Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 3.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).
E. 3.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giungo 2018).
E. 4.1 Nel caso che ci occupa, l'autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente. Questi avrebbe invero reso indicazioni incoerenti, vaghe e contraddittorie in merito al suo contesto personale, nonché alla stessa minore età, affermando di non essere in misura di indicare la propria data di nascita. In primis, egli avrebbe fornito date di nascita discordanti tra di loro in varie fasi della procedura istruttoria, giustificandosi indicando di non conoscerla, di essere analfabeta e che si sarebbe affidato alle indicazioni del padre, altresì persona non scolarizzata. Inoltre, non sarebbe stato in grado di indicare quando sia stata emessa la Taskara prodotta agli atti. Quo al proprio percorso biografico, l'insorgente avrebbe fornito riposte lacunose e vaghe, in particolare circa la data del suo trasferimento a D._______ e il periodo trascorso tra il suo espatrio ed il cambio di potere governativo in Afghanistan nell'agosto 2021. D'altro canto, confrontato con la propria declinazione delle generalità dinnanzi alle autorità rumene, che lo avrebbero identificato quale maggiorenne, il ricorrente si sarebbe limitato ad indicare in modo evasivo che non sarebbe stato presente un interprete e pertanto non sarebbe in grado di indicare per qual motivo sia stato registrato quale maggiorenne. Ancora, ha concluso l'autorità resistente, la copia della Taskara versata agli atti non permetterebbe di addivenire ad un diverso esito. Tale tipologia di documenti non sarebbe infatti esente dal rischio di falsificazioni. Nel caso in esame, si tratterebbe inoltre di una semplice copia, cosa che renderebbe impossibile una verifica dell'autenticità, da cui un valore probatorio molto basso.
E. 4.2 Nel proprio gravame l'insorgente avversa la valutazione della autorità inferiore. Quo alla questione delle diverse date di nascita dichiarate durante la procedura, dagli atti non risulterebbe che egli abbia indicato di essere nato nell'anno (...) e che avrebbe in ogni caso segnalato l'errore. Inoltre, sottolinea che egli sarebbe "totalmente analfabeta", non avendo mai frequentato alcuna scuola e ciò gli creerebbe una forte difficoltà di comprensione di qualsiasi riferimento temporale, aggravato da un problema di memoria e di perdita di cognizione del tempo, fatto altresì valere in sede di audizione. Contesta, dipoi, la valutazione effettuata dall'autorità di prime cure circa l'incoerenza delle proprie dichiarazioni, infatti, considerate le circostanze egli avrebbe fornito delle risposte "piuttosto coerenti". Per quanto concerne la data di nascita fornita alle autorità rumene, che lo identificherebbero come maggiorenne, l'insorgente ribadisce che durante l'audizione non sarebbe stato presente un interprete. Circa il valore probatorio della Taskara prodotta in copia, il ricorrente sostiene che la stessa dovesse venir presa in considerazione dalla SEM, trattandosi di un indizio a favore della minore età. Il ricorrente conclude affermando che in assenza di una perizia medica egli non possa venir ritenuto maggiorenne.
E. 5.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).
E. 5.2 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.3, D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563). Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 consid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2° ed. 2013, n. 3.150).
E. 5.3 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 e seg., GICRA 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188, sentenze del Tribunale D-3567/2019 5.4, E-4768/2017 del 4 luglio 2019, consid. 3.1 Matthieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 5.1), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 6c pag. 187, sentenze del Tribunale D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e E-4768/2017 consid. 3.1).
E. 5.4 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5, 2009/54 consid. 4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.5, E-5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico (cfr. sentenze del Tribunale E-5386/2019 precitata, D-858/2019 del 26 febbraio 2019, E-7324/2018 del 15 gennaio 2019). Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018). Una volta esperita l'istruttoria, la Segreteria di stato procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati.
E. 6 Ora, è innegabile che nel caso in esame il ricorrente, non avendo prodotto documenti d'identità originali, non sia stato in misura di fornire la prova dell'asserita minore età. Allo stesso modo, stanti delle indicazioni biografiche che non si distinguono certo per esaustività e concludenza, v'è pure da chiedersi se sulla base dello stato attuale degli atti egli sia riuscito rendere verosimile la medesima. Ciò nondimeno, a fronte di un quadro di presunto analfabetismo e di difficoltà ad esprimersi su riferimenti temporali, fondarsi unicamente sull'inconsistenza delle allegazioni dell'insorgente per escluderne la minore età non pare tenere in completa considerazione le obbligazioni derivanti dal principio inquisitorio. Infatti, resta il fatto che considerato il contesto afgano, occorreva dar debito credito ad alcune peculiarità socio-culturali ed all'eventualità di trovarsi di fronte ad una persona con un grado di alfabetizzazione ridotto o addirittura assente. Ciò a maggior ragion dal momento che l'interessato ha versato agli atti un documento di identità in copia (cfr. sul valore probatorio DTAF 2013/30 consid. 4.2.2 e sentenza del Tribunale D-4824/2019 del 27 settembre 2019 consid. 8.5) che indicherebbe una data di nascita secondo la quale l'insorgente risulterebbe ancora minorenne. In buona sostanza, anche in presenza di potenziali indicatori d'inverosimiglianza, permangono dunque dubbi circa la maggiore età dell'interessato; dubbi che necessitavano di essere fugati per il tramite dell'esperimento di ulteriori misure istruttorie prima di imputare al ricorrente di non essere stato in misura di rendere verosimile la sua minore età. L'autorità inferiore non deve infatti misconoscere le succitate differenze tra la constatazione dei fatti (principio derivante dall'ordinamento processuale) ed il grado probatorio richiesto per la valutazione di merito dell'età di un richiedente asilo. Come detto, v'è spazio per un giudizio materiale, sia esso relativo all'età o ad altre questioni, solo in presenza di un pregresso accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti. Laddove permangano perplessità, l'autorità non può limitarsi ad escludere la minore età sulla base di alcuni indicatori, soprattutto vista la disponibilità di metodi scientifici riconosciuti per la determinazione medica dell'età e dei contrapposti rischi intrinsechi ad una valutazione ancorata unicamente sulle allegazioni dell'interessato (cfr. sul valore probatorio dei medesimi si veda la sentenza del Tribunale D-3567/2019 consid. 6.2 - 6.3 con i relativi riferimenti).
E. 7.1 Pertanto il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 7 novembre 2022 è annullata e gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione.
E. 7.2 L'autorità inferiore è invitata a svolgere ulteriori chiarimenti onde determinare l'età del ricorrente. Essa, se necessario, si avvarrà dei metodi scientifici a sua disposizione (segnatamente tomografia sterno-clavicolare e esame dello sviluppo dentale). In base all'esito dei medesimi e ad un apprezzamento d'insieme degli elementi in favore e contrari alla minore età, confermerà o rivaluterà la propria decisione.
E. 8 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d'oggetto. Inoltre che ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.
E. 9 La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 7 novembre 2022 è annullata e gli atti le sono retrocessi affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non sono accordate spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5219/2022 Sentenza del 23 novembre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Camilla Mariéthoz Wyssen; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...) Afghanistan, patrocinato dall'avv. Elena Formisano, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 novembre 2022 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino afghano originario di B._______ (C._______), ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) luglio 2022, pretendendosi minorenne. B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati EURODAC l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Romania il (...) luglio 2022. C. Il (...) agosto 2022 la SEM ha presentato alle autorità rumene, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). D. L'(...) agosto 2022, la Romania ha accettato la richiesta di ripresa in carico. Dalla medesima si evince altresì l'età dichiarata dall'insorgente in Romania, diversa da quella addotta nel corso della procedura elvetica. E. Il (...) ottobre 2022, l'interessato è stato sentito nell'ambito di una audizione durante la quale è segnatamente stato questionato sulle sue generalità, la sua età, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. Nel corso di tale audizione, la SEM ha constatato la discordanza circa le differenti date di nascita fornite alle autorità, oltre che l'inverosimiglianza del suo impianto narrativo e che di conseguenza sarebbe stato considerato maggiorenne per il proseguo della sua pratica. Il ricorrente ha giustificato le proprie dichiarazioni incongruenti, sia in precedenza, che nell'ambito del diritto di essere sentito, affermando di non conoscere la propria data di nascita, che oltre a lui neppure i suoi familiari siano scolarizzati, fattore che non gli permetterebbero di ricostruire temporalmente gli avvenimenti della propria vita. Inoltre, i formulari relativi alle proprie generalità sarebbero stati compilati da persone terze e vi sarebbero state delle incomprensioni linguistiche con queste ultime circa la propria data di nascita. L'autorità inferiore ha pure informato il richiedente asilo della possibile competenza della Romania per il trattamento della sua domanda d'asilo in base al Regolamento Dublino III e prospettato una possibile non entrata nel merito della sua domanda i applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'interessato si è detto contrario ad un trasferimento verso tale paese. F. Con scritto del (...) novembre 2022, la rappresentanza legale ha trasmesso all'autorità inferiore una copia di un documento di identità (Taskara), che sarebbe stato rilasciato il (...) dicembre 2017, riferibile all'insorgente e che indicherebbe l'età di 12 anni. Al contempo, la rappresentanza legale ha richiesto di svolgere le perizie mediche volte all'accertamento dell'età del ricorrente. G. Con decisione del (...) novembre 2022, notificata il giorno seguente (cfr. avviso di ricevuta), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso la Romania. H. Il (...) novembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata (...) novembre 2022) l'interessato è insorto contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo in limine la sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al gravame; in via principale l'annullamento della decisione avversata, la qualificazione come minorenne e la ritrasmissione degli atti alla SEM per la trattazione nazionale della procedura d'asilo; in via subordinata la ritrasmissione degli atti alla SEM per completare l'istruttoria; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 3.2. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1). 3.3. In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giungo 2018). 4. 4.1. Nel caso che ci occupa, l'autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente. Questi avrebbe invero reso indicazioni incoerenti, vaghe e contraddittorie in merito al suo contesto personale, nonché alla stessa minore età, affermando di non essere in misura di indicare la propria data di nascita. In primis, egli avrebbe fornito date di nascita discordanti tra di loro in varie fasi della procedura istruttoria, giustificandosi indicando di non conoscerla, di essere analfabeta e che si sarebbe affidato alle indicazioni del padre, altresì persona non scolarizzata. Inoltre, non sarebbe stato in grado di indicare quando sia stata emessa la Taskara prodotta agli atti. Quo al proprio percorso biografico, l'insorgente avrebbe fornito riposte lacunose e vaghe, in particolare circa la data del suo trasferimento a D._______ e il periodo trascorso tra il suo espatrio ed il cambio di potere governativo in Afghanistan nell'agosto 2021. D'altro canto, confrontato con la propria declinazione delle generalità dinnanzi alle autorità rumene, che lo avrebbero identificato quale maggiorenne, il ricorrente si sarebbe limitato ad indicare in modo evasivo che non sarebbe stato presente un interprete e pertanto non sarebbe in grado di indicare per qual motivo sia stato registrato quale maggiorenne. Ancora, ha concluso l'autorità resistente, la copia della Taskara versata agli atti non permetterebbe di addivenire ad un diverso esito. Tale tipologia di documenti non sarebbe infatti esente dal rischio di falsificazioni. Nel caso in esame, si tratterebbe inoltre di una semplice copia, cosa che renderebbe impossibile una verifica dell'autenticità, da cui un valore probatorio molto basso. 4.2. Nel proprio gravame l'insorgente avversa la valutazione della autorità inferiore. Quo alla questione delle diverse date di nascita dichiarate durante la procedura, dagli atti non risulterebbe che egli abbia indicato di essere nato nell'anno (...) e che avrebbe in ogni caso segnalato l'errore. Inoltre, sottolinea che egli sarebbe "totalmente analfabeta", non avendo mai frequentato alcuna scuola e ciò gli creerebbe una forte difficoltà di comprensione di qualsiasi riferimento temporale, aggravato da un problema di memoria e di perdita di cognizione del tempo, fatto altresì valere in sede di audizione. Contesta, dipoi, la valutazione effettuata dall'autorità di prime cure circa l'incoerenza delle proprie dichiarazioni, infatti, considerate le circostanze egli avrebbe fornito delle risposte "piuttosto coerenti". Per quanto concerne la data di nascita fornita alle autorità rumene, che lo identificherebbero come maggiorenne, l'insorgente ribadisce che durante l'audizione non sarebbe stato presente un interprete. Circa il valore probatorio della Taskara prodotta in copia, il ricorrente sostiene che la stessa dovesse venir presa in considerazione dalla SEM, trattandosi di un indizio a favore della minore età. Il ricorrente conclude affermando che in assenza di una perizia medica egli non possa venir ritenuto maggiorenne. 5. 5.1. Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). 5.2. Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.3, D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563). Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 consid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2° ed. 2013, n. 3.150). 5.3. Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 e seg., GICRA 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188, sentenze del Tribunale D-3567/2019 5.4, E-4768/2017 del 4 luglio 2019, consid. 3.1 Matthieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 5.1), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 6c pag. 187, sentenze del Tribunale D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e E-4768/2017 consid. 3.1). 5.4. Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5, 2009/54 consid. 4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.5, E-5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico (cfr. sentenze del Tribunale E-5386/2019 precitata, D-858/2019 del 26 febbraio 2019, E-7324/2018 del 15 gennaio 2019). Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018). Una volta esperita l'istruttoria, la Segreteria di stato procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati. 6. Ora, è innegabile che nel caso in esame il ricorrente, non avendo prodotto documenti d'identità originali, non sia stato in misura di fornire la prova dell'asserita minore età. Allo stesso modo, stanti delle indicazioni biografiche che non si distinguono certo per esaustività e concludenza, v'è pure da chiedersi se sulla base dello stato attuale degli atti egli sia riuscito rendere verosimile la medesima. Ciò nondimeno, a fronte di un quadro di presunto analfabetismo e di difficoltà ad esprimersi su riferimenti temporali, fondarsi unicamente sull'inconsistenza delle allegazioni dell'insorgente per escluderne la minore età non pare tenere in completa considerazione le obbligazioni derivanti dal principio inquisitorio. Infatti, resta il fatto che considerato il contesto afgano, occorreva dar debito credito ad alcune peculiarità socio-culturali ed all'eventualità di trovarsi di fronte ad una persona con un grado di alfabetizzazione ridotto o addirittura assente. Ciò a maggior ragion dal momento che l'interessato ha versato agli atti un documento di identità in copia (cfr. sul valore probatorio DTAF 2013/30 consid. 4.2.2 e sentenza del Tribunale D-4824/2019 del 27 settembre 2019 consid. 8.5) che indicherebbe una data di nascita secondo la quale l'insorgente risulterebbe ancora minorenne. In buona sostanza, anche in presenza di potenziali indicatori d'inverosimiglianza, permangono dunque dubbi circa la maggiore età dell'interessato; dubbi che necessitavano di essere fugati per il tramite dell'esperimento di ulteriori misure istruttorie prima di imputare al ricorrente di non essere stato in misura di rendere verosimile la sua minore età. L'autorità inferiore non deve infatti misconoscere le succitate differenze tra la constatazione dei fatti (principio derivante dall'ordinamento processuale) ed il grado probatorio richiesto per la valutazione di merito dell'età di un richiedente asilo. Come detto, v'è spazio per un giudizio materiale, sia esso relativo all'età o ad altre questioni, solo in presenza di un pregresso accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti. Laddove permangano perplessità, l'autorità non può limitarsi ad escludere la minore età sulla base di alcuni indicatori, soprattutto vista la disponibilità di metodi scientifici riconosciuti per la determinazione medica dell'età e dei contrapposti rischi intrinsechi ad una valutazione ancorata unicamente sulle allegazioni dell'interessato (cfr. sul valore probatorio dei medesimi si veda la sentenza del Tribunale D-3567/2019 consid. 6.2 - 6.3 con i relativi riferimenti). 7. 7.1. Pertanto il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 7 novembre 2022 è annullata e gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione. 7.2. L'autorità inferiore è invitata a svolgere ulteriori chiarimenti onde determinare l'età del ricorrente. Essa, se necessario, si avvarrà dei metodi scientifici a sua disposizione (segnatamente tomografia sterno-clavicolare e esame dello sviluppo dentale). In base all'esito dei medesimi e ad un apprezzamento d'insieme degli elementi in favore e contrari alla minore età, confermerà o rivaluterà la propria decisione.
8. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d'oggetto. Inoltre che ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.
9. La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 7 novembre 2022 è annullata e gli atti le sono retrocessi affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non sono accordate spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: