Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5817/2023 Sentenza del 2 novembre 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Aileen Truttmann; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Stato sconosciuto, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 16 ottobre 2023 / N (...). Visto la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il 27 luglio 2023, l'estratto dalla banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) del 31 luglio 2023 dal quale si evince che l'interessato ha inoltrato una domanda d'asilo in Francia il 19 ottobre 2018, in Germania il 24 giugno 2019, nei Paesi Bassi il 7 luglio 2019, il 15 febbraio 2021 e il 7 ottobre 2021 e in Belgio il 31 marzo 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-7/1), il verbale del colloquio Dublino dell'8 agosto 2023 (cfr. atto SEM n. 12/3), la richiesta di ammissione del 5 settembre 2023 presentata dalla SEM alle competenti autorità olandesi e fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III, RD III) (cfr. atto della SEM n. 14/5), la risposta negativa delle autorità olandesi del 13 settembre 2023, nella quale le stesse hanno indicato la Francia quale Paese competente (cfr. atto SEM 17/2), le successive richieste di ammissione datate 14 settembre 2023 presentate dalla SEM alle competenti autorità francesi e belghe sempre in base all'art. 18 par. 1 lett. b del RD III (cfr. atti SEM n. 18/7 e 21/7), la dichiarazione di accettazione datata 27 settembre 2023 con la quale le autorità belghe hanno accolto la richiesta di ammissione del ricorrente in Belgio (cfr. atto SEM n. 24/1), la risposta negativa del 28 settembre 2023 con la quale le autorità francesi hanno invece rifiutato la richiesta di ammissione, la decisione del 16 ottobre 2023, notificata il 17 ottobre 2023 (cfr. atto SEM n. 28/1), con la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha conseguentemente ordinato il trasferimento dell'interessato verso il Belgio, la cessazione del mandato di rappresentanza in favore della Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale sottoscritta il 17 ottobre 2023 (cfr. atto SEM n. 29/1), il ricorso datato 23 ottobre 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato e tracciamento invio; data di entrata: 25 ottobre 2023) inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con il quale l'interessato chiede al Tribunale "di voler considerare la mia situazione, e di entrare nel merito della mia domanda di asilo, applicando la predetta clausola di sovranità [art. 17 RD III]" (cfr. ricorso pag. 2); il ricorrente ha altresì presentato istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, le misure cautelari del 26 ottobre 2023 mediante le quali il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione del trasferimento in parola, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei seguenti considerandi, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1), che il ricorso in parola risulta manifestamente infondato e, pertanto, il presente giudizio è motivato soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi), che il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, nel merito, occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, secondo il quale non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento, che nella procedura Dublino la SEM non entra nel merito del ricorso ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando conclude, in virtù dell'art. 3 par. 1 RD III e dopo aver passato in rassegna gli artt. 7-15 RD III (criteri per determinare lo Stato membro competente), che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e l'allontanamento, che lo Stato membro competente in forza del suddetto regolamento è tenuto a prendere in carico il richiedente conformemente alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29 RD III, che, nel caso in esame, il Belgio ha riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda d'asilo del ricorrente (cfr. atto SEM 24/1), che, pertanto, la competenza del Belgio per la trattazione della domanda d'asilo dell'interessato è di principio data, che, ciò posto, nella decisione avversata l'autorità inferiore ha altresì escluso che in Belgio sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); la SEM ha ritenuto che, in concreto, non sussista alcun rischio di violazione del divieto di respingimento e che, considerate le motivazioni d'asilo addotte nonché le affezioni delle quali soffre l'interessato, non sussista neppure il motivo per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 cpv. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), che, invocando l'art. 17 par. 1 RD III (concretizzato in diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1), il ricorrente si oppone tuttavia al trasferimento; che, in particolare, egli indica di non voler tornare in Belgio in quanto vi sarebbe una diffusa criminalità che potrebbe abusare del suo stato di vulnerabilità ed esporlo ad un serio pericolo; l'insorgente sostiene inoltre che in detto Stato egli non avrebbe diritto al vitto e all'alloggio poiché le autorità preposte non rispetterebbero la Direttiva Accoglienza; che, infine, la documentazione medica agli atti e le carenze sistemiche nel sistema di accoglienza belga risulterebbero essere ostativi al trasferimento ordinato dalla SEM sicché occorrerebbe applicare la clausola di sovranità succitata, che, giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato, che implicano il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CEDU, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della competenza prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro può essere considerato competente, che nella fattispecie il Tribunale non ritiene tuttavia giustificata l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III in quanto non vi sono fondati motivi per ammettere che in Belgio sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che, peraltro, il ricorrente non indica in che misura e per quali ragioni sussisterebbero tali carenze, che, inoltre, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento (art. 17 par. 1 RD III, cosiddetta clausola di sovranità); che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, il quale prevede che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora secondo il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda d'asilo; che nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che, al contrario, se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo e il Tribunale dispone di pieno potere di esame al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che secondo la giurisprudenza della CorteEDU, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che ciò risulta essere segnatamente il caso laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05); che la CorteEDU ha altresì precisato che una violazione dell'art. 3 CEDU può anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193), che, nel caso concreto, non risulta tuttavia che la gravità delle affezioni alla salute del ricorrente sia sufficiente per raggiungere la soglia elevata disposta dalla giurisprudenza succitata, che dal rapporto medico del 22 agosto 2023, relativo ad una visita personale alla quale il ricorrente non si è presentato, emerge che egli soffre di un abuso medicamentoso con Rivotril 10 mg fino a 3 volte al giorno e presenta segni di lesioni da arma da fuoco (cfr. atto SEM 13/3); che il successivo rapporto medico datato 19 ottobre 2023, conseguente ad un consulto psichiatrico dello stesso giorno, indica invece la diagnosi di "sindrome da disadattamento, con disturbo misto delle emozioni e della condotta (ICD-1 O: F43.25). Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Abuso nocivo (ICD-10: F10.1)", nonché la prescrizione terapeutica con "Psychopax gtt 15-15-15-15, Truxal 50 mg 1-0-0-1, Haldol gocce [...]." (cfr. atto SEM 30/3), che, a fronte di tali affezioni, non si evince pertanto la stretta necessità per il ricorrente di rimanere in Svizzera al fine di evitare un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute in Belgio, che su questi presupposti, il Tribunale giudica che la fattispecie non rientra manifestamente nelle casistiche giurisprudenziali suindicate, tanto più che è notorio che lo Stato di destinazione disponga di infrastrutture mediche sufficienti, che, inoltre, le addotte circostanze emerse durante il colloquio, secondo le quali a B._______ qualcuno avrebbe messo una pillola nel bicchiere del ricorrente ingenerando in lui un malessere mentale, ch'egli preferirebbe vivere sempre solo e non in compagnia (dormendo ad esempio per strada piuttosto che restare all'interno del centro di accoglienza) e che in Belgio ci sarebbero "molte persone che si drogano e molte bande criminali" (cfr. atto SEM 12/3 pag. 2), risultano inconferenti per il giudizio, che, infatti, per ammettere una violazione dell'art. 3 CEDU non è sufficiente allegare, in maniera generica e senza alcuna valida motivazione con riferimento al caso concreto, la sussistenza di una diffusa criminalità asseritamente pregiudizievole per la propria l'incolumità fisica (cfr. ricorso pag. 1), che, ad ogni buon conto, dagli atti di causa non emergono elementi che portano il Tribunale ad ammettere una qualsivoglia e concreta esposizione personale a maltrattamenti in caso di trasferimento in Belgio del ricorrente, che, in definitiva, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del suo trasferimento in Belgio; che dagli atti di causa non emergono neppure validi e sufficienti elementi per applicare l'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità) e per ammettere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il proprio potere di apprezzamento nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che è pertanto a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente (art. 31a cpv. 1 lett. b Lasi) ed ha pronunciato il suo trasferimento verso il Belgio (art. 44 Lasi); che, di riflesso, con il provvedimento impugnato l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata, che il Belgio è quindi tenuto a prendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24 e 29 RD III (cfr. atto SEM 24/1), che le misure cautelari statuite dal Tribunale 26 ottobre 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che avendo statuito nel merito del ricorso, le richieste di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, come pure d'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, formulate dalla ricorrente, sono divenute prive d'oggetto, che, essendo il ricorso manifestamente sprovvisto di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: