Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A._______, cittadino etiope di etnia amarica e religione ortodossa, è nato ad Addis Abeba e da ultimo ha vissuto a Dire Daua. Espatriato ad agosto 2009, sarebbe rimasto in Sudan fino a febbraio del 2014 ed è giunto in Svizzera il 23 luglio 2014. Il medesimo giorno ha depositato domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 28 luglio 2014 [di seguito: verbale 1], pag. 3-7). B. Sentito sui motivi d'asilo, ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato dopo essere riuscito ad evadere dalla prigione in cui era detenuto con l'accusa di aver partecipato ad un tentativo di rovesciamento del governo e di aver avuto contatti con degli oppositori (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale d'audizione del 5 marzo 2015 [di seguito: verbale 2], D55). Inoltre, essendo un militare, in caso di ritorno rischierebbe di venire punito per aver disertato (cfr. verbale 2, D137 e D143). C. Con decisione dell'8 aprile 2015, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con sentenza D-2984/2015 del 9 agosto 2017, ha accolto il ricorso presentato dall'interessato l'8 maggio 2015, ha annullato la decisione dell'8 aprile 2015 ed ha trasmesso gli atti di causa alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione. E. Il 21 settembre 2017, come richiesto dal Tribunale, l'autorità inferiore ha sentito nuovamente il richiedente sui suoi motivi d'asilo (cfr. atto A42, di seguito: verbale 3). F. Con decisione del 9 ottobre 2017, notificata l'11 ottobre 2017 (cfr. atto A46), la SEM ha respinto la domanda d'asilo, pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ritenuto l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. G. Il 10 novembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 13 novembre 2017), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione concludendo al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera, in subordine alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria, in secondo subordine al riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga - con conseguente concessione dell'ammissione provvisoria - in terzo subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente ha presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili. H. Con decisione incidentale del 22 marzo 2018, il Tribunale ha respinto la domanda di dispensa dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali ed ha invitato il ricorrente a versare, entro il 6 aprile 2018, un anticipo di CHF 750.- con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. I. Il 3 aprile 2018 il ricorrente ha tempestivamente versato il suddetto anticipo. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto inverosimili le allegazioni dell'interessato circa i motivi d'asilo poiché non sufficientemente sostanziate e contraddittorie. A dire dell'autorità inferiore, le dichiarazioni del richiedente in merito all'incarcerazione, in particolare il luogo preciso di detenzione, sarebbero vaghe e prive di ogni dettaglio. La seconda audizione sui fatti svoltasi il 21 settembre 2017 non permetterebbe una diversa valutazione. Egli non avrebbe fornito alcun elemento relativo alla descrizione del locale se non la sua vaga dimensione. Altresì insussistenti sarebbero le dichiarazioni dell'interessato in merito alle sue occupazioni all'interno del locale di detenzione, in merito al locale in cui subiva i maltrattamenti ed alle persone che lo interrogavano. La SEM ha inoltre ritenuto l'assenza di "Realkennzeichen" nel racconto dell'interessato. In seguito, le sue dichiarazioni sarebbero state ritenute contraddittorie su punti essenziali. Segnatamente, il racconto inerente alla fuga così come ai maltrattamenti subiti in carcere presenterebbe delle divergenze. Incongruenti sarebbero poi le allegazioni concernenti la frequenza degli interrogatori e dei pestaggi. Infine, pure contraddittorie risulterebbero le circostanze dell'arresto.
E. 3.2 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta innanzitutto la ritenuta insussistenza delle dichiarazioni. Segnatamente, egli rileva che la prima parte della motivazione della SEM - in merito alla carenza di dettagli delle allegazioni relative al periodo dell'incarcerazione - riprenderebbe un punto della motivazione della decisione dell'8 aprile 2015 poi annullata dal Tribunale. Lo stesso varrebbe per la descrizione del locale d'interrogatorio. In seguito, per quel che riguarda la pretese lacune inerenti la descrizione del locale di detenzione, le stesse non sarebbero tali da poter incidere in modo decisivo sulla valutazione della verosimiglianza. Per quanto concerne l'occupazione del tempo in carcere l'insorgente considera che le sue risposte sarebbero tutt'altro che vaghe. In seguito, egli avrebbe scusato la mancanza di dettagli inerenti alle persone che lo avrebbero interrogato con il lungo tempo trascorso. Infine, il racconto del periodo trascorso nel campo profughi in Sudan sarebbe evidentemente più dettagliato poiché il ricorrente vi avrebbe trascorso più tempo rispetto all'incarcerazione e soprattutto sarebbe avvenuto posteriormente. In secondo luogo, per quanto riguarda le contraddizioni rilevate dall'autorità inferiore, l'insorgente rileva nuovamente che una parte della motivazione sarebbe stata ripresa dalla decisione, poi annullata, dell'8 aprile 2015. In seguito, per ciò che concerne l'incongruenza in merito alle circostanze di fuga, egli si sarebbe trovato in difficoltà nella descrizione del canale attraversato poiché si trattava di un canale con dell'acqua sporca, ma che era essenzialmente secco. L'interprete avrebbe dunque potuto trovarsi ugualmente in difficoltà nella traduzione. Il ricorrente contesta in seguito la contraddizione rilevata dalla SEM in merito alle circostanze dell'arresto, invero, l'incongruenza sarebbe già stata sollevata dal Tribunale nella sentenza del 9 agosto 2017 e lo stesso non l'avrebbe ritenuta determinante. Infine, l'insorgente rileva che il fatto che sia stato riconosciuto quale rifugiato dall'UNHCR in Sudan non sia stato oggetto di valutazione da parte dell'autorità inferiore.
E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 5 Ora, le allegazioni del ricorrente in merito all'arresto ed alla detenzione con l'accusa di aver partecipato al tentativo di rovesciamento del governo sono effettivamente pervase da elementi incongruenti su punti essenziali e non sono sufficientemente sostanziate.
E. 5.1 Innanzitutto, è d'uopo rilevare che seppur in un primo tempo le allegazioni erano state ritenute complessivamente coerenti (cfr. D-2984/2017 consid. 5.2), tale giudizio non può essere confermato alla luce della seconda audizione sui motivi d'asilo effettuata il 21 settembre 2017 dalla SEM su ingiunzione del Tribunale. Invero, confrontando le dichiarazioni rilasciate nel corso della prima e della seconda audizione sui motivi d'asilo, risultano esservi numerose contraddizioni su punti essenziali. Segnatamente, per quanto riguarda il fermo, l'insorgente ha fornito una terza versione dell'accaduto. Invero, in un primo tempo egli ha allegato che tre ufficiali del ministero della difesa, B._______, C._______ e D._______, sarebbero venuti a casa sua e comunicato che avrebbe dovuto recarsi a Dire Daua (cfr. verbale 1, pag. 8), in seguito ha invece indicato di essere stato portato via dal campo militare di Abarie, sempre da tre persone - E._______, F._______ e G._______ - i quali gli avrebbero detto che doveva recarsi a Dire Daua. L'indomani sarebbe partito in auto e soltanto una volta arrivato a Gigiga sarebbe stato informato di essere detenuto e quindi venire accompagnato da delle guardie a Dire Daua (cfr. verbale 2 D59, D67-D69, D71, D74). Nel corso della terza audizione infine, l'insorgente ha fornito delle indicazioni ancora diverse in merito dalle persone che l'hanno convocato e in merito al momento in cui le guardie l'hanno accompagnato. Infatti, sarebbe stato chiamato ad Abarie da soltanto due persone ovvero H._______ e I._______ ed invitato a recarsi a Gigiga (e non a dire Daua come allegato in precedenza), e una volta arrivato lì sarebbe stato informato di essere in arresto. Le guardie tuttavia sarebbero state presenti già dall'inizio del viaggio (cfr. verbale 3, D32, D34-D35, D40-D41). In seguito, nel corso della prima audizione l'insorgente ha indicato di essere stato detenuto nella prigione sotterranea della difesa a Dire Daua di nome J._______ (cfr. verbale 1, pag. 8), salvo poi dichiarare di essere stato detenuto in un carcere sotterraneo temporaneo senza nome (cfr. verbale 3, D66 e D69). Proseguendo nell'analisi, non meno divergenti risultano le allegazioni in merito alle domande che gli venivano poste durante gli interrogatori così come alla frequenza degli stessi. Nel corso della prima intervista coloro che lo interrogavano conoscevano i nomi dei partecipanti al tentativo di rovesciamento di governo e lo accusavano di averne fatto parte (cfr. verbale 2, D102), mentre in seguito gli venivano proprio richiesti questi nomi (cfr. verbale 3, D120). Neppure del tutto coerenti risultano le allegazioni in merito alla frequenza degli interrogatori. Segnatamente, l'insorgente ha dichiarato di essere stato interrogato ogni 5, 10 o 15 giorni, salvo poi asserire di essere stato inizialmente chiamato ogni giorno ed in seguito ogni tre o quattro (cfr. verbale 2, D96; verbale 3, D28). Proseguendo nell'analisi, risultano pure palesemente incongruenti le circostanze della fuga dalla prigione. Da una parte egli ha dichiarato di aver parlato con gli altri due compagni che erano insieme al bagno e di aver deciso insieme di provare a scappare (cfr. verbale 2, D119), mentre in un secondo tempo ha invece allegato di non aver mai né parlato né organizzato la fuga, ma di essersi "capito con gli occhi" con le altre due persone con cui era al bagno e di aver deciso in quel momento di provare a scappare (cfr. verbale 3, D153, D163-D165). Anche il racconto del momento dell'attraversamento del recinto del campo non coincide tra le tre audizioni. Invero, l'insorgente ha inizialmente asserito di aver attraversato un canale con l'acqua sporca (cfr. verbale 1, pag. 8), in un secondo tempo ha invece asserito di essere fuggito dalla recinzione fatta di filo spinato e di aver scavalcato un muro dividendo i fili (cfr. verbale 2, D117-D118, D120) ed infine ha fornito ancora un'ulteriore versione dove ha nuovamente fatto accenno ad un canale, tuttavia secco questa volta, ma non ha più allegato di aver dovuto scavalcare del filo spinato (cfr. verbale 3, D153-D159). In seguito, le dichiarazioni del ricorrente risultano pure contraddittorie in merito al tempo trascorso nella cella ed in merito alla cella stessa. Inizialmente, egli aveva dichiarato di non parlare con nessuno in quanto non poteva fidarsi di nessuno (cfr. verbale 3, D89), salvo dopo qualche domanda dire di parlare qualche volta con la persona vicino per passare il tempo (cfr. verbale 3, D98) specificando poco dopo di parlare unicamente con le persone con cui poteva avere un po' di confidenza, ma comunque di parlare poco (cfr. verbale 3, D101) ed infine spiegare di aver legato con due persone con le quali riusciva a chiacchierare (cfr. verbale 3, D109-D111). Le medesime considerazioni valgono pure per quanto riguarda la descrizione della cella in cui l'insorgente è rimasto imprigionato per quasi quattro mesi. Egli ha inizialmente asserito che trattandosi di un sotterraneo era buio (cfr. verbale 2, D84), salvo poi invece indicare che riusciva a distinguere le altre persone detenute poiché vi era la luce che però ogni tanto veniva spenta (cfr. verbale 3, D93). La spiegazione fornita in sede ricorsuale, ovvero il lungo tempo trascorso tra i fatti e l'audizione non permette di giustificare delle contraddizioni così numerose e su punti essenziali dei suoi motivi d'asilo.
E. 5.2 Non di meno, va parimenti rilevato come le allegazioni del ricorrente risultino a tratti generiche e prive di sostanza. A tal proposito, v'è in primo luogo da rilevare come il suo racconto si limiti in parte a riportare dei fatti notori circa il modus operandi delle autorità etiopi a seguito del tentativo di rovesciamento del governo avvenuto il 24 aprile 2009 (cfr. per evitare ulteriori ripetizioni sentenza D-2984/2015 consid. 5.1). Conseguentemente, pur potendosi le allegazioni iscrivere in un'ottica di plausibilità, nell'apprezzamento di un tale tipo di elementi noti va altresì tenuto a mente che gli stessi risulterebbero adducibili anche da soggetti che non abbiano vissuto in prima persona tali avvenimenti. È dunque in questo senso che va interpretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità inferiore, la quale, anche considerate le già evidenziate incongruenze, si attendeva di poter identificare una certa caratterizzazione del vissuto che andasse oltre la generica descrizione della condotta notoria delle autorità etiopi. Orbene, l'interessato, pur essendo stato sentito per un'ulteriore audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale 3), non ha presentato alcun nuovo elemento di rilievo che permetta di ritenere che gli avvenimenti addotti siano stati personalmente vissuti. Ad esempio, egli non ha saputo descrivere in maniera convincente coloro che lo interrogavano. Alle numerose domande ha infatti risposto in maniera stringata che colui che lo interrogava aveva circa 45 anni mentre i due che lo picchiavano avevano 30 o 35 anni, alcuni erano alti mentre altri bassi e portavano la divisa militare (cfr. verbale 2, D 105-D109). Anche nella successiva audizione, a fronte di insistenti domande, le risposte del ricorrente sono rimaste lacunose, si è infatti limitato a descrivere succintamente il colore della pelle e la corporatura e soltanto alla fine ha dichiarato che colui che lo interrogava aveva una lunga cicatrice sul lato destro del volto (cfr. verbale 3, D145-D151). Le medesime considerazioni valgono pure per quanto concerne le descrizioni dei maltrattamenti subiti. Interrogato segnatamente dalla SEM su questo punto come richiesto dal Tribunale, il ricorrente non è riuscito a fornire dettagli sufficienti che permettano di ritenere che egli abbia personalmente subito questi maltrattamenti. L'insorgente ha infatti raccontato di essere stato picchiato con un bastone avvolto dal filo elettrico, oppure con il bastone normale. A domanda precisa dell'auditore ha risposto di essere stato fatto sdraiare e poi di essere "picchiato sopra" e di aver anche ricevuto delle sberle o insulti (cfr. verbale 3, D125-D128, D136-D142). Altresì, contrariamente alle dichiarazioni effettuate nel corso della precedente audizione, l'insorgente ha omesso di menzionare il ferro dietro al ginocchio che gli veniva messo una volta entrato nella stanza d'interrogatorio (cfr. verbale 2, D90 e D134).
E. 5.3 Alla luce delle considerazioni sovraesposte, è quindi proprio apprezzando nel complesso le dichiarazioni dell'insorgente che il Tribunale giunge a concludere che i criteri di verosimiglianza non sono in specie ossequiati. Malgrado gli avvenimenti addotti dal ricorrente possano inscriversi in un contesto di generale plausibilità e malgrado egli sia stato riconosciuto quale rifugiato dall'Alto Commissariato dei Diritti dell'Uomo (UNHCR) - riconoscimento comunque che non risulta in assoluto vincolante per le autorità svizzere e costituisce unicamente un indizio per l'analisi della verosimiglianza dei motivi d'asilo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1997 n. 5) - in considerazione delle importanti incongruenze rilevate e della parziale superficialità del racconto, la versione dei fatti resa non può dunque essere ritenuta in preponderanza veritiera.
E. 5.4 Infine, per quanto concerne l'asserita diserzione, il Tribunale ritiene che la stessa non possa essere considerata nella fattispecie verosimile. Malgrado non si dubiti che il ricorrente abbia effettivamente lavorato come militare, ritenuta l'inverosimiglianza delle allegazioni in merito all'arresto ed alla fuga dalla prigione - e di conseguenza in merito al motivo per cui egli avrebbe lasciato il Paese - non vi sono nel caso in oggetto indizi che permettano di ritenere che il ricorrente si sia effettivamente ancora trovato in servizio attivo al momento della partenza. Per il che, è a giusto titolo che la SEM non ne ha analizzato la rilevanza in materia d'asilo. Ad ogni modo, il Tribunale rileva, a titolo abbondanziale e per buona pace del ricorrente, che ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, un'eventuale sanzione per renitenza non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9). Nel caso in disamina non vi sono elementi per ritenere che ciò sarebbe il caso (cfr. anche sentenza del Tribunale D-7147/2014 del 26 gennaio 2015, consid. 6.2).
E. 5.5 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
E. 7 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019; RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 7.1 Nella propria decisione la SEM, ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 7.2 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. A dire del ricorrente l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe nella fattispecie illecita e non ragionevolmente esigibile in ragione del rischio concreto di tortura e trattamenti inumani e degradanti che potrebbe sussistere per il fatto che egli si sia sottratto ai suoi obblighi militari.
E. 8 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
E. 8.1 Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 8.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l'Etiopia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre, dagli atti di causa non risultano neppure esservi elementi che permettano di ritenere l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine a un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura.
E. 8.3 Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.
E. 9 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 9.1 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
E. 9.2 Ora, l'Etiopia non si trova al momento in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5578/2016 del 27 agosto 2018). La situazione personale del ricorrente non permette del resto di ritenere una messa in pericolo concreta. Egli è giovane ed in buona salute, dispone di una formazione di base e di esperienza lavorativa. Altresì, non v'è motivo di scostarsi dalla valutazione della SEM in merito alla presenza di una rete famigliare in patria.
E. 9.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 10 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.- versato il 3 aprile 2018.
E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.- versato il 3 aprile 2018.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6353/2017 Sentenza del 3 maggio 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Gérald Bovier, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Etiopia, rappresentato dal Signor Rosario Mastrosimone, SOS Ticino Servizio giuridico di SOS Ticino, Consultorio giuridico, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 9 ottobre 2017 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino etiope di etnia amarica e religione ortodossa, è nato ad Addis Abeba e da ultimo ha vissuto a Dire Daua. Espatriato ad agosto 2009, sarebbe rimasto in Sudan fino a febbraio del 2014 ed è giunto in Svizzera il 23 luglio 2014. Il medesimo giorno ha depositato domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 28 luglio 2014 [di seguito: verbale 1], pag. 3-7). B. Sentito sui motivi d'asilo, ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato dopo essere riuscito ad evadere dalla prigione in cui era detenuto con l'accusa di aver partecipato ad un tentativo di rovesciamento del governo e di aver avuto contatti con degli oppositori (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale d'audizione del 5 marzo 2015 [di seguito: verbale 2], D55). Inoltre, essendo un militare, in caso di ritorno rischierebbe di venire punito per aver disertato (cfr. verbale 2, D137 e D143). C. Con decisione dell'8 aprile 2015, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con sentenza D-2984/2015 del 9 agosto 2017, ha accolto il ricorso presentato dall'interessato l'8 maggio 2015, ha annullato la decisione dell'8 aprile 2015 ed ha trasmesso gli atti di causa alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione. E. Il 21 settembre 2017, come richiesto dal Tribunale, l'autorità inferiore ha sentito nuovamente il richiedente sui suoi motivi d'asilo (cfr. atto A42, di seguito: verbale 3). F. Con decisione del 9 ottobre 2017, notificata l'11 ottobre 2017 (cfr. atto A46), la SEM ha respinto la domanda d'asilo, pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ritenuto l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. G. Il 10 novembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 13 novembre 2017), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione concludendo al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera, in subordine alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria, in secondo subordine al riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga - con conseguente concessione dell'ammissione provvisoria - in terzo subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente ha presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili. H. Con decisione incidentale del 22 marzo 2018, il Tribunale ha respinto la domanda di dispensa dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali ed ha invitato il ricorrente a versare, entro il 6 aprile 2018, un anticipo di CHF 750.- con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. I. Il 3 aprile 2018 il ricorrente ha tempestivamente versato il suddetto anticipo. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto inverosimili le allegazioni dell'interessato circa i motivi d'asilo poiché non sufficientemente sostanziate e contraddittorie. A dire dell'autorità inferiore, le dichiarazioni del richiedente in merito all'incarcerazione, in particolare il luogo preciso di detenzione, sarebbero vaghe e prive di ogni dettaglio. La seconda audizione sui fatti svoltasi il 21 settembre 2017 non permetterebbe una diversa valutazione. Egli non avrebbe fornito alcun elemento relativo alla descrizione del locale se non la sua vaga dimensione. Altresì insussistenti sarebbero le dichiarazioni dell'interessato in merito alle sue occupazioni all'interno del locale di detenzione, in merito al locale in cui subiva i maltrattamenti ed alle persone che lo interrogavano. La SEM ha inoltre ritenuto l'assenza di "Realkennzeichen" nel racconto dell'interessato. In seguito, le sue dichiarazioni sarebbero state ritenute contraddittorie su punti essenziali. Segnatamente, il racconto inerente alla fuga così come ai maltrattamenti subiti in carcere presenterebbe delle divergenze. Incongruenti sarebbero poi le allegazioni concernenti la frequenza degli interrogatori e dei pestaggi. Infine, pure contraddittorie risulterebbero le circostanze dell'arresto. 3.2 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta innanzitutto la ritenuta insussistenza delle dichiarazioni. Segnatamente, egli rileva che la prima parte della motivazione della SEM - in merito alla carenza di dettagli delle allegazioni relative al periodo dell'incarcerazione - riprenderebbe un punto della motivazione della decisione dell'8 aprile 2015 poi annullata dal Tribunale. Lo stesso varrebbe per la descrizione del locale d'interrogatorio. In seguito, per quel che riguarda la pretese lacune inerenti la descrizione del locale di detenzione, le stesse non sarebbero tali da poter incidere in modo decisivo sulla valutazione della verosimiglianza. Per quanto concerne l'occupazione del tempo in carcere l'insorgente considera che le sue risposte sarebbero tutt'altro che vaghe. In seguito, egli avrebbe scusato la mancanza di dettagli inerenti alle persone che lo avrebbero interrogato con il lungo tempo trascorso. Infine, il racconto del periodo trascorso nel campo profughi in Sudan sarebbe evidentemente più dettagliato poiché il ricorrente vi avrebbe trascorso più tempo rispetto all'incarcerazione e soprattutto sarebbe avvenuto posteriormente. In secondo luogo, per quanto riguarda le contraddizioni rilevate dall'autorità inferiore, l'insorgente rileva nuovamente che una parte della motivazione sarebbe stata ripresa dalla decisione, poi annullata, dell'8 aprile 2015. In seguito, per ciò che concerne l'incongruenza in merito alle circostanze di fuga, egli si sarebbe trovato in difficoltà nella descrizione del canale attraversato poiché si trattava di un canale con dell'acqua sporca, ma che era essenzialmente secco. L'interprete avrebbe dunque potuto trovarsi ugualmente in difficoltà nella traduzione. Il ricorrente contesta in seguito la contraddizione rilevata dalla SEM in merito alle circostanze dell'arresto, invero, l'incongruenza sarebbe già stata sollevata dal Tribunale nella sentenza del 9 agosto 2017 e lo stesso non l'avrebbe ritenuta determinante. Infine, l'insorgente rileva che il fatto che sia stato riconosciuto quale rifugiato dall'UNHCR in Sudan non sia stato oggetto di valutazione da parte dell'autorità inferiore.
4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
5. Ora, le allegazioni del ricorrente in merito all'arresto ed alla detenzione con l'accusa di aver partecipato al tentativo di rovesciamento del governo sono effettivamente pervase da elementi incongruenti su punti essenziali e non sono sufficientemente sostanziate. 5.1 Innanzitutto, è d'uopo rilevare che seppur in un primo tempo le allegazioni erano state ritenute complessivamente coerenti (cfr. D-2984/2017 consid. 5.2), tale giudizio non può essere confermato alla luce della seconda audizione sui motivi d'asilo effettuata il 21 settembre 2017 dalla SEM su ingiunzione del Tribunale. Invero, confrontando le dichiarazioni rilasciate nel corso della prima e della seconda audizione sui motivi d'asilo, risultano esservi numerose contraddizioni su punti essenziali. Segnatamente, per quanto riguarda il fermo, l'insorgente ha fornito una terza versione dell'accaduto. Invero, in un primo tempo egli ha allegato che tre ufficiali del ministero della difesa, B._______, C._______ e D._______, sarebbero venuti a casa sua e comunicato che avrebbe dovuto recarsi a Dire Daua (cfr. verbale 1, pag. 8), in seguito ha invece indicato di essere stato portato via dal campo militare di Abarie, sempre da tre persone - E._______, F._______ e G._______ - i quali gli avrebbero detto che doveva recarsi a Dire Daua. L'indomani sarebbe partito in auto e soltanto una volta arrivato a Gigiga sarebbe stato informato di essere detenuto e quindi venire accompagnato da delle guardie a Dire Daua (cfr. verbale 2 D59, D67-D69, D71, D74). Nel corso della terza audizione infine, l'insorgente ha fornito delle indicazioni ancora diverse in merito dalle persone che l'hanno convocato e in merito al momento in cui le guardie l'hanno accompagnato. Infatti, sarebbe stato chiamato ad Abarie da soltanto due persone ovvero H._______ e I._______ ed invitato a recarsi a Gigiga (e non a dire Daua come allegato in precedenza), e una volta arrivato lì sarebbe stato informato di essere in arresto. Le guardie tuttavia sarebbero state presenti già dall'inizio del viaggio (cfr. verbale 3, D32, D34-D35, D40-D41). In seguito, nel corso della prima audizione l'insorgente ha indicato di essere stato detenuto nella prigione sotterranea della difesa a Dire Daua di nome J._______ (cfr. verbale 1, pag. 8), salvo poi dichiarare di essere stato detenuto in un carcere sotterraneo temporaneo senza nome (cfr. verbale 3, D66 e D69). Proseguendo nell'analisi, non meno divergenti risultano le allegazioni in merito alle domande che gli venivano poste durante gli interrogatori così come alla frequenza degli stessi. Nel corso della prima intervista coloro che lo interrogavano conoscevano i nomi dei partecipanti al tentativo di rovesciamento di governo e lo accusavano di averne fatto parte (cfr. verbale 2, D102), mentre in seguito gli venivano proprio richiesti questi nomi (cfr. verbale 3, D120). Neppure del tutto coerenti risultano le allegazioni in merito alla frequenza degli interrogatori. Segnatamente, l'insorgente ha dichiarato di essere stato interrogato ogni 5, 10 o 15 giorni, salvo poi asserire di essere stato inizialmente chiamato ogni giorno ed in seguito ogni tre o quattro (cfr. verbale 2, D96; verbale 3, D28). Proseguendo nell'analisi, risultano pure palesemente incongruenti le circostanze della fuga dalla prigione. Da una parte egli ha dichiarato di aver parlato con gli altri due compagni che erano insieme al bagno e di aver deciso insieme di provare a scappare (cfr. verbale 2, D119), mentre in un secondo tempo ha invece allegato di non aver mai né parlato né organizzato la fuga, ma di essersi "capito con gli occhi" con le altre due persone con cui era al bagno e di aver deciso in quel momento di provare a scappare (cfr. verbale 3, D153, D163-D165). Anche il racconto del momento dell'attraversamento del recinto del campo non coincide tra le tre audizioni. Invero, l'insorgente ha inizialmente asserito di aver attraversato un canale con l'acqua sporca (cfr. verbale 1, pag. 8), in un secondo tempo ha invece asserito di essere fuggito dalla recinzione fatta di filo spinato e di aver scavalcato un muro dividendo i fili (cfr. verbale 2, D117-D118, D120) ed infine ha fornito ancora un'ulteriore versione dove ha nuovamente fatto accenno ad un canale, tuttavia secco questa volta, ma non ha più allegato di aver dovuto scavalcare del filo spinato (cfr. verbale 3, D153-D159). In seguito, le dichiarazioni del ricorrente risultano pure contraddittorie in merito al tempo trascorso nella cella ed in merito alla cella stessa. Inizialmente, egli aveva dichiarato di non parlare con nessuno in quanto non poteva fidarsi di nessuno (cfr. verbale 3, D89), salvo dopo qualche domanda dire di parlare qualche volta con la persona vicino per passare il tempo (cfr. verbale 3, D98) specificando poco dopo di parlare unicamente con le persone con cui poteva avere un po' di confidenza, ma comunque di parlare poco (cfr. verbale 3, D101) ed infine spiegare di aver legato con due persone con le quali riusciva a chiacchierare (cfr. verbale 3, D109-D111). Le medesime considerazioni valgono pure per quanto riguarda la descrizione della cella in cui l'insorgente è rimasto imprigionato per quasi quattro mesi. Egli ha inizialmente asserito che trattandosi di un sotterraneo era buio (cfr. verbale 2, D84), salvo poi invece indicare che riusciva a distinguere le altre persone detenute poiché vi era la luce che però ogni tanto veniva spenta (cfr. verbale 3, D93). La spiegazione fornita in sede ricorsuale, ovvero il lungo tempo trascorso tra i fatti e l'audizione non permette di giustificare delle contraddizioni così numerose e su punti essenziali dei suoi motivi d'asilo. 5.2 Non di meno, va parimenti rilevato come le allegazioni del ricorrente risultino a tratti generiche e prive di sostanza. A tal proposito, v'è in primo luogo da rilevare come il suo racconto si limiti in parte a riportare dei fatti notori circa il modus operandi delle autorità etiopi a seguito del tentativo di rovesciamento del governo avvenuto il 24 aprile 2009 (cfr. per evitare ulteriori ripetizioni sentenza D-2984/2015 consid. 5.1). Conseguentemente, pur potendosi le allegazioni iscrivere in un'ottica di plausibilità, nell'apprezzamento di un tale tipo di elementi noti va altresì tenuto a mente che gli stessi risulterebbero adducibili anche da soggetti che non abbiano vissuto in prima persona tali avvenimenti. È dunque in questo senso che va interpretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità inferiore, la quale, anche considerate le già evidenziate incongruenze, si attendeva di poter identificare una certa caratterizzazione del vissuto che andasse oltre la generica descrizione della condotta notoria delle autorità etiopi. Orbene, l'interessato, pur essendo stato sentito per un'ulteriore audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale 3), non ha presentato alcun nuovo elemento di rilievo che permetta di ritenere che gli avvenimenti addotti siano stati personalmente vissuti. Ad esempio, egli non ha saputo descrivere in maniera convincente coloro che lo interrogavano. Alle numerose domande ha infatti risposto in maniera stringata che colui che lo interrogava aveva circa 45 anni mentre i due che lo picchiavano avevano 30 o 35 anni, alcuni erano alti mentre altri bassi e portavano la divisa militare (cfr. verbale 2, D 105-D109). Anche nella successiva audizione, a fronte di insistenti domande, le risposte del ricorrente sono rimaste lacunose, si è infatti limitato a descrivere succintamente il colore della pelle e la corporatura e soltanto alla fine ha dichiarato che colui che lo interrogava aveva una lunga cicatrice sul lato destro del volto (cfr. verbale 3, D145-D151). Le medesime considerazioni valgono pure per quanto concerne le descrizioni dei maltrattamenti subiti. Interrogato segnatamente dalla SEM su questo punto come richiesto dal Tribunale, il ricorrente non è riuscito a fornire dettagli sufficienti che permettano di ritenere che egli abbia personalmente subito questi maltrattamenti. L'insorgente ha infatti raccontato di essere stato picchiato con un bastone avvolto dal filo elettrico, oppure con il bastone normale. A domanda precisa dell'auditore ha risposto di essere stato fatto sdraiare e poi di essere "picchiato sopra" e di aver anche ricevuto delle sberle o insulti (cfr. verbale 3, D125-D128, D136-D142). Altresì, contrariamente alle dichiarazioni effettuate nel corso della precedente audizione, l'insorgente ha omesso di menzionare il ferro dietro al ginocchio che gli veniva messo una volta entrato nella stanza d'interrogatorio (cfr. verbale 2, D90 e D134). 5.3 Alla luce delle considerazioni sovraesposte, è quindi proprio apprezzando nel complesso le dichiarazioni dell'insorgente che il Tribunale giunge a concludere che i criteri di verosimiglianza non sono in specie ossequiati. Malgrado gli avvenimenti addotti dal ricorrente possano inscriversi in un contesto di generale plausibilità e malgrado egli sia stato riconosciuto quale rifugiato dall'Alto Commissariato dei Diritti dell'Uomo (UNHCR) - riconoscimento comunque che non risulta in assoluto vincolante per le autorità svizzere e costituisce unicamente un indizio per l'analisi della verosimiglianza dei motivi d'asilo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1997 n. 5) - in considerazione delle importanti incongruenze rilevate e della parziale superficialità del racconto, la versione dei fatti resa non può dunque essere ritenuta in preponderanza veritiera. 5.4 Infine, per quanto concerne l'asserita diserzione, il Tribunale ritiene che la stessa non possa essere considerata nella fattispecie verosimile. Malgrado non si dubiti che il ricorrente abbia effettivamente lavorato come militare, ritenuta l'inverosimiglianza delle allegazioni in merito all'arresto ed alla fuga dalla prigione - e di conseguenza in merito al motivo per cui egli avrebbe lasciato il Paese - non vi sono nel caso in oggetto indizi che permettano di ritenere che il ricorrente si sia effettivamente ancora trovato in servizio attivo al momento della partenza. Per il che, è a giusto titolo che la SEM non ne ha analizzato la rilevanza in materia d'asilo. Ad ogni modo, il Tribunale rileva, a titolo abbondanziale e per buona pace del ricorrente, che ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, un'eventuale sanzione per renitenza non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9). Nel caso in disamina non vi sono elementi per ritenere che ciò sarebbe il caso (cfr. anche sentenza del Tribunale D-7147/2014 del 26 gennaio 2015, consid. 6.2). 5.5 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
7. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019; RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 7.1 Nella propria decisione la SEM, ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 7.2 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. A dire del ricorrente l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe nella fattispecie illecita e non ragionevolmente esigibile in ragione del rischio concreto di tortura e trattamenti inumani e degradanti che potrebbe sussistere per il fatto che egli si sia sottratto ai suoi obblighi militari.
8. A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 8.1 Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l'Etiopia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre, dagli atti di causa non risultano neppure esservi elementi che permettano di ritenere l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine a un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. 8.3 Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.
9. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.1 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 9.2 Ora, l'Etiopia non si trova al momento in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5578/2016 del 27 agosto 2018). La situazione personale del ricorrente non permette del resto di ritenere una messa in pericolo concreta. Egli è giovane ed in buona salute, dispone di una formazione di base e di esperienza lavorativa. Altresì, non v'è motivo di scostarsi dalla valutazione della SEM in merito alla presenza di una rete famigliare in patria. 9.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).
10. Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).
11. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.- versato il 3 aprile 2018.
13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.- versato il 3 aprile 2018.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: