Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6149/2016 Sentenza del 23 agosto 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), alias A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), con il figlio C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Somalia, rappresentati dal Signor Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 6 settembre 2016 / N (...). Visto: la domanda d'asilo depositata all'estero il 16 aprile 2012 da A._______ e dal figlio C._______ per il tramite di E._______, marito, rispettivamente padre, dei richiedenti, la decisione del 10 settembre 2013 dell'allora Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) con la quale veniva negata l'autorizzazione d'entrata agli interessati e respingeva la loro domanda d'asilo depositata all'estero, il ricorso del 7 ottobre 2013, respinto dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con sentenza D-5653/2013 del 28 marzo 2014, l'entrata in Svizzera degli interessati il 29 marzo 2016 ed il deposito della loro domanda d'asilo il medesimo giorno, i verbali d'audizione di A._______ del 6 aprile 2016 (di seguito: verbale 1) e dell'11 luglio 2016 (di seguito: verbale 2), la decisione della SEM del 6 settembre 2016, notificata l'8 settembre 2016 (cfr. risultanze processuali), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, ritenendo però non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Somalia, con conseguente ammissione provvisoria degli interessati, il ricorso inoltrato il 6 ottobre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato: data d'entrata: 7 ottobre 2016) con cui gli insorgenti hanno postulato l'accoglimento del ricorso e la concessione dell'asilo, in subordine la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione in merito alla sussistenza della qualità di rifugiato; altresì hanno presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 6 settembre 2016, e non avendo in specie censurato la pronuncia dell'allontanamento da parte dell'autorità inferiore, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, che nel corso dell'audizione sulle generalità A._______ ha dichiarato di essere di etnia e cittadinanza somala e di essere originaria di Mogadiscio dove vi avrebbe vissuto fino all'espatrio avvenuto nel 2009; che dall'espatrio all'entrata in Svizzera avrebbe vissuto con il figlio C._______ ad Addis Abeba (Etiopia) (cfr. verbale 1, pag. 2 segg.), che sentita in merito ai motivi della sua domanda, l'interessata ha dichiarato di essere espatriata dopo che i medesimi uomini che avrebbero sequestrato ed ucciso la madre l'avrebbero minacciata di morte se non avesse accettato di sposare un uomo del loro gruppo (cfr. verbale 2, Q56, Q86), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto inverosimili i motivi d'asilo dei richiedenti, che in particolare, l'interessata si sarebbe contraddetta in merito al luogo in cui avrebbe vissuto indicando in un primo tempo di aver vissuto nel quartiere F._______ a Mogadiscio fino all'espatrio avvenuto nel 2009, salvo poi indicare di essersi trasferita a G._______, cittadina a sud della capitale ed infine sostenere che G._______ fosse un quartiere di Mogadiscio, che inoltre ella avrebbe dapprima indicato di essere stata minacciata da degli sconosciuti tre settimane prima dell'espatrio per poi invece affermare che questi si sarebbero presentati tre o quattro giorni prima della partenza dal Paese d'origine, che infine, la SEM ha ritenuto i mezzi di prova inadeguati poiché non renderebbero verosimili i motivi d'asilo; che invero, l'interessata avrebbe fornito soltanto sotto forma di fotocopia la tessera di lavoro rilasciata a suo nome; che d'altronde la stessa risulterebbe in parte illeggibile e per di più non vi figurerebbe alcuna data, che di conseguenza, agli interessati non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato e la loro domanda è stata respinta, che nel ricorso, gli insorgenti relativizzando il rilievo delle incongruenze rilevate dall'autorità inferiore in ragione dei tanti anni trascorsi dal loro espatrio e tenendo conto della condizione di difficoltà nella quale la ricorrente avrebbe affrontato l'audizione federale, che gli insorgenti evidenziano infatti il disagio espresso sin dall'inizio dell'audizione da parte della ricorrente; che la descrizione dei sintomi parrebbe andare oltre il grado di disagio ancora compatibile con le condizioni ottimali di attenzione e concentrazione usualmente attese per un'audizione sui motivi d'asilo, che non parrebbe essere stata presa in considerazione la possibilità di annullare l'audizione e rinviarla ad altra data; che inoltre, la stessa sarebbe durata quattro ore con un numero considerevole di domande e quindi con un ritmo decisamente sostenuto e non compatibile con le condizioni della ricorrente, che al di là delle incongruenze richiamate non emergerebbero ulteriori elementi che permetterebbero di condividere l'opinione dell'autorità inferiore sulla pretesa contraddittorietà delle allegazioni, che infine, permanendo aspetti lacunosi ed in considerazione delle difficoltà della ricorrente nel corso dell'audizione federale, andrebbe effettuata un'audizione complementare con completamento dell'istruttoria e una nuova valutazione della verosimiglianza delle allegazioni, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che come rettamente ritenuto nel provvedimento impugnato, le dichiarazioni decisive rese dai ricorrenti in corso di procedura non adempiono alle condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi, che il Tribunale constata come nelle allegazioni dell'interessata siano effettivamente identificabili delle incongruenze, che anzitutto, per quanto riguarda l'attività dell'insorgente presso l'ONG H._______, si rileva che ella ha affermato a più riprese di non aver mai lavorato per questa organizzazione e di aver unicamente aiutato la madre (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, Q72 e Q80), salvo poi fornire una fotocopia di una tessera di lavoro della H._______ attestante le sue attività (cfr. verbale 2, Q10 e Q78), che in seguito, interrogata in merito all'aiuto dato alla madre, la ricorrente ha dapprima asserito di solamente aprire la postazione dove la madre cucinava e di accogliere le visite (cfr. verbale 1, pag. 5); che in un secondo tempo ha invece dichiarato di dare da mangiare e da bere ai bambini e di occuparsi della pulizia dei luoghi (cfr. verbale 2, Q71-Q72), che proseguendo nell'analisi, pure incongruenti risultano le allegazioni della ricorrente in merito al luogo di residenza; che ella ha indicato di aver vissuto nel quartiere F._______ di Mogadiscio dal matrimonio fino all'espatrio nel 2009 (cfr. verbale 1, pag. 6), salvo poi allegare di essere partita da Mogadiscio e di essersi trasferita dalla madre a G._______ fino alla partenza dal Paese (cfr. verbale 2, Q42-Q43), per poi infine indicare che G._______ costituiva un quartiere di Mogadiscio (cfr. verbale 2, Q89), che infine, risultano contraddittorie anche le dichiarazioni in merito alle minacce di morte; che l'insorgente ha anzitutto affermato che gli stessi uomini che avevano rapito ed ucciso la madre l'avevano minacciata di morte se non avesse sposato il loro capo (cfr. verbale 1, pagg. 8-9; verbale 2, Q86), salvo poi indicare di non sapere se gli uomini che avevano rapito la madre fossero gli stessi che l'avevano minacciata (cfr. verbale 2, Q100), che alla domanda precisa su che cosa avesse risposto a questi uomini, la ricorrente ha affermato di non aver detto assolutamente nulla (cfr. verbale 2, Q97, Q103) contraddicendosi in seguito adducendo che aveva chiesto a questi uomini come avrebbe potuto sposare uno di loro avendo già un marito ed un figlio (cfr. verbale 2, Q104), che non collimano neppure le indicazioni temporali in merito al periodo di riflessione accordatale da questi uomini ed in merito all'espatrio; che in una prima occasione l'insorgente ha dichiarato di essere stata minacciata tre settimane prima dell'espatrio e di aver ricevuto una settimana per riflettere (cfr. verbale 1, pag. 9); che contrariamente, poco dopo ha indicato di essere espatriata tre o quattro giorni dopo la minaccia (cfr. ibidem); che nel corso dell'audizione successiva si è nuovamente contraddetta indicando che questi uomini le avevano dato solamente tre o quattro giorni di tempo di riflessione (cfr. verbale 2, Q95), che contrariamente a quanto sostenuto dagli insorgenti in sede ricorsuale, tali importanti contraddizioni non possono venire giustificate e relativizzate dalla condizione dell'interessata; che pur essendo vero che la stessa ha dichiarato ad inizio dell'audizione sui motivi d'asilo di sentirsi poco bene, va anche rilevato che l'auditrice ha indicato alla ricorrente di comunicare subito se non si fosse sentita bene e se avesse avuto bisogno di uscire (cfr. verbale 2, Q3 e Q6); che ella ha risposto che avrebbe fatto del suo meglio per rispondere alle domande e non ha espresso la volontà di essere sentita in un altro momento (cfr. verbale 2, Q6); che oltretutto, nel corso dell'audizione all'insorgente è stata data più volte la possibilità di aggiungere qualcosa ed alla fine della stessa ella ha affermato che le aveva fatto molto piacere potersi esprimere e parlare un po' della sua vita (cfr. verbale 2, Q149); che alla lettura dei verbali non si ha neppure l'impressione che l'interessata non si sia potuta esprimersi come voluto, che inoltre, neppure il lungo tempo trascorso tra i fatti addotti e l'audizione - all'incirca 7 anni - potrebbe giustificare delle incongruenze così importanti, che in limine, a titolo puramente abbondanziale, il Tribunale rileva che non costituiscono nemmeno un indizio a sostegno della verosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente le dichiarazioni che la stessa ha rilasciato nel corso della sua domanda d'asilo dall'estero; che in tale procedura invero, la ricorrente ha dichiarato che aiutava la madre nel suo lavoro presso una ONG chiamata "(...)"; che la madre era stata rapita ed uccisa dal gruppo armato Al-Shabaab che avrebbe poi chiuso gli uffici di tale ONG e l'avrebbe anche ricercata; che la ricorrente si sarebbe pertanto recata a I._______ dove avrebbe trovato lavoro presso la H._______; che tuttavia Al-Shabaab l'avrebbe trovata e minacciata di morte - in due occasioni distinte - se non avesse sposato uno straniero; che il matrimonio dell'insorgente con il marito non sarebbe stato più valido; che pertanto sarebbe espatriata con il figlio (cfr. atti procedura domanda d'asilo dall'estero); che tali allegazioni paiono palesemente contrastanti con quanto allegato dai ricorrenti in Svizzera, che alla luce di tutto quanto sopra, la versione dei fatti resa dagli insorgenti non potrebbe essere considerata, nel complesso, in preponderanza veritiera, che pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, destituito di fondamento, deve essere respinto, la decisione impugnata confermata e le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento del provvedimento querelato ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria respinte, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: