Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. In data (...) i richiedenti, provenienti dalla Bosnia e Erzegovina, con ultimo domicilio a E._______, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Interrogati sui motivi di asilo, gli interessati hanno dichiarato, per quanto qui di rilievo, di essere espatriati a causa delle minacce e delle difficoltà incontrate a seguito del loro trasferimento a F._______, in territorio serbo. Essi sarebbero stati vittime di continui attacchi verbali da parte degli abitanti del villaggio e del trattamento discriminante delle istituzioni locali. Oltre a ciò, in data (...), tornando da G._______ dove si era recato per delle commissioni, A._______ sarebbe stato picchiato e lasciato privo di sensi sul ciglio della strada. La denuncia del misfatto avrebbe inoltre lasciato indifferenti le autorità locali, non avrebbe avuto nessun seguito ed anzi sarebbe stato consigliato ai qui ricorrenti di tornare nei territori della Federazione. Ciò posto e per il timore di subire nuove violenze e discriminazioni, i ricorrenti hanno deciso di espatriare verso la Svizzera. B. Con decisione del 19 marzo 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito UFM, autorità inferiore) ha respinto la domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Bosnia e Erzegovina, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 21 aprile 2004, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito: CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Con scritto del 6 maggio 2004, la CRA ha intimato all'UFM di prendere posizione sul ricorso depositato dagli insorgenti, con particolare riferimento alla violazione delle norme concernenti le audizioni in caso di persecuzioni di natura sessuale. E. Il 28 maggio 2004, l'UFM ha annullato la propria decisione del 19 marzo 2004 ed ha ripreso l'istruzione della procedura. F. A seguito della decisione dell'UFM, con ordinanza del 3 giugno 2004, la CRA ha stralciato dai ruoli il ricorso del 21 aprile 2004. G. Una volta completata l'istruzione, con decisione del 17 maggio 2006, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo. Come nella sua prima decisione, detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Bosnia e Erzegovina, siccome lecita, esigibile e possibile. H. Il 19 giugno 2006, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro la nuova decisione dell'UFM limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. I. La CRA, con decisione incidentale del 30 giugno 2006, ha informato i ricorrenti del loro diritto di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura di ricorso, rinunciando altresì a richiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. J. Al momento dello scioglimento della CRA, il 31 dicembre 2006, l'incarto è stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale (TAF). K. Con ordinanza del 16 marzo 2010, il TAF ha concesso un termine, scadente il 26 marzo 2010, all'UFM per inoltrare di una eventuale risposta al ricorso. L. Con scritto del 23 marzo 2010, l'UFM si è riconfermato integralmente nella propria, avversata decisione. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
E. 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
E. 2 Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5).
E. 4 Con il gravame del 19 giugno 2006 non viene criticata la mancata concessione dello statuto di rifugiato, il conseguente rifiuto della domanda d'asilo e la pronuncia dell'allontanamento, bensì l'esigibilità, e l'esecuzione dello stesso, rispettivamente la mancata concessione dell'ammissione provvisoria. L'esame che segue avrà come oggetto questo punto.
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni dei richiedenti come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiati e pertanto all'ammissione della loro domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima istanza ha considerato i problemi incontrati dai ricorrenti, da un lato, imputabili allo stato di guerra civile imperante all'epoca dei fatti in Bosnia e Erzegovina, oggi terminato, dall'altro, come l'espressione di una situazione politica generale venutasi a creare in Bosnia e Erzegovina dopo il conflitto, che tuttavia non può essere paragonata a persecuzioni sistematiche che prevedono trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'UFM ha inoltre rilevato che i richiedenti non avrebbero avuto i problemi qui lamentati, se solo fossero tornati entro i confini della Federazione, dove peraltro hanno vissuto, a E._______, per diversi anni. Per quanto concerne i problemi psichici invocati dalla moglie, l'UFM ha ritenuto che gli stessi possono essere adeguatamente curati anche nel paese d'origine degli interessati. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.
E. 5.2 Nel gravame, gli insorgenti sostengono che il loro rientro in Patria non sarebbe ragionevolmente esigibile, in quanto troverebbe applicazione l'art. 3 CEDU, e ciò per motivi legati all'attuale situazione socio-economica del Paese d'origine nonché per motivi connessi allo stato di salute della signora B._______. Infatti, la situazione economica in Bosnia e Erzegovina è caratterizzata da un elevato tasso di disoccupazione ed una penuria di alloggi. Tale contesto non permette ai ricorrenti di potersi installare in Patria, dove oltretutto l'accesso a cure adeguate è ostacolato da enormi problemi che attanagliano il sistema sanitario bosniaco, quali l'insufficienza delle installazioni, la penuria di medicamenti e l'assenza di risorse. Per conseguenza, l'allontanamento delle ricorrenti non sarebbe ammissibile e dovrebbero essere ammesse provvisoriamente in Svizzera.
E. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM si è riconfermato nella propria, avversata decisione, osservando che lo stesso non conterrebbe alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata.
E. 6 Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
E. 6.1 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento - impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità - sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 6, consid. 4.2., pag. 54 e seg., sentenza del Tribunale amministrativo federale D-7099/2006 del 10 luglio 2009 consid. 6.2). È sul punto dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento che il TAF intende concentrare la sua analisi.
E. 6.2 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile costituisce, come detto, uno dei motivi che giustificano la pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr).
E. 6.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socioeconomiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 pag. 215; Sentenza del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti).
E. 6.4 Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se gli interessati concludono a giusta ragione o meno il carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Bosnia e Erzegovina, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro.
E. 6.5 In caso di allontanamento di fanciulli, l'interesse superiore dei medesimi è un elemento che deve essere preso in considerazione (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.1, pag. 57 e sentenze del TAF, D-6597/2006 del 21 aprile 2008 consid. 9.5.1, D-3357/2006 del 9 luglio 2009 consid. 9.3, D-7099/2006 del 10 luglio 2009, E-3693/2006 del 12 marzo 2009 consid. 8.7, D-6345/2006 del 19 settembre 2008 consid. 8, D-4655/2007 del 23 dicembre 2008 consid. 9). Il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità. In tale contesto, vanno ponderate tutte le circostanze che appaiono rilevanti in vista dell'allontanamento (cfr. GICRA 1998 n. 13, consid. 5e aa, pag. 98 e seg., e sentenze del TAF D-6597/2006 del 21 aprile 2008 consid. 9.5.1; D-3357/2006 del 9 luglio 2009 consid. 9.3; D-7099/2006 del 10 luglio 2009; E-3693/2006 del 12 marzo 2009 consid. 8.7; D-6345/2006 del 19 settembre 2008 consid. 8; D-4655/2007 del 23 dicembre 2008 consid. 9). Delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.2, pag. 57 e seg. nonché GICRA 1998 n. 31, consid. 8c ff ccc, pag. 260 e seg.).
E. 6.6 Nella fattispecie, la situazione circa i due figli attualmente in età scolastica si presenta nel modo che segue: il figlio maggiore ha 13 anni e soggiorna in Svizzera dal suo sesto anno di vita, mentre il secondo figlio ne ha quasi 8 e vive in Svizzera dal suo primo anno di vita. Essi abitano da sette anni in Svizzera ed entrambi hanno cominciato, e stanno tuttora seguendo, il loro percorso scolastico e formativo in Svizzera. Tenuto conto della loro età e degli anni trascorsi in Svizzera i due figli si sono adeguati al modo di vivere svizzero e sono stati notevolmente influenzati dall'ambiente socio-culturale locale. A ciò aggiungasi che le conoscenze della loro lingua materna - in particolare di quella scritta - non possono considerarsi tali da presupporre un inserimento adeguato nel sistema scolastico e professionale del loro Paese d'origine, dove oltretutto si utilizza un alfabeto diverso. Inoltre, pure in altri ambiti sociali è dubbia la loro possibilità d'integrazione in Patria. Sussiste quindi, da un lato, il pericolo concreto di uno sradicamento dall'ambiente sociale svizzero nel quale sono cresciuti e, dall'altro, la problematica dell'integrazione che si presenterebbe in un ambiente a loro divenuto estraneo, e ciò soprattutto per il figlio più grande. Tali fattori inciderebbero marcatamente sul loro sviluppo nell'infanzia, rispettivamente nell'adolescenza e non sono compatibili con il principio di protezione del benessere del fanciullo.
E. 6.7 Da quanto suesposto, discende che l'esecuzione dell'allontanamento dei figli e quindi dell'intera famiglia non è ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Inoltre, dagli atti di causa non risultano alcuni indizi per eventuali motivi d'esclusione giusta l'art. 83 cpv. 7 LStr. Si rivela pertanto giudizioso pronunciare l'ammissione provvisoria.
E. 7 Per conseguenza, il gravame va accolto. La decisione dell'UFM del 17 maggio 2006 è annullata per quanto concerne i punti 4 e 5 del dispositivo. L'UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno dei ricorrenti in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli stranieri.
E. 8 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di dispensa dalle spese processuali è pertanto divenuta senza oggetto.
E. 9 La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in relazione all'art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'indennità per spese ripetibili, in assenza di una nota particolareggiata, è fissata d'ufficio dal TAF sulla base degli atti di causa in CHF 600.- (art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF nonché art. 10 e 14 cpv. 2 TS-TAF).
E. 10 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto.
- I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 17 maggio 2006 sono annullati. L'UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno dei ricorrenti in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli stranieri.
- Non si prelevano spese processuali.
- L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 600.- a titolo di spese ripetibili.
- Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N (...), per corriere interno; in copia) H._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5174/2006/gam {T 0/2} Sentenza del 26 maggio 2010 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gérard Scherrer e Fulvio Haefeli, Cancelliere Federico Pestoni; Parti A._______, B._______, C._______, D._______, Bosnia e Erzegovina, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del 17 maggio 2006 / N (...). Fatti: A. In data (...) i richiedenti, provenienti dalla Bosnia e Erzegovina, con ultimo domicilio a E._______, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Interrogati sui motivi di asilo, gli interessati hanno dichiarato, per quanto qui di rilievo, di essere espatriati a causa delle minacce e delle difficoltà incontrate a seguito del loro trasferimento a F._______, in territorio serbo. Essi sarebbero stati vittime di continui attacchi verbali da parte degli abitanti del villaggio e del trattamento discriminante delle istituzioni locali. Oltre a ciò, in data (...), tornando da G._______ dove si era recato per delle commissioni, A._______ sarebbe stato picchiato e lasciato privo di sensi sul ciglio della strada. La denuncia del misfatto avrebbe inoltre lasciato indifferenti le autorità locali, non avrebbe avuto nessun seguito ed anzi sarebbe stato consigliato ai qui ricorrenti di tornare nei territori della Federazione. Ciò posto e per il timore di subire nuove violenze e discriminazioni, i ricorrenti hanno deciso di espatriare verso la Svizzera. B. Con decisione del 19 marzo 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito UFM, autorità inferiore) ha respinto la domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Bosnia e Erzegovina, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 21 aprile 2004, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito: CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Con scritto del 6 maggio 2004, la CRA ha intimato all'UFM di prendere posizione sul ricorso depositato dagli insorgenti, con particolare riferimento alla violazione delle norme concernenti le audizioni in caso di persecuzioni di natura sessuale. E. Il 28 maggio 2004, l'UFM ha annullato la propria decisione del 19 marzo 2004 ed ha ripreso l'istruzione della procedura. F. A seguito della decisione dell'UFM, con ordinanza del 3 giugno 2004, la CRA ha stralciato dai ruoli il ricorso del 21 aprile 2004. G. Una volta completata l'istruzione, con decisione del 17 maggio 2006, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo. Come nella sua prima decisione, detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Bosnia e Erzegovina, siccome lecita, esigibile e possibile. H. Il 19 giugno 2006, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro la nuova decisione dell'UFM limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. I. La CRA, con decisione incidentale del 30 giugno 2006, ha informato i ricorrenti del loro diritto di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura di ricorso, rinunciando altresì a richiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. J. Al momento dello scioglimento della CRA, il 31 dicembre 2006, l'incarto è stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale (TAF). K. Con ordinanza del 16 marzo 2010, il TAF ha concesso un termine, scadente il 26 marzo 2010, all'UFM per inoltrare di una eventuale risposta al ricorso. L. Con scritto del 23 marzo 2010, l'UFM si è riconfermato integralmente nella propria, avversata decisione. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5). 4. Con il gravame del 19 giugno 2006 non viene criticata la mancata concessione dello statuto di rifugiato, il conseguente rifiuto della domanda d'asilo e la pronuncia dell'allontanamento, bensì l'esigibilità, e l'esecuzione dello stesso, rispettivamente la mancata concessione dell'ammissione provvisoria. L'esame che segue avrà come oggetto questo punto. 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni dei richiedenti come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiati e pertanto all'ammissione della loro domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima istanza ha considerato i problemi incontrati dai ricorrenti, da un lato, imputabili allo stato di guerra civile imperante all'epoca dei fatti in Bosnia e Erzegovina, oggi terminato, dall'altro, come l'espressione di una situazione politica generale venutasi a creare in Bosnia e Erzegovina dopo il conflitto, che tuttavia non può essere paragonata a persecuzioni sistematiche che prevedono trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'UFM ha inoltre rilevato che i richiedenti non avrebbero avuto i problemi qui lamentati, se solo fossero tornati entro i confini della Federazione, dove peraltro hanno vissuto, a E._______, per diversi anni. Per quanto concerne i problemi psichici invocati dalla moglie, l'UFM ha ritenuto che gli stessi possono essere adeguatamente curati anche nel paese d'origine degli interessati. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. 5.2 Nel gravame, gli insorgenti sostengono che il loro rientro in Patria non sarebbe ragionevolmente esigibile, in quanto troverebbe applicazione l'art. 3 CEDU, e ciò per motivi legati all'attuale situazione socio-economica del Paese d'origine nonché per motivi connessi allo stato di salute della signora B._______. Infatti, la situazione economica in Bosnia e Erzegovina è caratterizzata da un elevato tasso di disoccupazione ed una penuria di alloggi. Tale contesto non permette ai ricorrenti di potersi installare in Patria, dove oltretutto l'accesso a cure adeguate è ostacolato da enormi problemi che attanagliano il sistema sanitario bosniaco, quali l'insufficienza delle installazioni, la penuria di medicamenti e l'assenza di risorse. Per conseguenza, l'allontanamento delle ricorrenti non sarebbe ammissibile e dovrebbero essere ammesse provvisoriamente in Svizzera. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM si è riconfermato nella propria, avversata decisione, osservando che lo stesso non conterrebbe alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. 6. Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 6.1 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento - impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità - sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 6, consid. 4.2., pag. 54 e seg., sentenza del Tribunale amministrativo federale D-7099/2006 del 10 luglio 2009 consid. 6.2). È sul punto dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento che il TAF intende concentrare la sua analisi. 6.2 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile costituisce, come detto, uno dei motivi che giustificano la pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). 6.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socioeconomiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 pag. 215; Sentenza del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti). 6.4 Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se gli interessati concludono a giusta ragione o meno il carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Bosnia e Erzegovina, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro. 6.5 In caso di allontanamento di fanciulli, l'interesse superiore dei medesimi è un elemento che deve essere preso in considerazione (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.1, pag. 57 e sentenze del TAF, D-6597/2006 del 21 aprile 2008 consid. 9.5.1, D-3357/2006 del 9 luglio 2009 consid. 9.3, D-7099/2006 del 10 luglio 2009, E-3693/2006 del 12 marzo 2009 consid. 8.7, D-6345/2006 del 19 settembre 2008 consid. 8, D-4655/2007 del 23 dicembre 2008 consid. 9). Il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità. In tale contesto, vanno ponderate tutte le circostanze che appaiono rilevanti in vista dell'allontanamento (cfr. GICRA 1998 n. 13, consid. 5e aa, pag. 98 e seg., e sentenze del TAF D-6597/2006 del 21 aprile 2008 consid. 9.5.1; D-3357/2006 del 9 luglio 2009 consid. 9.3; D-7099/2006 del 10 luglio 2009; E-3693/2006 del 12 marzo 2009 consid. 8.7; D-6345/2006 del 19 settembre 2008 consid. 8; D-4655/2007 del 23 dicembre 2008 consid. 9). Delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.2, pag. 57 e seg. nonché GICRA 1998 n. 31, consid. 8c ff ccc, pag. 260 e seg.). 6.6 Nella fattispecie, la situazione circa i due figli attualmente in età scolastica si presenta nel modo che segue: il figlio maggiore ha 13 anni e soggiorna in Svizzera dal suo sesto anno di vita, mentre il secondo figlio ne ha quasi 8 e vive in Svizzera dal suo primo anno di vita. Essi abitano da sette anni in Svizzera ed entrambi hanno cominciato, e stanno tuttora seguendo, il loro percorso scolastico e formativo in Svizzera. Tenuto conto della loro età e degli anni trascorsi in Svizzera i due figli si sono adeguati al modo di vivere svizzero e sono stati notevolmente influenzati dall'ambiente socio-culturale locale. A ciò aggiungasi che le conoscenze della loro lingua materna - in particolare di quella scritta - non possono considerarsi tali da presupporre un inserimento adeguato nel sistema scolastico e professionale del loro Paese d'origine, dove oltretutto si utilizza un alfabeto diverso. Inoltre, pure in altri ambiti sociali è dubbia la loro possibilità d'integrazione in Patria. Sussiste quindi, da un lato, il pericolo concreto di uno sradicamento dall'ambiente sociale svizzero nel quale sono cresciuti e, dall'altro, la problematica dell'integrazione che si presenterebbe in un ambiente a loro divenuto estraneo, e ciò soprattutto per il figlio più grande. Tali fattori inciderebbero marcatamente sul loro sviluppo nell'infanzia, rispettivamente nell'adolescenza e non sono compatibili con il principio di protezione del benessere del fanciullo. 6.7 Da quanto suesposto, discende che l'esecuzione dell'allontanamento dei figli e quindi dell'intera famiglia non è ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Inoltre, dagli atti di causa non risultano alcuni indizi per eventuali motivi d'esclusione giusta l'art. 83 cpv. 7 LStr. Si rivela pertanto giudizioso pronunciare l'ammissione provvisoria. 7. Per conseguenza, il gravame va accolto. La decisione dell'UFM del 17 maggio 2006 è annullata per quanto concerne i punti 4 e 5 del dispositivo. L'UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno dei ricorrenti in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli stranieri. 8. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di dispensa dalle spese processuali è pertanto divenuta senza oggetto. 9. La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in relazione all'art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'indennità per spese ripetibili, in assenza di una nota particolareggiata, è fissata d'ufficio dal TAF sulla base degli atti di causa in CHF 600.- (art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF nonché art. 10 e 14 cpv. 2 TS-TAF). 10. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 17 maggio 2006 sono annullati. L'UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno dei ricorrenti in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli stranieri. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 600.- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N (...), per corriere interno; in copia) H._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: