Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, cittadino etiope di etnia amarica e religione ortodossa, è nato ad Addis Abeba e da ultimo ha vissuto a Dire Daua. Il 28 agosto 2009 avrebbe iniziato il suo viaggio d'espatrio e dopo otto giorni avrebbe raggiunto il Sudan. In Sudan sarebbe rimasto fino a febbraio del 2014, dapprima nel campo profughi di Shagarab e poi a Khartoum. In seguito si sarebbe recato in Libia per alcuni mesi prima di raggiungere l'Italia ed il 23 luglio 2014 la Svizzera depositando il medesimo giorno una domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 28 luglio 2014 [di seguito: verbale 1], pag. 3-7). Sentito sui motivi d'asilo, ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato dopo essere riuscito ad evadere dalla prigione in cui era detenuto con l'accusa di aver partecipato ad un tentativo di rovesciamento del governo e di aver avuto contatti con degli oppositori (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale d'audizione del 5 marzo 2015 [di seguito: verbale 2], D55). Inoltre, essendo un militare, in caso di ritorno rischierebbe di venire punito per aver disertato (cfr. verbale 2, D137 e D143). B. Con decisione dell'8 aprile 2015, notificata all'interessato il 14 aprile 2015 (cfr. atto A26/1) la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. L'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso dell'8 maggio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 11 maggio 2015) ed ha concluso in via principale all'accoglimento del ricorso ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria. In primo subordine, l'insorgente ha postulato il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga e la concessione dell'ammissione provvisoria. In secondo subordine, il ricorrente ha chiesto che l'esecuzione dell'allontanamento venga considerata inammissibile o inesigibile e che egli sia ammesso provvisoriamente in Svizzera. Altresì, l'interessato ha presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali, con protestate spese e ripetibili. A sostegno del ricorso ha fornito i seguenti documenti:
- la copia della tessera militare (all. 1);
- la copia del certificato di formazione (all. 2);
- la copia del certificato d'insegnamento (all. 3);
- la comunicazione con l'UNHCR in Sudan del 5 maggio 2015 (all. 4). D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 10 settembre 2015 ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, accogliendo nel contempo la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed invitando la SEM a presentare una risposta al ricorso. E. Con risposta del 24 settembre 2015 l'autorità inferiore ha sostanzialmente rinviato alla decisione impugnata, cogliendo tuttavia l'occasione per presentare alcune osservazioni in merito al ricorso. F. In data 13 ottobre 2015 l'insorgente si è espresso in replica confermando le conclusioni ricorsuali ed allegando i seguenti documenti:
- la comunicazione con l'UNHCR (all. 5);
- la documentazione del Commissioner for Refugees of Sudan dell'UNHCR inerente al riconoscimento della qualità di rifugiato del ricorrente (all. 6). G. La SEM, in data 3 novembre 2015, ha nuovamente confermato la decisione impugnata e proposto la reiezione del gravame. H. Con osservazioni del 27 novembre 2015 il ricorrente ha postulato l'accoglimento del ricorso e la concessione dell'asilo. I. In data 23 dicembre 2015 la SEM non ha aggiunto ulteriori osservazioni. Tale scritto è stato trasmesso all'insorgente per informazione. J. Il 17 giugno 2016 ed il 25 novembre 2016 l'insorgente ha richiesto informazioni inerenti allo stato della procedura. Il Tribunale ha risposto a tali richieste con scritti del 21 giugno 2016 e del 29 novembre 2016. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art, 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto le allegazioni dell'interessato circa i motivi d'asilo come inverosimili poiché non sufficientemente motivate e contraddittorie. Anzitutto, le stesse non sarebbero concrete e particolareggiate. Malgrado il richiedente avesse indicato di essere stato incarcerato a Dire Daua, le indicazioni in merito al luogo preciso della sua detenzione sarebbero rimaste vaghe e prive di ogni dettaglio. Egli avrebbe semplicemente riportato la presenza di 48 altre persone, tra cui nessun civile, e che la stanza sarebbe stata poco più grande del locale d'audizione, non riuscendo così a fornire una descrizione meticolosa malgrado l'importanza emotiva di tale avvenimento. Per di più, il ricorrente non sarebbe stato in grado di descrivere come avrebbe trascorso il tempo mentre era detenuto. Di conseguenza, le dichiarazioni fornite non permetterebbero di concludere che egli abbia vissuto personalmente tale privazione di libertà. Lo stesso varrebbe per quanto riguarda le allegazioni inerenti al locale in cui veniva interrogato e subiva dei maltrattamenti. Pertanto, il fatto che egli sia stato imprigionato risulterebbe poco probabile. In secondo luogo, le dichiarazioni dell'interessato in merito alle circostanze della fuga sarebbero divergenti su punti essenziali. Il richiedente avrebbe infatti dichiarato in un primo tempo di aver approfittato di una visita ai bagni all'esterno del campo per poter evadere, mentre in un secondo tempo avrebbe dichiarato che i bagni si trovavano all'interno della recinzione del campo. Inoltre, una volta avrebbe menzionato di aver attraversato un canale con l'acqua sporca, mentre in un secondo tempo avrebbe omesso tale dettaglio anche dopo essere stato sollecitato in merito. In conclusione, la SEM ha dunque ritenuto che nulla permetterebbe di considerare verosimile l'allegata detenzione. Pertanto, l'autorità di prime cure non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo.
E. 3.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ha contestato la decisione della SEM circa l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo. In primo luogo, egli ritiene che le considerazioni dell'autorità inferiore sulla presunta inconsistenza delle allegazioni dovrebbero essere quantomeno relativizzate e non dovrebbero essere sufficienti a fondare una valutazione negativa. Il ricorrente avrebbe infatti fornito un catalogo di elementi qualitativamente e quantitativamente importante. Egli avrebbe selezionato e descritto alcuni aspetti della vita quotidiana ciò che sarebbe indizio di verosimiglianza. L'autorità di prime cure inoltre, non avrebbe considerato la possibilità che la povertà nella descrizione dei locali di detenzione e d'interrogazione potesse essere dovuta proprio al loro arredamento spoglio. Per di più, andrebbe riconosciuto maggior rilievo al tanto tempo trascorso dalla fine della detenzione all'audizione federale, ovvero più di cinque anni e mezzo. Inoltre, l'autorità di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi in merito ai fatti occorsi. Di conseguenza, le pretese lacune in merito alla descrizione di alcuni luoghi, da sole, non dovrebbero essere sufficienti per poter ritenere inverosimili le allegazioni. In secondo luogo, il ricorrente contesta le contraddizioni sollevate dall'autorità inferiore. In merito alle circostanze della fuga non sarebbero infatti ravvisabili delle divergenze. Egli non avrebbe mai inteso affermare che "i campi" in cui si trovavano i bagni erano fuori dalle recinzioni, poiché sarebbe illogico che egli avrebbe dovuto scavalcare una recinzione proprio per evadere. Circa il canale di acqua sporca oltrepassato nel corso della fuga, sembrerebbe che il ricorrente abbia semplicemente omesso tale dettaglio nel corso della seconda audizione. In terzo luogo, il ricorrente avrebbe indicato di essere rimasto due anni in un campo profughi dell'UNHCR in Sudan, la SEM non avrebbe tuttavia ritenuto necessari ulteriori approfondimenti. La documentazione allegata, ottenuta dalla sezione dell'UNHCR in Sudan, confermerebbe il riconoscimento quale rifugiato dell'interessato. Infine, il ricorrente avrebbe allegato quale motivo d'asilo il fatto di essere espatriato mentre prestava servizio militare. L'autorità di prime cure non avrebbe effettuato una valutazione dei suoi timori, né dell'eventuale rischio - a causa della diserzione - di essere incarcerato in condizioni contrarie ai diritti fondamentali o di subire una condanna penale sproporzionata.
E. 3.3 Nella risposta al ricorso, la SEM indica che non sarebbe in grado di fornire una presa di posizione in merito alle circostanze del riconoscimento della qualità di rifugiato da parte dell'UNHCR in Sudan in quanto non sarebbe in possesso dei relativi documenti. In ogni caso, un tale riconoscimento non sarebbe vincolante per la SEM e lo stesso non avrebbe effetto sulla decisione impugnata, essendo i motivi d'asilo dell'insorgente palesemente inverosimili. Infine, la documentazione fornita in sede ricorsuale, non influirebbe sulle considerazioni della decisione. L'autorità inferiore non avrebbe infatti messo in dubbio il fatto che il ricorrente abbia svolto il servizio militare.
E. 3.4 In sede di replica, l'insorgente ha allegato la documentazione inerente al riconoscimento della qualità di rifugiato da parte dell'UNHCR in Sudan. Egli ritiene che benché tale riconoscimento non sia vincolante gli andrebbe comunque riconosciuto un peso importante. Nel complesso dunque, al ricorrente andrebbe concesso asilo in Svizzera.
E. 3.5 Nella duplica, la SEM rileva che la documentazione del Commissioner for Refugees of Sudan dell'UNHCR conterrebbe solo in modo superficiale le allegazioni relative ai motivi della richiesta di protezione. La valutazione della verosimiglianza sarebbe poi stata effettuata con una semplice crocetta senza alcuna spiegazione. Per di più, il documento riporterebbe soltanto la firma di una persona e non quella del "supervisor" come previsto nel formulario. Queste carenze a livello formale comprometterebbero l'attendibilità delle conclusioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Dalla documentazione inoltre, non risulterebbe che il richiedente abbia fatto menzione di pestaggi o maltrattamenti a differenza di quanto allegato dinanzi alla SEM. Pertanto, l'autorità inferiore non potrebbe ragionevolmente basare la propria valutazione per il riconoscimento della qualità di rifugiato sulle conclusioni dell'ufficio sudanese dell'UNCHR.
E. 3.6 Con osservazioni successive, il ricorrente rileva che quando la SEM accorda l'asilo ad un rifugiato gli trasmetterebbe una decisione formale senza alcuna motivazione individualizzata sulle ragioni di tale riconoscimento non parrebbe assumere un rilievo decisivo dal momento che gran parte delle autorità competenti degli altri Stati europee procederebbero analogamente. Tale modo di agire sarebbe ritenuto, a ragione, perfettamente logico e corretto. Rilevante sarebbe invece il fatto che l'UNCHR nella sua valutazione - peraltro effettuata in tempi più vicini ai fatti allegati e sul cui rigore e serietà non parrebbe lecito dubitare - avrebbe riconosciuto la qualità di rifugiato all'insorgente.
E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 5 Nel caso che ci occupa occorre analizzare se le dichiarazioni del ricorrente adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. In specie, l'insorgente ha allegato di essere stato arrestato ed incarcerato in una cella sotterranea di un campo militare chiamato B._______ nei pressi di Dire Daua poiché accusato di far parte del gruppo che ha tentato di rovesciare il governo etiope, in particolare in collaborazione con due generali (cfr. verbale 2, D55; verbale 1, pag. 8).
E. 5.1 Il Tribunale ritiene opportuno analizzare anzitutto la situazione nel luogo d'origine dell'insorgente al momento degli avvenimenti addotti. Dalle elezioni del 2005 sono avvenuti numerosi tormenti e minacce ai danni di gruppi politici. Il governo etiope ha arrestato, torturato e perfino ucciso membri dell'opposizione (cfr. Immigration and Refugee Board of Canada, Treatment of members of the opposition parties and of their relatives, particularly those of the Coalition for Unity and Democracy [CUD], by government authorities (2008-2009) [ETH103318.FE], 14 gennaio 2010 e relativi riferimenti) e nel periodo postelettorale del 2005 soltanto in un centinaio di casi sono state formalizzate le accuse, nonostante vi siano stati migliaia di arresti (cfr. J. Abbink, Discomfiture of democracy? The 2005 election crisis in Ethiopia and its aftermath, African Affairs, 105/419, 173-199, 2006). Dopo il tentativo di rovesciamento del governo avvenuto il 24 aprile 2009, parecchie persone sono state arrestate per motivi politici poiché sospettate di aver partecipato a tale avvenimento (cfr. Amnesty International, Ethiopia: Government must reveal fate of political prisoners, 5 May 2009, consultato su: < http://www.refworld.org/docid/4a07cd14c.html il 10.3.2017; United States Department of State, 2009 Country Reports on Human Rights Practices - Ethiopia, 11 March 2010, consultato su: http://www.refworld.org/docid/4b9e52f84d.html il 10.3.2017). A seguito di tale vicenda vi è pure stato un processo ed in dicembre 2009 la Corte suprema federale ha condannato in totale quaranta persone, tra cui cinque alla pena di morte e trentatré alla prigione a vita (cfr. United States Department of State, 2009 Country Reports on Human Rights Practices - Ethiopia, 11 March 2010, consultato su: http://www.refworld.org/docid/4b9e52f84d.html > il 10.3.2017). Infine, a Dire Daua vi era una campo militare chiamato B._______ con delle celle sotterranee (cfr. Oromia Support Group, Persecuted in Ethiopia: Hunted in Hargeisa, Report 47, Februar 2012, pag. 57, consultato su < http://www.regionalmms.org/images/sector/Persecuted%20in%20Ethiopia,%20hunted%20in%20Hargeisa.pdf > il 10.3.2017). Ora, alla luce di tale situazione nel paese d'origine, può essere concluso che il racconto dell'interessato si inserisce in un contesto di plausibilità generale.
E. 5.2 Proseguendo nell'analisi, per quanto attiene alla coerenza delle dichiarazioni del ricorrente, va rilevato che esse risultano contraddittorie in un unico punto. Segnatamente, in merito alle circostanze dell'arresto, l'insorgente ha dapprima dichiarato che collaboratori del ministero della difesa si erano recati a casa sua e l'avevano portato a Dire Daua dove è stato trattenuto in una prigione sotterranea (cfr. verbale 1, pag. 8) salvo poi fornire una versione sostanzialmente diversa nel corso dell'audizione federale. Egli ha infatti dichiarato di essere stato informato di essere ricercato e di doversi recare a Dire Daua. L'indomani, è partito in auto con altri militari in congedo, senza tuttavia essere scortato. Soltanto a Gigiga è stato informato di essere ricercato e da lì è stato accompagnato dalle guardie fino a Dire Daua (cfr. verbale 2, D67-D77). Per il resto, dalla lettura dei verbali d'audizione non risultano contraddizioni crasse.
E. 5.3 Per quanto attiene alla fondatezza delle allegazioni, è a giusto titolo che la SEM nella decisione querelata ha ritenuto che l'insorgente non ha saputo descrivere in maniera convincente il luogo di detenzione. Invero, il racconto dell'interessato risulta a questo proposito vago e privo di dettagli. In particolare, egli ha semplicemente riferito di essere stato detenuto con altri 48 militari e che la stanza era simile al locale d'audizione e che era buio in quanto si trattava di un sotterraneo (cfr. verbale 2, D82-D84, pag. 8). Parimenti poco sostanziate risultano le descrizioni della stanza dove veniva interrogato. Cionondimeno, sulla sola base delle insussistenze in merito al luogo di detenzione non è possibile fondare un giudizio complessivo e concludere all'inverosimiglianza della detenzione. Lo scrivente Tribunale non dispone tuttavia di elementi sufficienti per poter esprimere un giudizio complessivo in merito alla verosimiglianza delle allegazioni. In particolare, non vi sono sufficienti dettagli in merito ai maltrattamenti subiti in carcere.
E. 5.4 Di conseguenza, non potendosi in questa sede concludere dalle sole misure d'istruzione ordinate dall'autorità di prima istanza quanto alla presenza di eventuali ulteriori indizi d'inverosimiglianza e, nella negativa, circa la misura della rilevanza in materia d'asilo degli avvenimenti addotti, il Tribunale ritiene giudizioso rinviare la presente causa alla SEM perché quest'ultima abbia a verificare dettagliatamente quanto precede, giacché non può nella fattispecie ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.) - e precludere così un'eventuale istanza di ricorso all'interessato. La SEM è pertanto invitata a sentire nuovamente l'interessato - invitandolo in particolare a sostanziare le allegazioni in merito al periodo di detenzione (e non unicamente in merito al luogo in cui è stato detenuto) - onde verificare se gli eventi addotti sono stati personalmente vissuti dal ricorrente. L'autorità di prime cure procederà in seguito ad un apprezzamento globale dei fatti addotti e non mancherà neppure di analizzare il timore fondato del richiedente di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo a seguito dell'espatrio mentre prestava servizio militare.
E. 6 Il ricorso è pertanto accolto e la decisione della SEM dell'8 aprile 2015 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), al completamento dell'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.
E. 7 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA).
E. 7.1 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 850.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
E. 8 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto. La decisione della SEM dell'8 aprile 2015 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 850.- a titolo di spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2984/2015 Sentenza del 9 agosto 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Gérald Bovier, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Etiopia, rappresentato dal Signor Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM dell'8 aprile 2015 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino etiope di etnia amarica e religione ortodossa, è nato ad Addis Abeba e da ultimo ha vissuto a Dire Daua. Il 28 agosto 2009 avrebbe iniziato il suo viaggio d'espatrio e dopo otto giorni avrebbe raggiunto il Sudan. In Sudan sarebbe rimasto fino a febbraio del 2014, dapprima nel campo profughi di Shagarab e poi a Khartoum. In seguito si sarebbe recato in Libia per alcuni mesi prima di raggiungere l'Italia ed il 23 luglio 2014 la Svizzera depositando il medesimo giorno una domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 28 luglio 2014 [di seguito: verbale 1], pag. 3-7). Sentito sui motivi d'asilo, ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato dopo essere riuscito ad evadere dalla prigione in cui era detenuto con l'accusa di aver partecipato ad un tentativo di rovesciamento del governo e di aver avuto contatti con degli oppositori (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale d'audizione del 5 marzo 2015 [di seguito: verbale 2], D55). Inoltre, essendo un militare, in caso di ritorno rischierebbe di venire punito per aver disertato (cfr. verbale 2, D137 e D143). B. Con decisione dell'8 aprile 2015, notificata all'interessato il 14 aprile 2015 (cfr. atto A26/1) la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. L'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso dell'8 maggio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 11 maggio 2015) ed ha concluso in via principale all'accoglimento del ricorso ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria. In primo subordine, l'insorgente ha postulato il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga e la concessione dell'ammissione provvisoria. In secondo subordine, il ricorrente ha chiesto che l'esecuzione dell'allontanamento venga considerata inammissibile o inesigibile e che egli sia ammesso provvisoriamente in Svizzera. Altresì, l'interessato ha presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali, con protestate spese e ripetibili. A sostegno del ricorso ha fornito i seguenti documenti:
- la copia della tessera militare (all. 1);
- la copia del certificato di formazione (all. 2);
- la copia del certificato d'insegnamento (all. 3);
- la comunicazione con l'UNHCR in Sudan del 5 maggio 2015 (all. 4). D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 10 settembre 2015 ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, accogliendo nel contempo la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed invitando la SEM a presentare una risposta al ricorso. E. Con risposta del 24 settembre 2015 l'autorità inferiore ha sostanzialmente rinviato alla decisione impugnata, cogliendo tuttavia l'occasione per presentare alcune osservazioni in merito al ricorso. F. In data 13 ottobre 2015 l'insorgente si è espresso in replica confermando le conclusioni ricorsuali ed allegando i seguenti documenti:
- la comunicazione con l'UNHCR (all. 5);
- la documentazione del Commissioner for Refugees of Sudan dell'UNHCR inerente al riconoscimento della qualità di rifugiato del ricorrente (all. 6). G. La SEM, in data 3 novembre 2015, ha nuovamente confermato la decisione impugnata e proposto la reiezione del gravame. H. Con osservazioni del 27 novembre 2015 il ricorrente ha postulato l'accoglimento del ricorso e la concessione dell'asilo. I. In data 23 dicembre 2015 la SEM non ha aggiunto ulteriori osservazioni. Tale scritto è stato trasmesso all'insorgente per informazione. J. Il 17 giugno 2016 ed il 25 novembre 2016 l'insorgente ha richiesto informazioni inerenti allo stato della procedura. Il Tribunale ha risposto a tali richieste con scritti del 21 giugno 2016 e del 29 novembre 2016. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art, 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto le allegazioni dell'interessato circa i motivi d'asilo come inverosimili poiché non sufficientemente motivate e contraddittorie. Anzitutto, le stesse non sarebbero concrete e particolareggiate. Malgrado il richiedente avesse indicato di essere stato incarcerato a Dire Daua, le indicazioni in merito al luogo preciso della sua detenzione sarebbero rimaste vaghe e prive di ogni dettaglio. Egli avrebbe semplicemente riportato la presenza di 48 altre persone, tra cui nessun civile, e che la stanza sarebbe stata poco più grande del locale d'audizione, non riuscendo così a fornire una descrizione meticolosa malgrado l'importanza emotiva di tale avvenimento. Per di più, il ricorrente non sarebbe stato in grado di descrivere come avrebbe trascorso il tempo mentre era detenuto. Di conseguenza, le dichiarazioni fornite non permetterebbero di concludere che egli abbia vissuto personalmente tale privazione di libertà. Lo stesso varrebbe per quanto riguarda le allegazioni inerenti al locale in cui veniva interrogato e subiva dei maltrattamenti. Pertanto, il fatto che egli sia stato imprigionato risulterebbe poco probabile. In secondo luogo, le dichiarazioni dell'interessato in merito alle circostanze della fuga sarebbero divergenti su punti essenziali. Il richiedente avrebbe infatti dichiarato in un primo tempo di aver approfittato di una visita ai bagni all'esterno del campo per poter evadere, mentre in un secondo tempo avrebbe dichiarato che i bagni si trovavano all'interno della recinzione del campo. Inoltre, una volta avrebbe menzionato di aver attraversato un canale con l'acqua sporca, mentre in un secondo tempo avrebbe omesso tale dettaglio anche dopo essere stato sollecitato in merito. In conclusione, la SEM ha dunque ritenuto che nulla permetterebbe di considerare verosimile l'allegata detenzione. Pertanto, l'autorità di prime cure non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. 3.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ha contestato la decisione della SEM circa l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo. In primo luogo, egli ritiene che le considerazioni dell'autorità inferiore sulla presunta inconsistenza delle allegazioni dovrebbero essere quantomeno relativizzate e non dovrebbero essere sufficienti a fondare una valutazione negativa. Il ricorrente avrebbe infatti fornito un catalogo di elementi qualitativamente e quantitativamente importante. Egli avrebbe selezionato e descritto alcuni aspetti della vita quotidiana ciò che sarebbe indizio di verosimiglianza. L'autorità di prime cure inoltre, non avrebbe considerato la possibilità che la povertà nella descrizione dei locali di detenzione e d'interrogazione potesse essere dovuta proprio al loro arredamento spoglio. Per di più, andrebbe riconosciuto maggior rilievo al tanto tempo trascorso dalla fine della detenzione all'audizione federale, ovvero più di cinque anni e mezzo. Inoltre, l'autorità di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi in merito ai fatti occorsi. Di conseguenza, le pretese lacune in merito alla descrizione di alcuni luoghi, da sole, non dovrebbero essere sufficienti per poter ritenere inverosimili le allegazioni. In secondo luogo, il ricorrente contesta le contraddizioni sollevate dall'autorità inferiore. In merito alle circostanze della fuga non sarebbero infatti ravvisabili delle divergenze. Egli non avrebbe mai inteso affermare che "i campi" in cui si trovavano i bagni erano fuori dalle recinzioni, poiché sarebbe illogico che egli avrebbe dovuto scavalcare una recinzione proprio per evadere. Circa il canale di acqua sporca oltrepassato nel corso della fuga, sembrerebbe che il ricorrente abbia semplicemente omesso tale dettaglio nel corso della seconda audizione. In terzo luogo, il ricorrente avrebbe indicato di essere rimasto due anni in un campo profughi dell'UNHCR in Sudan, la SEM non avrebbe tuttavia ritenuto necessari ulteriori approfondimenti. La documentazione allegata, ottenuta dalla sezione dell'UNHCR in Sudan, confermerebbe il riconoscimento quale rifugiato dell'interessato. Infine, il ricorrente avrebbe allegato quale motivo d'asilo il fatto di essere espatriato mentre prestava servizio militare. L'autorità di prime cure non avrebbe effettuato una valutazione dei suoi timori, né dell'eventuale rischio - a causa della diserzione - di essere incarcerato in condizioni contrarie ai diritti fondamentali o di subire una condanna penale sproporzionata. 3.3 Nella risposta al ricorso, la SEM indica che non sarebbe in grado di fornire una presa di posizione in merito alle circostanze del riconoscimento della qualità di rifugiato da parte dell'UNHCR in Sudan in quanto non sarebbe in possesso dei relativi documenti. In ogni caso, un tale riconoscimento non sarebbe vincolante per la SEM e lo stesso non avrebbe effetto sulla decisione impugnata, essendo i motivi d'asilo dell'insorgente palesemente inverosimili. Infine, la documentazione fornita in sede ricorsuale, non influirebbe sulle considerazioni della decisione. L'autorità inferiore non avrebbe infatti messo in dubbio il fatto che il ricorrente abbia svolto il servizio militare. 3.4 In sede di replica, l'insorgente ha allegato la documentazione inerente al riconoscimento della qualità di rifugiato da parte dell'UNHCR in Sudan. Egli ritiene che benché tale riconoscimento non sia vincolante gli andrebbe comunque riconosciuto un peso importante. Nel complesso dunque, al ricorrente andrebbe concesso asilo in Svizzera. 3.5 Nella duplica, la SEM rileva che la documentazione del Commissioner for Refugees of Sudan dell'UNHCR conterrebbe solo in modo superficiale le allegazioni relative ai motivi della richiesta di protezione. La valutazione della verosimiglianza sarebbe poi stata effettuata con una semplice crocetta senza alcuna spiegazione. Per di più, il documento riporterebbe soltanto la firma di una persona e non quella del "supervisor" come previsto nel formulario. Queste carenze a livello formale comprometterebbero l'attendibilità delle conclusioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Dalla documentazione inoltre, non risulterebbe che il richiedente abbia fatto menzione di pestaggi o maltrattamenti a differenza di quanto allegato dinanzi alla SEM. Pertanto, l'autorità inferiore non potrebbe ragionevolmente basare la propria valutazione per il riconoscimento della qualità di rifugiato sulle conclusioni dell'ufficio sudanese dell'UNCHR. 3.6 Con osservazioni successive, il ricorrente rileva che quando la SEM accorda l'asilo ad un rifugiato gli trasmetterebbe una decisione formale senza alcuna motivazione individualizzata sulle ragioni di tale riconoscimento non parrebbe assumere un rilievo decisivo dal momento che gran parte delle autorità competenti degli altri Stati europee procederebbero analogamente. Tale modo di agire sarebbe ritenuto, a ragione, perfettamente logico e corretto. Rilevante sarebbe invece il fatto che l'UNCHR nella sua valutazione - peraltro effettuata in tempi più vicini ai fatti allegati e sul cui rigore e serietà non parrebbe lecito dubitare - avrebbe riconosciuto la qualità di rifugiato all'insorgente.
4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
5. Nel caso che ci occupa occorre analizzare se le dichiarazioni del ricorrente adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. In specie, l'insorgente ha allegato di essere stato arrestato ed incarcerato in una cella sotterranea di un campo militare chiamato B._______ nei pressi di Dire Daua poiché accusato di far parte del gruppo che ha tentato di rovesciare il governo etiope, in particolare in collaborazione con due generali (cfr. verbale 2, D55; verbale 1, pag. 8). 5.1 Il Tribunale ritiene opportuno analizzare anzitutto la situazione nel luogo d'origine dell'insorgente al momento degli avvenimenti addotti. Dalle elezioni del 2005 sono avvenuti numerosi tormenti e minacce ai danni di gruppi politici. Il governo etiope ha arrestato, torturato e perfino ucciso membri dell'opposizione (cfr. Immigration and Refugee Board of Canada, Treatment of members of the opposition parties and of their relatives, particularly those of the Coalition for Unity and Democracy [CUD], by government authorities (2008-2009) [ETH103318.FE], 14 gennaio 2010 e relativi riferimenti) e nel periodo postelettorale del 2005 soltanto in un centinaio di casi sono state formalizzate le accuse, nonostante vi siano stati migliaia di arresti (cfr. J. Abbink, Discomfiture of democracy? The 2005 election crisis in Ethiopia and its aftermath, African Affairs, 105/419, 173-199, 2006). Dopo il tentativo di rovesciamento del governo avvenuto il 24 aprile 2009, parecchie persone sono state arrestate per motivi politici poiché sospettate di aver partecipato a tale avvenimento (cfr. Amnesty International, Ethiopia: Government must reveal fate of political prisoners, 5 May 2009, consultato su: il 10.3.2017). Infine, a Dire Daua vi era una campo militare chiamato B._______ con delle celle sotterranee (cfr. Oromia Support Group, Persecuted in Ethiopia: Hunted in Hargeisa, Report 47, Februar 2012, pag. 57, consultato su il 10.3.2017). Ora, alla luce di tale situazione nel paese d'origine, può essere concluso che il racconto dell'interessato si inserisce in un contesto di plausibilità generale. 5.2 Proseguendo nell'analisi, per quanto attiene alla coerenza delle dichiarazioni del ricorrente, va rilevato che esse risultano contraddittorie in un unico punto. Segnatamente, in merito alle circostanze dell'arresto, l'insorgente ha dapprima dichiarato che collaboratori del ministero della difesa si erano recati a casa sua e l'avevano portato a Dire Daua dove è stato trattenuto in una prigione sotterranea (cfr. verbale 1, pag. 8) salvo poi fornire una versione sostanzialmente diversa nel corso dell'audizione federale. Egli ha infatti dichiarato di essere stato informato di essere ricercato e di doversi recare a Dire Daua. L'indomani, è partito in auto con altri militari in congedo, senza tuttavia essere scortato. Soltanto a Gigiga è stato informato di essere ricercato e da lì è stato accompagnato dalle guardie fino a Dire Daua (cfr. verbale 2, D67-D77). Per il resto, dalla lettura dei verbali d'audizione non risultano contraddizioni crasse. 5.3 Per quanto attiene alla fondatezza delle allegazioni, è a giusto titolo che la SEM nella decisione querelata ha ritenuto che l'insorgente non ha saputo descrivere in maniera convincente il luogo di detenzione. Invero, il racconto dell'interessato risulta a questo proposito vago e privo di dettagli. In particolare, egli ha semplicemente riferito di essere stato detenuto con altri 48 militari e che la stanza era simile al locale d'audizione e che era buio in quanto si trattava di un sotterraneo (cfr. verbale 2, D82-D84, pag. 8). Parimenti poco sostanziate risultano le descrizioni della stanza dove veniva interrogato. Cionondimeno, sulla sola base delle insussistenze in merito al luogo di detenzione non è possibile fondare un giudizio complessivo e concludere all'inverosimiglianza della detenzione. Lo scrivente Tribunale non dispone tuttavia di elementi sufficienti per poter esprimere un giudizio complessivo in merito alla verosimiglianza delle allegazioni. In particolare, non vi sono sufficienti dettagli in merito ai maltrattamenti subiti in carcere. 5.4 Di conseguenza, non potendosi in questa sede concludere dalle sole misure d'istruzione ordinate dall'autorità di prima istanza quanto alla presenza di eventuali ulteriori indizi d'inverosimiglianza e, nella negativa, circa la misura della rilevanza in materia d'asilo degli avvenimenti addotti, il Tribunale ritiene giudizioso rinviare la presente causa alla SEM perché quest'ultima abbia a verificare dettagliatamente quanto precede, giacché non può nella fattispecie ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.) - e precludere così un'eventuale istanza di ricorso all'interessato. La SEM è pertanto invitata a sentire nuovamente l'interessato - invitandolo in particolare a sostanziare le allegazioni in merito al periodo di detenzione (e non unicamente in merito al luogo in cui è stato detenuto) - onde verificare se gli eventi addotti sono stati personalmente vissuti dal ricorrente. L'autorità di prime cure procederà in seguito ad un apprezzamento globale dei fatti addotti e non mancherà neppure di analizzare il timore fondato del richiedente di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo a seguito dell'espatrio mentre prestava servizio militare.
6. Il ricorso è pertanto accolto e la decisione della SEM dell'8 aprile 2015 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), al completamento dell'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.
7. Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). 7.1 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 850.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
8. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM dell'8 aprile 2015 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 850.- a titolo di spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: