope per cittadini eritrei da lei presentata è falsa. Sarebbe altresì espatriata nel mese di novembre del 2007. L'interessata si è rifiutata di firmare il verbale di cui trattasi. C. Il 29 febbraio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) per inganno sull'identità. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia siccome ammissibile, esigibile e possibile. D. Il 7 marzo 2008, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione, ma nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì presentato un'istanza d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che la ricorrente ha ammesso d'avere ingannato l'autorità svizzera competente ad esaminare la sua domanda d'asilo, declinando delle false generalità ed esibendo una carta d'identità non autentica. In virtù delle risultanze dell'esame dattiloscopico, in particolare dal confronto delle impronte digitali, è poi emerso che l'insorgente prima di giungere in Svizzera aveva chiesto ed ottenuto dalla rappresentanza svizzera ad C._______, allegando il proprio passaporto, un visto d'entrata nel nostro Paese al suo vero nome. La ricorrente ha pertanto ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Peraltro, l'insorgente non ha neppure firmato il verbale della seconda audizione del 18 gennaio 2008 e ciò in violazione dell'obbligo di collaborare. L'autorità inferiore ha, infine, ritenuto che, date le premesse, nulla s'oppone alla pronuncia dell'allontanamento della richiedente dalla Svizzera e all'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia. 5. Nel ricorso, la ricorrente ammette nuovamente d'avere fornito una falsa identità in corso di procedura d'asilo e d'essersi rifiutata di firmare il secondo verbale d'audizione del 18 gennaio 2008 in quanto in quel momento "mi è caduto il mondo addosso ed ero molto confusa". Sarebbe giunta in Svizzera con la speranza di riuscire ad aiutare finanziariamente la propria famiglia che risiede ancora in patria. Si duole tuttavia del fatto che, indipendentemente dal suo comportamento, l'UFM abbia omesso di valutare più attentamente la sua domanda e di darle l'opportunità, dopo l'espletamento del diritto d'essere sentito in relazione all'inganno sull'identità, d'esporre bene la sua reale situazione. Aggiunge che prima dell'espatrio ha aiutato un uomo ricercato dalle autorità (uomo che sarebbe poi scomparso). Se dovesse rientrare in Etiopia si ritroverebbe peraltro senza lavoro e nell'impossibilità d'aiutare la sua famiglia. Avrebbe anche paura di ritrovarsi in mezzo ad una guerra. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova. 6.1 Questo Tribunale osserva che dagli atti di causa non emergono ragioni di seria consistenza giusta le quali dubitare delle generalità fornite dalla ricorrente dinanzi alla rappresentanza svizzera di C._______, le stesse essendo state corroborate dall'esibizione di documenti d'identità e confermate dalla ricorrente stessa in corso di procedura una volta scoperte dall'autorità inferiore. Peraltro, pretendere che l'autorità inferiore avrebbe necessariamente dovuto esperire un'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 e dell'art. 30 LAsi sconfina nella temerarietà processuale, ove solo si pensi alla chiarezza delle dichiarazioni rese dall'insorgente stessa nella seconda audizione del 18 gennaio 2008 circa l'inesistenza di pericoli seri d'esposizione a seri pregiudizi in patria, ritenuto altresì che l'assenza di prospettive professionali in Etiopia non costituisce manifestamente un indizio di persecuzione che giustifichi un'entrata nel merito di una domanda d'asilo. Certo, la ricorrente, verosimilmente anche perché consapevole dell'inconsistenza dei motivi d'asilo evocati nella procedura di prima istanza, in sede di ricorso adduce per la prima volta di temere d'essere arrestata dalle autorità etiopi per avere aiutato un uomo ricercato. Sennonché, le sue allegazioni al riguardo s'esauriscono in mere e generiche affermazioni di parte non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, fermo restando che l'insorgente non ha neppure indicato nel gravame per quale ragione l'uomo che avrebbe aiutato sarebbe stato ricercato dalle autorità. 6.2 Da quanto esposto, discende che a giusta ragione, in virtù delle emergenze processuali, l'UFM ha considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità. 7. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 8. Per gli stessi motivi indicati al considerando 6 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 8.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del non-refoulement. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto, e pure per i motivi indicati al considerando 6 del presente giudizio, alcun elemento di cui agli atti di causa consente di ritenere che la ricorrente sia esposta, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, essa non ha saputo fornire un insieme d'indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, riguardo ad un pericolo d'esposizione personale in Etiopia ad atti o fatti che si ritengono contrari a tali disposizioni. Peraltro, giova precisare che ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-6913/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 11. 1 e relativo riferimento). 8.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente è ammissibile. 9. Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.1 Il TAF osserva che, come noto, in Etiopia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9.2 Quanto alla situazione personale della ricorrente, questo Tribunale constata che la stessa è giovane ed ha una certa formazione ed esperienza professionale. Non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Etiopia, dove altresì potrà contare su una rete sociale, segnatamente ad Addis Abeba. 10. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ) D._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Data di spedizione: