Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A.a L'interessata, cittadina somala, è nata e cresciuta a C._______ per poi espatriare in D._______ all'incirca nel 2010. Qui vi avrebbe risieduto fino al ritorno (...), avvenuto fra la fine del mese di agosto e l'inizio del mese di settembre del 2019 (cfr. atto 1050886-21/18 [in seguito: verbale 2], pag. 3, D18). Nel corso dell'audizione sulle generalità, la richiedente asilo ha dichiarato di aver lasciato definitivamente la Somalia nel mese di settembre del 2019 (cfr. atto 1050886-12/7 [in seguito: verbale 1], pag. 5, punto 5.01), dirigendosi verso la Svizzera, in cui è entrata illegalmente il 10 settembre 2019 e ove ha deposto una domanda di asilo in medesima data. A.b Sentita sui motivi di asilo, A._______ ha narrato che all'età di vent'anni, cinque individui armati si sarebbero introdotti nell'abitazione nella quale risiedeva insieme alla madre e al fratello. Dopo aver neutralizzato i famigliari inferendo loro percosse e immobilizzandoli, gli estranei avrebbero violentato e ripetutamente accoltellato la richiedente. Questa, avendo perso conoscenza, si sarebbe riavuta in ospedale solo diverse ore più tardi. Al risveglio, l'interessata avrebbe appreso che in tale frangente il fratello avrebbe perso la vita e che la madre aveva parimenti necessitato un ricovero. Oltretutto, in ragione della violenza subita, il promesso sposo di A._______, l'avrebbe ripudiata. Invero, il fatto di essere stata violentata l'avrebbe esposta a discriminazioni, precludendole la possibilità di trovare un compagno e quindi di creare una famiglia. In preda ad un grave sconforto, avrebbe quindi optato - su decisione di una zia (cfr. verbale 2, pag. 8, D57 e segg.) - per l'espatrio clandestino in D._______, una settimana dopo l'aggressione. Qui, dopo aver raggiunto un'altra zia, avrebbe risieduto durante i successivi anni. Sennonché, dopo nove anni, a seguito di un controllo le autorità l'avrebbero rimpatriata in Somalia poiché priva dei permessi necessari. Obbligata a rientrare nel suo Paese d'origine, A._______ avrebbe quindi fatto ritorno presso la madre, a C._______. Tuttavia, il pomeriggio stesso del suo ricongiungimento con il genitore, diversi agenti governativi (a mente della richiedente precedentemente affiliati ad Al Shabaab) si sarebbero recati presso l'abitazione familiare per riscuotere una tassa; malgrado questi abbiano lasciato la casa una volta corrisposto l'importo preteso, l'insorgente sarebbe rimasta traumatizzata dallo sguardo di uno degli individui poiché avrebbe riconosciuto in lui uno degli autori dello stupro occorso nove anni prima. La sera stessa, i malviventi avrebbero fatto ritorno all'abitazione senza trovare la richiedente, rifugiatasi precauzionalmente da una conoscente. Concorde con la madre, l'interessata avrebbe dunque deciso di trasferirsi in un altro quartiere; anche la madre, venduta la casa di famiglia avrebbe cercato rifugio in un altro quartiere della capitale. Ciò nonostante, quest'ultima avrebbe cominciato a ricevere messaggi e telefonate minatorie dirette alla figlia (cfr. verbale 2, pag. 12, D90). Pertanto, su consiglio della mamma e di una zia, A._______ sarebbe scappata definitivamente dalla Somalia. A.c Onde avvalorare la sua versione dei fatti, l'interessata ha versato agli atti della procedura di prima istanza la seguente documentazione:
- copia del suo passaporto somalo;
- copia della sua carta d'identità somala. B. Con il progetto di decisione, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha prospettato il respingimento della domanda di asilo. L'autorità di prima istanza ha tuttavia ritenuto inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente l'asilo, da cui la contestuale ammissione provvisoria in Svizzera. C. Il 24 ottobre 2019, l'interessata, per il tramite della sua patrocinatrice, ha trasmesso alla SEM un parere sulla bozza di decisione, limitandosi ad esprimere il suo disappunto in merito alle conclusioni dell'autorità inferiore ed affermando di prodigarsi, a comprova della veridicità di quanto allegato, per produrre i messaggi di minaccia ricevuti dalla madre. D. Con decisione del 25 ottobre 2019, notificata il medesimo giorno, la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo dell'interessata, ammettendola tuttavia provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. E. Il 6 novembre 2019, l'interessata è insorta contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando l'annullamento della medesima e la concessione dell'asilo; in subordine la conferma dell'ammissione provvisoria. Contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né da motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto esse-re esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda di asilo ed il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato.
E. 5 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto le allegazioni dell'interessata circa i motivi d'asilo come inverosimili poiché non sufficientemente motivate. Anzitutto, le dichiarazioni secondo cui uno degli aggressori di nove anni prima la cercherebbe e minaccerebbe tramite messaggi e telefonate minatorie indirizzate alla madre, risulterebbero prive di consistenza. Difatti, pur spiegando che l'uomo in questione era parente del capo del quartiere e di conseguenza godeva di impunità per i suoi atti di delinquenza, la ricorrente avrebbe ammesso di non sapere per quale motivo l'uomo volesse ucciderla. Confrontata con domanda specifica in merito, A._______ si sarebbe dapprima limitata a riferire che il timore di essere uccisa era stato sollevato dalla madre - la quale era più anziana era quindi più accorta di lei - per poi ipotizzare che il malvivente potesse aver temuto di essere denunciato per quanto commesso anni prima. In proposito, tuttavia, l'interessata avrebbe sostenuto di non poterlo denunciare giacché, non essendo sostenuta da un grande clan, avrebbe rischiato di essere incarcerata a sua volta. Proseguendo nella sua disamina, la SEM ha anche osservato che a preciso quesito, la ricorrente non sarebbe stata capace di esplicitare una risposta chiara e concreta relativamente al motivo che avrebbe spinto il malvivente - asserito uomo di potere che pur conosceva il nuovo domicilio della madre - a non cercare concretamente il contatto con lei. In aggiunta, l'autorità inferiore ha ritenuto le allegazioni dell'insorgente irrilevanti. In questo senso non vi sarebbe un timore fondato di essere sottoposta in futuro a misure persecutorie. Infatti, l'aggressione subita prima dell'espatrio sarebbe un atto casuale, ascrivibile alla situazione di guerriglia regnante in quel momento, e non diretto intenzionalmente nei confronti dell'interessata; del resto, la concessione dell'asilo non avrebbe quale scopo la riparazione di un torto subito. Anche lo stato di prostrazione provato dalla richiedente a motivo delle discriminazioni susseguenti lo stupro, segnatamente l'impossibilità di creare una famiglia, sarebbe irrilevante poiché non si tratterebbe di misure di un'intensità tale da rendere la sua esistenza indegna di un essere umano, tanto più che ella godrebbe di un importante sostegno famigliare. Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'autorità di prima istanza non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata ed ha respinto la sua domanda d'asilo.
E. 5.2 Con ricorso, l'insorgente ha contestato tali conclusioni. In particolare, l'autorità inferiore avrebbe dovuto considerare la verosimiglianza anche tenendo conto della situazione generale di insicurezza regnante in Somalia, aggiungendo altresì di aver correttamente spiegato le dinamiche che l'avrebbero costretta a scappare nuovamente dal suo Paese d'origine. An-che per quanto riguarda la rilevanza dei suoi motivi d'asilo, la richiedente censura la decisione impugnata. Questa ritiene in primo luogo che sarebbe esposta ad un rischio di nuove persecuzioni nel caso in cui rientrasse in Somalia; in tal senso, quanto da lei subito sarebbe confacente all'art. 3 LAsi, a maggior ragione ponendo la mente al fatto che tale disposizione prevederebbe espressamente di tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. Nemmeno le pressioni psichiche allegate andrebbero disattese poiché divenute insopportabili e dunque rilevanti ai sensi della menzionata disposizione di legge. Ne conseguirebbe in definitiva che la decisione della SEM fonderebbe su di un accertamento inesatto e incompleto delle sue allegazioni, ragione per cui lo scrivente Tribunale dovrebbe riconoscere la qualità di rifugiato e concedere l'asilo.
E. 6 6.1 A titolo preliminare codesto Tribunale esaminerà la censura formale mossa dalla ricorrente in merito alla determinazione inesatta e incompleta dei fatti rilevanti (cfr. supra consid. 5.2) in quanto la stessa potrebbe condurre alla cassazione della decisione ai sensi dell'art. 61 PA.
E. 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). V'è un accertamento inesatto quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento incompleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). In tale contesto il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188). Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze, la decisione va annullata ed il caso retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191, sentenza del Tribunale D-5328/2019 del 24 ottobre 2019 consid. 5.4).
E. 6.3 Nella fattispecie, il Tribunale osserva che nella decisione impugnata, la SEM, dopo un esposto dei fatti determinanti, ha ponderato le dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente circa le asserite minacce proferite nei suoi confronti, ritenendole inverosimili. In aggiunta, l'autorità in parola ha negato l'esistenza di un timore fondato di persecuzioni future legate alla violenza carnale raccontata dalla richiedente, oltre a ritenere irrilevanti in materia d'asilo le discriminazioni evocate dalla medesima. Nondimeno, nel proprio esposto la SEM si è astenuta dall'esaminare l'esistenza di un timore fondato cagionato dalla sola condizione del sesso femminile in Somalia.
E. 6.4 Orbene, tale questione appariva invero potenzialmente rilevante ai fini della concessione dell'asilo. Ciò indipendentemente dalla verosimiglianza delle allegazioni dell'interessata sugli aspetti analizzati nella decisione avversata, dalla rilevanza in materia d'asilo della violenza carnale subita prima dell'espatrio verso l'D._______, nonché dalle asserite discriminazioni subite una volta rimpatriata in Somalia. Difatti, questo Tribunale ha già avuto modo di analizzare la condizione delle donne e delle ragazze in caso di ritorno in Somalia, con una sentenza pubblicata quale sentenza di riferimento (cfr. DTAF 2014/27). Giusta detta giurisprudenza, alla quale si rinvia, in caso di rimpatrio diversi fattori possono favorire una situazione di persecuzione mirata in ragione del sesso (ad esempio, stupri, infibulazioni o matrimoni forzati). È segnatamente il caso se queste appartengono alla categoria delle rifugiate interne così come ad un clan minoritario, oppure - nel caso di donne e ragazze sole in Somalia - se sono nell'impossibilità di beneficiare in Somalia della protezione di un membro della famiglia di sesso maschile (cfr. consid. 5.2 e segg.).
E. 6.5 Conseguentemente, alla luce delle motivazioni di cui sopra, si delinea in casu una violazione del principio inquisitorio. In tal senso, l'autorità di prima istanza ha inspiegabilmente tralasciato importanti elementi concernenti la situazione personale dell'insorgente. La decisione si àncora pertanto su presupposti non conformi agli atti e lascia trasparire l'omissione di circostanze potenzialmente decisive, cosa che non può essere tutelata da questo Tribunale.
E. 6.6 Ciò detto, in concreto si necessita dunque di passare in rivista - con riguardo alla summenzionata giurisprudenza - la situazione personale e famigliare dell'insorgente onde determinare se la stessa presenti effettivamente elementi di criticità tali da giustificare, per la ricorrente, un fondato timore di subire una persecuzione futura.
E. 7 Pertanto il ricorso è accolto, la decisione del 25 ottobre 2019 è annullata e gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. Su tali presupposti non vi è necessità di passare in rivista le restanti censure ricorsuali.
E. 8 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva di oggetto. Non sono inoltre attribuite indennità ripetibili.
E. 9 La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 25 ottobre 2019 è annullata e gli atti le sono retrocessi affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non sono accordate indennità ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5844/2019 Sentenza dell'8 gennaio 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Roswitha Petry, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), Somalia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 25 ottobre 2019 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessata, cittadina somala, è nata e cresciuta a C._______ per poi espatriare in D._______ all'incirca nel 2010. Qui vi avrebbe risieduto fino al ritorno (...), avvenuto fra la fine del mese di agosto e l'inizio del mese di settembre del 2019 (cfr. atto 1050886-21/18 [in seguito: verbale 2], pag. 3, D18). Nel corso dell'audizione sulle generalità, la richiedente asilo ha dichiarato di aver lasciato definitivamente la Somalia nel mese di settembre del 2019 (cfr. atto 1050886-12/7 [in seguito: verbale 1], pag. 5, punto 5.01), dirigendosi verso la Svizzera, in cui è entrata illegalmente il 10 settembre 2019 e ove ha deposto una domanda di asilo in medesima data. A.b Sentita sui motivi di asilo, A._______ ha narrato che all'età di vent'anni, cinque individui armati si sarebbero introdotti nell'abitazione nella quale risiedeva insieme alla madre e al fratello. Dopo aver neutralizzato i famigliari inferendo loro percosse e immobilizzandoli, gli estranei avrebbero violentato e ripetutamente accoltellato la richiedente. Questa, avendo perso conoscenza, si sarebbe riavuta in ospedale solo diverse ore più tardi. Al risveglio, l'interessata avrebbe appreso che in tale frangente il fratello avrebbe perso la vita e che la madre aveva parimenti necessitato un ricovero. Oltretutto, in ragione della violenza subita, il promesso sposo di A._______, l'avrebbe ripudiata. Invero, il fatto di essere stata violentata l'avrebbe esposta a discriminazioni, precludendole la possibilità di trovare un compagno e quindi di creare una famiglia. In preda ad un grave sconforto, avrebbe quindi optato - su decisione di una zia (cfr. verbale 2, pag. 8, D57 e segg.) - per l'espatrio clandestino in D._______, una settimana dopo l'aggressione. Qui, dopo aver raggiunto un'altra zia, avrebbe risieduto durante i successivi anni. Sennonché, dopo nove anni, a seguito di un controllo le autorità l'avrebbero rimpatriata in Somalia poiché priva dei permessi necessari. Obbligata a rientrare nel suo Paese d'origine, A._______ avrebbe quindi fatto ritorno presso la madre, a C._______. Tuttavia, il pomeriggio stesso del suo ricongiungimento con il genitore, diversi agenti governativi (a mente della richiedente precedentemente affiliati ad Al Shabaab) si sarebbero recati presso l'abitazione familiare per riscuotere una tassa; malgrado questi abbiano lasciato la casa una volta corrisposto l'importo preteso, l'insorgente sarebbe rimasta traumatizzata dallo sguardo di uno degli individui poiché avrebbe riconosciuto in lui uno degli autori dello stupro occorso nove anni prima. La sera stessa, i malviventi avrebbero fatto ritorno all'abitazione senza trovare la richiedente, rifugiatasi precauzionalmente da una conoscente. Concorde con la madre, l'interessata avrebbe dunque deciso di trasferirsi in un altro quartiere; anche la madre, venduta la casa di famiglia avrebbe cercato rifugio in un altro quartiere della capitale. Ciò nonostante, quest'ultima avrebbe cominciato a ricevere messaggi e telefonate minatorie dirette alla figlia (cfr. verbale 2, pag. 12, D90). Pertanto, su consiglio della mamma e di una zia, A._______ sarebbe scappata definitivamente dalla Somalia. A.c Onde avvalorare la sua versione dei fatti, l'interessata ha versato agli atti della procedura di prima istanza la seguente documentazione:
- copia del suo passaporto somalo;
- copia della sua carta d'identità somala. B. Con il progetto di decisione, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha prospettato il respingimento della domanda di asilo. L'autorità di prima istanza ha tuttavia ritenuto inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente l'asilo, da cui la contestuale ammissione provvisoria in Svizzera. C. Il 24 ottobre 2019, l'interessata, per il tramite della sua patrocinatrice, ha trasmesso alla SEM un parere sulla bozza di decisione, limitandosi ad esprimere il suo disappunto in merito alle conclusioni dell'autorità inferiore ed affermando di prodigarsi, a comprova della veridicità di quanto allegato, per produrre i messaggi di minaccia ricevuti dalla madre. D. Con decisione del 25 ottobre 2019, notificata il medesimo giorno, la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo dell'interessata, ammettendola tuttavia provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. E. Il 6 novembre 2019, l'interessata è insorta contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando l'annullamento della medesima e la concessione dell'asilo; in subordine la conferma dell'ammissione provvisoria. Contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né da motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto esse-re esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda di asilo ed il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato.
5. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto le allegazioni dell'interessata circa i motivi d'asilo come inverosimili poiché non sufficientemente motivate. Anzitutto, le dichiarazioni secondo cui uno degli aggressori di nove anni prima la cercherebbe e minaccerebbe tramite messaggi e telefonate minatorie indirizzate alla madre, risulterebbero prive di consistenza. Difatti, pur spiegando che l'uomo in questione era parente del capo del quartiere e di conseguenza godeva di impunità per i suoi atti di delinquenza, la ricorrente avrebbe ammesso di non sapere per quale motivo l'uomo volesse ucciderla. Confrontata con domanda specifica in merito, A._______ si sarebbe dapprima limitata a riferire che il timore di essere uccisa era stato sollevato dalla madre - la quale era più anziana era quindi più accorta di lei - per poi ipotizzare che il malvivente potesse aver temuto di essere denunciato per quanto commesso anni prima. In proposito, tuttavia, l'interessata avrebbe sostenuto di non poterlo denunciare giacché, non essendo sostenuta da un grande clan, avrebbe rischiato di essere incarcerata a sua volta. Proseguendo nella sua disamina, la SEM ha anche osservato che a preciso quesito, la ricorrente non sarebbe stata capace di esplicitare una risposta chiara e concreta relativamente al motivo che avrebbe spinto il malvivente - asserito uomo di potere che pur conosceva il nuovo domicilio della madre - a non cercare concretamente il contatto con lei. In aggiunta, l'autorità inferiore ha ritenuto le allegazioni dell'insorgente irrilevanti. In questo senso non vi sarebbe un timore fondato di essere sottoposta in futuro a misure persecutorie. Infatti, l'aggressione subita prima dell'espatrio sarebbe un atto casuale, ascrivibile alla situazione di guerriglia regnante in quel momento, e non diretto intenzionalmente nei confronti dell'interessata; del resto, la concessione dell'asilo non avrebbe quale scopo la riparazione di un torto subito. Anche lo stato di prostrazione provato dalla richiedente a motivo delle discriminazioni susseguenti lo stupro, segnatamente l'impossibilità di creare una famiglia, sarebbe irrilevante poiché non si tratterebbe di misure di un'intensità tale da rendere la sua esistenza indegna di un essere umano, tanto più che ella godrebbe di un importante sostegno famigliare. Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'autorità di prima istanza non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata ed ha respinto la sua domanda d'asilo. 5.2 Con ricorso, l'insorgente ha contestato tali conclusioni. In particolare, l'autorità inferiore avrebbe dovuto considerare la verosimiglianza anche tenendo conto della situazione generale di insicurezza regnante in Somalia, aggiungendo altresì di aver correttamente spiegato le dinamiche che l'avrebbero costretta a scappare nuovamente dal suo Paese d'origine. An-che per quanto riguarda la rilevanza dei suoi motivi d'asilo, la richiedente censura la decisione impugnata. Questa ritiene in primo luogo che sarebbe esposta ad un rischio di nuove persecuzioni nel caso in cui rientrasse in Somalia; in tal senso, quanto da lei subito sarebbe confacente all'art. 3 LAsi, a maggior ragione ponendo la mente al fatto che tale disposizione prevederebbe espressamente di tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. Nemmeno le pressioni psichiche allegate andrebbero disattese poiché divenute insopportabili e dunque rilevanti ai sensi della menzionata disposizione di legge. Ne conseguirebbe in definitiva che la decisione della SEM fonderebbe su di un accertamento inesatto e incompleto delle sue allegazioni, ragione per cui lo scrivente Tribunale dovrebbe riconoscere la qualità di rifugiato e concedere l'asilo.
6. 6.1 A titolo preliminare codesto Tribunale esaminerà la censura formale mossa dalla ricorrente in merito alla determinazione inesatta e incompleta dei fatti rilevanti (cfr. supra consid. 5.2) in quanto la stessa potrebbe condurre alla cassazione della decisione ai sensi dell'art. 61 PA. 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). V'è un accertamento inesatto quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento incompleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). In tale contesto il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188). Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze, la decisione va annullata ed il caso retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191, sentenza del Tribunale D-5328/2019 del 24 ottobre 2019 consid. 5.4). 6.3 Nella fattispecie, il Tribunale osserva che nella decisione impugnata, la SEM, dopo un esposto dei fatti determinanti, ha ponderato le dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente circa le asserite minacce proferite nei suoi confronti, ritenendole inverosimili. In aggiunta, l'autorità in parola ha negato l'esistenza di un timore fondato di persecuzioni future legate alla violenza carnale raccontata dalla richiedente, oltre a ritenere irrilevanti in materia d'asilo le discriminazioni evocate dalla medesima. Nondimeno, nel proprio esposto la SEM si è astenuta dall'esaminare l'esistenza di un timore fondato cagionato dalla sola condizione del sesso femminile in Somalia. 6.4 Orbene, tale questione appariva invero potenzialmente rilevante ai fini della concessione dell'asilo. Ciò indipendentemente dalla verosimiglianza delle allegazioni dell'interessata sugli aspetti analizzati nella decisione avversata, dalla rilevanza in materia d'asilo della violenza carnale subita prima dell'espatrio verso l'D._______, nonché dalle asserite discriminazioni subite una volta rimpatriata in Somalia. Difatti, questo Tribunale ha già avuto modo di analizzare la condizione delle donne e delle ragazze in caso di ritorno in Somalia, con una sentenza pubblicata quale sentenza di riferimento (cfr. DTAF 2014/27). Giusta detta giurisprudenza, alla quale si rinvia, in caso di rimpatrio diversi fattori possono favorire una situazione di persecuzione mirata in ragione del sesso (ad esempio, stupri, infibulazioni o matrimoni forzati). È segnatamente il caso se queste appartengono alla categoria delle rifugiate interne così come ad un clan minoritario, oppure - nel caso di donne e ragazze sole in Somalia - se sono nell'impossibilità di beneficiare in Somalia della protezione di un membro della famiglia di sesso maschile (cfr. consid. 5.2 e segg.). 6.5 Conseguentemente, alla luce delle motivazioni di cui sopra, si delinea in casu una violazione del principio inquisitorio. In tal senso, l'autorità di prima istanza ha inspiegabilmente tralasciato importanti elementi concernenti la situazione personale dell'insorgente. La decisione si àncora pertanto su presupposti non conformi agli atti e lascia trasparire l'omissione di circostanze potenzialmente decisive, cosa che non può essere tutelata da questo Tribunale. 6.6 Ciò detto, in concreto si necessita dunque di passare in rivista - con riguardo alla summenzionata giurisprudenza - la situazione personale e famigliare dell'insorgente onde determinare se la stessa presenti effettivamente elementi di criticità tali da giustificare, per la ricorrente, un fondato timore di subire una persecuzione futura.
7. Pertanto il ricorso è accolto, la decisione del 25 ottobre 2019 è annullata e gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. Su tali presupposti non vi è necessità di passare in rivista le restanti censure ricorsuali.
8. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva di oggetto. Non sono inoltre attribuite indennità ripetibili.
9. La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 25 ottobre 2019 è annullata e gli atti le sono retrocessi affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non sono accordate indennità ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: