Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L’interessato, di nazionalità srilankese ed etnia tamil, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) gennaio 2019 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] A1/2). B. Il (…) febbraio 2019 il richiedente ha sostenuto un’audizione sulle genera- lità (cfr. atto A7/12; di seguito: verbale 1), allorché l’(…) luglio 2019 (cfr. atto A15/21; di seguito: verbale 2) rispettivamente l’(…) settembre 2019 (cfr. atto A16/19; di seguito: verbale 3) – quale audizione complementare alla predetta – l’interessato è stato sentito in particolare riguardo ai suoi motivi d’asilo. Nel corso delle summenzionate audizioni egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver vissuto fin dalla tenera età nel villaggio di B._______, (divisione di) C._______, nel distretto di D._______ (sito nella Provincia del … dello Sri Lanka). Ivi avrebbe vissuto con la madre e le (…) sorelle sino al suo (…) anno scolastico – ovvero fino a circa i suoi (…) anni d’età – allorché la madre sarebbe partita a E._______ per lavoro, ed egli sarebbe rimasto da solo nella casa famigliare, mentre che le sorelle avrebbero trovato accoglienza in un orfanotrofio. Del padre invece, il quale sarebbe stato membro delle LTTE (acronimo per: “Liberation Tigers of Tamil Eelam”), non avrebbe più saputo nulla da quando egli aveva (…) anni, il primo avendo abbandonato la famiglia. Ciò che l’avrebbe spinto all’espatrio sarebbero state le problematiche avute con i genitori. Difatti la madre avrebbe avuto un compagno con il quale egli non andava d’accordo, che lo avrebbe segnatamente malmenato, ed in un’occasione avrebbe ten- tato di avvelenare il suo cibo. In tale occasione egli avrebbe tentato di sui- cidarsi, ma il vicino (…) F._______ lo avrebbe salvato. Questa sarebbe stata l’ultima volta che avrebbe visto la madre ed il compagno, in quanto in seguito questi si sarebbero recati a E._______. Avrebbe comunque conti- nuato a sentire la madre al telefono. L’interessato avrebbe raccontato delle problematiche incorse con il compagno della madre ad F._______, nonché gli avrebbe pure narrato che con il padre, ex-LTTE, anni addietro (allorché egli avrebbe avuto […] o […] anni), avrebbero sotterrato delle armi vicino ad un albero. Nel (…) o (…) del (…), il vicino con altre (…) persone, avreb- bero recuperato le armi, dopo che lui avrebbe mostrato loro il posto ove erano nascoste. Per questo l’interessato sarebbe stato pagato (…) dopo, denaro con il quale egli avrebbe potuto vivere. Sempre nel (…), il padre si
D-6470/2019 Pagina 3 sarebbe presentato al domicilio chiedendogli in merito a dove fossero na- scoste le armi. Egli avrebbe però finto di non ricordarselo. Il padre gli avrebbe allora riferito di cercarle e che sarebbe tornato dopo (…). In tale seconda evenienza l’interessato avrebbe riportato al genitore di non averle potute reperire, ed il padre si sarebbe arrabbiato e lo avrebbe picchiato. Dopo tale evento si sarebbe recato dal vicino F._______, per narrargli quanto accaduto con il padre. Quest’ultimo lo avrebbe messo in contatto con le persone che avevano dissotterrato le armi, dicendogli che lo avreb- bero aiutato a lasciare lo Sri Lanka. Pertanto, con l’aiuto di un passatore, egli si sarebbe dapprima recato il (…) a E._______, per in seguito espa- triare dall’aeroporto sito nella medesima (…) verso la G._______ in data (…) (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 5), rispettivamente il (…) (cfr. verbale 2, D150, pag. 14). Ivi sarebbe rimasto sino all’(…), proseguendo in seguito il suo viaggio per l’Europa ed infine giungendo in Svizzera. A sostegno delle sue allegazioni, l’interessato ha presentato la sua carta d’identità ed il suo certificato di nascita, così come uno scritto di conferma della “(…)” del (…) (cfr. verbale 2, D4 segg., pag. 2 e D66 segg., pag. 7; doc. A/13, mezzo di prova n. 1). C. Con decisione del 30 ottobre 2019, notificata il 6 novembre 2019 (cfr. atto A20/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando parimenti il suo allontana- mento dalla Svizzera e l’esecuzione del medesimo provvedimento, sic- come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. Per il tramite del ricorso del 6 dicembre 2019 (cfr. risultanze processuali), l’interessato è insorto avverso la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo in via princi- pale all’annullamento della decisione impugnata ed al riconoscimento della qualità di rifugiato all’insorgente; ed in via subordinata all’annullamento della decisione avversata ed alla concessione dell’ammissione provvisoria al ricorrente. Il tutto con protesta di spese e ripetibili. Quale nuova documentazione a sostegno del ricorso, il ricorrente oltreché copia della procura da lui sottoscritta il (…) in favore del suo rappresentante legale (cfr. rubricato dal ricorrente sub doc. A), ha prodotto copia del per- messo di soggiorno B del suo supposto cugino H._______ (cfr. rubricato sub doc. C).
D-6470/2019 Pagina 4 E. Con decisione incidentale del 16 dicembre 2019 il Tribunale ha autorizzato l’insorgente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura, invitandolo nel contempo, ed entro il 31 dicembre 2019, a versare un anti- cipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali. L’im- porto predetto è stato tempestivamente corrisposto il 20 dicembre 2019 (cfr. risultanze processuali). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l’esito della ver- tenza.
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transi- torie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Altresì, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rino- minata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1–4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vLAsi) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31–33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
D-6470/2019 Pagina 5 decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4.1 Nella sua decisione, l’autorità inferiore osserva in primo luogo come le dichiarazioni rese nelle tre audizioni dall’interessato, non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall’art. 7 LAsi. Il racconto propo- sto nelle medesime dal richiedente, sarebbe difatti, riguardo a diverse eve- nienze, approssimativo e poco minuzioso. Egli si sarebbe inoltre contrad- detto in modo importante nel corso della sua narrazione, sia circa le visite e gli eventi che avrebbe visto anche quale protagonista il compagno della madre, sia in relazione alle tempistiche in cui il padre si sarebbe ripresen- tato al domicilio familiare e quanto sarebbe accaduto in tali frangenti. Le sue dichiarazioni tra le diverse audizioni, sarebbero state pure divergenti riguardo al numero delle scatole sotterrate contenenti le armi, nonché circa la data in cui egli avrebbe consegnato le stesse. Non maggiormente coin- cidenti risulterebbero le sue allegazioni in merito alla data dell’espatrio, come pure in relazione a quali persone lo avrebbero accompagnato nello stesso. Neppure la dichiarazione dell’istituto per orfani, non sarebbe in grado di supportare i suoi motivi d’asilo, ma attesterebbe esclusivamente che le sue sorelle si trovino alloggiate presso tale struttura. In secondo luogo, l’autorità inferiore ritiene che il ricorrente, nel caso di un ritorno in Sri Lanka, non rischierebbe di attirare l’attenzione delle autorità del suo Paese e di essere esposto, in un prossimo futuro e con un’alta probabilità, a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 4.2 Dal canto suo, il ricorrente avversa le conclusioni presenti nel provve- dimento sindacato. Dapprima egli riprende ed amplia la fattispecie. Invero, l’interessato adduce segnatamente come, già in tenera età, ed introdotto tramite il cugino, avrebbe cominciato a partecipare attivamente a delle ma- nifestazioni ed eventi proposti dal partito (…) (acronimo per: “…”), por- tando la bandiera, oppure aiutando nell’organizzazione delle riunioni (cfr. p.to II/2, pag. 2 del ricorso). Il ricorrente sarebbe espatriato, sia a causa delle vicende famigliari addotte, che della situazione creatasi con i militari, che sarebbero arrivati a cercarlo a casa per interrogarlo riguardo alla sua
D-6470/2019 Pagina 6 appartenenza al partito (…), ma lui non si sarebbe fatto trovare a casa (cfr. p.ti II/8 e 10, pag. 3 del ricorso). Anche dopo la sua partenza dallo Sri Lanka, i militari si sarebbero recati nuovamente a cercarlo “con fare minac- cioso”, ciò che potrebbe da lui essere comprovato con delle dichiarazioni (cfr. p.to II/13, pag. 4 del ricorso). Proseguendo, l’insorgente passa in ras- segna, contestandole, alcune delle supposte incoerenze e vaghezze pre- senti nel suo racconto rilevate dalla SEM nella decisione avversata. In par- ticolare, le presunte contraddizioni, sarebbero invero delle imprecisioni di poco conto, che potrebbero senz’altro essere giustificate dall’agitazione del ricorrente al momento delle audizioni, come pure dal suo timore d’esporsi e dal tempo trascorso tra le diverse audizioni. In seguito, contesta decisa- mente la conclusione esposta nel provvedimento impugnato che nel suo caso non sussisterebbero dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Invero, d’un canto egli sarebbe tutt’ora perseguitato a causa della sua apparte- nenza politica al (…) da parte dei militari, che verrebbero ancora ora a cer- carlo. D’altro canto, egli sarebbe stato maltrattato e torturato più volte nel Paese d’origine, e nessuno sarebbe intervenuto in suo soccorso. Ciò di- mostrerebbe, a mente sua, che se egli facesse rientro in Sri Lanka, ver- rebbe nuovamente picchiato. Ciò in contrasto con l’art. 3 CEDU, che viete- rebbe qualsiasi tipo di tortura (cfr. p.to II/18, pag. 7 del ricorso). Da ultimo, sottolinea come la SEM, non avendogli data la possibilità di prendere po- sizione prima dell’emanazione della decisione impugnata, avrebbe violato il suo diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. p.to II/19, pag. 8 del ricorso) Alla luce di tali evenienze, l’insorgente ritiene che la SEM avrebbe operato un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, oltreché avrebbe violato il diritto federale.
E. 5 D’ingresso, risulta opportuno analizzare la censura formale del ricorrente, secondo la quale l’autorità di prime cure avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, in quanto non gli avrebbe data la possibilità di esprimersi prima dell’emanazione della decisione negativa (cfr. p.to II/19, pag. 8 del ricorso).
E. 5.1 Per costante giurisprudenza il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2010/53 consid. 13.1). Il diritto di essere sentito si riferisce soprattutto alla constatazione dei fatti. Il
D-6470/2019 Pagina 7 diritto delle parti di essere interpellate su delle questioni giuridiche, è invece riconosciuto in modo restrittivo, allorché l’autorità interessata intende fon- darsi su delle norme legali delle quali la loro presa in considerazione non poteva essere ragionevolmente prevista dalle parti; quando la situazione giuridica è mutata o nel caso in cui esiste un potere di apprezzamento par- ticolarmente ampio (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con riferimenti ivi citati). Il diritto di essere sentito, non porta poi in principio sulla decisione proget- tata (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con ulteriori riferimenti menzionati; DTF 132 II 257 consid. 4.2). In tal senso, l’autorità interessata non dovrà sottoporre anticipatamente alle parti, per presa di posizione, il ragiona- mento che essa intende adottare. Tuttavia, allorché prevede di fondare la sua decisione su una norma o un motivo giuridico non invocato nella pro- cedura anteriore e della quale nessuna delle parti in presenza se ne è pre- valsa e non poteva valutarne la pertinenza, il diritto di essere sentito, im- plica di dare all’interessato la possibilità di determinarsi su tale punto in questione (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con ulteriori riferimenti citati).
E. 5.2 Venendo al caso in parola, il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia potuto esprimersi compiutamente durante le tre audizioni tenutesi con l’au- torità inferiore riguardo tutti i punti significativi relativi alla sua domanda d’asilo, ed in particolare ai motivi che l’avrebbero condotto all’espatrio. Gli è stata offerta pure ampia possibilità di pronunciarsi riguardo alle questioni contestategli dall’autorità resistente. Per di più, né durante la procedura istruttoria, né nel provvedimento impugnato, si sono concretizzate delle norme impensabili ed impreviste per l’insorgente. Pertanto, anche tenuto conto della giurisprudenza succitata, il Tribunale conclude che il ricorrente misconosce la portata del diritto di essere sentito, nella misura in cui ritiene che l’autorità inferiore avrebbe dovuto sottoporgli, anticipatamente e per presa di posizione, la decisione prospettata. L’insorgente ha inoltre potuto con piena cognizione di causa impugnare la decisione avversata dinanzi allo scrivente Tribunale, che in merito alla verosimiglianza ed alla rilevanza dei motivi d’asilo del ricorrente ha pieno potere d’apprezzamento, per il che, anche un’ipotetica violazione del diritto di essere sentito dell’insor- gente, risulterebbe comunque sanata in questa sede. Pertanto la censura formale, infondata, è da respingere in toto.
E. 6.1 La Svizzera su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
D-6470/2019 Pagina 8 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi).
E. 6.2.1 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli, onde evitare inutili ridondanze (cfr. DTAF 2013/11 con- sid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 6.2.2 In conformità con la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, il carat- tere tardivo di elementi essenziali taciuti in occasione dell’audizione sulle generalità al Centro di registrazione, ma invocati più tardi durante l’audi- zione sui motivi d’asilo, può essere ritenuto per mettere in dubbio la vero- simiglianza dei motivi d’asilo allegati. Tale principio vale, a fortiori, per delle allegazioni presentate unicamente allo stadio del ricorso. Tuttavia, in al- cune circostanze particolari, le dichiarazioni tardive possono trovare una giustificazione. Tale è il caso, ad esempio, delle dichiarazioni di vittime che hanno subito dei gravi traumatismi, che non hanno la facoltà di esprimersi, senza delle difficoltà notevoli sugli avvenimenti vissuti, o ancora delle per- sone che provengono da contesti nella quale la legge del silenzio è una regola d’oro (cfr. sentenze del Tribunale E-6190/2018 del 9 ottobre 2020 consid. 2.4 con ulteriori riferimenti citati; E-5624/2017 dell’11 agosto 2020 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 3.3.1 con riferimento ci- tato).
E. 6.2.3 Nella presente disamina, soltanto in fase ricorsuale il ricorrente si è prevalso di alcune nuove evenienze che avrebbero concorso alla sua presa di decisione di espatriare dal Paese d’origine. Ciò attiene sia alla sua par- tecipazione attiva alle manifestazioni ed eventi del partito (…), che alle ri- cerche dei militari al suo domicilio prima e dopo l’espatrio, a causa della sua appartenenza a tale partito. Nel gravame, tali circostanze vengono ad- dotte dal ricorrente in modo apodittico, senza tuttavia che né delle mede- sime si possa trovare qualsivoglia riscontro nei verbali d’audizione resi
D-6470/2019 Pagina 9 dallo stesso, né una spiegazione da parte del medesimo circa la tardività di tali asserti o prova a supporto dei medesimi – e ciò malgrado la ventilata produzione di dichiarazioni (cfr. p.to II/13, pag. 4 del ricorso). Riguardo quest’ultimo punto, il Tribunale non vede difatti alcuna ragione per la quale il ricorrente non avrebbe già potuto addurre gli stessi nel corso delle diverse audizioni sostenute. Al contrario, si osserva come tali circostanze risultano scontrarsi con quanto dichiarato dall’insorgente durante i medesimi verbali, allorché ha negato sia di aver avuto delle problematiche con le autorità del suo Paese d’origine, sia di aver svolto delle attività politiche (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8; verbale 2, D168, pag. 16); riconducendo esplicitamente il suo espatrio soltanto a problematiche avute con terzi, ovvero con i geni- tori ed il compagno della madre (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 6 segg.; verbale 2, D131 segg., pag. 12 segg.; verbale 3, D31 segg., pag. 5 segg.). Al termine delle audizioni, l’interessato ha inoltre confermato di aver presentato l’insieme dei suoi motivi d’asilo (cfr. verbale 1, p.to 7.03, pag. 8; verbale 2, D196 seg., pag. 18 seg.; verbale 3, D136 e D140, pag. 15), sot- toscrivendo peraltro i verbali per approvazione del loro contenuto. Interro- gato anche sul suo stato valetudinario, egli ha riferito di godere di buona salute (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 9; verbale 2, D193 segg., pag. 18; verbale 3, D3, pag. 2 e D5, pag. 2) e non è deducibile agli atti alcuna pro- blematica ulteriore in tal senso che potrebbe eventualmente spiegare la tardività di tali suoi asserti. Il Tribunale, in merito, rileva come si tratta di elementi essenziali, che non trovano alcuna ragione o motivo valido che possano giustificare la loro tardività, ed il fatto che l’interessato abbia mo- dificato alcune dichiarazioni – come si vedrà anche di seguito – ed intro- dotto altre circostanze importanti nel suo esposto durante la procedura ri- corsuale, fanno giungere alla conclusione che l’insorgente abbia cercato di adattare le stesse ai bisogni della causa ed alle argomentazioni e conclu- sioni esposte dalla SEM nella decisione avversata. A tali condizioni, alle allegazioni tardive esposte in fase ricorsuale dall’insorgente, non può es- sere riconosciuta dal Tribunale alcuna credibilità e non verranno analizzate oltre.
E. 6.2.4 Ciò posto, il Tribunale giunge alla medesima conclusione esposta nella decisione avversata, circa l’inverosimiglianza degli asserti dell’insor- gente rilevanti in materia d’asilo.
E. 6.2.4.1 In primo luogo, nelle audizioni rese sono rilevabili una moltitudine di incoerenze e contraddizioni su dei punti centrali del suo racconto. A titolo meramente esemplificativo, a ragione l’autorità inferiore ritiene che egli ab- bia rilasciato delle dichiarazioni incoerenti circa gli eventi che avrebbero riguardato la madre ed il compagno della stessa. Invero, nel corso della
D-6470/2019 Pagina 10 prima audizione, egli ha narrato che il compagno della madre si sarebbe fermato per alcuni periodi, addirittura anche alcuni mesi presso il domicilio famigliare; e che il (…) sarebbe stata la prima volta – rispettivamente l’ul- tima – in cui lo avrebbe picchiato il compagno della madre, nonché lo avrebbe tentato di avvelenare con il cibo. Quest’ultima data, sarebbe stata anche l’ultima volta che avrebbe visto la madre (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), e l’avrebbe sentita l’ultima volta nel (…) del (…) (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8). Durante le audizioni successive, l’insorgente ha invece alle- gato che la prima volta che avrebbe visto l’uomo suddetto, sarebbe stato il (…) (cfr. verbale 2, D132, pag. 13), allorché l’ultima si sarebbe invece te- nuta il (…), evenienza in cui il compagno della madre lo avrebbe tentato di avvelenare (cfr. verbale 2, D133 segg., pag. 13; verbale 3, D31, pag. 5, D37 segg., pag. 6 seg.). Per di più, a differenza di quanto addotto nella prima audizione, nei successivi verbali, il ricorrente ha narrato come le vi- site di quest’uomo si sarebbero svolte soltanto in tali due date, e non in diverse ulteriori circostanze, anche prima del (…), e su diversi mesi, come invece esposto nel corso del primo verbale (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7). Non è peraltro desumibile in alcun modo dalle sue affermazioni precedenti, come il tentativo di avvelenarlo avrebbe riguardato due occa- sioni distinte, ovvero una a (…) e l’altra a (…), come indicato in modo lapi- dario nel gravame (cfr. p.to II/17, pag. 6 del ricorso), senza alcun riferi- mento concreto alle dichiarazioni da lui rilasciate in audizione. Per di più, anche in merito a tale episodio, l’insorgente ha reso una narrazione discre- pante, allegando dapprima che al momento in cui il compagno della madre lo avrebbe voluto avvelenare, anche la madre si sarebbe trovata in casa, e che serviva il cibo (cfr. verbale 2, D165, pag. 16), quando invece, nella suc- cessiva audizione ha raccontato che la madre non era presente al domicilio al momento del fatto dell’avvelenamento (cfr. verbale 3, D40, pag. 6), anzi non l’avrebbe più incontrata durante quest’ultima occasione nella quale l’avrebbe vista e non saprebbe neppure se la genitrice fosse a conoscenza di tali evenienze (cfr. verbale 3, D50 segg., pag. 7 seg.). Anche poi riguardo all’episodio del tentativo di suicidio gettandosi in un (…), è rilevabile un’in- coerenza legata a chi lo avrebbe salvato, avendo allegato dapprima trat- tarsi di qualche compaesano (cfr. verbale 2, D131, pag. 12), mentre che successivamente sarebbe stato soltanto e proprio il vicino F._______ (cfr. verbale 3, D31, pag. 5). Fra l’altro, anche riguardo al rapporto intrattenuto con la madre, l’interessato ha rilasciato delle asserzioni tra loro incompati- bili, affermando nella prima audizione che sino al (…) avrebbe vissuto con la madre, data dopo la quale ella si sarebbe trasferita con il compagno a E._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7); allorché invece nella seconda audizione ha addotto che la madre si sarebbe trasferita a E._______, per lavoro, già quando lui frequentava il (…) anno scolastico, ovvero ai suoi
D-6470/2019 Pagina 11 (…) anni d’età (cfr. verbale 2, D34 segg., pag. 5 seg.; D95, pag. 9), la- sciando intendere che la madre avrebbe abbandonato lui e le sorelle, e che l’unica persona che lo avrebbe aiutato per sostentarsi fosse una zia (…) vicina di casa (cfr. verbale 2, D98 segg., pag. 9 segg.). Quando invece, nell’audizione complementare, ha riferito che quando lui avrebbe avuto (…) o (…) anni, la relazione con la zia (…) si sarebbe interrotta, essendosi quest’ultima trasferita, ma che per coprire i suoi bisogni dopo la partenza della zia, avrebbe avuto delle entrate sufficienti provenienti dalla madre, nonché in seguito dal suo lavoro (…), o quale (…) (cfr. verbale 3, D15 segg., pag. 3 segg.). Non maggiormente coerenti appaiono essere le sue dichiarazioni riguardo agli eventi che avrebbero interessato il padre e le armi nascoste con quest’ultimo. Se invero nel verbale d’audizione sulle ge- neralità, egli ha narrato che il padre si sarebbe recato nel corso dell’anno (…) tre volte al suo domicilio, e la prima volta sarebbe avvenuta dopo che egli avrebbe già consegnato le armi al vicino e ad altre persone (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 e p.to 7.02, pag. 8), e che si trattava di (…) contenenti le armi (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8). Durante l’audizione sui motivi, ha invece ricondotto nell’esposizione libera degli stessi la prima visita del pa- dre precedentemente la vendita delle armi – peraltro ad una sola persona che si sarebbe recata a fare (…) presso il suo vicino di nome F._______ e non a più persone – (cfr. verbale 2, D131, pag. 12), e la seconda e l’ultima volta il (…) (cfr. verbale 2, D131, pag. 12 e D140 segg., pag. 13 seg.). Nell’audizione complementare, ha sostenuto invece, trattarsi di quattro per- sone che gli avrebbero dissotterrato e acquistato le armi e non il vicino F._______ (cfr. verbale 3, D31, pag. 5; D77 segg., pag. 10) e che si sa- rebbe trattato di una (…) contenenti le armi (cfr. verbale 3, D80, pag. 10). Le dissonanze precedentemente rilevate, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame, non risultano riguardare delle imprecisioni “di poco conto”, bensì degli elementi chiave della sua narrazione che riguar- dano intrinsecamente i suoi motivi d’asilo. Gli stessi non possono inoltre in alcun modo essere giustificati con le spiegazioni generiche fornite dall’in- sorgente nel gravame, ovvero dalla sua agitazione o dal timore d’esporsi come pure dal tempo trascorso tra un’audizione e l’altra – peraltro audizioni svolte durante il medesimo anno 2019 ed a distanza di pochi mesi l’una dall’altra – asserzioni che non trovano alcun riscontro nei verbali d’audi- zione dell’insorgente.
E. 6.2.4.2 Per le ulteriori dichiarazioni contraddittorie ed approssimative, onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia senz’altro alla decisione dell’autorità infe- riore (cfr. p.to II, pag. 3 segg. della decisione impugnata), che risulta in me- rito sufficientemente motivata e corretta. Del resto le allegazioni ricorsuali
D-6470/2019 Pagina 12 dell’insorgente non sono atte a spiegare in alcun modo le stesse incoe- renze e mancanza di dettagli in svariate sue allegazioni, ed a mutare la conclusione del Tribunale già sopra esposta.
E. 6.2.5 Visto quanto precede, l’insieme delle dichiarazioni dell’insorgente non risulta verosimile giusta l’art. 7 LAsi. Ne discende quindi che il ricorso in materia di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione impu- gna va in merito a tale punto in questione confermata.
E. 7.1 Proseguendo nell’analisi, l’insorgente non può neppure vedersi ricono- scere la qualità di rifugiato, all’esclusione della concessione dell’asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi). In effetti, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, il ricorrente – visto an- che quanto sopra considerato inverosimile (cfr. consid. 6.2) – non ha mai interessato la giustizia srilankese da dover essere registrato nella “Stop List” dalle autorità del suo Paese (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2). Egli non appare nemmeno essere una persona suscetti- bile di essere considerata dalle autorità srilankesi, come dotata di una vo- lontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico nel suo Paese (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; sentenza E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3). Del resto, lo stesso insorgente, ha asserito di non aver fatto parte delle LTTE (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8). Non avrebbe peraltro esercitato delle attività politiche nel suo Paese d’origine, o riscontrato problematiche con le autorità o con terzi (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), salvo quanto già sopra ritenuto inverosimile. Peraltro, il fatto allegato che l’unico parente che avrebbe fatto parte delle LTTE, sarebbe stato il padre, anche fosse ritenuto verosimile, appare che con il medesimo non abbia più avuto alcun contatto regolare da quando egli era bambino, ed inoltre non avrebbe riscontrato, a causa di tale presunta appartenenza del padre, alcuna problematica nel suo Paese d’origine, con le autorità sri- lankesi. In buona sostanza, non appare che l’insorgente possa essere per- cepito come una minaccia per l’unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche la sentenza del Tribunale E-350/2017 consid. 4.4). Le sole eve- nienze di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d’origine, come pure di aver introdotto una domanda d’asilo all’estero, la durata del suo soggiorno all’estero, nonché la sua provenienza dalla Provincia (…) e la sua età anagrafica (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di rischio così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risul- tano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Tali fattori, confermano tutt’al più che egli possa essere interrogato da queste ultime
D-6470/2019 Pagina 13 al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresa- glie da parte delle stesse (cfr. la sentenza E-1866/2015 precitata con- sid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubbli- cata nella DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5 ed a titolo esemplificativo le sentenze E-4296/2020 del 4 maggio 2021 consid. 6.2, D-4791/2020 del 19 ottobre 2020 consid. 7.1). Ciò non permette però di riconoscere il rischio di trattamenti rilevanti nell’ambito dell’art. 3 LAsi. Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all’incarto che rendano verosimile che l’insorgente possa attirare l’attenzione delle autorità srilankesi a causa dell’attuale contesto politico e di sicurezza del Paese in questione e che debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale E-6312/2019 del 5 agosto 2021 con- sid. 5.2.2).
E. 7.2 Alla luce di quanto sopra considerato, il ricorrente non può pertanto prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avve- nire e secondo un’alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi). Pertanto, anche in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato, v’è da confermare il giudizio negativo di cui alla decisione im- pugnata.
E. 8 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è per- tanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 9.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI, giusta il quale l’esecuzione dell’allonta- namento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
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E. 9.2 Nella decisione avversata, l’autorità resistente ha ritenuto in sunto l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente come ammissibile, ragio- nevolmente esigibile sia dal profilo della situazione del Paese d’origine che personale, come pure possibile. Nel proprio gravame, il ricorrente contesta anche tale valutazione, ritenendo essenzialmente inammissibile ed inesi- gibile – poiché il ricorrente non avrebbe alcuna solida rete famigliare, mezzi finanziari ed un alloggio se rientrasse in Sri Lanka, aspetto sul quale la SEM avrebbe completamente sorvolato nella decisione impugnata – la mi- sura d’esecuzione dell’allontanamento decretata.
E. 9.3 Nel caso in parola, il Tribunale rileva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere espo- sto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inve- rosimili ed irrilevanti. Pertanto, l’art. 5 cpv. 1 LAsi, non trova applicazione nella sua fattispecie. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l’insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura. In par- ticolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Ne consegue pertanto che, l’allonta- namento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi.
E. 9.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 9.4.2 Risulta notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra le forze ar- mate del governo di Colombo e le LTTE, nel maggio del 2009, in Sri Lanka non viga attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza gene- ralizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del terri- torio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 13.1). L’esecuzione dell’allontanamento risulta per- tanto di principio ragionevolmente esigibile nelle province del (…) e dell’(…) dello Sri Lanka (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3 e 13.4) – ad ecce- zione della regione di I._______ (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3;
D-6470/2019 Pagina 15 DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), così come nelle altre regioni del Paese (cfr. sentenza E-1866/2015 precitata consid. 13.1.2). Per quanto concerne la situazione della regione di I._______, il Tribunale si è pronunciato nella sua sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017. L’esecu- zione dell’allontanamento è ora ragionevolmente esigibile, se in particolare v’è la possibilità di un alloggio e di una prospettiva favorevole per la coper- tura dei bisogni elementari. Le persone che rischiano l’isolamento sociale e l’estrema povertà non possono invece essere allontanati (cfr. sentenza D-3619/2016 consid. 9.5.9).
E. 9.4.3 Il ricorrente proviene dal distretto di D._______, nella provincia del (…) (regione di I._______), dove vi ha vissuto dalla sua gioventù. Viste le sue allegazioni inverosimili anche in merito alle relazioni intrattenute con la madre e la zia (…) presente in Sri Lanka – con quest’ultima fra l’altro avrebbe avuto da ultimo contatto anche per i documenti portatigli in Svizzera (cfr. verbale 2, D10 segg., pag. 3), che secondo le sue allegazioni ricorsuali avrebbe ricevuto tramite un cugino presente in Svizzera a diffe- renza di quanto sostenuto in audizione (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 3; p.to II/16, pag. 6 del ricorso) – si ritiene che il ricorrente abbia sottaciuto degli elementi importanti per la determinazione degli eventuali ostacoli all’esecuzione del suo allontanamento, che gli sono ora imputabili riguardo sia la rete famigliare presente in patria che i suoi mezzi di sostentamento. Nelle sue allegazioni, per quanto incoerenti, vi sono tuttavia diversi ele- menti che sostengono la tesi, al contrario di quanto edotto nel ricorso dall’insorgente, che le condizioni poste dalla giurisprudenza succitata siano adempiute. In particolare, egli oltreché la madre ed il padre, che vivrebbero separati a E._______, disporrebbe nel suo Paese d’origine anche di diversi zii e zie (…), tre zii (…) e tre zie (…) nel suo stesso villaggio d’origine (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 4), con i quali potrà senz’altro, in caso di neces- sità, eventualmente riallacciare i contatti, non fossero già presenti. Per il resto, egli ha dichiarato di aver vissuto da solo, con i proventi del suo lavoro quale (…) e (…), per almeno (…) prima dell’espatrio, vivendo per il resto in una casa ed in un terreno – quest’ultimo che apparterrebbe alla (…) se- condo le asserzioni ricorsuali dell’insorgente (cfr. p.to II/16, pag. 6 del ri- corso) – nonché possedendo (…) ed (…) (cfr. verbale 2, D72 segg., pag. 8 segg.; verbale 3, D18 segg., pag. 4; D33 segg., pag. 6). Inoltre, il ricorrente è giovane, non ha a carico una famiglia e non ha allegato dei problemi di salute particolari, che possano risultare ostativi all’esecuzione del suo al- lontanamento. Tali fattori sono senz’altro suscettibili di facilitargli l’integra- zione nel suo paese d’origine.
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E. 9.4.4 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in rela- zione con l’art. 44 LAsi).
E. 9.5 Da ultimo, nemmeno risultano impedimenti sotto l’aspetto della possi- bilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). A tal proposito, il contesto at- tuale dovuto alla propagazione nel Mondo del coronavirus (detto anche Covid-19) non è atto a rimettere in causa le conclusioni che precedono, visto il suo carattere temporaneo. Se nel caso di specie, dovesse ritardare momentaneamente l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente, la stessa interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale E-4583/2020 del 15 luglio 2021 con- sid. 11.2 con ulteriori riferimenti citati).
E. 9.6 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.
E. 9.7 Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 10 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato dal ricorrente il 20 dicembre 2019.
E. 11 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-6470/2019 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente, e sono prelevate sull’anticipo delle spese processuali di medesimo importo versato dal ricorrente il 20 dicembre 2019. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6470/2019 Sentenza del 18 gennaio 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudico unico, con l'approvazione del giudice Yanick Felley; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, rappresentato dall'avv. Lisa Catenazzi, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 ottobre 2019 / N (...). Fatti: A. L'interessato, di nazionalità srilankese ed etnia tamil, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) gennaio 2019 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] A1/2). B. Il (...) febbraio 2019 il richiedente ha sostenuto un'audizione sulle generalità (cfr. atto A7/12; di seguito: verbale 1), allorché l'(...) luglio 2019 (cfr. atto A15/21; di seguito: verbale 2) rispettivamente l'(...) settembre 2019 (cfr. atto A16/19; di seguito: verbale 3) - quale audizione complementare alla predetta - l'interessato è stato sentito in particolare riguardo ai suoi motivi d'asilo. Nel corso delle summenzionate audizioni egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver vissuto fin dalla tenera età nel villaggio di B._______, (divisione di) C._______, nel distretto di D._______ (sito nella Provincia del ... dello Sri Lanka). Ivi avrebbe vissuto con la madre e le (...) sorelle sino al suo (...) anno scolastico - ovvero fino a circa i suoi (...) anni d'età - allorché la madre sarebbe partita a E._______ per lavoro, ed egli sarebbe rimasto da solo nella casa famigliare, mentre che le sorelle avrebbero trovato accoglienza in un orfanotrofio. Del padre invece, il quale sarebbe stato membro delle LTTE (acronimo per: "Liberation Tigers of Tamil Eelam"), non avrebbe più saputo nulla da quando egli aveva (...) anni, il primo avendo abbandonato la famiglia. Ciò che l'avrebbe spinto all'espatrio sarebbero state le problematiche avute con i genitori. Difatti la madre avrebbe avuto un compagno con il quale egli non andava d'accordo, che lo avrebbe segnatamente malmenato, ed in un'occasione avrebbe tentato di avvelenare il suo cibo. In tale occasione egli avrebbe tentato di suicidarsi, ma il vicino (...) F._______ lo avrebbe salvato. Questa sarebbe stata l'ultima volta che avrebbe visto la madre ed il compagno, in quanto in seguito questi si sarebbero recati a E._______. Avrebbe comunque continuato a sentire la madre al telefono. L'interessato avrebbe raccontato delle problematiche incorse con il compagno della madre ad F._______, nonché gli avrebbe pure narrato che con il padre, ex-LTTE, anni addietro (allorché egli avrebbe avuto [...] o [...] anni), avrebbero sotterrato delle armi vicino ad un albero. Nel (...) o (...) del (...), il vicino con altre (...) persone, avrebbero recuperato le armi, dopo che lui avrebbe mostrato loro il posto ove erano nascoste. Per questo l'interessato sarebbe stato pagato (...) dopo, denaro con il quale egli avrebbe potuto vivere. Sempre nel (...), il padre si sarebbe presentato al domicilio chiedendogli in merito a dove fossero nascoste le armi. Egli avrebbe però finto di non ricordarselo. Il padre gli avrebbe allora riferito di cercarle e che sarebbe tornato dopo (...). In tale seconda evenienza l'interessato avrebbe riportato al genitore di non averle potute reperire, ed il padre si sarebbe arrabbiato e lo avrebbe picchiato. Dopo tale evento si sarebbe recato dal vicino F._______, per narrargli quanto accaduto con il padre. Quest'ultimo lo avrebbe messo in contatto con le persone che avevano dissotterrato le armi, dicendogli che lo avrebbero aiutato a lasciare lo Sri Lanka. Pertanto, con l'aiuto di un passatore, egli si sarebbe dapprima recato il (...) a E._______, per in seguito espatriare dall'aeroporto sito nella medesima (...) verso la G._______ in data (...) (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 5), rispettivamente il (...) (cfr. verbale 2, D150, pag. 14). Ivi sarebbe rimasto sino all'(...), proseguendo in seguito il suo viaggio per l'Europa ed infine giungendo in Svizzera. A sostegno delle sue allegazioni, l'interessato ha presentato la sua carta d'identità ed il suo certificato di nascita, così come uno scritto di conferma della "(...)" del (...) (cfr. verbale 2, D4 segg., pag. 2 e D66 segg., pag. 7; doc. A/13, mezzo di prova n. 1). C. Con decisione del 30 ottobre 2019, notificata il 6 novembre 2019 (cfr. atto A20/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando parimenti il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. Per il tramite del ricorso del 6 dicembre 2019 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto avverso la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo in via principale all'annullamento della decisione impugnata ed al riconoscimento della qualità di rifugiato all'insorgente; ed in via subordinata all'annullamento della decisione avversata ed alla concessione dell'ammissione provvisoria al ricorrente. Il tutto con protesta di spese e ripetibili. Quale nuova documentazione a sostegno del ricorso, il ricorrente oltreché copia della procura da lui sottoscritta il (...) in favore del suo rappresentante legale (cfr. rubricato dal ricorrente sub doc. A), ha prodotto copia del permesso di soggiorno B del suo supposto cugino H._______ (cfr. rubricato sub doc. C). E. Con decisione incidentale del 16 dicembre 2019 il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura, invitandolo nel contempo, ed entro il 31 dicembre 2019, a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali. L'importo predetto è stato tempestivamente corrisposto il 20 dicembre 2019 (cfr. risultanze processuali). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Altresì, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vLAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nella sua decisione, l'autorità inferiore osserva in primo luogo come le dichiarazioni rese nelle tre audizioni dall'interessato, non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Il racconto proposto nelle medesime dal richiedente, sarebbe difatti, riguardo a diverse evenienze, approssimativo e poco minuzioso. Egli si sarebbe inoltre contraddetto in modo importante nel corso della sua narrazione, sia circa le visite e gli eventi che avrebbe visto anche quale protagonista il compagno della madre, sia in relazione alle tempistiche in cui il padre si sarebbe ripresentato al domicilio familiare e quanto sarebbe accaduto in tali frangenti. Le sue dichiarazioni tra le diverse audizioni, sarebbero state pure divergenti riguardo al numero delle scatole sotterrate contenenti le armi, nonché circa la data in cui egli avrebbe consegnato le stesse. Non maggiormente coincidenti risulterebbero le sue allegazioni in merito alla data dell'espatrio, come pure in relazione a quali persone lo avrebbero accompagnato nello stesso. Neppure la dichiarazione dell'istituto per orfani, non sarebbe in grado di supportare i suoi motivi d'asilo, ma attesterebbe esclusivamente che le sue sorelle si trovino alloggiate presso tale struttura. In secondo luogo, l'autorità inferiore ritiene che il ricorrente, nel caso di un ritorno in Sri Lanka, non rischierebbe di attirare l'attenzione delle autorità del suo Paese e di essere esposto, in un prossimo futuro e con un'alta probabilità, a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 4.2 Dal canto suo, il ricorrente avversa le conclusioni presenti nel provvedimento sindacato. Dapprima egli riprende ed amplia la fattispecie. Invero, l'interessato adduce segnatamente come, già in tenera età, ed introdotto tramite il cugino, avrebbe cominciato a partecipare attivamente a delle manifestazioni ed eventi proposti dal partito (...) (acronimo per: " ... "), portando la bandiera, oppure aiutando nell'organizzazione delle riunioni (cfr. p.to II/2, pag. 2 del ricorso). Il ricorrente sarebbe espatriato, sia a causa delle vicende famigliari addotte, che della situazione creatasi con i militari, che sarebbero arrivati a cercarlo a casa per interrogarlo riguardo alla sua appartenenza al partito (...), ma lui non si sarebbe fatto trovare a casa (cfr. p.ti II/8 e 10, pag. 3 del ricorso). Anche dopo la sua partenza dallo Sri Lanka, i militari si sarebbero recati nuovamente a cercarlo "con fare minaccioso", ciò che potrebbe da lui essere comprovato con delle dichiarazioni (cfr. p.to II/13, pag. 4 del ricorso). Proseguendo, l'insorgente passa in rassegna, contestandole, alcune delle supposte incoerenze e vaghezze presenti nel suo racconto rilevate dalla SEM nella decisione avversata. In particolare, le presunte contraddizioni, sarebbero invero delle imprecisioni di poco conto, che potrebbero senz'altro essere giustificate dall'agitazione del ricorrente al momento delle audizioni, come pure dal suo timore d'esporsi e dal tempo trascorso tra le diverse audizioni. In seguito, contesta decisamente la conclusione esposta nel provvedimento impugnato che nel suo caso non sussisterebbero dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, d'un canto egli sarebbe tutt'ora perseguitato a causa della sua appartenenza politica al (...) da parte dei militari, che verrebbero ancora ora a cercarlo. D'altro canto, egli sarebbe stato maltrattato e torturato più volte nel Paese d'origine, e nessuno sarebbe intervenuto in suo soccorso. Ciò dimostrerebbe, a mente sua, che se egli facesse rientro in Sri Lanka, verrebbe nuovamente picchiato. Ciò in contrasto con l'art. 3 CEDU, che vieterebbe qualsiasi tipo di tortura (cfr. p.to II/18, pag. 7 del ricorso). Da ultimo, sottolinea come la SEM, non avendogli data la possibilità di prendere posizione prima dell'emanazione della decisione impugnata, avrebbe violato il suo diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. p.to II/19, pag. 8 del ricorso) Alla luce di tali evenienze, l'insorgente ritiene che la SEM avrebbe operato un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, oltreché avrebbe violato il diritto federale.
5. D'ingresso, risulta opportuno analizzare la censura formale del ricorrente, secondo la quale l'autorità di prime cure avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, in quanto non gli avrebbe data la possibilità di esprimersi prima dell'emanazione della decisione negativa (cfr. p.to II/19, pag. 8 del ricorso). 5.1 Per costante giurisprudenza il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigernel'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr.DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3; DTAF 2013/23consid. 6.1.1 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2010/53 consid. 13.1). Il diritto di essere sentito si riferisce soprattutto alla constatazione dei fatti. Il diritto delle parti di essere interpellate su delle questioni giuridiche, è invece riconosciuto in modo restrittivo, allorché l'autorità interessata intende fondarsi su delle norme legali delle quali la loro presa in considerazione non poteva essere ragionevolmente prevista dalle parti; quando la situazione giuridica è mutata o nel caso in cui esiste un potere di apprezzamento particolarmente ampio (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con riferimenti ivi citati). Il diritto di essere sentito, non porta poi in principio sulla decisione progettata (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con ulteriori riferimenti menzionati;DTF 132 II 257 consid. 4.2). In tal senso, l'autorità interessata non dovrà sottoporre anticipatamente alle parti, per presa di posizione, il ragionamento che essa intende adottare. Tuttavia, allorché prevede di fondare la sua decisione su una norma o un motivo giuridico non invocato nella procedura anteriore e della quale nessuna delle parti in presenza se ne è prevalsa e non poteva valutarne la pertinenza, il diritto di essere sentito, implica di dare all'interessato la possibilità di determinarsi su tale punto in questione (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con ulteriori riferimenti citati). 5.2 Venendo al caso in parola, il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia potuto esprimersi compiutamente durante le tre audizioni tenutesi con l'autorità inferiore riguardo tutti i punti significativi relativi alla sua domanda d'asilo, ed in particolare ai motivi che l'avrebbero condotto all'espatrio. Gli è stata offerta pure ampia possibilità di pronunciarsi riguardo alle questioni contestategli dall'autorità resistente. Per di più, né durante la procedura istruttoria, né nel provvedimento impugnato, si sono concretizzate delle norme impensabili ed impreviste per l'insorgente. Pertanto, anche tenuto conto della giurisprudenza succitata, il Tribunale conclude che il ricorrente misconosce la portata del diritto di essere sentito, nella misura in cui ritiene che l'autorità inferiore avrebbe dovuto sottoporgli, anticipatamente e per presa di posizione, la decisione prospettata. L'insorgente ha inoltre potuto con piena cognizione di causa impugnare la decisione avversata dinanzi allo scrivente Tribunale, che in merito alla verosimiglianza ed alla rilevanza dei motivi d'asilo del ricorrente ha pieno potere d'apprezzamento, per il che, anche un'ipotetica violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente, risulterebbe comunque sanata in questa sede. Pertanto la censura formale, infondata, è da respingere in toto. 6. 6.1 La Svizzera su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). 6.2 6.2.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli, onde evitare inutili ridondanze (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6.2.2 In conformità con la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, il carattere tardivo di elementi essenziali taciuti in occasione dell'audizione sulle generalità al Centro di registrazione, ma invocati più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo, può essere ritenuto per mettere in dubbio la verosimiglianza dei motivi d'asilo allegati. Tale principio vale, a fortiori, per delle allegazioni presentate unicamente allo stadio del ricorso. Tuttavia, in alcune circostanze particolari, le dichiarazioni tardive possono trovare una giustificazione. Tale è il caso, ad esempio, delle dichiarazioni di vittime che hanno subito dei gravi traumatismi, che non hanno la facoltà di esprimersi, senza delle difficoltà notevoli sugli avvenimenti vissuti, o ancora delle persone che provengono da contesti nella quale la legge del silenzio è una regola d'oro (cfr. sentenze del Tribunale E-6190/2018 del 9 ottobre 2020 consid. 2.4 con ulteriori riferimenti citati; E-5624/2017 dell'11 agosto 2020 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 3.3.1 con riferimento citato). 6.2.3 Nella presente disamina, soltanto in fase ricorsuale il ricorrente si è prevalso di alcune nuove evenienze che avrebbero concorso alla sua presa di decisione di espatriare dal Paese d'origine. Ciò attiene sia alla sua partecipazione attiva alle manifestazioni ed eventi del partito (...), che alle ricerche dei militari al suo domicilio prima e dopo l'espatrio, a causa della sua appartenenza a tale partito. Nel gravame, tali circostanze vengono addotte dal ricorrente in modo apodittico, senza tuttavia che né delle medesime si possa trovare qualsivoglia riscontro nei verbali d'audizione resi dallo stesso, né una spiegazione da parte del medesimo circa la tardività di tali asserti o prova a supporto dei medesimi - e ciò malgrado la ventilata produzione di dichiarazioni (cfr. p.to II/13, pag. 4 del ricorso). Riguardo quest'ultimo punto, il Tribunale non vede difatti alcuna ragione per la quale il ricorrente non avrebbe già potuto addurre gli stessi nel corso delle diverse audizioni sostenute. Al contrario, si osserva come tali circostanze risultano scontrarsi con quanto dichiarato dall'insorgente durante i medesimi verbali, allorché ha negato sia di aver avuto delle problematiche con le autorità del suo Paese d'origine, sia di aver svolto delle attività politiche (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8; verbale 2, D168, pag. 16); riconducendo esplicitamente il suo espatrio soltanto a problematiche avute con terzi, ovvero con i genitori ed il compagno della madre (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 6 segg.; verbale 2, D131 segg., pag. 12 segg.; verbale 3, D31 segg., pag. 5 segg.). Al termine delle audizioni, l'interessato ha inoltre confermato di aver presentato l'insieme dei suoi motivi d'asilo (cfr. verbale 1, p.to 7.03, pag. 8; verbale 2, D196 seg., pag. 18 seg.; verbale 3, D136 e D140, pag. 15), sottoscrivendo peraltro i verbali per approvazione del loro contenuto. Interrogato anche sul suo stato valetudinario, egli ha riferito di godere di buona salute (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 9; verbale 2, D193 segg., pag. 18; verbale 3, D3, pag. 2 e D5, pag. 2) e non è deducibile agli atti alcuna problematica ulteriore in tal senso che potrebbe eventualmente spiegare la tardività di tali suoi asserti. Il Tribunale, in merito, rileva come si tratta di elementi essenziali, che non trovano alcuna ragione o motivo valido che possano giustificare la loro tardività, ed il fatto che l'interessato abbia modificato alcune dichiarazioni - come si vedrà anche di seguito - ed introdotto altre circostanze importanti nel suo esposto durante la procedura ricorsuale, fanno giungere alla conclusione che l'insorgente abbia cercato di adattare le stesse ai bisogni della causa ed alle argomentazioni e conclusioni esposte dalla SEM nella decisione avversata. A tali condizioni, alle allegazioni tardive esposte in fase ricorsuale dall'insorgente, non può essere riconosciuta dal Tribunale alcuna credibilità e non verranno analizzate oltre. 6.2.4 Ciò posto, il Tribunale giunge alla medesima conclusione esposta nella decisione avversata, circa l'inverosimiglianza degli asserti dell'insorgente rilevanti in materia d'asilo. 6.2.4.1 In primo luogo, nelle audizioni rese sono rilevabili una moltitudine di incoerenze e contraddizioni su dei punti centrali del suo racconto. A titolo meramente esemplificativo, a ragione l'autorità inferiore ritiene che egli abbia rilasciato delle dichiarazioni incoerenti circa gli eventi che avrebbero riguardato la madre ed il compagno della stessa. Invero, nel corso della prima audizione, egli ha narrato che il compagno della madre si sarebbe fermato per alcuni periodi, addirittura anche alcuni mesi presso il domicilio famigliare; e che il (...) sarebbe stata la prima volta - rispettivamente l'ultima - in cui lo avrebbe picchiato il compagno della madre, nonché lo avrebbe tentato di avvelenare con il cibo. Quest'ultima data, sarebbe stata anche l'ultima volta che avrebbe visto la madre (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), e l'avrebbe sentita l'ultima volta nel (...) del (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8). Durante le audizioni successive, l'insorgente ha invece allegato che la prima volta che avrebbe visto l'uomo suddetto, sarebbe stato il (...) (cfr. verbale 2, D132, pag. 13), allorché l'ultima si sarebbe invece tenuta il (...), evenienza in cui il compagno della madre lo avrebbe tentato di avvelenare (cfr. verbale 2, D133 segg., pag. 13; verbale 3, D31, pag. 5, D37 segg., pag. 6 seg.). Per di più, a differenza di quanto addotto nella prima audizione, nei successivi verbali, il ricorrente ha narrato come le visite di quest'uomo si sarebbero svolte soltanto in tali due date, e non in diverse ulteriori circostanze, anche prima del (...), e su diversi mesi, come invece esposto nel corso del primo verbale (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7). Non è peraltro desumibile in alcun modo dalle sue affermazioni precedenti, come il tentativo di avvelenarlo avrebbe riguardato due occasioni distinte, ovvero una a (...) e l'altra a (...), come indicato in modo lapidario nel gravame (cfr. p.to II/17, pag. 6 del ricorso), senza alcun riferimento concreto alle dichiarazioni da lui rilasciate in audizione. Per di più, anche in merito a tale episodio, l'insorgente ha reso una narrazione discrepante, allegando dapprima che al momento in cui il compagno della madre lo avrebbe voluto avvelenare, anche la madre si sarebbe trovata in casa, e che serviva il cibo (cfr. verbale 2, D165, pag. 16), quando invece, nella successiva audizione ha raccontato che la madre non era presente al domicilio al momento del fatto dell'avvelenamento (cfr. verbale 3, D40, pag. 6), anzi non l'avrebbe più incontrata durante quest'ultima occasione nella quale l'avrebbe vista e non saprebbe neppure se la genitrice fosse a conoscenza di tali evenienze (cfr. verbale 3, D50 segg., pag. 7 seg.). Anche poi riguardo all'episodio del tentativo di suicidio gettandosi in un (...), è rilevabile un'incoerenza legata a chi lo avrebbe salvato, avendo allegato dapprima trattarsi di qualche compaesano (cfr. verbale 2, D131, pag. 12), mentre che successivamente sarebbe stato soltanto e proprio il vicino F._______ (cfr. verbale 3, D31, pag. 5). Fra l'altro, anche riguardo al rapporto intrattenuto con la madre, l'interessato ha rilasciato delle asserzioni tra loro incompatibili, affermando nella prima audizione che sino al (...) avrebbe vissuto con la madre, data dopo la quale ella si sarebbe trasferita con il compagno a E._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7); allorché invece nella seconda audizione ha addotto che la madre si sarebbe trasferita a E._______, per lavoro, già quando lui frequentava il (...) anno scolastico, ovvero ai suoi (...) anni d'età (cfr. verbale 2, D34 segg., pag. 5 seg.; D95, pag. 9), lasciando intendere che la madre avrebbe abbandonato lui e le sorelle, e che l'unica persona che lo avrebbe aiutato per sostentarsi fosse una zia (...) vicina di casa (cfr. verbale 2, D98 segg., pag. 9 segg.). Quando invece, nell'audizione complementare, ha riferito che quando lui avrebbe avuto (...) o (...) anni, la relazione con la zia (...) si sarebbe interrotta, essendosi quest'ultima trasferita, ma che per coprire i suoi bisogni dopo la partenza della zia, avrebbe avuto delle entrate sufficienti provenienti dalla madre, nonché in seguito dal suo lavoro (...), o quale (...) (cfr. verbale 3, D15 segg., pag. 3 segg.). Non maggiormente coerenti appaiono essere le sue dichiarazioni riguardo agli eventi che avrebbero interessato il padre e le armi nascoste con quest'ultimo. Se invero nel verbale d'audizione sulle generalità, egli ha narrato che il padre si sarebbe recato nel corso dell'anno (...) tre volte al suo domicilio, e la prima volta sarebbe avvenuta dopo che egli avrebbe già consegnato le armi al vicino e ad altre persone (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 e p.to 7.02, pag. 8), e che si trattava di (...) contenenti le armi (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8). Durante l'audizione sui motivi, ha invece ricondotto nell'esposizione libera degli stessi la prima visita del padre precedentemente la vendita delle armi - peraltro ad una sola persona che si sarebbe recata a fare (...) presso il suo vicino di nome F._______ e non a più persone - (cfr. verbale 2, D131, pag. 12), e la seconda e l'ultima volta il (...) (cfr. verbale 2, D131, pag. 12 e D140 segg., pag. 13 seg.). Nell'audizione complementare, ha sostenuto invece, trattarsi di quattro persone che gli avrebbero dissotterrato e acquistato le armi e non il vicino F._______ (cfr. verbale 3, D31, pag. 5; D77 segg., pag. 10) e che si sarebbe trattato di una (...) contenenti le armi (cfr. verbale 3, D80, pag. 10). Le dissonanze precedentemente rilevate, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame, non risultano riguardare delle imprecisioni "di poco conto", bensì degli elementi chiave della sua narrazione che riguardano intrinsecamente i suoi motivi d'asilo. Gli stessi non possono inoltre in alcun modo essere giustificati con le spiegazioni generiche fornite dall'insorgente nel gravame, ovvero dalla sua agitazione o dal timore d'esporsi come pure dal tempo trascorso tra un'audizione e l'altra - peraltro audizioni svolte durante il medesimo anno 2019 ed a distanza di pochi mesi l'una dall'altra - asserzioni che non trovano alcun riscontro nei verbali d'audizione dell'insorgente. 6.2.4.2 Per le ulteriori dichiarazioni contraddittorie ed approssimative, onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia senz'altro alla decisione dell'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 3 segg. della decisione impugnata), che risulta in merito sufficientemente motivata e corretta. Del resto le allegazioni ricorsuali dell'insorgente non sono atte a spiegare in alcun modo le stesse incoerenze e mancanza di dettagli in svariate sue allegazioni, ed a mutare la conclusione del Tribunale già sopra esposta. 6.2.5 Visto quanto precede, l'insieme delle dichiarazioni dell'insorgente non risulta verosimile giusta l'art. 7 LAsi. Ne discende quindi che il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugna va in merito a tale punto in questione confermata. 7. 7.1 Proseguendo nell'analisi, l'insorgente non può neppure vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi). In effetti, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, il ricorrente - visto anche quanto sopra considerato inverosimile (cfr. consid. 6.2) - non ha mai interessato la giustizia srilankese da dover essere registrato nella "Stop List" dalle autorità del suo Paese (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2). Egli non appare nemmeno essere una persona suscettibile di essere considerata dalle autorità srilankesi, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico nel suo Paese (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; sentenza E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3). Del resto, lo stesso insorgente, ha asserito di non aver fatto parte delle LTTE (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8). Non avrebbe peraltro esercitato delle attività politiche nel suo Paese d'origine, o riscontrato problematiche con le autorità o con terzi (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), salvo quanto già sopra ritenuto inverosimile. Peraltro, il fatto allegato che l'unico parente che avrebbe fatto parte delle LTTE, sarebbe stato il padre, anche fosse ritenuto verosimile, appare che con il medesimo non abbia più avuto alcun contatto regolare da quando egli era bambino, ed inoltre non avrebbe riscontrato, a causa di tale presunta appartenenza del padre, alcuna problematica nel suo Paese d'origine, con le autorità srilankesi. In buona sostanza, non appare che l'insorgente possa essere percepito come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche la sentenza del Tribunale E-350/2017 consid. 4.4). Le sole evenienze di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d'origine, come pure di aver introdotto una domanda d'asilo all'estero, la durata del suo soggiorno all'estero, nonché la sua provenienza dalla Provincia (...) e la sua età anagrafica (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di rischio così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Tali fattori, confermano tutt'al più che egli possa essere interrogato da queste ultime al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. la sentenza E-1866/2015 precitata consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata nella DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5 ed a titolo esemplificativo le sentenze E-4296/2020 del 4 maggio 2021 consid. 6.2, D-4791/2020 del 19 ottobre 2020 consid. 7.1). Ciò non permette però di riconoscere il rischio di trattamenti rilevanti nell'ambito dell'art. 3 LAsi. Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all'incarto che rendano verosimile che l'insorgente possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del Paese in questione e che debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale E-6312/2019 del 5 agosto 2021 consid. 5.2.2). 7.2 Alla luce di quanto sopra considerato, il ricorrente non può pertanto prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi). Pertanto, anche in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato, v'è da confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata.
8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 9.2 Nella decisione avversata, l'autorità resistente ha ritenuto in sunto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ammissibile, ragionevolmente esigibile sia dal profilo della situazione del Paese d'origine che personale, come pure possibile. Nel proprio gravame, il ricorrente contesta anche tale valutazione, ritenendo essenzialmente inammissibile ed inesigibile - poiché il ricorrente non avrebbe alcuna solida rete famigliare, mezzi finanziari ed un alloggio se rientrasse in Sri Lanka, aspetto sul quale la SEM avrebbe completamente sorvolato nella decisione impugnata - la misura d'esecuzione dell'allontanamento decretata. 9.3 Nel caso in parola, il Tribunale rileva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, l'art. 5 cpv. 1 LAsi, non trova applicazione nella sua fattispecie. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Ne consegue pertanto che, l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 9.4 9.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.4.2 Risulta notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra le forze armate del governo di Colombo e le LTTE, nel maggio del 2009, in Sri Lanka non viga attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 13.1). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto di principio ragionevolmente esigibile nelle province del (...) e dell'(...) dello Sri Lanka (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3 e 13.4) - ad eccezione della regione di I._______ (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3; DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), così come nelle altre regioni del Paese (cfr. sentenza E-1866/2015 precitata consid. 13.1.2). Per quanto concerne la situazione della regione di I._______, il Tribunale si è pronunciato nella sua sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017. L'esecuzione dell'allontanamento è ora ragionevolmente esigibile, se in particolare v'è la possibilità di un alloggio e di una prospettiva favorevole per la copertura dei bisogni elementari. Le persone che rischiano l'isolamento sociale e l'estrema povertà non possono invece essere allontanati (cfr. sentenza D-3619/2016 consid. 9.5.9). 9.4.3 Il ricorrente proviene dal distretto di D._______, nella provincia del (...) (regione di I._______), dove vi ha vissuto dalla sua gioventù. Viste le sue allegazioni inverosimili anche in merito alle relazioni intrattenute con la madre e la zia (...) presente in Sri Lanka - con quest'ultima fra l'altro avrebbe avuto da ultimo contatto anche per i documenti portatigli in Svizzera (cfr. verbale 2, D10 segg., pag. 3), che secondo le sue allegazioni ricorsuali avrebbe ricevuto tramite un cugino presente in Svizzera a differenza di quanto sostenuto in audizione (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 3; p.to II/16, pag. 6 del ricorso) - si ritiene che il ricorrente abbia sottaciuto degli elementi importanti per la determinazione degli eventuali ostacoli all'esecuzione del suo allontanamento, che gli sono ora imputabili riguardo sia la rete famigliare presente in patria che i suoi mezzi di sostentamento. Nelle sue allegazioni, per quanto incoerenti, vi sono tuttavia diversi elementi che sostengono la tesi, al contrario di quanto edotto nel ricorso dall'insorgente, che le condizioni poste dalla giurisprudenza succitata siano adempiute. In particolare, egli oltreché la madre ed il padre, che vivrebbero separati a E._______, disporrebbe nel suo Paese d'origine anche di diversi zii e zie (...), tre zii (...) e tre zie (...) nel suo stesso villaggio d'origine (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 4), con i quali potrà senz'altro, in caso di necessità, eventualmente riallacciare i contatti, non fossero già presenti. Per il resto, egli ha dichiarato di aver vissuto da solo, con i proventi del suo lavoro quale (...) e (...), per almeno (...) prima dell'espatrio, vivendo per il resto in una casa ed in un terreno - quest'ultimo che apparterrebbe alla (...) secondo le asserzioni ricorsuali dell'insorgente (cfr. p.to II/16, pag. 6 del ricorso) - nonché possedendo (...) ed (...) (cfr. verbale 2, D72 segg., pag. 8 segg.; verbale 3, D18 segg., pag. 4; D33 segg., pag. 6). Inoltre, il ricorrente è giovane, non ha a carico una famiglia e non ha allegato dei problemi di salute particolari, che possano risultare ostativi all'esecuzione del suo allontanamento. Tali fattori sono senz'altro suscettibili di facilitargli l'integrazione nel suo paese d'origine. 9.4.4 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 9.5 Da ultimo, nemmeno risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). A tal proposito, il contesto attuale dovuto alla propagazione nel Mondo del coronavirus (detto anche Covid-19) non è atto a rimettere in causa le conclusioni che precedono, visto il suo carattere temporaneo. Se nel caso di specie, dovesse ritardare momentaneamente l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, la stessa interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale E-4583/2020 del 15 luglio 2021 consid. 11.2 con ulteriori riferimenti citati). 9.6 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 9.7 Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dal ricorrente il 20 dicembre 2019.
11. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente, e sono prelevate sull'anticipo delle spese processuali di medesimo importo versato dal ricorrente il 20 dicembre 2019.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari