Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'entrata
Sachverhalt
A. In data 13 gennaio 2012, A._______ - cittadina somala attualmente residente in Etiopia con il figlio B._______ - ha conferito mandato con possibilità di subdelega a C._______, cittadino somalo residente in Svizzera al beneficio dell'ammissione provvisoria, con il quale ha dichiarato essere sposata dal 1° gennaio 2006, affinché deponesse una domanda d'asilo e autorizzazione d'entrata in Svizzera per conto suo e del loro figlio B._______. B. In data 16 aprile 2012, il signor C._______, ha inoltrato all'UFM, in rappresentanza di A._______ e di B._______, una domanda d'asilo dall'estero e autorizzazione d'entrata in Svizzera. Nella domanda ha spiegato che la moglie in Somalia avrebbe avuto problemi con gli Al Shabaab. Mentre ella lavorava presso una ONG, la madre, anche lei al servizio presso la stessa ONG, sarebbe stata sequestrata ed in seguito uccisa dagli Al Shabaab. In seguito, un giorno che la signora A._______ non sarebbe stata presente, gli Al Shabaab avrebbero fatto irruzione nella sede dell'ONG chiudendo tutti gli uffici. I colleghi di A._______ l'avrebbero informata che il gruppo avrebbe cercato anche lei, per non farsi trovare ella sarebbe così scappata in un'altra città dove avrebbe trovato lavoro come donna delle pulizie presso la D._______, un'altra ONG. Anche lì però sarebbero arrivati gli Al Shabaab a cercarla e uno di loro avrebbe voluto prenderla in moglie. Gli Al Shabaab avrebbero infatti ritenuto non valido il matrimonio di A._______ con C._______ non avendo più notizie l'uno dell'altra dal 2006. Il pretendente avrebbe inoltre affermato che se la signora A._______ non avesse, entro una settimana, accettato la proposta di matrimonio le avrebbero tagliato la testa. Ella, sarebbe subito scappata ed espatriata in Etiopia in (...) del 2011. A sostegno della domanda il signor C._______ ha prodotto copia del certificato di nascita della moglie, rilasciato a Mogadiscio (Somalia) il (...) 2010, con relativa traduzione in inglese, una lettera manoscritta della stessa del (...) 2012, copia della tessera di lavoro della D._______ e lo stampato della pagina web di presentazione della D._______. C. Con scritto del 20 luglio 2012 e del 17 agosto 2012, non avendo ancora ottenuto una risposta in merito alla domanda d'autorizzazione d'entrata per la moglie ed il figlio, il signor C._______ ha chiesto all'UFM conferma della ricezione della domanda e chiarimenti in merito allo stato della procedura. D. Con scritto del 19 ottobre 2012 l'UFM ha confermato la ricezione della domanda ed ha informato C._______ che la domanda verrà trattata il più rapidamente possibile. E. In data 8 gennaio 2013 l'UFM ha riferito al marito, rispettivamente padre degli interessati, che l'Ambasciata svizzera ad Addis Abeba (Etiopia) non sarebbe stata in grado di procedere all'audizione dei richiedenti l'asilo per mancanza di capacità ed infrastrutture. Pertanto, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), ha invitato A._______ a rispondere, per iscritto ed entro l'8 febbraio 2013, ad un formulario di domande per chiarire i fatti ed i motivi d'asilo. Nello stesso scritto ha accordato all'interessata la possibilità di prendere posizione in merito ad un eventuale rigetto della domanda d'asilo e dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera ed ha infine richiesto la trasmissione, come mezzi di prova, di copie dei documenti di identità, nonché di una fotografia recente. F. F.a Con scritto del 4 febbraio 2013 C._______ ha ossequiato quanto chiesto dall'UFM con il succitato scritto dell'8 gennaio 2013, gli ha trasmesso le risposte al questionario ottenute telefonicamente dalla moglie ed ha richiesto una proroga per poter produrre le risposte firmate dalla richiedente. Nello scritto, oltre che a confermare quanto già adotto nella domanda del 16 aprile 2012, ha indicato che la richiedente non sarebbe mai stata in un campo profughi dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ed ha precisato che la medesima ed il figlio sarebbero provvisoriamente ospiti di una famiglia di conoscenti somali ad Addis Abeba e che non potrebbero rimanere in Etiopia date le difficili condizioni di vita e la mancanza di un sostegno. Ha inoltre aggiunto che la moglie ed il figlio non potrebbero rientrare in Somalia a causa della situazione di estrema violenza causata dagli Al Shabaab, nonché da altri gruppi armati presenti nel paese. Unitamente alle risposte ha allegato il certificato di nascita di A._______ in originale, la scansione di una lettera manoscritta datata 19 gennaio 2013 nonché cinque fotografie della moglie e del figlio. F.b In data 15 febbraio 2013 egli ha trasmesso all'UFM le medesime risposte firmate dalla moglie unitamente ad un foglio di accompagnamento della compagnia DHL, che si era occupata del trasporto della lettera, e della busta DHL originale. G. Con missive del 10 maggio 2013, del 29 luglio 2013 e del 6 settembre 2013 il signor C._______ ha sollecitato l'UFM in merito allo stato della procedura ed ha espresso inquietudine per la lunga attesa. H. Con decisione del 10 settembre 2013, notificata al marito al più presto l'11 settembre 2013, l'UFM non ha autorizzato l'entrata degli interessati in Svizzera ai fini della procedura d'asilo ed ha respinto la loro domanda d'asilo dall'estero. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che dall'incarto del signor C._______ riguardante le domande formulate dallo stesso l'11 agosto 2010 e il 23 novembre 2011 volte al rilascio di un documento di viaggio, sarebbe emerso che A._______ ed il figlio, già nell'agosto del 2010 e ancora nel novembre del 2011, vivevano a E._______ (Kenya) e non più in Somalia. Malgrado queste divergenze detto Ufficio non ha deciso definitivamente se i motivi d'asilo dei richiedenti sarebbero stati o meno suscettibili di giustificare il rilascio di un'autorizzazione per entrare in Svizzera, in quanto tale autorizzazione sarebbe comunque esclusa. L'autorità inferiore ha infatti considerato il soggiorno dei richiedenti in uno stato terzo ed ha esaminato la situazione dei richiedenti conformemente al previgente art. 52 cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha considerato che nei campi rifugiati dell'UNHCR sarebbero garantiti sia i bisogni vitali sia una certa sicurezza, pertanto, per i somali residenti in Etiopia, si potrebbe ragionevolmente esigere che si rechino o facciano ritorno in tali campi. Nel caso specifico, dall'incarto emergerebbe che i richiedenti non avrebbero effettuato nessuna prassi per essere registrati quali rifugiati UNHCR ed ottenere in tal modo la protezione offerta. Sarebbe sicché ragionevole esigere che intraprendano le pratiche necessarie al fine di farsi riconoscere come rifugiati UNHCR. In caso di bisogno i medesimi potrebbero poi contare sull'aiuto del marito, rispettivamente padre residente in Svizzera, nonché sull'aiuto di compatrioti, essendoci in Etiopia una diaspora somala molto numerosa. Non risulterebbe inoltre che gli interessati si troverebbero personalmente in una situazione di rigore e di vulnerabilità tali da mettere la loro esistenza in pericolo. Non avrebbero infatti reso verosimile di essere esposti a pregiudizi determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato in Etiopia. Pertanto gli stessi non potrebbero avvalersi della protezione sussidiaria della Svizzera, poiché sarebbe ragionevole attendersi che proseguano la loro permanenza in Etiopia. Per quanto attiene all'esame delle relazioni strette con la Svizzera, segnatamente al marito, rispettivamente padre, ammesso provvisoriamente in Svizzera dal 5 novembre 2009, l'autorità inferiore ha rilevato che, essendo oltrepassato il termine di tre anni previsto dall'art. 85 cpv. 7 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), il signor C._______ avrebbe eventualmente la possibilità di inoltrare una domanda di ricongiungimento famigliare ai sensi della succitata disposizione. Anche per questo motivo, sarebbe giustificato rifiutare l'entrare in Svizzera ai richiedenti e respingere la domanda d'asilo dall'estero in oggetto. I. Il 7 ottobre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 ottobre 2013) gli interessati, per il tramite di un mandatario designato dal marito, sono insorti contro la summenzionata decisione del 10 settembre 2013 dinnanzi al Tribunale. Nell'atto di ricorso, gli insorgenti sollevano che i motivi d'asilo della ricorrente apparirebbero a lei specifici, del tutto slegati da quelli addotti dal marito. Il marito per di più ne avrebbe una conoscenza limitata, solo approssimativa e non del tutto accurata, resterebbero dunque molti punti bisognosi di ulteriori chiarimenti. Per quanto attiene alle divergenze concernenti l'espatrio e il Kenya, i richiedenti osservano che le incongruenze sarebbero emerse unicamente nella motivazione della decisione e l'autorità non avrebbe né concesso la possibilità di esprimere osservazioni nell'arco della procedura né l'opportunità di essere sentiti in merito. I ricorrenti spiegano che avrebbero lasciato la Somalia per fuggire dagli Al Shabaab già una prima volta nel corso del 2010 e avrebbero raggiunto E._______ (Kenya) dove abitavano dei conoscenti. Tuttavia anche in Kenya la ricorrente avrebbe ricevuto delle telefonate minatorie da parte degli Al Shabaab, così avrebbe lasciato il figlio presso i conoscenti per metterlo al sicuro e lei sarebbe ripartita verso il confine. Nel frattempo il marito avrebbe appreso da amici che la moglie si troverebbe in Kenya ed avrebbe così richiesto un documento di viaggio con l'obiettivo di raggiungerla, ma non sarebbe riuscito ad ottenere il visto necessario. Il marito sarebbe poi rimasto senza notizie dei ricorrenti con la convinzione che essi si troverebbero ancora in Kenya ed avrebbe così richiesto una seconda volta un documento di viaggio nel novembre 2011, anche se poi non sarebbe partito. Egli, nel mese di gennaio del 2012, avrebbe poi finalmente potuto contattare telefonicamente A._______ che gli avrebbe comunicato di trovarsi in Etiopia già dal (...) 2011. Osservano in seguito che la tardività delle allegazioni concernenti il soggiorno in Kenya, si spiegherebbe con le difficoltà di comunicazione tra il signor C._______ e la signora A._______. I ricorrenti ritengono che sarebbero ancora molti i punti bisognosi di ulteriori chiarimenti e sollevano che di norma la rappresentanza svizzera all'estero dovrebbe interrogare gli interessati sui motivi d'asilo, che tuttavia nella fattispecie l'Ambasciata Svizzera in Etiopia (di seguito: l'Ambasciata) non avrebbe proceduto all'audizione. I ricorrenti contestano le difficoltà addotte dall'Ambasciata per giustificare il rifiuto di sentire direttamente e personalmente gli interessati. Segnatamente, hanno espresso perplessità sull'attualità dei motivi addotti dalla rappresentanza svizzera, ovvero problemi di infrastruttura, sicurezza e capacità, in quanto si fonderebbero su una situazione di fatto esistente più di tre anni fa. Nella fattispecie non sarebbe stata dunque valutata concretamente l'attuale possibilità di effettuare un'audizione in Etiopia, pertanto, i fatti di rilievo sarebbero stati accertati in maniera incompleta, tenuto conto anche del fatto che il marito si troverebbe separato dalla moglie da ormai oltre sei anni. Per quanto attiene alla possibilità di chiedere protezione in Etiopia i ricorrenti ritengono che l'UFM nella decisione querelata avrebbe omesso di effettuare una valutazione complessiva e realistica dei fatti di rilievo, non avrebbe infatti tenuto conto né dei motivi d'asilo dei ricorrenti né della presenza del marito in Svizzera. A loro dire la decisione dell'autorità inferiore sarebbe il frutto di una conseguenza quasi meccanica per il solo fatto che si troverebbero attualmente in Etiopia. I ricorrenti contestano inoltre la possibilità di farsi registrare come rifugiati dall'UNHCR ed ottenere protezione in quanto i campi profughi si troverebbero al confine con la Somalia, in una zona a forte rischio di infiltrazioni da parte degli Al Shabaab e dunque non definibile come sicura. Infine, quanto all'esistenza di relazioni strette con la Svizzera, gli insorgenti sono dell'avviso che l'autorità inferiore non avrebbe soppesato adeguatamente queste ultime con l'esigibilità di una permanenza in Etiopia. L'UFM si sarebbe infatti limitato ad indicare la possibilità per il signor C._______ di intraprendere una procedura di ricongiungimento famigliare, istituto ben distinto dall'asilo ed irrilevante ai fini della presente procedura. Ciò che invece risulterebbe fondamentale sarebbe il fatto che i ricorrenti hanno in Svizzera il padre, rispettivamente marito, legame famigliare sulla cui effettività non sarebbero stati sollevati dubbi. In conclusione rilevano il lungo e laborioso svolgimento della procedura di prima istanza. In sostanza, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso e, conseguentemente, l'annullamento della decisione, la trasmissione degli atti di causa all'UFM ai fini del completamento dell'istruttoria, segnatamente una nuova valutazione della possibilità di svolgere un'audizione sui motivi d'asilo presso la rappresentanza svizzera in Etiopia. In subordine, i medesimi hanno chiesto l'annullamento della decisione e l'autorizzazione ad entrare in Svizzera in vista dello svolgimento di una procedura d'asilo. hanno infine presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino necessari per l'esito della vertenza.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); i medesimi sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
E. 3 La legge federale del 28 settembre 2012 ha introdotto alcune modifiche urgenti alla legge sull'asilo (cfr. Modifiche urgenti del 29 settembre 2012 alla legge sull'asilo; cfr. RU 2012 5359; FF 2010 3889) entrate in vigore il 29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015. Fra le modifiche figura la soppressione della possibilità di depositare una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero. Giusta la relativa disposizione transitoria, le domande d'asilo depositate all'estero prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 cpv. 2, 52 e 68 LAsi nel tenore previgente. Il presente ricorso viene quindi trattato secondo le disposizioni applicabili del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema.
E. 4.1 Conviene anzitutto esaminare la ricevibilità della domanda d'asilo dall'estero presentata il 16 aprile 2012 all'UFM, per il tramite del signor C._______.
E. 4.2 L'avvio di una procedura d'asilo all'estero da parte di una persona capace di discernimento (maggiorenne o minorenne) ha carattere strettamente personale, quindi indelegabile (cfr. DTAF 2011/39 consid. 4.3.2). In altre parole, è necessario che la domanda di protezione personale emerga chiaramente dagli atti procedurali e che il richiedente si manifesti personalmente all'autorità svizzera.
E. 4.3 Ritenuti gli scritti del 13 gennaio 2012 (atto B1/10) e 15 febbraio 2013 (atto B9/7), tramite i quali la qui ricorrente si è personalmente manifestata di fronte all'autorità competente, i succitati criteri sono da considerarsi ossequiati. Nella fattispecie, in virtù di quanto precede, a giusto titolo l'UFM ha ammesso la ricevibilità della domanda d'asilo dall'estero presentata dal signor C._______.
E. 5.1 Preliminarmente, giusta l'art. 19 cpv. 1 LAsi (in vigore prima delle modifiche), se un richiedente deposita una domanda d'asilo all'estero, quest'ultima deve essere depositata presso una rappresentanza svizzera la quale trasmette tale domanda all'UFM corredata da un rapporto (art. 20 cpv. 1 LAsi in vigore prima delle modifiche). L'Ufficio autorizza il richiedente ad entrare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragionevolmente pretendere che questi rimanga nel paese di domicilio o di soggiorno o che si rechi in un altro paese (art. 20 cpv. 2 LAsi, in vigore prima delle modifiche). In ossequio all'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), la rappresentanza svizzera all'estero procede di norma ad un interrogatorio del richiedente l'asilo. Se l'interrogatorio non è possibile, il richiedente l'asilo è invitato a indicare per scritto i motivi d'asilo (art. 10 cpv. 2 OAsi 1). La rappresentanza svizzera trasmette all'UFM il verbale dell'interrogatorio o la domanda d'asilo scritta, come anche altri documenti pertinenti e un rapporto completivo contenente la sua valutazione della domanda d'asilo (art. 10 cpv. 3 OAsi 1).
E. 5.2 Nel caso concreto l'UFM ha informato i ricorrenti che la rappresentanza svizzera ad Addis Abeba (Etiopia) non sarebbe stata in grado di procedere alla loro audizione per mancanza di capacità, sicurezza e infrastruttura. Segnatamente, in ragione dell'importante aumento delle domande d'asilo dall'estero, l'Ambasciata non sarebbe più in grado di procedere alle audizioni poiché il personale sarebbe limitato, la sicurezza non potrebbe essere garantita e i locali non sarebbero sufficienti (cfr. atto B7/4, pag. 2; nonché lettera dell'Ambasciata svizzera ad Addis Abeba del 17 maggio 2010 allegata all'atto B7/4). Nel ricorso gli insorgenti mettono in dubbio tale giustificazione rilevando in particolare che l'autorità inferiore si sarebbe basata su informazioni risalenti al 2010 le quali, anche in ragione del recente cambiamento legislativo, potrebbero non essere più attuali. A sostegno delle loro argomentazioni citano la sentenza del Tribunale E-5332/2012 del 6 maggio 2013, in cui il Tribunale aveva annullato la decisione dell'UFM poiché l'accertamento dei fatti risultava incompleto ed inesatto. Tuttavia nel caso di specie la situazione è diversa da quella descritta nella sentenza del Tribunale E-5332/2012 del 6 maggio 2013. In quel caso infatti, l'UFM non aveva nemmeno esaminato la possibilità da parte della rappresentanza svizzera all'estero di procedere ad un'audizione del richiedente, mentre che nel caso in disamina, l'autorità inferiore, anche se basandosi su delle informazioni risalenti al 2010, ha valutato la possibilità di effettuare un'audizione dei richiedenti all'Ambasciata di Addis Abeba.
E. 5.3 Sebbene la rappresentanza svizzera in Etiopia non abbia proceduto all'audizione diretta dei richiedenti l'asilo e sebbene gli stessi non abbiano potuto esprimersi direttamente sulle incongruenze concernenti il Kenya rilevate dall'autorità inferiore unicamente nella decisione querelata, questi ultimi hanno comunque potuto far valere i propri motivi d'asilo rispettivamente negli scritti del 16 aprile 2012 (atto B1/10), dell'8 feb-braio 2012 (atto B8/11) e del 15 febbraio 2012 (atto B9/7). Inoltre, i ricorrenti hanno avuto la possibilità di esprimersi sull'eventuale pronuncia di una decisione negativa nei loro confronti (atto B8/11 e B9/7). Il diritto di essere sentito è stato pertanto rispettato e l'autorità inferiore ha potuto pronunciarsi sulla base di un dossier completo. Pertanto, l'istruzione è stata condotta in ossequio ai crismi legali e giurisprudenziali (cfr. DTAF 2007/30 consid. 5.4-5.7).
E. 6.1 Se il richiedente non rende verosimili delle persecuzioni (art. 3 e 7 LAsi) o se può essere ragionevole preteso che il richiedente si adoperi per essere accolto in un altro paese (art. 52 cpv. 2 LAsi, in vigore prima delle modifiche), l'UFM è legittimato a rendere una decisione materiale negativa (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 21 consid. 2a pag.136, GICRA 2004 n. 20 consid. 3a pag. 130, GICRA 1997 n. 15 consid. 2b pag. 129 s.).
E. 6.1.1 Le condizioni che permettono l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata devono essere definite in maniera restrittiva, per questo motivo l'autorità giudicante dispone di un margine di apprezzamento esteso. Oltre all'esistenza di un'esposizione a serio pericolo ai sensi del'art. 3 LAsi, l'autorità prende in considerazione altri elementi, segnatamente l'esistenza di relazioni particolari con la Svizzera o con un altro paese, la garanzia di protezione di uno Stato terzo, la possibilità pratica e l'oggettiva esigibilità dell'ammissione in un altro paese. In altri termini, la possibilità e l'esigibilità di ricercare una protezione al di fuori dalla Svizzera, così come le future possibilità di integrazione ed assimilazione. Ciò che è decisivo, per la concessione di un'autorizzazione d'entrata, è il bisogno di protezione delle persone interessate. Pertanto, è necessario appurare l'esistenza di un pericolo verosimile ai sensi dell'art. 3 LAsi e verificare se si possa ragionevolmente esigere dall'interessato che durante l'esame della sua domanda prosegua il soggiorno nel paese d'origine o che si rechi in un paese che lo possa accogliere, più vicino di quanto sia la Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 3.3, pag. 126).
E. 6.1.2 La circostanza per cui il richiedente l'asilo dall'estero soggiorni in uno Stato terzo, non implica necessariamente che egli debba adoperarsi al fine di ottenere l'ammissione in detto Stato. Anche in siffatta evenienza, occorrerà esaminare gli elementi suscettibili di fare apparire siccome esigibile la sua ammissione in tale Stato (o in un altro Stato) e confrontarli con gli eventuali vincoli particolari con la Svizzera. Se vi sono degli indizi di una messa in pericolo attuale del richiedente l'asilo nel suo paese d'origine e non vi è la possibilità effettiva di una domanda di protezione in un altro paese, è accordata l'autorizzazione d'entrata in Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 5.1, GICRA 2005 n. 19 consid. 4.3 pag. 174 s., GICRA 2004 n. 21 consid. 2b pag. 137 e consid. 4 pag. 138 segg., GICRA 2004 n. 20 consid. 3b pag. 130 s., GICRA 1997 n. 15 consid. 2f pag. 131 s.). I vincoli particolari con la Svizzera insiti nell'art. 52 cpv. 2 LAsi non sono identici ai presupposti dell'asilo accordato a famiglie di cui all'art. 51 LAsi (cfr. GICRA 2004 n. 21 consid. 4b.aa pag. 140).
E. 6.2 Nella fattispecie, la ricorrente indica quali motivi di persecuzione nel proprio paese d'origine dei problemi con gli Al Shabaab, segnatamente l'obbligo di contrarre matrimonio con un membro del gruppo. Prima di stabilire se i motivi d'asilo invocati dalla ricorrente siano tali da giustificare un'autorizzazione d'entrata in Svizzera, conviene esaminare se a giusto titolo l'UFM ha considerato come esigibile la permanenza degli stessi in Etiopia, Stato terzo in cui risiedono verosimilmente dal 2011 (cfr. atto B1/10, pag. 4; atto B8/11 pag. 4; atto B9/7, pag.4).
E. 6.2.1 Relativamente all'inesigibilità del proprio soggiorno in Etiopia i ricorrenti invocano difficoltà relative alle loro condizioni di grave precarietà e illegalità in tale paese. In particolare, lamentano problemi legati all'alloggio: sono infatti solo provvisoriamente ospiti di una famiglia di conoscenti somali, all'assenza di sostegno, trovandosi il marito e padre in Svizzera e non avendo parenti o amici in Etiopia, all'assenza di impiego e conseguentemente gravi difficoltà economiche. In riferimento a quanto ritenuto dall'UFM nella decisione querelata sulla possibilità e esigibilità per gli interessati di recarsi in un campo profughi dell'UNHCR e di farsi registrare ottenendo così la protezione offerta, i ricorrenti osservano che i campi profughi dell'UNHCR si trovano al confine con la Somalia in una zona a forte rischio di infiltrazioni da parte degli Al Shabaab e dunque non definibile come sicura. Essi ritengono che alla luce dei fatti di cronaca, segnatamente dell'attentato avvenuto in un centro commerciale di Nairobi (Kenya) i timori di infiltrazioni da parte degli Al Shabaab non possono essere considerati aprioristicamente come infondati. Sollevano infine che le condizioni di vita nei campi profughi paiono decisamente precarie. A sostegno di tali allegazioni producono degli stampati di articoli presi da pagine web che descrivono la situazione nei campi (cfr. allegato 3 al ricorso). A giudizio del Tribunale, sebbene le condizioni di vita in Etiopia non siano facili, in particolare per i profughi nei campi, i ricorrenti in sostanza non hanno dimostrato di essere costretti a vivere in condizioni tali da ritenere un pericolo per la loro stessa vita (cfr. atto B8/11, pag. 4; atto B9/7, pag. 4). Attualmente, i ricorrenti vivono presso dei conoscenti ed in caso di bisogno è lecito attendersi che possono contare sul sostegno finanziario del marito e padre residente in Svizzera. Inoltre gli interessati, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nel querelato provvedimento, non hanno effettuato nessuna prassi per essere registrati quale rifugiati UNHCR ed ottenere così la protezione offerta. Pertanto, a mente di questo Tribunale, è ragionevole esigere che l'interessata ed il figlio intraprendano le pratiche necessarie al fine di farsi riconoscere come rifugiati UNHCR ed essere così assegnati ad un campo profughi oppure essere registrati quali rifugiati urbani autorizzati come tali a vivere in una città e a potere di conseguenza beneficiare degli aiuti previsti, come ad esempio la copertura dei bisogni vitali, un alloggio e una certa sicurezza. A questo proposito, è d'uopo rilevare che in Etiopia è presente una diaspora somala assai numerosa con molti cittadini somali che vivono in Etiopia da molti anni o addirittura da generazioni e che, in aggiunta, l'Etiopia ha ratificato la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In definitiva, sulla scorta di quanto precede, i ricorrenti non hanno saputo dimostrare l'inesigibilità della loro permanenza in Etiopia.
E. 6.2.2 Per quanto attiene ai vincoli particolari con la Svizzera essi non rivestono un'intensità sufficiente tale da giustificare un'autorizzazione d'entrata. In primo luogo infatti, sebbene l'UFM, come rettamente osservato dai ricorrenti nel gravame, non abbia mai sollevato dubbi sull'effettività del legame famigliare tra i ricorrenti ed il signor C._______, residente in Svizzera, a mente del Tribunale l'esistenza di tale nucleo famigliare pare dubbia. Invero, nei verbali delle audizioni di C._______ concernenti la sua domanda d'asilo depositata in Svizzera il 24 giugno 2007, egli ha affermato avere una ex-moglie (F._______) e tre figlie femmine (cfr. atto A1/8, pag.3; atto A14/15, pagg. 1 e 3) e non ha mai indicato di essere sposato con la signora A._______ dal 2006 né di avere avuto da lei un figlio di nome B._______. Oltre a quanto dichiarato dal signor C._______ nella sua domanda d'asilo, altre contraddizioni, come ad esempio le incongruenze in merito alla richiesta di un documento di viaggio per andare in Kenya, oppure le incoerenze riguardanti la data d'espatrio dalla Somalia del signor C._______ - la moglie infatti ha affermato di non avere avuto più notizie dal marito dal 2006 quando lei era incinta del figlio B._______ (cfr. atto B1/10, pag. 3; atto B8/11, pag. 3; atto B9/7, pag. 3; ricorso pagg. 4 e10), mentre il marito, nelle domande dell'11 agosto 2010 e del 23 novembre 2011 volte al rilascio di un documento di viaggio, avrebbe dichiarato di non avere più visto la moglie dal 2007 - lasciano dubitare del fatto che il signor C._______ sia effettivamente padre rispettivamente marito dei ricorrenti. In secondo luogo, la presenza del signor C._______ in Svizzera al beneficio unicamente di un'ammissione provvisoria, anche ammettendo che sia effettivamente il marito, rispettivamente padre dei ricorrenti, non costituisce un legame d'intensità tale da prescindere dall'applicazione del previgente art. 52 cpv. 2 LAsi. Infatti, nell'ambito di una domanda d'asilo dall'estero, autorizzare l'entrata in Svizzera degli interessati sulla base della sua presenza nel paese, limiterebbe la portata dell'art. 85 cpv. 7 LStr concernente il ricongiungimento famigliare e sarebbe certamente contrario alla volontà del legislatore (cfr. sentenze del Tribunale del 15 ottobre 2013, E-3786/2013; del 16 giugno 2011, D-1395/2011 e del 12 maggio 2011, D-3916/2010 consid. 4.5.1).
E. 6.3 Alla luce di tutto quanto sopra, a giusto titolo l'UFM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera ai ricorrenti ed ha respinto la loro domanda d'asilo dall'estero in applicazione dei previgenti art. 20 cpv. 2 e 52 cpv. 2 LAsi.
E. 7.1 In virtù delle considerazioni esposte, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento del provvedimento impugnato vanno respinte. Ne consegue che il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 7.2 Il ricorso, avveratosi manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata dal giudice unico (art. 111a cpv. 2 LAsi), con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
E. 8.1 Avendo statuito il Tribunale nel merito, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto (art. 63 cpv. 4 PA).
E. 8.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, tenuto conto della particolarità della causa, esse vengono condonate (art. 6 lett. b TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al rappresentante dei ricorrenti, all'UFM e all'Ambasciata svizzera a Addis Abeba. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5653/2013 Sentenza del 28 marzo 2014 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nata il (...), e il figlio B._______, nato il (...), Somalia, entrambi rappresentati dal signor Rosario Mastrosimone, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'entrata; decisione dell'UFM del 10 settembre 2013 / N (...). Fatti: A. In data 13 gennaio 2012, A._______ - cittadina somala attualmente residente in Etiopia con il figlio B._______ - ha conferito mandato con possibilità di subdelega a C._______, cittadino somalo residente in Svizzera al beneficio dell'ammissione provvisoria, con il quale ha dichiarato essere sposata dal 1° gennaio 2006, affinché deponesse una domanda d'asilo e autorizzazione d'entrata in Svizzera per conto suo e del loro figlio B._______. B. In data 16 aprile 2012, il signor C._______, ha inoltrato all'UFM, in rappresentanza di A._______ e di B._______, una domanda d'asilo dall'estero e autorizzazione d'entrata in Svizzera. Nella domanda ha spiegato che la moglie in Somalia avrebbe avuto problemi con gli Al Shabaab. Mentre ella lavorava presso una ONG, la madre, anche lei al servizio presso la stessa ONG, sarebbe stata sequestrata ed in seguito uccisa dagli Al Shabaab. In seguito, un giorno che la signora A._______ non sarebbe stata presente, gli Al Shabaab avrebbero fatto irruzione nella sede dell'ONG chiudendo tutti gli uffici. I colleghi di A._______ l'avrebbero informata che il gruppo avrebbe cercato anche lei, per non farsi trovare ella sarebbe così scappata in un'altra città dove avrebbe trovato lavoro come donna delle pulizie presso la D._______, un'altra ONG. Anche lì però sarebbero arrivati gli Al Shabaab a cercarla e uno di loro avrebbe voluto prenderla in moglie. Gli Al Shabaab avrebbero infatti ritenuto non valido il matrimonio di A._______ con C._______ non avendo più notizie l'uno dell'altra dal 2006. Il pretendente avrebbe inoltre affermato che se la signora A._______ non avesse, entro una settimana, accettato la proposta di matrimonio le avrebbero tagliato la testa. Ella, sarebbe subito scappata ed espatriata in Etiopia in (...) del 2011. A sostegno della domanda il signor C._______ ha prodotto copia del certificato di nascita della moglie, rilasciato a Mogadiscio (Somalia) il (...) 2010, con relativa traduzione in inglese, una lettera manoscritta della stessa del (...) 2012, copia della tessera di lavoro della D._______ e lo stampato della pagina web di presentazione della D._______. C. Con scritto del 20 luglio 2012 e del 17 agosto 2012, non avendo ancora ottenuto una risposta in merito alla domanda d'autorizzazione d'entrata per la moglie ed il figlio, il signor C._______ ha chiesto all'UFM conferma della ricezione della domanda e chiarimenti in merito allo stato della procedura. D. Con scritto del 19 ottobre 2012 l'UFM ha confermato la ricezione della domanda ed ha informato C._______ che la domanda verrà trattata il più rapidamente possibile. E. In data 8 gennaio 2013 l'UFM ha riferito al marito, rispettivamente padre degli interessati, che l'Ambasciata svizzera ad Addis Abeba (Etiopia) non sarebbe stata in grado di procedere all'audizione dei richiedenti l'asilo per mancanza di capacità ed infrastrutture. Pertanto, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), ha invitato A._______ a rispondere, per iscritto ed entro l'8 febbraio 2013, ad un formulario di domande per chiarire i fatti ed i motivi d'asilo. Nello stesso scritto ha accordato all'interessata la possibilità di prendere posizione in merito ad un eventuale rigetto della domanda d'asilo e dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera ed ha infine richiesto la trasmissione, come mezzi di prova, di copie dei documenti di identità, nonché di una fotografia recente. F. F.a Con scritto del 4 febbraio 2013 C._______ ha ossequiato quanto chiesto dall'UFM con il succitato scritto dell'8 gennaio 2013, gli ha trasmesso le risposte al questionario ottenute telefonicamente dalla moglie ed ha richiesto una proroga per poter produrre le risposte firmate dalla richiedente. Nello scritto, oltre che a confermare quanto già adotto nella domanda del 16 aprile 2012, ha indicato che la richiedente non sarebbe mai stata in un campo profughi dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ed ha precisato che la medesima ed il figlio sarebbero provvisoriamente ospiti di una famiglia di conoscenti somali ad Addis Abeba e che non potrebbero rimanere in Etiopia date le difficili condizioni di vita e la mancanza di un sostegno. Ha inoltre aggiunto che la moglie ed il figlio non potrebbero rientrare in Somalia a causa della situazione di estrema violenza causata dagli Al Shabaab, nonché da altri gruppi armati presenti nel paese. Unitamente alle risposte ha allegato il certificato di nascita di A._______ in originale, la scansione di una lettera manoscritta datata 19 gennaio 2013 nonché cinque fotografie della moglie e del figlio. F.b In data 15 febbraio 2013 egli ha trasmesso all'UFM le medesime risposte firmate dalla moglie unitamente ad un foglio di accompagnamento della compagnia DHL, che si era occupata del trasporto della lettera, e della busta DHL originale. G. Con missive del 10 maggio 2013, del 29 luglio 2013 e del 6 settembre 2013 il signor C._______ ha sollecitato l'UFM in merito allo stato della procedura ed ha espresso inquietudine per la lunga attesa. H. Con decisione del 10 settembre 2013, notificata al marito al più presto l'11 settembre 2013, l'UFM non ha autorizzato l'entrata degli interessati in Svizzera ai fini della procedura d'asilo ed ha respinto la loro domanda d'asilo dall'estero. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che dall'incarto del signor C._______ riguardante le domande formulate dallo stesso l'11 agosto 2010 e il 23 novembre 2011 volte al rilascio di un documento di viaggio, sarebbe emerso che A._______ ed il figlio, già nell'agosto del 2010 e ancora nel novembre del 2011, vivevano a E._______ (Kenya) e non più in Somalia. Malgrado queste divergenze detto Ufficio non ha deciso definitivamente se i motivi d'asilo dei richiedenti sarebbero stati o meno suscettibili di giustificare il rilascio di un'autorizzazione per entrare in Svizzera, in quanto tale autorizzazione sarebbe comunque esclusa. L'autorità inferiore ha infatti considerato il soggiorno dei richiedenti in uno stato terzo ed ha esaminato la situazione dei richiedenti conformemente al previgente art. 52 cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha considerato che nei campi rifugiati dell'UNHCR sarebbero garantiti sia i bisogni vitali sia una certa sicurezza, pertanto, per i somali residenti in Etiopia, si potrebbe ragionevolmente esigere che si rechino o facciano ritorno in tali campi. Nel caso specifico, dall'incarto emergerebbe che i richiedenti non avrebbero effettuato nessuna prassi per essere registrati quali rifugiati UNHCR ed ottenere in tal modo la protezione offerta. Sarebbe sicché ragionevole esigere che intraprendano le pratiche necessarie al fine di farsi riconoscere come rifugiati UNHCR. In caso di bisogno i medesimi potrebbero poi contare sull'aiuto del marito, rispettivamente padre residente in Svizzera, nonché sull'aiuto di compatrioti, essendoci in Etiopia una diaspora somala molto numerosa. Non risulterebbe inoltre che gli interessati si troverebbero personalmente in una situazione di rigore e di vulnerabilità tali da mettere la loro esistenza in pericolo. Non avrebbero infatti reso verosimile di essere esposti a pregiudizi determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato in Etiopia. Pertanto gli stessi non potrebbero avvalersi della protezione sussidiaria della Svizzera, poiché sarebbe ragionevole attendersi che proseguano la loro permanenza in Etiopia. Per quanto attiene all'esame delle relazioni strette con la Svizzera, segnatamente al marito, rispettivamente padre, ammesso provvisoriamente in Svizzera dal 5 novembre 2009, l'autorità inferiore ha rilevato che, essendo oltrepassato il termine di tre anni previsto dall'art. 85 cpv. 7 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), il signor C._______ avrebbe eventualmente la possibilità di inoltrare una domanda di ricongiungimento famigliare ai sensi della succitata disposizione. Anche per questo motivo, sarebbe giustificato rifiutare l'entrare in Svizzera ai richiedenti e respingere la domanda d'asilo dall'estero in oggetto. I. Il 7 ottobre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 ottobre 2013) gli interessati, per il tramite di un mandatario designato dal marito, sono insorti contro la summenzionata decisione del 10 settembre 2013 dinnanzi al Tribunale. Nell'atto di ricorso, gli insorgenti sollevano che i motivi d'asilo della ricorrente apparirebbero a lei specifici, del tutto slegati da quelli addotti dal marito. Il marito per di più ne avrebbe una conoscenza limitata, solo approssimativa e non del tutto accurata, resterebbero dunque molti punti bisognosi di ulteriori chiarimenti. Per quanto attiene alle divergenze concernenti l'espatrio e il Kenya, i richiedenti osservano che le incongruenze sarebbero emerse unicamente nella motivazione della decisione e l'autorità non avrebbe né concesso la possibilità di esprimere osservazioni nell'arco della procedura né l'opportunità di essere sentiti in merito. I ricorrenti spiegano che avrebbero lasciato la Somalia per fuggire dagli Al Shabaab già una prima volta nel corso del 2010 e avrebbero raggiunto E._______ (Kenya) dove abitavano dei conoscenti. Tuttavia anche in Kenya la ricorrente avrebbe ricevuto delle telefonate minatorie da parte degli Al Shabaab, così avrebbe lasciato il figlio presso i conoscenti per metterlo al sicuro e lei sarebbe ripartita verso il confine. Nel frattempo il marito avrebbe appreso da amici che la moglie si troverebbe in Kenya ed avrebbe così richiesto un documento di viaggio con l'obiettivo di raggiungerla, ma non sarebbe riuscito ad ottenere il visto necessario. Il marito sarebbe poi rimasto senza notizie dei ricorrenti con la convinzione che essi si troverebbero ancora in Kenya ed avrebbe così richiesto una seconda volta un documento di viaggio nel novembre 2011, anche se poi non sarebbe partito. Egli, nel mese di gennaio del 2012, avrebbe poi finalmente potuto contattare telefonicamente A._______ che gli avrebbe comunicato di trovarsi in Etiopia già dal (...) 2011. Osservano in seguito che la tardività delle allegazioni concernenti il soggiorno in Kenya, si spiegherebbe con le difficoltà di comunicazione tra il signor C._______ e la signora A._______. I ricorrenti ritengono che sarebbero ancora molti i punti bisognosi di ulteriori chiarimenti e sollevano che di norma la rappresentanza svizzera all'estero dovrebbe interrogare gli interessati sui motivi d'asilo, che tuttavia nella fattispecie l'Ambasciata Svizzera in Etiopia (di seguito: l'Ambasciata) non avrebbe proceduto all'audizione. I ricorrenti contestano le difficoltà addotte dall'Ambasciata per giustificare il rifiuto di sentire direttamente e personalmente gli interessati. Segnatamente, hanno espresso perplessità sull'attualità dei motivi addotti dalla rappresentanza svizzera, ovvero problemi di infrastruttura, sicurezza e capacità, in quanto si fonderebbero su una situazione di fatto esistente più di tre anni fa. Nella fattispecie non sarebbe stata dunque valutata concretamente l'attuale possibilità di effettuare un'audizione in Etiopia, pertanto, i fatti di rilievo sarebbero stati accertati in maniera incompleta, tenuto conto anche del fatto che il marito si troverebbe separato dalla moglie da ormai oltre sei anni. Per quanto attiene alla possibilità di chiedere protezione in Etiopia i ricorrenti ritengono che l'UFM nella decisione querelata avrebbe omesso di effettuare una valutazione complessiva e realistica dei fatti di rilievo, non avrebbe infatti tenuto conto né dei motivi d'asilo dei ricorrenti né della presenza del marito in Svizzera. A loro dire la decisione dell'autorità inferiore sarebbe il frutto di una conseguenza quasi meccanica per il solo fatto che si troverebbero attualmente in Etiopia. I ricorrenti contestano inoltre la possibilità di farsi registrare come rifugiati dall'UNHCR ed ottenere protezione in quanto i campi profughi si troverebbero al confine con la Somalia, in una zona a forte rischio di infiltrazioni da parte degli Al Shabaab e dunque non definibile come sicura. Infine, quanto all'esistenza di relazioni strette con la Svizzera, gli insorgenti sono dell'avviso che l'autorità inferiore non avrebbe soppesato adeguatamente queste ultime con l'esigibilità di una permanenza in Etiopia. L'UFM si sarebbe infatti limitato ad indicare la possibilità per il signor C._______ di intraprendere una procedura di ricongiungimento famigliare, istituto ben distinto dall'asilo ed irrilevante ai fini della presente procedura. Ciò che invece risulterebbe fondamentale sarebbe il fatto che i ricorrenti hanno in Svizzera il padre, rispettivamente marito, legame famigliare sulla cui effettività non sarebbero stati sollevati dubbi. In conclusione rilevano il lungo e laborioso svolgimento della procedura di prima istanza. In sostanza, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso e, conseguentemente, l'annullamento della decisione, la trasmissione degli atti di causa all'UFM ai fini del completamento dell'istruttoria, segnatamente una nuova valutazione della possibilità di svolgere un'audizione sui motivi d'asilo presso la rappresentanza svizzera in Etiopia. In subordine, i medesimi hanno chiesto l'annullamento della decisione e l'autorizzazione ad entrare in Svizzera in vista dello svolgimento di una procedura d'asilo. hanno infine presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino necessari per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); i medesimi sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3. La legge federale del 28 settembre 2012 ha introdotto alcune modifiche urgenti alla legge sull'asilo (cfr. Modifiche urgenti del 29 settembre 2012 alla legge sull'asilo; cfr. RU 2012 5359; FF 2010 3889) entrate in vigore il 29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015. Fra le modifiche figura la soppressione della possibilità di depositare una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero. Giusta la relativa disposizione transitoria, le domande d'asilo depositate all'estero prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 cpv. 2, 52 e 68 LAsi nel tenore previgente. Il presente ricorso viene quindi trattato secondo le disposizioni applicabili del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema. 4. 4.1 Conviene anzitutto esaminare la ricevibilità della domanda d'asilo dall'estero presentata il 16 aprile 2012 all'UFM, per il tramite del signor C._______. 4.2 L'avvio di una procedura d'asilo all'estero da parte di una persona capace di discernimento (maggiorenne o minorenne) ha carattere strettamente personale, quindi indelegabile (cfr. DTAF 2011/39 consid. 4.3.2). In altre parole, è necessario che la domanda di protezione personale emerga chiaramente dagli atti procedurali e che il richiedente si manifesti personalmente all'autorità svizzera. 4.3 Ritenuti gli scritti del 13 gennaio 2012 (atto B1/10) e 15 febbraio 2013 (atto B9/7), tramite i quali la qui ricorrente si è personalmente manifestata di fronte all'autorità competente, i succitati criteri sono da considerarsi ossequiati. Nella fattispecie, in virtù di quanto precede, a giusto titolo l'UFM ha ammesso la ricevibilità della domanda d'asilo dall'estero presentata dal signor C._______. 5. 5.1 Preliminarmente, giusta l'art. 19 cpv. 1 LAsi (in vigore prima delle modifiche), se un richiedente deposita una domanda d'asilo all'estero, quest'ultima deve essere depositata presso una rappresentanza svizzera la quale trasmette tale domanda all'UFM corredata da un rapporto (art. 20 cpv. 1 LAsi in vigore prima delle modifiche). L'Ufficio autorizza il richiedente ad entrare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragionevolmente pretendere che questi rimanga nel paese di domicilio o di soggiorno o che si rechi in un altro paese (art. 20 cpv. 2 LAsi, in vigore prima delle modifiche). In ossequio all'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), la rappresentanza svizzera all'estero procede di norma ad un interrogatorio del richiedente l'asilo. Se l'interrogatorio non è possibile, il richiedente l'asilo è invitato a indicare per scritto i motivi d'asilo (art. 10 cpv. 2 OAsi 1). La rappresentanza svizzera trasmette all'UFM il verbale dell'interrogatorio o la domanda d'asilo scritta, come anche altri documenti pertinenti e un rapporto completivo contenente la sua valutazione della domanda d'asilo (art. 10 cpv. 3 OAsi 1). 5.2 Nel caso concreto l'UFM ha informato i ricorrenti che la rappresentanza svizzera ad Addis Abeba (Etiopia) non sarebbe stata in grado di procedere alla loro audizione per mancanza di capacità, sicurezza e infrastruttura. Segnatamente, in ragione dell'importante aumento delle domande d'asilo dall'estero, l'Ambasciata non sarebbe più in grado di procedere alle audizioni poiché il personale sarebbe limitato, la sicurezza non potrebbe essere garantita e i locali non sarebbero sufficienti (cfr. atto B7/4, pag. 2; nonché lettera dell'Ambasciata svizzera ad Addis Abeba del 17 maggio 2010 allegata all'atto B7/4). Nel ricorso gli insorgenti mettono in dubbio tale giustificazione rilevando in particolare che l'autorità inferiore si sarebbe basata su informazioni risalenti al 2010 le quali, anche in ragione del recente cambiamento legislativo, potrebbero non essere più attuali. A sostegno delle loro argomentazioni citano la sentenza del Tribunale E-5332/2012 del 6 maggio 2013, in cui il Tribunale aveva annullato la decisione dell'UFM poiché l'accertamento dei fatti risultava incompleto ed inesatto. Tuttavia nel caso di specie la situazione è diversa da quella descritta nella sentenza del Tribunale E-5332/2012 del 6 maggio 2013. In quel caso infatti, l'UFM non aveva nemmeno esaminato la possibilità da parte della rappresentanza svizzera all'estero di procedere ad un'audizione del richiedente, mentre che nel caso in disamina, l'autorità inferiore, anche se basandosi su delle informazioni risalenti al 2010, ha valutato la possibilità di effettuare un'audizione dei richiedenti all'Ambasciata di Addis Abeba. 5.3 Sebbene la rappresentanza svizzera in Etiopia non abbia proceduto all'audizione diretta dei richiedenti l'asilo e sebbene gli stessi non abbiano potuto esprimersi direttamente sulle incongruenze concernenti il Kenya rilevate dall'autorità inferiore unicamente nella decisione querelata, questi ultimi hanno comunque potuto far valere i propri motivi d'asilo rispettivamente negli scritti del 16 aprile 2012 (atto B1/10), dell'8 feb-braio 2012 (atto B8/11) e del 15 febbraio 2012 (atto B9/7). Inoltre, i ricorrenti hanno avuto la possibilità di esprimersi sull'eventuale pronuncia di una decisione negativa nei loro confronti (atto B8/11 e B9/7). Il diritto di essere sentito è stato pertanto rispettato e l'autorità inferiore ha potuto pronunciarsi sulla base di un dossier completo. Pertanto, l'istruzione è stata condotta in ossequio ai crismi legali e giurisprudenziali (cfr. DTAF 2007/30 consid. 5.4-5.7). 6. 6.1 Se il richiedente non rende verosimili delle persecuzioni (art. 3 e 7 LAsi) o se può essere ragionevole preteso che il richiedente si adoperi per essere accolto in un altro paese (art. 52 cpv. 2 LAsi, in vigore prima delle modifiche), l'UFM è legittimato a rendere una decisione materiale negativa (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 21 consid. 2a pag.136, GICRA 2004 n. 20 consid. 3a pag. 130, GICRA 1997 n. 15 consid. 2b pag. 129 s.). 6.1.1 Le condizioni che permettono l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata devono essere definite in maniera restrittiva, per questo motivo l'autorità giudicante dispone di un margine di apprezzamento esteso. Oltre all'esistenza di un'esposizione a serio pericolo ai sensi del'art. 3 LAsi, l'autorità prende in considerazione altri elementi, segnatamente l'esistenza di relazioni particolari con la Svizzera o con un altro paese, la garanzia di protezione di uno Stato terzo, la possibilità pratica e l'oggettiva esigibilità dell'ammissione in un altro paese. In altri termini, la possibilità e l'esigibilità di ricercare una protezione al di fuori dalla Svizzera, così come le future possibilità di integrazione ed assimilazione. Ciò che è decisivo, per la concessione di un'autorizzazione d'entrata, è il bisogno di protezione delle persone interessate. Pertanto, è necessario appurare l'esistenza di un pericolo verosimile ai sensi dell'art. 3 LAsi e verificare se si possa ragionevolmente esigere dall'interessato che durante l'esame della sua domanda prosegua il soggiorno nel paese d'origine o che si rechi in un paese che lo possa accogliere, più vicino di quanto sia la Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 3.3, pag. 126). 6.1.2 La circostanza per cui il richiedente l'asilo dall'estero soggiorni in uno Stato terzo, non implica necessariamente che egli debba adoperarsi al fine di ottenere l'ammissione in detto Stato. Anche in siffatta evenienza, occorrerà esaminare gli elementi suscettibili di fare apparire siccome esigibile la sua ammissione in tale Stato (o in un altro Stato) e confrontarli con gli eventuali vincoli particolari con la Svizzera. Se vi sono degli indizi di una messa in pericolo attuale del richiedente l'asilo nel suo paese d'origine e non vi è la possibilità effettiva di una domanda di protezione in un altro paese, è accordata l'autorizzazione d'entrata in Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 5.1, GICRA 2005 n. 19 consid. 4.3 pag. 174 s., GICRA 2004 n. 21 consid. 2b pag. 137 e consid. 4 pag. 138 segg., GICRA 2004 n. 20 consid. 3b pag. 130 s., GICRA 1997 n. 15 consid. 2f pag. 131 s.). I vincoli particolari con la Svizzera insiti nell'art. 52 cpv. 2 LAsi non sono identici ai presupposti dell'asilo accordato a famiglie di cui all'art. 51 LAsi (cfr. GICRA 2004 n. 21 consid. 4b.aa pag. 140). 6.2 Nella fattispecie, la ricorrente indica quali motivi di persecuzione nel proprio paese d'origine dei problemi con gli Al Shabaab, segnatamente l'obbligo di contrarre matrimonio con un membro del gruppo. Prima di stabilire se i motivi d'asilo invocati dalla ricorrente siano tali da giustificare un'autorizzazione d'entrata in Svizzera, conviene esaminare se a giusto titolo l'UFM ha considerato come esigibile la permanenza degli stessi in Etiopia, Stato terzo in cui risiedono verosimilmente dal 2011 (cfr. atto B1/10, pag. 4; atto B8/11 pag. 4; atto B9/7, pag.4). 6.2.1 Relativamente all'inesigibilità del proprio soggiorno in Etiopia i ricorrenti invocano difficoltà relative alle loro condizioni di grave precarietà e illegalità in tale paese. In particolare, lamentano problemi legati all'alloggio: sono infatti solo provvisoriamente ospiti di una famiglia di conoscenti somali, all'assenza di sostegno, trovandosi il marito e padre in Svizzera e non avendo parenti o amici in Etiopia, all'assenza di impiego e conseguentemente gravi difficoltà economiche. In riferimento a quanto ritenuto dall'UFM nella decisione querelata sulla possibilità e esigibilità per gli interessati di recarsi in un campo profughi dell'UNHCR e di farsi registrare ottenendo così la protezione offerta, i ricorrenti osservano che i campi profughi dell'UNHCR si trovano al confine con la Somalia in una zona a forte rischio di infiltrazioni da parte degli Al Shabaab e dunque non definibile come sicura. Essi ritengono che alla luce dei fatti di cronaca, segnatamente dell'attentato avvenuto in un centro commerciale di Nairobi (Kenya) i timori di infiltrazioni da parte degli Al Shabaab non possono essere considerati aprioristicamente come infondati. Sollevano infine che le condizioni di vita nei campi profughi paiono decisamente precarie. A sostegno di tali allegazioni producono degli stampati di articoli presi da pagine web che descrivono la situazione nei campi (cfr. allegato 3 al ricorso). A giudizio del Tribunale, sebbene le condizioni di vita in Etiopia non siano facili, in particolare per i profughi nei campi, i ricorrenti in sostanza non hanno dimostrato di essere costretti a vivere in condizioni tali da ritenere un pericolo per la loro stessa vita (cfr. atto B8/11, pag. 4; atto B9/7, pag. 4). Attualmente, i ricorrenti vivono presso dei conoscenti ed in caso di bisogno è lecito attendersi che possono contare sul sostegno finanziario del marito e padre residente in Svizzera. Inoltre gli interessati, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nel querelato provvedimento, non hanno effettuato nessuna prassi per essere registrati quale rifugiati UNHCR ed ottenere così la protezione offerta. Pertanto, a mente di questo Tribunale, è ragionevole esigere che l'interessata ed il figlio intraprendano le pratiche necessarie al fine di farsi riconoscere come rifugiati UNHCR ed essere così assegnati ad un campo profughi oppure essere registrati quali rifugiati urbani autorizzati come tali a vivere in una città e a potere di conseguenza beneficiare degli aiuti previsti, come ad esempio la copertura dei bisogni vitali, un alloggio e una certa sicurezza. A questo proposito, è d'uopo rilevare che in Etiopia è presente una diaspora somala assai numerosa con molti cittadini somali che vivono in Etiopia da molti anni o addirittura da generazioni e che, in aggiunta, l'Etiopia ha ratificato la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In definitiva, sulla scorta di quanto precede, i ricorrenti non hanno saputo dimostrare l'inesigibilità della loro permanenza in Etiopia. 6.2.2 Per quanto attiene ai vincoli particolari con la Svizzera essi non rivestono un'intensità sufficiente tale da giustificare un'autorizzazione d'entrata. In primo luogo infatti, sebbene l'UFM, come rettamente osservato dai ricorrenti nel gravame, non abbia mai sollevato dubbi sull'effettività del legame famigliare tra i ricorrenti ed il signor C._______, residente in Svizzera, a mente del Tribunale l'esistenza di tale nucleo famigliare pare dubbia. Invero, nei verbali delle audizioni di C._______ concernenti la sua domanda d'asilo depositata in Svizzera il 24 giugno 2007, egli ha affermato avere una ex-moglie (F._______) e tre figlie femmine (cfr. atto A1/8, pag.3; atto A14/15, pagg. 1 e 3) e non ha mai indicato di essere sposato con la signora A._______ dal 2006 né di avere avuto da lei un figlio di nome B._______. Oltre a quanto dichiarato dal signor C._______ nella sua domanda d'asilo, altre contraddizioni, come ad esempio le incongruenze in merito alla richiesta di un documento di viaggio per andare in Kenya, oppure le incoerenze riguardanti la data d'espatrio dalla Somalia del signor C._______ - la moglie infatti ha affermato di non avere avuto più notizie dal marito dal 2006 quando lei era incinta del figlio B._______ (cfr. atto B1/10, pag. 3; atto B8/11, pag. 3; atto B9/7, pag. 3; ricorso pagg. 4 e10), mentre il marito, nelle domande dell'11 agosto 2010 e del 23 novembre 2011 volte al rilascio di un documento di viaggio, avrebbe dichiarato di non avere più visto la moglie dal 2007 - lasciano dubitare del fatto che il signor C._______ sia effettivamente padre rispettivamente marito dei ricorrenti. In secondo luogo, la presenza del signor C._______ in Svizzera al beneficio unicamente di un'ammissione provvisoria, anche ammettendo che sia effettivamente il marito, rispettivamente padre dei ricorrenti, non costituisce un legame d'intensità tale da prescindere dall'applicazione del previgente art. 52 cpv. 2 LAsi. Infatti, nell'ambito di una domanda d'asilo dall'estero, autorizzare l'entrata in Svizzera degli interessati sulla base della sua presenza nel paese, limiterebbe la portata dell'art. 85 cpv. 7 LStr concernente il ricongiungimento famigliare e sarebbe certamente contrario alla volontà del legislatore (cfr. sentenze del Tribunale del 15 ottobre 2013, E-3786/2013; del 16 giugno 2011, D-1395/2011 e del 12 maggio 2011, D-3916/2010 consid. 4.5.1). 6.3 Alla luce di tutto quanto sopra, a giusto titolo l'UFM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera ai ricorrenti ed ha respinto la loro domanda d'asilo dall'estero in applicazione dei previgenti art. 20 cpv. 2 e 52 cpv. 2 LAsi. 7. 7.1 In virtù delle considerazioni esposte, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento del provvedimento impugnato vanno respinte. Ne consegue che il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 7.2 Il ricorso, avveratosi manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata dal giudice unico (art. 111a cpv. 2 LAsi), con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 8. 8.1 Avendo statuito il Tribunale nel merito, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto (art. 63 cpv. 4 PA). 8.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, tenuto conto della particolarità della causa, esse vengono condonate (art. 6 lett. b TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono ripetibili.
3. Questa sentenza è comunicata al rappresentante dei ricorrenti, all'UFM e all'Ambasciata svizzera a Addis Abeba. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: