Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. Il (...) ottobre 2015, A._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A1/2). B. B.a Sentito sommariamente sulle sue generalità il (...) novembre 2015 (cfr. verbale dell'audizione sulle generalità del [...] novembre 2015; di seguito: verbale 1), poi sui suoi motivi d'asilo il (...) aprile 2017 (cfr. verbale d'audizione del [...] aprile 2017; di seguito: verbale 2), il richiedente succitato ha esposto di essere di cittadinanza siriana, di etnia curda, con ultimo domicilio a B._______ (in arabo: C._______ ; provincia di D._______), nel quartiere E._______ (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4; verbale 2, D44, pag. 8). B.b Egli ha dichiarato di essere espatriato dalla Siria in primo luogo poiché, alcuni membri della sua famiglia, in particolare il fratello F._______ - che attualmente militerebbe nelle fila dei (...) nel G._______ (cfr. verbale 2, D20 segg., pag. 6, e D43, pag. 8) - ed il cugino H._______, sarebbero attivi politicamente e perseguiti sia dalle autorità siriane sia/o dal PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat, Partito dell'Unione democratica, partito politico curdo siriano [nota del Tribunale]), per le loro attività in seno ed a favore del "(...)" (cfr. verbale 2, D90, pag. 13 e D99 segg., pag. 14 segg.). Anche lui sarebbe membro di quest'ultimo partito politico, per il quale avrebbe partecipato a delle manifestazioni contro il regime siriano nel corso del (...) a B._______, nel (...) a I._______, oltreché avrebbe sorvegliato le attività del fratello e di un amico durante delle manifestazioni svoltesi nell'anno (...), perché non venissero arrestati dagli agenti della sicurezza del regime siriano (cfr. verbale 2, D63 segg., pag. 10 seg.; D114 segg., pag. 16). Le sue attività politiche, come pure quelle esercitate dai fratelli e dal cugino, avrebbero avuto quali conseguenze per lui di essere minacciato verbalmente da due individui in moto verso la fine dell'anno (...) (cfr. verbale 2, D76 segg., pag. 11 seg. e D111 segg., pag.15), come pure nel mese di (...), sarebbe stata gettata una granata all'interno del suo domicilio familiare (cfr. verbale 2, D83 segg., pag. 12; D109 segg., pag. 15 seg.; D119 segg., pag. 16 seg.). Inoltre egli avrebbe rifiutato, a due riprese, di montare la guardia per il PYD (cfr. verbale 2, D113, pag. 15 seg. e D127 segg., pag. 18). A seguito di tali eventi e per timore di rappresaglie da parte del regime siriano, durante il (...), rispettivamente secondo un'altra versione all'inizio del (...), dopo che il fratello F._______ ed il cugino H._______ sarebbero apparsi su diversi canali televisivi, la sua famiglia sarebbe emigrata nel G._______ (cfr. verbale 1, p.to 3.03, pag. 5; verbale 2, D20 segg. e D121 segg., pag.17 seg.). In Siria, a B._______, sarebbero rimasti soltanto due suoi fratelli, J._______ e K._______, con le loro rispettive famiglie (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 4; verbale 2, D16 segg., pag. 5). In secondo luogo, l'interessato ha dichiarato di essere espatriato dal suo Paese d'origine poiché durante tutta la sua vita sarebbe stato privato da parte delle autorità siriane di tutti i suoi diritti, segnatamente non avrebbe mai posseduto un passaporto, né sarebbe mai salito su un aereo, oltreché non gli sarebbe più stato possibile muoversi liberamente (cfr. verbale 2, D90, pag. 13 e D113, pag. 16). Infine, non desiderando partecipare alla guerra, egli non avrebbe svolto il servizio militare obbligatorio per le autorità siriane o il PYD. Avrebbe pertanto vissuto negli anni 2014 e 2015 con il timore di essere arrestato per renitenza alla leva da una delle due parti, uscendo da casa sua il meno possibile e, quando necessario, evitando le pattuglie o recandosi presso una (...) (cfr. verbale 2, D90 segg., pag. 13 seg.; D135 segg., pag. 13 seg.). Oltracciò l'interessato ha dichiarato che il fratello F._______, era ricercato dal servizio di sicurezza politica del regime siriano e che il PYD lo avrebbe sequestrato per (...) verso la fine dell'anno (...) (cfr. verbale 1, D106, pag. 15; verbale 2, D147 segg., pag. 20). Dal canto suo, il cugino H._______, attualmente residente nel G._______, ove svolgerebbe il ruolo di (...) del (...) (cfr. verbale 2, D156 seg., pag. 20 seg.) sarebbe stato arrestato dal governo siriano nel (...) e rilasciato dopo (...) (cfr. verbale 2, D155, pag. 20). A seguito di tali avvicendamenti, egli avrebbe lasciato illegalmente il suo Paese d'origine il (...) o il (...) ottobre 2015, espatriando in L._______ (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4; verbale 2, D136 segg., pag. 19). B.c Durante l'audizione sui motivi d'asilo, l'interessato ha allegato che, dopo il suo espatrio, egli avrebbe preso parte ad una conferenza a M._______ durante il mese di (...) o (...), organizzata dal partito dell'"(...)". Nel quadro di una conferenza a N._______, che avrebbe avuto luogo il (...), il medesimo avrebbe inoltre incontrato a nome del (...) diverse personalità politiche per la causa curda. In tale contesto sarebbero state scattate diverse fotografie, due delle quali sarebbero state pubblicate in (...), dal (...) (cfr. verbale 2, D58 segg., pag.9 seg. e D164 segg., pag. 21 seg.). B.d Infine, il richiedente ha dichiarato che l'(...), il fratello J._______ sarebbe stato rapito dal PYD, ed interrogato in merito ai suoi fratelli che militano per l'opposizione o in seno all'armata libera (cfr. verbale 2, D62, pag. 10; D172 seg., pag. 22). B.e A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti:
- la copia della carta d'(...) di A._______ (di seguito: doc. 1; cfr. anche: verbale 2, D5, pag. 3 seg.);
- la copia della carta d'(...) familiare (di seguito: doc. 2; cfr. anche: verbale 2, D7, pag. 4);
- il libretto militare originale di A._______ (di seguito: doc. 3; cfr. anche: verbale 2, D5, pag. 3);
- documentazione concernente il cugino del ricorrente, H._______ (di seguito: doc. 4; cfr. anche: verbale 2, D3, pag. 2);
- documentazione concernente il fratello F._______ (di seguito: doc. 5; cfr. anche: verbale 2, D3, pag. 2 seg.);
- varia documentazione concernente il fratello J._______ (di seguito: doc. 6; cfr. anche: verbale 2, D3, pag. 3);
- varia documentazione e copie di fotografie che rappresentano A._______ (di seguito: doc. 7; cfr. anche: verbale 2, D3, pag. 3);
- copie di immagini che rappresentano A._______ a fianco a diverse personalità politiche, che sarebbero state scattate durante una conferenza a N._______ (di seguito: doc. 8; cfr. anche: verbale 2, D3, pag. 3 e D164 pag. 21 seg.);
- la carta d'identità originale intestata a A._______, rilasciata il (...) (di seguito: doc. 9; cfr. anche: verbale 1, p.to 4.01, pag. 5). C. Con decisione del 30 ottobre 2017, notificata al richiedente il 2 novembre 2017 (cfr. atto A17/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha respinto la succitata domanda d'asilo, mentre ha invece ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato attualmente non ragionevolmente esigibile, concedendogli di conseguenza l'ammissione provvisoria. D. In data 1° dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato), il richiedente è insorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la succitata decisione della SEM, chiedendo a titolo principale la concessione dell'asilo in Svizzera ed in subordine, che gli atti vengano restituiti all'autorità inferiore per una nuova valutazione circa la qualità di rifugiato. Contestualmente ha presentato, secondo il senso, la concessione dell'assistenza giudiziaria, quale dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. Allegati al gravame, l'interessato ha prodotto quali ulteriori mezzi di prova: copia di un mandato d'arresto in lingua straniera, datato (...), con la relativa traduzione in italiano (di seguito: doc. 10); copia di una dichiarazione in lingua straniera, non datata, del (...), con la traduzione in italiano (di seguito: doc. 11) e copia di una dichiarazione in lingua inglese della "(...)" del (...) (di seguito: doc. 12). E. Con scritto spontaneo, ricevuto dal Tribunale il 19 aprile 2018, il ricorrente ha chiesto, fra le altre cose, ragguagli in merito allo stato del ricorso pendente. F. Il Tribunale, con decisione incidentale del 23 aprile 2018, ha accolto l'istanza di concessione d'assistenza giudiziaria dell'insorgente a condizione che l'indigenza fosse dimostrata con una relativa attestazione entro l'8 maggio 2018, oppure a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali entro il medesimo termine. Il versamento dell'importo richiesto quale anticipo, è stato tempestivamente corrisposto il 27 aprile 2018 (cfr. risultanze processuali). G. In data 22 maggio 2018, con memoriale di risposta, la SEM ha proposto la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle conclusioni esposte nella decisione avversata e cogliendo l'occasione per presentare delle osservazioni in merito ai documenti allegati al ricorso dall'insorgente, non ritenuti probanti. H. Con replica dell'8 giugno 2018, il ricorrente si è riconfermato nelle sue motivazioni ricorsuali, altresì pronunciandosi circa le modalità di ottenimento del mandato di cattura del (...) prodotto con il gravame, nonché sostenendo di esserne venuto a conoscenza soltanto dopo l'emanazione della decisione impugnata. I. Il 28 giugno 2018, l'autorità inferiore si è espressa in duplica, d'un canto riconfermandosi integralmente nelle motivazioni espresse nella decisione avversata, d'altro canto sollevando dei dubbi circa la verosimiglianza del racconto dell'insorgente in merito alla ricostruzione del reperimento del mandato di cattura come pure circa la tempistica nella quale il medesimo interessato sarebbe venuto a conoscenza dello stesso. J. Con triplica datata 24 luglio 2018, l'insorgente ha ribadito la veridicità e verosimiglianza dei suoi asserti in relazione al documento in questione, nonché postulato nuovamente l'accoglimento del ricorso per le conclusioni già espresse nel gravame. K. In data 29 agosto 2018, la SEM ha presentato la sua quadruplica, riconfermandosi essenzialmente nelle sue precedenti osservazioni e conclusioni. Tale scritto è stato trasmesso per informazione dal Tribunale al ricorrente il 31 agosto 2018. L. Con scritti rispettivamente del 18 aprile 2019 e dell'8 luglio 2019, la rappresentante legale del ricorrente ha chiesto ragguagli circa lo stato della procedura in oggetto. Il Tribunale ha risposto con scritto datato 11 luglio 2019 (cfr. risultanze processuali). La rappresentante legale ha reiterato la sua richiesta precitata anche con successivo scritto del 26 ottobre 2019 (cfr. risultanze processuali). M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/24 consid. 2.2; DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione della SEM resa in materia d'asilo, prende in considerazione lo stato di fatto e di diritto esistente al momento in cui statuisce, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1 e riferimento citato). Si baserà in particolare sulla situazione vigente nello Stato o nella regione in oggetto al momento della sentenza, per determinare se al richiedente vada riconosciuta la qualità di rifugiato o meno (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.6 con riferimenti citati; DTAF 2009/29 consid. 5.1; DTAF 2008/12 consid. 5.2; DTAF 2008/4 consid. 5.4 e riferimenti citati).
E. 4 Preliminarmente, il Tribunale rileva che l'insorgente, essendo stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione impugnata del 30 ottobre 2017, e non avendone lo stesso censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del presente litigio risulta essere esclusivamente la questione riguardante il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo.
E. 5.1 Nella querelata decisione la SEM ha considerato i motivi a fondamento della domanda d'asilo dell'interessato come irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Segnatamente, l'autorità inferiore ha rilevato che il timore dell'interessato di essere chiamato alle armi dal regime siriano non risulterebbe fondato, in quanto egli sarebbe stato smobilitato dopo aver ottenuto il libretto militare, non avrebbe mai ricevuto alcuna convocazione di sorta, oltreché proverrebbe da un quartiere di B._______ controllato dalle forze curde. Parimenti varrebbe per il timore dell'insorgente di essere arruolato nelle fila di queste ultime, dato che in particolare non sarebbe mai stato convocato per il servizio militare, né avrebbe avuto alcun contatto con loro dal (...), allorché avrebbe unicamente rifiutato di partecipare a delle riunioni organizzate dal PYD. Oltracciò, l'irrilevanza dei suoi motivi d'asilo sarebbe caratterizzata dall'assenza di timore fondato di essere esposto in futuro a persecuzioni a causa delle attività politiche di suoi famigliari, in quanto non vi sarebbe agli atti alcun elemento che indicherebbe che egli si trovasse nel mirino delle autorità siriane o di altre persone per le loro attività politiche. Stesso discorso varrebbe per le attività politiche da lui esercitate in Siria, in quanto non risulterebbe che egli sia stato identificato e ricercato a causa della sua partecipazione a manifestazioni o per la sua affiliazione quale membro del partito del (...), per il quale tra l'altro non avrebbe ricoperto alcun ruolo determinante. Ad uguale conclusione si giungerebbe anche per le attività politiche esercitate in Svizzera dal ricorrente, in quanto egli avrebbe semplicemente allegato di aver partecipato a due manifestazioni, ove avrebbe incontrato alcune personalità curde. Infine, il fatto per l'interessato di essere stato privato dei propri diritti fondamentali durante il corso della sua vita a causa della sua appartenenza all'etnia curda ed al suo pregresso statuto di Ajnabi non sarebbero rilevanti, in quanto malgrado i fini opportunistici che avrebbero condotto le autorità siriane a regolarizzare le persone con lo statuto di Ajnabi, egli avrebbe ottenuto la cittadinanza siriana nel (...).
E. 5.2.1 Con il ricorso, l'insorgente contesta la decisione della SEM circa l'irrilevanza dei suoi motivi d'asilo.
E. 5.2.2 In primo luogo egli indica che il suo timore di subire delle persecuzioni ex art. 3 LAsi sarebbe fondato, sia per l'impegno politico di diversi membri della sua famiglia, segnatamente il cugino H._______, il fratello F._______, e gli altri fratelli J._______ e O._______, che li renderebbero particolarmente invisi al regime siriano, sia per il proprio impegno politico in Siria ed in Svizzera. In particolare in Svizzera avrebbe partecipato in due occasioni a manifestazioni pubbliche, dove sarebbe stato fotografato assieme a delle personalità politiche di spicco dell'opposizione curda, rese pubbliche tramite (...) ed il sito del (...). Oltre a tali elementi, il fatto che egli sia di estrazione familiare Ajnabi, che sia stato minacciato nel (...), che lui e la sua famiglia sarebbero stati vittime di un attentato nel (...), oltreché che contro il medesimo sarebbe stato spiccato un mandato d'arresto dalla (...) di B._______ il (...), per "(...)" (cfr. doc. 10), sarebbero tutte evidenze atte a sostenere il suo timore fondato di persecuzioni rilevanti da parte del regime siriano ai sensi dell'asilo.
E. 5.2.3 In secondo luogo, l'insorgente contesta pure le motivazioni contenute nella decisione avversata circa l'assenza di un timore fondato di essere coscritto al servizio militare da parte dell'esercito siriano o dalle forze del PYD. In merito egli sostiene che per la situazione previgente in Siria da parte del regime siriano come pure in ragione dell'età anagrafica del ricorrente, egli sarebbe astretto agli obblighi militari. Infine, a causa delle attività personali e di quelle di alcuni suoi famigliari, la renitenza al servizio militare - concretizzatasi con l'espatrio illegale - lo esporrebbe con elevata probabilità al rischio di subire delle sanzioni pertinenti ex art. 3 LAsi.
E. 5.2.4 Sulla scorta di tali elementi rilevanti in materia d'asilo, il ricorrente ritiene di adempiere le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato.
E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi; cfr. anche: DTAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 6.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 7.1 Nel caso in disamina, il ricorrente ha esposto in particolare che la sua renitenza alla leva per l'esercito siriano o per le forze militari del PYD, lo esporrebbero ad un timore fondato di futura persecuzione in caso di ritorno nel suo paese d'origine. Nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha invece considerato irrilevante tale motivo d'asilo.
E. 7.2.1 Giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Non sono neppure rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Conv. rifugiati (art. 3. cpv. 4 LAsi).
E. 7.2.2 La giurisprudenza del Tribunale - tutt'ora attuale (cfr. a titolo esemplificativo sentenze del Tribunale E-194/2020 del 4 febbraio 2020 consid. 8.2, E-4420/2019 del 10 ottobre 2019) - ha già avuto modo di confermare, anche dopo l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d'origine. Conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti per fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e consid. 5).
E. 7.2.3 In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e consid. 5; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3, GICRA 2003 n. 8).
E. 7.2.4 Quanto alla situazione in Siria, occorre ammettere che, secondo il senso della giurisprudenza coordinata del Tribunale, l'incorporazione nell'esercito non vada di principio ad essa sola considerata rilevante al fine della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Invero, il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori, qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come tale. La catalogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta segnatamente nei casi dove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima dell'atto di renitenza. In una pari eventualità v'è da ritenere altamente probabile che il rifiuto di servire venga considerato quale atto di ostilità nei confronti del regime, atto, quest'ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servizio, ma al contrario, per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico, atta a giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3).
E. 7.2.5 Per quanto attiene invece il reclutamento da parte delle autorità curde, si rinvia alla sentenza di riferimento del Tribunale D-5329/2014 del 23 giugno 2015. In assenza di ulteriori seri elementi preminenti, v'è da partire dall'assunto che anche se nel contesto attuale vengono emanati degli obblighi o degli inviti per servire nell'esercito da parte della milizia curda del PYD, tuttavia se agli stessi non viene dato seguito non comporterebbero delle sanzioni rilevanti in materia d'asilo (cfr. in tal senso a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale E-194/2020 del 4 febbraio 2020 consid. 8.4, E-4679/2018 del 31 gennaio 2020 consid. 6.6). Tale valutazione non muta neppure a seguito del breve attacco compiuto dalla L._______ in Siria, in quanto tale evento ha fatto in modo che il governo siriano con le autorità curde abbiano adottato degli accordi, che sono stati attuati anche con la messa in funzione di pattuglie comuni (cfr. in tal senso sentenza del Tribunale E-194/2020 consid. 8.4).
E. 7.3.1 Nella fattispecie, il Tribunale rileva dapprima che il ricorrente è originario ed ha vissuto sino all'espatrio - ad esclusione del periodo dal (...) al (...), nel quale avrebbe vissuto e lavorato a I._______ (cfr. verbale 2, D34 segg., pag. 7) - avvenuto il (...) o il (...) ottobre 2015, a B._______, nel quartiere E._______, nella provincia di D._______ (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4 e verbale 2, D12, pag. 5 e D39, pag. 7; D44 segg., pag. 8). B._______, si trova all'interno della zona di sicurezza pianificata dalla L._______. A seguito dell'accordo concluso tra il governo siriano e le forze armate curde, le truppe siriane sono avanzate all'interno della zona curda, per arrestare gli attacchi (...) (cfr. Easo Country of Origin Information Report - Syria: Security Situation, [...], pag. [...]). Poiché la situazione securitaria in Siria risulta molto volatile e dinamica, anche per quanto concerne i cambiamenti della situazione nel nord della Siria, gli stessi saranno visibili soltanto nel proseguo degli eventi (cfr. in tal senso anche sentenze del Tribunale E-194/2020 consid. 8.4 e D-5367/2019 del 2 dicembre 2019 consid. 6.4).
E. 7.3.2 Sulla scorta di tali evenienze non si può del tutto escludere che, visto il conflitto tutt'ora in essere e la prassi vigente in Siria in merito, il ricorrente possa essere arruolato in caso di un suo ritorno in patria da parte delle autorità siriane. Tuttavia, soltanto il rischio di reclutamento, come risulta essere il caso di specie (cfr. verbale 2, D96 segg., pag. 13 seg.), non è sufficiente per ritenere un fondato timore di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi come già sopra rilevato (cfr. supra consid. 7.3.2 e consid. 7.3.3). Egli infatti, al momento dell'espatrio - come da lui stesso ammesso - era stato smobilizzato, e per via della giovane età che avrebbe avuto all'epoca non sarebbe stato arruolato (cfr. verbale 2, D3 segg., pag. 2 seg. e D57, pag. 9), né avrebbe ricevuto alcun invito in tal senso da parte delle autorità siriane (cfr. verbale 2, D94 seg., pag. 13). Non risulta inoltre dalle insorgenze di causa che abbia interessato personalmente le autorità del suo Paese d'origine, in modo da essere ritenuto un oppositore politico al regime, prima del suo espatrio dal predetto. Invero, le puntuali vicissitudini che egli ha elencato nel suo narrato, non possono essere apparentate ad un'identificazione quale antagonista politico, per i motivi che seguono.
E. 7.3.3 Per quanto attiene il fatto che egli possa avere o meno strappato la fotografia di P._______ incollata al suo libretto militare (cfr. verbale 2, D3, pag. 2; cfr. anche sub doc. 3), a parte qualche possibile quesito di chiarimento da parte delle autorità preposte, non pare essere un elemento di sufficiente intensità per ritenere un fondato timore di futura persecuzione nel caso di un suo rientro nel Paese d'origine. Neppure la sua appartenenza al (...) e la sua partecipazione a delle manifestazioni, in particolare per sorvegliare il fratello F._______ che avrebbe filmato le stesse di modo che non fosse arrestato dalle autorità nel corso del (...), come pure per aver partecipato ad una manifestazione nel (...) del (...) contro il regime a B._______, e ad altre nel (...) a I._______, non risultano eventi rilevanti. Invero, d'un canto, come da egli stesso asserito, non risulta essere stato un membro molto attivo all'interno del partito summenzionato (cfr. verbale 2, D63, pag. 10). D'altro canto, per la partecipazione alle manifestazioni citate, non avrebbe interessato in alcun modo le autorità siriane, non subendo segnatamente alcuna ricerca o atto repressivo a causa delle stesse, mentre ancora si trovava in patria (cfr. verbale 2, D114 segg., pag. 16). Le uniche conseguenze che egli adduce aver subito a causa delle sue attività politiche e di quelle dei famigliari, sarebbe stato il lancio di una bomba a casa sua nell'(...) del (...), che non sarebbe esplosa (cfr. verbale 2, D82 segg., pag. 12 e D119 segg., pag. 16 seg.), come pure di essere stato minacciato da due persone in moto verso la fine dell'anno (...) (cfr. verbale 2, D76 segg., pag. 11 seg.). Invero, tali circostanze appaiono essere ascrivibili e dei singoli atti criminali commessi da terzi, in quanto non sono sostanziate da alcun elemento concreto che possano ricondurre le stesse alle autorità siriane o al PYD. Risulta invece dalle dichiarazioni del ricorrente e dal mezzo di prova prodotto a supporto (cfr. sub doc. 4), che il servizio di sicurezza del PYD ("Assayesh"), è prontamente arrivato sul posto, prendendo in possesso la bomba inesplosa e montando la guardia sino al mattino seguente (cfr. verbale 2, D119 segg., pag. 16 seg.). Inoltre, l'ultimo di tali fatti - ovvero il lancio della granata - è avvenuto (...) prima l'espatrio, e quindi, quandanche verosimili, il nesso causale temporale tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio sarebbe decaduto (cfr. in tal senso DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5), altresì ritenuto che durante tale periodo di (...) l'insorgente non ha dichiarato aver svolto dei preparativi per la partenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Appare inoltre dalle sue allegazioni, che egli non sarebbe sempre stato assente dal suo domicilio, e pertanto con verosimiglianza preponderante egli non si nascondeva da una persecuzione diretta nei suoi confronti, quanto piuttosto, a partire in particolare dalla mobilizzazione generale, per sfuggire al rischio di coscrizione (cfr. verbale 2, D97, pag. 14; D121, pag. 17 e D135, pag. 18). Tale conclusione sarebbe supportata dal fatto che il ricorrente sarebbe infine espatriato spinto dalla sua situazione personale di doversi nascondere e d'insicurezza generale, così come dalla possibilità di partire dal suo Paese d'origine che avrebbe avuto (cfr. verbale 2, D137, pag. 19), e non invece mosso dai fatti pregressi descritti. Infine, in relazione al lancio della bomba presso il suo domicilio, anche se lo stesso fosse stato intentato per motivi politici, a fronte della dichiarazione del (...) del (...) (cfr. sub doc. 4 e verbale 2, D119, pag. 16 seg.), appare che con tale azione il ricorrente non fosse personalmente nel mirino delle autorità, ma piuttosto che la stessa fosse indirizzata nei confronti del cugino H._______, conclusione sostenuta dal fatto che all'insorgente per un anno da tale evento non gli sarebbe più accaduto nulla di significativo (cfr. verbale 2, D135, pag. 18). Le due dichiarazioni prodotte dal ricorrente con il gravame (cfr. sub doc. 11 e doc. 12), non sono atte a modificare tale conclusione, in quanto il doc. 11, oltre a delle dichiarazioni generiche, non contiene alcun elemento riferibile agli eventi allegati dal ricorrente. Mentre il doc. 12 a parte attestare che il medesimo sarebbe conosciuto bene dalle due organizzazioni "(...)" e la "(...)", non sostiene in alcun modo i fatti allegati dal medesimo, e pertanto non risulta in alcun modo pertinente a provare la rilevanza degli stessi. Neanche il mandato d'arresto datato (...) (cfr. sub doc. 10), prodotto dall'insorgente soltanto in fase ricorsuale, e le dichiarazioni da lui addotte a supporto dello stesso, non mutano tale apprezzamento. In merito a tale documento, si rileva dapprima come lo stesso è stato prodotto unicamente quale copia di una fotografia, quindi facilmente modificabile e falsificabile. In secondo luogo, come rettamente indicato anche dall'autorità inferiore nella sua risposta e successivamente nella sua duplica, risulta quantomeno sorprendente la tempistica con cui l'insorgente sarebbe venuto a conoscenza del mandato di arresto. Invero appare singolare, anche tenuto conto del contesto siriano, come il ricorrente abbia appreso del documento soltanto più di due anni dopo la sua emissione, tramite il fratello che non avrebbe ritenuto opportuno rivelargli l'esistenza dello stesso in precedenza per non dargli motivo di preoccupazione ulteriore, sapendolo all'estero (cfr. replica dell'8 giugno 2018). Questo, senza che vi fossero state da parte delle autorità siriane, delle ricerche del medesimo già prima della sua partenza dal Paese d'origine, essendo espatriato secondo le sue stesse dichiarazioni, soltanto il (...) ottobre 2015, quindi almeno (...) dopo l'emissione del predetto documento (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 5), né che egli abbia allegato delle sue ricerche in merito successivamente al suo espatrio. Quanto risulta però maggiormente propendere per l'inverosimiglianza delle sue allegazioni in merito a tale documento e all'autenticità dello stesso, risulta essere la tempistica dell'emissione del mandato d'arresto per il reato di "(...)", rispetto agli eventi citati dal ricorrente nei quali egli avrebbe preso parte alle manifestazioni contro il regime. Appare infatti poco credibile che le autorità abbiano atteso un periodo di circa tre anni dagli ultimi eventi al quale l'insorgente avrebbe partecipato - senza essersi interessati in alcun modo precedentemente allo stesso - per poi emanare addirittura un mandato di cattura nei suoi confronti. Sulla scorta degli elementi precitati, v'è luogo pertanto di dubitare seriamente dell'originalità e dell'autenticità del documento prodotto con il gravame dal ricorrente come pure sia della credibilità che della plausibilità delle sue dichiarazioni circa lo stesso.
E. 7.3.4 Proseguendo nell'analisi, neppure le sue generiche affermazioni circa la privazione dei suoi diritti da parte delle autorità siriane (menzionando quali esempi: il mancato possesso di un passaporto, di non essere stato libero di muoversi a suo piacimento, né di essere mai salito su un aereo; cfr. verbale 2, D90 pag. 13 e D113, pag. 16), le stesse dichiarazioni non paiono contenere degli elementi di sufficiente intensità per ammettere che rientrino nella definizione di persecuzione per uno dei motivi esposti ex art. 3 cpv. 1 LAsi. A tale conclusione si giunge anche in quanto, tali problematiche, derivanti come da lui allegato dal suo statuto di Ajnabi in Siria, sarebbero in ogni caso state superate con l'ottenimento della nazionalità siriana e l'emissione della rispettiva carta d'identità nel (...) (cfr. verbale 1, p.to 4.01 seg., pag. 5; verbale 2, D3 segg., pag. 2 segg.; cfr. anche sub doc. 1, doc. 2 e doc. 9).
E. 7.4 Infine, per quanto attiene la circostanza allegata dal ricorrente che il PYD sarebbe venuto due volte a chiedergli di fare la guardia per il suo quartiere, e che egli avrebbe rifiutato, senza che tale rifiuto gli comportasse delle conseguenze rilevanti, a parte che le persone che glielo avrebbero richiesto non lo avrebbero in seguito più salutato (cfr. verbale 2, D113, pag. 15 seg.; D127 segg., pag. 16), come già sopra considerato (cfr. supra consid. 7.2.5), non risultano evenienze pertinenti in materia d'asilo. Invero, la renitenza alla leva nei confronti della milizia curda del PYD, come pure eventuali tentavi di reclutamento da parte della stessa, non fondano di per sé soli il rischio di una persecuzione determinante in materia d'asilo, a causa dell'assenza d'intensità sufficiente (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-5329/2014 del 23 giugno 2015, in particolare consid. 5.3; cfr. anche in tal senso le sentenze del Tribunale E-4679/2018 del 31 gennaio 2020 consid. 6.6, E-1544/2018 del 23 dicembre 2019 consid. 6.3). Pertanto, anche per tali rifiuti dell'insorgente, un fondato timore di subire delle future persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo da parte del PYD non sussiste.
E. 7.5 Alla luce di quanto sopra, occorre quindi partire dall'assunto che il ricorrente, per le vicissitudini personali che lo avrebbero interessato prima dell'espatrio dal Paese d'origine, non adempie i requisiti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato, in quanto le circostanze allegate a supporto dei suoi motivi d'asilo e sopra considerate, non risultano rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 8.1 Proseguendo nell'analisi, il ricorrente ritiene nel gravame che la sua situazione si iscriva in un contesto familiare particolare, in quanto diversi membri della sua famiglia sarebbero impegnati politicamente, anche ricoprendo ruoli importanti, contro il governo siriano, che insieme alla sua estrazione familiare d'Ajnabi ed alla sua partecipazione a degli eventi dell'opposizione curdo-siriana dacché si troverebbe in Svizzera, disporrebbe di un profilo particolare da richiamare l'attenzione del regime siriano e da essere inviso allo stesso.
E. 8.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale, perché vi sia luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa, occorre che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3). In proposito, è notorio che le autorità siriane, al di fuori di qualsiasi quadro legale, se la prendono con i famigliari degli opponenti e delle persone ricercate, come pure di quelli che si sono sottratti alle obbligazioni militari, procedendo così ad una persecuzione riflessa (Sippenhaft). Alfine di localizzare queste persone, o di forzarle a consegnarsi, i famigliari possono essere arrestati ed incarcerati, sino all'ottenimento del risultato ricercato (cfr. Schweizerische Flüchtlingshilfe, Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien: Reflexverfolgung, con riferimenti citati, 25 gennaio 2017, < https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer-osten- < zentralasien/syrien/170125-syr-reflexverfolgung-update.pdf >, consultato da ultimo il 07.02.2020).
E. 8.3 Nella fattispecie, v'è in primo luogo da rilevare che diversi membri della famiglia del ricorrente sarebbero tutt'ora attivi politicamente, militando nell'opposizione al regime siriano. Segnatamente il fratello F._______, membro del (...), sarebbe stato attivo dal profilo mediatico, filmando le manifestazioni contro il regime siriano nel (...) e militerebbe attualmente pure tra le fila dei (...) nel G._______ (cfr. verbale 2, D20 segg., pag. 6; D43, pag. 8; D69 segg., pag. 11; D100 segg., pag. 14 seg.; cfr. anche sub doc. 5). Secondo le allegazioni dell'insorgente, il fratello sarebbe stato ricercato dal servizio di sicurezza politica del regime siriano nonché rapito dal PYD, prima di espatriare alla volta della L._______ (cfr. verbale 2, D106, pag. 15). Anche il cugino (...) H._______, sarebbe attualmente (...) del partito del (...) (cfr. verbale 2, D68, pag. 10; D157, pag. 21), nonché membro dello (...) (cfr. verbale 2, D3, pag. 3) e risiederebbe attualmente nel G._______ (cfr. verbale 2, D106, pag. 15; D156, pag. 20 seg.). Oltracciò, come già sopra rilevato, egli ha allegato che i fratelli J._______ e O._______ erano pure membri del partito del (...), e che quest'ultimo sarebbe espatriato nel G._______ alla fine del (...) (cfr. verbale 2, D107 seg., pag. 15). Attualmente in Siria, vivrebbero soltanto i fratelli K._______ e J._______, essendo il resto della famiglia dell'insorgente espatriato alla fine del (...) - inizio del (...) (rispettivamente nel [...]) nel G._______, per timore di persecuzioni da parte del regime siriano a seguito dell'esposizione mediatica del fratello F._______ e del cugino H._______ (cfr. verbale 2, D16 segg., pag. 5 seg.; D158 segg., pag. 21). Quest'ultimo, dopo il suo arresto in L._______ e sino ad oggi, proseguirebbe le sue attività politiche, rilasciando delle interviste per diverse emittenti televisive e per programmi radiofonici (cfr. verbale 2, D159 segg., pag. 21; cfr. anche sub doc. 4). Da ultimo, il fratello J._______, sarebbe stato rapito l'(...) dal PYD, con l'accusa che uno dei suoi fratelli militerebbe nelle fila dei (...) nonché che gli altri suoi fratelli sarebbero fuggiti (cfr. verbale 2, D3, pag. 3 e D172 segg., pag. 22; cfr. anche sub doc. 6).
E. 8.4 Sulla scorta di quanto precede, non si può dunque senz'altro escludere che il ricorrente, a causa dell'appartenenza politica dei suoi famigliari, oltreché delle attività svolte da questi ultimi, anche dopo l'espatrio dalla loro patria, sia stato identificato o sia perlomeno identificabile da parte delle forze di sicurezza siriane quale oppositore al regime. I maltrattamenti inflitti dalle autorità siriane alle persone assimilate quali oppositori sono notoriamente di un'intensità sufficiente ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi per riconoscere un timore fondato di una persecuzione futura (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5108/2017 del 26 ottobre 2018 consid. 4.8 con riferimento citato).
E. 8.5 Di conseguenza, per i motivi di cui ai considerandi 8.3-8.4 precedenti, l'insorgente ha il fondato timore di subire in futuro dei seri pregiudizi per dei motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso di un suo ritorno in patria, vista la brutalità con la quale il regime siriano punisce i suoi oppositori o presunti oppositori. Il solo fatto che sino ad oggi non vi sono state ancora delle serie azioni persecutorie nei confronti del ricorrente, non sminuisce il timore fondato oggettivo che può nutrire l'insorgente di essere vittima di una persecuzione riflessa come sopra esposto (cfr. anche in tal senso la sentenza di riferimento del Tribunale D-1658/2015, D-1660/2015 del 29 marzo 2016 consid. 5.5).
E. 8.6 Infine, nel Paese d'origine dell'interessato, non risulta esservi attualmente per il medesimo un'alternativa di rifugio interno (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.5; sentenza di riferimento del Tribunale D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.9). Invero a B._______, luogo d'origine del ricorrente, pur essendo un territorio controllato dalle autorità curde, il governo siriano mantiene una limitata presenza per motivi di sicurezza, e recentemente le truppe siriane hanno pure sconfinato nello stesso, per reprimere gli attacchi (...). Anche la (...) di I._______ - dove il ricorrente ha vissuto e lavorato per diversi anni - è da escludere come località per un rifugio interno dell'insorgente, in quanto risulta in mano al governo siriano (European Asylum Support Office [EASO], Country of Origin Information Report, [...], [...], [...]; [...], [...] , consultato da ultimo il 7 febbraio 2020).
E. 8.7 Visto quanto precede, la questione di sapere se nella fattispecie sono dati gli estremi per riconoscere la qualità di rifugiato al ricorrente per le sue attività svolte una volta giunto in Svizzera a favore del (...), può essere lasciata aperta. In tal senso, non risulta neppure necessario, procedere ad un esame approfondito degli ulteriori mezzi di prova prodotti dall'insorgente (cfr. sub doc. 7 e doc. 8).
E. 9 Alla luce di tutto quanto sopra, e non risultando dalle insorgenze di causa elementi che giustifichino un'esclusione dell'insorgente dalla concessione dell'asilo ai sensi degli art. 53 e 54 LAsi, al ricorrente va riconosciuta la qualità di rifugiato ed allo stesso deve essere concesso l'asilo ai sensi degli art. 2, 3 e 49 LAsi.
E. 10 Ne consegue che la decisione impugnata viola il diritto federale avendo l'autorità inferiore erroneamente respinto la domanda d'asilo depositata dall'insorgente. Pertanto il ricorso è accolto. La decisione impugnata è annullata ed il Tribunale riconosce la qualità di rifugiato all'interessato, chiedendo parimenti all'autorità inferiore di accordare l'asilo in Svizzera al ricorrente (art. 49 LAsi).
E. 11 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Pertanto l'anticipo di CHF 750.-, versato dal ricorrente a copertura delle spese processuali in data 27 aprile 2018 (cfr. risultanze processuali), verrà debitamente restituito al ricorrente dalla Cassa del Tribunale.
E. 12.1 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF). Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
E. 12.2 Nella presente disamina, il ricorrente, rappresentato in questa sede, ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'500.- complessivi (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 7, art. 9 cpv. 1 lett. c e art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
Dispositiv
- Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 30 ottobre 2017 è annullata.
- Al ricorrente è riconosciuta la qualità di rifugiato. Di conseguenza, la SEM è invitata ad accordare l'asilo all'insorgente.
- Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 750.-, versato in data 27 aprile 2018, verrà restituito al ricorrente dalla Cassa del Tribunale.
- La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 1'500.- a titolo di spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6820/2017 Sentenza del 24 marzo 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Walter Lang, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Siria, rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 30 ottobre 2017. Fatti: A. Il (...) ottobre 2015, A._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A1/2). B. B.a Sentito sommariamente sulle sue generalità il (...) novembre 2015 (cfr. verbale dell'audizione sulle generalità del [...] novembre 2015; di seguito: verbale 1), poi sui suoi motivi d'asilo il (...) aprile 2017 (cfr. verbale d'audizione del [...] aprile 2017; di seguito: verbale 2), il richiedente succitato ha esposto di essere di cittadinanza siriana, di etnia curda, con ultimo domicilio a B._______ (in arabo: C._______ ; provincia di D._______), nel quartiere E._______ (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4; verbale 2, D44, pag. 8). B.b Egli ha dichiarato di essere espatriato dalla Siria in primo luogo poiché, alcuni membri della sua famiglia, in particolare il fratello F._______ - che attualmente militerebbe nelle fila dei (...) nel G._______ (cfr. verbale 2, D20 segg., pag. 6, e D43, pag. 8) - ed il cugino H._______, sarebbero attivi politicamente e perseguiti sia dalle autorità siriane sia/o dal PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat, Partito dell'Unione democratica, partito politico curdo siriano [nota del Tribunale]), per le loro attività in seno ed a favore del "(...)" (cfr. verbale 2, D90, pag. 13 e D99 segg., pag. 14 segg.). Anche lui sarebbe membro di quest'ultimo partito politico, per il quale avrebbe partecipato a delle manifestazioni contro il regime siriano nel corso del (...) a B._______, nel (...) a I._______, oltreché avrebbe sorvegliato le attività del fratello e di un amico durante delle manifestazioni svoltesi nell'anno (...), perché non venissero arrestati dagli agenti della sicurezza del regime siriano (cfr. verbale 2, D63 segg., pag. 10 seg.; D114 segg., pag. 16). Le sue attività politiche, come pure quelle esercitate dai fratelli e dal cugino, avrebbero avuto quali conseguenze per lui di essere minacciato verbalmente da due individui in moto verso la fine dell'anno (...) (cfr. verbale 2, D76 segg., pag. 11 seg. e D111 segg., pag.15), come pure nel mese di (...), sarebbe stata gettata una granata all'interno del suo domicilio familiare (cfr. verbale 2, D83 segg., pag. 12; D109 segg., pag. 15 seg.; D119 segg., pag. 16 seg.). Inoltre egli avrebbe rifiutato, a due riprese, di montare la guardia per il PYD (cfr. verbale 2, D113, pag. 15 seg. e D127 segg., pag. 18). A seguito di tali eventi e per timore di rappresaglie da parte del regime siriano, durante il (...), rispettivamente secondo un'altra versione all'inizio del (...), dopo che il fratello F._______ ed il cugino H._______ sarebbero apparsi su diversi canali televisivi, la sua famiglia sarebbe emigrata nel G._______ (cfr. verbale 1, p.to 3.03, pag. 5; verbale 2, D20 segg. e D121 segg., pag.17 seg.). In Siria, a B._______, sarebbero rimasti soltanto due suoi fratelli, J._______ e K._______, con le loro rispettive famiglie (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 4; verbale 2, D16 segg., pag. 5). In secondo luogo, l'interessato ha dichiarato di essere espatriato dal suo Paese d'origine poiché durante tutta la sua vita sarebbe stato privato da parte delle autorità siriane di tutti i suoi diritti, segnatamente non avrebbe mai posseduto un passaporto, né sarebbe mai salito su un aereo, oltreché non gli sarebbe più stato possibile muoversi liberamente (cfr. verbale 2, D90, pag. 13 e D113, pag. 16). Infine, non desiderando partecipare alla guerra, egli non avrebbe svolto il servizio militare obbligatorio per le autorità siriane o il PYD. Avrebbe pertanto vissuto negli anni 2014 e 2015 con il timore di essere arrestato per renitenza alla leva da una delle due parti, uscendo da casa sua il meno possibile e, quando necessario, evitando le pattuglie o recandosi presso una (...) (cfr. verbale 2, D90 segg., pag. 13 seg.; D135 segg., pag. 13 seg.). Oltracciò l'interessato ha dichiarato che il fratello F._______, era ricercato dal servizio di sicurezza politica del regime siriano e che il PYD lo avrebbe sequestrato per (...) verso la fine dell'anno (...) (cfr. verbale 1, D106, pag. 15; verbale 2, D147 segg., pag. 20). Dal canto suo, il cugino H._______, attualmente residente nel G._______, ove svolgerebbe il ruolo di (...) del (...) (cfr. verbale 2, D156 seg., pag. 20 seg.) sarebbe stato arrestato dal governo siriano nel (...) e rilasciato dopo (...) (cfr. verbale 2, D155, pag. 20). A seguito di tali avvicendamenti, egli avrebbe lasciato illegalmente il suo Paese d'origine il (...) o il (...) ottobre 2015, espatriando in L._______ (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4; verbale 2, D136 segg., pag. 19). B.c Durante l'audizione sui motivi d'asilo, l'interessato ha allegato che, dopo il suo espatrio, egli avrebbe preso parte ad una conferenza a M._______ durante il mese di (...) o (...), organizzata dal partito dell'"(...)". Nel quadro di una conferenza a N._______, che avrebbe avuto luogo il (...), il medesimo avrebbe inoltre incontrato a nome del (...) diverse personalità politiche per la causa curda. In tale contesto sarebbero state scattate diverse fotografie, due delle quali sarebbero state pubblicate in (...), dal (...) (cfr. verbale 2, D58 segg., pag.9 seg. e D164 segg., pag. 21 seg.). B.d Infine, il richiedente ha dichiarato che l'(...), il fratello J._______ sarebbe stato rapito dal PYD, ed interrogato in merito ai suoi fratelli che militano per l'opposizione o in seno all'armata libera (cfr. verbale 2, D62, pag. 10; D172 seg., pag. 22). B.e A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti:
- la copia della carta d'(...) di A._______ (di seguito: doc. 1; cfr. anche: verbale 2, D5, pag. 3 seg.);
- la copia della carta d'(...) familiare (di seguito: doc. 2; cfr. anche: verbale 2, D7, pag. 4);
- il libretto militare originale di A._______ (di seguito: doc. 3; cfr. anche: verbale 2, D5, pag. 3);
- documentazione concernente il cugino del ricorrente, H._______ (di seguito: doc. 4; cfr. anche: verbale 2, D3, pag. 2);
- documentazione concernente il fratello F._______ (di seguito: doc. 5; cfr. anche: verbale 2, D3, pag. 2 seg.);
- varia documentazione concernente il fratello J._______ (di seguito: doc. 6; cfr. anche: verbale 2, D3, pag. 3);
- varia documentazione e copie di fotografie che rappresentano A._______ (di seguito: doc. 7; cfr. anche: verbale 2, D3, pag. 3);
- copie di immagini che rappresentano A._______ a fianco a diverse personalità politiche, che sarebbero state scattate durante una conferenza a N._______ (di seguito: doc. 8; cfr. anche: verbale 2, D3, pag. 3 e D164 pag. 21 seg.);
- la carta d'identità originale intestata a A._______, rilasciata il (...) (di seguito: doc. 9; cfr. anche: verbale 1, p.to 4.01, pag. 5). C. Con decisione del 30 ottobre 2017, notificata al richiedente il 2 novembre 2017 (cfr. atto A17/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha respinto la succitata domanda d'asilo, mentre ha invece ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato attualmente non ragionevolmente esigibile, concedendogli di conseguenza l'ammissione provvisoria. D. In data 1° dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato), il richiedente è insorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la succitata decisione della SEM, chiedendo a titolo principale la concessione dell'asilo in Svizzera ed in subordine, che gli atti vengano restituiti all'autorità inferiore per una nuova valutazione circa la qualità di rifugiato. Contestualmente ha presentato, secondo il senso, la concessione dell'assistenza giudiziaria, quale dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. Allegati al gravame, l'interessato ha prodotto quali ulteriori mezzi di prova: copia di un mandato d'arresto in lingua straniera, datato (...), con la relativa traduzione in italiano (di seguito: doc. 10); copia di una dichiarazione in lingua straniera, non datata, del (...), con la traduzione in italiano (di seguito: doc. 11) e copia di una dichiarazione in lingua inglese della "(...)" del (...) (di seguito: doc. 12). E. Con scritto spontaneo, ricevuto dal Tribunale il 19 aprile 2018, il ricorrente ha chiesto, fra le altre cose, ragguagli in merito allo stato del ricorso pendente. F. Il Tribunale, con decisione incidentale del 23 aprile 2018, ha accolto l'istanza di concessione d'assistenza giudiziaria dell'insorgente a condizione che l'indigenza fosse dimostrata con una relativa attestazione entro l'8 maggio 2018, oppure a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali entro il medesimo termine. Il versamento dell'importo richiesto quale anticipo, è stato tempestivamente corrisposto il 27 aprile 2018 (cfr. risultanze processuali). G. In data 22 maggio 2018, con memoriale di risposta, la SEM ha proposto la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle conclusioni esposte nella decisione avversata e cogliendo l'occasione per presentare delle osservazioni in merito ai documenti allegati al ricorso dall'insorgente, non ritenuti probanti. H. Con replica dell'8 giugno 2018, il ricorrente si è riconfermato nelle sue motivazioni ricorsuali, altresì pronunciandosi circa le modalità di ottenimento del mandato di cattura del (...) prodotto con il gravame, nonché sostenendo di esserne venuto a conoscenza soltanto dopo l'emanazione della decisione impugnata. I. Il 28 giugno 2018, l'autorità inferiore si è espressa in duplica, d'un canto riconfermandosi integralmente nelle motivazioni espresse nella decisione avversata, d'altro canto sollevando dei dubbi circa la verosimiglianza del racconto dell'insorgente in merito alla ricostruzione del reperimento del mandato di cattura come pure circa la tempistica nella quale il medesimo interessato sarebbe venuto a conoscenza dello stesso. J. Con triplica datata 24 luglio 2018, l'insorgente ha ribadito la veridicità e verosimiglianza dei suoi asserti in relazione al documento in questione, nonché postulato nuovamente l'accoglimento del ricorso per le conclusioni già espresse nel gravame. K. In data 29 agosto 2018, la SEM ha presentato la sua quadruplica, riconfermandosi essenzialmente nelle sue precedenti osservazioni e conclusioni. Tale scritto è stato trasmesso per informazione dal Tribunale al ricorrente il 31 agosto 2018. L. Con scritti rispettivamente del 18 aprile 2019 e dell'8 luglio 2019, la rappresentante legale del ricorrente ha chiesto ragguagli circa lo stato della procedura in oggetto. Il Tribunale ha risposto con scritto datato 11 luglio 2019 (cfr. risultanze processuali). La rappresentante legale ha reiterato la sua richiesta precitata anche con successivo scritto del 26 ottobre 2019 (cfr. risultanze processuali). M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/24 consid. 2.2; DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione della SEM resa in materia d'asilo, prende in considerazione lo stato di fatto e di diritto esistente al momento in cui statuisce, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1 e riferimento citato). Si baserà in particolare sulla situazione vigente nello Stato o nella regione in oggetto al momento della sentenza, per determinare se al richiedente vada riconosciuta la qualità di rifugiato o meno (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.6 con riferimenti citati; DTAF 2009/29 consid. 5.1; DTAF 2008/12 consid. 5.2; DTAF 2008/4 consid. 5.4 e riferimenti citati).
4. Preliminarmente, il Tribunale rileva che l'insorgente, essendo stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione impugnata del 30 ottobre 2017, e non avendone lo stesso censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del presente litigio risulta essere esclusivamente la questione riguardante il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. 5. 5.1 Nella querelata decisione la SEM ha considerato i motivi a fondamento della domanda d'asilo dell'interessato come irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Segnatamente, l'autorità inferiore ha rilevato che il timore dell'interessato di essere chiamato alle armi dal regime siriano non risulterebbe fondato, in quanto egli sarebbe stato smobilitato dopo aver ottenuto il libretto militare, non avrebbe mai ricevuto alcuna convocazione di sorta, oltreché proverrebbe da un quartiere di B._______ controllato dalle forze curde. Parimenti varrebbe per il timore dell'insorgente di essere arruolato nelle fila di queste ultime, dato che in particolare non sarebbe mai stato convocato per il servizio militare, né avrebbe avuto alcun contatto con loro dal (...), allorché avrebbe unicamente rifiutato di partecipare a delle riunioni organizzate dal PYD. Oltracciò, l'irrilevanza dei suoi motivi d'asilo sarebbe caratterizzata dall'assenza di timore fondato di essere esposto in futuro a persecuzioni a causa delle attività politiche di suoi famigliari, in quanto non vi sarebbe agli atti alcun elemento che indicherebbe che egli si trovasse nel mirino delle autorità siriane o di altre persone per le loro attività politiche. Stesso discorso varrebbe per le attività politiche da lui esercitate in Siria, in quanto non risulterebbe che egli sia stato identificato e ricercato a causa della sua partecipazione a manifestazioni o per la sua affiliazione quale membro del partito del (...), per il quale tra l'altro non avrebbe ricoperto alcun ruolo determinante. Ad uguale conclusione si giungerebbe anche per le attività politiche esercitate in Svizzera dal ricorrente, in quanto egli avrebbe semplicemente allegato di aver partecipato a due manifestazioni, ove avrebbe incontrato alcune personalità curde. Infine, il fatto per l'interessato di essere stato privato dei propri diritti fondamentali durante il corso della sua vita a causa della sua appartenenza all'etnia curda ed al suo pregresso statuto di Ajnabi non sarebbero rilevanti, in quanto malgrado i fini opportunistici che avrebbero condotto le autorità siriane a regolarizzare le persone con lo statuto di Ajnabi, egli avrebbe ottenuto la cittadinanza siriana nel (...). 5.2 5.2.1 Con il ricorso, l'insorgente contesta la decisione della SEM circa l'irrilevanza dei suoi motivi d'asilo. 5.2.2 In primo luogo egli indica che il suo timore di subire delle persecuzioni ex art. 3 LAsi sarebbe fondato, sia per l'impegno politico di diversi membri della sua famiglia, segnatamente il cugino H._______, il fratello F._______, e gli altri fratelli J._______ e O._______, che li renderebbero particolarmente invisi al regime siriano, sia per il proprio impegno politico in Siria ed in Svizzera. In particolare in Svizzera avrebbe partecipato in due occasioni a manifestazioni pubbliche, dove sarebbe stato fotografato assieme a delle personalità politiche di spicco dell'opposizione curda, rese pubbliche tramite (...) ed il sito del (...). Oltre a tali elementi, il fatto che egli sia di estrazione familiare Ajnabi, che sia stato minacciato nel (...), che lui e la sua famiglia sarebbero stati vittime di un attentato nel (...), oltreché che contro il medesimo sarebbe stato spiccato un mandato d'arresto dalla (...) di B._______ il (...), per "(...)" (cfr. doc. 10), sarebbero tutte evidenze atte a sostenere il suo timore fondato di persecuzioni rilevanti da parte del regime siriano ai sensi dell'asilo. 5.2.3 In secondo luogo, l'insorgente contesta pure le motivazioni contenute nella decisione avversata circa l'assenza di un timore fondato di essere coscritto al servizio militare da parte dell'esercito siriano o dalle forze del PYD. In merito egli sostiene che per la situazione previgente in Siria da parte del regime siriano come pure in ragione dell'età anagrafica del ricorrente, egli sarebbe astretto agli obblighi militari. Infine, a causa delle attività personali e di quelle di alcuni suoi famigliari, la renitenza al servizio militare - concretizzatasi con l'espatrio illegale - lo esporrebbe con elevata probabilità al rischio di subire delle sanzioni pertinenti ex art. 3 LAsi. 5.2.4 Sulla scorta di tali elementi rilevanti in materia d'asilo, il ricorrente ritiene di adempiere le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi; cfr. anche: DTAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 6.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 7. 7.1 Nel caso in disamina, il ricorrente ha esposto in particolare che la sua renitenza alla leva per l'esercito siriano o per le forze militari del PYD, lo esporrebbero ad un timore fondato di futura persecuzione in caso di ritorno nel suo paese d'origine. Nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha invece considerato irrilevante tale motivo d'asilo. 7.2 7.2.1 Giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Non sono neppure rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Conv. rifugiati (art. 3. cpv. 4 LAsi). 7.2.2 La giurisprudenza del Tribunale - tutt'ora attuale (cfr. a titolo esemplificativo sentenze del Tribunale E-194/2020 del 4 febbraio 2020 consid. 8.2, E-4420/2019 del 10 ottobre 2019) - ha già avuto modo di confermare, anche dopo l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d'origine. Conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti per fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e consid. 5). 7.2.3 In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e consid. 5; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3, GICRA 2003 n. 8). 7.2.4 Quanto alla situazione in Siria, occorre ammettere che, secondo il senso della giurisprudenza coordinata del Tribunale, l'incorporazione nell'esercito non vada di principio ad essa sola considerata rilevante al fine della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Invero, il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori, qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come tale. La catalogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta segnatamente nei casi dove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima dell'atto di renitenza. In una pari eventualità v'è da ritenere altamente probabile che il rifiuto di servire venga considerato quale atto di ostilità nei confronti del regime, atto, quest'ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servizio, ma al contrario, per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico, atta a giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3). 7.2.5 Per quanto attiene invece il reclutamento da parte delle autorità curde, si rinvia alla sentenza di riferimento del Tribunale D-5329/2014 del 23 giugno 2015. In assenza di ulteriori seri elementi preminenti, v'è da partire dall'assunto che anche se nel contesto attuale vengono emanati degli obblighi o degli inviti per servire nell'esercito da parte della milizia curda del PYD, tuttavia se agli stessi non viene dato seguito non comporterebbero delle sanzioni rilevanti in materia d'asilo (cfr. in tal senso a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale E-194/2020 del 4 febbraio 2020 consid. 8.4, E-4679/2018 del 31 gennaio 2020 consid. 6.6). Tale valutazione non muta neppure a seguito del breve attacco compiuto dalla L._______ in Siria, in quanto tale evento ha fatto in modo che il governo siriano con le autorità curde abbiano adottato degli accordi, che sono stati attuati anche con la messa in funzione di pattuglie comuni (cfr. in tal senso sentenza del Tribunale E-194/2020 consid. 8.4). 7.3 7.3.1 Nella fattispecie, il Tribunale rileva dapprima che il ricorrente è originario ed ha vissuto sino all'espatrio - ad esclusione del periodo dal (...) al (...), nel quale avrebbe vissuto e lavorato a I._______ (cfr. verbale 2, D34 segg., pag. 7) - avvenuto il (...) o il (...) ottobre 2015, a B._______, nel quartiere E._______, nella provincia di D._______ (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4 e verbale 2, D12, pag. 5 e D39, pag. 7; D44 segg., pag. 8). B._______, si trova all'interno della zona di sicurezza pianificata dalla L._______. A seguito dell'accordo concluso tra il governo siriano e le forze armate curde, le truppe siriane sono avanzate all'interno della zona curda, per arrestare gli attacchi (...) (cfr. Easo Country of Origin Information Report - Syria: Security Situation, [...], pag. [...]). Poiché la situazione securitaria in Siria risulta molto volatile e dinamica, anche per quanto concerne i cambiamenti della situazione nel nord della Siria, gli stessi saranno visibili soltanto nel proseguo degli eventi (cfr. in tal senso anche sentenze del Tribunale E-194/2020 consid. 8.4 e D-5367/2019 del 2 dicembre 2019 consid. 6.4). 7.3.2 Sulla scorta di tali evenienze non si può del tutto escludere che, visto il conflitto tutt'ora in essere e la prassi vigente in Siria in merito, il ricorrente possa essere arruolato in caso di un suo ritorno in patria da parte delle autorità siriane. Tuttavia, soltanto il rischio di reclutamento, come risulta essere il caso di specie (cfr. verbale 2, D96 segg., pag. 13 seg.), non è sufficiente per ritenere un fondato timore di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi come già sopra rilevato (cfr. supra consid. 7.3.2 e consid. 7.3.3). Egli infatti, al momento dell'espatrio - come da lui stesso ammesso - era stato smobilizzato, e per via della giovane età che avrebbe avuto all'epoca non sarebbe stato arruolato (cfr. verbale 2, D3 segg., pag. 2 seg. e D57, pag. 9), né avrebbe ricevuto alcun invito in tal senso da parte delle autorità siriane (cfr. verbale 2, D94 seg., pag. 13). Non risulta inoltre dalle insorgenze di causa che abbia interessato personalmente le autorità del suo Paese d'origine, in modo da essere ritenuto un oppositore politico al regime, prima del suo espatrio dal predetto. Invero, le puntuali vicissitudini che egli ha elencato nel suo narrato, non possono essere apparentate ad un'identificazione quale antagonista politico, per i motivi che seguono. 7.3.3 Per quanto attiene il fatto che egli possa avere o meno strappato la fotografia di P._______ incollata al suo libretto militare (cfr. verbale 2, D3, pag. 2; cfr. anche sub doc. 3), a parte qualche possibile quesito di chiarimento da parte delle autorità preposte, non pare essere un elemento di sufficiente intensità per ritenere un fondato timore di futura persecuzione nel caso di un suo rientro nel Paese d'origine. Neppure la sua appartenenza al (...) e la sua partecipazione a delle manifestazioni, in particolare per sorvegliare il fratello F._______ che avrebbe filmato le stesse di modo che non fosse arrestato dalle autorità nel corso del (...), come pure per aver partecipato ad una manifestazione nel (...) del (...) contro il regime a B._______, e ad altre nel (...) a I._______, non risultano eventi rilevanti. Invero, d'un canto, come da egli stesso asserito, non risulta essere stato un membro molto attivo all'interno del partito summenzionato (cfr. verbale 2, D63, pag. 10). D'altro canto, per la partecipazione alle manifestazioni citate, non avrebbe interessato in alcun modo le autorità siriane, non subendo segnatamente alcuna ricerca o atto repressivo a causa delle stesse, mentre ancora si trovava in patria (cfr. verbale 2, D114 segg., pag. 16). Le uniche conseguenze che egli adduce aver subito a causa delle sue attività politiche e di quelle dei famigliari, sarebbe stato il lancio di una bomba a casa sua nell'(...) del (...), che non sarebbe esplosa (cfr. verbale 2, D82 segg., pag. 12 e D119 segg., pag. 16 seg.), come pure di essere stato minacciato da due persone in moto verso la fine dell'anno (...) (cfr. verbale 2, D76 segg., pag. 11 seg.). Invero, tali circostanze appaiono essere ascrivibili e dei singoli atti criminali commessi da terzi, in quanto non sono sostanziate da alcun elemento concreto che possano ricondurre le stesse alle autorità siriane o al PYD. Risulta invece dalle dichiarazioni del ricorrente e dal mezzo di prova prodotto a supporto (cfr. sub doc. 4), che il servizio di sicurezza del PYD ("Assayesh"), è prontamente arrivato sul posto, prendendo in possesso la bomba inesplosa e montando la guardia sino al mattino seguente (cfr. verbale 2, D119 segg., pag. 16 seg.). Inoltre, l'ultimo di tali fatti - ovvero il lancio della granata - è avvenuto (...) prima l'espatrio, e quindi, quandanche verosimili, il nesso causale temporale tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio sarebbe decaduto (cfr. in tal senso DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5), altresì ritenuto che durante tale periodo di (...) l'insorgente non ha dichiarato aver svolto dei preparativi per la partenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Appare inoltre dalle sue allegazioni, che egli non sarebbe sempre stato assente dal suo domicilio, e pertanto con verosimiglianza preponderante egli non si nascondeva da una persecuzione diretta nei suoi confronti, quanto piuttosto, a partire in particolare dalla mobilizzazione generale, per sfuggire al rischio di coscrizione (cfr. verbale 2, D97, pag. 14; D121, pag. 17 e D135, pag. 18). Tale conclusione sarebbe supportata dal fatto che il ricorrente sarebbe infine espatriato spinto dalla sua situazione personale di doversi nascondere e d'insicurezza generale, così come dalla possibilità di partire dal suo Paese d'origine che avrebbe avuto (cfr. verbale 2, D137, pag. 19), e non invece mosso dai fatti pregressi descritti. Infine, in relazione al lancio della bomba presso il suo domicilio, anche se lo stesso fosse stato intentato per motivi politici, a fronte della dichiarazione del (...) del (...) (cfr. sub doc. 4 e verbale 2, D119, pag. 16 seg.), appare che con tale azione il ricorrente non fosse personalmente nel mirino delle autorità, ma piuttosto che la stessa fosse indirizzata nei confronti del cugino H._______, conclusione sostenuta dal fatto che all'insorgente per un anno da tale evento non gli sarebbe più accaduto nulla di significativo (cfr. verbale 2, D135, pag. 18). Le due dichiarazioni prodotte dal ricorrente con il gravame (cfr. sub doc. 11 e doc. 12), non sono atte a modificare tale conclusione, in quanto il doc. 11, oltre a delle dichiarazioni generiche, non contiene alcun elemento riferibile agli eventi allegati dal ricorrente. Mentre il doc. 12 a parte attestare che il medesimo sarebbe conosciuto bene dalle due organizzazioni "(...)" e la "(...)", non sostiene in alcun modo i fatti allegati dal medesimo, e pertanto non risulta in alcun modo pertinente a provare la rilevanza degli stessi. Neanche il mandato d'arresto datato (...) (cfr. sub doc. 10), prodotto dall'insorgente soltanto in fase ricorsuale, e le dichiarazioni da lui addotte a supporto dello stesso, non mutano tale apprezzamento. In merito a tale documento, si rileva dapprima come lo stesso è stato prodotto unicamente quale copia di una fotografia, quindi facilmente modificabile e falsificabile. In secondo luogo, come rettamente indicato anche dall'autorità inferiore nella sua risposta e successivamente nella sua duplica, risulta quantomeno sorprendente la tempistica con cui l'insorgente sarebbe venuto a conoscenza del mandato di arresto. Invero appare singolare, anche tenuto conto del contesto siriano, come il ricorrente abbia appreso del documento soltanto più di due anni dopo la sua emissione, tramite il fratello che non avrebbe ritenuto opportuno rivelargli l'esistenza dello stesso in precedenza per non dargli motivo di preoccupazione ulteriore, sapendolo all'estero (cfr. replica dell'8 giugno 2018). Questo, senza che vi fossero state da parte delle autorità siriane, delle ricerche del medesimo già prima della sua partenza dal Paese d'origine, essendo espatriato secondo le sue stesse dichiarazioni, soltanto il (...) ottobre 2015, quindi almeno (...) dopo l'emissione del predetto documento (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 5), né che egli abbia allegato delle sue ricerche in merito successivamente al suo espatrio. Quanto risulta però maggiormente propendere per l'inverosimiglianza delle sue allegazioni in merito a tale documento e all'autenticità dello stesso, risulta essere la tempistica dell'emissione del mandato d'arresto per il reato di "(...)", rispetto agli eventi citati dal ricorrente nei quali egli avrebbe preso parte alle manifestazioni contro il regime. Appare infatti poco credibile che le autorità abbiano atteso un periodo di circa tre anni dagli ultimi eventi al quale l'insorgente avrebbe partecipato - senza essersi interessati in alcun modo precedentemente allo stesso - per poi emanare addirittura un mandato di cattura nei suoi confronti. Sulla scorta degli elementi precitati, v'è luogo pertanto di dubitare seriamente dell'originalità e dell'autenticità del documento prodotto con il gravame dal ricorrente come pure sia della credibilità che della plausibilità delle sue dichiarazioni circa lo stesso. 7.3.4 Proseguendo nell'analisi, neppure le sue generiche affermazioni circa la privazione dei suoi diritti da parte delle autorità siriane (menzionando quali esempi: il mancato possesso di un passaporto, di non essere stato libero di muoversi a suo piacimento, né di essere mai salito su un aereo; cfr. verbale 2, D90 pag. 13 e D113, pag. 16), le stesse dichiarazioni non paiono contenere degli elementi di sufficiente intensità per ammettere che rientrino nella definizione di persecuzione per uno dei motivi esposti ex art. 3 cpv. 1 LAsi. A tale conclusione si giunge anche in quanto, tali problematiche, derivanti come da lui allegato dal suo statuto di Ajnabi in Siria, sarebbero in ogni caso state superate con l'ottenimento della nazionalità siriana e l'emissione della rispettiva carta d'identità nel (...) (cfr. verbale 1, p.to 4.01 seg., pag. 5; verbale 2, D3 segg., pag. 2 segg.; cfr. anche sub doc. 1, doc. 2 e doc. 9). 7.4 Infine, per quanto attiene la circostanza allegata dal ricorrente che il PYD sarebbe venuto due volte a chiedergli di fare la guardia per il suo quartiere, e che egli avrebbe rifiutato, senza che tale rifiuto gli comportasse delle conseguenze rilevanti, a parte che le persone che glielo avrebbero richiesto non lo avrebbero in seguito più salutato (cfr. verbale 2, D113, pag. 15 seg.; D127 segg., pag. 16), come già sopra considerato (cfr. supra consid. 7.2.5), non risultano evenienze pertinenti in materia d'asilo. Invero, la renitenza alla leva nei confronti della milizia curda del PYD, come pure eventuali tentavi di reclutamento da parte della stessa, non fondano di per sé soli il rischio di una persecuzione determinante in materia d'asilo, a causa dell'assenza d'intensità sufficiente (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-5329/2014 del 23 giugno 2015, in particolare consid. 5.3; cfr. anche in tal senso le sentenze del Tribunale E-4679/2018 del 31 gennaio 2020 consid. 6.6, E-1544/2018 del 23 dicembre 2019 consid. 6.3). Pertanto, anche per tali rifiuti dell'insorgente, un fondato timore di subire delle future persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo da parte del PYD non sussiste. 7.5 Alla luce di quanto sopra, occorre quindi partire dall'assunto che il ricorrente, per le vicissitudini personali che lo avrebbero interessato prima dell'espatrio dal Paese d'origine, non adempie i requisiti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato, in quanto le circostanze allegate a supporto dei suoi motivi d'asilo e sopra considerate, non risultano rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 8. 8.1 Proseguendo nell'analisi, il ricorrente ritiene nel gravame che la sua situazione si iscriva in un contesto familiare particolare, in quanto diversi membri della sua famiglia sarebbero impegnati politicamente, anche ricoprendo ruoli importanti, contro il governo siriano, che insieme alla sua estrazione familiare d'Ajnabi ed alla sua partecipazione a degli eventi dell'opposizione curdo-siriana dacché si troverebbe in Svizzera, disporrebbe di un profilo particolare da richiamare l'attenzione del regime siriano e da essere inviso allo stesso. 8.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale, perché vi sia luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa, occorre che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3). In proposito, è notorio che le autorità siriane, al di fuori di qualsiasi quadro legale, se la prendono con i famigliari degli opponenti e delle persone ricercate, come pure di quelli che si sono sottratti alle obbligazioni militari, procedendo così ad una persecuzione riflessa (Sippenhaft). Alfine di localizzare queste persone, o di forzarle a consegnarsi, i famigliari possono essere arrestati ed incarcerati, sino all'ottenimento del risultato ricercato (cfr. Schweizerische Flüchtlingshilfe, Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien: Reflexverfolgung, con riferimenti citati, 25 gennaio 2017, , consultato da ultimo il 07.02.2020). 8.3 Nella fattispecie, v'è in primo luogo da rilevare che diversi membri della famiglia del ricorrente sarebbero tutt'ora attivi politicamente, militando nell'opposizione al regime siriano. Segnatamente il fratello F._______, membro del (...), sarebbe stato attivo dal profilo mediatico, filmando le manifestazioni contro il regime siriano nel (...) e militerebbe attualmente pure tra le fila dei (...) nel G._______ (cfr. verbale 2, D20 segg., pag. 6; D43, pag. 8; D69 segg., pag. 11; D100 segg., pag. 14 seg.; cfr. anche sub doc. 5). Secondo le allegazioni dell'insorgente, il fratello sarebbe stato ricercato dal servizio di sicurezza politica del regime siriano nonché rapito dal PYD, prima di espatriare alla volta della L._______ (cfr. verbale 2, D106, pag. 15). Anche il cugino (...) H._______, sarebbe attualmente (...) del partito del (...) (cfr. verbale 2, D68, pag. 10; D157, pag. 21), nonché membro dello (...) (cfr. verbale 2, D3, pag. 3) e risiederebbe attualmente nel G._______ (cfr. verbale 2, D106, pag. 15; D156, pag. 20 seg.). Oltracciò, come già sopra rilevato, egli ha allegato che i fratelli J._______ e O._______ erano pure membri del partito del (...), e che quest'ultimo sarebbe espatriato nel G._______ alla fine del (...) (cfr. verbale 2, D107 seg., pag. 15). Attualmente in Siria, vivrebbero soltanto i fratelli K._______ e J._______, essendo il resto della famiglia dell'insorgente espatriato alla fine del (...) - inizio del (...) (rispettivamente nel [...]) nel G._______, per timore di persecuzioni da parte del regime siriano a seguito dell'esposizione mediatica del fratello F._______ e del cugino H._______ (cfr. verbale 2, D16 segg., pag. 5 seg.; D158 segg., pag. 21). Quest'ultimo, dopo il suo arresto in L._______ e sino ad oggi, proseguirebbe le sue attività politiche, rilasciando delle interviste per diverse emittenti televisive e per programmi radiofonici (cfr. verbale 2, D159 segg., pag. 21; cfr. anche sub doc. 4). Da ultimo, il fratello J._______, sarebbe stato rapito l'(...) dal PYD, con l'accusa che uno dei suoi fratelli militerebbe nelle fila dei (...) nonché che gli altri suoi fratelli sarebbero fuggiti (cfr. verbale 2, D3, pag. 3 e D172 segg., pag. 22; cfr. anche sub doc. 6). 8.4 Sulla scorta di quanto precede, non si può dunque senz'altro escludere che il ricorrente, a causa dell'appartenenza politica dei suoi famigliari, oltreché delle attività svolte da questi ultimi, anche dopo l'espatrio dalla loro patria, sia stato identificato o sia perlomeno identificabile da parte delle forze di sicurezza siriane quale oppositore al regime. I maltrattamenti inflitti dalle autorità siriane alle persone assimilate quali oppositori sono notoriamente di un'intensità sufficiente ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi per riconoscere un timore fondato di una persecuzione futura (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5108/2017 del 26 ottobre 2018 consid. 4.8 con riferimento citato). 8.5 Di conseguenza, per i motivi di cui ai considerandi 8.3-8.4 precedenti, l'insorgente ha il fondato timore di subire in futuro dei seri pregiudizi per dei motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso di un suo ritorno in patria, vista la brutalità con la quale il regime siriano punisce i suoi oppositori o presunti oppositori. Il solo fatto che sino ad oggi non vi sono state ancora delle serie azioni persecutorie nei confronti del ricorrente, non sminuisce il timore fondato oggettivo che può nutrire l'insorgente di essere vittima di una persecuzione riflessa come sopra esposto (cfr. anche in tal senso la sentenza di riferimento del Tribunale D-1658/2015, D-1660/2015 del 29 marzo 2016 consid. 5.5). 8.6 Infine, nel Paese d'origine dell'interessato, non risulta esservi attualmente per il medesimo un'alternativa di rifugio interno (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.5; sentenza di riferimento del Tribunale D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.9). Invero a B._______, luogo d'origine del ricorrente, pur essendo un territorio controllato dalle autorità curde, il governo siriano mantiene una limitata presenza per motivi di sicurezza, e recentemente le truppe siriane hanno pure sconfinato nello stesso, per reprimere gli attacchi (...). Anche la (...) di I._______ - dove il ricorrente ha vissuto e lavorato per diversi anni - è da escludere come località per un rifugio interno dell'insorgente, in quanto risulta in mano al governo siriano (European Asylum Support Office [EASO], Country of Origin Information Report, [...], [...], [...]; [...], [...] , consultato da ultimo il 7 febbraio 2020). 8.7 Visto quanto precede, la questione di sapere se nella fattispecie sono dati gli estremi per riconoscere la qualità di rifugiato al ricorrente per le sue attività svolte una volta giunto in Svizzera a favore del (...), può essere lasciata aperta. In tal senso, non risulta neppure necessario, procedere ad un esame approfondito degli ulteriori mezzi di prova prodotti dall'insorgente (cfr. sub doc. 7 e doc. 8).
9. Alla luce di tutto quanto sopra, e non risultando dalle insorgenze di causa elementi che giustifichino un'esclusione dell'insorgente dalla concessione dell'asilo ai sensi degli art. 53 e 54 LAsi, al ricorrente va riconosciuta la qualità di rifugiato ed allo stesso deve essere concesso l'asilo ai sensi degli art. 2, 3 e 49 LAsi.
10. Ne consegue che la decisione impugnata viola il diritto federale avendo l'autorità inferiore erroneamente respinto la domanda d'asilo depositata dall'insorgente. Pertanto il ricorso è accolto. La decisione impugnata è annullata ed il Tribunale riconosce la qualità di rifugiato all'interessato, chiedendo parimenti all'autorità inferiore di accordare l'asilo in Svizzera al ricorrente (art. 49 LAsi).
11. Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Pertanto l'anticipo di CHF 750.-, versato dal ricorrente a copertura delle spese processuali in data 27 aprile 2018 (cfr. risultanze processuali), verrà debitamente restituito al ricorrente dalla Cassa del Tribunale. 12. 12.1 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF). Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 12.2 Nella presente disamina, il ricorrente, rappresentato in questa sede, ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'500.- complessivi (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 7, art. 9 cpv. 1 lett. c e art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 30 ottobre 2017 è annullata.
2. Al ricorrente è riconosciuta la qualità di rifugiato. Di conseguenza, la SEM è invitata ad accordare l'asilo all'insorgente.
3. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 750.-, versato in data 27 aprile 2018, verrà restituito al ricorrente dalla Cassa del Tribunale.
4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 1'500.- a titolo di spese ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: