Asilo ed allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.- versato dal ricorrente il 30 novembre 2018.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6033/2018 Sentenza del 22 marzo 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Emilia Antonioni Luftensteiner; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 26 settembre 2018 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 4 agosto 2018, i verbali d'audizione dell'8 agosto 2018 (di seguito: verbale 1) e del 13 settembre 2018 (di seguito: verbale 2), i mezzi di prova prodotti durante la procedura di prima istanza, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 26 settembre 2018, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. atto A23), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 22 ottobre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 ottobre 2018), per il cui tramite il ricorrente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la trasmissione degli atti all'autorità di prima istanza per una nuova decisione; in via ancor più subordinata la concessione dell'ammissione provvisoria; contestualmente di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili, i mezzi di prova prodotti in sede ricorsuale, la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 21 novembre 2018 che respingeva la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e invitava l'insorgente a versare, entro il 6 dicembre 2018, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine, il tempestivo pagamento del suddetto anticipo il 30 novembre 2018, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015), che presentato tempestivamente (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil originario del villaggio di C._______ (distretto di Mannar) e cresciuto a D._______ nel medesimo distretto, avrebbe lasciato il proprio paese d'origine legalmente nel 2015 e si sarebbe recato in Kurdistan dove avrebbe vissuto e lavorato fino alla fine di ottobre 2016 (cfr. verbale 1, pag. 2 e segg.), che quali motivi d'asilo egli avrebbe addotto di avere avuto dei problemi a causa della sua collaborazione con le Tigri per la liberazione della patria Tamil (di seguito: LTTE [Liberation Tigers of Tamil Eelam]); che segnatamente, il richiedente sarebbe stato ricercato a casa; che inoltre il cugino con cui avrebbe lavorato sarebbe stato ucciso, mentre altre due persone sarebbero scomparse; che temendo egli di subire la medesima sorte sarebbe espatriato (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, D7), che nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha messo in dubbio la verosimiglianza delle allegazioni dell'interessato; che il richiedente si sarebbe invero contraddetto in diversi punti; che altresì le sue dichiarazioni non sarebbero sufficientemente motivate, sarebbero incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire ed infine sarebbero pure tardive, che con ricorso, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che a suo dire le supposte incongruenze non parrebbero avere un impatto decisivo sulla valutazione della verosimiglianza; che in seguito, le sue dichiarazioni andrebbero ritenute, nel complesso, dettagliate e complete; che inoltre, egli contesta l'illogicità ritenuta del suo comportamento; che i mezzi di prova dimostrerebbero infine che sarebbe ancora ricercato dai militari, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che in casu, la versione proposta dall'insorgente si esaurisce in allegazioni contrastanti e non sufficientemente sostanziate; che le contraddizioni nel suo esposto sono infatti innumerevoli e instillano seri dubbi quanto al fatto che gli episodi narrati possano essere stati ideati per i fini della causa, che le dichiarazioni del ricorrente in merito ai suoi timori in patria risultano essenzialmente divergenti; che egli ha inizialmente dichiarato di temere di subire la medesima sorte di due colleghi di lavoro i quali sarebbero scomparsi senza più dare notizie (cfr. verbale 1, pag. 7), salvo poi in seguito dichiarare di temere in particolare di subire la medesima sorte del cugino il quale sarebbe stato assassinato (cfr. verbale 2, D51, D112-D113), che le date fornite in merito alla scomparsa dei due colleghi non coincidono tra un'audizione e l'altra; che dapprima l'insorgente ha allegato che non si avrebbero più loro notizie dal 2009 o 2010 (cfr. verbale 1, pag. 7), salvo poi collocare la loro scomparsa tra il 2007 e il 2009 (cfr. verbale 2, D108 e D109), che in seguito, pure l'inizio della sua collaborazione con le LTTE risulta incongruente; che da una parte ha allegato di essere entrato a farne parte nel 2005 (cfr. verbale 1, pag. 7), salvo poi riferire di aver iniziato la collaborazione soltanto due o tre mesi dopo la morte del padre avvenuta a novembre 2005, e quindi nel 2006 (cfr. verbale 2, D79 e D80), che proseguendo nell'analisi, non meno contraddittorie risultano anche le informazioni fornite dal ricorrente in merito al suo ultimo indirizzo; che egli ha dapprima indicato di aver vissuto a D._______ (distretto di Mannar) dal 1992 al suo espatrio nel 2015 (cfr. atto A8, pag. 4), salvo poi dichiarare di aver vissuto a tale indirizzo soltanto dal 2005 a gennaio 2006 (cfr. atto A19, D12), che altresì, la ricerca da parte del CID (Criminal Investigation Department) risulta da una parte essere unicamente frutto di una sua supposizione (cfr. verbale 2, D37-D38) e dall'altra le allegazioni risultano contraddittorie, che invero, egli ha allegato che i suoi problemi in Sri Lanka sono iniziati nel 2010 quando quelli del CID hanno iniziato a cercarlo (cfr. verbale 2, D33- D36); che in particolare è stato ricercato all'ufficio delle LTTE (cfr. verbale 2, D42); che tuttavia tale ufficio non esisteva più già dal 2009 (cfr. verbale 2 D26, D46); che pertanto non risulta comprensibile come sia possibile che egli sia stato ricercato presso tale ufficio, che oltretutto, su questo punto, il comportamento dell'insorgente risulta quantomeno poco conforme alla logica dell'agire; che invero, egli ha asserito di aver vissuto presso il cugino - il quale in realtà viveva nell'ufficio delle LTTE - anche dopo la sua morte e fino al 2011, e ciò malgrado già dal 2010 fosse ricercato proprio lì dal CID, che risulta poi alquanto improbabile che il ricorrente abbia potuto ottenere personalmente un passaporto presso le competenti autorità a Colombo (con l'aiuto del passatore per trovare l'ufficio presso il quale presentare la richiesta) ed espatriare legalmente munito di un visto per il Kurdistan iracheno se fosse stato realmente ricercato per attività a favore delle LTTE (cfr. verbale 1, pag. 4 seg.; verbale 2, D140-D142), che le allegazioni dell'insorgente risultano inoltre poco sostanziate; che egli non ha saputo indicare il numero di volte nel quale è stato ricercato presso il fratello ed ha pure avuto difficoltà a riportare temporalmente gli avvenimenti (cfr. verbale 2, D67-D73), che infine, in sede ricorsuale egli non ha fornito motivi o mezzi di prova che giustificherebbero una diversa valutazione; che segnatamente, i documenti allegati, oltre ad essere degli scritti di parte confezionabili per i fini della causa e di esiguo valore probatorio, contraddicono quanto allegato dal ricorrente in sede d'audizione sui motivi d'asilo; che invero, sia dalla dichiarazione del membro del Parlamento E._______ del 28 settembre 2018, sia dalla dichiarazione del Vescovo di F._______ del 10 ottobre 2018 risulta che il CID continua ad interrogare il fratello G._______ per ottenere informazioni in merito all'insorgente; che al contrario, egli ha dichiarato nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo il 13 settembre 2018 di essere in contatto con il fratello il quale gli ha assicurato che dalla sua partenza non vi sarebbero più stati problemi ed egli non verrebbe più ricercato (cfr. verbale 2, D59-D60), che altresì, da entrambi i documenti, risulta che il fratello G._______ sia stato arrestato nel 2008 e interrogato in merito al ricorrente; che tuttavia, in sede di audizione l'insorgente non ha mai menzionato il fatto che il fratello fosse stato arrestato, ma bensì si è limitato ad allegare che il parente è stato più volte interrogato, la prima volta nel 2012 e da ultimo nel 2014 (cfr. verbale 2, D64-D71), che di conseguenza, visto quanto sopra, le sue allegazioni in merito ai timori di essere ricercato da parte delle autorità non sono da ritenere nella fattispecie verosimili, che da ultimo, la sola appartenenza all'etnia Tamil e il deposito di una domanda d'asilo all'estero non sono elementi di rischio sufficienti per giustificare un timore fondato di essere esposto a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6), che, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che la stessa non sia ammissibile poiché egli rischierebbe di essere esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento in violazione dell'art. 3 CEDU; che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe neppure ragionevolmente esigibile in ragione delle criticità di ordine generale esistenti nel suo Paese d'origine, che ad ogni modo, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì non vi sarebbero indizi - non avendo reso verosimile di essere effettivamente in pericolo nel suo Paese - per ritenere per l'interessato un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che anche nel contesto della diaspora Tamil non basta infatti una semplice possibilità di subire trattamenti inumani o degradanti per ammettere l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid. 10.4), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che inoltre, vista la cessazione delle ostilità tra i separatisti Tamil ed il governo di Colombo, non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.1), che nella sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [E-1866/2015 consid. 13.3.3]), che in specie, il ricorrente proviene dal distretto di Mannar, nella provincia Settentrionale, e non vi è da dubitare quanto al fatto che egli (come del resto non contestato in sede ricorsuale) adempia ai suddetti requisiti; che infatti, l'insorgente può contare sulla presenza di un'ampia rete famigliare nella provincia (tra cui due fratelli nel distretto di Mannar e due nel distretto di Vavuniya [cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2, D157 segg.], così come diversi zii e cugini [cfr. verbale 2, D156]) e su di una pluriennale esperienza professionale quale allevatore, agricoltore e quale addetto alle pulizie (cfr. verbale 1, pag. 4), che inoltre, l'insorgente gode di buona salute e non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2) che in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.- versato dall'insorgente il 30 novembre 2018, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.- versato dal ricorrente il 30 novembre 2018.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: