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D-6299/2012

D-6299/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-03-25 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / nuova procedura d'asilo per la Svizzera) e allontanamento

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso, limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento, è accolto. Per il resto è respinto.

E. 2 Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Nel frattempo l'autorità inferiore è invitata ad attendere l'avvenuto parto del nasciturus.

E. 3 La domanda di dispensa dal pagamento delle spese processuali è accolta. Non si prelevano spese processuali. L'istanza chiedente la designazione di un avvocato è respinta.

E. 4 L'UFM rifonderà alla ricorrente CHF 300.- a titolo di spese ripetibili.

E. 5 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6299/2012 Sentenza del 25 marzo 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch, cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nata il (...), Etiopia, patrocinata dal lic. iur. Tarig Hassan, ricorrente, contro Bundesamt für Migration (BFM),Quellenweg 6, 3003 Bern, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisone dell'UFM del 27 novembre 2012 / N [...]. Visto la prima domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il 29 ottobre 2008; la decisione del 15 luglio 2009 dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) con la quale detto Ufficio ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecito, esigibile e possibile; la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 12 luglio 2011 (D-4933/2009) che ha respinto il ricorso inoltrato dalla ricorrente contro suddetta decisione; la sentenza del 14 marzo 2012 (D-6498/2011), con cui il Tribunale ha respinto la domanda di revisione dell'1° dicembre 2011 nei confronti della sentenza del Tribunale del 12 luglio 2011; l'istanza di riesame, con richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento, che la richiedente ha inoltrato all'UFM il 9 agosto 2011; la decisione dell'UFM del 22 giugno 2012, con la quale detto Ufficio ha respinto l'istanza di riesame; la sentenza del 29 ottobre 2012 (D-3879/2012), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la succitata decisione su riesame; la seconda domanda d'asilo che la richiedente, per il tramite del suo rappresentante, ha presentato in Svizzera in data 20 luglio 2012 con allegati alcuni mezzi di prova a sostegno della sua domanda; la decisione del 27 novembre 2012 dell'UFM, notificata all'interessata il 28 novembre 2012 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della seconda domanda d'asilo della richiedente in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 5 dicembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 dicembre 2012) con il quale la ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione rispettivamente per un esame materiale della domanda d'asilo ed, in subordine, al riconoscimento della qualità di rifugiato, alla concessione dell'asilo come pure alla concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che ha, altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria nonché d'esenzione dal pagamento dell'anticipo rispettivamente domanda di accordo del gratuito patrocinio con protestate spese e ripetibili; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 13 dicembre 2012; lo scritto del 17 dicembre 2012, con cui il Tribunale ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al gravame; la risposta al ricorso inoltrata dall'UFM in data 21 dicembre 2012; lo scritto dell'11 gennaio 2013, con cui il Tribunale ha invitato la ricorrente ad inoltrare eventuale atto di replica; l'atto di replica inoltrato dall'insorgente in data 1° febbraio 2013; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimate ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che, nei citati limiti, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca; che, pertanto, la presente sentenza è redatta in italiano; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA); che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che l'applicazione della succitata disposizione presuppone un esame materiale prima facie dell'attendibilità del racconto del richiedente che permetta di constatare l'assenza manifesta di nuovi elementi determinanti per la qualità di rifugiato e per la concessione della protezione provvisoria; che, inoltre, nell'esame sull'esistenza di fatti intervenuti dopo la conclusione della prima domanda d'asilo, che sono propri a motivare la qualità di rifugiato e conducono all'entrata nel merito di una seconda domanda d'asilo, va applicato un grado di prova ridotto (cfr. DTAF 2008/57 consid. 3.2 e 3.3; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 2 e GICRA 2000 n. 14); che, altresì, il mero fatto che venga presentato in modo completo un impegno politico in esilio non è sufficiente a giustificare l'entrata nel merito di una domanda d'asilo; che, tuttavia, se dall'esame del contesto specifico del Paese del richiedente e della sua situazione personale risultano indizi idonei a motivare la qualità di rifugiato, l'UFM deve entrare nel merito della domanda d'asilo e procedere secondo la procedura ordinaria ad un'audizione sui motivi d'asilo ai sensi degli art. 29 e 30 LAsi (cfr. DTAF 2009/53 consid. 6); che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la sentenza del Tribunale del 29 ottobre 2012 (D-3879/2012) e che la ricorrente non è rientrata al Paese d'origine; che con la seconda domanda d'asilo l'insorgente ha allegato motivi soggettivi insorti dopo la fuga, dei quali non era questione nella decisione cresciuta in giudicato; che, segnatamente, ha portato all'attenzione del Tribunale la propria affiliazione al Movimento "B._______" (di seguito: B._______); che, in casu, il Tribunale ritiene che da tale circostanza non risultano indizi idonei a motivare la qualità di rifugiato, ritenuti rispettivamente il contesto specifico dell'Etiopia e la situazione personale della ricorrente; che, infatti, da un lato e come rilevato dall'UFM, è ben noto che le autorità etiopi sorvegliano da vicino l'opposizione in esilio e che le attività dei suoi membri sono costantemente osservate dalle rappresentanze diplomatiche e dei servizi di sicurezza; che gli oppositori politici che militano in modo attivo in esilio sono dunque suscettibili di essere individuati in caso di ritorno e di trovarsi nel mirino delle autorità; che, ciononostante, i semplici membri dei movimenti d'opposizione in principio non rischiano di subire persecuzioni mentre i militanti attivi e i dirigenti sono esposti alla possibilità di venire arrestati e di subire maltrattamenti; che, dall'altro lato, tuttavia, non emergono elementi tali da indurre a pensare che la ricorrente abbia un profilo di spessore tale da destare interesse delle autorità etiopi ed esporla a persecuzioni giusta l'art. 3 LAsi qualora la stessa rientrasse al Paese d'origine; che, d'altronde, le fotografie allegate attestano unicamente la presenza dell'insorgente ad una manifestazione di protesta contro l'ex politico etiope C._______; che, tuttavia, ciò non prova l'asserito ruolo di spicco nel B._______; che, d'altronde, dalla documentazione allegata si evince che l'insorgente sarebbe un membro attivo del B._______ dal (...) (cfr. allegato nr. 5 al ricorso); che all'epoca era ancora in corso la prima procedura d'asilo; che, pertanto, nel caso in cui tale circostanza fosse stata rilevante ai fini dell'asilo, l'insorgente avrebbe dovuto citarla già nel corso della prima procedura d'asilo; che, non essendo stato il caso, l'UFM ha a giusto titolo considerato tali motivi non rilevanti ai fini dell'asilo; che, pertanto, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti non adempiere le condizioni previste agli art. 3 e 7 LAsi, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi, da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente; che la pronuncia dell'allontanamento in quanto tale può essere confermata (art. 44 cpv. 1 LAsi); che, con l'atto ricorsuale, la ricorrente ha allegato un certificato medico del 22 novembre 2012 attestante la propria gravidanza; che, in aggiunta, ha allegato le copie della carta d'identità e del passaporto del presunto padre, cittadino svizzero; che, invitato a prendere posizione in merito a tale circostanza, segnatamente circa l'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sentenza del Tribunale del 12 luglio 2011 (D-4933/2009); che, tuttavia, la situazione di fatto oggetto della succitata sentenza è cambiata in maniera rilevante in seguito alla gravidanza dell'insorgente; che, per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento l'UFM, senza dimenticarsi della prassi stabilita nella decisione pubblicata del Tribunale DTAF 2011/25, v'è da attendersi che nello specifico verrà analizzata l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale donna sola con figlio a carico; che allo stesso modo un esame del benessere del fanciullo dovrà essere altresì analizzato; che, pertanto, la decisione impugnata, nella misura in cui pronuncia l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso l'Etiopia, è annullata; che, di conseguenza, gli atti di causa sono rinviati all'Autorità inferiore affinché proceda a completare l'accertamento dei fatti determinanti in materia d'esecuzione dell'allontanamento e ad emettere una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza; che, in altre parole, vista la situazione temporale particolare, prima che questo completamento avvenga, allo momento attuale s'avvera giudizioso che l'autorità preposta attenda l'avvenuto parto del nasciturus; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente; che se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA); che le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2); che sulla base del contratto di lavoro versato agli atti, comprovante un'attività esercitata tempo parziale nell'ambito della ristorazione, si può realisticamente partire dal presupposto di una situazione di indigenza della ricorrente senza ulteriori accertamenti e visto che il ricorso non era sin dall'inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole, l'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) è accolta; che inoltre, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione designa un avvocato alla parte, che non dispone dei mezzi necessari e le cui conclusioni non sembrino prive di probabilità di successo, qualora sia necessario per tutelare i suoi diritti (cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. e art. 65 cpv. 2 PA); che nel caso di specie, la causa non ha presentato difficoltà in fatto ed in diritto tali da necessitare l'intervento di un avvocato, per il che l'istanza volta ad ottenere la designazione di un avvocato va respinta; che inoltre, l'accoglimento parziale del ricorso giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), la quale, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 300.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso, limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento, è accolto. Per il resto è respinto.

2. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Nel frattempo l'autorità inferiore è invitata ad attendere l'avvenuto parto del nasciturus.

3. La domanda di dispensa dal pagamento delle spese processuali è accolta. Non si prelevano spese processuali. L'istanza chiedente la designazione di un avvocato è respinta.

4. L'UFM rifonderà alla ricorrente CHF 300.- a titolo di spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione: