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D-5415/2023

D-5415/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-11 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5415/2023 Sentenza dell'11 ottobre 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nata l'(...) Angola, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);decisione della SEM del 28 settembre 2023. Visto: la domanda d'asilo che la ricorrente ha presentato in Svizzera il 22 luglio 2023, l'estratto dalla banca dati europea «CS-VIS» del 26 luglio 2023, da cui si evince che le autorità belghe hanno rilasciato il (...) dicembre 2022 all'insorgente un visto Schengen di tipo C per ingresso singolo valido dal (...) gennaio 2023 al (...) febbraio 2023, il verbale del colloquio Dublino dell'8 agosto 2023 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-18/3), la richiesta di presa in carico sempre dell'8 agosto 2023 fondata sull'art. 12 par. 4 del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla SEM alle competenti autorità belghe (cfr. atto della SEM n. 19/9), la risposta positiva del 17 agosto 2023 da parte delle autorità belghe alla richiesta di presa a carico fondata sull'art. 12 par. 4 RD III (cfr. atto della SEM n. 23/1), la decisione della SEM del 28 settembre 2023, notificata il medesimo giorno (cfr. atto della SEM n. 32/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con conseguente trasferimento dell'interessata verso il Belgio, il ricorso del 5 ottobre 2023 inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), entrato in data 6 ottobre 2023, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) ed è ammissibile (art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso è manifestamente infondato e la decisione è motivata quindi soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l'interessata ha dichiarato di avere dei problemi di pressione alta, di soffrire di cataratta e di avere dolori alla schiena; che ella ha affermato di non voler essere rinviata in Belgio, perché lì non avrebbe nessuno e di trovarsi in Svizzera per capire dove si trova la figlia, con cui non avrebbe contatti da vent'anni, che l'autorità inferiore nella decisione avversata ha escluso che in Belgio sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; che non vi è motivo per l'applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 RD III (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180/31 del 29 giugno 2013), che nel ricorso l'insorgente chiede che la sua domanda d'asilo sia trattata per ragioni umanitarie; che ella sostiene di essere rimasta totalmente sola, in quanto il marito forse è deceduto e lei non ha più alcun contatto con la famiglia di quest'ultimo; che l'interessata non avrebbe altri figli e che l'unica figlia vive attualmente in Svizzera; che inoltre ella è malata e ha già (...) anni; che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che il Belgio ha riconosciuto espressamente la propria competenza, fondata sull'art. 12 par. 4 RD III, per la trattazione della domanda d'asilo in questione, che, di conseguenza, la competenza del Belgio è di principio data, che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Belgio sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che la presenza di famigliari sul suolo elvetico può effettivamente avere rilievo nel contesto della possibile applicazione dell'art. 8 CEDU - che rientra nelle disposizioni imperative che possono imporre l'applicazione della clausola di sovranità - e dell'altra clausola discrezionale prevista all'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III; che trattandosi di adulti, decisiva è la questione a sapere se la relazione faccia stato di un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 e 120 Ib 257 consid. 1e; sentenza del Tribunale D-6168/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 12.4); che in altri termini, va vagliata l'esistenza di problemi di salute di una gravità tale da imporre un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o di un'attenzione permanente suscettibile di essere fornita solo da un parente stretto; che la mera necessità di un sostegno emotivo o psicologico non rientra invece in tale casistica (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5), che da un punto di vista dell'art. 3 CEDU il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione unicamente in casi eccezionali, che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti), che la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193), che il trasferimento verso il Belgio della ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atti SEM n. 22/2, 25/2, 27/2, 28/2 e 30/1), che su questi presupposti, il suo caso non rientra nelle succitate casistiche, tanto più che è notorio che lo stato di destinazione disponga di infrastrutture mediche sufficienti, che in definitiva, la ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Belgio, che dagli atti non appaiono nemmeno elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il proprio potere di apprezzamento nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, pure l'art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), non è applicabile, che il Belgio è tenuto a prendere in carico la ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24 e 29 RD III, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, le richieste di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, come pure d'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, formulate dalla ricorrente, sono divenute prive d'oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: