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D-6806/2006

D-6806/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-02-18 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 10 marzo 2003, l'interessata - cittadina angolana, originaria di F._______ (E._______) con ultimo domicilio a G._______ ed accompagnata dai tre figli - ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 14 marzo 2003 e dell'8 aprile 2003) di essere espatriata in seguito a minacce da parte delle autorità. Nel (...), l'interessata avrebbe, infatti, deciso di indagare la morte del marito, colonnello e governatore della provincia di F._______ e membro del partito "Mouvement populaire de libération de l'Angola" (MPLA), avvenuta nel (...). Il giorno della prima visita dell'interessata presso le autorità di G._______, dei militari armati si sarebbero recati al suo domicilio, minacciando di portarla via. L'autrice del gravame si sarebbe opposta in modo tale, da fare rinunciare i militari nel loro intento, anche se quest'ultimi si sarebbero nuovamente presentati la notte successiva. Dopo essersi nascosti a casa di un amico del marito, rispettivamente padre, gli interessati, il (...), si sarebbero imbarcati su un aereo a G._______, con destinazione sconosciuta. Dopo due o tre giorni di viaggio (successivamente in auto), gli interessati sarebbero arrivati in Svizzera. B. Con scritto del 23 maggio 2003, l'UFM (UFR, attualmente e di seguito UFM) ha informato gli interessati sull'esito di un esame interno dell'autenticità dei documenti di C._______ e B._______ (agli atti; "cédula pessoal"), dal quale risulterebbero falsi. C. Il 30 maggio 2003, gli interessati hanno contestato l'esito dell'esame di autenticità dei documenti, sottolineando di non avere mai falsificato o alterato i documenti in possesso dell'interessata dalla nascita dei figli. Inoltre, hanno ribadito che tali documenti non apporterebbero nulla di importante rispetto alla loro domanda d'asilo, motivo per cui una loro eventuale falsificazione non arrecherebbe all'interessata alcun beneficio. D. Il 10 giugno 2003, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata e dei suoi figli. Nello stesso tempo, ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Angola. E. Il 26 giugno 2003, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM. Hanno, altresì, chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento litigioso, il riconoscimento dello statuto di rifugiato nonché l'ottenimento dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Inoltre, hanno presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento a copertura delle spese processuali e del relativo anticipo. F. Con decisione incidentale del 30 luglio 2003, la CRA, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, ha rinunciato a chiedere il pagamento di un anticipo a copertura della presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]). Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. G. Il 20 agosto 2003, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame. H. Il 21 settembre 2004, la CRA ha trasmesso la risposta al ricorso ai ricorrenti per informazione, senza diritto di replica.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

E. 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.

E. 1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.

E. 2 V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48, 50 e 52 PA.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese, ma il ricorso è stato presentato in lingua italiana, di modo che la presente sentenza è redatta in tale lingua.

E. 4 Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso.

E. 5 Anche se i ricorrenti B._______ e C._______ hanno oramai raggiunto la maggiore età, il ricorso viene evaso in una procedura congiunta, ritenuto il nesso causale e temporale dei motivi d'asilo presentati, nonché per motivi di economia di procedura.

E. 6 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha rilevato in generale la natura inverosimile di allegazioni fondate su mezzi di prova falsi, sottolineando l'esito dell'analisi interna dell'autenticità dei documenti di C._______ e B._______ ed ordinando la confisca dei documenti in questione. L'UFM ha, altresì, ritenuto il racconto presentato dalla ricorrente come inverosimile. In particolare, detto Ufficio ha messo in serio dubbio il legame dei ricorrenti con il governatore di F._______, H._______, notoriamente ucciso il (...). L'UFM ha, infatti, fatto notare che il sudetto governatore sarebbe, al contrario di quanto asserito dalla ricorrente, stato ucciso in una periferia di Luanda, nonché i suoi assassini condannati nel 1998. Inoltre, secondo delle fonti affidabili dell'autorità inferiore, il governatore avrebbe lasciato una moglie e quattro figli. Ritenuta la falsità dei documenti d'identità dei figli della ricorrente presentati in procedura d'asilo e la sola fotocopia di una carta d'identità militare del governatore, non sarebbe comprovato un legame familiare con quest'ultimo. Per di più, il racconto fornito dai ricorrenti sarebbe inverosimile ed estraneo ad ogni esperienza di vita, ritenuto che la ricorrente avrebbe affermato di essere espatriata a causa delle minacce subite da parte delle autorità, ma di avere lasciato il proprio Paese d'origine in aereo partendo dall'aeroporto internazionale della capitale, dove vengono effettuati numerosi controlli d'identità, rischiando così di essere riconosciuta. Il fatto, inoltre, di avere viaggiato senza essere a conoscenza delle generalità figuranti sui documenti di viaggio, sarebbe, per l'autorità inferiore, un indizio in più a favore dell'inverosimiglianza delle allegazioni presentate nel corso della procedura d'asilo, ritenuto che, notoriamente, le persone che lasciano il proprio Paese sono costrette a prendere delle precauzioni indispensabili, tra le quali l'essere a conoscenza di tali generalità. Infine, in merito ad eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM ha sottolineato la mancanza di collaborazione della ricorrente, la quale non è stata in grado di rendere credibili le proprie circostanze di vita prima dell'espatrio come pure il fatto di non avere alcun familiare in Patria, pur essendo cresciuta nella capitale ed essere stata in grado di trovare i mezzi finanziari necessari per affrontare il viaggio d'espatrio. Tale comportamento sarebbe caratteristico di chi tenta di nascondere l'esistenza di una rete sociale in Patria e le circostanze del viaggio d'espatrio. Per di più, l'insorgente avrebbe affermato di soffrire di (...) dal 1995, non presentando, però, alcun certificato medico in merito. Di conseguenza, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente e dei tre figli come lecita, esigibile e possibile.

E. 7 Nel gravame, l'insorgente ha rilevato di essere cittadina angolana, d'etnia (...) e vedova del colonnello H._______, a sua volta governatore della provincia di F._______, ucciso il (...). L'interessata ha ribadito i motivi, che l'avrebbero costretta a lasciare il proprio Paese d'origine, ovvero le minacce da parte delle autorità in seguito alle ricerche effettuate da parte della ricorrente in merito all'uccisione del marito. Inoltre, ella ha assicurato l'autenticità dei documenti presentati in corso della presente procedura d'asilo, sottolineando l'improbabilità di un'alterazione degli stessi, ritenuto il limitato valore probatorio per la presente domanda d'asilo. Per di più, l'autrice del gravame ha ritenuto i fatti fondamentali della propria domanda d'asilo come insufficientemente accertati dall'autorità inferiore, la quale avrebbe potuto contattare la rappresentanza svizzera in Angola ed effettuare un'indagine sull'effettiva esistenza di un vincolo matrimoniale tra la stessa ed il governatore H._______, nonché di un suo legame familiare con i figli. Infine, l'allontanamento dell'insorgente e dei propri figli, la cui esecuzione sarebbe stata decisa dall'autorità inferiore senza svolgere una ponderazione degli interessi contrapposti, non avverrebbe nella sicurezza e dignità prevista dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), ritenuta la catastrofica situazione umanitaria vigente in Angola e le difficoltà, alle quali andrebbe incontro la ricorrente come donna sola con a carico tre figli minorenni. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile.

E. 8 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha ritenuto che il ricorso non apporterebbe alcun nuovo elemento o mezzo di prova suscettibile a modificare il provvedimento litigioso.

E. 9 Preliminarmente, vale rilevare che la ricorrente ha versato agli atti di causa dei documenti per lei idonei a comprovare il legame tra la stessa ed il governatore H._______, nonché le generalità dei figli. Da un lato, quest'ultima ha presentato la fotocopia di una carta d'identità del presunto marito (agli atti; A1), dall'altro lato, la propria "Cédula pessoal", nonché la stessa di B._______ e C._______ (agli atti). A prescindere dal fatto che i mezzi di prova a disposizione dell'autorità giudicante si riducono ad una copia della carta d'identità del governatore H._______ ed alle "Cédula pessoal" della ricorrente e di due dei suoi tre figli, codesto Tribunale concorda con l'autorità inferiore sull'autenticità dubbia dei documenti apparentemente rilasciati ai figli della ricorrente, ritenuto che il documento di C._______ riporta un errore ortografico di natura palese ("Conservator" al posto di "Conservador"), nonché la rettifica di una data in un primo momento erroneamente registrata come data ricorsa di domenica, ciò che non dovrebbe essere normale, se si trattasse davvero di un documento autentico di un'autorità statale. Inoltre, negli anni 1988 e 1989, anni nei quali sarebbero stati rilasciati i due documenti, la denominazione ufficiale dello Stato angolano era "República popular de Angola" e non, come riportato sui documenti depositati, "República de Angola". Non soccorrono la ricorrente in alcun modo, le sue spiegazioni in merito alla censura d'inautenticità, in particolare l'allegazione di non avere mai alterato personalmente tali documenti e di non avere alcun interesse a manipolare dei documenti da consegnare alle autorità svizzere, ritenuto che la loro cittadinanza sarebbe accertata da altri elementi e che avrebbe potuto portare i propri figli in Svizzera anche senza documenti (cfr. scritto del 30 maggio 2003; agli atti). Va invece rilevata l'importanza e l'effetto probatorio di documenti d'identità e di viaggio nel corso di una procedura d'asilo. Inoltre, l'insorgente non ha presentato altri mezzi di prova per dimostrare il proprio legame e quello dei figli con il defunto governatore H._______. L'affermazione della ricorrente, secondo cui, se avesse voluto falsificare dei documenti, avrebbe falsificato anche quello di D._______ (cfr. ibidem), non convince in alcun modo questo Tribunale, ritenuto che ella non ha, invece, versato agli atti alcun documento d'identità della figlia. Infine, l'autrice del gravame non ha tuttora presentato l'originale della carta d'identità di H._______, nonostante ne abbia avuto l'opportunità. Di conseguenza, data la dubbia autenticità, i mezzi di prova sopraccitati sono da ritenere come non idonei a provare alcunché.

E. 10.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).

E. 10.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).

E. 11 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dalla ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. La ricorrente, infatti, non è stata in grado di comprovare in modo verosimile il proprio legame familiare con il colonnello e governatore H._______ (cfr. consid. 9 del presente giudizio) - presentando, infatti, esclusivamente delle informazioni di dominio pubblico. A titolo d'esempio, l'autrice del gravame si è espressa in modo molto vago in merito alla carriera del presunto marito. Nel corso dell'audizione dell' 8 aprile 2003, la collaboratrice dell'UFM le ha, infatti, posto numerose domande sul curriculum del defunto (cfr. pag. 7), alle quali la ricorrente ha risposto, però, in modo eccessivamente approssimativo, senza citare date, nomi, cifre o informazioni private (ibidem). Inoltre, ella si è contraddetta in modo palese su dettagli della sua uccisione, segnatamente il luogo dell'assassinio (in una periferia di G._______, mentre si stava recando all'abitazione di un fratello e non, come affermato dall'insorgente tra G._______ ed I._______, dove avrebbe voluto controllare la sussistenza di viveri e medicinali; cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 9) e non accennando in alcun modo la cattura e la condanna (condanne elevate di 21 e 10 anni) degli assassini nel febbraio 1998. Per di più, vale sottolinare che, inverosimilmente, ella avrebbe rinunciato ad ulteriori indagini in merito alla morte del marito a causa della guerra in corso nel Paese (cfr. verbale d'audizione del 14 marzo 2003 pag. 4), recandosi al Ministero della Difesa e Giustizia a G._______ per fare luce sulla morte del compagno ben (...) dopo l'omicidio di quest'ultimo (nel [...]). Tale comportamento non si addice a chi ha perso una persona cara e risente il bisogno di indagare tale perdita. Oltre a ciò, non soccorre in alcun modo la generica osservazione della ricorrente, secondo cui avrebbe indagato sul motivo dell'uccisione e non in merito agli autori (cfr. gravame pag. 4). Del resto, codesto Tribunale non può condividere la censura avanzata dai ricorrenti nei confronti dell'UFM quanto ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti (cfr. ricorso pag. 4), allorquando spettava a quest'ultimi adoperarsi al fine di presentare i necessari documenti in originale per avvalorare i fatti da loro addotti. In virtù del principio della ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210), applicabile per la sua portata generale anche al diritto pubblico, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, sopporta, infatti, le conseguenze dell'assenza di una prova determinante per la nascita del suo diritto (v. Decisioni del Tribunale federale svizzero [DTF] 121 II 257; DTF 112 Ib 65, consid. 3). Inoltre, ritenuta la summenzionata inverosimiglianza del legame di parentela con il governatore della provincia di F._______, codesto Tribunale tiene a sottolineare che gli avvenimenti che avrebbero indotto i ricorrenti a lasciare il proprio Paese d'origine (minacce da parte di militari, cfr. verbale d'audizione di A._______ del 14 marzo 2003 pag. 5), come pure le circostanze del loro viaggio d'espatrio (cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 6) sono da considerare improbabili e costrutiti ad arte per i bisogni della causa. In considerazione di quanto precede, questo Tribunale ritiene inverosimili i fatti narrati dai ricorrenti relativi ai loro motivi d'asilo.

E. 12 Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 13 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 14 Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).

E. 14.1 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento - impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità - sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria (v. GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2. pag. 54 e seg.).

E. 14.2 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile costituisce uno dei motivi che giustificano la pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in Patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato reinserimento (v. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in gioco. Infine, va precisato che, l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età (specialmente un bambino di meno di sei anni), oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (v., fra le tante, Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-6656/2006 del 25 aprile 2008 e GICRA 2003 n. 33 consid. 8.3 pag. 237). Nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento anche l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in considerazione. Ciò conduce ad una interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr. conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107). Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese d'origine. Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di integrazione in caso in un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese d'origine del fanciullo, ritenuto che un bambino non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del bambino non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infatti, secondo la giurisprudenza (v. GICRA 2005 n. 6), delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E- 465/2006 del 16 dicembre 2008 e DTAF 2009/28).

E. 14.3 In precedenza, il TAF ha avuto occasione di analizzare la situazione in Angola e confermare la giurisprudenza secondo la quale l'esecuzione dell'allontanamento di persone a rischio rimane inesigibile (v. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-3684/2006 del 15 settembre 2008 consid. 6.5 pag. 13; GICRA 2004 n. 32). Come persone a rischio vengono intese le persone con gravi problemi di salute, minorenni non accompagnati, persone con bambini al di sotto dei sei anni, donne sole ed anziani. Inoltre, rimane esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone con ultima residenza a Luanda, nonché in una delle città facilmente accessibili nelle province di Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo e Zaire oppure con una rete sociale in una della menzionate province.

E. 14.4 Nella fattispecie, si pone la questione se la ricorrente, donna sola con una bambina minorenne - D._______ - a carico rientra nella nozione di persone a rischio (v. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-3684/2006 del 15 settembre 2008 consid. 6.6 pag. 13). In entrambi i verbali d'audizione, la ricorrente ha dichiarato di essere originaria di E._______ (provincia di F._______; cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 2), ma di avere vissuto dall'età di (...) a G._______ (cfr. verbale d'audizione del 14 marzo 2003 pag. 1). I suoi genitori sarebbero deceduti e ella, figlia unica, cresciuta da una zia, L._______ (cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 3). L'insorgente ha, inoltre, asserito di non avere più - eccetto la zia, la quale vivrebbe ancora sola a G._______ (cfr. ibidem) - familiari in Patria, ritenuto che tutti i suoi cugini sarebbero stati uccisi durante la guerra (cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 3). Per di più, dal momento che sarebbe arrivata in Svizzera, ella non avrebbe più avuto alcun contatto con persone nel suo Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 4). Vale, altresì, sottolineare che l'insorgente ha dichiarato di avere frequentato le scuole solo fino alla "(...)" (cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 6), ma di non avere mai imparato un mestiere e di avere contribuito al sostentamento della propria famiglia (...) (cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 6). Nel provvedimento litigioso, l'autorità inferiore ha tratto la conclusione dell'esistenza di una rete sociale in Patria, dal fatto che la ricorrente è stata in grado di finanziare il viaggio d'espatrio per lei ed i tre figli. Codesto Tribunale considera tale supposizione come insufficiente come base per l'esecuzione dell'allontanamento di una donna sola dopo un soggiorno all'estero di sette anni (cfr. anche Decisione del Tribunale amministrativo federale del 15 settembre 2008 E-3684/2006 consid. 6.6 pag. 13). Per di più, l'interessata non gode di una buona formazione scolastica e non ha mai svolto un impiego in un ambiente sicuro. Ritenuto quanto precede, la possibile esistenza di una zia anziana a G._______ non può essere ritenuta sufficiente per assicurare alla ricorrente un aiuto concreto e materiale in caso di rientro in Angola. Non si può, dunque, presumere che ella disponga di una rete di contatti sociali a Luanda sufficiente per un adeguato reinserimento in Patria. Vale, altresì, sottolineare che la figlia D._______, nata nel (...) e in Svizzera dall'età di 10 anni, sta frequentando il primo corso della (...) ed avrebbe denotato un comportamento irreprensibile (attestato del 5 febbraio 2010 agli atti). Secondo le informazioni a disposizione di questo Tribunale, durante la guerra civile in Angola (dal 1996 al 1999) quasi 1500 edifici scolastici sono stati distrutti e nel 2006, il tasso di analfabetismo è stato stimato essere arrivato al 32,6% della popolazione. Dalla fine della guerra, lo Stato angolano si è adoperato a ricostruire gli edifici distrutti, a costruire delle nuove scuole nonché a formare e recrutare nuovi insegnanti. Nonostante ciò, l'accesso ad una scuola pone ancora grandi problemi, ritenuto che solo il 22% dei cittadini frequentano le scuole dall'età di sei anni. Per di più, la qualità d'insegnamento, anche alla luce dei miglioramenti strutturali, è mediocre persino nelle grandi città. Per di più, anche se la formazione è, di principio, a titolo gratuito, i genitori devono spesso pagare l'insegnante per assicurare che quest'ultimo accetti i propri figli a scuola (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E- 728/2006 del 20 maggio 2008 consid. 6.3.2 pag. 9 seg.). D._______ ha passato tutta la sua adolescenza in Svizzera ed ha raggiunto un avanzato grado di integrazione sociale e scolastico che le causerebbe uno sradicamento sociale e delle eccessive difficoltà di reinserimento in caso di un rinvio nel suo Paese d'origine (v. sentenze del Tribunale amministrativo federale del 13 maggio 2009 E-3488/2006 consid. 9.5 pag. 14 e DTAF 2009/28 consid. 9.3.4 pag. 368 seg.). Non vi è, dunque, possibilità di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un adeguato reinserimento scolastico e sociale in Angola, dal punto di vista dell'interesse superiore del fanciullo. Di conseguenza, il TAF conclude che la ricorrente e la figlia D._______, sono da ritenere come persone a rischio ai sensi della citata giurisprudenza, per le quali è ritenuta inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Angola.

E. 14.5 I figli della ricorrente, B._______ e C._______, sono nati in Patria nel (...) rispettivamente nel (...), si sono recati in Svizzera con la madre all'età di (...) e (...) ed hanno oramai raggiunto la maggiore età. B._______, donna sola di (...), ha seguito le scuole fino al sesto anno a G._______ (scuola Kanini; cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 18 e 19). A partire dal 2003 ha, però, frequentato le scuole in Svizzera ed, attualmente, lavora in un (...) di M._______. Il fratello, C._______, ha svolto dal 2006 un apprendistato come (...) in una ditta di N._______, dove è ancora impiegato. Nonostante il raggiungimento della maggiore età, i figli della ricorrente hanno passato gran parte della loro adolescenza in Svizzera ed hanno dimostrato, segnatamente con la volontà e la capacità di trovare un impiego, di avere raggiunto un avanzato grado di integrazione sociale e scolastico in Svizzera. Il TAF rileva che nella situazione attuale in cui si trova l'Angola, con un tasso di disoccupazione e di povertà elevato e una degradazione generale delle condizioni di vita, sarebbe molto difficile per i ricorrenti integrarsi rapidamente in un sistema economico a loro sconosciuto e ricavare un guadagno sufficiente per affrontare le spese di vita. Per di più, dopo avere frequentato tutte le scuole in Svizzera, i ricorrenti dovrebbero integrarsi in un ambiente completamente diverso da quello che conoscono attualmente. Avendo lasciato entrambi il loro Paese d'origine in età adolescenziale, e considerato che la madre e la sorella minore non potrebbero accompagnarli in Patria, rimane dubbia la possibilità che vi trovino ancora dei familiari o conoscenti che gli potrebbero sostenere adeguatamente nel loro reinserimento. Non si tratta, indubbiamente, di difficoltà insormontabili, comunque, dagli atti di causa risulta che i ricorrenti si sono integrati bene in Svizzera ed un loro allontanamento verso l'Angola gli causerebbe indubbiamente uno sradicamento sociale ed eccessive difficoltà di reintroduzione (v. sentenze del Tribunale amministrativo federale del 13 maggio 2009 E-488/2006 consid. 9.5 pag. 14 e E-6728/2006 del 20 maggio 2008 consid. 6.3.4 pag. 10; DTAF 2009/28 consid. 9.3.4 pag. 368 seg.). Non vi è dunque possibilità di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un adeguato reinserimento sociale in Angola per i ricorrenti B._______ e C._______.

E. 14.6 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti non è ragionevolmente esigibile.

E. 15 Per conseguenza, la decisione impugnata è annullata sul punto di questione dell'esecuzione allontanamento (n. 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata) a causa dell'attuale inesigibilità del rimpatrio dei ricorrenti in Angola.

E. 16.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65).

E. 16.2 Conto tenuto di quanto precede (v. consid. 14 del presente giudizio), discende che allo stato attuale delle cose, non è opportuna una semplice cassazione della decisione impugnata, ma si giustifica da parte dell'UFM la pronuncia a favore degli insorgenti dell'ammissione provvisoria in Svizzera.

E. 17 Per eccezione, nonostante l'esito solo parzialmente positivo del gravame, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA). La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è, pertanto, divenuta senza oggetto.

E. 18 Peraltro, ritenuto che i ricorrenti sono difesi da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 300.-, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile, svolto dal rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto in materia d'esecuzione dell'allontanamento; per il resto è respinto.
  2. I punti 4 e 5 della decisione impugnata sono annullati.
  3. L'UFM accorderà ai ricorrenti l'ammissione provvisoria in Svizzera.
  4. Non si riscuotono spese processuali.
  5. L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 300.- a titolo di spese ripetibili di questa sede.
  6. Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) O._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6806/2006 {T 0/2} Sentenza del 18 febbraio 2010 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Maurice Brodard e Robert Galliker, cancelliera Chiara Piras. Parti A._______, nata il (...), ed i figli B._______, nata il (...), C._______, nato il (...), D._______, nata (...), Repubblica d'Angola, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10 giugno 2003 / N (...). Fatti: A. Il 10 marzo 2003, l'interessata - cittadina angolana, originaria di F._______ (E._______) con ultimo domicilio a G._______ ed accompagnata dai tre figli - ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 14 marzo 2003 e dell'8 aprile 2003) di essere espatriata in seguito a minacce da parte delle autorità. Nel (...), l'interessata avrebbe, infatti, deciso di indagare la morte del marito, colonnello e governatore della provincia di F._______ e membro del partito "Mouvement populaire de libération de l'Angola" (MPLA), avvenuta nel (...). Il giorno della prima visita dell'interessata presso le autorità di G._______, dei militari armati si sarebbero recati al suo domicilio, minacciando di portarla via. L'autrice del gravame si sarebbe opposta in modo tale, da fare rinunciare i militari nel loro intento, anche se quest'ultimi si sarebbero nuovamente presentati la notte successiva. Dopo essersi nascosti a casa di un amico del marito, rispettivamente padre, gli interessati, il (...), si sarebbero imbarcati su un aereo a G._______, con destinazione sconosciuta. Dopo due o tre giorni di viaggio (successivamente in auto), gli interessati sarebbero arrivati in Svizzera. B. Con scritto del 23 maggio 2003, l'UFM (UFR, attualmente e di seguito UFM) ha informato gli interessati sull'esito di un esame interno dell'autenticità dei documenti di C._______ e B._______ (agli atti; "cédula pessoal"), dal quale risulterebbero falsi. C. Il 30 maggio 2003, gli interessati hanno contestato l'esito dell'esame di autenticità dei documenti, sottolineando di non avere mai falsificato o alterato i documenti in possesso dell'interessata dalla nascita dei figli. Inoltre, hanno ribadito che tali documenti non apporterebbero nulla di importante rispetto alla loro domanda d'asilo, motivo per cui una loro eventuale falsificazione non arrecherebbe all'interessata alcun beneficio. D. Il 10 giugno 2003, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata e dei suoi figli. Nello stesso tempo, ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Angola. E. Il 26 giugno 2003, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM. Hanno, altresì, chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento litigioso, il riconoscimento dello statuto di rifugiato nonché l'ottenimento dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Inoltre, hanno presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento a copertura delle spese processuali e del relativo anticipo. F. Con decisione incidentale del 30 luglio 2003, la CRA, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, ha rinunciato a chiedere il pagamento di un anticipo a copertura della presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]). Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. G. Il 20 agosto 2003, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame. H. Il 21 settembre 2004, la CRA ha trasmesso la risposta al ricorso ai ricorrenti per informazione, senza diritto di replica. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti. 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48, 50 e 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese, ma il ricorso è stato presentato in lingua italiana, di modo che la presente sentenza è redatta in tale lingua. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso. 5. Anche se i ricorrenti B._______ e C._______ hanno oramai raggiunto la maggiore età, il ricorso viene evaso in una procedura congiunta, ritenuto il nesso causale e temporale dei motivi d'asilo presentati, nonché per motivi di economia di procedura. 6. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha rilevato in generale la natura inverosimile di allegazioni fondate su mezzi di prova falsi, sottolineando l'esito dell'analisi interna dell'autenticità dei documenti di C._______ e B._______ ed ordinando la confisca dei documenti in questione. L'UFM ha, altresì, ritenuto il racconto presentato dalla ricorrente come inverosimile. In particolare, detto Ufficio ha messo in serio dubbio il legame dei ricorrenti con il governatore di F._______, H._______, notoriamente ucciso il (...). L'UFM ha, infatti, fatto notare che il sudetto governatore sarebbe, al contrario di quanto asserito dalla ricorrente, stato ucciso in una periferia di Luanda, nonché i suoi assassini condannati nel 1998. Inoltre, secondo delle fonti affidabili dell'autorità inferiore, il governatore avrebbe lasciato una moglie e quattro figli. Ritenuta la falsità dei documenti d'identità dei figli della ricorrente presentati in procedura d'asilo e la sola fotocopia di una carta d'identità militare del governatore, non sarebbe comprovato un legame familiare con quest'ultimo. Per di più, il racconto fornito dai ricorrenti sarebbe inverosimile ed estraneo ad ogni esperienza di vita, ritenuto che la ricorrente avrebbe affermato di essere espatriata a causa delle minacce subite da parte delle autorità, ma di avere lasciato il proprio Paese d'origine in aereo partendo dall'aeroporto internazionale della capitale, dove vengono effettuati numerosi controlli d'identità, rischiando così di essere riconosciuta. Il fatto, inoltre, di avere viaggiato senza essere a conoscenza delle generalità figuranti sui documenti di viaggio, sarebbe, per l'autorità inferiore, un indizio in più a favore dell'inverosimiglianza delle allegazioni presentate nel corso della procedura d'asilo, ritenuto che, notoriamente, le persone che lasciano il proprio Paese sono costrette a prendere delle precauzioni indispensabili, tra le quali l'essere a conoscenza di tali generalità. Infine, in merito ad eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM ha sottolineato la mancanza di collaborazione della ricorrente, la quale non è stata in grado di rendere credibili le proprie circostanze di vita prima dell'espatrio come pure il fatto di non avere alcun familiare in Patria, pur essendo cresciuta nella capitale ed essere stata in grado di trovare i mezzi finanziari necessari per affrontare il viaggio d'espatrio. Tale comportamento sarebbe caratteristico di chi tenta di nascondere l'esistenza di una rete sociale in Patria e le circostanze del viaggio d'espatrio. Per di più, l'insorgente avrebbe affermato di soffrire di (...) dal 1995, non presentando, però, alcun certificato medico in merito. Di conseguenza, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente e dei tre figli come lecita, esigibile e possibile. 7. Nel gravame, l'insorgente ha rilevato di essere cittadina angolana, d'etnia (...) e vedova del colonnello H._______, a sua volta governatore della provincia di F._______, ucciso il (...). L'interessata ha ribadito i motivi, che l'avrebbero costretta a lasciare il proprio Paese d'origine, ovvero le minacce da parte delle autorità in seguito alle ricerche effettuate da parte della ricorrente in merito all'uccisione del marito. Inoltre, ella ha assicurato l'autenticità dei documenti presentati in corso della presente procedura d'asilo, sottolineando l'improbabilità di un'alterazione degli stessi, ritenuto il limitato valore probatorio per la presente domanda d'asilo. Per di più, l'autrice del gravame ha ritenuto i fatti fondamentali della propria domanda d'asilo come insufficientemente accertati dall'autorità inferiore, la quale avrebbe potuto contattare la rappresentanza svizzera in Angola ed effettuare un'indagine sull'effettiva esistenza di un vincolo matrimoniale tra la stessa ed il governatore H._______, nonché di un suo legame familiare con i figli. Infine, l'allontanamento dell'insorgente e dei propri figli, la cui esecuzione sarebbe stata decisa dall'autorità inferiore senza svolgere una ponderazione degli interessi contrapposti, non avverrebbe nella sicurezza e dignità prevista dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), ritenuta la catastrofica situazione umanitaria vigente in Angola e le difficoltà, alle quali andrebbe incontro la ricorrente come donna sola con a carico tre figli minorenni. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile. 8. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha ritenuto che il ricorso non apporterebbe alcun nuovo elemento o mezzo di prova suscettibile a modificare il provvedimento litigioso. 9. Preliminarmente, vale rilevare che la ricorrente ha versato agli atti di causa dei documenti per lei idonei a comprovare il legame tra la stessa ed il governatore H._______, nonché le generalità dei figli. Da un lato, quest'ultima ha presentato la fotocopia di una carta d'identità del presunto marito (agli atti; A1), dall'altro lato, la propria "Cédula pessoal", nonché la stessa di B._______ e C._______ (agli atti). A prescindere dal fatto che i mezzi di prova a disposizione dell'autorità giudicante si riducono ad una copia della carta d'identità del governatore H._______ ed alle "Cédula pessoal" della ricorrente e di due dei suoi tre figli, codesto Tribunale concorda con l'autorità inferiore sull'autenticità dubbia dei documenti apparentemente rilasciati ai figli della ricorrente, ritenuto che il documento di C._______ riporta un errore ortografico di natura palese ("Conservator" al posto di "Conservador"), nonché la rettifica di una data in un primo momento erroneamente registrata come data ricorsa di domenica, ciò che non dovrebbe essere normale, se si trattasse davvero di un documento autentico di un'autorità statale. Inoltre, negli anni 1988 e 1989, anni nei quali sarebbero stati rilasciati i due documenti, la denominazione ufficiale dello Stato angolano era "República popular de Angola" e non, come riportato sui documenti depositati, "República de Angola". Non soccorrono la ricorrente in alcun modo, le sue spiegazioni in merito alla censura d'inautenticità, in particolare l'allegazione di non avere mai alterato personalmente tali documenti e di non avere alcun interesse a manipolare dei documenti da consegnare alle autorità svizzere, ritenuto che la loro cittadinanza sarebbe accertata da altri elementi e che avrebbe potuto portare i propri figli in Svizzera anche senza documenti (cfr. scritto del 30 maggio 2003; agli atti). Va invece rilevata l'importanza e l'effetto probatorio di documenti d'identità e di viaggio nel corso di una procedura d'asilo. Inoltre, l'insorgente non ha presentato altri mezzi di prova per dimostrare il proprio legame e quello dei figli con il defunto governatore H._______. L'affermazione della ricorrente, secondo cui, se avesse voluto falsificare dei documenti, avrebbe falsificato anche quello di D._______ (cfr. ibidem), non convince in alcun modo questo Tribunale, ritenuto che ella non ha, invece, versato agli atti alcun documento d'identità della figlia. Infine, l'autrice del gravame non ha tuttora presentato l'originale della carta d'identità di H._______, nonostante ne abbia avuto l'opportunità. Di conseguenza, data la dubbia autenticità, i mezzi di prova sopraccitati sono da ritenere come non idonei a provare alcunché. 10. 10.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 10.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23). 11. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dalla ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. La ricorrente, infatti, non è stata in grado di comprovare in modo verosimile il proprio legame familiare con il colonnello e governatore H._______ (cfr. consid. 9 del presente giudizio) - presentando, infatti, esclusivamente delle informazioni di dominio pubblico. A titolo d'esempio, l'autrice del gravame si è espressa in modo molto vago in merito alla carriera del presunto marito. Nel corso dell'audizione dell' 8 aprile 2003, la collaboratrice dell'UFM le ha, infatti, posto numerose domande sul curriculum del defunto (cfr. pag. 7), alle quali la ricorrente ha risposto, però, in modo eccessivamente approssimativo, senza citare date, nomi, cifre o informazioni private (ibidem). Inoltre, ella si è contraddetta in modo palese su dettagli della sua uccisione, segnatamente il luogo dell'assassinio (in una periferia di G._______, mentre si stava recando all'abitazione di un fratello e non, come affermato dall'insorgente tra G._______ ed I._______, dove avrebbe voluto controllare la sussistenza di viveri e medicinali; cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 9) e non accennando in alcun modo la cattura e la condanna (condanne elevate di 21 e 10 anni) degli assassini nel febbraio 1998. Per di più, vale sottolinare che, inverosimilmente, ella avrebbe rinunciato ad ulteriori indagini in merito alla morte del marito a causa della guerra in corso nel Paese (cfr. verbale d'audizione del 14 marzo 2003 pag. 4), recandosi al Ministero della Difesa e Giustizia a G._______ per fare luce sulla morte del compagno ben (...) dopo l'omicidio di quest'ultimo (nel [...]). Tale comportamento non si addice a chi ha perso una persona cara e risente il bisogno di indagare tale perdita. Oltre a ciò, non soccorre in alcun modo la generica osservazione della ricorrente, secondo cui avrebbe indagato sul motivo dell'uccisione e non in merito agli autori (cfr. gravame pag. 4). Del resto, codesto Tribunale non può condividere la censura avanzata dai ricorrenti nei confronti dell'UFM quanto ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti (cfr. ricorso pag. 4), allorquando spettava a quest'ultimi adoperarsi al fine di presentare i necessari documenti in originale per avvalorare i fatti da loro addotti. In virtù del principio della ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210), applicabile per la sua portata generale anche al diritto pubblico, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, sopporta, infatti, le conseguenze dell'assenza di una prova determinante per la nascita del suo diritto (v. Decisioni del Tribunale federale svizzero [DTF] 121 II 257; DTF 112 Ib 65, consid. 3). Inoltre, ritenuta la summenzionata inverosimiglianza del legame di parentela con il governatore della provincia di F._______, codesto Tribunale tiene a sottolineare che gli avvenimenti che avrebbero indotto i ricorrenti a lasciare il proprio Paese d'origine (minacce da parte di militari, cfr. verbale d'audizione di A._______ del 14 marzo 2003 pag. 5), come pure le circostanze del loro viaggio d'espatrio (cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 6) sono da considerare improbabili e costrutiti ad arte per i bisogni della causa. In considerazione di quanto precede, questo Tribunale ritiene inverosimili i fatti narrati dai ricorrenti relativi ai loro motivi d'asilo. 12. Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 13. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 14. Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 14.1 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento - impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità - sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria (v. GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2. pag. 54 e seg.). 14.2 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile costituisce uno dei motivi che giustificano la pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in Patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato reinserimento (v. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in gioco. Infine, va precisato che, l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età (specialmente un bambino di meno di sei anni), oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (v., fra le tante, Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-6656/2006 del 25 aprile 2008 e GICRA 2003 n. 33 consid. 8.3 pag. 237). Nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento anche l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in considerazione. Ciò conduce ad una interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr. conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107). Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese d'origine. Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di integrazione in caso in un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese d'origine del fanciullo, ritenuto che un bambino non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del bambino non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infatti, secondo la giurisprudenza (v. GICRA 2005 n. 6), delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E- 465/2006 del 16 dicembre 2008 e DTAF 2009/28). 14.3 In precedenza, il TAF ha avuto occasione di analizzare la situazione in Angola e confermare la giurisprudenza secondo la quale l'esecuzione dell'allontanamento di persone a rischio rimane inesigibile (v. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-3684/2006 del 15 settembre 2008 consid. 6.5 pag. 13; GICRA 2004 n. 32). Come persone a rischio vengono intese le persone con gravi problemi di salute, minorenni non accompagnati, persone con bambini al di sotto dei sei anni, donne sole ed anziani. Inoltre, rimane esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone con ultima residenza a Luanda, nonché in una delle città facilmente accessibili nelle province di Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo e Zaire oppure con una rete sociale in una della menzionate province. 14.4 Nella fattispecie, si pone la questione se la ricorrente, donna sola con una bambina minorenne - D._______ - a carico rientra nella nozione di persone a rischio (v. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-3684/2006 del 15 settembre 2008 consid. 6.6 pag. 13). In entrambi i verbali d'audizione, la ricorrente ha dichiarato di essere originaria di E._______ (provincia di F._______; cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 2), ma di avere vissuto dall'età di (...) a G._______ (cfr. verbale d'audizione del 14 marzo 2003 pag. 1). I suoi genitori sarebbero deceduti e ella, figlia unica, cresciuta da una zia, L._______ (cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 3). L'insorgente ha, inoltre, asserito di non avere più - eccetto la zia, la quale vivrebbe ancora sola a G._______ (cfr. ibidem) - familiari in Patria, ritenuto che tutti i suoi cugini sarebbero stati uccisi durante la guerra (cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 3). Per di più, dal momento che sarebbe arrivata in Svizzera, ella non avrebbe più avuto alcun contatto con persone nel suo Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 4). Vale, altresì, sottolineare che l'insorgente ha dichiarato di avere frequentato le scuole solo fino alla "(...)" (cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 6), ma di non avere mai imparato un mestiere e di avere contribuito al sostentamento della propria famiglia (...) (cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 6). Nel provvedimento litigioso, l'autorità inferiore ha tratto la conclusione dell'esistenza di una rete sociale in Patria, dal fatto che la ricorrente è stata in grado di finanziare il viaggio d'espatrio per lei ed i tre figli. Codesto Tribunale considera tale supposizione come insufficiente come base per l'esecuzione dell'allontanamento di una donna sola dopo un soggiorno all'estero di sette anni (cfr. anche Decisione del Tribunale amministrativo federale del 15 settembre 2008 E-3684/2006 consid. 6.6 pag. 13). Per di più, l'interessata non gode di una buona formazione scolastica e non ha mai svolto un impiego in un ambiente sicuro. Ritenuto quanto precede, la possibile esistenza di una zia anziana a G._______ non può essere ritenuta sufficiente per assicurare alla ricorrente un aiuto concreto e materiale in caso di rientro in Angola. Non si può, dunque, presumere che ella disponga di una rete di contatti sociali a Luanda sufficiente per un adeguato reinserimento in Patria. Vale, altresì, sottolineare che la figlia D._______, nata nel (...) e in Svizzera dall'età di 10 anni, sta frequentando il primo corso della (...) ed avrebbe denotato un comportamento irreprensibile (attestato del 5 febbraio 2010 agli atti). Secondo le informazioni a disposizione di questo Tribunale, durante la guerra civile in Angola (dal 1996 al 1999) quasi 1500 edifici scolastici sono stati distrutti e nel 2006, il tasso di analfabetismo è stato stimato essere arrivato al 32,6% della popolazione. Dalla fine della guerra, lo Stato angolano si è adoperato a ricostruire gli edifici distrutti, a costruire delle nuove scuole nonché a formare e recrutare nuovi insegnanti. Nonostante ciò, l'accesso ad una scuola pone ancora grandi problemi, ritenuto che solo il 22% dei cittadini frequentano le scuole dall'età di sei anni. Per di più, la qualità d'insegnamento, anche alla luce dei miglioramenti strutturali, è mediocre persino nelle grandi città. Per di più, anche se la formazione è, di principio, a titolo gratuito, i genitori devono spesso pagare l'insegnante per assicurare che quest'ultimo accetti i propri figli a scuola (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E- 728/2006 del 20 maggio 2008 consid. 6.3.2 pag. 9 seg.). D._______ ha passato tutta la sua adolescenza in Svizzera ed ha raggiunto un avanzato grado di integrazione sociale e scolastico che le causerebbe uno sradicamento sociale e delle eccessive difficoltà di reinserimento in caso di un rinvio nel suo Paese d'origine (v. sentenze del Tribunale amministrativo federale del 13 maggio 2009 E-3488/2006 consid. 9.5 pag. 14 e DTAF 2009/28 consid. 9.3.4 pag. 368 seg.). Non vi è, dunque, possibilità di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un adeguato reinserimento scolastico e sociale in Angola, dal punto di vista dell'interesse superiore del fanciullo. Di conseguenza, il TAF conclude che la ricorrente e la figlia D._______, sono da ritenere come persone a rischio ai sensi della citata giurisprudenza, per le quali è ritenuta inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Angola. 14.5 I figli della ricorrente, B._______ e C._______, sono nati in Patria nel (...) rispettivamente nel (...), si sono recati in Svizzera con la madre all'età di (...) e (...) ed hanno oramai raggiunto la maggiore età. B._______, donna sola di (...), ha seguito le scuole fino al sesto anno a G._______ (scuola Kanini; cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 18 e 19). A partire dal 2003 ha, però, frequentato le scuole in Svizzera ed, attualmente, lavora in un (...) di M._______. Il fratello, C._______, ha svolto dal 2006 un apprendistato come (...) in una ditta di N._______, dove è ancora impiegato. Nonostante il raggiungimento della maggiore età, i figli della ricorrente hanno passato gran parte della loro adolescenza in Svizzera ed hanno dimostrato, segnatamente con la volontà e la capacità di trovare un impiego, di avere raggiunto un avanzato grado di integrazione sociale e scolastico in Svizzera. Il TAF rileva che nella situazione attuale in cui si trova l'Angola, con un tasso di disoccupazione e di povertà elevato e una degradazione generale delle condizioni di vita, sarebbe molto difficile per i ricorrenti integrarsi rapidamente in un sistema economico a loro sconosciuto e ricavare un guadagno sufficiente per affrontare le spese di vita. Per di più, dopo avere frequentato tutte le scuole in Svizzera, i ricorrenti dovrebbero integrarsi in un ambiente completamente diverso da quello che conoscono attualmente. Avendo lasciato entrambi il loro Paese d'origine in età adolescenziale, e considerato che la madre e la sorella minore non potrebbero accompagnarli in Patria, rimane dubbia la possibilità che vi trovino ancora dei familiari o conoscenti che gli potrebbero sostenere adeguatamente nel loro reinserimento. Non si tratta, indubbiamente, di difficoltà insormontabili, comunque, dagli atti di causa risulta che i ricorrenti si sono integrati bene in Svizzera ed un loro allontanamento verso l'Angola gli causerebbe indubbiamente uno sradicamento sociale ed eccessive difficoltà di reintroduzione (v. sentenze del Tribunale amministrativo federale del 13 maggio 2009 E-488/2006 consid. 9.5 pag. 14 e E-6728/2006 del 20 maggio 2008 consid. 6.3.4 pag. 10; DTAF 2009/28 consid. 9.3.4 pag. 368 seg.). Non vi è dunque possibilità di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un adeguato reinserimento sociale in Angola per i ricorrenti B._______ e C._______. 14.6 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti non è ragionevolmente esigibile. 15. Per conseguenza, la decisione impugnata è annullata sul punto di questione dell'esecuzione allontanamento (n. 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata) a causa dell'attuale inesigibilità del rimpatrio dei ricorrenti in Angola. 16. 16.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65). 16.2 Conto tenuto di quanto precede (v. consid. 14 del presente giudizio), discende che allo stato attuale delle cose, non è opportuna una semplice cassazione della decisione impugnata, ma si giustifica da parte dell'UFM la pronuncia a favore degli insorgenti dell'ammissione provvisoria in Svizzera. 17. Per eccezione, nonostante l'esito solo parzialmente positivo del gravame, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA). La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è, pertanto, divenuta senza oggetto. 18. Peraltro, ritenuto che i ricorrenti sono difesi da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 300.-, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile, svolto dal rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto in materia d'esecuzione dell'allontanamento; per il resto è respinto. 2. I punti 4 e 5 della decisione impugnata sono annullati. 3. L'UFM accorderà ai ricorrenti l'ammissione provvisoria in Svizzera. 4. Non si riscuotono spese processuali. 5. L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 300.- a titolo di spese ripetibili di questa sede. 6. Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) O._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: