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D-3058/2008

D-3058/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-07-29 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 7 luglio 2003, l'interessato ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera, fornendo le seguenti generalità: B._______, nato il [...], cittadino georgiano originario della località di C._______ (Shida Kartli). Il 2 settembre 2003, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR), attuale UFM, ha respinto detta domanda e pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia. Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato. B. Il 14 aprile 2008, l'interessato ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera con le seguenti generalità: A._______, nato il [...], Georgia. Nella prima audizione del 28 aprile 2008, ha dichiarato, nella sostanza, d'essere cittadino georgiano d'etnia georgiana, d'avere vissuto sin dalla nascita a D._______ (Ossezia del Sud) e d'avere lasciato il suo Paese nell'[...] del 2008 per il timore d'essere ucciso da parte di sconosciuti. Quest'ultimi avrebbero ucciso suo padre nell'[...] del 1999 ed avrebbero incendiato la sua autofficina e la sua abitazione nel 2005 rispettivamente nel [...] del 2006. Si sarebbe rivolto alle autorità statali senza esito positivo. Si sarebbe dapprima nascosto in montagna, per poi raggiungere la Svizzera. C. Nell'ambito della seconda audizione del 28 aprile 2008, relativa al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), l'interessato è stato confrontato con le risultanze dell'esame dattiloscopico, in particolare con il raffronto delle impronte digitali, da cui è emerso che aveva chiesto asilo in Svizzera il 7 luglio 2003. Il richiedente ha quindi ammesso, per quanto qui di rilevo (cfr. appunto il secondo verbale d'audizione del 28 aprile 2008), d'avere già chiesto asilo in Svizzera ed ha dichiarato d'essere rientrato in patria nel [...] e d'essere rimasto nascosto a D._______ sino all'espatrio. Nell'ambito della prima procedura d'asilo, avrebbe quindi fornito false indicazioni sulla sua identità. D. Il 5 maggio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome ammissibile, esigibile e possibile. E. Il 9 maggio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al TAF contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Il TAF si pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM, sulla base di un esame dattiloscopico e, in seguito, anche per ammissione del ricorrente, ha rilevato che lo stesso aveva già presentato precedentemente una domanda d'asilo in Svizzera utilizzando un'identità diversa da quella dichiarata nella presente procedura d'asilo. In particolare, nell'ambito della prima procedura l'interessato avrebbe declinato una falsa identità, poiché avrebbe temuto per la propria vita. Egli sarebbe comunque rientrato in patria dopo la conclusione di detta procedura d'asilo e sarebbe rimasto nascosto a D._______. L'autorità inferiore ha pure qualificato di non degne di fede le spiegazioni presentate dall'insorgente siccome non corroborate da alcun elemento concreto. Il ricorrente avrebbe pertanto ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Nulla s'opporrebbe infine alla pronuncia dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e all'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia.

E. 5 Nel ricorso, l'insorgente ammette d'avere fornito alle autorità svizzere in materia d'asilo una falsa identità nell'ambito della prima procedura d'asilo poiché avrebbe avuto paura. Inoltre, sostiene di avere pure avuto timore di rivelare tale comportamento nel corso della procedura d'asilo in esame. Ribadisce d'essere fuggito dal suo Paese per il timore d'essere ucciso dagli assassini del padre. Fa valere che, indipendentemente dal suo comportamento, la sua vita in Georgia sarebbe realmente in pericolo, ragione per cui la Svizzera avrebbe dovuto accordargli protezione. Aggiunge infine di avere problemi preoccupanti ai polmoni, che gli causerebbero problemi di respirazione, e di avere bisogno di cure.

E. 6 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova.

E. 6.1 Questo Tribunale osserva che dagli atti di causa emerge che, in virtù delle risultanze dell'esame dattiloscopico, in particolare dal confronto delle impronte digitali, il ricorrente ha inoltrato due domande d'asilo, fornendo due identità diverse. Lo stesso ha peraltro ammesso di avere fornito alle autorità elvetiche un'identità non veritiera (cfr. secondo verbale d'audizione del 28 aprile 2008 pag. 1). Inoltre, il TAF rileva che anche in sede di ricorso l'insorgente ha fornito dati differenti, in particolare circa la sua identità, indicando la Russia quale Paese d'origine (cfr. gravame pag. 1).

E. 6.2 Per sovrabbondanza, le allegazioni presentate dall'insorgente in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Basti rilevare che il ricorrente ha dichiarato di avere deciso di lasciare il suo Paese nell'[...] del 2008 a seguito dell'uccisione del padre da parte di sconosciuti, avvenuta nel 1999, e dell'incendio alla sua autofficina ed alla sua abitazione verificatisi nel 2005 rispettivamente nel 2006 (cfr. primo verbale di audizione del 28 aprile 2008 pag. 2, 4 e 5). Nonostante il timore d'essere ucciso, l'insorgente ha altresì asserito di essere rientrato in patria nel [...], al termine della prima procedura d'asilo, e di avere soggiornato in Georgia sino all'[...] del 2008 (cfr. secondo verbale d'audizione del 28 aprile 2008 pag. 1). Infine, non v'è alcun motivo di ritenere che le autorità statali, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti.

E. 6.3 Da quanto esposto, discende che a giusta ragione, in virtù delle emergenze processuali, l'UFM ha considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità.

E. 7 Non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).

E. 7.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto, e pure per i motivi indicati al considerando 6 del presente giudizio, alcun elemento di cui agli atti di causa consente di ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, riguardo ad un pericolo d'esposizione personale in Georgia ad atti o fatti che si ritengono contrari a tali disposizioni. Peraltro, giova precisare che ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-6913/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 11. 1 e relativo riferimento).

E. 7.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile.

E. 8 Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento (art. 83 cpv. 4 Lstr).

E. 8.1 Il TAF osserva che, al momento attuale, in Georgia non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, neanche nell'Ossezia del Sud - regione da cui il ricorrente ha dichiarato, nell'ambito della seconda procedura d'asilo, di essere originario e d'avere vissuto sino all'espatrio (cfr. primo verbale d'audizione del 28 aprile 2008 pag. 1) ed in cui sono situate località poste sotto il controllo delle autorità georgiane - ove la situazione appare certo tesa e volatile.

E. 8.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, questo Tribunale constata che lo stesso è giovane ed ha una certa esperienza professionale. Non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In particolare, non v'è alcun motivo di ritenere che non meglio precisati "problemi preoccupanti" ai polmoni non possano essere curati in Georgia. Il ricorrente non ha altresì fornito in sede di ricorso della documentazione medica che dimostri l'esistenza di seri problemi di salute, senza che siffatta documentazione sia reperibile negli atti di causa dell'autorità inferiore trasmessi a questo Tribunale. In tali circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Georgia. Per sovrabbondanza, può essere rilevato che secondo le dichiarazioni del ricorrente, in patria risiede ancora sua madre (cfr. primo verbale d'audizione del 28 aprile 2008 pag. 3).

E. 8.3 Ritenuto che neppure ad un esame d'ufficio delle carte processuali emergono circostanze, sussumibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, che ostano alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, il gravame non merita tutela nemmeno su tale punto di questione.

E. 9 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 10 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 11 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 12 In considerazione di quanto indicato ai considerandi 7, 8 e 9, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia di allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 13 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

E. 14 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. Inoltre, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, ritenuto che il ricorso era privo di probabilità di successo.

E. 15 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
  3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  5. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Marcella Lurà Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Corte IV D-3058/2008 {T 0/2} Sentenza del 29 luglio 2008 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch, cancelliera Marcella Lurà. Parti A.______, Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 maggio 2008 / N . Fatti: A. Il 7 luglio 2003, l'interessato ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera, fornendo le seguenti generalità: B._______, nato il [...], cittadino georgiano originario della località di C._______ (Shida Kartli). Il 2 settembre 2003, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR), attuale UFM, ha respinto detta domanda e pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia. Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato. B. Il 14 aprile 2008, l'interessato ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera con le seguenti generalità: A._______, nato il [...], Georgia. Nella prima audizione del 28 aprile 2008, ha dichiarato, nella sostanza, d'essere cittadino georgiano d'etnia georgiana, d'avere vissuto sin dalla nascita a D._______ (Ossezia del Sud) e d'avere lasciato il suo Paese nell'[...] del 2008 per il timore d'essere ucciso da parte di sconosciuti. Quest'ultimi avrebbero ucciso suo padre nell'[...] del 1999 ed avrebbero incendiato la sua autofficina e la sua abitazione nel 2005 rispettivamente nel [...] del 2006. Si sarebbe rivolto alle autorità statali senza esito positivo. Si sarebbe dapprima nascosto in montagna, per poi raggiungere la Svizzera. C. Nell'ambito della seconda audizione del 28 aprile 2008, relativa al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), l'interessato è stato confrontato con le risultanze dell'esame dattiloscopico, in particolare con il raffronto delle impronte digitali, da cui è emerso che aveva chiesto asilo in Svizzera il 7 luglio 2003. Il richiedente ha quindi ammesso, per quanto qui di rilevo (cfr. appunto il secondo verbale d'audizione del 28 aprile 2008), d'avere già chiesto asilo in Svizzera ed ha dichiarato d'essere rientrato in patria nel [...] e d'essere rimasto nascosto a D._______ sino all'espatrio. Nell'ambito della prima procedura d'asilo, avrebbe quindi fornito false indicazioni sulla sua identità. D. Il 5 maggio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome ammissibile, esigibile e possibile. E. Il 9 maggio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al TAF contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Diritto: 1. Il TAF si pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM, sulla base di un esame dattiloscopico e, in seguito, anche per ammissione del ricorrente, ha rilevato che lo stesso aveva già presentato precedentemente una domanda d'asilo in Svizzera utilizzando un'identità diversa da quella dichiarata nella presente procedura d'asilo. In particolare, nell'ambito della prima procedura l'interessato avrebbe declinato una falsa identità, poiché avrebbe temuto per la propria vita. Egli sarebbe comunque rientrato in patria dopo la conclusione di detta procedura d'asilo e sarebbe rimasto nascosto a D._______. L'autorità inferiore ha pure qualificato di non degne di fede le spiegazioni presentate dall'insorgente siccome non corroborate da alcun elemento concreto. Il ricorrente avrebbe pertanto ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Nulla s'opporrebbe infine alla pronuncia dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e all'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia. 5. Nel ricorso, l'insorgente ammette d'avere fornito alle autorità svizzere in materia d'asilo una falsa identità nell'ambito della prima procedura d'asilo poiché avrebbe avuto paura. Inoltre, sostiene di avere pure avuto timore di rivelare tale comportamento nel corso della procedura d'asilo in esame. Ribadisce d'essere fuggito dal suo Paese per il timore d'essere ucciso dagli assassini del padre. Fa valere che, indipendentemente dal suo comportamento, la sua vita in Georgia sarebbe realmente in pericolo, ragione per cui la Svizzera avrebbe dovuto accordargli protezione. Aggiunge infine di avere problemi preoccupanti ai polmoni, che gli causerebbero problemi di respirazione, e di avere bisogno di cure. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova. 6.1 Questo Tribunale osserva che dagli atti di causa emerge che, in virtù delle risultanze dell'esame dattiloscopico, in particolare dal confronto delle impronte digitali, il ricorrente ha inoltrato due domande d'asilo, fornendo due identità diverse. Lo stesso ha peraltro ammesso di avere fornito alle autorità elvetiche un'identità non veritiera (cfr. secondo verbale d'audizione del 28 aprile 2008 pag. 1). Inoltre, il TAF rileva che anche in sede di ricorso l'insorgente ha fornito dati differenti, in particolare circa la sua identità, indicando la Russia quale Paese d'origine (cfr. gravame pag. 1). 6.2 Per sovrabbondanza, le allegazioni presentate dall'insorgente in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Basti rilevare che il ricorrente ha dichiarato di avere deciso di lasciare il suo Paese nell'[...] del 2008 a seguito dell'uccisione del padre da parte di sconosciuti, avvenuta nel 1999, e dell'incendio alla sua autofficina ed alla sua abitazione verificatisi nel 2005 rispettivamente nel 2006 (cfr. primo verbale di audizione del 28 aprile 2008 pag. 2, 4 e 5). Nonostante il timore d'essere ucciso, l'insorgente ha altresì asserito di essere rientrato in patria nel [...], al termine della prima procedura d'asilo, e di avere soggiornato in Georgia sino all'[...] del 2008 (cfr. secondo verbale d'audizione del 28 aprile 2008 pag. 1). Infine, non v'è alcun motivo di ritenere che le autorità statali, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. 6.3 Da quanto esposto, discende che a giusta ragione, in virtù delle emergenze processuali, l'UFM ha considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità. 7. Non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 7.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto, e pure per i motivi indicati al considerando 6 del presente giudizio, alcun elemento di cui agli atti di causa consente di ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, riguardo ad un pericolo d'esposizione personale in Georgia ad atti o fatti che si ritengono contrari a tali disposizioni. Peraltro, giova precisare che ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-6913/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 11. 1 e relativo riferimento). 7.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile. 8. Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento (art. 83 cpv. 4 Lstr). 8.1 Il TAF osserva che, al momento attuale, in Georgia non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, neanche nell'Ossezia del Sud - regione da cui il ricorrente ha dichiarato, nell'ambito della seconda procedura d'asilo, di essere originario e d'avere vissuto sino all'espatrio (cfr. primo verbale d'audizione del 28 aprile 2008 pag. 1) ed in cui sono situate località poste sotto il controllo delle autorità georgiane - ove la situazione appare certo tesa e volatile. 8.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, questo Tribunale constata che lo stesso è giovane ed ha una certa esperienza professionale. Non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In particolare, non v'è alcun motivo di ritenere che non meglio precisati "problemi preoccupanti" ai polmoni non possano essere curati in Georgia. Il ricorrente non ha altresì fornito in sede di ricorso della documentazione medica che dimostri l'esistenza di seri problemi di salute, senza che siffatta documentazione sia reperibile negli atti di causa dell'autorità inferiore trasmessi a questo Tribunale. In tali circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Georgia. Per sovrabbondanza, può essere rilevato che secondo le dichiarazioni del ricorrente, in patria risiede ancora sua madre (cfr. primo verbale d'audizione del 28 aprile 2008 pag. 3). 8.3 Ritenuto che neppure ad un esame d'ufficio delle carte processuali emergono circostanze, sussumibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, che ostano alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, il gravame non merita tutela nemmeno su tale punto di questione. 9. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 12. In considerazione di quanto indicato ai considerandi 7, 8 e 9, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia di allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 13. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 14. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. Inoltre, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, ritenuto che il ricorso era privo di probabilità di successo. 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a:

- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)

- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)

- E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Marcella Lurà Data di spedizione: