Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 1.3 Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). Qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM constata sostanzialmente la competenza dei Paesi Bassi per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente minorenne ed esclude l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Inoltre, non sussisterebbero motivi per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In particolare, malgrado la contrarietà al trasferimento in ragione dei maltrattamenti subiti dalla madre, l'interessato sarebbe ancora sotto l'autorità parentale di quest'ultima e, se necessario, potrebbe rivolgersi alle competenti autorità olandesi per denunciare le presunte violenze.
E. 3.2 Nel ricorso, l'insorgente censura implicitamente una violazione del diritto federale, contestando la competenza dei Paesi Bassi per la trattazione della sua domanda d'asilo. In particolare, egli afferma che la sua situazione in detto Paese sarebbe "particolarmente delicata e pericolosa" a causa della presenza di sua madre, la quale avrebbe commesso su di lui ripetute violenze fisiche e psicologiche, causando un impatto devastante sul suo stato valetudinario. Inoltre, le autorità olandesi non avrebbero affrontato adeguatamente tale situazione di violenza domestica nonostante le segnalazioni sporte (cfr. ricorso, pag. 1). Posto che i Paesi Bassi non rappresenterebbero un luogo sicuro dove vivere con dignità, il ricorrente postula quindi la trattazione della sua domanda in Svizzera nonché la concessione della protezione necessaria alla sua sicurezza e al suo benessere (idem pag. 2).
E. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 4.2 Secondo l'art. 29a cpv. 1 OAsi 1, disposizione che concretizza la summenzionata norma, la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dagli artt. 7 - 15 RD III (criteri per la determinazione dello Stato membro competente; cfr. art. 3 par. 1 RD III). Se sulla base di tali criteri il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato e quest'ultimo accetta la presa o ripresa in carico del richiedente asilo, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito (art. 29a cpv. 2 OAsi 1).
E. 4.3 Giusta l'art. 8 par. 1 prima frase RD III, se il richiedente è un minore non accompagnato, come nel caso in esame, è competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore. Giusta l'art. 2 lett. g RD III, se il richiedente è un minore e non coniugato, sono considerati come "familiari" il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto.
E. 4.4.1 Nel caso concreto, il ricorrente quindicenne ha ripetutamente dichiarato di aver vissuto per due anni nei Paesi Bassi insieme alla madre, la quale vi soggiornerebbe tuttora legalmente. Egli sarebbe inoltre entrato in detto Paese nel 2022 attraverso un ricongiungimento familiare (cfr. atto SEM n. [...]-14/10, punti 1.17.04, 2.06, 3.03, 5.02 e 8.01). Su tali presupposti, il 6 agosto 2024 la SEM ha quindi trasmesso ai Paesi Bassi una domanda di presa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 8 par. 1 RD III, posto in particolare che sua madre - familiare ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III - risiede attualmente in detto Paese. Il 14 agosto 2024, le autorità olandesi hanno accettato la riammissione del richiedente sul proprio territorio. Ciò posto, i Paesi Bassi risultano di principio competenti per condurre la procedura d'asilo in oggetto in virtù dell'artt. 8 par. 1 RD III cum 29a cpv. 1 OAsi 1.
E. 4.4.2 Va poi rilevato che nella domanda di presa in carico del 6 agosto 2024, la SEM ha puntualmente riferito alle autorità olandesi l'età dell'interessato nonché le sue dichiarazioni secondo cui, fino al luglio 2024, egli avrebbe vissuto in detto Stato con sua madre e che quest'ultima soggiornerebbe legalmente sul territorio olandese da circa quattro anni (cfr. atto SEM n. 15/7). Va pertanto concluso che i Paesi Bassi hanno ammesso l'insorgente in cognizione sia della sua minore età sia dello statuto di soggiorno della madre in detto Paese. Del resto, le autorità olandesi non mai hanno contestato, neppure parzialmente, le informazioni riferite dalla SEM. Inoltre, posto che il ricorrente è una persona quindicenne che ha già vissuto per diversi anni con sua madre nei Paesi Bassi, dove ha peraltro frequentato con soddisfazione le scuole obbligatorie e intrattiene ancora delle amicizie (cfr. atto SEM n. 14/10 punto 5.02), si può ragionevolmente concludere che il trasferimento pronunciato tutela pienamente i suoi interessi superiori quale minorenne. Invero, dagli atti di causa non emergono validi elementi per ammettere che, nonostante gli asseriti maltrattamenti subiti dalla madre (cfr. consid. 5.3 infra), il ricongiungimento familiare di cui all'art. 8 par. 1 RD III risulta ostativo al suo benessere e al suo sviluppo personale. In caso di trasferimento nei Paesi Bassi, l'interessato potrà infatti essere debitamente assistito dalla madre e, se necessario, da terze persone o istituzioni statali.
E. 4.5 Infine, benché non esplicitamente censurato nel gravame, va confermata la conclusione della SEM per cui nei Paesi Bassi non sussistono delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle rispettive condizioni di accoglienza, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III; decisione avversata, pagg. 5-6). Detto Paese è infatti vincolato dalla CartaUE, dalla CEDU, dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) unitamente al relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e ne applica le disposizioni. Si deve quindi presumere che le autorità olandesi rispettino la sicurezza delle persone richiedenti d'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; ex pluris sentenze del TAF D-3981/2024 del 10 luglio 2024 pagg. 5-6; D-3383/2024 del 4 giugno 2024 pag. 8; F-4000/2023 del 26 luglio 2023 consid. 6). Inoltre, le generiche allegazioni - non corroborate da alcun mezzo di prova - per cui l'interessato non troverebbe una protezione adeguata in detto Paese non sono sufficienti per rovesciare la presunzione legale succitata. Per questi motivi, occorre escludere l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III e, di riflesso, confermare la competenza delle autorità olandesi per la trattazione della domanda d'asilo.
E. 5.1 Resta ancora da esaminare se l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), malgrado la competenza di principio dei Paesi Bassi. L'interessato afferma infatti di aver subìto ripetuti maltrattamenti fisici e violenze psicologiche da parte della madre, ciò che renderebbe il suo trasferimento pericoloso. Egli sostiene inoltre che, nonostante le segnalazioni sporte, le autorità olandesi non avrebbero "adeguatamente affrontato la situazione" (cfr. ricorso, pagg. 1-2). Tale situazione costituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU nella misura in cui, in caso di trasferimento nei Paesi Bassi, egli sarebbe esposto a concreti pericoli per la sua integrità e non verrebbe protetto dalle autorità.
E. 5.2 Conformemente all'art. 17 par. 1 RD III, ciascun Stato membro può decidere di esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel detto regolamento. Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento, sul quale il Tribunale non dispone generalmente di alcuna cognizione (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Tuttavia, se il trasferimento della persona interessata nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui si inserisce anche la CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2).
E. 5.3.1 In sede d'audizione, il ricorrente ha affermato di non voler tornare nei Paesi Bassi in quanto sua madre userebbe violenza nei suoi confronti (cfr. atto SEM n. 14/10 punto 8.01), precisando che "Se sbagliavo delle piccole cose, lei cercava di picchiarmi con qualsiasi cosa, con il telecomando o con un bicchiere. Non mi rimprovera ma subito mi picchia, a volte mi prende i capelli e mi sbatte la testa contro il muro. Per questo motivo non voglio vivere con lei. [...] Una volta mi ha picchiato così forte che sono caduto e mi girava la testa [...]. Anche se volevo uscire lei non mi lasciava uscire di casa. Io uscivo sul balcone e vedevo gli altri ragazzi giocare." (idem punto 5.02). Tuttavia, nonostante i presunti maltrattamenti, egli ha dichiarato di non essere intenzionato a denunciare la madre presso le autorità competenti. In sede di ricorso, l'insorgente afferma invece di aver già segnalato le violenze succitate alle autorità olandesi, senza tuttavia ottenere protezione (cfr. ricorso, pag. 1).
E. 5.3.2 In siffatte circostanze, il Tribunale giudica che le preoccupazioni espresse dal ricorrente non costituiscono un elemento sufficiente per ritenere che il suo trasferimento comporterebbe una violazione degli obblighi derivanti dal diritto internazionale o giustificherebbe, in ragione del suo caso personale, un motivo umanitario. Anzitutto, l'insorgente non ha presentato alcun mezzo di prova a sostegno delle sue allegazioni. Inoltre, quest'ultime si rivelano manifestamente contraddittorie in relazione alle denunce effettivamente sporte nei Paesi Bassi. In sede di audizione, egli ha infatti dichiarato di non essersi mai rivolto alle autorità locali, affermando tuttavia il contrario in sede di ricorso. Ad ogni buon conto, il ricorrente potrà rivolgersi alle autorità olandesi competenti per denunciare le presunte violenze subìte dalla madre e pretendere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). I Paesi Bassi sono infatti uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante e in grado di offrire un'adeguata protezione contro i maltrattamenti di questo genere (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3981/2024 del 10 luglio 2024 pag. 6). L'insorgente non ha addotto validi elementi documentali per ammettere il contrario. In altri termini, se l'interessato dovesse ritenere di essere stato maltrattato dai familiari, o che lo sarà in futuro, sarà sua incombenza rivolgersi alle preposte autorità (giudiziarie) nello Stato in questione - eventualmente con l'aiuto di organizzazioni specializzate e caritative - postulando segnatamente la revoca dell'autorità parentale della madre. Per il resto, si rimanda alle corrette considerazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata, pagg. 4-5).
E. 5.4 Visto quanto precede, la SEM non ha quindi esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), non sussistendo valide ragioni per applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 6 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Di riflesso, il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata confermata.
E. 7 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- andrebbero poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, in ragione della minore età dell'insorgente, il Tribunale dispensa eccezionalmente quest'ultimo dal pagamento delle spese processuali succitate (cfr. art. 63 cpv. 1 ultima frase PA).
E. 8 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 30 agosto 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza finale.
E. 9 Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5370/2024 Sentenza del 9 settembre 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Daniela Brüschweiler, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 21 agosto 2024. Fatti: A. Il 3 luglio 2024, l'interessato, cittadino eritreo di etnia tigrinya, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera, dichiarandosi minorenne nato il (...). Il 5 agosto 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha quindi svolto un'audizione per minori non accompagnati (RMNA), nell'ambito della quale il richiedente ha segnatamente addotto di aver raggiunto i Paesi Bassi nel 2022 attraverso un ricongiungimento familiare con la madre, la quale vivrebbe tuttora in detto Stato legalmente; egli avrebbe lasciato l'abitazione familiare nel luglio 2024 senza informare la madre, giungendo infine in Svizzera per conto proprio. Nel corso dell'audizione, la SEM ha pertanto garantito all'interessato il suo diritto di essere sentito in merito al suo stato di salute, alla responsabilità dei Paesi Bassi per lo svolgimento della procedura d'asilo nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito con il conseguente trasferimento verso detto Paese. Il 6 agosto 2024, la SEM ha poi trasmesso alle autorità olandesi una domanda di ammissione del richiedente, la quale è stata accolta dal Paese richiesto il 14 agosto 2024. B. Con decisione del 21 agosto 2024, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha ordinato l'allontanamento [recte: trasferimento] dell'interessato verso i Paesi Bassi, incaricando il Cantone Ticino dell'esecuzione di quest'ultima misura e costatando l'assenza dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. C. Con gravame del 28 agosto 2024, l'interessato avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo implicitamente all'annullamento della stessa nonché alla restituzione degli atti alla SEM per procedere all'esame nazionale della domanda d'asilo. Con misure cautelari del 30 agosto 2024, il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione del trasferimento dell'interessato verso i Paesi Bassi. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). Qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM constata sostanzialmente la competenza dei Paesi Bassi per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente minorenne ed esclude l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Inoltre, non sussisterebbero motivi per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In particolare, malgrado la contrarietà al trasferimento in ragione dei maltrattamenti subiti dalla madre, l'interessato sarebbe ancora sotto l'autorità parentale di quest'ultima e, se necessario, potrebbe rivolgersi alle competenti autorità olandesi per denunciare le presunte violenze. 3.2 Nel ricorso, l'insorgente censura implicitamente una violazione del diritto federale, contestando la competenza dei Paesi Bassi per la trattazione della sua domanda d'asilo. In particolare, egli afferma che la sua situazione in detto Paese sarebbe "particolarmente delicata e pericolosa" a causa della presenza di sua madre, la quale avrebbe commesso su di lui ripetute violenze fisiche e psicologiche, causando un impatto devastante sul suo stato valetudinario. Inoltre, le autorità olandesi non avrebbero affrontato adeguatamente tale situazione di violenza domestica nonostante le segnalazioni sporte (cfr. ricorso, pag. 1). Posto che i Paesi Bassi non rappresenterebbero un luogo sicuro dove vivere con dignità, il ricorrente postula quindi la trattazione della sua domanda in Svizzera nonché la concessione della protezione necessaria alla sua sicurezza e al suo benessere (idem pag. 2). 4. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 4.2 Secondo l'art. 29a cpv. 1 OAsi 1, disposizione che concretizza la summenzionata norma, la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dagli artt. 7 - 15 RD III (criteri per la determinazione dello Stato membro competente; cfr. art. 3 par. 1 RD III). Se sulla base di tali criteri il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato e quest'ultimo accetta la presa o ripresa in carico del richiedente asilo, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito (art. 29a cpv. 2 OAsi 1). 4.3 Giusta l'art. 8 par. 1 prima frase RD III, se il richiedente è un minore non accompagnato, come nel caso in esame, è competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore. Giusta l'art. 2 lett. g RD III, se il richiedente è un minore e non coniugato, sono considerati come "familiari" il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto. 4.4 4.4.1 Nel caso concreto, il ricorrente quindicenne ha ripetutamente dichiarato di aver vissuto per due anni nei Paesi Bassi insieme alla madre, la quale vi soggiornerebbe tuttora legalmente. Egli sarebbe inoltre entrato in detto Paese nel 2022 attraverso un ricongiungimento familiare (cfr. atto SEM n. [...]-14/10, punti 1.17.04, 2.06, 3.03, 5.02 e 8.01). Su tali presupposti, il 6 agosto 2024 la SEM ha quindi trasmesso ai Paesi Bassi una domanda di presa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 8 par. 1 RD III, posto in particolare che sua madre - familiare ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III - risiede attualmente in detto Paese. Il 14 agosto 2024, le autorità olandesi hanno accettato la riammissione del richiedente sul proprio territorio. Ciò posto, i Paesi Bassi risultano di principio competenti per condurre la procedura d'asilo in oggetto in virtù dell'artt. 8 par. 1 RD III cum 29a cpv. 1 OAsi 1. 4.4.2 Va poi rilevato che nella domanda di presa in carico del 6 agosto 2024, la SEM ha puntualmente riferito alle autorità olandesi l'età dell'interessato nonché le sue dichiarazioni secondo cui, fino al luglio 2024, egli avrebbe vissuto in detto Stato con sua madre e che quest'ultima soggiornerebbe legalmente sul territorio olandese da circa quattro anni (cfr. atto SEM n. 15/7). Va pertanto concluso che i Paesi Bassi hanno ammesso l'insorgente in cognizione sia della sua minore età sia dello statuto di soggiorno della madre in detto Paese. Del resto, le autorità olandesi non mai hanno contestato, neppure parzialmente, le informazioni riferite dalla SEM. Inoltre, posto che il ricorrente è una persona quindicenne che ha già vissuto per diversi anni con sua madre nei Paesi Bassi, dove ha peraltro frequentato con soddisfazione le scuole obbligatorie e intrattiene ancora delle amicizie (cfr. atto SEM n. 14/10 punto 5.02), si può ragionevolmente concludere che il trasferimento pronunciato tutela pienamente i suoi interessi superiori quale minorenne. Invero, dagli atti di causa non emergono validi elementi per ammettere che, nonostante gli asseriti maltrattamenti subiti dalla madre (cfr. consid. 5.3 infra), il ricongiungimento familiare di cui all'art. 8 par. 1 RD III risulta ostativo al suo benessere e al suo sviluppo personale. In caso di trasferimento nei Paesi Bassi, l'interessato potrà infatti essere debitamente assistito dalla madre e, se necessario, da terze persone o istituzioni statali. 4.5 Infine, benché non esplicitamente censurato nel gravame, va confermata la conclusione della SEM per cui nei Paesi Bassi non sussistono delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle rispettive condizioni di accoglienza, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III; decisione avversata, pagg. 5-6). Detto Paese è infatti vincolato dalla CartaUE, dalla CEDU, dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) unitamente al relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e ne applica le disposizioni. Si deve quindi presumere che le autorità olandesi rispettino la sicurezza delle persone richiedenti d'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; ex pluris sentenze del TAF D-3981/2024 del 10 luglio 2024 pagg. 5-6; D-3383/2024 del 4 giugno 2024 pag. 8; F-4000/2023 del 26 luglio 2023 consid. 6). Inoltre, le generiche allegazioni - non corroborate da alcun mezzo di prova - per cui l'interessato non troverebbe una protezione adeguata in detto Paese non sono sufficienti per rovesciare la presunzione legale succitata. Per questi motivi, occorre escludere l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III e, di riflesso, confermare la competenza delle autorità olandesi per la trattazione della domanda d'asilo. 5. 5.1 Resta ancora da esaminare se l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), malgrado la competenza di principio dei Paesi Bassi. L'interessato afferma infatti di aver subìto ripetuti maltrattamenti fisici e violenze psicologiche da parte della madre, ciò che renderebbe il suo trasferimento pericoloso. Egli sostiene inoltre che, nonostante le segnalazioni sporte, le autorità olandesi non avrebbero "adeguatamente affrontato la situazione" (cfr. ricorso, pagg. 1-2). Tale situazione costituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU nella misura in cui, in caso di trasferimento nei Paesi Bassi, egli sarebbe esposto a concreti pericoli per la sua integrità e non verrebbe protetto dalle autorità. 5.2 Conformemente all'art. 17 par. 1 RD III, ciascun Stato membro può decidere di esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel detto regolamento. Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento, sul quale il Tribunale non dispone generalmente di alcuna cognizione (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Tuttavia, se il trasferimento della persona interessata nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui si inserisce anche la CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2). 5.3 5.3.1 In sede d'audizione, il ricorrente ha affermato di non voler tornare nei Paesi Bassi in quanto sua madre userebbe violenza nei suoi confronti (cfr. atto SEM n. 14/10 punto 8.01), precisando che "Se sbagliavo delle piccole cose, lei cercava di picchiarmi con qualsiasi cosa, con il telecomando o con un bicchiere. Non mi rimprovera ma subito mi picchia, a volte mi prende i capelli e mi sbatte la testa contro il muro. Per questo motivo non voglio vivere con lei. [...] Una volta mi ha picchiato così forte che sono caduto e mi girava la testa [...]. Anche se volevo uscire lei non mi lasciava uscire di casa. Io uscivo sul balcone e vedevo gli altri ragazzi giocare." (idem punto 5.02). Tuttavia, nonostante i presunti maltrattamenti, egli ha dichiarato di non essere intenzionato a denunciare la madre presso le autorità competenti. In sede di ricorso, l'insorgente afferma invece di aver già segnalato le violenze succitate alle autorità olandesi, senza tuttavia ottenere protezione (cfr. ricorso, pag. 1). 5.3.2 In siffatte circostanze, il Tribunale giudica che le preoccupazioni espresse dal ricorrente non costituiscono un elemento sufficiente per ritenere che il suo trasferimento comporterebbe una violazione degli obblighi derivanti dal diritto internazionale o giustificherebbe, in ragione del suo caso personale, un motivo umanitario. Anzitutto, l'insorgente non ha presentato alcun mezzo di prova a sostegno delle sue allegazioni. Inoltre, quest'ultime si rivelano manifestamente contraddittorie in relazione alle denunce effettivamente sporte nei Paesi Bassi. In sede di audizione, egli ha infatti dichiarato di non essersi mai rivolto alle autorità locali, affermando tuttavia il contrario in sede di ricorso. Ad ogni buon conto, il ricorrente potrà rivolgersi alle autorità olandesi competenti per denunciare le presunte violenze subìte dalla madre e pretendere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). I Paesi Bassi sono infatti uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante e in grado di offrire un'adeguata protezione contro i maltrattamenti di questo genere (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3981/2024 del 10 luglio 2024 pag. 6). L'insorgente non ha addotto validi elementi documentali per ammettere il contrario. In altri termini, se l'interessato dovesse ritenere di essere stato maltrattato dai familiari, o che lo sarà in futuro, sarà sua incombenza rivolgersi alle preposte autorità (giudiziarie) nello Stato in questione - eventualmente con l'aiuto di organizzazioni specializzate e caritative - postulando segnatamente la revoca dell'autorità parentale della madre. Per il resto, si rimanda alle corrette considerazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata, pagg. 4-5). 5.4 Visto quanto precede, la SEM non ha quindi esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), non sussistendo valide ragioni per applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 6. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Di riflesso, il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata confermata. 7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- andrebbero poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, in ragione della minore età dell'insorgente, il Tribunale dispensa eccezionalmente quest'ultimo dal pagamento delle spese processuali succitate (cfr. art. 63 cpv. 1 ultima frase PA). 8. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 30 agosto 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza finale. 9. Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: