Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a A._______ (seguito: interessata, richiedente, ricorrente o insorgente) ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera in data 1° febbraio 2024. A.b In data 7 febbraio 2024, l’interessata ha conferito procura alla Prote- zione giuridica della Regione (…). A.c In data 12 aprile 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di se- guito: SEM o autorità inferiore) ha sentito la richiedente nell’ambito di un’audizione sui motivi d’asilo. A.d Con decisione del 18 aprile 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM ha assegnato la domanda d’asilo dell’interessata alla procedura ampliata. A.e Nella medesima data la Protezione giuridica della Regione (…) ha ri- nunciato al mandato di rappresentanza nei confronti dell’interessata. A.f Sempre il 18 aprile 2024, la richiedente ha firmato l’autorizzazione alla trasmissione delle informazioni relative allo stato della procedura al Con- sultorio giuridico del Cantone B._______ ([…]). A.g Con decisione del 19 aprile 2024, la SEM ha attribuito la richiedente al Cantone B._______. A.h In data 17 maggio 2024, l’interessata ha conferito procura al Consul- torio giuridico (…). A.i In data 25 giugno 2024, la SEM ha sentito la richiedente nell’ambito di una audizione complementare. B. Con decisione del 18 luglio 2024, notificata il 19 luglio 2024, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiata dell’interessata, ha respinto la sua do- manda d’asilo, ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera e dallo spa- zio Schengen della richiedente e incaricato il Cantone B._______ dell’ese- cuzione della misura. C.
D-5078/2024 Pagina 3 C.a In data 14 agosto 2024 (data d’entrata: 15 agosto 2024), l’interessata è insorta con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se- guito: il Tribunale) e ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, in via princi- pale, il riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell’asilo in Svizzera, mentre, in via subordinata, la concessione dell’ammissione provvisoria per inammissibilità e inesigibilità dell’esecuzione dell’allontana- mento, con contestuale richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del re- lativo anticipo, e protesta di spese e ripetibili. C.b Mediante decisione incidentale del 12 febbraio 2025, questo Tribunale ha autorizzato la richiedente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, respinto la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo, e chiesto alla ricorrente il versamento, entro il 27 febbraio 2025, di un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali. C.c Con versamento del 26 febbraio 2025, la ricorrente ha corrisposto il richiesto anticipo delle presumibili spese processuali.
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle
D-5078/2024 Pagina 4 argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuri- diche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 4.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima resi- denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pre- giudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Oc- corre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
E. 4.2.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 cpv. 1 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento ogget- tivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente ricono- scibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di es- sere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una perse- cuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5).
E. 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed
D-5078/2024 Pagina 5 elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.).
E. 5.1 Sentita sui motivi d’asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, la ri- corrente, di religione cattolica, ha dichiarato che avrebbe dovuto lasciare il suo Paese d’origine, il Camerun, a causa della sua bisessualità. In partico- lare ha raccontato che avrebbe convissuto al solo fine di nascondere la sua bisessualità con C._______ (di seguito: C._______), il quale l’avrebbe un giorno scoperta in atteggiamenti intimi con un’altra donna, l’avrebbe pic- chiata e tradita raccontando a tutti della sua bisessualità, nonché denun- ciata alle autorità. La bisessualità sarebbe infatti vietata dalla legge in Ca- merun e sarebbe punita con il carcere o con la morte. Ha raccontato che avrebbe scoperto la sua bisessualità in età adolescenziale con D._______ (di seguito: D.______), un’amica d’infanzia, e che tale relazione (nascosta) si sarebbe protratta fino al suo espatrio. Ha indicato che non avrebbe più avuto contatti con la sua famiglia in quanto sarebbero tutti contro di lei e delusi della sua natura bisessuale. Ha ancora raccontato che sarebbe stata informata da D.______ di un avviso di ricerca del (…) 2022 a suo nome che sarebbe stato pubblicato su un giornale del Camerun, nonché esposto in una bacheca di un commissariato, e che in quel momento avrebbe ma- turato l’idea di espatriare perché non si sarebbe più sentita al sicuro e avrebbe temuto di essere catturata dalle autorità o aggredita dalla gente. Avrebbe poi conosciuto E._______ (di seguito: E.______) che l’avrebbe aiutata, previo pagamento, ad espatriare e ad arrivare in Svizzera. In caso di rientro in Camerun ha asserito che la sua vita sarebbe in pericolo perché la bisessualità non sarebbe permessa nel suo Paese d’origine.
E. 5.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che il racconto della ri- chiedente sarebbe vago, generico, stereotipato, contraddittorio e privo di riferimenti personali e pertanto inverosimile. Segnatamente, la SEM ha os- servato che le dichiarazioni in merito alla sua presunta bisessualità, quali le emozioni, i sentimenti e le paure alla scoperta della sua bisessualità in età adolescenziale, sarebbero estremamente succinte, stereotipate, gene- riche e non vi sarebbero indizi quanto a un complesso processo di ricerca e di riflessione come ci si potrebbe aspettare da una persona nella mede- sima situazione. Inoltre, le allegazioni in riferimento alla presunta relazione intima con l’amica d’infanzia D.______, che si sarebbe protratta per oltre (…) anni, sarebbero contraddittorie, prive di dettagli, di informazioni precise o sentimentali o di un coinvolgimento emotivo. L’autorità inferiore ha invece osservato la leggerezza e la superficialità con cui la richiedente avrebbe
D-5078/2024 Pagina 6 descritto altre presunte relazioni bisessuali. Ha altresì rilevato contraddi- zioni in merito alle motivazioni, all’inizio, alla durata e alla fine della pre- sunta relazione con C._______, nonché che il racconto dell’episodio in cui sarebbe stata scoperta da quest’uomo a letto con un’altra donna sarebbe stereotipato, vago e lacunoso. Le risposte della richiedente sarebbero brevi, lacunose, stereotipate e contraddittorie altresì in riferimento alla rea- zione della sua famiglia (cattolica) quando avrebbe scoperto il suo orienta- mento sessuale. Inoltre, la SEM ha rilevato contraddizioni in merito alla data, alla motivazione e alla modalità con cui la richiedente è espatriata. Quanto ai mezzi di prova presentati dalla ricorrente, la SEM ha ritenuto che gli stessi sarebbero inadeguati in quanto non sarebbe stata resa verosimile l’emissione di un avviso di ricerca nei confronti della ricorrente da parte delle autorità del Camerun per via della sua presunta bisessualità e in quanto vi sarebbero contraddizioni e dubbi in merito alle modalità con cui D._______ avrebbe scoperto l’esistenza di tale avviso di ricerca, il luogo e la data di pubblicazione dello stesso. Infine, la SEM ha osservato che la richiedente avrebbe vissuto in un altro quartiere rispetto a quello in cui avrebbe abitato con la sua famiglia senza la paura di essere arrestata e sarebbe espatriata oltre (…) mesi dopo l’emanazione del presunto avviso di ricerca ritenendo tale comportamento contrario ad ogni logica. L’autorità inferiore ha quindi concluso che le allegazioni della ricorrente non sareb- bero sufficientemente concrete, dettagliate e circostanziate dando l’impres- sione che la ricorrente non avrebbe realmente vissuto tali episodi.
E. 5.3 In sede di ricorso, l’insorgente ha sostanzialmente fatto valere i mede- simi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all’autorità inferiore, segnata- mente che avrebbe dovuto lasciare il suo Paese d’origine a causa della sua bisessualità. Nel proprio gravame, la ricorrente ha fatto valere che la verosimiglianza e la coerenza delle proprie allegazioni sarebbero da con- siderarsi dal punto di vista globale, considerando nel complesso la situa- zione di timore per la sua vita e per la sua incolumità in cui si sarebbe ritrovata. Ha sostenuto inoltre che le proprie risposte durante le audizioni esprimerebbero perfettamente quanto avvenuto nei suoi pensieri quando avrebbe scoperto di essere attratta anche dalle donne, ossia che sarebbe stata bene e che avrebbe avuto anche paura. Ha altresì giustificato la man- canza di dettagli con il fatto che “non tutte le persone bisessuali debbono affrontare un procedimento di accettazione lungo e complesso” (cfr. pag. 2 del ricorso) e che sarebbe stata unicamente preoccupata del fatto di non fare sapere alle autorità e alla sua famiglia questa sua natura. La SEM non avrebbe inoltre colto la complessità e la profondità della sua relazione in- tima con D._______ con la quale avrebbe scoperto di essere bisessuale e con cui avrebbe un legame fin dall’infanzia che durerebbe ancora tutt’oggi.
D-5078/2024 Pagina 7 Ha asserito inoltre che le sue risposte in merito alla relazione con C._______ non sarebbero state vaghe e stereotipate, bensì semplici e chiare in quanto avrebbe intrapreso questa relazione semplicemente solo perché in Camerun la bisessualità sarebbe vietata e avrebbe avuto biso- gno di “confondere le acque” (cfr. pag. 2 del ricorso), nel senso di nascon- dere la sua bisessualità. L’insorgente ha anche sostenuto che avrebbe in- dicato chiaramente la durata della relazione con C._______ La ricorrente ha altresì giustificato la mancanza di dettagli e riferimenti personali in me- rito alla reazione della famiglia quando avrebbero saputo della sua bises- sualità con il fatto che avrebbero un rapporto complesso e che le sue alle- gazioni sarebbero state influenzate dalla sofferenza che sentirebbe sull’ar- gomento. Quanto all’avviso di ricerca, la ricorrente ha indicato che non po- trebbe sapere perché C.________ avrebbe aspettato diversi mesi prima di denunciarla alle autorità e che al momento dell’espatrio avrebbe avuto un fondato timore di essere esposta a persecuzioni a causa della sua bises- sualità. Al gravame ha allegato una fotografia che mostrerebbe i segni sulla sua schiena che sarebbero stati provocati da C._______ quando l’avrebbe scoperta con un’altra donna.
E. 6.1 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che il racconto della ricorrente – così come già rilevato dalla SEM – non può essere rite- nuto verosimile. Infatti, le dichiarazioni della ricorrente non sono sufficien- temente concrete, dettagliate e circostanziate, ma anzi risultano vaghe, ge- neriche, stereotipate, contraddittorie e prive di riferimenti personali dando l’impressione che la ricorrente non abbia realmente vissuto gli episodi nar- rati.
E. 6.2 Questo Tribunale osserva innanzitutto che il racconto della ricorrente quanto alla sua (presunta) natura bisessuale è succinto, generico, privo di riferimenti personali e pertanto inverosimile. È infatti poco credibile che la ricorrente – cresciuta in una famiglia cattolica praticante (cfr. atto SEM 24/22, D60 e atto SEM 39/16, D61 e D62), in un Paese in cui l’omosessua- lità sarebbe vietata e le persone per questo verrebbero aggredite per strada (cfr. atto SEM 24/22, D38, D51, D58, D61, D62, D98, D116, D152, D186 e D188-D190 e atto SEM 39/16, D31, D32, D97, D151) – non abbia descritto particolari sentimenti o emozioni, nonostante sia stata invitata nu- merose volte a esprimersi al riguardo, salvo dire che si sarebbe sentita bene (cfr. atto SEM 24/22, D49) e, solo alla sesta volta in cui le è stato chiesto dei suoi sentimenti, ha espresso una certa paura al riguardo, tutta- via in maniera generica e stereotipata nel corso dell’intera audizione (cfr. atto SEM 24/22, D37, D44-D52, D54, D59, D60, D61, D74, D97, D137,
D-5078/2024 Pagina 8 D189 e D190). Sono altresì contraddittorie le dichiarazioni secondo cui, da un lato, avrebbe nascosto la sua (presunta) bisessualità mediante relazioni con uomini (cfr. atto SEM 24/22, D51, D64, D74, D82, D98) e, dall’altro lato, avrebbe parlato apertamente di tale sua natura sia con uomini che con donne (cfr. atto SEM 24/22, D53) e avrebbe deciso solo oltre i (…) anni di andare a vivere con un uomo con l’unico scopo di nascondere la sua (presunta) bisessualità (cfr. atto SEM 39/16, D35). Non sono convincenti nemmeno le dichiarazioni in merito alla relazione in- tima che avrebbe avuto con D._______ in quanto contraddittorie, vaghe, generiche e prive di riferimenti personali. Al riguardo questo Tribunale os- serva invero che la richiedente ha dichiarato sia che D._______ sarebbe stata la sua prima amica intima con cui sarebbe cresciuta e con cui avrebbe avuto un rapporto duraturo e intenso dall’adolescenza fino al suo espatrio (cfr. atto SEM 24/22, D55, D69-D75 e D99 e atto SEM 39/16, D25), sia di averla conosciuta dopo essere andata a convivere con C._______ (cfr. atto SEM 24/22, D37, D94 e D95). Confrontata con tale contraddizione, la ri- chiedente non ha fornito spiegazioni né durante l’audizione né nell’atto di ricorso (cfr. atto SEM 39/16, D29 e D30). Inoltre, quando le è stato chiesto specificatamente di raccontare della storia più importante avuta con una donna, non ha minimamente fatto riferimento a D.______ e, anzi, ha detto di avere avuto incontri occasionali e senza importanza (cfr. atto SEM 24/22, D67 e D68). Ha risposto in maniera vaga anche alle questioni in merito a quanto spesso si sarebbe incontrata con D._______ (cfr. atto SEM 24/22, D99 e D100). Pure le affermazioni della ricorrente riguardo alla (presunta) relazione con C._______ non risultano convincenti perché contraddittorie e, a tratti, diffi- cilmente comprensibili. Innanzitutto, questo Tribunale osserva che non ha saputo indicare con chiarezza la durata della menzionata relazione, la quale sarebbe iniziata “forse” nel 2020 (cfr. atto SEM 24/22, D84) e sa- rebbe terminata nel (…) 2022 (cfr. atto SEM 24/22, D123 e D124), mentre nella seconda audizione ha dichiarato che sarebbe iniziata nel (…) 2022 (cfr. atto SEM 39/16, D44) e di non ricordare quando sarebbe finita for- nendo diverse versioni, ossia che sarebbe terminata nel 2022, “verso fine anno” (senza specificare l’anno in questione), nel mese di “(…) o (…)” e poi ancora “(…) o (…)” (cfr. atto SEM 39/16, D45-D49). L’insorgente ha altresì dichiarato di avere vissuto dalla nascita fino al suo espatrio con sua madre (cfr. atto SEM 39/16, D33), ciò che è in completa contraddizione con quanto dichiarato in merito alla (presunta) relazione con C._______. Que- sto Tribunale osserva per di più che nel periodo in cui la ricorrente avrebbe indicato di avere convissuto con C._______, la stessa avrebbe potuto
D-5078/2024 Pagina 9 trovarsi anche in F._______, conto tenuto che tale Stato ha dichiarato che sarebbe plausibile che la ricorrente avrebbe lasciato il suo territorio tra set- tembre (quando è stata chiamata per sentire le sue dichiarazioni) e dicem- bre 2021 (quando non è stato possibile notificare la decisione del dicembre 2021; cfr. atto SEM 19/1). Inoltre, non convince l’affermazione secondo cui avrebbe sentito la necessità di andare a vivere con un uomo solo per na- scondere la sua (presunta) natura bisessuale (cfr. atto SEM 24/22, D92, D93) e nel contempo non esser stata in grado di spiegare perché avrebbe sentito tale necessità solo a quasi (…) anni (cfr. atto SEM 24/22, D97 e D98 e atto SEM 39/16, D31 e D35-D37), conto tenuto del fatto che non avrebbe mai avuto problemi o svantaggi per la sua (presunta) bisessualità (cfr. atto SEM 24/22, D62 e D63 e atto SEM 39/16, D38 e D63). Questo Tribunale rileva inoltre contraddizioni, lacune e vaghezza altresì nel racconto dell’episodio in cui sarebbe stata scoperta da C._______ a letto con un’altra donna. Inizialmente, ha infatti asserito che l’amica intima con la quale sarebbe stata scoperta l’avrebbe conosciuta dopo essere andata a convivere con C._______ (cfr. atto SEM 24/22, D37 e D94) per poi di- chiarare che tale amica sarebbe stata la sua amica fin dall’adolescenza D._______ (cfr. atto SEM 24/22, D91, D95, D99, D101 e D103). Nono- stante sia stata a più riprese invitata a raccontare in dettaglio l’accaduto, il racconto è privo di riferimenti personali, vago e contraddittorio e ha neces- sitato di numerose sollecitazioni durante l’audizione eseguita dalla SEM (cfr. atto SEM 24/22, D37 e D103-D122). Inizialmente ha dichiarato di es- sere stata picchiata da C._______ con un bastone (cfr. atto SEM 24/22, D103 e D110) e poi invece con una cintura (cfr. atto SEM 24/22, D107 e D108). Inoltre, dapprima non ha menzionato nulla in merito al fatto se C._______ avesse detto qualcosa in particolare (cfr. atto SEM 24/22, D103-D105), per poi asserire che lui le avrebbe detto già in quell’occasione che l’avrebbe denunciata (cfr. atto SEM 24/22, D153-D158). Infine, il Tribu- nale rileva che risulta perlomeno curioso che la ricorrente sia rimasta a piangere (cfr. atto SEM 24/22, D118 e D 119) anziché fuggire subito dopo che C._______ aveva scoperto la sua bisessualità richiamando anche l’at- tenzione dei vicini (cfr. atto SEM 24/22, D114 e D117), avendo riferito più volte di temere per la sua vita a causa del giudizio del popolo (cfr. atto SEM 24/22, D38, D61, D62, D116, D186 e D189 e atto SEM 39/16, D97). Quanto all’avviso di ricerca, a prescindere dall’autenticità di tale avviso e dalle incongruenze secondo cui D._______ ne sarebbe venuta a cono- scenza (segnatamente tramite una pubblicazione sui giornali, poi sulla ba- checa di un commissariato o infine tramite il “passaparola”; cfr. atto SEM 24/22, D147, D164, D202 e D203 e atto SEM 39/16, D69-D83), questo
D-5078/2024 Pagina 10 Tribunale ritiene che il comportamento adottato dalla ricorrente dopo la (presunta) pubblicazione di tale avviso è contrario alla logica. Segnata- mente, se davvero un tale avviso fosse stato emesso e se davvero la ricor- rente avesse temuto per la propria vita tanto da ritenere quale unica via d’uscita l’espatrio (cfr. atto SEM 24/22, D151 e D160), è incomprensibile come la stessa avrebbe condotto una vita “normale” per diversi mesi e senza alcun svantaggio semplicemente vivendo in un altro quartiere ri- spetto a quello in cui sarebbe stato emesso un tale avviso (cfr. atto SEM 24/22, D191 e D194-D196 e atto SEM 39/16, D68). Infine, le risposte della ricorrente risultano estremamente vaghe anche in merito alla reazione della sua famiglia quando avrebbe saputo della sua natura bisessuale (cfr. atto SEM 24/22, D36, D37, D57, D60 e D126-138 e atto SEM 39/16, D61 e D62).
E. 6.3 Per quanto concerne la giustificazione – fatta valere in sede di ricorso
– per la mancanza di dettagli e riferimenti personali nel proprio racconto quanto alla reazione della famiglia quando avrebbe saputo della sua bises- sualità, segnatamente che sarebbe dovuta al fatto che le sue allegazioni sarebbero state influenzate dalla sofferenza che sentirebbe sull’argo- mento, questo Tribunale rileva innanzitutto che durante le audizioni del 12 aprile 2024 e del 25 giugno 2024, la ricorrente non ha indicato particolare malessere (cfr. atto SEM 24/22, D5 e atto SEM 39/16, D4-D7). Durante la prima audizione – e sebbene vi fossero state molteplici domande coinvol- genti sua madre e la sua famiglia in generale – ha riso diverse volte e pianto unicamente quando, durante il suo racconto spontaneo, ha descritto gli in- contri occasionali in un bar di G._______. Durante la seconda audizione, quando ha pianto le è stato dato del tempo per riprendersi e l’audizione è poi proseguita senza interruzioni (cfr. atto SEM 39/16, D62). Infine, le sue rappresentanti legali non hanno mai sollecitato pause supplementari o se- gnalato problemi in merito ad uno stato emotivo alterato. Questo Tribunale ritiene che, oltre alla natura generica di tali argomenti, non vi è alcun indizio concreto agli atti per cui la ricorrente in sede di audizione sui motivi d’asilo si sarebbe trovata in uno stato emotivo tale da non riuscire a rispondere alle domande in maniera sufficientemente dettagliata e con riferimenti per- sonali. Infine, questo Tribunale osserva che nemmeno nell’atto di ricorso la ricorrente ha saputo rimediare alla mancanza di dettagli e riferimenti per- sonali al riguardo.
E. 6.4 In merito ai mezzi di prova prodotti dalla ricorrente, questo Tribunale ritiene che – come già correttamente indicato dalla SEM – sono inadeguati. In particolare, quanto all’avviso di ricerca (cfr. mezzi di prova della SEM [di
D-5078/2024 Pagina 11 seguito: mdp SEM] n. 1 [fotocopia] e 3 [foto]), questo Tribunale osserva che non vi è la certezza che tale avviso sia stato pubblicato, né per quale motivo, che vi sono incongruenze in merito a come D._______ ne sarebbe venuta a conoscenza (cfr. atto SEM 24/22, D147, D164, D202 e D203 e atto SEM 39/16, D69-D83) e che il comportamento adottato dalla ricorrente dopo la (presunta) pubblicazione di tale avviso è contrario alla logica (cfr. atto SEM 24/22, D160, D191 e D194-D196 e atto SEM 39/16, D68). Infine, anche gli ulteriori mezzi di prova, segnatamente il certificato di nascita (cfr. mdp SEM n. 2) e il passaporto (cfr. mdp SEM n. 4) non sono manifesta- mente atti a modificare la valutazione che precede.
E. 6.5 In conclusione, i motivi d’asilo addotti dall’interessata non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell’art. 7 LAsi né quelle di rile- vanza previste dall’art. 3 LAsi. Ne discende quindi che in relazione al rico- noscimento della qualità di rifugiata e alla concessione dell’asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata.
E. 7.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 7.2 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).
E. 7.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell’allontanamento.
E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allonta- namento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
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E. 8.3 In sede di ricorso, l’insorgente ha genericamente fatto valere che l’ese- cuzione dell’allontanamento sarebbe inammissibile in quanto a causa della sua bisessualità potrebbe subire trattamenti inumani e degradanti e non avrebbe la protezione da parte delle autorità, nonché che sarebbe altresì inesigibile a causa delle grandi crisi umanitarie (quali i conflitti armati, le inondazioni e l’epidemia di colera) che avrebbero colpito il Camerun.
E. 8.4 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento della ricorrente in Camerun.
E. 9.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
E. 9.1.2 Anzitutto la ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inu- mani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
E. 9.1.3 Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'e- secuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in rela- zione all'art. 44 LAsi).
E. 9.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 9.2.2 Malgrado permangano in Camerun delle tensioni politiche ed etniche dalle elezioni avvenute nel 2018, nel predetto Paese non sussiste, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l’integralità del territorio, che renda l’esecuzione dell’allontanamento, com- prese le regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest del Camerun, di regola,
D-5078/2024 Pagina 13 come inesigibile (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale D-622/2025 del 5 marzo 2025 pag. 7; D-3229/2021 del 16 agosto 2024 consid. 8.4.1 con ul- teriori rif. cit.; E-1474/2021 del 20 luglio 2022 consid. 6.2).
E. 9.2.3 Nel caso concreto, la ricorrente ha dichiarato di essere dell’Ovest del Camerun (cfr. atto SEM 39/16, D130) e di avere sempre vissuto a H._______ (cfr. atto SEM 24/22, D140, D142 e D180 e atto SEM 39/16, D33, D35 e D117), ad eccezione del breve periodo in cui avrebbe convis- suto con C.______ a I._______ (sita nella regione Sud-Ovest del Came- run; cfr. atto SEM 24/22, D83 e D206 e atto SEM 39/16, D99-101 e D118) e del breve periodo in cui si sarebbe nascosta da un’amica a J.______ (cfr. atto SEM 24/22, D124 e D141 e atto SEM 39/16, D89, D90 e D119). La ricorrente è una donna celibe, senza figli (cfr. atto SEM 24/22, D183), ha frequentato la scuola fino alla terza media (cfr. atto SEM 39/16, D131 e D132) ed è stata attiva professionalmente in un (…) in qualità di (…) e in un (…) per fare le (…) (cfr. atto SEM 24/22, D210 e atto SEM 39/16, D133- D139). In particolare, ha dichiarato che, dopo avere interrotto gli studi, si sarebbe sempre “arrangiata” e avrebbe sempre lavorato (cfr. atto SEM 39/16, D142) e sarebbe anche riuscita a mettere da parte dei risparmi (cfr. atto SEM 24/22, D207 e D208). La ricorrente non ha mai avuto problemi con le autorità nel suo Paese d’origine (cfr. atto SEM 39/16, D66 e D67) e dispone di una rete sociale già esistente che l’avrebbe già aiutata in pas- sato (cfr. atto SEM 24/22, D35 e D141-D144 e atto SEM 39/16, D18, D92 e D113) e non ha avuto difficoltà nel crearsi nuove amicizie (cfr. atto SEM 24/22, D37). Inoltre, non si esclude un riavvicinamento con la sua famiglia conto tenuto che la madre vorrebbe parlare con la ricorrente (cfr. atto SEM 24/22, D169-D171). Pertanto, la ricorrente dispone in Camerun di una so- lida rete sociale che potrà venirle in aiuto, almeno per i primi tempi ed in caso di necessità, per coprire i suoi bisogni primari. Infine, i problemi di salute della ricorrente (segnatamente (…), (…), (…), (…), (…) [cfr. atto SEM 12/2 e atto SEM 24/22, D6-D9], la necessità di portare gli occhiali [cfr. atto SEM 21/2] e le (…) [cfr. atto SEM 39/16, D8-D10]) potranno essere, se necessario, curati anche nel Paese d’origine e non sono manifesta- mente ostativi all’esecuzione dell’allontanamento. Pertanto, non si ravvi- sano motivi per cui la ricorrente non potrebbe rientrare in Camerun.
E. 9.2.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 9.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
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E. 9.4 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.
E. 10 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione im- pugnata confermata.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che se- guono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di me- desimo importo versato dall'insorgente in data 26 febbraio 2025.
E. 12 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
D-5078/2024 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 26 feb- braio 2025. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Giulia Marelli Anna Borner
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5078/2024 Sentenza del 9 aprile 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione della giudice Regina Derrer, cancelliera Anna Borner. Parti A._______, nata il (...), Camerun, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 18 luglio 2024 / N (..). Fatti: A. A.a A._______ (seguito: interessata, richiedente, ricorrente o insorgente) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 1° febbraio 2024. A.b In data 7 febbraio 2024, l'interessata ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (...). A.c In data 12 aprile 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità inferiore) ha sentito la richiedente nell'ambito di un'audizione sui motivi d'asilo. A.d Con decisione del 18 aprile 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM ha assegnato la domanda d'asilo dell'interessata alla procedura ampliata. A.e Nella medesima data la Protezione giuridica della Regione (...) ha rinunciato al mandato di rappresentanza nei confronti dell'interessata. A.f Sempre il 18 aprile 2024, la richiedente ha firmato l'autorizzazione alla trasmissione delle informazioni relative allo stato della procedura al Consultorio giuridico del Cantone B._______ ([...]). A.g Con decisione del 19 aprile 2024, la SEM ha attribuito la richiedente al Cantone B._______. A.h In data 17 maggio 2024, l'interessata ha conferito procura al Consultorio giuridico (...). A.i In data 25 giugno 2024, la SEM ha sentito la richiedente nell'ambito di una audizione complementare. B. Con decisione del 18 luglio 2024, notificata il 19 luglio 2024, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiata dell'interessata, ha respinto la sua domanda d'asilo, ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen della richiedente e incaricato il Cantone B._______ dell'esecuzione della misura. C. C.a In data 14 agosto 2024 (data d'entrata: 15 agosto 2024), l'interessata è insorta con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo in Svizzera, mentre, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, e protesta di spese e ripetibili. C.b Mediante decisione incidentale del 12 febbraio 2025, questo Tribunale ha autorizzato la richiedente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, respinto la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e chiesto alla ricorrente il versamento, entro il 27 febbraio 2025, di un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali. C.c Con versamento del 26 febbraio 2025, la ricorrente ha corrisposto il richiesto anticipo delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 4.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 4.2.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 cpv. 1 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.). 5. 5.1 Sentita sui motivi d'asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, la ricorrente, di religione cattolica, ha dichiarato che avrebbe dovuto lasciare il suo Paese d'origine, il Camerun, a causa della sua bisessualità. In particolare ha raccontato che avrebbe convissuto al solo fine di nascondere la sua bisessualità con C._______ (di seguito: C._______), il quale l'avrebbe un giorno scoperta in atteggiamenti intimi con un'altra donna, l'avrebbe picchiata e tradita raccontando a tutti della sua bisessualità, nonché denunciata alle autorità. La bisessualità sarebbe infatti vietata dalla legge in Camerun e sarebbe punita con il carcere o con la morte. Ha raccontato che avrebbe scoperto la sua bisessualità in età adolescenziale con D._______ (di seguito: D.______), un'amica d'infanzia, e che tale relazione (nascosta) si sarebbe protratta fino al suo espatrio. Ha indicato che non avrebbe più avuto contatti con la sua famiglia in quanto sarebbero tutti contro di lei e delusi della sua natura bisessuale. Ha ancora raccontato che sarebbe stata informata da D.______ di un avviso di ricerca del (...) 2022 a suo nome che sarebbe stato pubblicato su un giornale del Camerun, nonché esposto in una bacheca di un commissariato, e che in quel momento avrebbe maturato l'idea di espatriare perché non si sarebbe più sentita al sicuro e avrebbe temuto di essere catturata dalle autorità o aggredita dalla gente. Avrebbe poi conosciuto E._______ (di seguito: E.______) che l'avrebbe aiutata, previo pagamento, ad espatriare e ad arrivare in Svizzera. In caso di rientro in Camerun ha asserito che la sua vita sarebbe in pericolo perché la bisessualità non sarebbe permessa nel suo Paese d'origine. 5.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che il racconto della richiedente sarebbe vago, generico, stereotipato, contraddittorio e privo di riferimenti personali e pertanto inverosimile. Segnatamente, la SEM ha osservato che le dichiarazioni in merito alla sua presunta bisessualità, quali le emozioni, i sentimenti e le paure alla scoperta della sua bisessualità in età adolescenziale, sarebbero estremamente succinte, stereotipate, generiche e non vi sarebbero indizi quanto a un complesso processo di ricerca e di riflessione come ci si potrebbe aspettare da una persona nella medesima situazione. Inoltre, le allegazioni in riferimento alla presunta relazione intima con l'amica d'infanzia D.______, che si sarebbe protratta per oltre (...) anni, sarebbero contraddittorie, prive di dettagli, di informazioni precise o sentimentali o di un coinvolgimento emotivo. L'autorità inferiore ha invece osservato la leggerezza e la superficialità con cui la richiedente avrebbe descritto altre presunte relazioni bisessuali. Ha altresì rilevato contraddizioni in merito alle motivazioni, all'inizio, alla durata e alla fine della presunta relazione con C._______, nonché che il racconto dell'episodio in cui sarebbe stata scoperta da quest'uomo a letto con un'altra donna sarebbe stereotipato, vago e lacunoso. Le risposte della richiedente sarebbero brevi, lacunose, stereotipate e contraddittorie altresì in riferimento alla reazione della sua famiglia (cattolica) quando avrebbe scoperto il suo orientamento sessuale. Inoltre, la SEM ha rilevato contraddizioni in merito alla data, alla motivazione e alla modalità con cui la richiedente è espatriata. Quanto ai mezzi di prova presentati dalla ricorrente, la SEM ha ritenuto che gli stessi sarebbero inadeguati in quanto non sarebbe stata resa verosimile l'emissione di un avviso di ricerca nei confronti della ricorrente da parte delle autorità del Camerun per via della sua presunta bisessualità e in quanto vi sarebbero contraddizioni e dubbi in merito alle modalità con cui D._______ avrebbe scoperto l'esistenza di tale avviso di ricerca, il luogo e la data di pubblicazione dello stesso. Infine, la SEM ha osservato che la richiedente avrebbe vissuto in un altro quartiere rispetto a quello in cui avrebbe abitato con la sua famiglia senza la paura di essere arrestata e sarebbe espatriata oltre (...) mesi dopo l'emanazione del presunto avviso di ricerca ritenendo tale comportamento contrario ad ogni logica. L'autorità inferiore ha quindi concluso che le allegazioni della ricorrente non sarebbero sufficientemente concrete, dettagliate e circostanziate dando l'impressione che la ricorrente non avrebbe realmente vissuto tali episodi. 5.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha sostanzialmente fatto valere i medesimi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all'autorità inferiore, segnatamente che avrebbe dovuto lasciare il suo Paese d'origine a causa della sua bisessualità. Nel proprio gravame, la ricorrente ha fatto valere che la verosimiglianza e la coerenza delle proprie allegazioni sarebbero da considerarsi dal punto di vista globale, considerando nel complesso la situazione di timore per la sua vita e per la sua incolumità in cui si sarebbe ritrovata. Ha sostenuto inoltre che le proprie risposte durante le audizioni esprimerebbero perfettamente quanto avvenuto nei suoi pensieri quando avrebbe scoperto di essere attratta anche dalle donne, ossia che sarebbe stata bene e che avrebbe avuto anche paura. Ha altresì giustificato la mancanza di dettagli con il fatto che "non tutte le persone bisessuali debbono affrontare un procedimento di accettazione lungo e complesso" (cfr. pag. 2 del ricorso) e che sarebbe stata unicamente preoccupata del fatto di non fare sapere alle autorità e alla sua famiglia questa sua natura. La SEM non avrebbe inoltre colto la complessità e la profondità della sua relazione intima con D._______ con la quale avrebbe scoperto di essere bisessuale e con cui avrebbe un legame fin dall'infanzia che durerebbe ancora tutt'oggi. Ha asserito inoltre che le sue risposte in merito alla relazione con C._______ non sarebbero state vaghe e stereotipate, bensì semplici e chiare in quanto avrebbe intrapreso questa relazione semplicemente solo perché in Camerun la bisessualità sarebbe vietata e avrebbe avuto bisogno di "confondere le acque" (cfr. pag. 2 del ricorso), nel senso di nascondere la sua bisessualità. L'insorgente ha anche sostenuto che avrebbe indicato chiaramente la durata della relazione con C._______ La ricorrente ha altresì giustificato la mancanza di dettagli e riferimenti personali in merito alla reazione della famiglia quando avrebbero saputo della sua bisessualità con il fatto che avrebbero un rapporto complesso e che le sue allegazioni sarebbero state influenzate dalla sofferenza che sentirebbe sull'argomento. Quanto all'avviso di ricerca, la ricorrente ha indicato che non potrebbe sapere perché C.________ avrebbe aspettato diversi mesi prima di denunciarla alle autorità e che al momento dell'espatrio avrebbe avuto un fondato timore di essere esposta a persecuzioni a causa della sua bisessualità. Al gravame ha allegato una fotografia che mostrerebbe i segni sulla sua schiena che sarebbero stati provocati da C._______ quando l'avrebbe scoperta con un'altra donna. 6. 6.1 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che il racconto della ricorrente - così come già rilevato dalla SEM - non può essere ritenuto verosimile. Infatti, le dichiarazioni della ricorrente non sono sufficientemente concrete, dettagliate e circostanziate, ma anzi risultano vaghe, generiche, stereotipate, contraddittorie e prive di riferimenti personali dando l'impressione che la ricorrente non abbia realmente vissuto gli episodi narrati. 6.2 Questo Tribunale osserva innanzitutto che il racconto della ricorrente quanto alla sua (presunta) natura bisessuale è succinto, generico, privo di riferimenti personali e pertanto inverosimile. È infatti poco credibile che la ricorrente - cresciuta in una famiglia cattolica praticante (cfr. atto SEM 24/22, D60 e atto SEM 39/16, D61 e D62), in un Paese in cui l'omosessualità sarebbe vietata e le persone per questo verrebbero aggredite per strada (cfr. atto SEM 24/22, D38, D51, D58, D61, D62, D98, D116, D152, D186 e D188-D190 e atto SEM 39/16, D31, D32, D97, D151) - non abbia descritto particolari sentimenti o emozioni, nonostante sia stata invitata numerose volte a esprimersi al riguardo, salvo dire che si sarebbe sentita bene (cfr. atto SEM 24/22, D49) e, solo alla sesta volta in cui le è stato chiesto dei suoi sentimenti, ha espresso una certa paura al riguardo, tuttavia in maniera generica e stereotipata nel corso dell'intera audizione (cfr. atto SEM 24/22, D37, D44-D52, D54, D59, D60, D61, D74, D97, D137, D189 e D190). Sono altresì contraddittorie le dichiarazioni secondo cui, da un lato, avrebbe nascosto la sua (presunta) bisessualità mediante relazioni con uomini (cfr. atto SEM 24/22, D51, D64, D74, D82, D98) e, dall'altro lato, avrebbe parlato apertamente di tale sua natura sia con uomini che con donne (cfr. atto SEM 24/22, D53) e avrebbe deciso solo oltre i (...) anni di andare a vivere con un uomo con l'unico scopo di nascondere la sua (presunta) bisessualità (cfr. atto SEM 39/16, D35). Non sono convincenti nemmeno le dichiarazioni in merito alla relazione intima che avrebbe avuto con D._______ in quanto contraddittorie, vaghe, generiche e prive di riferimenti personali. Al riguardo questo Tribunale osserva invero che la richiedente ha dichiarato sia che D._______ sarebbe stata la sua prima amica intima con cui sarebbe cresciuta e con cui avrebbe avuto un rapporto duraturo e intenso dall'adolescenza fino al suo espatrio (cfr. atto SEM 24/22, D55, D69-D75 e D99 e atto SEM 39/16, D25), sia di averla conosciuta dopo essere andata a convivere con C._______ (cfr. atto SEM 24/22, D37, D94 e D95). Confrontata con tale contraddizione, la richiedente non ha fornito spiegazioni né durante l'audizione né nell'atto di ricorso (cfr. atto SEM 39/16, D29 e D30). Inoltre, quando le è stato chiesto specificatamente di raccontare della storia più importante avuta con una donna, non ha minimamente fatto riferimento a D.______ e, anzi, ha detto di avere avuto incontri occasionali e senza importanza (cfr. atto SEM 24/22, D67 e D68). Ha risposto in maniera vaga anche alle questioni in merito a quanto spesso si sarebbe incontrata con D._______ (cfr. atto SEM 24/22, D99 e D100). Pure le affermazioni della ricorrente riguardo alla (presunta) relazione con C._______ non risultano convincenti perché contraddittorie e, a tratti, difficilmente comprensibili. Innanzitutto, questo Tribunale osserva che non ha saputo indicare con chiarezza la durata della menzionata relazione, la quale sarebbe iniziata "forse" nel 2020 (cfr. atto SEM 24/22, D84) e sarebbe terminata nel (...) 2022 (cfr. atto SEM 24/22, D123 e D124), mentre nella seconda audizione ha dichiarato che sarebbe iniziata nel (...) 2022 (cfr. atto SEM 39/16, D44) e di non ricordare quando sarebbe finita fornendo diverse versioni, ossia che sarebbe terminata nel 2022, "verso fine anno" (senza specificare l'anno in questione), nel mese di "(...) o (...)" e poi ancora "(...) o (...)" (cfr. atto SEM 39/16, D45-D49). L'insorgente ha altresì dichiarato di avere vissuto dalla nascita fino al suo espatrio con sua madre (cfr. atto SEM 39/16, D33), ciò che è in completa contraddizione con quanto dichiarato in merito alla (presunta) relazione con C._______. Questo Tribunale osserva per di più che nel periodo in cui la ricorrente avrebbe indicato di avere convissuto con C._______, la stessa avrebbe potuto trovarsi anche in F._______, conto tenuto che tale Stato ha dichiarato che sarebbe plausibile che la ricorrente avrebbe lasciato il suo territorio tra settembre (quando è stata chiamata per sentire le sue dichiarazioni) e dicembre 2021 (quando non è stato possibile notificare la decisione del dicembre 2021; cfr. atto SEM 19/1). Inoltre, non convince l'affermazione secondo cui avrebbe sentito la necessità di andare a vivere con un uomo solo per nascondere la sua (presunta) natura bisessuale (cfr. atto SEM 24/22, D92, D93) e nel contempo non esser stata in grado di spiegare perché avrebbe sentito tale necessità solo a quasi (...) anni (cfr. atto SEM 24/22, D97 e D98 e atto SEM 39/16, D31 e D35-D37), conto tenuto del fatto che non avrebbe mai avuto problemi o svantaggi per la sua (presunta) bisessualità (cfr. atto SEM 24/22, D62 e D63 e atto SEM 39/16, D38 e D63). Questo Tribunale rileva inoltre contraddizioni, lacune e vaghezza altresì nel racconto dell'episodio in cui sarebbe stata scoperta da C._______ a letto con un'altra donna. Inizialmente, ha infatti asserito che l'amica intima con la quale sarebbe stata scoperta l'avrebbe conosciuta dopo essere andata a convivere con C._______ (cfr. atto SEM 24/22, D37 e D94) per poi dichiarare che tale amica sarebbe stata la sua amica fin dall'adolescenza D._______ (cfr. atto SEM 24/22, D91, D95, D99, D101 e D103). Nonostante sia stata a più riprese invitata a raccontare in dettaglio l'accaduto, il racconto è privo di riferimenti personali, vago e contraddittorio e ha necessitato di numerose sollecitazioni durante l'audizione eseguita dalla SEM (cfr. atto SEM 24/22, D37 e D103-D122). Inizialmente ha dichiarato di essere stata picchiata da C._______ con un bastone (cfr. atto SEM 24/22, D103 e D110) e poi invece con una cintura (cfr. atto SEM 24/22, D107 e D108). Inoltre, dapprima non ha menzionato nulla in merito al fatto se C._______ avesse detto qualcosa in particolare (cfr. atto SEM 24/22, D103-D105), per poi asserire che lui le avrebbe detto già in quell'occasione che l'avrebbe denunciata (cfr. atto SEM 24/22, D153-D158). Infine, il Tribunale rileva che risulta perlomeno curioso che la ricorrente sia rimasta a piangere (cfr. atto SEM 24/22, D118 e D 119) anziché fuggire subito dopo che C._______ aveva scoperto la sua bisessualità richiamando anche l'attenzione dei vicini (cfr. atto SEM 24/22, D114 e D117), avendo riferito più volte di temere per la sua vita a causa del giudizio del popolo (cfr. atto SEM 24/22, D38, D61, D62, D116, D186 e D189 e atto SEM 39/16, D97). Quanto all'avviso di ricerca, a prescindere dall'autenticità di tale avviso e dalle incongruenze secondo cui D._______ ne sarebbe venuta a conoscenza (segnatamente tramite una pubblicazione sui giornali, poi sulla bacheca di un commissariato o infine tramite il "passaparola"; cfr. atto SEM 24/22, D147, D164, D202 e D203 e atto SEM 39/16, D69-D83), questo Tribunale ritiene che il comportamento adottato dalla ricorrente dopo la (presunta) pubblicazione di tale avviso è contrario alla logica. Segnatamente, se davvero un tale avviso fosse stato emesso e se davvero la ricorrente avesse temuto per la propria vita tanto da ritenere quale unica via d'uscita l'espatrio (cfr. atto SEM 24/22, D151 e D160), è incomprensibile come la stessa avrebbe condotto una vita "normale" per diversi mesi e senza alcun svantaggio semplicemente vivendo in un altro quartiere rispetto a quello in cui sarebbe stato emesso un tale avviso (cfr. atto SEM 24/22, D191 e D194-D196 e atto SEM 39/16, D68). Infine, le risposte della ricorrente risultano estremamente vaghe anche in merito alla reazione della sua famiglia quando avrebbe saputo della sua natura bisessuale (cfr. atto SEM 24/22, D36, D37, D57, D60 e D126-138 e atto SEM 39/16, D61 e D62). 6.3 Per quanto concerne la giustificazione - fatta valere in sede di ricorso - per la mancanza di dettagli e riferimenti personali nel proprio racconto quanto alla reazione della famiglia quando avrebbe saputo della sua bisessualità, segnatamente che sarebbe dovuta al fatto che le sue allegazioni sarebbero state influenzate dalla sofferenza che sentirebbe sull'argomento, questo Tribunale rileva innanzitutto che durante le audizioni del 12 aprile 2024 e del 25 giugno 2024, la ricorrente non ha indicato particolare malessere (cfr. atto SEM 24/22, D5 e atto SEM 39/16, D4-D7). Durante la prima audizione - e sebbene vi fossero state molteplici domande coinvolgenti sua madre e la sua famiglia in generale - ha riso diverse volte e pianto unicamente quando, durante il suo racconto spontaneo, ha descritto gli incontri occasionali in un bar di G._______. Durante la seconda audizione, quando ha pianto le è stato dato del tempo per riprendersi e l'audizione è poi proseguita senza interruzioni (cfr. atto SEM 39/16, D62). Infine, le sue rappresentanti legali non hanno mai sollecitato pause supplementari o segnalato problemi in merito ad uno stato emotivo alterato. Questo Tribunale ritiene che, oltre alla natura generica di tali argomenti, non vi è alcun indizio concreto agli atti per cui la ricorrente in sede di audizione sui motivi d'asilo si sarebbe trovata in uno stato emotivo tale da non riuscire a rispondere alle domande in maniera sufficientemente dettagliata e con riferimenti personali. Infine, questo Tribunale osserva che nemmeno nell'atto di ricorso la ricorrente ha saputo rimediare alla mancanza di dettagli e riferimenti personali al riguardo. 6.4 In merito ai mezzi di prova prodotti dalla ricorrente, questo Tribunale ritiene che - come già correttamente indicato dalla SEM - sono inadeguati. In particolare, quanto all'avviso di ricerca (cfr. mezzi di prova della SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1 [fotocopia] e 3 [foto]), questo Tribunale osserva che non vi è la certezza che tale avviso sia stato pubblicato, né per quale motivo, che vi sono incongruenze in merito a come D._______ ne sarebbe venuta a conoscenza (cfr. atto SEM 24/22, D147, D164, D202 e D203 e atto SEM 39/16, D69-D83) e che il comportamento adottato dalla ricorrente dopo la (presunta) pubblicazione di tale avviso è contrario alla logica (cfr. atto SEM 24/22, D160, D191 e D194-D196 e atto SEM 39/16, D68). Infine, anche gli ulteriori mezzi di prova, segnatamente il certificato di nascita (cfr. mdp SEM n. 2) e il passaporto (cfr. mdp SEM n. 4) non sono manifestamente atti a modificare la valutazione che precede. 6.5 In conclusione, i motivi d'asilo addotti dall'interessata non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi né quelle di rilevanza previste dall'art. 3 LAsi. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiata e alla concessione dell'asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata. 7. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 7.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 7.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 8.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha genericamente fatto valere che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile in quanto a causa della sua bisessualità potrebbe subire trattamenti inumani e degradanti e non avrebbe la protezione da parte delle autorità, nonché che sarebbe altresì inesigibile a causa delle grandi crisi umanitarie (quali i conflitti armati, le inondazioni e l'epidemia di colera) che avrebbero colpito il Camerun. 8.4 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Camerun. 9. 9.1 9.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 9.1.2 Anzitutto la ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 9.1.3 Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2 9.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.2.2 Malgrado permangano in Camerun delle tensioni politiche ed etniche dalle elezioni avvenute nel 2018, nel predetto Paese non sussiste, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, che renda l'esecuzione dell'allontanamento, comprese le regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest del Camerun, di regola, come inesigibile (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale D-622/2025 del 5 marzo 2025 pag. 7; D-3229/2021 del 16 agosto 2024 consid. 8.4.1 con ulteriori rif. cit.; E-1474/2021 del 20 luglio 2022 consid. 6.2). 9.2.3 Nel caso concreto, la ricorrente ha dichiarato di essere dell'Ovest del Camerun (cfr. atto SEM 39/16, D130) e di avere sempre vissuto a H._______ (cfr. atto SEM 24/22, D140, D142 e D180 e atto SEM 39/16, D33, D35 e D117), ad eccezione del breve periodo in cui avrebbe convissuto con C.______ a I._______ (sita nella regione Sud-Ovest del Camerun; cfr. atto SEM 24/22, D83 e D206 e atto SEM 39/16, D99-101 e D118) e del breve periodo in cui si sarebbe nascosta da un'amica a J.______ (cfr. atto SEM 24/22, D124 e D141 e atto SEM 39/16, D89, D90 e D119). La ricorrente è una donna celibe, senza figli (cfr. atto SEM 24/22, D183), ha frequentato la scuola fino alla terza media (cfr. atto SEM 39/16, D131 e D132) ed è stata attiva professionalmente in un (...) in qualità di (...) e in un (...) per fare le (...) (cfr. atto SEM 24/22, D210 e atto SEM 39/16, D133-D139). In particolare, ha dichiarato che, dopo avere interrotto gli studi, si sarebbe sempre "arrangiata" e avrebbe sempre lavorato (cfr. atto SEM 39/16, D142) e sarebbe anche riuscita a mettere da parte dei risparmi (cfr. atto SEM 24/22, D207 e D208). La ricorrente non ha mai avuto problemi con le autorità nel suo Paese d'origine (cfr. atto SEM 39/16, D66 e D67) e dispone di una rete sociale già esistente che l'avrebbe già aiutata in passato (cfr. atto SEM 24/22, D35 e D141-D144 e atto SEM 39/16, D18, D92 e D113) e non ha avuto difficoltà nel crearsi nuove amicizie (cfr. atto SEM 24/22, D37). Inoltre, non si esclude un riavvicinamento con la sua famiglia conto tenuto che la madre vorrebbe parlare con la ricorrente (cfr. atto SEM 24/22, D169-D171). Pertanto, la ricorrente dispone in Camerun di una solida rete sociale che potrà venirle in aiuto, almeno per i primi tempi ed in caso di necessità, per coprire i suoi bisogni primari. Infine, i problemi di salute della ricorrente (segnatamente (...), (...), (...), (...), (...) [cfr. atto SEM 12/2 e atto SEM 24/22, D6-D9], la necessità di portare gli occhiali [cfr. atto SEM 21/2] e le (...) [cfr. atto SEM 39/16, D8-D10]) potranno essere, se necessario, curati anche nel Paese d'origine e non sono manifestamente ostativi all'esecuzione dell'allontanamento. Pertanto, non si ravvisano motivi per cui la ricorrente non potrebbe rientrare in Camerun. 9.2.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.4 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
10. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'insorgente in data 26 febbraio 2025.
12. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 26 febbraio 2025.
3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Anna Borner Data di spedizione: