Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 3 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, ad uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, esso si limita ad esaminarne la fondatezza (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 Il ricorrente sostiene, innanzitutto, che le autorità croate lo avrebbero costretto a depositare una domanda d'asilo. La SEM avrebbe, inoltre, dovuto ottenere delle garanzie sufficienti relative alla sua concreta ripresa in carico. Non avendolo fatto, essa avrebbe violato il diritto federale (art. 109 cpv. 1 lett. a LAsi). Per questi motivi, la decisione che lo concerne dovrebbe essere annullata e l'autorità inferiore dovrebbe entrare nel merito della sua domanda d'asilo, esaminandola in procedura nazionale (cfr. ricorso del 17 novembre 2023, pag. 4, 5).
E. 4.2.1 Nell'ambito della procedura di prima istanza, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma la SEM non entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 4.2.2 L'art. 29a cpv. 1 Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Oasi 1, RS 142.311) precisa che la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) GU L 24/1 del 27.1.1983 (di seguito: RD III). Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato, essa emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1).
E. 4.2.3 Al fine di permettere la determinazione dello Stato membro competente, tutti gli Stati membri Dublino sono tenuti a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]).
E. 4.2.4 La domanda di ripresa in carico può dover essere sottoposta a delle garanzie di accoglienza nel caso in cui riguarda il trasferimento dei richiedenti asilo particolarmente vulnerabili, quali i minorenni. A tal proposito, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare, riprendendo quanto stabilito nella sentenza della Grande camera della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §122, che non è possibile procedere al trasferimento di famiglie qualora non vengono ottenute delle garanzie individuali circa la ripresa in carico adeguata dei fanciulli. In assenza di tali garanzie individuali, vi sarebbe un rischio di violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101; cfr. DTAF 2015/4 consid. 4).
E. 4.3 Nel caso di specie, il ricorrente, un giovane adulto (...) (cfr. atto SEM n. 2/2), non rientra tra le categorie di persone che beneficiano della protezione offerta dalla suddetta giurisprudenza. Ne consegue che la SEM non avrebbe dovuto richiedere delle garanzie specifiche di ripresa in carico alle autorità croate. È dunque a giusto titolo che l'autorità inferiore non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi) ritenendo la Croazia competente per il trattamento della sua domanda di protezione internazionale sulla base degli artt. 18 par. 1 lett. b e 20 par. 5 RD III e ciò sulla base delle risultanze Eurodac raccolte dalle autorità croate in conformità ai suddetti disposti legali (cfr. atto SEM n. 8/1).
E. 4.4 Per questo motivo, la censura sollevata dal ricorrente dev'essere respinta.
E. 5.1 Il ricorrente si oppone altresì al suo trasferimento verso suddetto Paese sostenendo che il sistema di accoglienza ivi presente sia caratterizzato da carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III.
E. 5.2.1 Giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti d'asilo in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
E. 5.2.2 Secondo la prassi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi - in particolare del Consiglio d'Europa - il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5). Nella sua recente giurisprudenza, questo Tribunale ha ammesso la presenza di violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Tuttavia, ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico (take charge) sia in quella di ripresa in carico (take back), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento e precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non si applica alla propria fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3; D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5).
E. 5.3 Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato, con elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti, che la Croazia non sia disposta a riprenderlo in carico e a completare la procedura relativa alla sua domanda di protezione internazionale. Neppure è evincibile dalle sue dichiarazioni o dalla documentazione, che non abbia avuto accesso alla procedura d'asilo in tale Paese. Per quanto concerne le presunte violenze subite da parte degli agenti di polizia (cfr. atto SEM n. 22/3 pag. 2), si rinvia a quanto esposto nella summenzionata giurisprudenza di coordinamento (cfr. supra consid. 5.2). Lo stesso vale per le dichiarazioni contenute nella "denuncia" sporta in Bosnia presso un'organizzazione non governativa (cfr. ricorso del 17 novembre 2023, allegato 3). A questo proposito, il Tribunale tiene a sottolineare che, ad ogni modo, tali atti costituiscono un abuso di potere da parte di singoli agenti di polizia, assimilabili a persecuzioni da parte di terzi che avrebbero potuto essere denunciate alle competenti autorità giudiziarie croate. Neppure le fotografie allegate al ricorso permettono di confutare la summenzionata presunzione siccome le stesse avrebbero potuto essere scattate in qualsiasi momento e luogo (cfr. atto SEM n. 24/2). In ogni caso, la soglia elevata per il riconoscimento di carenze sistemiche non risulta essere in casu raggiunta.
E. 5.4 Ne consegue che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 6.1 L'insorgente sostiene, altresì, che la SEM non avrebbe accertato se su suolo svizzero fosse presente una persona bisognosa dell'assistenza del ricorrente ai sensi dell'art. 16 RD III (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In altre parole egli ritiene di avere diritto al ricongiungimento familiare in ragione dell'assistenza che dovrebbe prestare a suo zio D._______, paraplegico, residente in Svizzera (cfr. ricorso del 17 novembre 2023, pag. 7 e 8 e allegati 4 - 6).
E. 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato abbia reso verosimile un fatto, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 6c; sentenze del Tribunale D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3).
E. 6.3 Giusta l'art. 16 par. 1 RD III laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel Paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.
E. 6.4 Nel caso di specie, il ricorrente, sebbene assistito dal proprio rappresentante legale, non ha mai dichiarato all'autorità inferiore di essere imparentato con uno zio residente in Svizzera. Egli non ha inoltre presentato, in tale fase della procedura, alcun elemento atto a rendere verosimile che il suo trasferimento in Croazia pregiudicasse un'assistenza fornita al medesimo (cfr. atto SEM n. 22/3). Già solo per questo motivo, il modo di procedere del ricorrente appare pretestuoso e strumentale ai fini di causa. Pertanto, in assenza di indizi relativi all'esistenza di un tale rapporto, non è possibile concludere che la SEM abbia accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, necessari all'esame delle condizioni di applicazione dell'art. 16 RD III. Il Tribunale non rileva, ad ogni modo, l'esistenza di un rapporto di parentela protetto dalla suddetta disposizione legale (genitori-figli o fratelli), la quale non è dunque applicabile.
E. 6.5 Ne consegue che la censura dev'essere respinta.
E. 7.1 Il ricorrente ritiene, infine, che l'autorità inferiore avrebbe dovuto fare applicazione, vista la sua situazione particolare, degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 7.2.1 In deroga all'art. 3 par. 1 RD III, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità") ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). Può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta clausola di sovranità. La SEM dispone di potere di apprezzamento nell'applicazione di quest'ultima norma (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
E. 7.2.2 Il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU. Ciò risulta essere il caso segnatamente quando la grave malattia (fisica o mentale) si trova in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e relativi riferimenti; sentenza del Tribunale F-4097/2021 consid. 5.2). Tuttavia, una violazione dell'art. 3 CEDU può anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenze del Tribunale F-1305/2023 del 15 marzo 2023, consid. 7 e F 974/2021, consid. 7.2).
E. 7.3 Nel caso di specie, non si evincono elementi che permetterebbero di ritenere verosimile che il ricorrente rischierebbe di essere allontanato, da parte delle autorità croate, verso il suo Paese d'origine in violazione del divieto di respingimento. Da un punto di vista medico, sebbene inizialmente avesse dichiarato di stare bene (cfr. atto SEM n. 22/3), gli sono stati diagnosticati un'infezione fungina (micosi) del cuoio capelluto (tigna della testa, cfr. atto SEM n. 27/2), dei problemi di sonno, un possibile disturbo da stress post-traumatico e una depressione (cfr. atti SEM n. 27/2, 28/3, 30/1, 31/1, 32/1, 35/1). Tuttavia, alla luce della giurisprudenza di cui sopra, al momento non risultano elementi sufficienti per considerare che il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare, nel caso di un suo rinvio in Croazia, una violazione dell'art. 3 CEDU.
E. 7.4 Ne consegue che l'applicazione degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie non è giustificata. Non traspaiono dunque elementi tali per ritenere che l'autorità inferiore abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
E. 8 È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali risultano essere prive d'oggetto.
E. 10 Le misure supercautelari statuite dal Tribunale il 23 novembre 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
E. 11 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 12 Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 13 La decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione: Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- SEM, per l'incarto (in copia)
- autorità cantonale competente (in copia)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6351/2023 Sentenza del 18 dicembre 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Patrizia Aspromonte, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);decisione della SEM del 8 novembre 2023. Fatti: A. A._______, cittadino afgano, ha dichiarato di aver raggiunto la Svizzera il 9 agosto 2023 depositandovi, il medesimo giorno, una domanda d'asilo (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-1/1, 2/2, 3/1). B. Dal riscontro della banca dati Eurodac dell'11 agosto 2023 è risultato che egli è stato interpellato e ha depositato, precedentemente, e meglio il 5 agosto 2023, una domanda d'asilo in Croazia (cfr. atto SEM n. 8/1). C. Il 30 agosto 2023, la SEM ha trasmesso alle autorità croate una richiesta di ripresa in carico dell'interessato (cfr. atti SEM n. 18/5, 19/1, 20/5), avendo il medesimo presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale in tale Paese. Alla domanda è stato allegato l'estratto della banca dati Eurodac. D. Il 5 settembre 2023, la SEM ha svolto il colloquio personale Dublino con l'interessato (cfr. atto SEM n. 22/3) durante il quale egli è stato sentito in merito alla possibilità che la Croazia venisse ritenuta competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale. In tale sede, si è sostanzialmente opposto ad un ritorno in tale Paese dichiarando di essere stato vittima di violenza fisica e di trattamenti inumani e degradanti da parte degli agenti di polizia croati, fatti per i quali avrebbe presentato una denuncia in Bosnia. A sostegno delle sue allegazioni, l'interessato ha consegnato all'autorità inferiore due fotografie che ritrarrebbero le ferite inflittagli dagli agenti di polizia croati come pure una copia del formulario di consenso di trattazione dei dati personali rilasciato prima di presentare la predetta denuncia (cfr. atti SEM n. 23/1, 24/2, 25/2). E. Il 12 settembre 2023, le autorità croate hanno espressamente accettato la richiesta di ripresa in carico dell'interessato, essendo la procedura d'asilo che lo concerne ancora pendente in Croazia (cfr. atto SEM n. 26/2). F. Con decisione dell'8 novembre 2023 (cfr. atto SEM n. 36/18), notificata il 10 novembre seguente (cfr. atto SEM n. 37/1), la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo ritenendo che potesse partire alla volta della Croazia, cui competerebbe l'esecuzione della procedura d'asilo, e ne ha pronunciato il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso tale Paese. G. Il 17 novembre 2023, l'interessato ha inoltrato (cfr. tracciamento dell'invio; data di entrata: 20 novembre 2023) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) un ricorso concludendo, preliminarmente, alla sospensione in via supercautelare della decisione, rispettivamente alla concessione dell'effetto sospensivo. Nel merito, egli ha postulato, in via principale, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della precitata decisione con il trattamento della sua domanda d'asilo nella procedura nazionale. In via subordinata, egli ha postulato la retrocessione dell'incarto alla SEM per un complemento istruttorio. Egli ha infine presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese. In allegato al suddetto ricorso, l'interessato ha, segnatamente, trasmesso una copia della "denuncia" presentata presso un'organizzazione non governativa bosniaca (cfr. allegato 3), la copia del permesso di soggiorno dello zio D._______ (cfr. allegato 4), un certificato medico riguardante quest'ultimo del 7 ottobre 2023 (cfr. allegato 5) e una sua lettera del 13 novembre 2023 (cfr. allegato 6). H. Con decisione del 23 novembre 2023, questo Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione del trasferimento dell'interessato. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto:
1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 3 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, ad uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, esso si limita ad esaminarne la fondatezza (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Il ricorrente sostiene, innanzitutto, che le autorità croate lo avrebbero costretto a depositare una domanda d'asilo. La SEM avrebbe, inoltre, dovuto ottenere delle garanzie sufficienti relative alla sua concreta ripresa in carico. Non avendolo fatto, essa avrebbe violato il diritto federale (art. 109 cpv. 1 lett. a LAsi). Per questi motivi, la decisione che lo concerne dovrebbe essere annullata e l'autorità inferiore dovrebbe entrare nel merito della sua domanda d'asilo, esaminandola in procedura nazionale (cfr. ricorso del 17 novembre 2023, pag. 4, 5). 4.2 4.2.1 Nell'ambito della procedura di prima istanza, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma la SEM non entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 4.2.2 L'art. 29a cpv. 1 Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Oasi 1, RS 142.311) precisa che la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) GU L 24/1 del 27.1.1983 (di seguito: RD III). Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato, essa emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1). 4.2.3 Al fine di permettere la determinazione dello Stato membro competente, tutti gli Stati membri Dublino sono tenuti a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). 4.2.4 La domanda di ripresa in carico può dover essere sottoposta a delle garanzie di accoglienza nel caso in cui riguarda il trasferimento dei richiedenti asilo particolarmente vulnerabili, quali i minorenni. A tal proposito, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare, riprendendo quanto stabilito nella sentenza della Grande camera della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §122, che non è possibile procedere al trasferimento di famiglie qualora non vengono ottenute delle garanzie individuali circa la ripresa in carico adeguata dei fanciulli. In assenza di tali garanzie individuali, vi sarebbe un rischio di violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101; cfr. DTAF 2015/4 consid. 4). 4.3 Nel caso di specie, il ricorrente, un giovane adulto (...) (cfr. atto SEM n. 2/2), non rientra tra le categorie di persone che beneficiano della protezione offerta dalla suddetta giurisprudenza. Ne consegue che la SEM non avrebbe dovuto richiedere delle garanzie specifiche di ripresa in carico alle autorità croate. È dunque a giusto titolo che l'autorità inferiore non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi) ritenendo la Croazia competente per il trattamento della sua domanda di protezione internazionale sulla base degli artt. 18 par. 1 lett. b e 20 par. 5 RD III e ciò sulla base delle risultanze Eurodac raccolte dalle autorità croate in conformità ai suddetti disposti legali (cfr. atto SEM n. 8/1). 4.4 Per questo motivo, la censura sollevata dal ricorrente dev'essere respinta. 5. 5.1 Il ricorrente si oppone altresì al suo trasferimento verso suddetto Paese sostenendo che il sistema di accoglienza ivi presente sia caratterizzato da carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III. 5.2 5.2.1 Giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti d'asilo in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 5.2.2 Secondo la prassi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi - in particolare del Consiglio d'Europa - il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5). Nella sua recente giurisprudenza, questo Tribunale ha ammesso la presenza di violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Tuttavia, ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico (take charge) sia in quella di ripresa in carico (take back), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento e precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non si applica alla propria fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3; D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5). 5.3 Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato, con elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti, che la Croazia non sia disposta a riprenderlo in carico e a completare la procedura relativa alla sua domanda di protezione internazionale. Neppure è evincibile dalle sue dichiarazioni o dalla documentazione, che non abbia avuto accesso alla procedura d'asilo in tale Paese. Per quanto concerne le presunte violenze subite da parte degli agenti di polizia (cfr. atto SEM n. 22/3 pag. 2), si rinvia a quanto esposto nella summenzionata giurisprudenza di coordinamento (cfr. supra consid. 5.2). Lo stesso vale per le dichiarazioni contenute nella "denuncia" sporta in Bosnia presso un'organizzazione non governativa (cfr. ricorso del 17 novembre 2023, allegato 3). A questo proposito, il Tribunale tiene a sottolineare che, ad ogni modo, tali atti costituiscono un abuso di potere da parte di singoli agenti di polizia, assimilabili a persecuzioni da parte di terzi che avrebbero potuto essere denunciate alle competenti autorità giudiziarie croate. Neppure le fotografie allegate al ricorso permettono di confutare la summenzionata presunzione siccome le stesse avrebbero potuto essere scattate in qualsiasi momento e luogo (cfr. atto SEM n. 24/2). In ogni caso, la soglia elevata per il riconoscimento di carenze sistemiche non risulta essere in casu raggiunta. 5.4 Ne consegue che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 6. 6.1 L'insorgente sostiene, altresì, che la SEM non avrebbe accertato se su suolo svizzero fosse presente una persona bisognosa dell'assistenza del ricorrente ai sensi dell'art. 16 RD III (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In altre parole egli ritiene di avere diritto al ricongiungimento familiare in ragione dell'assistenza che dovrebbe prestare a suo zio D._______, paraplegico, residente in Svizzera (cfr. ricorso del 17 novembre 2023, pag. 7 e 8 e allegati 4 - 6). 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato abbia reso verosimile un fatto, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 6c; sentenze del Tribunale D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3). 6.3 Giusta l'art. 16 par. 1 RD III laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel Paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. 6.4 Nel caso di specie, il ricorrente, sebbene assistito dal proprio rappresentante legale, non ha mai dichiarato all'autorità inferiore di essere imparentato con uno zio residente in Svizzera. Egli non ha inoltre presentato, in tale fase della procedura, alcun elemento atto a rendere verosimile che il suo trasferimento in Croazia pregiudicasse un'assistenza fornita al medesimo (cfr. atto SEM n. 22/3). Già solo per questo motivo, il modo di procedere del ricorrente appare pretestuoso e strumentale ai fini di causa. Pertanto, in assenza di indizi relativi all'esistenza di un tale rapporto, non è possibile concludere che la SEM abbia accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, necessari all'esame delle condizioni di applicazione dell'art. 16 RD III. Il Tribunale non rileva, ad ogni modo, l'esistenza di un rapporto di parentela protetto dalla suddetta disposizione legale (genitori-figli o fratelli), la quale non è dunque applicabile. 6.5 Ne consegue che la censura dev'essere respinta. 7. 7.1 Il ricorrente ritiene, infine, che l'autorità inferiore avrebbe dovuto fare applicazione, vista la sua situazione particolare, degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1. 7.2 7.2.1 In deroga all'art. 3 par. 1 RD III, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità") ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). Può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta clausola di sovranità. La SEM dispone di potere di apprezzamento nell'applicazione di quest'ultima norma (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 7.2.2 Il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU. Ciò risulta essere il caso segnatamente quando la grave malattia (fisica o mentale) si trova in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e relativi riferimenti; sentenza del Tribunale F-4097/2021 consid. 5.2). Tuttavia, una violazione dell'art. 3 CEDU può anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenze del Tribunale F-1305/2023 del 15 marzo 2023, consid. 7 e F 974/2021, consid. 7.2). 7.3 Nel caso di specie, non si evincono elementi che permetterebbero di ritenere verosimile che il ricorrente rischierebbe di essere allontanato, da parte delle autorità croate, verso il suo Paese d'origine in violazione del divieto di respingimento. Da un punto di vista medico, sebbene inizialmente avesse dichiarato di stare bene (cfr. atto SEM n. 22/3), gli sono stati diagnosticati un'infezione fungina (micosi) del cuoio capelluto (tigna della testa, cfr. atto SEM n. 27/2), dei problemi di sonno, un possibile disturbo da stress post-traumatico e una depressione (cfr. atti SEM n. 27/2, 28/3, 30/1, 31/1, 32/1, 35/1). Tuttavia, alla luce della giurisprudenza di cui sopra, al momento non risultano elementi sufficienti per considerare che il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare, nel caso di un suo rinvio in Croazia, una violazione dell'art. 3 CEDU. 7.4 Ne consegue che l'applicazione degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie non è giustificata. Non traspaiono dunque elementi tali per ritenere che l'autorità inferiore abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
8. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali risultano essere prive d'oggetto.
10. Le misure supercautelari statuite dal Tribunale il 23 novembre 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
11. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
12. Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13. La decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione: Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- SEM, per l'incarto (in copia)
- autorità cantonale competente (in copia)