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D-6344/2019

D-6344/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-01-31 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______ e la nipote B._______, cittadine afghane, sono entrate in Svizzera il 18 luglio 2019 con i genitori, rispettivamente nonni (N [...]) ed il 18 luglio 2019 hanno depositato una domanda d'asilo. Il padre della bambina, sarebbe invece scomparso senza lasciare notizie all'incirca due settimane prima mentre si trovavano in Francia (cfr. atto 22/3). B. Il 30 luglio 2019 la SEM ha sentito la bambina B._______ in un'audizione per minori non accompagnati in presenza della sua persona di fiducia ed in parte della zia (cfr. atto 23/8). La bambina avrebbe dichiarato di essere stata riconosciuta quale rifugiata in Grecia con i suoi famigliari (padre, zia ed i nonni). Dalle ulteriori investigazioni della SEM, in particolare dalla consultazione del sistema EURODAC, è risultato che A._______ aveva depositato domanda d'asilo in Grecia il 16 ottobre 2017 e che il 30 marzo 2018 aveva ottenuto protezione dalle autorità greche (cfr. atto 13/1).Il 31 luglio 2019 l'autorità inferiore ha quindi svolto con la richiedente un colloquio Dublino per un'eventuale competenza delle autorità greche allo svolgimento della procedura d'asilo (cfr. atto 28/2). Ella si è dichiarata contraria ad un eventuale allontanamento in Grecia poiché sarebbero stati minacciati dal passatore per non aver restituito i soldi per il viaggio dalla Turchia alla Grecia. C. In data 2 agosto 2019 le autorità svizzere hanno presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione di A._______ e della nipote minorenne (cfr. atto 33/5 e 36/5) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e l'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 5 agosto 2019 le competenti autorità greche hanno accettato la riammissione delle interessate ed hanno indicato che è stato loro riconosciuto lo statuto di rifugiati e che dispongono di un permesso di soggiorno valido fino al 1° luglio 2021 (cfr. atti 39/1 e 41/1). D. Con scritti del 20 agosto 2019 (cfr. atti 46/2 e 47/8) la persona di fiducia e rappresentante legale di B._______ ha da una parte trasmesso alla SEM informazioni in merito agli sforzi effettuati per individuare l'attuale ubicazione del padre, mentre dall'altra ha segnalato la situazione di estrema vulnerabilità in cui verserebbe la bambina a causa dell'età e del vissuto familiare piuttosto traumatico, quali l'abbandono della madre all'età di quattro anni e la separazione forzata dal padre. Un rinvio in Grecia sarebbe contrario al suo superiore sancito dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107). E. Con domanda del 22 agosto 2019 le autorità svizzere hanno richiesto alle autorità elleniche di confermare la validità del permesso di soggiorno anche per la minore B._______ (cfr. atto 50/1). Tali autorità hanno confermato che la bambina è stata riconosciuta quale rifugiata il 2 marzo 2018 e che dispone di un permesso di soggiorno valido fino al 5 giugno 2021 (cfr. atto 56/1). F. Il 19 settembre 2019 la SEM ha svolto con le interessate un colloquio complementare Dublino e concesso il diritto di essere sentito in merito all'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (cfr. atto 65/4 e 66/2). A._______ ha dichiarato che in Grecia la situazione non era buona, che lei e i suoi famigliari non avevano una casa e che non erano al sicuro a causa del passatore. Essi avrebbero richiesto un alloggio alle autorità greche che però, avendo già loro riconosciuto l'asilo, non avrebbero loro riconosciuto altri benefici. Lo Stato li avrebbe aiutati economicamente fino a poco prima della partenza per la Svizzera, ma il sostegno non sarebbe stato sufficiente. B._______ si è anche dichiarata contraria ad un ritorno in Grecia ed ha espresso la volontà di restare in Svizzera con i famigliari (i nonni e la zia). G. In occasione della presa di posizione del 26 settembre 2019 in merito all'unione dell'incarto ed al trattamento congiunto delle loro domande d'asilo (cfr. atti 71/4 e 72/4), le richiedenti si sono dichiarate contrarie a tale unione. Segnatamente, esse hanno rilevato che B._______ dovrebbe continuare ad essere considerata quale minorenne non accompagnata posto la zia non adempirebbe ai requisiti formali per il riconoscimento dell'autorità parentale. H. Il 22 ottobre 2019 l'autorità inferiore ha dato concesso alla minore non accompagnata - per il tramite della sua persona di fiducia - il diritto di essere sentito in merito alla non entrata nel merito della domanda d'asilo e ad un'eventuale allontanamento della bambina verso la Grecia. Con scritto del 31 ottobre 2019 l'interessata ha inoltrato le proprie osservazioni ed ha in premessa ritenuto che B._______ dovrebbe ancora essere considerata come minore non accompagnata. In seguito, ella ha ritenuto che un suo allontanamento in Grecia sarebbe contrario all'art. 3 CDF poiché in tale Paese non aveva ricevuto né un alloggio né un'assistenza adeguata e ritenuta la situazione di particolare vulnerabilità della zia, dei nonni in età avanzata e di salute precaria, ella non potrebbe crescere in un contesto famigliare sano ed equilibrato. Le carenze strutturali nel sistema d'asilo greco sarebbe manifestamente accertate in numerosi studi internazionali. Le specificità del caso e la situazione personale della bambina andrebbero tenute in considerazione. La minore si sarebbe poi dichiarata in disaccordo con la possibilità di tornare in Grecia insieme alla zia, preferendo restare in Svizzera insieme ai famigliari. Palese, sarebbe in effetti l'inizio di una buona integrazione della bambina, per il che un eventuale rinvio in Grecia si discosterebbe in maniera assoluta dalla promozione del suo sostanziale e adeguato sviluppo psico-fisico. I. Con scritti del 22 novembre 2019, le interessate hanno inoltrato due pareri separati circa la bozza di decisione della SEM del 19 novembre 2019 di non entrata nel merito della loro domanda d'asilo. In sostanza, esse hanno nuovamente richiesto la separazione degli incarti ed hanno sottolineato la buona integrazione in Svizzera di B._______. Le richiedenti hanno poi rilevato che A._______ avrebbe riferito di aver richiesto un consulto psicologico in ragione del forte stress psicologico dovuto alla situazione di instabilità ed ai problemi di denaro con il passatore. Esse hanno poi ribadito di essersi trovate in condizioni di abbandono e di essere state costrette a vivere per strada dopo essere state allontanate dallo squat in cui alloggiavano. A sostegno di tali dichiarazioni esse hanno trasmesso all'autorità inferiore dei video. J. Con decisione del 25 novembre 2019, notificata il medesimo giorno (cfr. atto 88/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento delle richiedenti verso la Grecia. Il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Da accertamenti eseguiti sarebbe risultato che le richiedenti avrebbero ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia e le autorità greche avrebbero dato il loro consenso alla loro riammissione. Altresì, la SEM ha ritenuto che essendo le interessate già state riconosciute quale rifugiate in Grecia, non sussisterebbero elementi per ritenere adempiuti i criteri per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi e le medesime non avrebbero neppure un interesse degno di protezione, ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA, al riconoscimento della qualità di rifugiato. Le richiedenti potrebbero dunque rientrare in Grecia senza temere un respingimento in violazione del principio di non respingimento. Pertanto, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera ai sensi dell'art. 44 LAsi. In seguito, l'autorità inferiore ha ritenuto che pur avendo effettuato l'unione dell'incarto della minore con quello della zia, avrebbe continuato a considerare la bambina quale minore non accompagnata. Invero, la persona di fiducia sarebbe stata coinvolta in tutti i passi procedurali seguenti all'unione. La congiunzione dei dossier sarebbe dunque da considerarsi una misura amministrativa, giustificata dall'impossibilità attuale di ritrovare il padre di B._______ nonostante gli sforzi profusi e dal ruolo centrale di A._______ nell'accompagnamento della bambina. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha ritenuto la stessa ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Anzitutto, la SEM ha rilevato che essendo la Grecia uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata e non essendovi indizi indicanti che le autorità greche non offrirebbero la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi, in caso di ulteriori problemi con il passatore le richiedenti dovrebbero rivolgersi alle autorità di polizia. In secondo luogo, le difficili condizioni di vita fatte valere in Grecia non costituirebbero un motivo d'inesigibilità. In effetti, la Grecia sarebbe vincolata alla Direttiva qualificazione i cui art. 26-29 e 32 autorizzerebbero i beneficiari di protezione internazionale ad avere accesso ad un'attività retribuita, sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti, alla scolarizzazione per i bambini ed alla protezione sociale e all'alloggio. Più particolarmente, l'art. 31 di tale direttiva prevede che le autorità provvedano a garantire che i minori non accompagnati vengano alloggiato presso familiari adulti. Mentre l'art. 32 direttiva qualificazione garantirebbe l'accesso all'alloggio con modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Grecia. La SEM ha quindi rilevato che pur potendo essere il livello di vita effettivamente più basso in Grecia, gli standard minimi del diritto internazionale, specialmente quelli emanati dall'art. 3 CEDU sarebbero rispettati. Oltretutto, il Tribunale nella sua giurisprudenza avrebbe negato l'esistenza di una pratica sistematica di discriminazione verso i beneficiari dello statuto di rifugiato nel loro accesso all'impiego, all'assistenza sociale, al sistema sanitario, all'educazione o all'alloggio. Conseguentemente, non vi sarebbero elementi concreti suscettibili di mettere la loro vita in pericolo in caso di ritorno in Grecia. Avendo le autorità elleniche riconosciuto la qualità di rifugiato alle richiedenti, sarebbe loro competenza fornire il sostegno necessario. Per cui, sarebbe compito delle interessate rivolgersi alle autorità greche per chiedere aiuto e far valere i loro diritti. Ciò varrebbe in particolare per quanto riguarda l'interruzione degli aiuti da parte delle autorità greche dopo l'ottenimento della protezione. Essi dovrebbero infatti rivolgersi alle autorità competenti per richiedere l'aiuto a cui avrebbero diritto. Inoltre, accanto alle strutture statali vi sarebbero organismi di natura caritativa presso i quali i cittadini di Paesi terzi potrebbero rivolgersi. La SEM ha rilevato in seguito che neppure le difficoltà di accesso al mercato del lavoro, conseguenza di una situazione economica problematica, sarebbero un motivo di inesigibilità dell'esecuzione del rinvio verso la Grecia. La difficile situazione economica riguarderebbe infatti l'insieme della popolazione. In conclusione, l'autorità inferiore ha ribadito che se dopo il ritorno in Grecia le richiedenti dovessero essere realmente costrette dalle circostanze a vivere in Grecia un'esistenza caratterizzata da un forte disagio, o se questo Stato dovesse violare le sue obbligazioni di assistenza, o dovesse portare pregiudizio ai loro diritti fondamentali, sarebbe loro compito far valere i loro diritti direttamente presso le autorità competenti in Grecia, facendo ricorso alle adeguate vie di diritto. Infine, la SEM ha rilevato che pur essendo di interesse primario per B._______ il ricongiungimento con il padre, tale osservazione non sarebbe pertinente nel quadro della valutazione dell'esigibilità del rinvio in Grecia. Inoltre, gli sforzi intrapresi sia dalla rappresentanza legale che dall'autorità inferiore non avrebbero purtroppo ad oggi portato ai risultati sperati. Di conseguenza, in tale situazione, l'interesse superiore della bambina sarebbe quello di restare insieme alla zia A._______, dal momento che la stessa fungerebbe da principale persona di riferimento per la minore. Questo interesse sarebbe assicurato anche in Grecia dove, in qualità di rifugiati, le richiedenti potrebbero beneficiare di quanto previsto dalla sopracitata direttiva qualificazione. K. Il 2 dicembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 dicembre 2019), le interessate sono insorte con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed hanno in particolare concluso all'annullamento del provvedimento impugnato ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione. In subordine, l'esecuzione dell'allontanamento non dovrebbe essere considerata né lecita né ragionevolmente esigibile. Altresì, esse hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. Le ricorrenti sottolineano anzitutto l'eccezionale condizione di vulnerabilità di B._______ dovuta da una parte all'assenza di entrambi i genitori, in particolare del padre scomparso pochi giorni prima di chiedere asilo in Svizzera e dall'altra alle condizioni di estrema indigenza in cui si era ritrovata in Grecia. In seguito, le insorgenti ritengono che l'unione degli incarti di A._______ e della nipote e l'emanazione di una decisione unica non parrebbe coerente con lo statuto di minorenne non accompagnata della bambina e risulterebbe poco convincente sul piano formale e procedurale. In particolare, esse contestano le modalità di svolgimento della domanda di riammissione. B._______ sarebbe infatti stata inserita nella richiesta della zia, senza tuttavia specificare che ella doveva essere considerata quale minore non accompagnata. Le autorità elleniche avrebbero poi accettato la loro riammissione, confermando che A._______ sarebbe stata riconosciuta quale rifugiata il 30 marzo 2019 ed avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno valido fino al 1° luglio 2021, ma senza tuttavia fornire informazioni specifiche in merito alla minore. Soltanto con un successivo scambio di informazioni le autorità greche avrebbero precisato che B._______ sarebbe stata riconosciuta quale rifugiata già il 2 marzo 2018 ed il suo permesso di soggiorno sarebbe valido fino al 5 giugno 2021. Da tali informazioni risulterebbe dunque manifesto che la procedura d'asilo in Grecia della minore non si sarebbe svolta in congiunzione con quella della zia e dei nonni. La questione di capire se in Grecia la minore sia stata oggetto di una procedura d'asilo autonoma o congiunta col padre sarebbe nella fattispecie determinante. Già per questi motivi, la decisione impugnata andrebbe annullata. In seguito, le insorgenti rilevano che la SEM avrebbe dovuto sforzarsi maggiormente nella ricerca del padre della minore conformemente all'art. 22 cpv. 2 CDF. L'autorità inferiore avrebbe infatti fornito alle autorità elleniche soltanto le generalità del genitore secondo la traslitterazione del nome effettuata in Svizzera. Dal momento che risulterebbe una separazione delle procedure d'asilo in Grecia tra B._______ ed i famigliari, la SEM avrebbe potuto e dovuto fornire ulteriori dettagli e richiedere informazioni in merito alla condizione della bambina in tale Paese. Data la condizione di minore non accompagnata di B._______, la SEM avrebbe dovuto tenere conto del principio dell'interesse superiore del fanciullo sancito dall'art. 3 CDF quale elemento centrale dell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione del rinvio. Nel caso specifico risulterebbe chiaro che la piccola in Grecia sarebbe stata costretta a vivere per strada in condizioni igieniche assenti e in situazione di totale abbandono, di conseguenza si potrebbe ritenere un elevato rischio che ella si ritrovi nelle medesime condizioni in caso di ritorno in Grecia. A questo proposito la SEM avrebbe omesso delle ato delle investigazioni approfondite al fine di accertarsi della corretta presa a carico della minore da parte delle autorità greche e del relativo inquadramento una volta tornata in territorio ellenico. Un rinvio in Grecia sarebbe dunque contrario al suo interesse superiore. I nonni, in età avanzata e in salute precaria e la zia A._______, non sarebbero in grado di farsi carico della bambina. Infatti, malgrado siano stati beneficiari della protezione internazionale, sarebbero stati costretti a dormire in una casa abbandonata o per strada. L'art. 8 CEDU imporrebbe alle autorità di adottare tutte le misure necessarie a garantire al fanciullo un contesto famigliare funzionale al suo sereno sviluppo. La bambina si sarebbe altresì ben integrata in Svizzera e sarebbe in grado di rispondere a delle semplici domande in lingua italiana. Ella desidererebbe inoltre restare in Svizzera con i suoi famigliari. Per quanto attiene poi alla situazione specifica di A._______, le insorgenti rilevano che la stessa si ritroverebbe in una condizione di enorme pressione in ragione del trascorso in Grecia in situazione di povertà, della sparizione del fratello e delle responsabilità delle quali rischierebbe di doversi fare carico nei confronti della nipote e dei genitori, entrambi analfabeti, anziani e particolarmente vulnerabili. Altresì, in ragione del forte stress psicologico dovuto alla situazione d'instabilità in cui si trova, avrebbe chiesto un consulto psicologico, ma al momento nessuna visita medica risulterebbe essersi svolta. Infine, in merito alle difficili condizioni di vita in Grecia, le insorgenti osservano che il livello di criticità del sistema d'accoglienza greco, nonché le impor-tanti difficoltà di effettivo accesso alle cure mediche sarebbero accertate da numerosi studi specialistici. Un allontanamento in Grecia potrebbe dunque avvenire soltanto dopo un'attenta valutazione delle circostanze individuali, al fine di accertare se le persone interessate beneficeranno al rientro dei necessari mezzi di sussistenza, dell'accesso al mercato del lavoro all'alloggio e alle cure mediche. Tale accertamento farebbe nella fattispecie difetto. Altresì, le interessate rilevano che si sarebbero più volte rivolte alle autorità elleniche per chiedere un sostegno, tuttavia non avrebbero mai avuto alcun riscontro positivo. Contrariamente a quanto asserito dall'autorità inferiore, oltre agli indizi concreti di rischi suscettibili di mettere la loro vita in pericolo in caso di ritorno in Grecia, i video depositati mostrerebbero le condizioni di abbandono in cui le interessate si sarebbero ritrovate una volta espulsi dalla polizia dall'alloggio abusivo in cui soggiornavano. In conclusione, le insorgenti ritengono che l'autorità inferiore avrebbe omesso di considerare dei fatti giuridici rilevanti per la domanda di asilo ed avrebbe dunque violato il loro diritto di essere sentito. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe né ammissibile né ragionevolmente esigibile. Al ricorso le interessate hanno allegato la comunicazione in originale della Croce Rossa Svizzera in merito alla ricerca del padre di B._______. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

E. 4 Preliminarmente, per quanto concerne l'unione dell'incarto di B._______ a quello della zia A._______ e la conseguente decisione unica, si rileva che l'annullamento della decisione al fine di rendere due decisioni separate costituirebbe nel caso in disamina un formalismo eccessivo, contrario all'interesse superiore della minore. Invero, da una parte, malgrado la congiunzione dei due incarti, l'autorità inferiore ha rispettato tutte le garanzie procedurali per i minori non accompagnati (segnatamente la nomina della persona di fiducia, diritto di essere sentito in merito alla non entrata nel merito della domanda d'asilo ed all'eventuale allontanamento in Grecia) e dall'altra, malgrado la zia non abbia giuridicamente l'autorità parentale sulla bambina, cosa che d'altronde la SEM non ha preteso, la stessa risulta momentaneamente la persona di riferimento per la minore. Il loro rapporta risulta invero molto forte in ragione della particolarità della situazione, ovvero la scomparsa del padre ed inoltre le interessate hanno vissuto dalla nascita di B._______ fino ad oggi sempre insieme (dapprima in Iran e poi in Grecia, atti 65/4 e 66/2). La zia avrebbe infatti sempre sostenuto e cresciuto la nipote. Altresì, la rappresentante legale di A._______ è la medesima persona della persona di fiducia di B._______, pertanto anche sotto questo aspetto non si intravvedono motivi che giustificherebbero la disgiunzione delle procedure. In seguito, si rileva pure che con scritto del 29 luglio 2019 A._______ aveva espresso la volontà di poter assistere alla prima interrogazione della bambina (cfr. atto 22/3) in quanto: "Tale presenza pare nell'interesse della minore, in ragione della sua giovanissima età e del legame affettivo che manifestamente la lega ai familiari giunti con lei in Svizzera, legame tanto più importante in considerazione della recente separazione dal padre". A seguito di tale richiesta, la SEM aveva autorizzato la zia a partecipare a parte dell'audizione della minore (cfr. atto 23/8). Affermare ora che il dossier avrebbe dovuto essere mantenuto separato nell'interesse superiore della bambina risulta dunque piuttosto contraddittorio e pretestuoso. Infine, con l'emanazione di una decisione unica risulta esservi una garanzia ulteriore a che la minore non venga separata dai famigliari.

E. 5 In secondo luogo, in merito alle carenze istruttorie fatte valere dalle ricorrenti circa l'individuazione del padre di B._______ il Tribunale rileva quanto segue. Innanzitutto, come a giusto titolo osservato dall'autorità inferiore a diverse riprese, è nell'interesse superiore della bambina ricongiungerla con il padre. Secondariamente, conformemente all'art. 22 cpv. 2 CDF gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori. Orbene, nel caso in disamina, alla luce degli atti di causa non risulta che la SEM non abbia collaborato alla ricerca del padre della bambina. Ma bensì, l'autorità inferiore ha ella stessa svolto delle ricerche presso le autorità greche al fine di ottenere le impronte digitali del genitore dal sistema EURODAC. A questo proposito, non condivisibile risulta l'opinione delle ricorrenti secondo cui la SEM non avrebbe effettuato degli sforzi sufficienti. Invero, l'autorità inferiore non soltanto ha trasmesso il nome del padre, ma bensì anche la sua data di nascita così come le generalità della figlia (cfr. atto 73/1). Da tali informazioni le autorità elleniche avrebbero dunque potuto effettuare le ricerche del caso. Di conseguenza, l'assenza di risultati dalla consultazione nei database greci, non può nella fattispecie essere imputata all'autorità inferiore. Alla luce delle suesposte considerazioni, la censura risulta dunque infondata.

E. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi).

E. 6.2 Nella fattispecie, in Grecia, A._______ e la nipote B._______ sono state riconosciute quali rifugiate e beneficiano di un permesso di soggiorno valido fino al 1° luglio 2021 rispettivamente fino al 5 giugno 2021 (cfr. atti 39/1 e 56/1). Inoltre la Grecia, in data 5 agosto 2019, ha dichiarato di riaccettare le medesime sul proprio territorio. A richiesta specifica delle autorità svizzere, le competenti autorità elleniche hanno confermato il 29 agosto 2019 che l'accettazione della domanda di riammissione concerneva espressamente anche la minore B._______, la quale è stata anch'ella riconosciuta quale rifugiata e dispone di un permesso di soggiorno (cfr. atto 56/1). Sulla base delle suesposte considerazioni, non può essere dato seguito alla censura ricorsuale secondo cui la richiesta di riammissione non sarebbe stata formalmente corretta. Nella richiesta di riammissione delle interessate, è sì vero che la SEM ha presentato una richiesta unica per le interessate, tuttavia ha anche espressamente informato le autorità greche che la richiesta comprendeva pure la minore B._______, nipote di A._______ (cfr. atto 36/5). A questo proposito risulta parimenti irrilevante sapere se le procedure d'asilo delle interessate in Grecia siano avvenute congiuntamente o meno poiché ciò che è nella fattispecie determinate è il fatto che entrambe siano state riconosciute quali rifugiate e che le autorità hanno accettato la loro riammissione

E. 6.3 Ad ogni buon conto, si deve partire dall'assunto che le ricorrenti non sono state in misura di fornire elementi concreti atti a dimostrare che la Grecia, (nonostante abbia loro riconosciuto lo statuto di rifugiato) rischi di allontanarle verso l'Afghanistan disattendendo il principio del non respingimento.

E. 6.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 8 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 9 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 9.1 È pertanto necessario analizzare se tenuto conto della situazione generale in Grecia e della situazione individuale dei ricorrenti, vi sono dei seri motivi di considerare, in caso di rinvio in Grecia, l'esistenza di rischi personali, concreti e seri di essere sottoposti ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU.

E. 9.2 Come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, la Grecia è legata dalla direttiva qualificazione. In conformità all'art. 39 direttiva qualificazione, la Grecia, con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013, ha trasposto gli obblighi della direttiva qualificazione nel proprio diritto interno nazionale. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti degli insorgenti - ai quali ha riconosciuto la qualità di rifugiato - costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Gli obblighi positivi della Grecia nei confronti dei rifugiati riconosciuti sono accresciuti rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]). Il Tribunale ha a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe. Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale, anche qualora si tratti di allontanamenti di famiglie con bambini (cfr. D-5519/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4 e relativi riferimenti). Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto conferito dalla qualità di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. D-5519/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4 e relativi riferimenti).

E. 9.3 Nel caso in esame, gli interessati sono stati riconosciuti quali rifugiati in Grecia (cfr. atto 44/1). Di conseguenza, non vi sono indizi per ritenere che in caso di allontanamento in Grecia venga violato il principio di non respingimento (art. 33 Conv.).

E. 9.4 Esse allegano che vi sono indizi concreti di rischi suscettibili di mettere la loro vita in pericolo in caso di ritorno in Grecia, segnatamente a causa delle condizioni di abbandono in cui si sono ritrovate quando sono state allontanate dalla polizia dallo squat dove alloggiavano abusivamente.

E. 9.4.1 La CorteEDU ha ritenuto che il semplice fatto di tornare in un Paese in cui la propria situazione economica sarebbe peggiore rispetto a quella dello Stato contraente di espulsione, non è sufficiente a soddisfare la soglia di maltrattamento proibita dall'art. 3 CEDU. Invero, tale disposizione non può essere interpretata come un obbligo generale per le Alte Parti Contraenti di fornire un alloggio a chiunque si trovi nella loro giurisdizione e/o di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere un determinato tenore di vita, che gli stranieri soggetti a espulsione non possono, in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel territorio di uno Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell'assistenza sanitaria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo Stato di espulsione e che, in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali e sociali del ricorrente possano peggiorare significativamente in caso di espulsione dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare una violazione dell'articolo 3 (cfr. sentenza della CorteEDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg.e Samsam Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-73).

E. 9.4.2 Anzitutto il Tribunale rileva che il caso di specie non è comparabile alla situazione ritenuta dal Tribunale nella sentenza E-3841/2019 del 20 agosto 2019 consid. 2.4 e citata dalle ricorrenti a diverse riprese dinnanzi all'autorità inferiore. Invero, nella fattispecie non può essere ritenuto che la SEM non abbia proceduto ad un esame concreto della situazione di fatto, poiché le insorgenti pur avendo avuto a diverse riprese - nel corso del colloquio Dublino del 31 luglio 2019, del colloquio complementare Dublino con concessione del diritto di essere sentito del 19 settembre 2019, del diritto di essere sentito del 22 ottobre 2019 e del parere sulla bozza di decisione del 22 novembre 2019 - occasione di descrivere dettagliatamente la situazione in cui si sono trovate in Grecia hanno fornito delle allegazioni vaghe e poco dettagliate. In particolare risulta che nonostante le richiedenti abbiano più volte denunciato le condizioni di abbandono e di non aver ricevuto alcun sostegno dalle autorità greche, A._______ nel colloquio complementare Dublino ha invece asserito che le autorità elleniche hanno fornito loro degli aiuti economici (cfr. atto 65/4). Tali aiuti sono stati sospesi all'incirca nel mese di giugno 2019 e dunque ben dopo l'accoglimento della loro domanda d'asilo avvenuto a marzo 2018. Dalle risultanze processuali non risulta tuttavia che esse si siano rivolte alle autorità per contestare la decisione di interruzione di erogazione degli aiuti economici, essendo infatti partite per la Svizzera una volta cessato il sostegno (cfr. ibidem). Per ciò che concerne l'alloggio invece, risulta che le richiedenti ed i loro famigliari (genitori e padre di B._______) hanno alloggiato in un campo sull'isola di Leros per 10 o 11 mesi prima di trasferirsi ad Atene dove avrebbero vissuto in uno squat, da dove un mese prima della partenza sono stati cacciati e sono rimasti per strada. Dagli atti all'inserto, anche in questo caso non risulta che le insorgenti si siano rivolte alle autorità elleniche ed abbiano adito le vie legali al fine di ottenere un alloggio. Il Tribunale ritiene dunque che, pur tenendo conto della situazione particolare delle interessate - in particolare delle difficili condizioni di vita - e della situazione economica in Grecia (cfr. supra consid. 9.3 e sentenze del TAF E-5133+5134/2018 del 26 ottobre 2018), la quale ha condotto ad una riduzione sostanziale delle prestazioni di assistenza fornite alle persone nel bisogno - di nazionalità straniera al beneficio di un permesso di soggiorno o di nazionalità greca - gli elementi presenti agli atti non lasciano presagire dei motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento tali da ritenere che lo stesso costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o che le stesse siano confrontate ad una situazione di emergenza di carattere esistenziale. Invero, per la maggior parte del tempo passato in Grecia esse hanno ricevuto un aiuto economico ed hanno potuto rivolgersi a delle strutture caritative per l'ottenimento di un alloggio, soltanto nell'ultimo mese passato in Grecia le richiedenti non hanno avuto a disposizione un'abitazione. Di conseguenza, in caso di rinvio in Grecia, spetta alle richiedenti far valere i loro diritti - se del caso adendo le vie legali - e richiedere aiuto alle autorità greche. Infine, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le ricorrenti possono rivolgersi a delle strutture caritative, come peraltro già fatto, per trovare un alloggio.

E. 9.5 Per quanto attiene in seguito alle minacce subite dal passatore, il Tribunale ritiene che non si può partire dall'assunto che le autorità elleniche non abbiano la volontà o la capacità di perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio (cfr. sentenza E-711/2019). Pertanto, anche in questa eventualità è compito delle ricorrenti rivolgersi alle autorità per denunciare le minacce.

E. 9.6 Infine, si rammenta alle insorgenti che essendo state riconosciute quali rifugiate in Grecia, sono loro conferiti i diritti sanciti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati; RS 0.142.30, art. 16-24). In particolare, esse potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU), qualora tali diritti non dovessero essere rispettati.

E. 9.7 In conclusione, le interessate non hanno dimostrato che in caso di rinvio in Grecia - Paese designato come Stato terzo sicuro dove hanno già soggiornato - le loro prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi)

E. 10 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può es-sere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-3228/2019 del 2 luglio 2019).

E. 10.1 Nel caso in disamina, le insorgenti non sono però riuscite in tale intento. Invero, le difficili condizioni di esistenza non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento.

E. 10.1.1 Per ciò che attiene la situazione specifica di B._______ è ora necessario determinare se il suo interesse superiore, sancito dall'art. 3 CDF, è compatibile con l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia. il Tribunale rileva anzitutto che nel caso di specie, non sussistono elementi per concludere che l'allontanamento in Grecia equivarrebbe ad uno sradicamento completo tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equilibrio (cfr. DTAF 2012/31 consid. 7.3.2.3; 2009/51 consid. 5.6 e relativi riferimenti). Infatti, ella risiede in Svizzera unicamente da cinque mesi. In seguito, si osserva che l'interesse della bambina è quello di ricongiungersi al padre, scomparso qualche tempo prima dell'inoltro della domanda d'asilo in Svizzera. Tuttavia, dal momento che gli sforzi per ritrovare il genitore, ancora non hanno dato i risultati sperati, risulta nella fattispecie primordiale per B._______ poter continuare a stare con la zia in Grecia - sua attuale persona di riferimento - ed i nonni, con i quali ella ha sempre vissuto sin dalla nascita. Separare la bambina dai famigliari con i quali ella ha un forte legame, appare in casu manifestamente contrario al suo interesse superiore. Come già ribadito in precedenza, essendo alle ricorrenti stato riconosciuto lo statuto di rifugiato, esse beneficiano di quanto previsto dalla direttiva qualificazione (in particolare diritto all'alloggio ed alla scolarizzazione).

E. 10.1.2 Infine, per quanto riguarda la condizione di enorme pressione psicologica in cui si trova A._______, il Tribunale rileva che i problemi di salute risultano rilevanti in ambito di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali per un'esistenza conforme alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/50, consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Ciò non risulta essere il caso nella fattispecie. Da una parte, agli atti non vi sono certificati medici né risulta esservi una terapia prescritta all'insorgente. D'altra parte, qualora ella dovesse in futuro necessitare di un trattamento medico, si osserva che la Grecia dispone di infrastrutture mediche sufficienti e che la legge L.4368/2016 garantisce il diritto all'accesso gratuito all'assistenza sanitaria alle persone considerate vulnerabili - categoria di persone a cui appartengono i richiedenti l'asilo ed i beneficiari di protezione internazionale in conformità all'art. 39 direttiva qualificazione (cfr. Asylum Information Database [AIDA], Country Report: Greece, Update 2018, pag. 190, consultato il 06.12.2019).

E. 10.1.3 Ad ogni modo, appare comunque opportuno che le autorità svizzere competenti per l'esecuzione dell'allontanamento da una parte informino debitamente le autorità greche in merito all'arrivo delle ricorrenti, segnatamente di una minore non accompagnata, ed ai loro - eventuali - problemi di salute, e d'altra parte sollecitino l'aiuto di tali autorità, al fine di garantire un trasferimento efficace e rapido in un alloggio adatto ad un minore. Inoltre, le insorgenti potranno altresì usufruire dell'aiuto al ritorno (cfr. art. 62 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie [OAsi 2], RS 142.312).

E. 11 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dei ricorrenti.

E. 12 Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 13 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 14 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 15 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-mento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6344/2019 Sentenza del 31 gennaio 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Contessina Theis, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), e la nipote B._______, nata il (...), Afghanistan, entrambe patrocinate dalla Signora Simona Cautela, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Grecia]) ed allontanamento; decisione della SEM del 25 novembre 2019. Fatti: A. A._______ e la nipote B._______, cittadine afghane, sono entrate in Svizzera il 18 luglio 2019 con i genitori, rispettivamente nonni (N [...]) ed il 18 luglio 2019 hanno depositato una domanda d'asilo. Il padre della bambina, sarebbe invece scomparso senza lasciare notizie all'incirca due settimane prima mentre si trovavano in Francia (cfr. atto 22/3). B. Il 30 luglio 2019 la SEM ha sentito la bambina B._______ in un'audizione per minori non accompagnati in presenza della sua persona di fiducia ed in parte della zia (cfr. atto 23/8). La bambina avrebbe dichiarato di essere stata riconosciuta quale rifugiata in Grecia con i suoi famigliari (padre, zia ed i nonni). Dalle ulteriori investigazioni della SEM, in particolare dalla consultazione del sistema EURODAC, è risultato che A._______ aveva depositato domanda d'asilo in Grecia il 16 ottobre 2017 e che il 30 marzo 2018 aveva ottenuto protezione dalle autorità greche (cfr. atto 13/1).Il 31 luglio 2019 l'autorità inferiore ha quindi svolto con la richiedente un colloquio Dublino per un'eventuale competenza delle autorità greche allo svolgimento della procedura d'asilo (cfr. atto 28/2). Ella si è dichiarata contraria ad un eventuale allontanamento in Grecia poiché sarebbero stati minacciati dal passatore per non aver restituito i soldi per il viaggio dalla Turchia alla Grecia. C. In data 2 agosto 2019 le autorità svizzere hanno presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione di A._______ e della nipote minorenne (cfr. atto 33/5 e 36/5) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e l'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 5 agosto 2019 le competenti autorità greche hanno accettato la riammissione delle interessate ed hanno indicato che è stato loro riconosciuto lo statuto di rifugiati e che dispongono di un permesso di soggiorno valido fino al 1° luglio 2021 (cfr. atti 39/1 e 41/1). D. Con scritti del 20 agosto 2019 (cfr. atti 46/2 e 47/8) la persona di fiducia e rappresentante legale di B._______ ha da una parte trasmesso alla SEM informazioni in merito agli sforzi effettuati per individuare l'attuale ubicazione del padre, mentre dall'altra ha segnalato la situazione di estrema vulnerabilità in cui verserebbe la bambina a causa dell'età e del vissuto familiare piuttosto traumatico, quali l'abbandono della madre all'età di quattro anni e la separazione forzata dal padre. Un rinvio in Grecia sarebbe contrario al suo superiore sancito dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107). E. Con domanda del 22 agosto 2019 le autorità svizzere hanno richiesto alle autorità elleniche di confermare la validità del permesso di soggiorno anche per la minore B._______ (cfr. atto 50/1). Tali autorità hanno confermato che la bambina è stata riconosciuta quale rifugiata il 2 marzo 2018 e che dispone di un permesso di soggiorno valido fino al 5 giugno 2021 (cfr. atto 56/1). F. Il 19 settembre 2019 la SEM ha svolto con le interessate un colloquio complementare Dublino e concesso il diritto di essere sentito in merito all'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (cfr. atto 65/4 e 66/2). A._______ ha dichiarato che in Grecia la situazione non era buona, che lei e i suoi famigliari non avevano una casa e che non erano al sicuro a causa del passatore. Essi avrebbero richiesto un alloggio alle autorità greche che però, avendo già loro riconosciuto l'asilo, non avrebbero loro riconosciuto altri benefici. Lo Stato li avrebbe aiutati economicamente fino a poco prima della partenza per la Svizzera, ma il sostegno non sarebbe stato sufficiente. B._______ si è anche dichiarata contraria ad un ritorno in Grecia ed ha espresso la volontà di restare in Svizzera con i famigliari (i nonni e la zia). G. In occasione della presa di posizione del 26 settembre 2019 in merito all'unione dell'incarto ed al trattamento congiunto delle loro domande d'asilo (cfr. atti 71/4 e 72/4), le richiedenti si sono dichiarate contrarie a tale unione. Segnatamente, esse hanno rilevato che B._______ dovrebbe continuare ad essere considerata quale minorenne non accompagnata posto la zia non adempirebbe ai requisiti formali per il riconoscimento dell'autorità parentale. H. Il 22 ottobre 2019 l'autorità inferiore ha dato concesso alla minore non accompagnata - per il tramite della sua persona di fiducia - il diritto di essere sentito in merito alla non entrata nel merito della domanda d'asilo e ad un'eventuale allontanamento della bambina verso la Grecia. Con scritto del 31 ottobre 2019 l'interessata ha inoltrato le proprie osservazioni ed ha in premessa ritenuto che B._______ dovrebbe ancora essere considerata come minore non accompagnata. In seguito, ella ha ritenuto che un suo allontanamento in Grecia sarebbe contrario all'art. 3 CDF poiché in tale Paese non aveva ricevuto né un alloggio né un'assistenza adeguata e ritenuta la situazione di particolare vulnerabilità della zia, dei nonni in età avanzata e di salute precaria, ella non potrebbe crescere in un contesto famigliare sano ed equilibrato. Le carenze strutturali nel sistema d'asilo greco sarebbe manifestamente accertate in numerosi studi internazionali. Le specificità del caso e la situazione personale della bambina andrebbero tenute in considerazione. La minore si sarebbe poi dichiarata in disaccordo con la possibilità di tornare in Grecia insieme alla zia, preferendo restare in Svizzera insieme ai famigliari. Palese, sarebbe in effetti l'inizio di una buona integrazione della bambina, per il che un eventuale rinvio in Grecia si discosterebbe in maniera assoluta dalla promozione del suo sostanziale e adeguato sviluppo psico-fisico. I. Con scritti del 22 novembre 2019, le interessate hanno inoltrato due pareri separati circa la bozza di decisione della SEM del 19 novembre 2019 di non entrata nel merito della loro domanda d'asilo. In sostanza, esse hanno nuovamente richiesto la separazione degli incarti ed hanno sottolineato la buona integrazione in Svizzera di B._______. Le richiedenti hanno poi rilevato che A._______ avrebbe riferito di aver richiesto un consulto psicologico in ragione del forte stress psicologico dovuto alla situazione di instabilità ed ai problemi di denaro con il passatore. Esse hanno poi ribadito di essersi trovate in condizioni di abbandono e di essere state costrette a vivere per strada dopo essere state allontanate dallo squat in cui alloggiavano. A sostegno di tali dichiarazioni esse hanno trasmesso all'autorità inferiore dei video. J. Con decisione del 25 novembre 2019, notificata il medesimo giorno (cfr. atto 88/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento delle richiedenti verso la Grecia. Il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Da accertamenti eseguiti sarebbe risultato che le richiedenti avrebbero ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia e le autorità greche avrebbero dato il loro consenso alla loro riammissione. Altresì, la SEM ha ritenuto che essendo le interessate già state riconosciute quale rifugiate in Grecia, non sussisterebbero elementi per ritenere adempiuti i criteri per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi e le medesime non avrebbero neppure un interesse degno di protezione, ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA, al riconoscimento della qualità di rifugiato. Le richiedenti potrebbero dunque rientrare in Grecia senza temere un respingimento in violazione del principio di non respingimento. Pertanto, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera ai sensi dell'art. 44 LAsi. In seguito, l'autorità inferiore ha ritenuto che pur avendo effettuato l'unione dell'incarto della minore con quello della zia, avrebbe continuato a considerare la bambina quale minore non accompagnata. Invero, la persona di fiducia sarebbe stata coinvolta in tutti i passi procedurali seguenti all'unione. La congiunzione dei dossier sarebbe dunque da considerarsi una misura amministrativa, giustificata dall'impossibilità attuale di ritrovare il padre di B._______ nonostante gli sforzi profusi e dal ruolo centrale di A._______ nell'accompagnamento della bambina. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha ritenuto la stessa ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Anzitutto, la SEM ha rilevato che essendo la Grecia uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata e non essendovi indizi indicanti che le autorità greche non offrirebbero la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi, in caso di ulteriori problemi con il passatore le richiedenti dovrebbero rivolgersi alle autorità di polizia. In secondo luogo, le difficili condizioni di vita fatte valere in Grecia non costituirebbero un motivo d'inesigibilità. In effetti, la Grecia sarebbe vincolata alla Direttiva qualificazione i cui art. 26-29 e 32 autorizzerebbero i beneficiari di protezione internazionale ad avere accesso ad un'attività retribuita, sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti, alla scolarizzazione per i bambini ed alla protezione sociale e all'alloggio. Più particolarmente, l'art. 31 di tale direttiva prevede che le autorità provvedano a garantire che i minori non accompagnati vengano alloggiato presso familiari adulti. Mentre l'art. 32 direttiva qualificazione garantirebbe l'accesso all'alloggio con modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Grecia. La SEM ha quindi rilevato che pur potendo essere il livello di vita effettivamente più basso in Grecia, gli standard minimi del diritto internazionale, specialmente quelli emanati dall'art. 3 CEDU sarebbero rispettati. Oltretutto, il Tribunale nella sua giurisprudenza avrebbe negato l'esistenza di una pratica sistematica di discriminazione verso i beneficiari dello statuto di rifugiato nel loro accesso all'impiego, all'assistenza sociale, al sistema sanitario, all'educazione o all'alloggio. Conseguentemente, non vi sarebbero elementi concreti suscettibili di mettere la loro vita in pericolo in caso di ritorno in Grecia. Avendo le autorità elleniche riconosciuto la qualità di rifugiato alle richiedenti, sarebbe loro competenza fornire il sostegno necessario. Per cui, sarebbe compito delle interessate rivolgersi alle autorità greche per chiedere aiuto e far valere i loro diritti. Ciò varrebbe in particolare per quanto riguarda l'interruzione degli aiuti da parte delle autorità greche dopo l'ottenimento della protezione. Essi dovrebbero infatti rivolgersi alle autorità competenti per richiedere l'aiuto a cui avrebbero diritto. Inoltre, accanto alle strutture statali vi sarebbero organismi di natura caritativa presso i quali i cittadini di Paesi terzi potrebbero rivolgersi. La SEM ha rilevato in seguito che neppure le difficoltà di accesso al mercato del lavoro, conseguenza di una situazione economica problematica, sarebbero un motivo di inesigibilità dell'esecuzione del rinvio verso la Grecia. La difficile situazione economica riguarderebbe infatti l'insieme della popolazione. In conclusione, l'autorità inferiore ha ribadito che se dopo il ritorno in Grecia le richiedenti dovessero essere realmente costrette dalle circostanze a vivere in Grecia un'esistenza caratterizzata da un forte disagio, o se questo Stato dovesse violare le sue obbligazioni di assistenza, o dovesse portare pregiudizio ai loro diritti fondamentali, sarebbe loro compito far valere i loro diritti direttamente presso le autorità competenti in Grecia, facendo ricorso alle adeguate vie di diritto. Infine, la SEM ha rilevato che pur essendo di interesse primario per B._______ il ricongiungimento con il padre, tale osservazione non sarebbe pertinente nel quadro della valutazione dell'esigibilità del rinvio in Grecia. Inoltre, gli sforzi intrapresi sia dalla rappresentanza legale che dall'autorità inferiore non avrebbero purtroppo ad oggi portato ai risultati sperati. Di conseguenza, in tale situazione, l'interesse superiore della bambina sarebbe quello di restare insieme alla zia A._______, dal momento che la stessa fungerebbe da principale persona di riferimento per la minore. Questo interesse sarebbe assicurato anche in Grecia dove, in qualità di rifugiati, le richiedenti potrebbero beneficiare di quanto previsto dalla sopracitata direttiva qualificazione. K. Il 2 dicembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 dicembre 2019), le interessate sono insorte con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed hanno in particolare concluso all'annullamento del provvedimento impugnato ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione. In subordine, l'esecuzione dell'allontanamento non dovrebbe essere considerata né lecita né ragionevolmente esigibile. Altresì, esse hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. Le ricorrenti sottolineano anzitutto l'eccezionale condizione di vulnerabilità di B._______ dovuta da una parte all'assenza di entrambi i genitori, in particolare del padre scomparso pochi giorni prima di chiedere asilo in Svizzera e dall'altra alle condizioni di estrema indigenza in cui si era ritrovata in Grecia. In seguito, le insorgenti ritengono che l'unione degli incarti di A._______ e della nipote e l'emanazione di una decisione unica non parrebbe coerente con lo statuto di minorenne non accompagnata della bambina e risulterebbe poco convincente sul piano formale e procedurale. In particolare, esse contestano le modalità di svolgimento della domanda di riammissione. B._______ sarebbe infatti stata inserita nella richiesta della zia, senza tuttavia specificare che ella doveva essere considerata quale minore non accompagnata. Le autorità elleniche avrebbero poi accettato la loro riammissione, confermando che A._______ sarebbe stata riconosciuta quale rifugiata il 30 marzo 2019 ed avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno valido fino al 1° luglio 2021, ma senza tuttavia fornire informazioni specifiche in merito alla minore. Soltanto con un successivo scambio di informazioni le autorità greche avrebbero precisato che B._______ sarebbe stata riconosciuta quale rifugiata già il 2 marzo 2018 ed il suo permesso di soggiorno sarebbe valido fino al 5 giugno 2021. Da tali informazioni risulterebbe dunque manifesto che la procedura d'asilo in Grecia della minore non si sarebbe svolta in congiunzione con quella della zia e dei nonni. La questione di capire se in Grecia la minore sia stata oggetto di una procedura d'asilo autonoma o congiunta col padre sarebbe nella fattispecie determinante. Già per questi motivi, la decisione impugnata andrebbe annullata. In seguito, le insorgenti rilevano che la SEM avrebbe dovuto sforzarsi maggiormente nella ricerca del padre della minore conformemente all'art. 22 cpv. 2 CDF. L'autorità inferiore avrebbe infatti fornito alle autorità elleniche soltanto le generalità del genitore secondo la traslitterazione del nome effettuata in Svizzera. Dal momento che risulterebbe una separazione delle procedure d'asilo in Grecia tra B._______ ed i famigliari, la SEM avrebbe potuto e dovuto fornire ulteriori dettagli e richiedere informazioni in merito alla condizione della bambina in tale Paese. Data la condizione di minore non accompagnata di B._______, la SEM avrebbe dovuto tenere conto del principio dell'interesse superiore del fanciullo sancito dall'art. 3 CDF quale elemento centrale dell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione del rinvio. Nel caso specifico risulterebbe chiaro che la piccola in Grecia sarebbe stata costretta a vivere per strada in condizioni igieniche assenti e in situazione di totale abbandono, di conseguenza si potrebbe ritenere un elevato rischio che ella si ritrovi nelle medesime condizioni in caso di ritorno in Grecia. A questo proposito la SEM avrebbe omesso delle ato delle investigazioni approfondite al fine di accertarsi della corretta presa a carico della minore da parte delle autorità greche e del relativo inquadramento una volta tornata in territorio ellenico. Un rinvio in Grecia sarebbe dunque contrario al suo interesse superiore. I nonni, in età avanzata e in salute precaria e la zia A._______, non sarebbero in grado di farsi carico della bambina. Infatti, malgrado siano stati beneficiari della protezione internazionale, sarebbero stati costretti a dormire in una casa abbandonata o per strada. L'art. 8 CEDU imporrebbe alle autorità di adottare tutte le misure necessarie a garantire al fanciullo un contesto famigliare funzionale al suo sereno sviluppo. La bambina si sarebbe altresì ben integrata in Svizzera e sarebbe in grado di rispondere a delle semplici domande in lingua italiana. Ella desidererebbe inoltre restare in Svizzera con i suoi famigliari. Per quanto attiene poi alla situazione specifica di A._______, le insorgenti rilevano che la stessa si ritroverebbe in una condizione di enorme pressione in ragione del trascorso in Grecia in situazione di povertà, della sparizione del fratello e delle responsabilità delle quali rischierebbe di doversi fare carico nei confronti della nipote e dei genitori, entrambi analfabeti, anziani e particolarmente vulnerabili. Altresì, in ragione del forte stress psicologico dovuto alla situazione d'instabilità in cui si trova, avrebbe chiesto un consulto psicologico, ma al momento nessuna visita medica risulterebbe essersi svolta. Infine, in merito alle difficili condizioni di vita in Grecia, le insorgenti osservano che il livello di criticità del sistema d'accoglienza greco, nonché le impor-tanti difficoltà di effettivo accesso alle cure mediche sarebbero accertate da numerosi studi specialistici. Un allontanamento in Grecia potrebbe dunque avvenire soltanto dopo un'attenta valutazione delle circostanze individuali, al fine di accertare se le persone interessate beneficeranno al rientro dei necessari mezzi di sussistenza, dell'accesso al mercato del lavoro all'alloggio e alle cure mediche. Tale accertamento farebbe nella fattispecie difetto. Altresì, le interessate rilevano che si sarebbero più volte rivolte alle autorità elleniche per chiedere un sostegno, tuttavia non avrebbero mai avuto alcun riscontro positivo. Contrariamente a quanto asserito dall'autorità inferiore, oltre agli indizi concreti di rischi suscettibili di mettere la loro vita in pericolo in caso di ritorno in Grecia, i video depositati mostrerebbero le condizioni di abbandono in cui le interessate si sarebbero ritrovate una volta espulsi dalla polizia dall'alloggio abusivo in cui soggiornavano. In conclusione, le insorgenti ritengono che l'autorità inferiore avrebbe omesso di considerare dei fatti giuridici rilevanti per la domanda di asilo ed avrebbe dunque violato il loro diritto di essere sentito. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe né ammissibile né ragionevolmente esigibile. Al ricorso le interessate hanno allegato la comunicazione in originale della Croce Rossa Svizzera in merito alla ricerca del padre di B._______. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).

3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

4. Preliminarmente, per quanto concerne l'unione dell'incarto di B._______ a quello della zia A._______ e la conseguente decisione unica, si rileva che l'annullamento della decisione al fine di rendere due decisioni separate costituirebbe nel caso in disamina un formalismo eccessivo, contrario all'interesse superiore della minore. Invero, da una parte, malgrado la congiunzione dei due incarti, l'autorità inferiore ha rispettato tutte le garanzie procedurali per i minori non accompagnati (segnatamente la nomina della persona di fiducia, diritto di essere sentito in merito alla non entrata nel merito della domanda d'asilo ed all'eventuale allontanamento in Grecia) e dall'altra, malgrado la zia non abbia giuridicamente l'autorità parentale sulla bambina, cosa che d'altronde la SEM non ha preteso, la stessa risulta momentaneamente la persona di riferimento per la minore. Il loro rapporta risulta invero molto forte in ragione della particolarità della situazione, ovvero la scomparsa del padre ed inoltre le interessate hanno vissuto dalla nascita di B._______ fino ad oggi sempre insieme (dapprima in Iran e poi in Grecia, atti 65/4 e 66/2). La zia avrebbe infatti sempre sostenuto e cresciuto la nipote. Altresì, la rappresentante legale di A._______ è la medesima persona della persona di fiducia di B._______, pertanto anche sotto questo aspetto non si intravvedono motivi che giustificherebbero la disgiunzione delle procedure. In seguito, si rileva pure che con scritto del 29 luglio 2019 A._______ aveva espresso la volontà di poter assistere alla prima interrogazione della bambina (cfr. atto 22/3) in quanto: "Tale presenza pare nell'interesse della minore, in ragione della sua giovanissima età e del legame affettivo che manifestamente la lega ai familiari giunti con lei in Svizzera, legame tanto più importante in considerazione della recente separazione dal padre". A seguito di tale richiesta, la SEM aveva autorizzato la zia a partecipare a parte dell'audizione della minore (cfr. atto 23/8). Affermare ora che il dossier avrebbe dovuto essere mantenuto separato nell'interesse superiore della bambina risulta dunque piuttosto contraddittorio e pretestuoso. Infine, con l'emanazione di una decisione unica risulta esservi una garanzia ulteriore a che la minore non venga separata dai famigliari.

5. In secondo luogo, in merito alle carenze istruttorie fatte valere dalle ricorrenti circa l'individuazione del padre di B._______ il Tribunale rileva quanto segue. Innanzitutto, come a giusto titolo osservato dall'autorità inferiore a diverse riprese, è nell'interesse superiore della bambina ricongiungerla con il padre. Secondariamente, conformemente all'art. 22 cpv. 2 CDF gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori. Orbene, nel caso in disamina, alla luce degli atti di causa non risulta che la SEM non abbia collaborato alla ricerca del padre della bambina. Ma bensì, l'autorità inferiore ha ella stessa svolto delle ricerche presso le autorità greche al fine di ottenere le impronte digitali del genitore dal sistema EURODAC. A questo proposito, non condivisibile risulta l'opinione delle ricorrenti secondo cui la SEM non avrebbe effettuato degli sforzi sufficienti. Invero, l'autorità inferiore non soltanto ha trasmesso il nome del padre, ma bensì anche la sua data di nascita così come le generalità della figlia (cfr. atto 73/1). Da tali informazioni le autorità elleniche avrebbero dunque potuto effettuare le ricerche del caso. Di conseguenza, l'assenza di risultati dalla consultazione nei database greci, non può nella fattispecie essere imputata all'autorità inferiore. Alla luce delle suesposte considerazioni, la censura risulta dunque infondata. 6. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi). 6.2 Nella fattispecie, in Grecia, A._______ e la nipote B._______ sono state riconosciute quali rifugiate e beneficiano di un permesso di soggiorno valido fino al 1° luglio 2021 rispettivamente fino al 5 giugno 2021 (cfr. atti 39/1 e 56/1). Inoltre la Grecia, in data 5 agosto 2019, ha dichiarato di riaccettare le medesime sul proprio territorio. A richiesta specifica delle autorità svizzere, le competenti autorità elleniche hanno confermato il 29 agosto 2019 che l'accettazione della domanda di riammissione concerneva espressamente anche la minore B._______, la quale è stata anch'ella riconosciuta quale rifugiata e dispone di un permesso di soggiorno (cfr. atto 56/1). Sulla base delle suesposte considerazioni, non può essere dato seguito alla censura ricorsuale secondo cui la richiesta di riammissione non sarebbe stata formalmente corretta. Nella richiesta di riammissione delle interessate, è sì vero che la SEM ha presentato una richiesta unica per le interessate, tuttavia ha anche espressamente informato le autorità greche che la richiesta comprendeva pure la minore B._______, nipote di A._______ (cfr. atto 36/5). A questo proposito risulta parimenti irrilevante sapere se le procedure d'asilo delle interessate in Grecia siano avvenute congiuntamente o meno poiché ciò che è nella fattispecie determinate è il fatto che entrambe siano state riconosciute quali rifugiate e che le autorità hanno accettato la loro riammissione 6.3 Ad ogni buon conto, si deve partire dall'assunto che le ricorrenti non sono state in misura di fornire elementi concreti atti a dimostrare che la Grecia, (nonostante abbia loro riconosciuto lo statuto di rifugiato) rischi di allontanarle verso l'Afghanistan disattendendo il principio del non respingimento. 6.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

8. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

9. A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 9.1 È pertanto necessario analizzare se tenuto conto della situazione generale in Grecia e della situazione individuale dei ricorrenti, vi sono dei seri motivi di considerare, in caso di rinvio in Grecia, l'esistenza di rischi personali, concreti e seri di essere sottoposti ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU. 9.2 Come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, la Grecia è legata dalla direttiva qualificazione. In conformità all'art. 39 direttiva qualificazione, la Grecia, con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013, ha trasposto gli obblighi della direttiva qualificazione nel proprio diritto interno nazionale. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti degli insorgenti - ai quali ha riconosciuto la qualità di rifugiato - costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Gli obblighi positivi della Grecia nei confronti dei rifugiati riconosciuti sono accresciuti rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]). Il Tribunale ha a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe. Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale, anche qualora si tratti di allontanamenti di famiglie con bambini (cfr. D-5519/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4 e relativi riferimenti). Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto conferito dalla qualità di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. D-5519/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4 e relativi riferimenti). 9.3 Nel caso in esame, gli interessati sono stati riconosciuti quali rifugiati in Grecia (cfr. atto 44/1). Di conseguenza, non vi sono indizi per ritenere che in caso di allontanamento in Grecia venga violato il principio di non respingimento (art. 33 Conv.). 9.4 Esse allegano che vi sono indizi concreti di rischi suscettibili di mettere la loro vita in pericolo in caso di ritorno in Grecia, segnatamente a causa delle condizioni di abbandono in cui si sono ritrovate quando sono state allontanate dalla polizia dallo squat dove alloggiavano abusivamente. 9.4.1 La CorteEDU ha ritenuto che il semplice fatto di tornare in un Paese in cui la propria situazione economica sarebbe peggiore rispetto a quella dello Stato contraente di espulsione, non è sufficiente a soddisfare la soglia di maltrattamento proibita dall'art. 3 CEDU. Invero, tale disposizione non può essere interpretata come un obbligo generale per le Alte Parti Contraenti di fornire un alloggio a chiunque si trovi nella loro giurisdizione e/o di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere un determinato tenore di vita, che gli stranieri soggetti a espulsione non possono, in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel territorio di uno Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell'assistenza sanitaria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo Stato di espulsione e che, in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali e sociali del ricorrente possano peggiorare significativamente in caso di espulsione dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare una violazione dell'articolo 3 (cfr. sentenza della CorteEDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg.e Samsam Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-73). 9.4.2 Anzitutto il Tribunale rileva che il caso di specie non è comparabile alla situazione ritenuta dal Tribunale nella sentenza E-3841/2019 del 20 agosto 2019 consid. 2.4 e citata dalle ricorrenti a diverse riprese dinnanzi all'autorità inferiore. Invero, nella fattispecie non può essere ritenuto che la SEM non abbia proceduto ad un esame concreto della situazione di fatto, poiché le insorgenti pur avendo avuto a diverse riprese - nel corso del colloquio Dublino del 31 luglio 2019, del colloquio complementare Dublino con concessione del diritto di essere sentito del 19 settembre 2019, del diritto di essere sentito del 22 ottobre 2019 e del parere sulla bozza di decisione del 22 novembre 2019 - occasione di descrivere dettagliatamente la situazione in cui si sono trovate in Grecia hanno fornito delle allegazioni vaghe e poco dettagliate. In particolare risulta che nonostante le richiedenti abbiano più volte denunciato le condizioni di abbandono e di non aver ricevuto alcun sostegno dalle autorità greche, A._______ nel colloquio complementare Dublino ha invece asserito che le autorità elleniche hanno fornito loro degli aiuti economici (cfr. atto 65/4). Tali aiuti sono stati sospesi all'incirca nel mese di giugno 2019 e dunque ben dopo l'accoglimento della loro domanda d'asilo avvenuto a marzo 2018. Dalle risultanze processuali non risulta tuttavia che esse si siano rivolte alle autorità per contestare la decisione di interruzione di erogazione degli aiuti economici, essendo infatti partite per la Svizzera una volta cessato il sostegno (cfr. ibidem). Per ciò che concerne l'alloggio invece, risulta che le richiedenti ed i loro famigliari (genitori e padre di B._______) hanno alloggiato in un campo sull'isola di Leros per 10 o 11 mesi prima di trasferirsi ad Atene dove avrebbero vissuto in uno squat, da dove un mese prima della partenza sono stati cacciati e sono rimasti per strada. Dagli atti all'inserto, anche in questo caso non risulta che le insorgenti si siano rivolte alle autorità elleniche ed abbiano adito le vie legali al fine di ottenere un alloggio. Il Tribunale ritiene dunque che, pur tenendo conto della situazione particolare delle interessate - in particolare delle difficili condizioni di vita - e della situazione economica in Grecia (cfr. supra consid. 9.3 e sentenze del TAF E-5133+5134/2018 del 26 ottobre 2018), la quale ha condotto ad una riduzione sostanziale delle prestazioni di assistenza fornite alle persone nel bisogno - di nazionalità straniera al beneficio di un permesso di soggiorno o di nazionalità greca - gli elementi presenti agli atti non lasciano presagire dei motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento tali da ritenere che lo stesso costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o che le stesse siano confrontate ad una situazione di emergenza di carattere esistenziale. Invero, per la maggior parte del tempo passato in Grecia esse hanno ricevuto un aiuto economico ed hanno potuto rivolgersi a delle strutture caritative per l'ottenimento di un alloggio, soltanto nell'ultimo mese passato in Grecia le richiedenti non hanno avuto a disposizione un'abitazione. Di conseguenza, in caso di rinvio in Grecia, spetta alle richiedenti far valere i loro diritti - se del caso adendo le vie legali - e richiedere aiuto alle autorità greche. Infine, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le ricorrenti possono rivolgersi a delle strutture caritative, come peraltro già fatto, per trovare un alloggio. 9.5 Per quanto attiene in seguito alle minacce subite dal passatore, il Tribunale ritiene che non si può partire dall'assunto che le autorità elleniche non abbiano la volontà o la capacità di perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio (cfr. sentenza E-711/2019). Pertanto, anche in questa eventualità è compito delle ricorrenti rivolgersi alle autorità per denunciare le minacce. 9.6 Infine, si rammenta alle insorgenti che essendo state riconosciute quali rifugiate in Grecia, sono loro conferiti i diritti sanciti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati; RS 0.142.30, art. 16-24). In particolare, esse potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU), qualora tali diritti non dovessero essere rispettati. 9.7 In conclusione, le interessate non hanno dimostrato che in caso di rinvio in Grecia - Paese designato come Stato terzo sicuro dove hanno già soggiornato - le loro prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi)

10. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può es-sere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-3228/2019 del 2 luglio 2019). 10.1 Nel caso in disamina, le insorgenti non sono però riuscite in tale intento. Invero, le difficili condizioni di esistenza non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. 10.1.1 Per ciò che attiene la situazione specifica di B._______ è ora necessario determinare se il suo interesse superiore, sancito dall'art. 3 CDF, è compatibile con l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia. il Tribunale rileva anzitutto che nel caso di specie, non sussistono elementi per concludere che l'allontanamento in Grecia equivarrebbe ad uno sradicamento completo tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equilibrio (cfr. DTAF 2012/31 consid. 7.3.2.3; 2009/51 consid. 5.6 e relativi riferimenti). Infatti, ella risiede in Svizzera unicamente da cinque mesi. In seguito, si osserva che l'interesse della bambina è quello di ricongiungersi al padre, scomparso qualche tempo prima dell'inoltro della domanda d'asilo in Svizzera. Tuttavia, dal momento che gli sforzi per ritrovare il genitore, ancora non hanno dato i risultati sperati, risulta nella fattispecie primordiale per B._______ poter continuare a stare con la zia in Grecia - sua attuale persona di riferimento - ed i nonni, con i quali ella ha sempre vissuto sin dalla nascita. Separare la bambina dai famigliari con i quali ella ha un forte legame, appare in casu manifestamente contrario al suo interesse superiore. Come già ribadito in precedenza, essendo alle ricorrenti stato riconosciuto lo statuto di rifugiato, esse beneficiano di quanto previsto dalla direttiva qualificazione (in particolare diritto all'alloggio ed alla scolarizzazione). 10.1.2 Infine, per quanto riguarda la condizione di enorme pressione psicologica in cui si trova A._______, il Tribunale rileva che i problemi di salute risultano rilevanti in ambito di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali per un'esistenza conforme alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/50, consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Ciò non risulta essere il caso nella fattispecie. Da una parte, agli atti non vi sono certificati medici né risulta esservi una terapia prescritta all'insorgente. D'altra parte, qualora ella dovesse in futuro necessitare di un trattamento medico, si osserva che la Grecia dispone di infrastrutture mediche sufficienti e che la legge L.4368/2016 garantisce il diritto all'accesso gratuito all'assistenza sanitaria alle persone considerate vulnerabili - categoria di persone a cui appartengono i richiedenti l'asilo ed i beneficiari di protezione internazionale in conformità all'art. 39 direttiva qualificazione (cfr. Asylum Information Database [AIDA], Country Report: Greece, Update 2018, pag. 190, consultato il 06.12.2019). 10.1.3 Ad ogni modo, appare comunque opportuno che le autorità svizzere competenti per l'esecuzione dell'allontanamento da una parte informino debitamente le autorità greche in merito all'arrivo delle ricorrenti, segnatamente di una minore non accompagnata, ed ai loro - eventuali - problemi di salute, e d'altra parte sollecitino l'aiuto di tali autorità, al fine di garantire un trasferimento efficace e rapido in un alloggio adatto ad un minore. Inoltre, le insorgenti potranno altresì usufruire dell'aiuto al ritorno (cfr. art. 62 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie [OAsi 2], RS 142.312).

11. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dei ricorrenti.

12. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

13. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

14. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-mento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: