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D-3879/2012

D-3879/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-10-29 · Italiano CH

Esecuzione dell'allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per l'esame della seconda domanda di asilo.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e di accordo del gratuito patrocinio, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 1'200.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per l'esame della seconda domanda di asilo.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e di accordo del gratuito patrocinio, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 1'200.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3879/2012 Sentenza del 29 ottobre 2012 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Markus König, Claudia Cotting-Schalch, cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nata il (...), Etiopia, patrocinata dal lic. iur. Tarig Hassan,ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame); decisione dell'UFM del 22 giugno 2012 / N [...]. Visto: la domanda di asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data 29 ottobre 2008; la decisione del 15 luglio 2009 dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) con la quale detto Ufficio ha respinto la succitata domanda di asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecito, esigibile e possibile; la sentenza del 12 luglio 2011 (D-4933/2009) tramite la quale il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto il ricorso del 3 agosto 2009; la sentenza del 14 marzo 2012 (D-6498/2011) con cui il Tribunale ha respinto la domanda di revisione dell'1° dicembre 2011 nei confronti della sentenza del Tribunale del 12 luglio 2011; l'istanza di riesame, con richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento, che la richiedente ha inoltrato all'UFM il 9 agosto 2011; la decisione dell'UFM del 22 giugno 2012, notificata all'istante il 25 giugno 2012, con la quale ha respinto l'istanza di riesame; il ricorso contro quest'ultima decisione, inoltrato il 20 luglio 2012, concludente segnatamente all'annullamento delle decisione dell'UFM, alla concessione dell'ammissione provvisoria, alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, all'esenzione dal pagamento delle spese processuali, del relativo anticipo, nonché alla concessione del gratuito patrocinio; la seconda domanda di asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data 20 luglio 2012; le misure supercautelari ai sensi dell'art. 56 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) ordinate dal tribunale in data 24 luglio 2012; e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che, la domanda di riesame, definita come una richiesta non sottomessa a condizioni di termine o di forma, indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista di una riconsiderazione della propria decisione (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 947), non è espressamente prevista dalla PA; che la giurisprudenza ha, tuttavia, dedotto un tale diritto dall'art. 66 PA, il quale prevede la facoltà di domandare la revisione delle decisioni (cfr. Decisione del Tribunale federale [DTF] 109 Ib 246 consid. 4a pag. 250) e dall'art. 29 cpv. 1 e 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101; cfr. Alfred Kölz / isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2°ed., Zurigo 1998, pag. 160); che, secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", vale a dire "una domanda di adattamento", ovvero nel caso in cui l'insorgente si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o seconda istanza, o se il ricorrente presenta uno dei motivi di revisione previsto dall'art. 66 PA, applicabili in tal caso per analogia (cfr. sentenza del TF del 13 gennaio 2003 2.P.223/2002 consid. 3.1; Giurisprudenza ed informazione della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 no. 17 consid. 2 pag. 103 e segg.); che una domanda di riesame non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative; che, di conseguenza ed in analogia con l'art. 66 cpv. 3 PA, il riesame di una decisione di prima istanza cresciuta in giudicato è escluso, se il ricorrente fa valere mezzi di prova che avrebbe già potuto presentare nell'ambito del ricorso contro la decisione in questione (GICRA 2003 no. 17 consid. 2 pag. 103-104); che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, in casu, la domanda di riesame e la relativa decisione su riesame dell'UFM oggetto del presente ricorso sono state redatte in italiano, mentre il ricorso è stato redatto in tedesco; che, pertanto, la presente sentenza può essere redatta in italiano; che la domanda di riesame della decisione dell'UFM del 15 luglio 2009, tendente all'allontanamento dell'insorgente, si fonda sostanzialmente sull'esibizione di un certificato medico del (...) da cui si evince che la ricorrente è in cura presso il Servizio psico-sociale di B._______ dal 30 marzo 2010, che la stessa segue una terapia farmacologica importante e che un eventuale ritorno in patria potrebbe contribuire a peggiorarne lo stato psichico; che nella decisione contestata, l'UFM ha affermato che, i fatti o i mezzi di prova allegati non sarebbero nuovi o rilevanti, ritenuto che la ricorrente sarebbe già stata in cura medica durante la procedura di ricorso ordinaria senza tuttavia invocare tale motivo medico tempestivamente e neppure fornire alcuna ragione che le avrebbe impedito di farlo; che, aggiunge, in Etiopia esisterebbero trattamenti in ambito psichiatrico sia a livello di cure ambulatoriali sia a livello di degenze ospedaliere; che, altresì, i principali medicamenti sarebbero disponibili sottoforma di generici; che, ancora, le cure mediche sarebbero pagate dallo Stato per le persone al di sotto del limite di povertà; che, infine, non essendoci motivi atti ad annullare la decisione, la domanda di riesame va respinta; che nel ricorso, la ricorrente ritiene che l'UFM non avrebbe valutato il caso concreto limitandosi ad aspetti generali; che gli standard medici etiopi non sarebbero paragonabili a quelli europei; che, in particolare, lo stesso ministero della salute, in un rapporto del 2007, avrebbe rilevato che, nonostante i progressi, le cure psichiatriche non sarebbero ancora soddisfacenti; che, pertanto, in Etiopia non vi sarebbero le cure adeguate alla propria patologia; che, inoltre, l'assenza di una rete sociale in patria comporterebbe un peggioramento delle proprie condizioni di salute; che, oltretutto, in caso di problemi di natura psicologica, l'esistenza di una rete sociale sarebbe fondamentale; che, pertanto, in virtù dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'allontanamento nel Paese di origine non sarebbe ragionevolmente esigibile; che, secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo; che le persone che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della LAsi o della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30) e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare, a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari alle cure mediche essenziali e al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale, delle condizioni minime per un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti); che la nozione di cure mediche essenziali comprende le cure mediche di base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza nel rispetto della dignità umana (cfr. Gabrielle Steffen, Droit aux soins e rationnement, Berna 2002, pag. 81 e segg. e 87); che, tuttavia, lo straniero non può prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato di soggiorno in uno stato firmatario della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), segnatamente in Svizzera, ed un diritto d'accesso generale in questo Paese alle forme di sostegno mediche, sociali e altre suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche nel Paese di origine o di destinazione non raggiungono il grado di quelle elvetiche (GICRA 1993 no. 38 pag. 274 segg., citata in, tra le tante, sentenze del TAF E-5526/2006 del 9 luglio 2009; D-3407/2006 dell'8 luglio 2008); che, di conseguenza, non è sufficiente, per ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione all'allontanamento, che un trattamento medico prescritto sulla base delle norme svizzere non possa essere seguito nel Paese di origine dell'interessato; che, infatti, se le cure essenziali possono essere assicurate nel Paese di origine dello straniero, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile (cfr. ibidem); che, in particolare, sono considerate come essenziali le cure di medicina generale e acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana (DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 no. 24 consid. 5b); che, dall'esame degli atti processuali, non risulta che l'insorgente abbia adotto in sede di ricorso argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione del caso rispetto a quella effettuata nella decisione impugnata; che, in concreto, dal certificato medico si evince che la ricorrente è seguita dal Servizio psico-sociale per adulti di C._______ dal (...) a causa di una modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza catastrofica; che, in particolare, malgrado una terapia farmacologica importante, essa soffre di elevato stato d'ansia, un importante ritiro relazionale e sociale, sentimenti di vuoto e disperazione, insonnia e timori di potere essere nuovamente minacciata; che, inoltre, sebbene l'istinto vitale sia ridotto, non presenta intenti suicidali; che, infine, in ragione delle violenze che avrebbe subito in patria, un rimpatrio potrebbe contribuire a peggiorare lo stato psichico della paziente; che questo Tribunale, pur conscio dell'importanza dei problemi di salute della ricorrente, non giunge, sulla base degli atti, a dover senz'altro concludere che la gravità della patologia è tale, che un rimpatrio comporterebbe una messa in pericolo seria della vita o dello stato di salute della paziente, rispettivamente che lo stato di salute della medesima necessiti imperativamente di trattamenti medici possibili unicamente in Svizzera; che, in particolare, si constata che la ricorrente segue prevalentemente una terapia di tipo farmacologico; che, secondo le informazioni di cui dispone il Tribunale, nella città di Addis Abeba vi sono sufficienti strutture sanitarie per prodigare le cure necessarie all'insorgente; che, segnatamente, in tale città sono presenti sei ospedali in grado di fornire cure psichiatriche (cfr. SFH 06/2009, Geiser Alexandra, Äthiopien: Psychiatrische Versorgung, pag. 5, Berna 10 giugno 2009); che, oltretutto, tali centri dispongono dei principali medicamenti, anche sottoforma di generici (cfr. op. cit, pag. 4); che, inoltre, nel Paese di origine della ricorrente vi sono stati notevoli progressi dal punto di vista delle cure psichiatriche; che, a titolo esemplificativo, l'Etiopia sta sviluppando il progetto denominato "National Mental Health Policy" (cfr. op. cit., pag. 2); che, non da ultimo, l'accesso alle cure per la popolazione indigente è garantito dallo Stato (cfr. op. cit., pag. 3); che, oltre a quanto sopra, si osserva che le asserite persecuzioni che la ricorrente avrebbe subito nel Paese di origine sono già state ritenute inverosimili dal Tribunale senza che tali conclusioni siano rimesse in causa nella procedura in narrativa; che, di conseguenza, l'ipotesi secondo cui lo stato di salute della paziente potrebbe peggiorare in caso di ritorno in Etiopia in ragione delle persecuzioni e violenze che avrebbe subito in tale Paese, può essere esclusa; che, in ogni caso, la ricorrente, con l'aiuto del proprio terapeuta, può senz'altro indirizzare la terapia in maniera tale da permetterle di attenuare le possibili conseguenze psicologiche causate da una decisione di allontanamento; che, oltretutto, i problemi di salute adotti in questa sede sono noti alla ricorrente almeno sin dal (...), data in cui ha iniziato le cure presso il Servizio psico-sociale di B._______; che, mal si comprende per quale motivo l'insorgente ha reso noto al Tribunale tale circostanza solo nell'agosto del 2011; che, in questo senso, si ritiene che se i citati problemi psicologici fossero stati di una gravità tale da determinare una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'interessata avrebbe senz'altro sollevato la questione per tempo, segnatamente, nella procedura di ricorso (D-4933/2009); che, comunque, se date le condizioni in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure mediche, il Tribunale segnala che la ricorrente ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi; che considerato quanto precede, i motivi presentati dall'insorgente nell'ambito della presente procedura ricorsuale, non permettono di mettere in discussione la ragionevolezza dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che l'esecuzione è altresì ammissibile e possibile, per il che, la decisione su riesame del 22 giugno 2012 va confermata ed il ricorso deve essere respinto; che gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per l'esame della seconda domanda di asilo; che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa del versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, in merito alla domanda di accordo del gratuito patrocinio, nel caso di specie, la causa non presenta difficoltà in fatto ed in diritto tali da necessitare l'intervento di un avvocato, conto tenuto anche del fatto che la procedura dinanzi al Tribunale, seppure in misura attenuata, è retta dal principio inquisitorio; che, di conseguenza, visto l'esito della procedura, non sono adempite le condizioni cui all'art. 65 cpv. 2 PA e la domanda di accordo del gratuito patrocinio è respinta (cfr. DTF 130 I 180 consid. 2.2 e DTF 128 I 225 consid. 2.5.2 e giurisprudenza ivi citata); che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1200.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1e 5 PA per rimando dell'art. 68 cpv. 2 PA), nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; che la presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per l'esame della seconda domanda di asilo.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e di accordo del gratuito patrocinio, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 1'200.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione: