Asilo (altro)
Sachverhalt
A. L'interessata, in data (...), ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. B. Con decisione del 15 luglio 2009, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 3 agosto 2009, l'interessata è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). D. Con sentenza D-4933/2009 del 12 luglio 2011, notificata all'istante in data 18 luglio 2011, il Tribunale ha respinto il sopracitato ricorso, considerando i motivi di asilo invocati dall'insorgente inverosimili, irrilevanti e non realizzanti le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, nonché confermando la pronuncia e l'esecuzione dell'allontanamento. E. Il 1° dicembre 2011 l'istante ha inoltrato una domanda di revisione, concludendo all'accordo dell'effetto sospensivo, all'annullamento della sentenza precitata, al riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché alla concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, alla concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). A sostegno della sua domanda l'istante ha prodotto due documenti dell' (...) e delle fotografie. F. In data 7 dicembre 2011, il Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare. G. Con scritto dell'8 dicembre 2011, l'istante ha prodotto un rapporto medico del (...) del 2 dicembre 2011. H. Con decisione incidentale del 19 gennaio 2012, il Tribunale ha revocato le misure supercautelari di cui al consid. F, ha respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo come pure la precitata richiesta di assistenza giudiziaria e ha invitato l'istante a versare, entro il 6 febbraio 2012, un anticipo di CHF 1'200.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità della domanda di revisione, in caso di decorso infruttuoso del termine. I. Il 6 febbraio 2012 l'istante ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione, come pure le domande di revisione contro le proprie sentenze definitive (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi, nonché art. 37 e art. 45 LTAF, art. 121-128 LTF e art. 83 lett. d n. 1 LTF; DTAF 2007/21 consid. 2.1 pag. 242 e seg., nonché consid. 5.1 pag. 246 e relativi riferimenti).
E. 1.3.1 Una domanda di revisione, in quanto rimedio giuridico straordinario suscettibile di essere esercitato contro una sentenza cresciuta in giudicato, non è ricevibile se non a condizioni severe. Essa deve essere inoltrata nel rispetto dei termini previsti all'art. 124 LTF e deve fondarsi su uno dei motivi di revisione enumerati esaustivamente agli art. 121, 122 e 123 LTF.
E. 1.3.2.1 In particolare, giusta l'art. 121 lett. d LTF, una revisione può essere domandata a seguito della scoperta di un vizio procedurale in quanto il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti importanti risultanti dagli atti.
E. 1.3.2.2 Ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, una revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente. Si tratta quindi di pseudo-nova, ritenuto che la legge esclude espressamente dalla procedura di revisione i puri nova, ovvero fatti o mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. Sentenza del Tribunale D-3738/2009 del 3 luglio 2009; DTF 134 IV 48, consid. 1.2; Karl Spüler/Annette Dolge/Dominik Vock, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo 2006, pag. 228 seg.).
E. 1.3.3 La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della sentenza in caso di violazione di norme procedurali ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF) e, per altri motivi ai sensi dell'art. 123 LTF, entro 90 giorni dalla loro scoperta, tuttavia non prima della notifica del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF).
E. 2 2.1.1. Nella fattispecie, l'istante dichiara di essere conosciuta dalle autorità etiopi, di avere subito uno stupro da parte dei militari, di andare incontro ad un arresto certo in caso di ritorno in Etiopia e di essere di origine materna eritrea. Essa invoca per tali circostanze l'art. 121 lett. d LTF. 2.1.2. Tuttavia, in virtù dell'art. 124 cpv. 1 lett. b LTF, essendo trascorsi più di 30 giorni dalla notifica del testo integrale della sentenza del 12 luglio 2011, tale censura è tardiva e, pertanto, inammissibile.
E. 2.2 Inammissibile è altresì, ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, l'attività di militante in Svizzera a partire dal (...) settembre 2011, a dimostrazione della quale ha prodotto un attestato del (...) settembre 2011, un altro certificato del (...) novembre 2011 e delle fotografie del (...) novembre 2011 e per la quale l'istante fa valere dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi. Tali fatti e mezzi di prova sono infatti esclusi dalla possibilità di chiedere una revisione, giacché sono tutti posteriori alla sentenza del 12 luglio 2011.
E. 2.3.1 Infine, l'insorgente ha fatto appello ai problemi medici relativi al suo stato di salute mentale producendo, a sostegno di tali affermazioni, un rapporto medico del 2 dicembre 2011.
E. 2.3.2 A prescindere dall'inammissibilità del mezzo di prova prodotto, giacché posteriore alla sentenza per cui viene chiesta la revisione (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF), gli allegati problemi medici esistevano già antecedentemente alla sentenza di cui parola ed erano noti all'istante almeno a partire dal 30 marzo 2010, data a partire dalla quale la medesima ha iniziato ad essere seguita dal (...). Quest'ultima data può quindi essere considerata come il momento della loro scoperta. Peraltro, l'istante non ha dimostrato che, usando la diligenza ragionevolmente esigibile, non ha potuto, senza sua colpa, fare valere tali problemi medici entro 90 giorni dalla loro scoperta, rispettivamente dalla notifica della sentenza del 12 luglio 2011. Pertanto, i fatti allegati ed inerenti alla salute mentale dell'istante sono inammissibili ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF.
E. 3 In considerazione di quanto precede, la domanda di revisione deve essere considerata inammissibile. 4.Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1200.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.-, versato il 6 febbraio 2012. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- La domanda di revisione è inammissibile.
- Le spese processuali, di CHF 1200.-, sono poste a carico dell'istante. Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.-, versato il 6 febbraio 2012.
- Questa sentenza è comunicata alla rappresentante dell'istante, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6498/2011 Sentenza del 14 marzo 2012 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), François Badoud, Robert Galliker, cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nata il (...), Etiopia, rappresentata dalla signora Annelise Gerber, istante, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore , Oggetto Revisione: sentenza del Tribunale amministrativo federale del 12 luglio 2011 / D-4933/2009. Fatti: A. L'interessata, in data (...), ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. B. Con decisione del 15 luglio 2009, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 3 agosto 2009, l'interessata è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). D. Con sentenza D-4933/2009 del 12 luglio 2011, notificata all'istante in data 18 luglio 2011, il Tribunale ha respinto il sopracitato ricorso, considerando i motivi di asilo invocati dall'insorgente inverosimili, irrilevanti e non realizzanti le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, nonché confermando la pronuncia e l'esecuzione dell'allontanamento. E. Il 1° dicembre 2011 l'istante ha inoltrato una domanda di revisione, concludendo all'accordo dell'effetto sospensivo, all'annullamento della sentenza precitata, al riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché alla concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, alla concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). A sostegno della sua domanda l'istante ha prodotto due documenti dell' (...) e delle fotografie. F. In data 7 dicembre 2011, il Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare. G. Con scritto dell'8 dicembre 2011, l'istante ha prodotto un rapporto medico del (...) del 2 dicembre 2011. H. Con decisione incidentale del 19 gennaio 2012, il Tribunale ha revocato le misure supercautelari di cui al consid. F, ha respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo come pure la precitata richiesta di assistenza giudiziaria e ha invitato l'istante a versare, entro il 6 febbraio 2012, un anticipo di CHF 1'200.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità della domanda di revisione, in caso di decorso infruttuoso del termine. I. Il 6 febbraio 2012 l'istante ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione, come pure le domande di revisione contro le proprie sentenze definitive (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi, nonché art. 37 e art. 45 LTAF, art. 121-128 LTF e art. 83 lett. d n. 1 LTF; DTAF 2007/21 consid. 2.1 pag. 242 e seg., nonché consid. 5.1 pag. 246 e relativi riferimenti). 1.3. 1.3.1. Una domanda di revisione, in quanto rimedio giuridico straordinario suscettibile di essere esercitato contro una sentenza cresciuta in giudicato, non è ricevibile se non a condizioni severe. Essa deve essere inoltrata nel rispetto dei termini previsti all'art. 124 LTF e deve fondarsi su uno dei motivi di revisione enumerati esaustivamente agli art. 121, 122 e 123 LTF. 1.3.2. 1.3.2.1 In particolare, giusta l'art. 121 lett. d LTF, una revisione può essere domandata a seguito della scoperta di un vizio procedurale in quanto il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti importanti risultanti dagli atti. 1.3.2.2 Ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, una revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente. Si tratta quindi di pseudo-nova, ritenuto che la legge esclude espressamente dalla procedura di revisione i puri nova, ovvero fatti o mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. Sentenza del Tribunale D-3738/2009 del 3 luglio 2009; DTF 134 IV 48, consid. 1.2; Karl Spüler/Annette Dolge/Dominik Vock, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo 2006, pag. 228 seg.). 1.3.3. La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della sentenza in caso di violazione di norme procedurali ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF) e, per altri motivi ai sensi dell'art. 123 LTF, entro 90 giorni dalla loro scoperta, tuttavia non prima della notifica del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF). 2. 2.1.1. Nella fattispecie, l'istante dichiara di essere conosciuta dalle autorità etiopi, di avere subito uno stupro da parte dei militari, di andare incontro ad un arresto certo in caso di ritorno in Etiopia e di essere di origine materna eritrea. Essa invoca per tali circostanze l'art. 121 lett. d LTF. 2.1.2. Tuttavia, in virtù dell'art. 124 cpv. 1 lett. b LTF, essendo trascorsi più di 30 giorni dalla notifica del testo integrale della sentenza del 12 luglio 2011, tale censura è tardiva e, pertanto, inammissibile. 2.2. Inammissibile è altresì, ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, l'attività di militante in Svizzera a partire dal (...) settembre 2011, a dimostrazione della quale ha prodotto un attestato del (...) settembre 2011, un altro certificato del (...) novembre 2011 e delle fotografie del (...) novembre 2011 e per la quale l'istante fa valere dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi. Tali fatti e mezzi di prova sono infatti esclusi dalla possibilità di chiedere una revisione, giacché sono tutti posteriori alla sentenza del 12 luglio 2011. 2.3. 2.3.1. Infine, l'insorgente ha fatto appello ai problemi medici relativi al suo stato di salute mentale producendo, a sostegno di tali affermazioni, un rapporto medico del 2 dicembre 2011. 2.3.2. A prescindere dall'inammissibilità del mezzo di prova prodotto, giacché posteriore alla sentenza per cui viene chiesta la revisione (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF), gli allegati problemi medici esistevano già antecedentemente alla sentenza di cui parola ed erano noti all'istante almeno a partire dal 30 marzo 2010, data a partire dalla quale la medesima ha iniziato ad essere seguita dal (...). Quest'ultima data può quindi essere considerata come il momento della loro scoperta. Peraltro, l'istante non ha dimostrato che, usando la diligenza ragionevolmente esigibile, non ha potuto, senza sua colpa, fare valere tali problemi medici entro 90 giorni dalla loro scoperta, rispettivamente dalla notifica della sentenza del 12 luglio 2011. Pertanto, i fatti allegati ed inerenti alla salute mentale dell'istante sono inammissibili ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF.
3. In considerazione di quanto precede, la domanda di revisione deve essere considerata inammissibile. 4.Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1200.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.-, versato il 6 febbraio 2012. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. La domanda di revisione è inammissibile.
2. Le spese processuali, di CHF 1200.-, sono poste a carico dell'istante. Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.-, versato il 6 febbraio 2012.
3. Questa sentenza è comunicata alla rappresentante dell'istante, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: