Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, cittadino iracheno di etnia curda, ha lasciato il proprio paese d'origine nel maggio del 2019, per poi giungere in Svizzera il 7 agosto 2019 e depositare una domanda d'asilo il giorno seguente. B. Sentito sui motivi alla base della medesima, egli ha ricondotto il suo espatrio ad alcune problematiche consequenziali ad una relazione amorosa svoltasi all'insaputa delle rispettive famiglie (cfr. atto 35). C. In corso di procedura, il richiedente l'asilo ha fatto l'oggetto di svariate segnalazioni mediche (cfr. atti 11, 12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36). Dalla documentazione agli atti si evince invero che questi è stato ricoverato presso la Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di Mendrisio dal 14 al 21 agosto 2019, dove gli è stato diagnosticato un episodio depressivo grave con suicidalità attiva. Pure deducibile è il trattamento farmacologico impostato durante il ricovero e a seguito della dimissione, consistente in dosi giornaliere variabili di Nozinan, Valium, Trittico e Quetiapine. Le successive visite mediche del 30 agosto 2019, del 10 settembre 2019 e del 20 settembre 2019 attestano la recrudescenza di problematiche psichiche, la continuazione della somministrazione di farmaci psicoattivi e il perdurarsi della necessità di svolgere colloqui con lo psichiatra. D. Il 26 settembre 2019, l'autorità inferiore ha trasmesso al rappresentante legale la propria bozza di decisione negativa sull'asilo. In tale contesto, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non ha fatto alcun accenno alle problematiche mediche succitate, statuendo oltremodo che l'insorgente sarebbe stato "giovane ed in buona salute" (cfr. atto 41, pag. 7). E. Nell'ambito del parere del 1° ottobre 2019 in re alla bozza di cui sopra, la rappresentanza legale del richiedente asilo ha attirato espressamente l'attenzione dell'autorità di prima istanza su tale aspetto, sottolineando segnatamente come il fatto di ricondurre la condizione dell'interessato a quella di una persona in buona salute sarebbe equivalso ad un'insufficiente considerazione delle sue caratteristiche individuali (cfr. atto 46, pag. 1). F. Con decisione del 2 ottobre 2019, notificata il giorno medesimo, (cfr. atto A51), la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato e pronunciato contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione di tale misura. Quo alle condizioni di salute del richiedente asilo, nel novero dell'esame degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento l'autorità inferiore ha ripreso la formulazione di cui sopra, ritenendo che questi sarebbe "giovane ed in buona salute" G. L'11 ottobre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 ottobre 2019), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento e la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione. Contestualmente egli ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e del raltivo anticipo. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 I ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi può essere rinunciato allo scambio degli scritti.
E. 4 Il patrocinatore del ricorrente censura in limine la mancata considerazione, da parte della SEM, della documentazione medica da lui trasmessa. Sottolinea poi come nell'ambito del parere riguardante la bozza di decisione negativa, sia stata espressamente richiesta un'accurata istruzione degli aspetti medici, cosa peraltro già sollecitata in delle precedenti comunicazioni trasmesse per E-mail. Orbene, prosegue la rappresentanza, tali richieste sarebbero rimaste inevase, implicando un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Così facendo, l'insorgente oltre a censurare l'inosservanza del principio inquisitorio, si duole altresì di una violazione del proprio diritto di essere sentito.
E. 5.1 Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di essere sentito è regolamentato agli art. 26 e seg. PA. L'art. 32 cpv. 1 PA prevede in particolare che prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
E. 5.2 Ulteriore corollario del diritto di essere sentito è il cosiddetto "obbligo di motivazione", regolato espressamente anche all'art. 35 PA. Al diritto della parte d'esprimersi prima della pronuncia di una decisione, è infatti indissociabilmente legato anche l'obbligo per l'autorità decidente di tenere conto ed apprezzare i fatti determinanti, ciò che deve apparire nella motivazione della decisione e costituisce presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della stessa sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Per adempire a tali esigenze, è necessario che l'autorità menzioni, quantomeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali, ossia che si confronti con le circostanze fattuali da giudicare in concreto. In altri termini, è imprescindibile che l'autorità riporti i motivi che l'hanno guidata e sui quali essa ha fondato la sua decisione di modo che l'interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena cognizione di causa (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, 136 I 229, Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 4 consid. 5, 2004 n. 38).
E. 5.3 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n. 4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. È infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119, vedi anche Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20). La violazione della garanzia procedurale non deve tuttavia essere eccessivamente grave (DTAF 2012/24 consid. 3.4).
E. 5.4 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). V'è un accertamento inesatto quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento incompleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). In tale contesto il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188). Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze, la decisione va annullata ed il caso retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191, sentenza del Tribunale D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).
E. 6 Ora, v'è innanzitutto da chiedersi se l'autorità inferiore abbia misconosciuto le richieste di vagliare la documentazione medica agli atti violando il diritto di essere sentito dell'insorgente. Nell'ambito del parere sulla bozza di decisione negativa, la rappresentanza legale ha infatti sottolineato la necessità di istruire approfonditamente la questione, rendendo edotta l'autorità di prima istanza circa l'inconsistenza di quanto sancito in tale allegato, il quale si limitava a qualificare il richiedente l'asilo come una persona "in buona salute". Sennonché, nella valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, la decisione finale non è stata emendata riprendendo integralmente la predetta formulazione (cfr. decisione impugnata, pag. 8). Certo, menzionando le argomentazioni di cui al parere del rappresentante legale, l'autorità inferiore ha fatto riferimento ad una diagnosi di sindrome da disadattamento con somministrazione di Nozinan e suggerimento di svolgere attività occupazionali nonché alle censure del patrocinatore circa l'eccessiva standardizzazione dell'analisi. In tale contesto, l'autorità di prima istanza ha però liquidato la questione con argomenti sindacabili quali segnatamente: "considerando inverosimili le persecuzioni in patria, non vi sono motivi che si oppongano al suo allontanamento" - cosa peraltro valida solo con le debite riserve ed unicamente con riferimento ad alcuni aspetti dell'ammissibilità - e "un rientro in patria potrebbe solamente portarle beneficio, grazie alla fabbrica della quale è proprietario". Ebbene, quandanche il solo fatto di aver affrontato in limine - seppur di transenna - la tematica permetta di escludere che la SEM abbia omesso di considerare gli elementi presentati dall'insorgente, è altresì pacifico che l'assenza di un esame in concreto al riguardo nell'ambito della successiva trattazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento possa configurare una violazione dell'obbligo di motivazione. Dal tenore del provvedimento impugnato non è infatti possibile comprendere se e in che modo la situazione psico-fisica del ricorrente influisca sulla disamina dei presupposti legali necessari all'esecuzione del rinvio, cosa ha circoscritto i diritti della parte in causa ad impugnare la decisione in piena cognizione di causa. Sia quel che sia, la questione dell'eventuale inosservanza di detta garanzia procedurale è solo in parte decisiva, dal momento che per i medesimi motivi di cui sopra, si delinea in casu una violazione del principio inquisitorio. È infatti indubbio che l'inspiegabile catalogazione dell'insorgente quale persona in "buona salute" senza alcun accenno alla nutrita documentazione medica all'inserto costituisca accertamento tanto inesatto quanto incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. La decisione si fonda pertanto su di presupposti manifestamente non conformi agli atti e lascia trasparire l'omissione di circostanze decisive, cosa che non può essere tutelata da questo Tribunale.
E. 7 Pertanto il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 2 ottobre 2019 è annullata e gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per l'eventuale completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione. L'autorità inferiore è invitata a delineare i problemi medico-psichiatrici in capo al ricorrente e, se del caso, le possibilità di trattamento nella regione d'origine (cfr. a riguardo le sentenze del Tribunale E-4517/2017 del 13 agosto 2018 consid. 8.3.2, E-2904/2014 del 20 gennaio 2016 consid. 7.4). Qualora dovesse ritenere di disporre tutt'ora degli elementi necessari per addivenire ad un giudizio positivo al riguardo, avrà premura di emanare una nuova decisione in cui verranno esaustivamente elencati gli aspetti di cui sopra. In caso contrario, farà allestire una valutazione medica completa in base alla quale desumere tutto quanto imprescindibile per un apprezzamento in piena cognizione di causa.
E. 8 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d'oggetto. Inoltre, ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.
E. 9 La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 2 ottobre 2019 è annullata e gli atti le sono retrocessi affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non sono accordate spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5328/2019 Sentenza del 24 ottobre 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger, cancelliere Lorenzo Rapelli Parti A._______, nato il (...), Iraq, patrocinato da Massimiliano Minì, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 2 ottobre 2019 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino iracheno di etnia curda, ha lasciato il proprio paese d'origine nel maggio del 2019, per poi giungere in Svizzera il 7 agosto 2019 e depositare una domanda d'asilo il giorno seguente. B. Sentito sui motivi alla base della medesima, egli ha ricondotto il suo espatrio ad alcune problematiche consequenziali ad una relazione amorosa svoltasi all'insaputa delle rispettive famiglie (cfr. atto 35). C. In corso di procedura, il richiedente l'asilo ha fatto l'oggetto di svariate segnalazioni mediche (cfr. atti 11, 12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36). Dalla documentazione agli atti si evince invero che questi è stato ricoverato presso la Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di Mendrisio dal 14 al 21 agosto 2019, dove gli è stato diagnosticato un episodio depressivo grave con suicidalità attiva. Pure deducibile è il trattamento farmacologico impostato durante il ricovero e a seguito della dimissione, consistente in dosi giornaliere variabili di Nozinan, Valium, Trittico e Quetiapine. Le successive visite mediche del 30 agosto 2019, del 10 settembre 2019 e del 20 settembre 2019 attestano la recrudescenza di problematiche psichiche, la continuazione della somministrazione di farmaci psicoattivi e il perdurarsi della necessità di svolgere colloqui con lo psichiatra. D. Il 26 settembre 2019, l'autorità inferiore ha trasmesso al rappresentante legale la propria bozza di decisione negativa sull'asilo. In tale contesto, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non ha fatto alcun accenno alle problematiche mediche succitate, statuendo oltremodo che l'insorgente sarebbe stato "giovane ed in buona salute" (cfr. atto 41, pag. 7). E. Nell'ambito del parere del 1° ottobre 2019 in re alla bozza di cui sopra, la rappresentanza legale del richiedente asilo ha attirato espressamente l'attenzione dell'autorità di prima istanza su tale aspetto, sottolineando segnatamente come il fatto di ricondurre la condizione dell'interessato a quella di una persona in buona salute sarebbe equivalso ad un'insufficiente considerazione delle sue caratteristiche individuali (cfr. atto 46, pag. 1). F. Con decisione del 2 ottobre 2019, notificata il giorno medesimo, (cfr. atto A51), la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato e pronunciato contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione di tale misura. Quo alle condizioni di salute del richiedente asilo, nel novero dell'esame degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento l'autorità inferiore ha ripreso la formulazione di cui sopra, ritenendo che questi sarebbe "giovane ed in buona salute" G. L'11 ottobre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 ottobre 2019), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento e la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione. Contestualmente egli ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e del raltivo anticipo. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. I ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi può essere rinunciato allo scambio degli scritti.
4. Il patrocinatore del ricorrente censura in limine la mancata considerazione, da parte della SEM, della documentazione medica da lui trasmessa. Sottolinea poi come nell'ambito del parere riguardante la bozza di decisione negativa, sia stata espressamente richiesta un'accurata istruzione degli aspetti medici, cosa peraltro già sollecitata in delle precedenti comunicazioni trasmesse per E-mail. Orbene, prosegue la rappresentanza, tali richieste sarebbero rimaste inevase, implicando un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Così facendo, l'insorgente oltre a censurare l'inosservanza del principio inquisitorio, si duole altresì di una violazione del proprio diritto di essere sentito. 5. 5.1 Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di essere sentito è regolamentato agli art. 26 e seg. PA. L'art. 32 cpv. 1 PA prevede in particolare che prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. 5.2 Ulteriore corollario del diritto di essere sentito è il cosiddetto "obbligo di motivazione", regolato espressamente anche all'art. 35 PA. Al diritto della parte d'esprimersi prima della pronuncia di una decisione, è infatti indissociabilmente legato anche l'obbligo per l'autorità decidente di tenere conto ed apprezzare i fatti determinanti, ciò che deve apparire nella motivazione della decisione e costituisce presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della stessa sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Per adempire a tali esigenze, è necessario che l'autorità menzioni, quantomeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali, ossia che si confronti con le circostanze fattuali da giudicare in concreto. In altri termini, è imprescindibile che l'autorità riporti i motivi che l'hanno guidata e sui quali essa ha fondato la sua decisione di modo che l'interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena cognizione di causa (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, 136 I 229, Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 4 consid. 5, 2004 n. 38). 5.3 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n. 4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. È infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119, vedi anche Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20). La violazione della garanzia procedurale non deve tuttavia essere eccessivamente grave (DTAF 2012/24 consid. 3.4). 5.4 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). V'è un accertamento inesatto quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento incompleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). In tale contesto il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188). Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze, la decisione va annullata ed il caso retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191, sentenza del Tribunale D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). 6. Ora, v'è innanzitutto da chiedersi se l'autorità inferiore abbia misconosciuto le richieste di vagliare la documentazione medica agli atti violando il diritto di essere sentito dell'insorgente. Nell'ambito del parere sulla bozza di decisione negativa, la rappresentanza legale ha infatti sottolineato la necessità di istruire approfonditamente la questione, rendendo edotta l'autorità di prima istanza circa l'inconsistenza di quanto sancito in tale allegato, il quale si limitava a qualificare il richiedente l'asilo come una persona "in buona salute". Sennonché, nella valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, la decisione finale non è stata emendata riprendendo integralmente la predetta formulazione (cfr. decisione impugnata, pag. 8). Certo, menzionando le argomentazioni di cui al parere del rappresentante legale, l'autorità inferiore ha fatto riferimento ad una diagnosi di sindrome da disadattamento con somministrazione di Nozinan e suggerimento di svolgere attività occupazionali nonché alle censure del patrocinatore circa l'eccessiva standardizzazione dell'analisi. In tale contesto, l'autorità di prima istanza ha però liquidato la questione con argomenti sindacabili quali segnatamente: "considerando inverosimili le persecuzioni in patria, non vi sono motivi che si oppongano al suo allontanamento" - cosa peraltro valida solo con le debite riserve ed unicamente con riferimento ad alcuni aspetti dell'ammissibilità - e "un rientro in patria potrebbe solamente portarle beneficio, grazie alla fabbrica della quale è proprietario". Ebbene, quandanche il solo fatto di aver affrontato in limine - seppur di transenna - la tematica permetta di escludere che la SEM abbia omesso di considerare gli elementi presentati dall'insorgente, è altresì pacifico che l'assenza di un esame in concreto al riguardo nell'ambito della successiva trattazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento possa configurare una violazione dell'obbligo di motivazione. Dal tenore del provvedimento impugnato non è infatti possibile comprendere se e in che modo la situazione psico-fisica del ricorrente influisca sulla disamina dei presupposti legali necessari all'esecuzione del rinvio, cosa ha circoscritto i diritti della parte in causa ad impugnare la decisione in piena cognizione di causa. Sia quel che sia, la questione dell'eventuale inosservanza di detta garanzia procedurale è solo in parte decisiva, dal momento che per i medesimi motivi di cui sopra, si delinea in casu una violazione del principio inquisitorio. È infatti indubbio che l'inspiegabile catalogazione dell'insorgente quale persona in "buona salute" senza alcun accenno alla nutrita documentazione medica all'inserto costituisca accertamento tanto inesatto quanto incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. La decisione si fonda pertanto su di presupposti manifestamente non conformi agli atti e lascia trasparire l'omissione di circostanze decisive, cosa che non può essere tutelata da questo Tribunale.
7. Pertanto il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 2 ottobre 2019 è annullata e gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per l'eventuale completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione. L'autorità inferiore è invitata a delineare i problemi medico-psichiatrici in capo al ricorrente e, se del caso, le possibilità di trattamento nella regione d'origine (cfr. a riguardo le sentenze del Tribunale E-4517/2017 del 13 agosto 2018 consid. 8.3.2, E-2904/2014 del 20 gennaio 2016 consid. 7.4). Qualora dovesse ritenere di disporre tutt'ora degli elementi necessari per addivenire ad un giudizio positivo al riguardo, avrà premura di emanare una nuova decisione in cui verranno esaustivamente elencati gli aspetti di cui sopra. In caso contrario, farà allestire una valutazione medica completa in base alla quale desumere tutto quanto imprescindibile per un apprezzamento in piena cognizione di causa.
8. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d'oggetto. Inoltre, ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.
9. La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 2 ottobre 2019 è annullata e gli atti le sono retrocessi affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non sono accordate spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: