Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame)
Sachverhalt
A. Il ricorrente è espatriato il (...) 2010 ed è giunto in Svizzera il 16 agosto 2010. Il medesimo giorno ha depositato la sua domanda d'asilo. In occasione dell'audizione sulle generalità del 26 agosto 2010 e dell'audizione del 9 settembre 2010, l'interessato si è espresso sui suoi motivi d'asilo, per i quali si rimanda agli atti. B. Con decisione del 5 ottobre 2012, notificata al richiedente il 9 ottobre 2012 (cfr. atto A 13/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Con sentenza D-5821/2012 del 13 giugno 2013 il Tribunale ha respinto il ricorso dell'8 novembre 2013 interposto contro la decisione dell'UFM del 5 ottobre 2012 ed ha confermato la suddetta decisione. D. Il 15 luglio 2013 l'interessato ha inoltrato all'UFM un'"istanza di revisione" della sentenza D-5821/2013 del Tribunale. A sostegno della domanda ha allegato due lettere, una di un amico e una della madre, datate rispettivamente (...) giugno 2013 e (...) giugno 2013, nelle quali vengono riportate al richiedente le minacce subite dai suoi famigliari e amici in Patria a causa della sua fuga dallo Sri Lanka. E. Con decisione del 29 luglio 2013, notificata al richiedente il 2 agosto 2013 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha considerato la richiesta fondata sulla trasmissione di nuovi mezzi di prova come una richiesta di adattamento di una decisione inizialmente corretta in seguito ad una modifica dei fatti intervenuta ulteriormente e l'ha respinta. F. Con ricorso del 29 agosto 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto contro la predetta decisione (di rigetto della domanda di riesame) dinanzi al Tribunale ed ha allegato due dichiarazioni rilasciate da un avvocato e notaio di B._______ (Sri Lanka) in cui vengono riportate le recenti pressioni ricevute dai familiari del ricorrente in Sri Lanka. G. Con decisione incidentale del 5 settembre 2013, il Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 20 settembre 2013, un anticipo di CHF 1'200.- a copertura delle presunte spese processuali, indicando che in caso di inosservanza il ricorso sarebbe dichiarato inammissibile. H. In data 18 settembre 2013 l'insorgente ha tempestivamente effettuato il pagamento del succitato anticipo.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Il 1° febbraio 2014 sono entrate in vigore le modifiche della LAsi del 14 dicembre 2012. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie, le procedure concernenti domande di riesame pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 sono rette dal diritto vigente nel tenore del 1° gennaio 2008. Il ricorso viene quindi trattato secondo le disposizioni applicabili del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sul tema.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi previgente e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
E. 4 I ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
E. 5.1 La domanda di riesame, definita come una richiesta non sottomessa a condizioni di termine o di forma, indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista di una riconsiderazione della propria decisione (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 947), non è espressamente prevista dalla PA. La giurisprudenza ha, tuttavia, dedotto un tale diritto dall'art. 66 PA, il quale prevede la facoltà di domandare la revisione delle decisioni (cfr. Decisione del Tribunale federale [DTF] 109 Ib 246 consid. 4a pag. 250) e dall'art. 29 cpv. 1 e 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101; cfr. Alfred Kölz / isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2°ed., Zurigo 1998, pag. 160). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", vale a dire "una domanda di adattamento", ovvero nel caso in cui l'insorgente si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o seconda istanza, o se il ricorrente presenta uno dei motivi di revisione previsto dall'art. 66 PA, applicabili in tal caso per analogia (cfr. Giurisprudenza ed informazione della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 no. 17 consid. 2 pag. 103 e segg.). Una domanda di riesame non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative. Di conseguenza ed in analogia con l'art. 66 cpv. 3 PA, il riesame di una decisione di prima istanza cresciuta in giudicato è escluso, se il ricorrente fa valere mezzi di prova che avrebbe già potuto presentare nell'ambito del ricorso contro la decisione in questione (GICRA 2003 no. 17 consid. 2 pag. 103-104).
E. 5.2 Quali motivi di riesame il ricorrente fa valere che, come affermato nelle due lettere allegate, i suoi famigliari e amici in Patria avrebbero subito pressioni, minacce e violenze da parte della polizia criminale a causa della sua fuga dallo Sri Lanka. Di conseguenza, se fosse rimpatriato verrebbe subito arrestato e deportato in un campo di concentramento militare per dissidenti politici, ciò che comporterebbe un pericolo per la sua stessa vita. Nella decisione contestata l'UFM sostiene che i mezzi di prova allegati, oltre ad essere di dubbia autenticità, non apportano nulla a sostegno della pertinenza del timore addotto in quanto si tratta di mere allegazioni di parte senza valore probatorio e non sono dunque suscettibili di modificare il giudizio dell'autorità. Per di più tali mezzi di prova appaiono confezionati per i bisogni della causa e la data aggiunta a posteriori da una terza persona. Nel ricorso l'insorgente chiede che, a seguito delle pressioni e minacce subite dai famigliari dello stesso in Patria e del rischio che correrebbe di venire arrestato, torturato e forse ucciso se dovesse far rientro in Sri Lanka, la sentenza del 13 giungo 2013 del Tribunale (D-5821/2012) venga riconsiderata. A sostegno e a conferma delle proprie affermazioni allega delle dichiarazioni di un avvocato e notaio di B._______ (Sri Lanka).
E. 5.3 Preliminarmente è d'uopo sottolineare che si tratta di un ricorso contro una decisione di riesame del 29 luglio 2013 dell'UFM e non di una riconsiderazione della sentenza del 13 giugno 2013 del Tribunale. Infatti, giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF, applicabile per rimando dell'art. 45 LTAF, la revisione di una sentenza del Tribunale è esclusa se i fatti o i mezzi di prova sono posteriori alla sentenza. Nella fattispecie, le lettere addotte a sostegno della sua domanda di "revisione", datate rispettivamente (...) giugno 2013 e (...) giugno 2013, nonché le dichiarazioni dell'avvocato allegate al ricorso, datate (...) agosto 2013, sono posteriori alla sentenza del 13 giugno 2013 del Tribunale (D-5821/2012). Pertanto, la revisione della succitata sentenza del Tribunale è esclusa (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; DTAF 2013/22). In secondo luogo, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, i mezzi di prova allegati dal ricorrente a sostegno della domanda di riesame, costituiscono mere allegazioni di parte che non hanno alcun valore probatorio e oltretutto appaiono creati per i bisogni della causa. Per il che non sono atti a giustificare un diverso giudizio del caso rispetto a quanto effettuato nella decisione querelata. Neppure dall'esame degli atti processuali e delle dichiarazioni dell'avvocato non risulta che l'insorgente abbia adotto in sede ricorsuale argomenti o prove suscettibili di modificare la valutazione effettuata nella decisione impugnata. Per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM. In materia di riesame, in virtù di quanto sopra esposto, ne consegue che il ricorso andrebbe respinto e la decisione del 29 luglio 2013 dell'UFM andrebbe confermata.
E. 6 Nondimeno, con recente provvedimento, l'UFM ha deciso di rinunciare in maniera sistematica alla fissazione di termini di partenza nelle procedure concernenti cittadini srilankesi di etnia tamil nonché di annullare quelli già fissati. In concreto, l'Ufficio procede quindi al riesame di tutti i procedimenti, compresi quelli conclusisi con una decisione esecutiva, indipendentemente dalle concrete circostanze del caso di specie. Tale pratica è stata adottata a seguito della venuta alla luce di due casi di cittadini srilankesi di etnia tamil, la cui procedura d'asilo in Svizzera ha avuto esito negativo, i quali sono stati posti in detenzione dalle autorità del loro Paese dopo essere stati allontanati verso lo Sri Lanka (cfr. Comunicato dell'UFM del 4 settembre 2013 "L'Ufficio federale della migrazione ha temporaneamente sospeso i rimpatri in Sri Lanka"). Di conseguenza, l'UFM ha deciso di fare chiarezza sui due casi in questione nonché su un eventuale cambiamento della situazione in generale nel Paese, in particolare per quanto riguarda le persone rimpatriate. L'autorità inferiore ha dato incarico all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) di sottoporre a un controllo di qualità i casi delle due persone arrestate, dopodiché lo stesso ACNUR esaminerà i dossier dei richiedenti l'asilo srilankesi oggetto di una decisione negativa passata in giudicato e che pertanto avrebbero dovuto essere rimpatriati (cfr. Comunicato dell'UFM del 3 ottobre 2013 "Lo Sri Lanka rivela i motivi dell'arresto di due ex richiedenti l'asilo" e Neue Zürcher Zeitung [NZZ] del 4 ottobre 2013 "UNHCR überprüft Asyldossiers - zwei zurückgeschickte Tamilen seit Wochen in Haft"). In esito alla vertenza, anche se per altri motivi, il ricorso va quindi accolto, le decisioni dell'UFM del 29 luglio 2013 e del 5 ottobre 2012 annullate e gli atti di causa rinviati all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione.
E. 7 Visto l'esito della procedura, non si addossano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e l'anticipo di CHF 1'200.-, tempestivamente versato il 18 settembre 2013, viene restituito al ricorrente.
E. 7.1 Al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 8 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto.
- Le decisioni dell'UFM del 29 luglio 2013 e del 5 ottobre 2012 sono annullate. Gli atti di causa vengono rinviati all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali e il Tribunale rifonderà al ricorrente l'importo di CHF 1'200.- versato in data 18 settembre 2013 quale anticipo spese.
- Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4843/2013 Sentenza del 18 febbraio 2014 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore Oggetto Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame); decisione dell'UFM del 29 luglio 2013 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente è espatriato il (...) 2010 ed è giunto in Svizzera il 16 agosto 2010. Il medesimo giorno ha depositato la sua domanda d'asilo. In occasione dell'audizione sulle generalità del 26 agosto 2010 e dell'audizione del 9 settembre 2010, l'interessato si è espresso sui suoi motivi d'asilo, per i quali si rimanda agli atti. B. Con decisione del 5 ottobre 2012, notificata al richiedente il 9 ottobre 2012 (cfr. atto A 13/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Con sentenza D-5821/2012 del 13 giugno 2013 il Tribunale ha respinto il ricorso dell'8 novembre 2013 interposto contro la decisione dell'UFM del 5 ottobre 2012 ed ha confermato la suddetta decisione. D. Il 15 luglio 2013 l'interessato ha inoltrato all'UFM un'"istanza di revisione" della sentenza D-5821/2013 del Tribunale. A sostegno della domanda ha allegato due lettere, una di un amico e una della madre, datate rispettivamente (...) giugno 2013 e (...) giugno 2013, nelle quali vengono riportate al richiedente le minacce subite dai suoi famigliari e amici in Patria a causa della sua fuga dallo Sri Lanka. E. Con decisione del 29 luglio 2013, notificata al richiedente il 2 agosto 2013 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha considerato la richiesta fondata sulla trasmissione di nuovi mezzi di prova come una richiesta di adattamento di una decisione inizialmente corretta in seguito ad una modifica dei fatti intervenuta ulteriormente e l'ha respinta. F. Con ricorso del 29 agosto 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto contro la predetta decisione (di rigetto della domanda di riesame) dinanzi al Tribunale ed ha allegato due dichiarazioni rilasciate da un avvocato e notaio di B._______ (Sri Lanka) in cui vengono riportate le recenti pressioni ricevute dai familiari del ricorrente in Sri Lanka. G. Con decisione incidentale del 5 settembre 2013, il Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 20 settembre 2013, un anticipo di CHF 1'200.- a copertura delle presunte spese processuali, indicando che in caso di inosservanza il ricorso sarebbe dichiarato inammissibile. H. In data 18 settembre 2013 l'insorgente ha tempestivamente effettuato il pagamento del succitato anticipo. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Il 1° febbraio 2014 sono entrate in vigore le modifiche della LAsi del 14 dicembre 2012. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie, le procedure concernenti domande di riesame pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 sono rette dal diritto vigente nel tenore del 1° gennaio 2008. Il ricorso viene quindi trattato secondo le disposizioni applicabili del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sul tema.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi previgente e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
4. I ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi). 5. 5.1 La domanda di riesame, definita come una richiesta non sottomessa a condizioni di termine o di forma, indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista di una riconsiderazione della propria decisione (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 947), non è espressamente prevista dalla PA. La giurisprudenza ha, tuttavia, dedotto un tale diritto dall'art. 66 PA, il quale prevede la facoltà di domandare la revisione delle decisioni (cfr. Decisione del Tribunale federale [DTF] 109 Ib 246 consid. 4a pag. 250) e dall'art. 29 cpv. 1 e 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101; cfr. Alfred Kölz / isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2°ed., Zurigo 1998, pag. 160). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", vale a dire "una domanda di adattamento", ovvero nel caso in cui l'insorgente si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o seconda istanza, o se il ricorrente presenta uno dei motivi di revisione previsto dall'art. 66 PA, applicabili in tal caso per analogia (cfr. Giurisprudenza ed informazione della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 no. 17 consid. 2 pag. 103 e segg.). Una domanda di riesame non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative. Di conseguenza ed in analogia con l'art. 66 cpv. 3 PA, il riesame di una decisione di prima istanza cresciuta in giudicato è escluso, se il ricorrente fa valere mezzi di prova che avrebbe già potuto presentare nell'ambito del ricorso contro la decisione in questione (GICRA 2003 no. 17 consid. 2 pag. 103-104). 5.2 Quali motivi di riesame il ricorrente fa valere che, come affermato nelle due lettere allegate, i suoi famigliari e amici in Patria avrebbero subito pressioni, minacce e violenze da parte della polizia criminale a causa della sua fuga dallo Sri Lanka. Di conseguenza, se fosse rimpatriato verrebbe subito arrestato e deportato in un campo di concentramento militare per dissidenti politici, ciò che comporterebbe un pericolo per la sua stessa vita. Nella decisione contestata l'UFM sostiene che i mezzi di prova allegati, oltre ad essere di dubbia autenticità, non apportano nulla a sostegno della pertinenza del timore addotto in quanto si tratta di mere allegazioni di parte senza valore probatorio e non sono dunque suscettibili di modificare il giudizio dell'autorità. Per di più tali mezzi di prova appaiono confezionati per i bisogni della causa e la data aggiunta a posteriori da una terza persona. Nel ricorso l'insorgente chiede che, a seguito delle pressioni e minacce subite dai famigliari dello stesso in Patria e del rischio che correrebbe di venire arrestato, torturato e forse ucciso se dovesse far rientro in Sri Lanka, la sentenza del 13 giungo 2013 del Tribunale (D-5821/2012) venga riconsiderata. A sostegno e a conferma delle proprie affermazioni allega delle dichiarazioni di un avvocato e notaio di B._______ (Sri Lanka). 5.3 Preliminarmente è d'uopo sottolineare che si tratta di un ricorso contro una decisione di riesame del 29 luglio 2013 dell'UFM e non di una riconsiderazione della sentenza del 13 giugno 2013 del Tribunale. Infatti, giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF, applicabile per rimando dell'art. 45 LTAF, la revisione di una sentenza del Tribunale è esclusa se i fatti o i mezzi di prova sono posteriori alla sentenza. Nella fattispecie, le lettere addotte a sostegno della sua domanda di "revisione", datate rispettivamente (...) giugno 2013 e (...) giugno 2013, nonché le dichiarazioni dell'avvocato allegate al ricorso, datate (...) agosto 2013, sono posteriori alla sentenza del 13 giugno 2013 del Tribunale (D-5821/2012). Pertanto, la revisione della succitata sentenza del Tribunale è esclusa (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; DTAF 2013/22). In secondo luogo, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, i mezzi di prova allegati dal ricorrente a sostegno della domanda di riesame, costituiscono mere allegazioni di parte che non hanno alcun valore probatorio e oltretutto appaiono creati per i bisogni della causa. Per il che non sono atti a giustificare un diverso giudizio del caso rispetto a quanto effettuato nella decisione querelata. Neppure dall'esame degli atti processuali e delle dichiarazioni dell'avvocato non risulta che l'insorgente abbia adotto in sede ricorsuale argomenti o prove suscettibili di modificare la valutazione effettuata nella decisione impugnata. Per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM. In materia di riesame, in virtù di quanto sopra esposto, ne consegue che il ricorso andrebbe respinto e la decisione del 29 luglio 2013 dell'UFM andrebbe confermata.
6. Nondimeno, con recente provvedimento, l'UFM ha deciso di rinunciare in maniera sistematica alla fissazione di termini di partenza nelle procedure concernenti cittadini srilankesi di etnia tamil nonché di annullare quelli già fissati. In concreto, l'Ufficio procede quindi al riesame di tutti i procedimenti, compresi quelli conclusisi con una decisione esecutiva, indipendentemente dalle concrete circostanze del caso di specie. Tale pratica è stata adottata a seguito della venuta alla luce di due casi di cittadini srilankesi di etnia tamil, la cui procedura d'asilo in Svizzera ha avuto esito negativo, i quali sono stati posti in detenzione dalle autorità del loro Paese dopo essere stati allontanati verso lo Sri Lanka (cfr. Comunicato dell'UFM del 4 settembre 2013 "L'Ufficio federale della migrazione ha temporaneamente sospeso i rimpatri in Sri Lanka"). Di conseguenza, l'UFM ha deciso di fare chiarezza sui due casi in questione nonché su un eventuale cambiamento della situazione in generale nel Paese, in particolare per quanto riguarda le persone rimpatriate. L'autorità inferiore ha dato incarico all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) di sottoporre a un controllo di qualità i casi delle due persone arrestate, dopodiché lo stesso ACNUR esaminerà i dossier dei richiedenti l'asilo srilankesi oggetto di una decisione negativa passata in giudicato e che pertanto avrebbero dovuto essere rimpatriati (cfr. Comunicato dell'UFM del 3 ottobre 2013 "Lo Sri Lanka rivela i motivi dell'arresto di due ex richiedenti l'asilo" e Neue Zürcher Zeitung [NZZ] del 4 ottobre 2013 "UNHCR überprüft Asyldossiers - zwei zurückgeschickte Tamilen seit Wochen in Haft"). In esito alla vertenza, anche se per altri motivi, il ricorso va quindi accolto, le decisioni dell'UFM del 29 luglio 2013 e del 5 ottobre 2012 annullate e gli atti di causa rinviati all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione. 7. Visto l'esito della procedura, non si addossano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e l'anticipo di CHF 1'200.-, tempestivamente versato il 18 settembre 2013, viene restituito al ricorrente. 7.1 Al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
8. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. Le decisioni dell'UFM del 29 luglio 2013 e del 5 ottobre 2012 sono annullate. Gli atti di causa vengono rinviati all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali e il Tribunale rifonderà al ricorrente l'importo di CHF 1'200.- versato in data 18 settembre 2013 quale anticipo spese.
4. Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: