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D-5821/2012

D-5821/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-06-13 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil, è originario di B._______ nella Regione di Jaffna (Sri Lanka) ed ha vissuto a C._______ nella Regione di Vanni (Sri Lanka) dal (...) agosto 2005 al (...) aprile 2009. In seguito avrebbe vissuto in due campi per rifugiati sino all'agosto del 2010, data del suo espatrio (cfr. verbale di audizione sulle generalità del 26 agosto 2010 [di seguito: verbale 1], pag. 1 e segg.). In data 16 agosto 2010, il richiedente ha inoltrato domanda d'asilo in Svizzera. Interrogato in merito ai propri motivi d'asilo egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stato obbligato dalle Tigri per la liberazione della patria Tamil (di seguito: LTTE) ad assolvere un addestramento militare ed in seguito a lavorare al loro servizio in qualità di (...). Il (...) aprile del 2009, con l'intensificarsi dei combattimenti, sarebbe fuggito rifugiandosi presso un campo per rifugiati controllato dall'esercito cingalese. Tuttavia, in tale luogo sarebbe stato identificato dalle guardie come membro delle LTTE e, pertanto, avrebbe subito numerosi interrogatori e pestaggi da parte dei militari cingalesi. Temendo per la propria vita in ragione del suo passato nelle LTTE, il richiedente, nell'agosto del 2010, avrebbe corrotto una guardia del campo profughi che gli avrebbe permesso di fuggire dal campo e di organizzare in seguito il proprio espatrio (cfr. verbale 1 e verbale di audizione del 9 settembre 2010 [di seguito: verbale 2]). A sostegno della propria domanda d'asilo il richiedente ha presentato la copia della "Relief and Recovery Assistance to Dispaced Persons" e due attestati di lavoro di data (...) e (...). B. Con decisione del 5 ottobre 2012, l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda di asilo ed ha pronunciato, nel contempo, l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Sri Lanka, segnatamente a Jaffna, siccome lecito, esigibile e possibile. C. In data 8 novembre 2012, il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro predetta decisione dell'autorità inferiore, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la demanda del gravame all'autorità inferiore per una nuova valutazione. Il medesimo ha inoltre chiesto in via subordinata la concessione dell'ammissione provvisoria. D. Con decisione del 13 novembre 2012, il Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 28 novembre 2012, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali informandolo nel contempo che, in caso d'inosservanza, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. E. Con scritto del 22 novembre 2012, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale l'ordine di arresto (warrant of arrest) che gli Uffici giudiziari di C._______ avrebbero emanato nei suoi confronti. F. In data 23 novembre 2012, l'insorgente ha tempestivamente versato al Tribunale il succitato anticipo spese. Ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 3 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; DTAF 2008/4 consid. 5.4).

E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2010/57, consid. 2.5 e DTAF 2010/44, consid. 3.3). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e DTAF 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3; GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).

E. 5.1 Nella querelata decisione l'UFM ha considerato le dichiarazioni fornite dal ricorrente non rilevanti ai sensi dell'asilo e di dubbia verosimiglianza. Innanzitutto, l'UFM fa notare che il ricorrente sarebbe entrato nelle LTTE soltanto nel 2007 e, sino ad allora, non avrebbe mai avuto alcun problema con le autorità cingalesi. Inoltre, malgrado l'insorgente sia stato detenuto per oltre un anno in diversi campi per rifugiati, il "Criminal Investigation Department" (CID) non l'avrebbe mai imprigionato, fattore che, a mente dell'autorità inferiore, dimostrerebbe che il ricorrente non avrebbe avuto un profilo rilevante agli occhi del CID. D'altronde, lo stesso insorgente avrebbe affermato che la succitata autorità non sarebbe riuscita a provare che egli sarebbe stato un soldato. In questo senso l'UFM fa presente che dopo la fine del conflitto le autorità cingalesi avrebbero istituito all'interno dei campi rifugiati il cosiddetto "screening", ovvero il controllo di ogni rifugiato al fine di scovare i responsabili delle LTTE. Pertanto, gli interrogatori subiti dal ricorrente sarebbero una normale prassi all'epoca dei fatti e non dimostrerebbero persecuzioni ai sensi della LAsi in Patria. D'altronde, l'insorgente stesso avrebbe dichiarato di non avere più avuto alcun problema con le autorità cingalesi verso la fine della propria detenzione. Anche l'evocato timore dei gruppi paramilitari all'esterno del campo profughi non sarebbe fondato, infatti tali gruppi sarebbero stati sconfitti dall'esercito regolare e non rappresenterebbero più una minaccia. Non da ultimo, le autorità cingalesi sarebbero ben consce del fatto che numerosi tamil della zona di Vanni furono obbligati ad aderire alle LTTE e, pertanto, non cercherebbero più i semplici membri o simpatizzanti di tale movimento. L'autorità inferiore ritiene inoltre che le allegazioni dell'insorgente, oltre che irrilevanti ai sensi della LAsi, sarebbero poco verosimili. In particolare, l'UFM è stupito dalla facilità con il quale il ricorrente sarebbe riuscito a corrompere la guardia del campo profughi e dalla velocità con cui il medesimo avrebbe organizzato il proprio espatrio. Difatti, sarebbe poco verosimile che egli avrebbe ottenuto un passaporto, un biglietto aereo ed i soldi per pagare il viaggio in una sola settimana. Per queste ragioni, l'UFM ha ritenuto che le dichiarazioni del richiedente non soddisfano le condizioni per ritenere i fatti rilevanti in materia di asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi, nonché quelle di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi e, di conseguenza, non ha concesso l'asilo. Per quanto concerne l'allontanamento del richiedente, l'autorità inferiore ha osservato che egli proverrebbe da Jaffna, regione in cui vivrebbero i genitori e i due fratelli, che pertanto, anche in considerazione dell'età, lo stato di salute e l'istruzione, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in tale Regione sarebbe ragionevolmente esigibile.

E. 5.2 Nel ricorso l'insorgente sostiene che l'UFM avrebbe valutato in maniera errata la propria provenienza da Jaffna. In realtà egli dal 2005 avrebbe risieduto a C._______, nella Regione di Vanni, dove vi si sarebbe definitivamente stabilito e dove, per stessa ammissione dell'UFM, l'allontanamento sarebbe da considerare inesigibile. Inoltre l'insorgente non avrebbe più contatti con i propri famigliari residenti a Jaffna, i quali non sarebbero nemmeno disposti ad accoglierlo temendo ritorsioni da parte delle autorità cingalesi. Infatti, il ricorrente sarebbe tutt'ora ricercato dalle autorità locali, circostanza questa che sarebbe provata dal mandato d'arresto agli atti che il Ministero Pubblico di C._______ avrebbe emanato, nel (...), nei suoi confronti in ragione della fuga dal campo di prigionia. Le dichiarazioni rese in merito ai motivi d'asilo, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, sarebbero verosimili. In particolare, egli avrebbe viaggiato con il passaporto di un connazionale di religione musulmana ed il denaro per corrompere il guardiano del campo profughi e pagare il viaggio sarebbe stato ricavato dalla vendita di una catenina d'oro di sua proprietà. Per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inesigibile in quanto lo esporrebbe in Patria all'immediato arresto e al conseguente rischio di subire violenze tali da mettere in pericolo la propria vita.

E. 6.1 Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla persistenza di un timore di persecuzioni future, deve tenere conto esclusivamente della situazione vigente al momento in cui si determina. In una recente analisi circa la situazione vigente in Sri Lanka (cfr. DTAF 2011/24), il Tribunale ha constatato un netto miglioramento e una stabilizzazione dal profilo della sicurezza del Paese dopo la fine del conflitto militare tra LTTE ed esercito cingalese a maggio 2009. Le LTTE sono state annientate militarmente e sono quindi cessati anche gli atti di persecuzione. Inoltre, la fine del conflitto ha permesso a centinaia di migliaia di rifugiati interni (IDPs = internally Dispalced Persons), in campi profughi, di fare rientro ai propri villaggi (cfr. U.S. Departement of State, 2009 Human Rights Report: Sri Lanka; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, ottobre 2010) e anche la libertà di movimento, grazie all'apertura dei campi, è aumentata. In generale la situazione in Sri Lanka si è dunque stabilizzata e le condizioni di vita sono migliorate e stanno migliorando progressivamente in tutto il Paese soprattutto nelle regioni del nord e dell'est, territori precedentemente occupati dalle LTTE durante la guerra civile (cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1). Nella giurisprudenza precitata, il Tribunale ha ritenuto che nonostante i cambiamenti intervenuti nel Paese, alcuni gruppi di persone sono tuttora esposti a rischi di persecuzione in caso di rientro nel Paese. Si tratta di persone particolarmente esposte, quali oppositori politici o sostenitori del vecchio regime del generale Fonseka (cfr. ibidem, consid. 8.1), i giornalisti e gli attivisti dei diritti umani critici nei confronti del regime (cfr. ibidem, consid. 8.2), le vittime o i testimoni di gravi violazioni dei diritti umani (cfr. ibidem, consid. 8.3), oltre che le persone che dispongono di importanti mezzi finanziari e rientranti dalla Svizzera sospettati di aver avuto contatti stretti con le LTTE (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5).

E. 6.2 Nella fattispecie il Tribunale considera che i fatti adotti dal ricorrente non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, ritenuto che, alla luce della succitata evoluzione avvenuta nel Paese di origine, un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a causa di avvenimenti anteriori all'espatrio dell'insorgente non è giustificato. Infatti, non emergono elementi tali da ritenere che l'interessato rientri nel novero dei profili a rischio sopraesposti. In particolare, dalle dichiarazioni dell'insorgente non risulta che egli sia mai stato attivo politicamente o che abbia simpatizzato per i militanti del LTTE. Invero, il ricorrente ha dichiarato di essere stato obbligato ad assolvere un addestramento militare delle LTTE nel 2006 e, in seguito, di avere lavorato come (...) per tale gruppo dal 2007 al 2009. (cfr. verbale 2, F52-55). Il (...) aprile 2009, a seguito dell'intensificarsi della repressione ad opera dell'esercito cingalese, l'insorgente avrebbe raggiunto il campo profughi di D._______ controllato dalle truppe governative (cfr. verbale 2, F52, pag. 7). In tale luogo sarebbe stato identificato con un cenno del capo dai militari, i quali lo avrebbero trasferito presso il campo di E._______ per essere interrogato in ragione delle attività svolte per conto delle LTTE (cfr. ibidem). In quest'ultimo campo il ricorrente avrebbe subito decine di interrogatori, nel corso dei quali avrebbe subito violenze fisiche volte a carpirgli informazioni militari. Tuttavia, nel maggio del 2010, sarebbe stato trasferito nuovamente presso il campo di D._______, dove non avrebbe più subito alcun interrogatorio ma sarebbe stato unicamente obbligato a presentarsi quotidianamente presso gli uffici del CID (cfr. ibidem). È quindi importante rilevare che il ricorrente non ha mai avuto alcun problema con il Governo cingalese prima del (...) aprile 2009, data in cui si è rifugiato presso il campo profughi (cfr. verbale 2, F56, pag. 8). I summenzionati interrogatori che avrebbe subito il ricorrente risultano essere una prassi comune svolta dal Governo cingalese al fine di scovare i membri influenti delle LTTE e, di conseguenza, non sono necessariamente un indizio di rischio di persecuzione in Patria ai sensi della LAsi. Infatti, il Tribunale ha già avuto modo di constatare che l'esercito cingalese era solito interrogare i giovani tamil al fine di ottenere delle informazioni nell'ambito di operazioni di sicurezza e di lotta antiterrorismo (cfr. Sentenza del Tribunale E-6734/2011 del 27 marzo 2012, consid. 3.4). D'altronde, più elementi permettono di evincere che il ricorrente non presenta, agli occhi delle autorità cingalesi, un profilo particolarmente rilevante. In particolare, è altamente significativo il trasferimento dell'insorgente dal campo di E._______, dove sarebbe stato trasferito per essere interrogato in merito alle attività svolte per conto delle LTTE, a quello di D._______, dove non avrebbe più subito alcun interrogatorio e avrebbe avuto, quale unico obbligo, quello di presentarsi quotidianamente presso gli uffici del CID (cfr. verbale 2, F52, pag. 7). Ciò, infatti, dimostra in maniera evidente che il ricorrente, dopo che sarebbe stato interrogato, avrebbe ormai perso di interesse agli occhi di tale autorità in quanto non sarebbe stato ritenuto un elemento pericoloso. Del resto, lo stesso insorgente ha ipotizzato di essere stato trasferito presso il campo di D._______ in quanto il CID non sarebbe stato in grado di provare la propria appartenenza alle LTTE (cfr. verbale 2, F74, pag. 10). Oltretutto, il medesimo ha aggiunto che all'interno di tale campo non avrebbe più avuto alcun problema con le autorità ed anzi avrebbe beneficiato di un efficiente sostegno da parte dell'Organizzazione che gestiva il campo. Va inoltre aggiunto che egli si sarebbe volontariamente annunciato preso un ufficio dell'amministrazione locale allestito all'interno del campo al fine di lavorarvi (cfr. verbale 2, F76-77, pag. 10). A seguito di queste dichiarazioni, l'insorgente ha quindi modificato le iniziali motivazioni secondo cui temerebbe le autorità cingalesi, sostenendo al contrario che egli avrebbe temuto i gruppi militanti nella Regione di Vanni (cfr. verbale 2, F78, pag. 10). Tuttavia, anche tale argomentazione non convince il Tribunale, infatti, da un lato la stessa è in netta contraddizioni con le dichiarazioni iniziali e, dall'altro lato, il timore nei confronti di questi Gruppi non appare essere fondato, ritenuto che, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, gli stessi sono stati sconfitti dall'esercito regolare. Per quanto concerne il documento che il ricorrente ha fatto pervenire al Tribunale in data 23 novembre 2012, segnatamente un presunto ordine di arresto spiccato nei confronti del ricorrente dal "Magistrate Court" di C._______ in data (...), va osservato che, a prescindere della dubbia confezione dello stesso, risulta insolito che un mandato di arresto venga consegnato alla persona che ne fa l'oggetto, quanto piuttosto esso risulta essere destinato alle autorità alle quali è dato l'ordine di procedere all'arresto. Può darsi che un tale mandato possa venir mostrato alla persona ricercata o che gliene venga consegnata copia. Non è però possibile che il ricorrente che si trovava in Svizzera al momento dell'emanazione del mandato possa essere venuto in possesso del documento per mano della propria famiglia e per di più in originale. Se ne deve concludere che a tale documento non può essere attribuito alcun valore probatorio. Visto tutto quanto precede, il Tribunale ritiene che il ricorrente non rientri nei profili a rischio in caso di ritorno in Patria, tutt'al più, al suo rientro in Sri Lanka, l'insorgente potrebbe essere sottoposto a delle misure di polizia suscettibili di restrizione momentanea della libertà, quali controllo d'identità, perquisizione, rispettivamente detenzione, alfine di procedere ad ulteriori verifiche. Trattasi comunque di misure di controllo alle quali la popolazione a Colombo capita essere sottoposta, le quali ivi e nel resto del territorio nazionale, ad ogni modo, non rivestono l'intensità di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Sentenza del Tribunale E-1123/2012 del 20 marzo 2012 e relativo riferimento).

E. 6.3 Per questi motivi, alla luce dell'evoluzione avvenuta nel Paese di origine, un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a causa di avvenimenti anteriori al suo espatrio non è giustificato. Pertanto, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, i fatti addotti dal ricorrente non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 6.4 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Il ricorrente infatti non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733).

E. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 8.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU] Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un'eventuale rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che da un Paese europeo fanno rientro nello Sri Lanka. A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che non vi sia da partire dal principio che ogni Tamil di rientro in Patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani. Occorrerebbe infatti analizzare, invece, se nel caso di specie e alla luce di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo temere che le autorità in Patria possano avere interesse ad arrestarlo o a interrogarlo. Quali principali fattori di rischio, la Corte EDU cita in particolare la registrazione quale membro - sospetto o certo - delle LTTE, l'esistenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto pendente, la fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di un'ammissione di colpevolezza o di simili documenti, il reclutamento quale confidente delle forze di sicurezza, la presenza sul corpo di cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota quale centro di finanziamento delle LTTE, l'assenza di documenti d'identità, la deposizione di una domanda d'asilo all'estero o il legame di parentela con un membro delle LTTE. Allo stesso tempo la Corte ha sostenuto che questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola atti a costituire un "real risk". Tuttavia questa soglia potrebbe essere raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in considerazione anche la situazione generale vigente al momento nel Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativi riferimenti). Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da ritenere, nonostante il ricorrente abbia chiesto asilo all'estero, che la soglia per ammettere un "real risk" sia raggiunta. A questo riguardo, al fine di evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni suesposte circa l'analisi relativa all'adempimento della qualità di rifugiato (consid. 6.2). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 8.3 Giusta l'art. 83cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere considerata ragionevolmente esigibile, qualora nello Stato di origine o di provenienza lo straniero dovesse trovarsi concretamente in pericolo, in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10, consid. 5.1 pag. 111; GICRA 1999 n. 28, consid. 5b pag. 170; nonché GICRA 1998 n. 22, consid. 7a, pag. 191). In merito allo stato di sicurezza dello Sri Lanka questo Tribunale ha avuto recentemente modo di precisare che nel citato Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo, provenienti dallo Sri Lanka di origine tamil, è ora ragionevolmente esigibile verso il Nord dello Sri Lanka, ad eccezione della regione di Vanni, nonché verso l'Est del Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 11-13). Peraltro, per quanto attiene alla regione di Jaffna, la situazione è nettamente migliorata a seguito dell'apertura dell'asse stradale tra Jaffna e Kandy alla fine del 2009 e alla diminuzione della presenza militare. D'altronde, malgrado l'esistenza di ancora importanti lacune nei servizi e l'espansione limitata delle attività economiche, si sono registrati diversi miglioramenti sul piano sociale e sanitario, con ad esempio la riapertura di alcune scuole e la ricostruzione di ospedali. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), unitamente ad altre organizzazioni di aiuto a Mannar, Jaffna, Vavuniya, Batticaloa e Trincomalee, fornisce consigli giuridici gratuiti per sostenere il rinvio delle persone in Sri Lanka, in particolare in relazione ai problemi legati all'accesso ad un alloggio o alla proprietà (cfr. ibidem, consid. 13.2.1). Ad ogni modo, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il Nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, avvenuta nel maggio del 2009, per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile, qualora possano beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.1.), da quella delle persone che hanno lasciato il Nord del Paese prima della fine della guerra, per le quali le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Per quest'ultima categoria di persone è infatti necessario analizzare la situazione individuale, verificando l'esistenza di fattori particolarmente favorevoli, segnatamente, concrete possibilità di alloggio e garanzie di un adeguato sostentamento, nonché l'esistenza di una rete sociale o familiare sufficiente. Se tali condizioni non sono realizzate, va inoltre esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale, segnatamente nella Città di Colombo (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2). Nel caso concreto l'insorgente è originario di B._______ nella Regione di Jaffna (Sri Lanka) ed ha vissuto a C._______ nella Regione di Vanni (Sri Lanka) dal (...) agosto 2005 al (...) aprile 2009. Come rettamente riconosciuto dall'autorità inferiore, il rinvio del ricorrente nella Regione di Vanni, dove risiedeva prima dell'espatrio, non è ragionevolmente esigibile e occorre pertanto valutare l'esistenza di un'alternativa interna esigibile. In questo senso occorre rilevare che l'interessato è espatriato nell'agosto del 2010, ovvero dopo la fine della guerra avvenuta nel maggio del 2009 e, di conseguenza, in virtù della giurisprudenza precitata, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è di principio ragionevolmente esigibile qualora egli possa beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio. Nella fattispecie, l'insorgente è nato e cresciuto nella Regione di Jaffna, dove ha vissuto sino all'età di 24 anni e dove vi vivono tutt'ora i genitori e i due fratelli (cfr. verbale 1, pag. 3). Egli dispone inoltre di una buona scolarizzazione e di esperienza lavorativa quale (...). Oltretutto, il ricorrente potrà senz'altro beneficiare del sostegno dei fratelli, i quali sono ben integrati e dispongono di un buon lavoro, ritenuto che il maggiore è impiegato presso (...) di F._______ (Jaffna) ed il minore lavora per (...) (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, F46-48, pag. 6). D'altronde, visto quanto già espresso nel consid. 6.2 della presente sentenza, anche le dichiarazioni secondo cui i propri famigliari non sarebbero disposti ad accoglierlo risultano essere poco verosimili. In virtù di quanto precede, l'allontanamento dell'insorgente verso Jaffna è ragionevolmente esigibile. Infine il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese di origine. Ne consegue che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile.

E. 8.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 9 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 10 Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data 23 novembre 2012.

E. 12 La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. c cifra 3 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo versato in data 23 novembre 2012.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5821/2012 Sentenza del 13 giugno 2013 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bendicht Tellenbach, Fulvio Haefeli, cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 ottobre 2012 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil, è originario di B._______ nella Regione di Jaffna (Sri Lanka) ed ha vissuto a C._______ nella Regione di Vanni (Sri Lanka) dal (...) agosto 2005 al (...) aprile 2009. In seguito avrebbe vissuto in due campi per rifugiati sino all'agosto del 2010, data del suo espatrio (cfr. verbale di audizione sulle generalità del 26 agosto 2010 [di seguito: verbale 1], pag. 1 e segg.). In data 16 agosto 2010, il richiedente ha inoltrato domanda d'asilo in Svizzera. Interrogato in merito ai propri motivi d'asilo egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stato obbligato dalle Tigri per la liberazione della patria Tamil (di seguito: LTTE) ad assolvere un addestramento militare ed in seguito a lavorare al loro servizio in qualità di (...). Il (...) aprile del 2009, con l'intensificarsi dei combattimenti, sarebbe fuggito rifugiandosi presso un campo per rifugiati controllato dall'esercito cingalese. Tuttavia, in tale luogo sarebbe stato identificato dalle guardie come membro delle LTTE e, pertanto, avrebbe subito numerosi interrogatori e pestaggi da parte dei militari cingalesi. Temendo per la propria vita in ragione del suo passato nelle LTTE, il richiedente, nell'agosto del 2010, avrebbe corrotto una guardia del campo profughi che gli avrebbe permesso di fuggire dal campo e di organizzare in seguito il proprio espatrio (cfr. verbale 1 e verbale di audizione del 9 settembre 2010 [di seguito: verbale 2]). A sostegno della propria domanda d'asilo il richiedente ha presentato la copia della "Relief and Recovery Assistance to Dispaced Persons" e due attestati di lavoro di data (...) e (...). B. Con decisione del 5 ottobre 2012, l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda di asilo ed ha pronunciato, nel contempo, l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Sri Lanka, segnatamente a Jaffna, siccome lecito, esigibile e possibile. C. In data 8 novembre 2012, il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro predetta decisione dell'autorità inferiore, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la demanda del gravame all'autorità inferiore per una nuova valutazione. Il medesimo ha inoltre chiesto in via subordinata la concessione dell'ammissione provvisoria. D. Con decisione del 13 novembre 2012, il Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 28 novembre 2012, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali informandolo nel contempo che, in caso d'inosservanza, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. E. Con scritto del 22 novembre 2012, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale l'ordine di arresto (warrant of arrest) che gli Uffici giudiziari di C._______ avrebbero emanato nei suoi confronti. F. In data 23 novembre 2012, l'insorgente ha tempestivamente versato al Tribunale il succitato anticipo spese. Ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

3. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; DTAF 2008/4 consid. 5.4).

4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2010/57, consid. 2.5 e DTAF 2010/44, consid. 3.3). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e DTAF 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3; GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 5. 5.1 Nella querelata decisione l'UFM ha considerato le dichiarazioni fornite dal ricorrente non rilevanti ai sensi dell'asilo e di dubbia verosimiglianza. Innanzitutto, l'UFM fa notare che il ricorrente sarebbe entrato nelle LTTE soltanto nel 2007 e, sino ad allora, non avrebbe mai avuto alcun problema con le autorità cingalesi. Inoltre, malgrado l'insorgente sia stato detenuto per oltre un anno in diversi campi per rifugiati, il "Criminal Investigation Department" (CID) non l'avrebbe mai imprigionato, fattore che, a mente dell'autorità inferiore, dimostrerebbe che il ricorrente non avrebbe avuto un profilo rilevante agli occhi del CID. D'altronde, lo stesso insorgente avrebbe affermato che la succitata autorità non sarebbe riuscita a provare che egli sarebbe stato un soldato. In questo senso l'UFM fa presente che dopo la fine del conflitto le autorità cingalesi avrebbero istituito all'interno dei campi rifugiati il cosiddetto "screening", ovvero il controllo di ogni rifugiato al fine di scovare i responsabili delle LTTE. Pertanto, gli interrogatori subiti dal ricorrente sarebbero una normale prassi all'epoca dei fatti e non dimostrerebbero persecuzioni ai sensi della LAsi in Patria. D'altronde, l'insorgente stesso avrebbe dichiarato di non avere più avuto alcun problema con le autorità cingalesi verso la fine della propria detenzione. Anche l'evocato timore dei gruppi paramilitari all'esterno del campo profughi non sarebbe fondato, infatti tali gruppi sarebbero stati sconfitti dall'esercito regolare e non rappresenterebbero più una minaccia. Non da ultimo, le autorità cingalesi sarebbero ben consce del fatto che numerosi tamil della zona di Vanni furono obbligati ad aderire alle LTTE e, pertanto, non cercherebbero più i semplici membri o simpatizzanti di tale movimento. L'autorità inferiore ritiene inoltre che le allegazioni dell'insorgente, oltre che irrilevanti ai sensi della LAsi, sarebbero poco verosimili. In particolare, l'UFM è stupito dalla facilità con il quale il ricorrente sarebbe riuscito a corrompere la guardia del campo profughi e dalla velocità con cui il medesimo avrebbe organizzato il proprio espatrio. Difatti, sarebbe poco verosimile che egli avrebbe ottenuto un passaporto, un biglietto aereo ed i soldi per pagare il viaggio in una sola settimana. Per queste ragioni, l'UFM ha ritenuto che le dichiarazioni del richiedente non soddisfano le condizioni per ritenere i fatti rilevanti in materia di asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi, nonché quelle di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi e, di conseguenza, non ha concesso l'asilo. Per quanto concerne l'allontanamento del richiedente, l'autorità inferiore ha osservato che egli proverrebbe da Jaffna, regione in cui vivrebbero i genitori e i due fratelli, che pertanto, anche in considerazione dell'età, lo stato di salute e l'istruzione, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in tale Regione sarebbe ragionevolmente esigibile. 5.2 Nel ricorso l'insorgente sostiene che l'UFM avrebbe valutato in maniera errata la propria provenienza da Jaffna. In realtà egli dal 2005 avrebbe risieduto a C._______, nella Regione di Vanni, dove vi si sarebbe definitivamente stabilito e dove, per stessa ammissione dell'UFM, l'allontanamento sarebbe da considerare inesigibile. Inoltre l'insorgente non avrebbe più contatti con i propri famigliari residenti a Jaffna, i quali non sarebbero nemmeno disposti ad accoglierlo temendo ritorsioni da parte delle autorità cingalesi. Infatti, il ricorrente sarebbe tutt'ora ricercato dalle autorità locali, circostanza questa che sarebbe provata dal mandato d'arresto agli atti che il Ministero Pubblico di C._______ avrebbe emanato, nel (...), nei suoi confronti in ragione della fuga dal campo di prigionia. Le dichiarazioni rese in merito ai motivi d'asilo, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, sarebbero verosimili. In particolare, egli avrebbe viaggiato con il passaporto di un connazionale di religione musulmana ed il denaro per corrompere il guardiano del campo profughi e pagare il viaggio sarebbe stato ricavato dalla vendita di una catenina d'oro di sua proprietà. Per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inesigibile in quanto lo esporrebbe in Patria all'immediato arresto e al conseguente rischio di subire violenze tali da mettere in pericolo la propria vita. 6. 6.1 Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla persistenza di un timore di persecuzioni future, deve tenere conto esclusivamente della situazione vigente al momento in cui si determina. In una recente analisi circa la situazione vigente in Sri Lanka (cfr. DTAF 2011/24), il Tribunale ha constatato un netto miglioramento e una stabilizzazione dal profilo della sicurezza del Paese dopo la fine del conflitto militare tra LTTE ed esercito cingalese a maggio 2009. Le LTTE sono state annientate militarmente e sono quindi cessati anche gli atti di persecuzione. Inoltre, la fine del conflitto ha permesso a centinaia di migliaia di rifugiati interni (IDPs = internally Dispalced Persons), in campi profughi, di fare rientro ai propri villaggi (cfr. U.S. Departement of State, 2009 Human Rights Report: Sri Lanka; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, ottobre 2010) e anche la libertà di movimento, grazie all'apertura dei campi, è aumentata. In generale la situazione in Sri Lanka si è dunque stabilizzata e le condizioni di vita sono migliorate e stanno migliorando progressivamente in tutto il Paese soprattutto nelle regioni del nord e dell'est, territori precedentemente occupati dalle LTTE durante la guerra civile (cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1). Nella giurisprudenza precitata, il Tribunale ha ritenuto che nonostante i cambiamenti intervenuti nel Paese, alcuni gruppi di persone sono tuttora esposti a rischi di persecuzione in caso di rientro nel Paese. Si tratta di persone particolarmente esposte, quali oppositori politici o sostenitori del vecchio regime del generale Fonseka (cfr. ibidem, consid. 8.1), i giornalisti e gli attivisti dei diritti umani critici nei confronti del regime (cfr. ibidem, consid. 8.2), le vittime o i testimoni di gravi violazioni dei diritti umani (cfr. ibidem, consid. 8.3), oltre che le persone che dispongono di importanti mezzi finanziari e rientranti dalla Svizzera sospettati di aver avuto contatti stretti con le LTTE (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5). 6.2 Nella fattispecie il Tribunale considera che i fatti adotti dal ricorrente non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, ritenuto che, alla luce della succitata evoluzione avvenuta nel Paese di origine, un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a causa di avvenimenti anteriori all'espatrio dell'insorgente non è giustificato. Infatti, non emergono elementi tali da ritenere che l'interessato rientri nel novero dei profili a rischio sopraesposti. In particolare, dalle dichiarazioni dell'insorgente non risulta che egli sia mai stato attivo politicamente o che abbia simpatizzato per i militanti del LTTE. Invero, il ricorrente ha dichiarato di essere stato obbligato ad assolvere un addestramento militare delle LTTE nel 2006 e, in seguito, di avere lavorato come (...) per tale gruppo dal 2007 al 2009. (cfr. verbale 2, F52-55). Il (...) aprile 2009, a seguito dell'intensificarsi della repressione ad opera dell'esercito cingalese, l'insorgente avrebbe raggiunto il campo profughi di D._______ controllato dalle truppe governative (cfr. verbale 2, F52, pag. 7). In tale luogo sarebbe stato identificato con un cenno del capo dai militari, i quali lo avrebbero trasferito presso il campo di E._______ per essere interrogato in ragione delle attività svolte per conto delle LTTE (cfr. ibidem). In quest'ultimo campo il ricorrente avrebbe subito decine di interrogatori, nel corso dei quali avrebbe subito violenze fisiche volte a carpirgli informazioni militari. Tuttavia, nel maggio del 2010, sarebbe stato trasferito nuovamente presso il campo di D._______, dove non avrebbe più subito alcun interrogatorio ma sarebbe stato unicamente obbligato a presentarsi quotidianamente presso gli uffici del CID (cfr. ibidem). È quindi importante rilevare che il ricorrente non ha mai avuto alcun problema con il Governo cingalese prima del (...) aprile 2009, data in cui si è rifugiato presso il campo profughi (cfr. verbale 2, F56, pag. 8). I summenzionati interrogatori che avrebbe subito il ricorrente risultano essere una prassi comune svolta dal Governo cingalese al fine di scovare i membri influenti delle LTTE e, di conseguenza, non sono necessariamente un indizio di rischio di persecuzione in Patria ai sensi della LAsi. Infatti, il Tribunale ha già avuto modo di constatare che l'esercito cingalese era solito interrogare i giovani tamil al fine di ottenere delle informazioni nell'ambito di operazioni di sicurezza e di lotta antiterrorismo (cfr. Sentenza del Tribunale E-6734/2011 del 27 marzo 2012, consid. 3.4). D'altronde, più elementi permettono di evincere che il ricorrente non presenta, agli occhi delle autorità cingalesi, un profilo particolarmente rilevante. In particolare, è altamente significativo il trasferimento dell'insorgente dal campo di E._______, dove sarebbe stato trasferito per essere interrogato in merito alle attività svolte per conto delle LTTE, a quello di D._______, dove non avrebbe più subito alcun interrogatorio e avrebbe avuto, quale unico obbligo, quello di presentarsi quotidianamente presso gli uffici del CID (cfr. verbale 2, F52, pag. 7). Ciò, infatti, dimostra in maniera evidente che il ricorrente, dopo che sarebbe stato interrogato, avrebbe ormai perso di interesse agli occhi di tale autorità in quanto non sarebbe stato ritenuto un elemento pericoloso. Del resto, lo stesso insorgente ha ipotizzato di essere stato trasferito presso il campo di D._______ in quanto il CID non sarebbe stato in grado di provare la propria appartenenza alle LTTE (cfr. verbale 2, F74, pag. 10). Oltretutto, il medesimo ha aggiunto che all'interno di tale campo non avrebbe più avuto alcun problema con le autorità ed anzi avrebbe beneficiato di un efficiente sostegno da parte dell'Organizzazione che gestiva il campo. Va inoltre aggiunto che egli si sarebbe volontariamente annunciato preso un ufficio dell'amministrazione locale allestito all'interno del campo al fine di lavorarvi (cfr. verbale 2, F76-77, pag. 10). A seguito di queste dichiarazioni, l'insorgente ha quindi modificato le iniziali motivazioni secondo cui temerebbe le autorità cingalesi, sostenendo al contrario che egli avrebbe temuto i gruppi militanti nella Regione di Vanni (cfr. verbale 2, F78, pag. 10). Tuttavia, anche tale argomentazione non convince il Tribunale, infatti, da un lato la stessa è in netta contraddizioni con le dichiarazioni iniziali e, dall'altro lato, il timore nei confronti di questi Gruppi non appare essere fondato, ritenuto che, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, gli stessi sono stati sconfitti dall'esercito regolare. Per quanto concerne il documento che il ricorrente ha fatto pervenire al Tribunale in data 23 novembre 2012, segnatamente un presunto ordine di arresto spiccato nei confronti del ricorrente dal "Magistrate Court" di C._______ in data (...), va osservato che, a prescindere della dubbia confezione dello stesso, risulta insolito che un mandato di arresto venga consegnato alla persona che ne fa l'oggetto, quanto piuttosto esso risulta essere destinato alle autorità alle quali è dato l'ordine di procedere all'arresto. Può darsi che un tale mandato possa venir mostrato alla persona ricercata o che gliene venga consegnata copia. Non è però possibile che il ricorrente che si trovava in Svizzera al momento dell'emanazione del mandato possa essere venuto in possesso del documento per mano della propria famiglia e per di più in originale. Se ne deve concludere che a tale documento non può essere attribuito alcun valore probatorio. Visto tutto quanto precede, il Tribunale ritiene che il ricorrente non rientri nei profili a rischio in caso di ritorno in Patria, tutt'al più, al suo rientro in Sri Lanka, l'insorgente potrebbe essere sottoposto a delle misure di polizia suscettibili di restrizione momentanea della libertà, quali controllo d'identità, perquisizione, rispettivamente detenzione, alfine di procedere ad ulteriori verifiche. Trattasi comunque di misure di controllo alle quali la popolazione a Colombo capita essere sottoposta, le quali ivi e nel resto del territorio nazionale, ad ogni modo, non rivestono l'intensità di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Sentenza del Tribunale E-1123/2012 del 20 marzo 2012 e relativo riferimento). 6.3 Per questi motivi, alla luce dell'evoluzione avvenuta nel Paese di origine, un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a causa di avvenimenti anteriori al suo espatrio non è giustificato. Pertanto, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, i fatti addotti dal ricorrente non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.4 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Il ricorrente infatti non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733). 8. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 8.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU] Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un'eventuale rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che da un Paese europeo fanno rientro nello Sri Lanka. A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che non vi sia da partire dal principio che ogni Tamil di rientro in Patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani. Occorrerebbe infatti analizzare, invece, se nel caso di specie e alla luce di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo temere che le autorità in Patria possano avere interesse ad arrestarlo o a interrogarlo. Quali principali fattori di rischio, la Corte EDU cita in particolare la registrazione quale membro - sospetto o certo - delle LTTE, l'esistenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto pendente, la fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di un'ammissione di colpevolezza o di simili documenti, il reclutamento quale confidente delle forze di sicurezza, la presenza sul corpo di cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota quale centro di finanziamento delle LTTE, l'assenza di documenti d'identità, la deposizione di una domanda d'asilo all'estero o il legame di parentela con un membro delle LTTE. Allo stesso tempo la Corte ha sostenuto che questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola atti a costituire un "real risk". Tuttavia questa soglia potrebbe essere raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in considerazione anche la situazione generale vigente al momento nel Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativi riferimenti). Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da ritenere, nonostante il ricorrente abbia chiesto asilo all'estero, che la soglia per ammettere un "real risk" sia raggiunta. A questo riguardo, al fine di evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni suesposte circa l'analisi relativa all'adempimento della qualità di rifugiato (consid. 6.2). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 8.3 Giusta l'art. 83cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere considerata ragionevolmente esigibile, qualora nello Stato di origine o di provenienza lo straniero dovesse trovarsi concretamente in pericolo, in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10, consid. 5.1 pag. 111; GICRA 1999 n. 28, consid. 5b pag. 170; nonché GICRA 1998 n. 22, consid. 7a, pag. 191). In merito allo stato di sicurezza dello Sri Lanka questo Tribunale ha avuto recentemente modo di precisare che nel citato Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo, provenienti dallo Sri Lanka di origine tamil, è ora ragionevolmente esigibile verso il Nord dello Sri Lanka, ad eccezione della regione di Vanni, nonché verso l'Est del Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 11-13). Peraltro, per quanto attiene alla regione di Jaffna, la situazione è nettamente migliorata a seguito dell'apertura dell'asse stradale tra Jaffna e Kandy alla fine del 2009 e alla diminuzione della presenza militare. D'altronde, malgrado l'esistenza di ancora importanti lacune nei servizi e l'espansione limitata delle attività economiche, si sono registrati diversi miglioramenti sul piano sociale e sanitario, con ad esempio la riapertura di alcune scuole e la ricostruzione di ospedali. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), unitamente ad altre organizzazioni di aiuto a Mannar, Jaffna, Vavuniya, Batticaloa e Trincomalee, fornisce consigli giuridici gratuiti per sostenere il rinvio delle persone in Sri Lanka, in particolare in relazione ai problemi legati all'accesso ad un alloggio o alla proprietà (cfr. ibidem, consid. 13.2.1). Ad ogni modo, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il Nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, avvenuta nel maggio del 2009, per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile, qualora possano beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.1.), da quella delle persone che hanno lasciato il Nord del Paese prima della fine della guerra, per le quali le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Per quest'ultima categoria di persone è infatti necessario analizzare la situazione individuale, verificando l'esistenza di fattori particolarmente favorevoli, segnatamente, concrete possibilità di alloggio e garanzie di un adeguato sostentamento, nonché l'esistenza di una rete sociale o familiare sufficiente. Se tali condizioni non sono realizzate, va inoltre esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale, segnatamente nella Città di Colombo (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2). Nel caso concreto l'insorgente è originario di B._______ nella Regione di Jaffna (Sri Lanka) ed ha vissuto a C._______ nella Regione di Vanni (Sri Lanka) dal (...) agosto 2005 al (...) aprile 2009. Come rettamente riconosciuto dall'autorità inferiore, il rinvio del ricorrente nella Regione di Vanni, dove risiedeva prima dell'espatrio, non è ragionevolmente esigibile e occorre pertanto valutare l'esistenza di un'alternativa interna esigibile. In questo senso occorre rilevare che l'interessato è espatriato nell'agosto del 2010, ovvero dopo la fine della guerra avvenuta nel maggio del 2009 e, di conseguenza, in virtù della giurisprudenza precitata, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è di principio ragionevolmente esigibile qualora egli possa beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio. Nella fattispecie, l'insorgente è nato e cresciuto nella Regione di Jaffna, dove ha vissuto sino all'età di 24 anni e dove vi vivono tutt'ora i genitori e i due fratelli (cfr. verbale 1, pag. 3). Egli dispone inoltre di una buona scolarizzazione e di esperienza lavorativa quale (...). Oltretutto, il ricorrente potrà senz'altro beneficiare del sostegno dei fratelli, i quali sono ben integrati e dispongono di un buon lavoro, ritenuto che il maggiore è impiegato presso (...) di F._______ (Jaffna) ed il minore lavora per (...) (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, F46-48, pag. 6). D'altronde, visto quanto già espresso nel consid. 6.2 della presente sentenza, anche le dichiarazioni secondo cui i propri famigliari non sarebbero disposti ad accoglierlo risultano essere poco verosimili. In virtù di quanto precede, l'allontanamento dell'insorgente verso Jaffna è ragionevolmente esigibile. Infine il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese di origine. Ne consegue che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile. 8.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

9. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

10. Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data 23 novembre 2012.

12. La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. c cifra 3 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo versato in data 23 novembre 2012.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione: