Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato ha depositato una prima domanda d'asilo in Svizzera il 18 ottobre 2001 fornendo le seguenti generalità: B._______, nato il [...], Armenia. Il 7 gennaio 2003, l'UFM (allora Ufficio federale dei rifugiati, UFR) non è entrato nel merito della citata domanda e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Armenia. Il 4 giugno 2003, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha stralciato dai ruoli, siccome divenuto privo d'oggetto, il ricorso interposto contro la citata decisione dell'UFM. Il 22 agosto 2003, l'interessato è stato allontanato verso il suo Paese d'origine, munito di un lasciapassare emesso dalle autorità armene a nome di A._______, nato il [...], Armenia. B. Il 16 ottobre 2006, l'interessato ha depositato una seconda demanda d'asilo con le seguenti generalità: A._______, nato il [...], Armenia. Il 28 novembre 2006, l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo in esame ed ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo verso l'Armenia siccome lecita, esigibile e possibile. Il ricorso interposto contro la menzionata decisione dinanzi alla CRA è stato respinto con sentenza del 12 dicembre 2006. Il [...], l'interessato è stato allontanato verso il suo Paese d'origine. C. L'8 maggio 2007, l'interessato ha presentato una terza domanda d'asi-lo in Svizzera e declinato le medesime generalità indicate nella seconda. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 24 maggio e del 6 giugno 2007), d'essere nuovamente espatriato per il timore d'essere ingiustamente incarcerato dalle autorità statali per aver indotto al suicidio C._______ (come già dichiarato durante la seconda procedura d'asilo). Il [...], avrebbe voluto partecipare al processo a suo carico, ma ciò non sarebbe stato possibile perché sarebbe stato rimandato in patria dalla Svizzera lo stesso giorno e avrebbe raggiunto il suo Paese d'origine solo la sera. La polizia avrebbe poi saputo del suo rientro e avrebbe informato lo zio delle ricerche nei suoi confronti. Avrebbe, però, rinunciato a presentarsi in polizia per il timore d'essere maltrattato e costretto a firmare una confessione. Avrebbe temuto anche la vendetta dei familiari di C._______ che avrebbero chiesto allo zio, che sarebbe stato maltrattato e successivamente sarebbe morto d'infarto, di consegnarlo loro. Avrebbe quindi deciso di lasciare nuovamente l'Armenia, ciò che avrebbe fatto il [...] 2007. L'interessato ha esibito un libretto militare nonché una copia di una licenza di condurre russa. D. Il 15 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della terza domanda d'asilo presentata dall'interessato (art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Armenia siccome lecita, esigibile e possibile. E. Il 18 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. F. Il 3 luglio 2007, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole e ha pertanto respinto la domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. G. Il 6 luglio 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 2 Nel caso di specie, il potere cognitivo del TAF è limitato, per quanto attiene al giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo, alla questione di sapere se la stessa sia stata pronunciata a ragione o a torto. La cognizione del TAF è per contro completa in materia d'allontanamento e d'esecuzione dell'allontanamento (v. già Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 34 consid. 2.1 pag. 240 e seg.).
E. 3 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che le precedenti procedure d'asilo si sono definitivamente concluse. D'altro lato, ha osservato che l'interessato non ha addotto nuovi motivi suscettibili di giustificare un'entrata nel merito della sua terza domanda d'asilo, ma ha semplicemente ribadito quanto già allegato nelle precedenti domande, ossia d'essere ricercato perché sospettato d'avere indotto C._______ al suicidio, motivo per cui rischierebbe diversi anni di prigione. Tuttavia, non è stato neppure in grado d'indicare la data esatta del suicidio di C._______ di cui egli sarebbe stato ritenuto colpevole, dimenticanza inconcepibile trattandosi dell'evento all'origine degli indicati problemi con le autorità statali. Inoltre, se fosse effettivamente stato ricercato dalle autorità da sette anni e avesse temuto per la sua sorte, l'interessato non avrebbe certamente fatto ritorno al domicilio dello zio, ma avrebbe cercato un'altro rifugio, e non avrebbe lasciato il suo Paese d'origine dall'aeroporto, luogo particolarmente controllato.
E. 5 Nel ricorso, l'insorgente ha segnalato che nella domanda d'asilo in esame ha fatto valere in parte le stesse ragioni già addotte nelle prime due - suicidio di C._______ nell'[...] del 2000 di cui sarebbe stato ritenuto responsabile - ed in parte dei motivi nuovi. Quest'ultimi sono da ravvisare nelle attuali ricerche delle autorità e dei familiari di C._______ nei suoi confronti. Sostiene che dopo sette anni di tanta ansia, ininterrottamente in fuga, non riuscirebbe sempre a essere preciso sulle date degli avvenimenti. Peraltro, il rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione principale è dell'avviso che nel caso concreto sussistono degli indizi di persecuzione che giustificano una decisione di merito.
E. 6 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa, ha ritirato la domanda o, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
E. 7.1 Preliminarmente, il TAF osserva che le precedenti procedure d'asilo si sono definitivamente concluse con decisioni cresciute in giudicato.
E. 7.2 Questo Tribunale considera, altresì, che le allegazioni del ricorrente in merito agli eventi verificatisi dopo la conclusione della seconda procedura d'asilo, e che l'avrebbero indotto ad espatriare nuovamente, non sono propri a giustificare un'entrata nel merito della sua terza domanda d'asilo, come rettamente rilevato nell'impugnata decisione. In particolare, le stesse, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA), s'esauriscono in mere affermazioni di parte, imprecise e non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Basti ancora rilevare che l'insorgente ha dichiarato in procedura di prima istanza che, al suo ritorno in Armenia il [...], si sarebbe stabilito presso suo zio e vi sarebbe rimasto sino al [...] (cfr. verbali d'audizione del 24 maggio 2007 pag. 6 e del 6 giugno 2007 pag. 7), per poi addurre, nel ricorso, che non vi sarebbe rimasto per il timore che la polizia lo ritrovasse e che si sarebbe nascosto presso un'amico (cfr. ricorso pag. 2). Inoltre, non soccorrono il ricorrente né i documenti esibiti in procedura di prima istanza, poiché nulla dimostrano in relazione ai timori manifestati, né la generica osservazione del rappresentante dell'istituzione di soccorso nell'attestato del 6 giugno 2007, non essendo altresì sufficiente, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, che il richiedente l'asilo si limiti semplicemente a presentare delle nuove allegazioni per giustificare un'entrata nel merito della sua nuova domanda d'asilo, ma occorrendo che le stesse non siano totalmente inconsistenti. Infine, sia rilevato per sovrabbondanza, il ricorrente neppure ha preteso che le evocate ricerche nei suoi confronti, siano esse delle autorità o dei familiari del C._______ che si sarebbe suicidato, sarebbero originate da considerazioni rilevanti dal profilo dell'art. 3 LAsi.
E. 8 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 9 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 10 Per i motivi indicati al considerando 7 del presente giudizio, non v'è ragione di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (principio del non-refoulement).
E. 11 La portata dell'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) non si esaurisce, altresì, nella massima del non-refoulement. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
E. 11.1 Nel caso concreto, alcun elemento di cui agli atti di causa, nella sostanza nuovamente per i motivi indicati al considerando 7 del presente giudizio, consente di ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, oppure presunzioni non contraddette, riguardo ad un pericolo d'esposizione personale in Armenia ad atti o fatti che si ritengono contrari a tali disposizioni. Peraltro, giova precisare che ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (GICRA 1995 n. 12 consid. 10 pag. 110 e segg.).
E. 11.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nel giudizio impugnato, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è lecita.
E. 12 Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento (art. 14a cpv. 4 LDDS).
E. 12.1 Va rilevato che, come noto, in Armenia non sussiste attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale.
E. 12.2 Per il resto, il TAF constata che il ricorrente è giovane, conosce, oltre alla sua madrelingua, pure il russo e un poco il tedesco, ed ha dell'esperienza professionale (cfr. verbali d'audizione del 24 maggio 2007 pag. 2 e del 6 giugno 2007 pag. 3). Peraltro, in sede di ricorso egli neppure ha preteso che il suo stato di salute s'oppone alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici (v. sulla questione GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, sono adempite le condizioni per formulare una prognosi favorevole con riferimento all'effettiva possibilità di un adeguato reinserimento sociale del ricorrente nel suo Paese d'origine. Peraltro, e per sovrabbondanza, può ancora esser osservato che l'insorgente stesso ha dichiarato che in Armenia vivono tuttora dei parenti.
E. 12.3 Da quanto esposto, consegue che l'esecuzione dell'allontana-mento del ricorrente in Armenia deve ritenersi ragionevolmente esigibile. Il ricorso non merita pertanto tutela nemmeno su tale punto di questione.
E. 13 Infine, usando della necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. Considerato, altresì, che nessun ostacolo d'ordine tecnico si oppone al rientro in Armenia, l'esecuzione dell'allontanamento deve pure considerarsi possibile (art. 14a cpv. 2 LDDS).
E. 14 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).
E. 15 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo di fr. 600.--, versato dall'insorgente il 6 luglio 2007, è computato con le spese processuali.
- Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - autorità inferiore (in copia; n. di rif. N_______) - D._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Ilaria Tassini Jung Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Corte IV D-4165/2007/ {T 0/2} Sentenza del 18 ottobre 2007 Composizione Giudice Vito Valenti (presidente del collegio), Fulvio Haefeli e Gérald Bovier, cancelliera Ilaria Tassini Jung. Parti A._______, Armenia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto la decisione del 15 giugno 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N_______ Fatti: A. L'interessato ha depositato una prima domanda d'asilo in Svizzera il 18 ottobre 2001 fornendo le seguenti generalità: B._______, nato il [...], Armenia. Il 7 gennaio 2003, l'UFM (allora Ufficio federale dei rifugiati, UFR) non è entrato nel merito della citata domanda e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Armenia. Il 4 giugno 2003, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha stralciato dai ruoli, siccome divenuto privo d'oggetto, il ricorso interposto contro la citata decisione dell'UFM. Il 22 agosto 2003, l'interessato è stato allontanato verso il suo Paese d'origine, munito di un lasciapassare emesso dalle autorità armene a nome di A._______, nato il [...], Armenia. B. Il 16 ottobre 2006, l'interessato ha depositato una seconda demanda d'asilo con le seguenti generalità: A._______, nato il [...], Armenia. Il 28 novembre 2006, l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo in esame ed ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo verso l'Armenia siccome lecita, esigibile e possibile. Il ricorso interposto contro la menzionata decisione dinanzi alla CRA è stato respinto con sentenza del 12 dicembre 2006. Il [...], l'interessato è stato allontanato verso il suo Paese d'origine. C. L'8 maggio 2007, l'interessato ha presentato una terza domanda d'asi-lo in Svizzera e declinato le medesime generalità indicate nella seconda. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 24 maggio e del 6 giugno 2007), d'essere nuovamente espatriato per il timore d'essere ingiustamente incarcerato dalle autorità statali per aver indotto al suicidio C._______ (come già dichiarato durante la seconda procedura d'asilo). Il [...], avrebbe voluto partecipare al processo a suo carico, ma ciò non sarebbe stato possibile perché sarebbe stato rimandato in patria dalla Svizzera lo stesso giorno e avrebbe raggiunto il suo Paese d'origine solo la sera. La polizia avrebbe poi saputo del suo rientro e avrebbe informato lo zio delle ricerche nei suoi confronti. Avrebbe, però, rinunciato a presentarsi in polizia per il timore d'essere maltrattato e costretto a firmare una confessione. Avrebbe temuto anche la vendetta dei familiari di C._______ che avrebbero chiesto allo zio, che sarebbe stato maltrattato e successivamente sarebbe morto d'infarto, di consegnarlo loro. Avrebbe quindi deciso di lasciare nuovamente l'Armenia, ciò che avrebbe fatto il [...] 2007. L'interessato ha esibito un libretto militare nonché una copia di una licenza di condurre russa. D. Il 15 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della terza domanda d'asilo presentata dall'interessato (art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Armenia siccome lecita, esigibile e possibile. E. Il 18 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. F. Il 3 luglio 2007, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole e ha pertanto respinto la domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. G. Il 6 luglio 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. Nel caso di specie, il potere cognitivo del TAF è limitato, per quanto attiene al giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo, alla questione di sapere se la stessa sia stata pronunciata a ragione o a torto. La cognizione del TAF è per contro completa in materia d'allontanamento e d'esecuzione dell'allontanamento (v. già Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 34 consid. 2.1 pag. 240 e seg.). 3. Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che le precedenti procedure d'asilo si sono definitivamente concluse. D'altro lato, ha osservato che l'interessato non ha addotto nuovi motivi suscettibili di giustificare un'entrata nel merito della sua terza domanda d'asilo, ma ha semplicemente ribadito quanto già allegato nelle precedenti domande, ossia d'essere ricercato perché sospettato d'avere indotto C._______ al suicidio, motivo per cui rischierebbe diversi anni di prigione. Tuttavia, non è stato neppure in grado d'indicare la data esatta del suicidio di C._______ di cui egli sarebbe stato ritenuto colpevole, dimenticanza inconcepibile trattandosi dell'evento all'origine degli indicati problemi con le autorità statali. Inoltre, se fosse effettivamente stato ricercato dalle autorità da sette anni e avesse temuto per la sua sorte, l'interessato non avrebbe certamente fatto ritorno al domicilio dello zio, ma avrebbe cercato un'altro rifugio, e non avrebbe lasciato il suo Paese d'origine dall'aeroporto, luogo particolarmente controllato. 5. Nel ricorso, l'insorgente ha segnalato che nella domanda d'asilo in esame ha fatto valere in parte le stesse ragioni già addotte nelle prime due - suicidio di C._______ nell'[...] del 2000 di cui sarebbe stato ritenuto responsabile - ed in parte dei motivi nuovi. Quest'ultimi sono da ravvisare nelle attuali ricerche delle autorità e dei familiari di C._______ nei suoi confronti. Sostiene che dopo sette anni di tanta ansia, ininterrottamente in fuga, non riuscirebbe sempre a essere preciso sulle date degli avvenimenti. Peraltro, il rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione principale è dell'avviso che nel caso concreto sussistono degli indizi di persecuzione che giustificano una decisione di merito. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa, ha ritirato la domanda o, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 7. 7.1 Preliminarmente, il TAF osserva che le precedenti procedure d'asilo si sono definitivamente concluse con decisioni cresciute in giudicato. 7.2 Questo Tribunale considera, altresì, che le allegazioni del ricorrente in merito agli eventi verificatisi dopo la conclusione della seconda procedura d'asilo, e che l'avrebbero indotto ad espatriare nuovamente, non sono propri a giustificare un'entrata nel merito della sua terza domanda d'asilo, come rettamente rilevato nell'impugnata decisione. In particolare, le stesse, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA), s'esauriscono in mere affermazioni di parte, imprecise e non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Basti ancora rilevare che l'insorgente ha dichiarato in procedura di prima istanza che, al suo ritorno in Armenia il [...], si sarebbe stabilito presso suo zio e vi sarebbe rimasto sino al [...] (cfr. verbali d'audizione del 24 maggio 2007 pag. 6 e del 6 giugno 2007 pag. 7), per poi addurre, nel ricorso, che non vi sarebbe rimasto per il timore che la polizia lo ritrovasse e che si sarebbe nascosto presso un'amico (cfr. ricorso pag. 2). Inoltre, non soccorrono il ricorrente né i documenti esibiti in procedura di prima istanza, poiché nulla dimostrano in relazione ai timori manifestati, né la generica osservazione del rappresentante dell'istituzione di soccorso nell'attestato del 6 giugno 2007, non essendo altresì sufficiente, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, che il richiedente l'asilo si limiti semplicemente a presentare delle nuove allegazioni per giustificare un'entrata nel merito della sua nuova domanda d'asilo, ma occorrendo che le stesse non siano totalmente inconsistenti. Infine, sia rilevato per sovrabbondanza, il ricorrente neppure ha preteso che le evocate ricerche nei suoi confronti, siano esse delle autorità o dei familiari del C._______ che si sarebbe suicidato, sarebbero originate da considerazioni rilevanti dal profilo dell'art. 3 LAsi. 8. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. Per i motivi indicati al considerando 7 del presente giudizio, non v'è ragione di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (principio del non-refoulement). 11. La portata dell'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) non si esaurisce, altresì, nella massima del non-refoulement. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 11.1 Nel caso concreto, alcun elemento di cui agli atti di causa, nella sostanza nuovamente per i motivi indicati al considerando 7 del presente giudizio, consente di ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, oppure presunzioni non contraddette, riguardo ad un pericolo d'esposizione personale in Armenia ad atti o fatti che si ritengono contrari a tali disposizioni. Peraltro, giova precisare che ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (GICRA 1995 n. 12 consid. 10 pag. 110 e segg.). 11.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nel giudizio impugnato, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è lecita. 12. Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento (art. 14a cpv. 4 LDDS). 12.1 Va rilevato che, come noto, in Armenia non sussiste attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale. 12.2 Per il resto, il TAF constata che il ricorrente è giovane, conosce, oltre alla sua madrelingua, pure il russo e un poco il tedesco, ed ha dell'esperienza professionale (cfr. verbali d'audizione del 24 maggio 2007 pag. 2 e del 6 giugno 2007 pag. 3). Peraltro, in sede di ricorso egli neppure ha preteso che il suo stato di salute s'oppone alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici (v. sulla questione GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, sono adempite le condizioni per formulare una prognosi favorevole con riferimento all'effettiva possibilità di un adeguato reinserimento sociale del ricorrente nel suo Paese d'origine. Peraltro, e per sovrabbondanza, può ancora esser osservato che l'insorgente stesso ha dichiarato che in Armenia vivono tuttora dei parenti. 12.3 Da quanto esposto, consegue che l'esecuzione dell'allontana-mento del ricorrente in Armenia deve ritenersi ragionevolmente esigibile. Il ricorso non merita pertanto tutela nemmeno su tale punto di questione. 13. Infine, usando della necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. Considerato, altresì, che nessun ostacolo d'ordine tecnico si oppone al rientro in Armenia, l'esecuzione dell'allontanamento deve pure considerarsi possibile (art. 14a cpv. 2 LDDS). 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo di fr. 600.--, versato dall'insorgente il 6 luglio 2007, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N_______)
- D._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Ilaria Tassini Jung Data di spedizione: