Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 Il ricorrente che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2).
E. 4 I ricorsi manifestamente infondati, come nel caso di specie, sono decisi dal giudice unico (art. 111 LAsi), con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti.
E. 5.1 Nel colloquio Dublino, il ricorrente ha confermato di essere entrato illegalmente in Croazia e di aver depositato una domanda d'asilo. Tuttavia, egli ha specificato di essere stato obbligato a lasciare le impronte digitali e di non aver avuto la possibilità di esprimersi tramite un interprete. Egli si sarebbe organizzato con un passatore e avrebbe lasciato il campo profughi 24 ore più tardi, in ragione del "foglio di via" consegnatogli, indicante un termine di 48 ore per lasciare il territorio croato (cfr. atto SEM 12/3). Altresì, l'interessato ha invocato la presenza di una sorella e dei suoi (...) figli in Svizzera e di essere arrivato insieme al nipote A. Quest'ultimo sarebbe stato il figlio di un fratello e l'avrebbe incontrato alcuni mesi dopo l'espatrio in B._______ (cfr. atto SEM 12/3). L'insorgente posto successivamente di fronte alla possibile competenza della Croazia, ha dichiarato di essere stato trattato male dalla polizia croata, di aver tentato tre volte di entrare nel Paese in questione e di aver subito ripetute violenze. Al terzo tentativo, le autorità di polizia gli avrebbero preso le impronte digitali con la forza, e non avrebbero dato seguito alle sue richieste volte ad ottenere cibo ed acqua, limitandosi, a minacciarlo di "spogliarlo e violentarlo" se fosse tornato (cfr. atto SEM 12/3).
E. 5.2 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha constatato la competenza della Croazia per il prosieguo della procedura d'asilo ed ha escluso la sussistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento. Altresì, l'autorità inferiore ha escluso la presenza di motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la domanda d'asilo giusta l'art. 16 par. 1 RD III o che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). In particolare, la SEM ha osservato come la situazione medica dell'interessato risulterebbe chiara, consolidata e non di una gravità tale da costituire un ostacolo a un allontanamento verso la Croazia. Inoltre, l'autorità di prima istanza ha indicato come il comportamento non corretto di alcuni membri delle forze di sicurezza croate non implichi un uso sistematico della violenza contro i migranti e come spetti semmai al richiedente censurare violazioni dei propri diritti fondamentali, nel caso in cui si dovesse (ri-)trovare vittima di atti illeciti, utilizzando le vie di diritto dinanzi alle autorità croate.
E. 5.3 Con la sua impugnativa, l'insorgente avversa le conclusioni a cui è giunta l'autorità di prima istanza. In primo luogo, censura una mancata acquisizione di informazioni rilevanti per la determinazione della competenza Dublino da parte della SEM. A suo dire, l'autorità di prima istanza avrebbe omesso: di concedere il diritto di essere sentito al ricorrente in merito ad un potenziale allontanamento in Grecia, di chiedere alle autorità greche una presa in carico della sua domanda d'asilo e di fornire una motivazione in tal proposito. In tal senso egli cita due recenti sentenze di questo Tribunale TAF F-1872/2023 del 17 aprile 2023 e F-3697/2023 del 6 luglio 2023 e segnala altresì, come organismi internazionali segnalano il continuo verificarsi in Croazia di deportazioni a catena in Grecia. Pertanto, il suo allontanamento verso la Croazia sarebbe da considerarsi inammissibile. In secondo luogo, il ricorrente censura un accertamento incompleto e inesatto del suo stato di salute e della sua condizione di vulnerabilità. Egli osserva come la SEM non avrebbe nemmeno acquisito le necessarie garanzie individualizzate in merito ad un immediato accesso alle cure mediche e ad un alloggio specifico in caso di ritorno. Ad ogni modo l'interessato sostiene che considerate le violenze subite da parte delle autorità croate e la sua vulnerabilità, l'autorità di prima istanza avrebbe dovuto rinunciare al suo trasferimento adottando la clausola di sovranità ed effettuando un esame nazionale della sua domanda d'asilo. Oltretutto, in Svizzera egli dispone di una forte rete famigliare di sostegno emotivo e materiale che verrebbe completamente a meno in caso di ritorno in Croazia.
E. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).
E. 6.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III).
E. 6.4 Nel caso di specie, vista la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III nonché l'espressa accettazione della medesima da parte delle autorità di tale Paese (cfr. supra lett. A.d), la competenza della Croazia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data. Inoltre, circa la censura ricorsuale, il Tribunale evidenzia come le sentenze citate del TAF F-1872/2023 e F-3697/2023 non presentino la medesima fattispecie. Infatti in esse, a differenza del caso che ci occupa, i richiedenti avevano presentato una domanda d'asilo in Grecia ed erano stati "interpellati" - senza deposito di una domanda d'asilo - in Croazia.
E. 7.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Croazia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase RD III; cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5; tra le altre le sentenze D-1551/2023 del 28 marzo 2023 consid. 5.2, E-3596/2023 del 28 giugno 2023 consid. 7).
E. 7.2 In proposito va ricordato che la Croazia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Pertanto, si presume il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare la tutela del diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e la garanzia di una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di seri indizi tesi a dimostrare che le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre respinta d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).
E. 7.3 Nel caso di specie, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 8 È ora necessario esaminare, anche in ragione della censura ricorsuale, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare l'art. 16 RD III e le clausole discrezionali di cui agli artt. 17 par. 1 RD III nonché 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 8.1.1 Giusta l'art. 16 par. 1 RD III laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami famigliari esistessero nel paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. Suddetta disposizione è direttamente applicabile e quindi impugnabile dinanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, e relativi riferimenti). Inoltre, dalla formulazione dell'art. 16 par. 1 RD III si evince che la situazione di dipendenza per motivi medici presuppone l'esistenza di problemi di salute di natura grave che richiedono un'assistenza sostanziale nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, una supervisione o addirittura una cura e un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5; sentenza del Tribunale F-530/2021 dell'11 giugno 2021 consid. 5.2 e relativi riferimenti). Pertanto, il semplice bisogno di sostegno emotivo, o anche psicologico, non è tale da stabilire la relazione di dipendenza richiesta dall'art. 16 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5).
E. 8.1.2 Nella fattispecie, il richiedente ha dichiarato in sede di colloquio Dubino di avere una sorella e (...) nipoti residenti nel Canton C._______ e di aver intrapreso parte del viaggio assieme ad un altro nipote (cfr. atto SEM 12/3). Nel gravame egli sottolinea come la presenza di una parte della famiglia in Svizzera, visto il suo fragile stato di salute mentale e il recentissimo episodio autolesionista e i pensieri suicidali, costituirebbe per lui una forte rete di sostegno emotivo e materiale che verrebbe completamente meno in caso di ritorno in Croazia (cfr. atto ricorsuale pag. 10). Da tale affermazione si potrebbe quindi dedurre un appello a un rapporto di dipendenza ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 RD III e una conseguente responsabilità della Svizzera.
E. 8.1.3 Dagli atti medici più recenti risulta in particolare una diagnosi di episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1) e disturbo post-traumatico da stress (ICD-10: F 43.1). Inoltre, dai referti medici dell'8 del 21 novembre 2023 (cfr. atti SEM 33/3 e 39/3) emerge che il richiedente è stato ricoverato per 13 giorni e successivamente per 7 giorni presso la Clinica Psichiatrica Cantonale.
E. 8.1.4 Il Tribunale non mette in dubbio che il richiedente soffra di problemi psichiatrici importanti e che la vicinanza con i famigliari, in particolare la sorella potrebbe essere di giovamento. Tuttavia, da una valutazione complessiva delle circostanze in questione e dai documenti agli atti, non si può presumere che il ricorrente dipenda da un sostegno della sorella ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 RD III (cfr. supra consid. 8.1.1). Sebbene il ricorrente soffra di episodio depressivo di media gravità e di disturbo post-traumatico da stress, quanto diagnosticato non permette di giustificare un'assistenza sostanziale nella vita quotidiana (cfr. sentenza del TAF F-5666/2023 del 29 novembre 2023 consid. 8.3). Infatti, la diagnosi non suggerisce che l'insorgente sarebbe a grave rischio di scompenso psicologico se non potesse essere sostenuto dalla sorella. Peraltro, non è nemmeno stato specificato il sostegno emotivo e materiale che la sorella avrebbe dato al ricorrente dal suo arrivo in Svizzera, infatti non risulta che il ricorrente si sia recato da lei o che abbiano trascorso tempo assieme. Di conseguenza, ferme queste premesse, non si giustifica in casu l'applicazione dell'art. 16 cpv. 1 RD III e una conseguente responsabilità della Svizzera.
E. 8.2.1 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Per quanto concerne la nozione giuridica indeterminata, "motivi umanitari", il Tribunale ha pieno potere cognitivo (DTAF 2015/2 consid. 4.3.3), mentre nell'applicazione della seconda parte della frase ("la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda"), l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 8.3.1 Nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. La Croazia ha d'altro canto espressamente accettato, con scritto del 23 agosto 2023 (cfr. atto SEM 18/2), di continuare l'esame della procedura in accordo con la summenzionata direttiva, in particolare si è impegnata a continuare la determinazione della responsabilità per il trattamento della domanda di protezione dell'insorgente («to continue to determine responsibility for the above mentioned person»). Inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Altresì, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). In particolare, egli potrà denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti o rivolgersi alle autorità di polizia croate onde tutelare la propria incolumità se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (cfr. tra le tante la sentenza del TAF D-4399/2023 del 28 agosto 2023 consid. 8.3). In aggiunta, il Tribunale osserva come non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a Zagabria dell'insorgente, rischierebbe di esporlo ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovato in quanto persona straniera in una situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera.
E. 8.3.2.1 Rimane inoltre da chiarire se il suo trasferimento in Croazia in presenza dei problemi medici, in particolare dei suoi disturbi piscologici, vìoli l'art. 3 CEDU. In proposito va detto che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciare presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.).
E. 8.3.2.2 Dagli atti medici all'incarto, si evince che il ricorrente ha effettuato numerose visite dentistiche, in particolare a seguito di dolore gengivale (cfr. atti SEM 17/3, 19/3, 20/3, 21/3, 25/3). Inoltre, con visita del 4 agosto 2023 il richiedente ha espresso la necessità di vedere uno psicologo, affermando di essere stato già in terapia da circa 3 anni in Iran (cfr. atto SEM 24/2), conseguentemente il 12 settembre, 3 ottobre e 20 ottobre 2023 egli ha potuto beneficiare di consulti psichiatrici (cfr. atti SEM 23/2, 26/2, 28/3). Dai referti medici è emersa la diagnosi di episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1) e di disturbo post-traumatico da stress (ICD-10: F43.1), in terapia con i farmaci Risperidone Mepha Lactab, Sertralin Pfizer, e in riserva Psychopax e Akineton (cfr. atto SEM 28/3). Inoltre, egli è stato visitato in data 12 ottobre 2023 per un ascesso (...), con un importante tumefazione e dolenzia locale (cfr. atto SEM 27/2). A seguito dell'incisione dell'ascesso gli è stato prescritto il medicamento Irfen 600. Pertanto, alla luce dei referti medici di cui all'inserto SEM il substrato fattuale non conteneva indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza citata. Allo stesso modo, non v'erano elementi per sospettare che i disturbi in parola potessero raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Il quadro clinico dell'insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato e non bisognoso di ulteriori approfondimenti.
E. 8.3.2.3 Per quanto concerne la sua situazione medica attuale, il Tribunale riscontra che il ricorrente, successivamente all'emanazione del provvedimento impugnato è stato ricoverato presso la Clinica Psichiatrica Cantonale in due occasioni (cfr. supra consid. 8.1.3; cfr. atti SEM 33/3, 39/3). Il primo ricovero è avvenuto in seguito ad un episodio di autolesionismo all'avambraccio (...), autoprocuratosi con un pezzo di bottiglia, in seguito ad aver sentito i propri parenti rimasti in Iran (cfr. atto SEM 33/9). Tuttavia, nel referto medico del 21 novembre 2023 si apprende che le ideazioni anticonservative e autolesioniste sono assenti ed egli è in grado in caso di necessità di chiedere aiuto (cfr. atto SEM 39/9). La terapia è inoltre stata aggiornata: Psychopax, Depakine chrono, Zyprexa, Xyzal cpr, Stilnox CR, Sertralin Pfizer e in riserva Psychopax, Zyprexa e Akineton. Altresì, in data 21 e 24 novembre 2023 egli è stato visitato per irritazione gengivale (cfr. atti SEM 36/4, 42/2), mentre dalla lettera di dimissione del pronto soccorso del 27 novembre 2023 si apprende di una sospetta bronchite asmatica su verosimile asma misconosciuta per la quale viene prescritta la terapia a base Brufen 400 mg, Symbicort 100/6 Turbuhaler e Flumicil 600 mg (cfr. atto SEM 43/3). Dalla precitata lettera di dimissione, emerge inoltre, che il ricorrente presentava condizione generali di salute buone. Senza voler sminuire gli episodi passati il Tribunale presume che le precedenti crisi che hanno portato ai due ricoveri sembrano essere state superate.
E. 8.3.2.4 Di conseguenza, anche alla luce dell'attuale situazione medica, dopo decisione dell'autorità inferiore, non sussistono indizi per ritenere che egli sia affetto da una patologia grave, rispettivamente che questa non possa essere trattata in Croazia. Va in ogni caso rilevato come è notorio che lo Stato di destinazione dispone in ogni caso di infrastrutture mediche sufficienti. Inoltre in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, esso deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Infine, qualora necessario prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità croate dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 RD III). Altresì, egli potrà ovviare a possibili complicazioni iniziali nell'ottenimento dei farmaci che gli sono stati prescritti venendo trasferito con una riserva sufficiente. Delle garanzie individuali particolari, come richiesto dal ricorrente, non sono necessarie (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-4399/2023 consid. 8.4.4.).
E. 8.4.1 In conclusione dunque, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che il trasferimento in Croazia, avrebbe delle conseguenze tali sulle proprie condizioni di vita o sulla propria situazione personale tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. Tortura.
E. 8.4.2 In seguito, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 8.4.3 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità).
E. 9 Di conseguenza, la Croazia è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25, 29 RD III.
E. 10.1 Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi.
E. 10.2 In siffatte circostanze, non occorre esaminare le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), poiché detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
E. 11 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.
E. 12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta senza oggetto.
E. 12.2 Per il medesimo motivo esposto al considerando precedente, anche la domanda tendente all'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, risulta senza oggetto.
E. 13 Le misure supercautelari del 20 novembre 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3° ed. 2023, n. 54-56 PA).
E. 14.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 14.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali pari a CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6309/2023 Sentenza del 13 dicembre 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato da Bianca Sonnini, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM dell'8 novembre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino iraniano, è giunto in Svizzera il (...) giugno 2023, depositandovi una domanda d'asilo. A.b Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati EURODAC il richiedente si trovava in Grecia il (...) aprile 2023, mentre in Croazia, il (...) maggio successivo, giorno in cui vi ha pure depositato una domanda d'asilo. A.c Il 14 luglio 2023 la SEM ha svolto con il richiedente il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; GU L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III). A.d Il 9 agosto 2023, la SEM ha presentato alle competenti autorità croate una richiesta di ripresa in carico dell'interessato in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Richiesta accolta il 23 agosto seguente sensi dell'art. 20 par. 5 RD III. A.e Per quanto concerne il profilo medico, il richiedente ha beneficiato di numerosi consulti medici e psichiatrici. B. Con decisione del 8 novembre 2023, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso la Croazia. C. Il 16 novembre 2023 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 17 novembre 2023) il richiedente è insorto contro la decisione citata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), postulando, in limine la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; in via principale, l'accoglimento dell'impugnativa, l'annullamento della decisione avversata e l'esame della domanda d'asilo nell'ambito di una procedura nazionale in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti all'autorità inferiore al fine di procedere con i necessari complementi istruttori; altresì, l'insorgente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. D. Con misure supercautelari del 20 novembre 2023 il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2). 4. I ricorsi manifestamente infondati, come nel caso di specie, sono decisi dal giudice unico (art. 111 LAsi), con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti. 5. 5.1 Nel colloquio Dublino, il ricorrente ha confermato di essere entrato illegalmente in Croazia e di aver depositato una domanda d'asilo. Tuttavia, egli ha specificato di essere stato obbligato a lasciare le impronte digitali e di non aver avuto la possibilità di esprimersi tramite un interprete. Egli si sarebbe organizzato con un passatore e avrebbe lasciato il campo profughi 24 ore più tardi, in ragione del "foglio di via" consegnatogli, indicante un termine di 48 ore per lasciare il territorio croato (cfr. atto SEM 12/3). Altresì, l'interessato ha invocato la presenza di una sorella e dei suoi (...) figli in Svizzera e di essere arrivato insieme al nipote A. Quest'ultimo sarebbe stato il figlio di un fratello e l'avrebbe incontrato alcuni mesi dopo l'espatrio in B._______ (cfr. atto SEM 12/3). L'insorgente posto successivamente di fronte alla possibile competenza della Croazia, ha dichiarato di essere stato trattato male dalla polizia croata, di aver tentato tre volte di entrare nel Paese in questione e di aver subito ripetute violenze. Al terzo tentativo, le autorità di polizia gli avrebbero preso le impronte digitali con la forza, e non avrebbero dato seguito alle sue richieste volte ad ottenere cibo ed acqua, limitandosi, a minacciarlo di "spogliarlo e violentarlo" se fosse tornato (cfr. atto SEM 12/3). 5.2 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha constatato la competenza della Croazia per il prosieguo della procedura d'asilo ed ha escluso la sussistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento. Altresì, l'autorità inferiore ha escluso la presenza di motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la domanda d'asilo giusta l'art. 16 par. 1 RD III o che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). In particolare, la SEM ha osservato come la situazione medica dell'interessato risulterebbe chiara, consolidata e non di una gravità tale da costituire un ostacolo a un allontanamento verso la Croazia. Inoltre, l'autorità di prima istanza ha indicato come il comportamento non corretto di alcuni membri delle forze di sicurezza croate non implichi un uso sistematico della violenza contro i migranti e come spetti semmai al richiedente censurare violazioni dei propri diritti fondamentali, nel caso in cui si dovesse (ri-)trovare vittima di atti illeciti, utilizzando le vie di diritto dinanzi alle autorità croate. 5.3 Con la sua impugnativa, l'insorgente avversa le conclusioni a cui è giunta l'autorità di prima istanza. In primo luogo, censura una mancata acquisizione di informazioni rilevanti per la determinazione della competenza Dublino da parte della SEM. A suo dire, l'autorità di prima istanza avrebbe omesso: di concedere il diritto di essere sentito al ricorrente in merito ad un potenziale allontanamento in Grecia, di chiedere alle autorità greche una presa in carico della sua domanda d'asilo e di fornire una motivazione in tal proposito. In tal senso egli cita due recenti sentenze di questo Tribunale TAF F-1872/2023 del 17 aprile 2023 e F-3697/2023 del 6 luglio 2023 e segnala altresì, come organismi internazionali segnalano il continuo verificarsi in Croazia di deportazioni a catena in Grecia. Pertanto, il suo allontanamento verso la Croazia sarebbe da considerarsi inammissibile. In secondo luogo, il ricorrente censura un accertamento incompleto e inesatto del suo stato di salute e della sua condizione di vulnerabilità. Egli osserva come la SEM non avrebbe nemmeno acquisito le necessarie garanzie individualizzate in merito ad un immediato accesso alle cure mediche e ad un alloggio specifico in caso di ritorno. Ad ogni modo l'interessato sostiene che considerate le violenze subite da parte delle autorità croate e la sua vulnerabilità, l'autorità di prima istanza avrebbe dovuto rinunciare al suo trasferimento adottando la clausola di sovranità ed effettuando un esame nazionale della sua domanda d'asilo. Oltretutto, in Svizzera egli dispone di una forte rete famigliare di sostegno emotivo e materiale che verrebbe completamente a meno in caso di ritorno in Croazia. 6. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 6.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III). 6.4 Nel caso di specie, vista la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III nonché l'espressa accettazione della medesima da parte delle autorità di tale Paese (cfr. supra lett. A.d), la competenza della Croazia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data. Inoltre, circa la censura ricorsuale, il Tribunale evidenzia come le sentenze citate del TAF F-1872/2023 e F-3697/2023 non presentino la medesima fattispecie. Infatti in esse, a differenza del caso che ci occupa, i richiedenti avevano presentato una domanda d'asilo in Grecia ed erano stati "interpellati" - senza deposito di una domanda d'asilo - in Croazia. 7. 7.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Croazia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase RD III; cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5; tra le altre le sentenze D-1551/2023 del 28 marzo 2023 consid. 5.2, E-3596/2023 del 28 giugno 2023 consid. 7). 7.2 In proposito va ricordato che la Croazia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Pertanto, si presume il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare la tutela del diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e la garanzia di una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di seri indizi tesi a dimostrare che le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre respinta d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 7.3 Nel caso di specie, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 8. È ora necessario esaminare, anche in ragione della censura ricorsuale, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare l'art. 16 RD III e le clausole discrezionali di cui agli artt. 17 par. 1 RD III nonché 29a cpv. 3 OAsi 1. 8.1 8.1.1 Giusta l'art. 16 par. 1 RD III laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami famigliari esistessero nel paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. Suddetta disposizione è direttamente applicabile e quindi impugnabile dinanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, e relativi riferimenti). Inoltre, dalla formulazione dell'art. 16 par. 1 RD III si evince che la situazione di dipendenza per motivi medici presuppone l'esistenza di problemi di salute di natura grave che richiedono un'assistenza sostanziale nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, una supervisione o addirittura una cura e un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5; sentenza del Tribunale F-530/2021 dell'11 giugno 2021 consid. 5.2 e relativi riferimenti). Pertanto, il semplice bisogno di sostegno emotivo, o anche psicologico, non è tale da stabilire la relazione di dipendenza richiesta dall'art. 16 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5). 8.1.2 Nella fattispecie, il richiedente ha dichiarato in sede di colloquio Dubino di avere una sorella e (...) nipoti residenti nel Canton C._______ e di aver intrapreso parte del viaggio assieme ad un altro nipote (cfr. atto SEM 12/3). Nel gravame egli sottolinea come la presenza di una parte della famiglia in Svizzera, visto il suo fragile stato di salute mentale e il recentissimo episodio autolesionista e i pensieri suicidali, costituirebbe per lui una forte rete di sostegno emotivo e materiale che verrebbe completamente meno in caso di ritorno in Croazia (cfr. atto ricorsuale pag. 10). Da tale affermazione si potrebbe quindi dedurre un appello a un rapporto di dipendenza ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 RD III e una conseguente responsabilità della Svizzera. 8.1.3 Dagli atti medici più recenti risulta in particolare una diagnosi di episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1) e disturbo post-traumatico da stress (ICD-10: F 43.1). Inoltre, dai referti medici dell'8 del 21 novembre 2023 (cfr. atti SEM 33/3 e 39/3) emerge che il richiedente è stato ricoverato per 13 giorni e successivamente per 7 giorni presso la Clinica Psichiatrica Cantonale. 8.1.4 Il Tribunale non mette in dubbio che il richiedente soffra di problemi psichiatrici importanti e che la vicinanza con i famigliari, in particolare la sorella potrebbe essere di giovamento. Tuttavia, da una valutazione complessiva delle circostanze in questione e dai documenti agli atti, non si può presumere che il ricorrente dipenda da un sostegno della sorella ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 RD III (cfr. supra consid. 8.1.1). Sebbene il ricorrente soffra di episodio depressivo di media gravità e di disturbo post-traumatico da stress, quanto diagnosticato non permette di giustificare un'assistenza sostanziale nella vita quotidiana (cfr. sentenza del TAF F-5666/2023 del 29 novembre 2023 consid. 8.3). Infatti, la diagnosi non suggerisce che l'insorgente sarebbe a grave rischio di scompenso psicologico se non potesse essere sostenuto dalla sorella. Peraltro, non è nemmeno stato specificato il sostegno emotivo e materiale che la sorella avrebbe dato al ricorrente dal suo arrivo in Svizzera, infatti non risulta che il ricorrente si sia recato da lei o che abbiano trascorso tempo assieme. Di conseguenza, ferme queste premesse, non si giustifica in casu l'applicazione dell'art. 16 cpv. 1 RD III e una conseguente responsabilità della Svizzera. 8.2 8.2.1 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Per quanto concerne la nozione giuridica indeterminata, "motivi umanitari", il Tribunale ha pieno potere cognitivo (DTAF 2015/2 consid. 4.3.3), mentre nell'applicazione della seconda parte della frase ("la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda"), l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.3 8.3.1 Nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. La Croazia ha d'altro canto espressamente accettato, con scritto del 23 agosto 2023 (cfr. atto SEM 18/2), di continuare l'esame della procedura in accordo con la summenzionata direttiva, in particolare si è impegnata a continuare la determinazione della responsabilità per il trattamento della domanda di protezione dell'insorgente («to continue to determine responsibility for the above mentioned person»). Inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Altresì, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). In particolare, egli potrà denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti o rivolgersi alle autorità di polizia croate onde tutelare la propria incolumità se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (cfr. tra le tante la sentenza del TAF D-4399/2023 del 28 agosto 2023 consid. 8.3). In aggiunta, il Tribunale osserva come non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a Zagabria dell'insorgente, rischierebbe di esporlo ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovato in quanto persona straniera in una situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera. 8.3.2 8.3.2.1 Rimane inoltre da chiarire se il suo trasferimento in Croazia in presenza dei problemi medici, in particolare dei suoi disturbi piscologici, vìoli l'art. 3 CEDU. In proposito va detto che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciare presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.). 8.3.2.2 Dagli atti medici all'incarto, si evince che il ricorrente ha effettuato numerose visite dentistiche, in particolare a seguito di dolore gengivale (cfr. atti SEM 17/3, 19/3, 20/3, 21/3, 25/3). Inoltre, con visita del 4 agosto 2023 il richiedente ha espresso la necessità di vedere uno psicologo, affermando di essere stato già in terapia da circa 3 anni in Iran (cfr. atto SEM 24/2), conseguentemente il 12 settembre, 3 ottobre e 20 ottobre 2023 egli ha potuto beneficiare di consulti psichiatrici (cfr. atti SEM 23/2, 26/2, 28/3). Dai referti medici è emersa la diagnosi di episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1) e di disturbo post-traumatico da stress (ICD-10: F43.1), in terapia con i farmaci Risperidone Mepha Lactab, Sertralin Pfizer, e in riserva Psychopax e Akineton (cfr. atto SEM 28/3). Inoltre, egli è stato visitato in data 12 ottobre 2023 per un ascesso (...), con un importante tumefazione e dolenzia locale (cfr. atto SEM 27/2). A seguito dell'incisione dell'ascesso gli è stato prescritto il medicamento Irfen 600. Pertanto, alla luce dei referti medici di cui all'inserto SEM il substrato fattuale non conteneva indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza citata. Allo stesso modo, non v'erano elementi per sospettare che i disturbi in parola potessero raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Il quadro clinico dell'insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato e non bisognoso di ulteriori approfondimenti. 8.3.2.3 Per quanto concerne la sua situazione medica attuale, il Tribunale riscontra che il ricorrente, successivamente all'emanazione del provvedimento impugnato è stato ricoverato presso la Clinica Psichiatrica Cantonale in due occasioni (cfr. supra consid. 8.1.3; cfr. atti SEM 33/3, 39/3). Il primo ricovero è avvenuto in seguito ad un episodio di autolesionismo all'avambraccio (...), autoprocuratosi con un pezzo di bottiglia, in seguito ad aver sentito i propri parenti rimasti in Iran (cfr. atto SEM 33/9). Tuttavia, nel referto medico del 21 novembre 2023 si apprende che le ideazioni anticonservative e autolesioniste sono assenti ed egli è in grado in caso di necessità di chiedere aiuto (cfr. atto SEM 39/9). La terapia è inoltre stata aggiornata: Psychopax, Depakine chrono, Zyprexa, Xyzal cpr, Stilnox CR, Sertralin Pfizer e in riserva Psychopax, Zyprexa e Akineton. Altresì, in data 21 e 24 novembre 2023 egli è stato visitato per irritazione gengivale (cfr. atti SEM 36/4, 42/2), mentre dalla lettera di dimissione del pronto soccorso del 27 novembre 2023 si apprende di una sospetta bronchite asmatica su verosimile asma misconosciuta per la quale viene prescritta la terapia a base Brufen 400 mg, Symbicort 100/6 Turbuhaler e Flumicil 600 mg (cfr. atto SEM 43/3). Dalla precitata lettera di dimissione, emerge inoltre, che il ricorrente presentava condizione generali di salute buone. Senza voler sminuire gli episodi passati il Tribunale presume che le precedenti crisi che hanno portato ai due ricoveri sembrano essere state superate. 8.3.2.4 Di conseguenza, anche alla luce dell'attuale situazione medica, dopo decisione dell'autorità inferiore, non sussistono indizi per ritenere che egli sia affetto da una patologia grave, rispettivamente che questa non possa essere trattata in Croazia. Va in ogni caso rilevato come è notorio che lo Stato di destinazione dispone in ogni caso di infrastrutture mediche sufficienti. Inoltre in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, esso deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Infine, qualora necessario prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità croate dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 RD III). Altresì, egli potrà ovviare a possibili complicazioni iniziali nell'ottenimento dei farmaci che gli sono stati prescritti venendo trasferito con una riserva sufficiente. Delle garanzie individuali particolari, come richiesto dal ricorrente, non sono necessarie (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-4399/2023 consid. 8.4.4.). 8.4 8.4.1 In conclusione dunque, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che il trasferimento in Croazia, avrebbe delle conseguenze tali sulle proprie condizioni di vita o sulla propria situazione personale tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. Tortura. 8.4.2 In seguito, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 8.4.3 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità).
9. Di conseguenza, la Croazia è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25, 29 RD III. 10. 10.1 Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. 10.2 In siffatte circostanze, non occorre esaminare le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), poiché detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
11. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata. 12. 12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta senza oggetto. 12.2 Per il medesimo motivo esposto al considerando precedente, anche la domanda tendente all'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, risulta senza oggetto.
13. Le misure supercautelari del 20 novembre 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3° ed. 2023, n. 54-56 PA). 14. 14.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 14.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali pari a CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: