Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudico unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 I ricorrenti, nel loro gravame, sollevano diverse censure formali contro la decisione impugnata, allegando una violazione da parte della SEM del principio inquisitorio ed uno stabilimento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti per quanto attiene ai rischi effettivi che essi correrebbero nel caso di un trasferimento verso la Repubblica Ceca, nonché circa il loro stato di salute. Avendo inoltre l'autorità inferiore trascurato di valutare elementi significativi della domanda d'asilo degli insorgenti, essa avrebbe violato anche il suo obbligo di motivare sufficientemente la decisione. Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1).
E. 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 4.3 L'obbligo di motivazione, è corollario fondamentale del diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere la decisione, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempire a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351 consid. 4.2, 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2).
E. 4.4.1 In primo luogo, si evince dalle circostanze di specie che l'autorità inferiore, nella sua decisione, doveva esaminare unicamente se la Repubblica Ceca fosse lo Stato membro competente ai sensi del RD III per condurre la procedura d'asilo e d'allontanamento dei richiedenti. Dalla lettura della decisione impugnata, al contrario di quanto censurato nel gravame dai ricorrenti (cfr. p.to 22 segg., pag. 6 segg.), si desume che l'autorità inferiore ha intrapreso adeguatamente tale esame, procedendo ad un'analisi sufficiente di tutte le questioni determinanti della causa, ivi compreso prendendo posizione circa il sistema d'accoglienza e d'asilo ceco, in merito alle violenze coniugali allegate dall'insorgente 1 durante il colloquio Dublino ed in relazione al loro stato di salute. In secondo luogo, con riferimento a quest'ultimo, si rimarca che, dagli atti all'incarto si evince che la ricorrente 1 ha dichiarato nel corso del colloquio Dublino di non stare bene psicologicamente e che avrebbe necessità di un appoggio psicologico dopo gli episodi di violenza subita, nonché si sentirebbe molto sola (cfr. n. 21/3). Questionata nel medesimo contesto riguardo alla salute dei figli minorenni, ella ha riferito che il ricorrente 2, starebbe bene fisicamente, avrebbe vissuto molto stress, ma che da quando è qui starebbe meglio; mentre che la ricorrente 3 starebbe bene, a parte si tapperebbe le orecchie quando parla con gli altri, in risposta al trauma vissuto (cfr. n. 21/3). Dalla successiva documentazione medica si osserva per la ricorrente 1 un consulto presso il medico generico, che ha posto inizialmente una diagnosi d'instabilità emotiva con insonnia e carenza d'appetito, nonché sottopeso, e l'impostazione di una terapia a base di Escitolopram 10 mg e Redormin (cfr. n. 26/3). In seguito, ella è stata visitata nuovamente dal medesimo medico, che ha mutato la diagnosi in: insonnia, con la prescrizione degli stessi farmaci succitati (cfr. n. 28/2). In seguito alla volontà della ricorrente 1 di non assumere più medicinali, questi ultimi sono stati tolti dal medico (cfr. n. 33/2). Ulteriori atti medici all'incarto non ve ne sono. In particolare, non si evince dai medesimi che la ricorrente 1 abbia chiesto che i figli venissero visitati, come da lei allegato nel ricorso (cfr. p.to 8, pag. 3), né che questo sia stato ritenuto necessario da parte del medico che ha avuto a consulto l'insorgente 1 o da parte dell'infermeria del Centro federale d'asilo dove essi alloggiano. Si rammenta, in questo contesto, come sia infatti quest'ultima ed i medici del (...) che hanno le conoscenze e sono preposti a stabilire se delle visite mediche risultano necessarie, anche ed in particolare per colloqui specialistici. Nei confronti della ricorrente 1 non v'è stata alcuna predisposizione da parte del medico generico di un consulto di tipo psichiatrico. Alla luce di tali circostanze, non era quindi competenza della SEM di appurare ulteriormente lo stato di salute degli insorgenti, essendo il medesimo sufficientemente chiaro e completo dagli atti di causa, ed avendo l'autorità inferiore debitamente tenuto conto dello stesso nella decisione avversata, apprezzandone le conseguenze (cfr. p.to II, pag. 4). Il fatto poi che la ricorrente sia stata vittima di un matrimonio forzato, risulta essere circostanza allegata soltanto in fase ricorsuale (cfr. p.to 33 seg., pag. 7 seg.), e non si vede quindi come l'autorità inferiore avrebbe potuto e dovuto tenerne conto già nella sua decisione. Da ultimo, non s'intravvede come l'interesse superiore dei ricorrenti minorenni non sia stato adeguatamente preso in considerazione da parte della SEM (cfr. ricorso, p.to 34, pag. 8), avendo questionato la madre dei medesimi anche riguardo ai loro eventuali ostacoli che si opporrebbero ad un trasferimento in Repubblica Ceca nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. n. 21/3). Avendo quest'ultima presentato gli stessi in tale contesto, e non allegando gli insorgenti, neppure con il ricorso, ulteriori elementi determinanti ai fini della valutazione di una non entrata nel merito nell'ambito di una procedura Dublino, che sarebbero ostativi ad un rinvio degli insorgenti 2 e 3, non si vede quali ulteriori indagini in tal senso avrebbe dovuto compiere la SEM. Per il resto, il fatto che i ricorrenti non siano d'accordo in realtà con l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore, apportando anche dei nuovi elementi soltanto a livello ricorsuale, riguardano in realtà il merito della questione e non aspetti formali, e verranno quindi trattati più avanti.
E. 4.4.2 Da quanto sopra, ne discende che il Tribunale è dunque d'avviso che la SEM abbia correttamente istruito la causa, senza commettere alcuna negligenza procedurale, né riferibile ad un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, né ad una motivazione carente della decisione avversata. Le censure formali, sollevate dagli insorgenti nel senso sopra ritenuto, risultano malfondate e sono pertanto respinte.
E. 5.1 La SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento.
E. 5.2 Nella presente disamina, dagli atti risulta che l'insorgente 1 disponesse di un permesso di soggiorno in Repubblica Ceca valido fino al (...), mentre che i suoi due figli minorenni, avessero un visto valido sino al (...) (cfr. n. 27/1). Tali elementi sono stati confermati per lo più anche dalla ricorrente 1 nel corso del suo colloquio Dublino (cfr. n. 21/3). Su tali presupposti, il 4 ottobre 2023, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità competente ceca, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 1 RD III per l'interessata 1 rispettivamente sull'art. 12 par. 2 RD III per i di lei figli. Le autorità ceche, hanno esplicitamente accettato, il 10 novembre 2023, il trasferimento degli insorgenti in questione, basandosi sull'art. 12 par. 1 RD III (cfr. n. 34/2).
E. 5.3 Di conseguenza, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza della Repubblica Ceca di principio data.
E. 6.1 Nemmeno l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III si giustifica nel caso di specie.
E. 6.2 Invero, non esistono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo nello Stato in questione, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, come argomentato a ragione anche nella decisione avversata. Difatti, per costante giurisprudenza dello scrivente Tribunale, si presume che la Repubblica Ceca adempia ai suoi obblighi internazionali (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-5002/2023 del 20 settembre 2023 consid. 4.2, F-1190/2023 del 7 giugno 2023 consid. 6.1). Inoltre, fino ad oggi né il Tribunale né la Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), hanno riconosciuto delle carenze sistemiche nel sistema d'asilo ceco (cfr. sentenza del Tribunale F-1190/2023 succitata consid. 6.1). Tale conclusione non viene ribaltata dalle affermazioni generiche mosse dai ricorrenti nel loro gravame circa le condizioni attuali del sistema d'accoglienza ceco (cfr. ricorso, p.to 38 segg., pag. 9 segg.), in quanto non vi sono indizi concreti da loro apportati, che supportino il fatto che la protezione statale e le prestazioni, quali l'alloggio, per i richiedenti l'asilo, siano riferibili a delle carenze sistemiche da parte della Repubblica Ceca, e ciò anche tenuto conto del recente afflusso migratorio a causa del conflitto in F._______. Inoltre i ricorrenti, non avendo in ogni caso ancora presentato una domanda d'asilo nella Repubblica Ceca, ed avendo quest'ultima accettato la loro presa in carico, non risulta da alcun elemento fondato e concreto che tale Paese non tratterebbe la loro domanda d'asilo, qualora presentata, secondo una procedura giusta ed equa e conformemente al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). Le mere stime statistiche di accettazione e rifiuto di domande d'asilo, in particolare con riferimento a cittadini mongoli, presentate dai ricorrenti con il ricorso (cfr. allegato 3 al ricorso; cfr. anche ricorso, p.to 30, pag. 7), non sono all'evidenza in grado di ribaltare la suddetta conclusione nel presente caso.
E. 7.1 Tuttavia, ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza fissati nel RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III; cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). La SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 7.2 Nella presente disamina, va innanzitutto rimarcato che, non avendo gli insorgenti formalmente sollecitato l'asilo allorché soggiornavano in Repubblica Ceca, spetterà a loro, al momento del loro ritorno nel predetto Paese, di presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità ceche competenti e di rispettare le loro istruzioni, ciò che permetterà loro pure di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza e delle prestazioni presenti su suolo ceco per i richiedenti l'asilo. Gli insorgenti non hanno poi apportato alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione rifiuterebbe di prenderli in carico e di esaminare la loro domanda di protezione internazionale, una volta che l'avranno depositata, o ancora che non rispetterebbe il divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un Paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale Paese. Inoltre, né agli atti, né nel ricorso, figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione, dove peraltro la ricorrente ha riferito avere soggiornato legalmente - con un regolare contratto di lavoro quale (...) - dall'(...) (cfr. n. 21/3; ricorso, p.to 3, pag. 2), esporrebbe gli insorgenti al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza.
E. 7.3 Per quanto riguarda le violenze domestiche che la ricorrente 1 ha allegato di aver subito da parte del marito (cfr. n. 21/3), anche il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore ritiene che ella non abbia apportato, neppure in fase ricorsuale, degli elementi concreti e sostanziati che dimostrino che le autorità ceche non avessero e non abbiano la volontà, nonché non fossero e non siano in grado di proteggerla contro tali (future) violenze. Invero, malgrado ella abbia sostenuto - anche nel gravame - di aver presentato diverse denunce contro tali fatti, non ne ha apportato alcuna prova, producendo unicamente una denuncia, che riporta unicamente un atto di autolesionismo commesso dal supposto marito. Anzi, a differenza di quanto da ella argomentato, che le autorità ceche avrebbero posto in atto una differenza di trattamento a causa delle sue origini mongole (cfr. n. 21/3; ricorso, p.to 31, pag. 7), dai suoi stessi asserti si desume il contrario, ovvero che ogni volta che ella ha chiamato la polizia, questa è sempre intervenuta tempestivamente. Che poi in un'occasione ella abbia dovuto attendere per circa trenta minuti chiusa in casa con la figlia, prima che la polizia arrivasse (cfr. n. 21/3), non assurge in alcun caso ad elemento che faccia giungere alla conclusione che l'intervento delle autorità ceche sia diminuita d'efficacia con il passare del tempo come preteso dai ricorrenti (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 2), e men che meno che ciò sia riconducibile alla loro origine etnica. La ricorrente 1, potrà quindi indirizzarsi in futuro alle preposte autorità di polizia e giudiziarie, con l'aiuto anche, se necessario, delle varie organizzazioni non governative (di seguito: ONG) presenti sul posto - che offrono tra l'altro anche consulenza legale e alloggio a nuclei familiari vittime di violenza - per ottenere la protezione adeguata, anche nel caso per i suoi figli minorenni. Associazioni per vittime di violenza domestica, alla quale si evidenzia la ricorrente 1 non si è mai indirizzata. Il fatto che non le fosse stato suggerito dalla polizia, come da sue allegazioni (cfr. n. 21/3), peraltro indicazione per nulla provata, non muta la circostanza che tali associazioni esistano e siano operanti su suolo ceco (cfr. le associazioni con i loro link citati in: UNHCR, Help for violence and trauma, Czech Republic, < https://help.unhcr.org/czech/where-to-seek-help/help-for-violence-and-trauma/ >, consultato il 30 novembre 2023). Quanto presentato genericamente dai ricorrenti nel gravame, circa le difficoltà che incontrerebbero delle ONG locali nel fornire dei servizi in particolare a vittime di abusi e violenze domestiche, come pure la trattazione di alcuni casi di violenza domestica da parte di alcuni agenti di polizia o giudici (cfr. ricorso, p.to 35 seg., pag. 8 seg.), non sono in grado di mutare le conclusioni sopra esposte. In caso di problemi, sarà quindi compito dell'insorgente 1, rivolgersi alle autorità ceche, al fine di chiedere protezione. Ciò vale anche per quanto concerne i nuovi asserti ricorsuali di aver contratto matrimonio forzato, di cui vi sarebbero degli indizi secondo lo scritto del 20 novembre 2023 da parte di "(...)" - presso la quale la richiedente è stata ascoltata in un'unica occasione - (cfr. allegato 4 al ricorso), che potranno essere raccontati dalla medesima nell'ambito della presentazione della sua domanda d'asilo anche in Repubblica Ceca, per ottenerne gli adeguati diritti e tutele. Ad ogni modo, se i ricorrenti ritenessero che dei loro diritti fondamentali vengano violati da parte delle autorità ceche preposte, o che queste non si comportino nel rispetto degli stessi, apparterrà ad essi sollevare l'eventuale loro violazione utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. Ciò che essi non risulta abbiano mai fatto nel passato.
E. 7.4.1 Circa poi lo stato di salute degli insorgenti, si osserva innanzitutto come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze Corte EDU [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 7.4.2 Visto quanto già sopra rilevato riguardo allo stato di salute degli insorgenti - e sul punto allo stabilimento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM - (cfr. supra consid. 4), questo non risulta essere ostativo all'esecuzione del loro trasferimento. Invero, è indubbio che nel caso in narrativa, il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale succitata. Allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate all'insorgente 1 potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile del suo stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Per quanto poi riguarda l'accesso alle eventuali cure mediche che i ricorrenti necessiterebbero in futuro, in particolare dal profilo psicologico, anche tenuto conto di quanto argomentato nel ricorso (cfr. p.to 41, pag. 10), il Tribunale ritiene che la Repubblica Ceca disponga di infrastrutture mediche sufficienti per curare e seguire i ricorrenti in tali affezioni, nel caso di necessità. Inoltre si rammenta che, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, anche tale Paese deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 19 par. 1 e 2 della predetta direttiva (cfr. in merito anche la sentenza del Tribunale F-1190/2023 succitata consid. 7.4.3).
E. 7.4.3 Da ultimo, neppure l'interesse superiore dei ricorrenti minorenni, risulta essere, in misura decisiva, ostativo al loro trasferimento in Repubblica Ceca, in quanto ivi verranno rinviati assieme alla loro madre, la quale risulta essere la loro persona di riferimento per la loro cura e la loro educazione.
E. 7.5 Ne discende quindi che i ricorrenti non hanno fornito indizi suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbe tale da contravvenire a norme di diritto internazionale, segnatamente all'art. 4 CartaUE o all'art. 3 CEDU, in caso di esecuzione del trasferimento in Repubblica Ceca. Inoltre, sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, né v'è luogo di richiedere delle garanzie specifiche alla Repubblica Ceca quanto all'accoglienza e alla presa in carico medica dei ricorrenti, come da loro postulato nel ricorso (cfr. p.to 38, pag. 9).
E. 7.6 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Repubblica Ceca è competente per la presa in carico degli insorgenti in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
E. 8 Considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata.
E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande procedurali tendenti d'un canto alla sospensione della decisione in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto.
E. 10 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 12 La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6559/2023 Sentenza del 5 dicembre 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliera Alissa Vallenari. Parti
1. A._______, nata il (...), con i figli
2. B._______, nato il (...),
3. C._______, nata l'(...), Mongolia, tutti rappresentati da Rosa Maisto, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 15 novembre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a Il (...) agosto 2023, A._______, e per suo tramite anche i suoi due figli minorenni, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Il (...) settembre 2023, con l'interessata 1, si è tenuto il colloquio personale fondato sull'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Nel predetto contesto, ella è stata in particolare questionata circa eventuali ostacoli che si opporrebbero alla competenza della Repubblica Ceca nella trattazione della loro domanda d'asilo, nonché riguardo ai suoi problemi di salute ed a quelli dei figli minorenni. Agli atti, gli interessati, hanno presentato il permesso di condurre della richiedente 1; copia di una conferma della polizia della Repubblica Ceca (di D._______) dell'(...) della denuncia da parte della richiedente 1 in merito ad un tentativo di autolesionismo successo l'(...) da parte dell'asserito marito E._______, nonché due ulteriori documenti cechi che proverebbero il soggiorno di quest'ultimo presso la stazione ospedaliera anti-alcol e anti-dipendenze sempre nel (...). A.c L'autorità inferiore, il 7 settembre 2023, ha inviato una richiesta d'informazioni ex art. 34 RD III alle autorità competenti ceche, riguardo al quesito a sapere se i richiedenti fossero conosciuti in Repubblica Ceca e a che titolo. Le autorità di quest'ultimo Paese, hanno risposto in data 26 settembre 2023, riferendo come la richiedente 1 abbia nel medesimo un permesso di soggiorno valido fino al (...), mentre che i suoi due figli minorenni e qui richiedenti 2 e 3, abbiano un visto valido scadente il (...). A.d Sulla scorta di tali informazioni, l'autorità preposta elvetica, ha quindi inviato alla sua omologa ceca, in data 4 ottobre 2023, una domanda di presa in carico dei richiedenti, fondata sull'art. 12 par. 1 RD III per la richiedente 1, e invece sull'art. 12 par. 2 RD III per i figli. A.e Tramite lo scritto del 19 ottobre 2023, la rappresentante legale degli interessati ha presentato delle osservazioni. A.f Il 10 novembre 2023, la Repubblica Ceca ha accettato la presa in carico dei richiedenti, basandosi sull'art. 12 par. 1 RD III. A.g Agli atti è presente della documentazione medica, circa lo stato di salute dell'interessata 1, della quale si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. B. Con decisione del 15 novembre 2023, notificata il 20 novembre 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [(...)]-37/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il loro trasferimento dalla Svizzera verso la Repubblica Ceca, nonché l'esecuzione dello stesso provvedimento, osservando altresì come un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. C. Il 27 novembre 2023 (cfr. risultanze processuali), gli interessati sono insorti con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la precitata decisione dell'autorità inferiore, chiedendo, in limine, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, hanno postulato l'annullamento della decisione avversata, l'accertamento della competenza della Svizzera nella trattazione del caso e conseguente esame nazionale della loro domanda d'asilo. In subordine, hanno concluso al rinvio degli atti alla SEM per completamento istruttorio e nuova valutazione. Contestualmente, hanno formulato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso hanno allegato quali nuovi documenti e in copia: tre liste riguardanti le domande di protezione internazionale ed il loro esito secondo la nazionalità e l'anno (cfr. allegato 3 al ricorso); nonché uno scritto della "(...)" del 20 novembre 2023 (cfr. allegato 4 al ricorso). D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudico unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 I ricorrenti, nel loro gravame, sollevano diverse censure formali contro la decisione impugnata, allegando una violazione da parte della SEM del principio inquisitorio ed uno stabilimento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti per quanto attiene ai rischi effettivi che essi correrebbero nel caso di un trasferimento verso la Repubblica Ceca, nonché circa il loro stato di salute. Avendo inoltre l'autorità inferiore trascurato di valutare elementi significativi della domanda d'asilo degli insorgenti, essa avrebbe violato anche il suo obbligo di motivare sufficientemente la decisione. Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.3 L'obbligo di motivazione, è corollario fondamentale del diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere la decisione, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempire a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351 consid. 4.2, 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2). 4.4 4.4.1 In primo luogo, si evince dalle circostanze di specie che l'autorità inferiore, nella sua decisione, doveva esaminare unicamente se la Repubblica Ceca fosse lo Stato membro competente ai sensi del RD III per condurre la procedura d'asilo e d'allontanamento dei richiedenti. Dalla lettura della decisione impugnata, al contrario di quanto censurato nel gravame dai ricorrenti (cfr. p.to 22 segg., pag. 6 segg.), si desume che l'autorità inferiore ha intrapreso adeguatamente tale esame, procedendo ad un'analisi sufficiente di tutte le questioni determinanti della causa, ivi compreso prendendo posizione circa il sistema d'accoglienza e d'asilo ceco, in merito alle violenze coniugali allegate dall'insorgente 1 durante il colloquio Dublino ed in relazione al loro stato di salute. In secondo luogo, con riferimento a quest'ultimo, si rimarca che, dagli atti all'incarto si evince che la ricorrente 1 ha dichiarato nel corso del colloquio Dublino di non stare bene psicologicamente e che avrebbe necessità di un appoggio psicologico dopo gli episodi di violenza subita, nonché si sentirebbe molto sola (cfr. n. 21/3). Questionata nel medesimo contesto riguardo alla salute dei figli minorenni, ella ha riferito che il ricorrente 2, starebbe bene fisicamente, avrebbe vissuto molto stress, ma che da quando è qui starebbe meglio; mentre che la ricorrente 3 starebbe bene, a parte si tapperebbe le orecchie quando parla con gli altri, in risposta al trauma vissuto (cfr. n. 21/3). Dalla successiva documentazione medica si osserva per la ricorrente 1 un consulto presso il medico generico, che ha posto inizialmente una diagnosi d'instabilità emotiva con insonnia e carenza d'appetito, nonché sottopeso, e l'impostazione di una terapia a base di Escitolopram 10 mg e Redormin (cfr. n. 26/3). In seguito, ella è stata visitata nuovamente dal medesimo medico, che ha mutato la diagnosi in: insonnia, con la prescrizione degli stessi farmaci succitati (cfr. n. 28/2). In seguito alla volontà della ricorrente 1 di non assumere più medicinali, questi ultimi sono stati tolti dal medico (cfr. n. 33/2). Ulteriori atti medici all'incarto non ve ne sono. In particolare, non si evince dai medesimi che la ricorrente 1 abbia chiesto che i figli venissero visitati, come da lei allegato nel ricorso (cfr. p.to 8, pag. 3), né che questo sia stato ritenuto necessario da parte del medico che ha avuto a consulto l'insorgente 1 o da parte dell'infermeria del Centro federale d'asilo dove essi alloggiano. Si rammenta, in questo contesto, come sia infatti quest'ultima ed i medici del (...) che hanno le conoscenze e sono preposti a stabilire se delle visite mediche risultano necessarie, anche ed in particolare per colloqui specialistici. Nei confronti della ricorrente 1 non v'è stata alcuna predisposizione da parte del medico generico di un consulto di tipo psichiatrico. Alla luce di tali circostanze, non era quindi competenza della SEM di appurare ulteriormente lo stato di salute degli insorgenti, essendo il medesimo sufficientemente chiaro e completo dagli atti di causa, ed avendo l'autorità inferiore debitamente tenuto conto dello stesso nella decisione avversata, apprezzandone le conseguenze (cfr. p.to II, pag. 4). Il fatto poi che la ricorrente sia stata vittima di un matrimonio forzato, risulta essere circostanza allegata soltanto in fase ricorsuale (cfr. p.to 33 seg., pag. 7 seg.), e non si vede quindi come l'autorità inferiore avrebbe potuto e dovuto tenerne conto già nella sua decisione. Da ultimo, non s'intravvede come l'interesse superiore dei ricorrenti minorenni non sia stato adeguatamente preso in considerazione da parte della SEM (cfr. ricorso, p.to 34, pag. 8), avendo questionato la madre dei medesimi anche riguardo ai loro eventuali ostacoli che si opporrebbero ad un trasferimento in Repubblica Ceca nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. n. 21/3). Avendo quest'ultima presentato gli stessi in tale contesto, e non allegando gli insorgenti, neppure con il ricorso, ulteriori elementi determinanti ai fini della valutazione di una non entrata nel merito nell'ambito di una procedura Dublino, che sarebbero ostativi ad un rinvio degli insorgenti 2 e 3, non si vede quali ulteriori indagini in tal senso avrebbe dovuto compiere la SEM. Per il resto, il fatto che i ricorrenti non siano d'accordo in realtà con l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore, apportando anche dei nuovi elementi soltanto a livello ricorsuale, riguardano in realtà il merito della questione e non aspetti formali, e verranno quindi trattati più avanti. 4.4.2 Da quanto sopra, ne discende che il Tribunale è dunque d'avviso che la SEM abbia correttamente istruito la causa, senza commettere alcuna negligenza procedurale, né riferibile ad un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, né ad una motivazione carente della decisione avversata. Le censure formali, sollevate dagli insorgenti nel senso sopra ritenuto, risultano malfondate e sono pertanto respinte. 5. 5.1 La SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento. 5.2 Nella presente disamina, dagli atti risulta che l'insorgente 1 disponesse di un permesso di soggiorno in Repubblica Ceca valido fino al (...), mentre che i suoi due figli minorenni, avessero un visto valido sino al (...) (cfr. n. 27/1). Tali elementi sono stati confermati per lo più anche dalla ricorrente 1 nel corso del suo colloquio Dublino (cfr. n. 21/3). Su tali presupposti, il 4 ottobre 2023, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità competente ceca, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 1 RD III per l'interessata 1 rispettivamente sull'art. 12 par. 2 RD III per i di lei figli. Le autorità ceche, hanno esplicitamente accettato, il 10 novembre 2023, il trasferimento degli insorgenti in questione, basandosi sull'art. 12 par. 1 RD III (cfr. n. 34/2). 5.3 Di conseguenza, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza della Repubblica Ceca di principio data. 6. 6.1 Nemmeno l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III si giustifica nel caso di specie. 6.2 Invero, non esistono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo nello Stato in questione, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, come argomentato a ragione anche nella decisione avversata. Difatti, per costante giurisprudenza dello scrivente Tribunale, si presume che la Repubblica Ceca adempia ai suoi obblighi internazionali (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-5002/2023 del 20 settembre 2023 consid. 4.2, F-1190/2023 del 7 giugno 2023 consid. 6.1). Inoltre, fino ad oggi né il Tribunale né la Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), hanno riconosciuto delle carenze sistemiche nel sistema d'asilo ceco (cfr. sentenza del Tribunale F-1190/2023 succitata consid. 6.1). Tale conclusione non viene ribaltata dalle affermazioni generiche mosse dai ricorrenti nel loro gravame circa le condizioni attuali del sistema d'accoglienza ceco (cfr. ricorso, p.to 38 segg., pag. 9 segg.), in quanto non vi sono indizi concreti da loro apportati, che supportino il fatto che la protezione statale e le prestazioni, quali l'alloggio, per i richiedenti l'asilo, siano riferibili a delle carenze sistemiche da parte della Repubblica Ceca, e ciò anche tenuto conto del recente afflusso migratorio a causa del conflitto in F._______. Inoltre i ricorrenti, non avendo in ogni caso ancora presentato una domanda d'asilo nella Repubblica Ceca, ed avendo quest'ultima accettato la loro presa in carico, non risulta da alcun elemento fondato e concreto che tale Paese non tratterebbe la loro domanda d'asilo, qualora presentata, secondo una procedura giusta ed equa e conformemente al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). Le mere stime statistiche di accettazione e rifiuto di domande d'asilo, in particolare con riferimento a cittadini mongoli, presentate dai ricorrenti con il ricorso (cfr. allegato 3 al ricorso; cfr. anche ricorso, p.to 30, pag. 7), non sono all'evidenza in grado di ribaltare la suddetta conclusione nel presente caso. 7. 7.1 Tuttavia, ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza fissati nel RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III; cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). La SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 7.2 Nella presente disamina, va innanzitutto rimarcato che, non avendo gli insorgenti formalmente sollecitato l'asilo allorché soggiornavano in Repubblica Ceca, spetterà a loro, al momento del loro ritorno nel predetto Paese, di presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità ceche competenti e di rispettare le loro istruzioni, ciò che permetterà loro pure di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza e delle prestazioni presenti su suolo ceco per i richiedenti l'asilo. Gli insorgenti non hanno poi apportato alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione rifiuterebbe di prenderli in carico e di esaminare la loro domanda di protezione internazionale, una volta che l'avranno depositata, o ancora che non rispetterebbe il divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un Paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale Paese. Inoltre, né agli atti, né nel ricorso, figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione, dove peraltro la ricorrente ha riferito avere soggiornato legalmente - con un regolare contratto di lavoro quale (...) - dall'(...) (cfr. n. 21/3; ricorso, p.to 3, pag. 2), esporrebbe gli insorgenti al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. 7.3 Per quanto riguarda le violenze domestiche che la ricorrente 1 ha allegato di aver subito da parte del marito (cfr. n. 21/3), anche il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore ritiene che ella non abbia apportato, neppure in fase ricorsuale, degli elementi concreti e sostanziati che dimostrino che le autorità ceche non avessero e non abbiano la volontà, nonché non fossero e non siano in grado di proteggerla contro tali (future) violenze. Invero, malgrado ella abbia sostenuto - anche nel gravame - di aver presentato diverse denunce contro tali fatti, non ne ha apportato alcuna prova, producendo unicamente una denuncia, che riporta unicamente un atto di autolesionismo commesso dal supposto marito. Anzi, a differenza di quanto da ella argomentato, che le autorità ceche avrebbero posto in atto una differenza di trattamento a causa delle sue origini mongole (cfr. n. 21/3; ricorso, p.to 31, pag. 7), dai suoi stessi asserti si desume il contrario, ovvero che ogni volta che ella ha chiamato la polizia, questa è sempre intervenuta tempestivamente. Che poi in un'occasione ella abbia dovuto attendere per circa trenta minuti chiusa in casa con la figlia, prima che la polizia arrivasse (cfr. n. 21/3), non assurge in alcun caso ad elemento che faccia giungere alla conclusione che l'intervento delle autorità ceche sia diminuita d'efficacia con il passare del tempo come preteso dai ricorrenti (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 2), e men che meno che ciò sia riconducibile alla loro origine etnica. La ricorrente 1, potrà quindi indirizzarsi in futuro alle preposte autorità di polizia e giudiziarie, con l'aiuto anche, se necessario, delle varie organizzazioni non governative (di seguito: ONG) presenti sul posto - che offrono tra l'altro anche consulenza legale e alloggio a nuclei familiari vittime di violenza - per ottenere la protezione adeguata, anche nel caso per i suoi figli minorenni. Associazioni per vittime di violenza domestica, alla quale si evidenzia la ricorrente 1 non si è mai indirizzata. Il fatto che non le fosse stato suggerito dalla polizia, come da sue allegazioni (cfr. n. 21/3), peraltro indicazione per nulla provata, non muta la circostanza che tali associazioni esistano e siano operanti su suolo ceco (cfr. le associazioni con i loro link citati in: UNHCR, Help for violence and trauma, Czech Republic, , consultato il 30 novembre 2023). Quanto presentato genericamente dai ricorrenti nel gravame, circa le difficoltà che incontrerebbero delle ONG locali nel fornire dei servizi in particolare a vittime di abusi e violenze domestiche, come pure la trattazione di alcuni casi di violenza domestica da parte di alcuni agenti di polizia o giudici (cfr. ricorso, p.to 35 seg., pag. 8 seg.), non sono in grado di mutare le conclusioni sopra esposte. In caso di problemi, sarà quindi compito dell'insorgente 1, rivolgersi alle autorità ceche, al fine di chiedere protezione. Ciò vale anche per quanto concerne i nuovi asserti ricorsuali di aver contratto matrimonio forzato, di cui vi sarebbero degli indizi secondo lo scritto del 20 novembre 2023 da parte di "(...)" - presso la quale la richiedente è stata ascoltata in un'unica occasione - (cfr. allegato 4 al ricorso), che potranno essere raccontati dalla medesima nell'ambito della presentazione della sua domanda d'asilo anche in Repubblica Ceca, per ottenerne gli adeguati diritti e tutele. Ad ogni modo, se i ricorrenti ritenessero che dei loro diritti fondamentali vengano violati da parte delle autorità ceche preposte, o che queste non si comportino nel rispetto degli stessi, apparterrà ad essi sollevare l'eventuale loro violazione utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. Ciò che essi non risulta abbiano mai fatto nel passato. 7.4 7.4.1 Circa poi lo stato di salute degli insorgenti, si osserva innanzitutto come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze Corte EDU [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2011/9 consid. 7.1). 7.4.2 Visto quanto già sopra rilevato riguardo allo stato di salute degli insorgenti - e sul punto allo stabilimento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM - (cfr. supra consid. 4), questo non risulta essere ostativo all'esecuzione del loro trasferimento. Invero, è indubbio che nel caso in narrativa, il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale succitata. Allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate all'insorgente 1 potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile del suo stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Per quanto poi riguarda l'accesso alle eventuali cure mediche che i ricorrenti necessiterebbero in futuro, in particolare dal profilo psicologico, anche tenuto conto di quanto argomentato nel ricorso (cfr. p.to 41, pag. 10), il Tribunale ritiene che la Repubblica Ceca disponga di infrastrutture mediche sufficienti per curare e seguire i ricorrenti in tali affezioni, nel caso di necessità. Inoltre si rammenta che, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, anche tale Paese deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 19 par. 1 e 2 della predetta direttiva (cfr. in merito anche la sentenza del Tribunale F-1190/2023 succitata consid. 7.4.3). 7.4.3 Da ultimo, neppure l'interesse superiore dei ricorrenti minorenni, risulta essere, in misura decisiva, ostativo al loro trasferimento in Repubblica Ceca, in quanto ivi verranno rinviati assieme alla loro madre, la quale risulta essere la loro persona di riferimento per la loro cura e la loro educazione. 7.5 Ne discende quindi che i ricorrenti non hanno fornito indizi suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbe tale da contravvenire a norme di diritto internazionale, segnatamente all'art. 4 CartaUE o all'art. 3 CEDU, in caso di esecuzione del trasferimento in Repubblica Ceca. Inoltre, sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, né v'è luogo di richiedere delle garanzie specifiche alla Repubblica Ceca quanto all'accoglienza e alla presa in carico medica dei ricorrenti, come da loro postulato nel ricorso (cfr. p.to 38, pag. 9). 7.6 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Repubblica Ceca è competente per la presa in carico degli insorgenti in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
8. Considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata.
9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande procedurali tendenti d'un canto alla sospensione della decisione in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto.
10. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12. La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: