Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Sachverhalt
A. A.a Il (...) maggio 2026, gli interessati 1 e 2, e per loro tramite anche le loro figlie minorenni ed interessate 3-6, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Dalle ricerche intraprese dalla SEM, sulla base dei riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", è risultato che i richiedenti 1 e 2 avevano presentato una domanda d'asilo in Grecia rispettivamente il (...) l'interessato 1 ed il (...) l'interessata 2, ottenendovi la protezione internazionale il (...). A.b L'11 maggio 2026, la SEM ha presentato alle competenti autorità elleniche una richiesta di riammissione degli interessati. Il 15 maggio 2026, le autorità greche hanno accettato la domanda di riammissione succitata per l'intero nucleo famigliare, precisando gli alias con i quali gli interessati sono stati registrati in Grecia e di aver riconosciuto agli stessi la qualità di rifugiato a far tempo dal (...) e che essi sono titolari di permessi di soggiorno validi dal medesimo giorno fino all'(...). A.c Con gli interessati 1 e 2, il (...) maggio 2026, la SEM ha svolto un colloquio circa il rinvio verso uno Stato terzo. Nello stesso essi si sono potuti esprimere anche riguardo alle loro figlie, ed interessate 3-6, con le quali non è stato invece svolto un colloquio, vista la loro giovane età. A.d Il 10 luglio 2026, gli interessati hanno presentato il loro parere al progetto di decisione negativo della SEM dell'8 luglio 2026. B. Con decisione del 10 luglio 2026, notificata il 13 luglio 2026 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-79/1), la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo degli interessati ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, nonché ordinato l'esecuzione di tale misura verso la Grecia. C. Per il tramite del ricorso del 20 luglio 2026, gli insorgenti hanno avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo l'annullamento della stessa e, a titolo principale, che a loro venga concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera. A titolo subordinato, hanno chiesto la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione. Contestualmente, essi hanno postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le decisioni rese dalla SEM in materia d'asilo, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, il quale statuisce allora definitivamente, salvo eccezione, non realizzata nel caso di specie (cfr. artt. 1 cpv. 2 e 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili per rinvio dell'art. 105 LAsi [RS 142.31] in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA (RS 172.021). Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la presente sentenza è motivata soltanto sommariamente (cfr. art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 3.1 D'ingresso, gli insorgenti lamentano una violazione dell'obbligo istruttorio circa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio: DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) e del suo obbligo di motivazione (dedotto dal diritto di essere sentito di cui agli art. 29 cpv. 2 Cost. e 35 cpv. 1 PA; cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 139 V 496 consid. 5.1, 138 I 232 consid. 5.1) da parte della SEM. Invero, essi rimproverano all'autorità inferiore di aver omesso di richiedere alle autorità greche delle garanzie individuali e concrete relative all'accesso effettivo all'alloggio, alla loro sussistenza e all'istruzione per le minori, le quali vi hanno diritto ai sensi dell'art. 28 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF). In particolare, rispetto a quest'ultimo punto, in assenza di tale chiarimento, il loro interesse superiore non sarebbe stato oggetto di alcun esame concreto da parte della SEM. Altresì, essi ritengono come l'accertamento del loro stato di salute, al momento dell'emissione della decisione avversata, risultasse ancora incompleto, essendo ancora in corso per gli interessati 1 e 2 degli accertamenti medici. Inoltre, l'autorità inferiore non prenderebbe posizione nella decisione impugnata su alcune dichiarazioni presentate dalla ricorrente 2 nel suo colloquio. Infine, la SEM non avrebbe offerto alcuna motivazione del perché il nucleo famigliare adempirebbe i criteri di vulnerabilità, ma non di particolare vulnerabilità.
E. 3.2 Ora, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti, il Tribunale osserva innanzitutto come l'autorità inferiore si sia espressa lungamente in merito all'accesso alle prestazioni materiali ottenibili dai ricorrenti in Grecia e rispetto a quanto da loro allegato nell'ambito dei colloqui, nonché della documentazione da loro presentata. In particolare, anche rispetto all'istruzione che le ricorrenti 3-6 avrebbero già avuto diritto in Grecia e a come esse, nel caso di ritorno su suolo ellenico, potranno accedere ad un percorso scolastico, l'autorità inferiore ha preso posizione in maniera puntuale e sufficientemente individualizzato (cfr. pagg. 9 e 15 della decisione impugnata). Inoltre, l'autorità inferiore si è pure espressa specificamente circa lo stato di salute delle minori (cfr. pag. 17 seg. della decisione impugnata), anche motivando il provvedimento avversato sufficientemente dal profilo del principio del benessere delle stesse (cfr. anche in proposito pag. 21 seg. della decisione impugnata). Che poi la SEM sia giunta ad una conclusione diversa rispetto all'ottenimento di garanzie specifiche da parte della Grecia, rispetto a quanto postulato dai ricorrenti, è una questione di apprezzamento e pertanto di merito e non rappresenta invece una violazione del suo obbligo inquisitorio. L'autorità inferiore non aveva poi alcuna obbligazione di disquisire su tutte le singole dichiarazioni rese dai ricorrenti nell'ambito dei loro colloqui, essendo sufficiente che essa si limiti agli aspetti essenziali (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b), ciò che dall'articolata decisione impugnata emerge con evidenza. Altresì, l'autorità inferiore ha riportato nella stessa correttamente i principi deducibili dalla recente giurisprudenza del Tribunale (cfr. p.to III/1, pag. 8 e 12 seg.; p.to III/2, pag. 12 seg. e pag. 20 del provvedimento avversato), dalla quale sono evincibili in modo chiaro le nozioni delle categorie di persone che rientrano in quelle considerate vulnerabili (come le famiglie) ed in quelle invece particolarmente vulnerabili (le persone con gravi problemi di salute o minori non accompagnati; cfr. pag. 12 della decisione impugnata), citando peraltro la giurisprudenza applicabile, anche nel passaggio contestato dagli insorgenti (cfr. pag. 21 della decisione impugnata). Avendo la SEM argomentato in modo sufficientemente ampio su quali motivi si poggiasse la sua valutazione nel ritenere che i ricorrenti non adempiano ai criteri posti dalla giurisprudenza suddetta per pronunciare l'inammissibilità o l'inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento, non aveva alcun obbligo di maggiormente esplicare il perché non considerasse gli stessi particolarmente vulnerabili, come da loro sostenuto nel ricorso. Infine, riguardo allo stato di salute dei ricorrenti 1 e 2, ed in particolare rispetto ai loro ultimi referti medici prima della presa di decisione da parte della SEM, si rimarca dapprima che l'autorità inferiore ne ha tenuto correttamente ed adeguatamente conto nella decisione avversata, esprimendo il suo apprezzamento in merito agli stessi, anche anticipato (cfr. pag. 5 seg. e pag. 16 seg. della decisione impugnata). Il Tribunale, alla luce dello stato di salute dei medesimi (cfr. in merito anche infra consid. 6.3.3) e delle risultanze mediche disponibili al momento dell'emissione del provvedimento sindacato, ritiene che l'autorità inferiore avesse tutti gli elementi rilevanti per considerare l'accertamento dello stato di salute degli insorgenti sufficientemente accertato, in assenza di nuove diagnosi, di un trattamento medicamentoso invariato per la ricorrente 2 e senza l'invio della stessa presso uno specialista (cfr. n. 71/6), come pure per il ricorrente 1, senza nuove diagnosi poste dal profilo medico, la prescrizione di un medicamento in riserva e nessun accertamento specialistico supplementare ordinato dal medico curante (cfr. n. 74/5). Per quanto concerne poi i certificati medici giunti soltanto successivamente all'emissione della decisione avversata (cfr. n. 81/5, 82/5 e 84/5), l'autorità inferiore non aveva possibilità di esserne a conoscenza, e pertanto a ragione non si è fondata anche su di essi per le sue conclusioni. Le censure formali mosse dagli insorgenti alla decisione impugnata, vanno quindi disattese e la conclusione espressa in subordine nel ricorso, respinta.
E. 4.1 Proseguendo nel merito, ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, nel quale aveva soggiornato precedentemente.
E. 4.2 Nel caso concreto, la Grecia, come tutti gli Stati dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), è considerata uno Stato terzo sicuro. Inoltre, le autorità greche hanno accettato la riammissione dei ricorrenti sul loro territorio, i quali beneficiano dello statuto di rifugiato e di permessi di soggiorno in corso di validità (cfr. n. 34/2). Alle precitate condizioni, è quindi a ragione che l'autorità inferiore non è entrata nel merito delle domande d'asilo degli insorgenti.
E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). In casu, nessuna eccezione alla regola generale dell'allontanamento, enunciata all'art. 32 cpv. 1 OAsi 1 (RS 142.311), è realizzata. Pertanto, la SEM a giusto titolo ha pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti.
E. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). A tal proposito si sottolinea che la critica sollevata nel ricorso alla decisione impugnata che avrebbe applicato al caso concreto non l'onere della prova succitato, bensì "lo standard probatorio del processo penale" (cfr. pag. 9 del ricorso), estrapolando un'unica frase riportata dalla SEM nella sua decisione (cfr. pag. 9, dove si afferma che: "La SEM considera che non avete dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che dopo aver ottenuto lo statuto di rifugiati vi sarebbe stato negato l'accesso ad un alloggio, alle prestazioni sociali e sanitarie, al mercato del lavoro e a tutti gli altri servizi a lei spettanti di diritto"), non può essere in nessun modo seguita. Difatti, poco dopo nella medesima pagina della decisione avversata, e nelle argomentazioni di tutta la stessa, risulta palese che l'autorità inferiore abbia applicato in casu l'onere probatorio corretto e sopra riportato.
E. 6.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
E. 6.2.2 Nella sua giurisprudenza costante, il Tribunale parte dal principio che la Grecia, essendo firmataria della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura), nonché della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati) e del suo protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), rispetti in principio gli obblighi di diritto internazionale. Infatti, sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari di protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Inoltre, nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. in particolare la sentenza di riferimento del TAF nelle cause congiunte E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2; ex multis le sentenze del TAF F-1601/2026 del 24 marzo 2026 consid. 4.2.1, D-8259/2025 del 21 novembre 2025 consid. 5.4.2). Il Tribunale ha anche recentemente ribadito tali principi nella sentenza di riferimento D-2590/2025 dell'11 settembre 2025, dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9 della detta sentenza di riferimento). In particolare, per quanto concerne le famiglie con bambini - le quali sono classificate come vulnerabili (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 succitata consid. 11.5.2) - il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere considerata inammissibile, anche in presenza di elementi favorevoli alla stessa, qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costituirsi un'esistenza dignitosa in Grecia. In tale contesto, le famiglie ivi titolari della protezione internazionale devono rendere verosimile di aver compiuto sforzi concreti per integrarsi nella società di accoglienza - segnatamente mediante la ricerca attiva di un alloggio e di un'attività lavorativa, la frequentazione di corsi di lingua, il ricorso ai servizi e alle prestazioni sociali disponibili nonché l'iscrizione dei figli a scuola - e di aver esaurito tutte le possibilità di aiuto loro offerte da parte delle autorità, dei servizi sociali e delle organizzazioni caritatevoli (cfr. sentenza di riferimento D-2590/2025 precitata consid. 9.8).
E. 6.2.3 Le censure proposte nel gravame dagli insorgenti, in merito alle condizioni di vita materiali e all'accesso ai servizi in Grecia, anche con riferimento a rapporti di organizzazioni e organismi internazionali non governativi (di seguito: ONG; cfr. ricorso, pag. 10 segg.), non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. consid. 6.2.2). Invero, le condizioni d'accoglienza e di vita difficili allegate dai ricorrenti, non sono sufficienti, di per sé sole, a stabilire l'inammissibilità dell'esecuzione del loro allontanamento. Per quanto concerne l'asserito mancato supporto da parte delle autorità elleniche, sia per l'ottenimento dell'alloggio, della scolarizzazione, delle cure e di prestazioni sociali, va rilevato che queste ultime hanno riconosciuto agli insorgenti la protezione internazionale, grazie alla quale possono far valere i propri diritti seguendo le rispettive vie giudiziarie, come rettamente sostenuto anche dalla SEM nel provvedimento litigioso (cfr. p.to III/1, pag. 9), ed al contrario di quanto invece sollevato genericamente dai ricorrenti nel loro gravame (cfr. pag. 11), che non risulta abbiano mai intrapreso tali possibilità. La documentazione prodotta dai ricorrenti a sostegno del fatto che in Grecia non avrebbero ricevuto assistenza medica - ovvero le tre stampe di fotografie (cfr. n. 61/3) - come a ragione constatato nella decisione impugnata alla quale motivazione si rinvia onde evitare inutili ridondanze (cfr. pag. 18), essa non permette di confermare quanto dichiarato in sede di colloquio dai ricorrenti e non è atta a provare rilevanti inadempienze da parte dello Stato greco nei loro confronti. Peraltro, in proposito si rimarca che gli insorgenti 1 e 2 nel corso dei loro colloqui, hanno rilasciato delle allegazioni discordanti, d'un canto affermando di non aver ricevuto alcuna cura medica, ma invece d'altro canto in più punti riferendo dei fatti che ne dimostrano il contrario, ovvero che in più di un'occasione essi hanno potuto avere accesso alle cure mediche (cfr. n. 56/8, D5, pag. 2; D45 segg., pag. 5 seg.; n. 57/8, D39 segg., pag. 5), anche se da loro ritenute insufficienti. Per quanto poi concerne l'accesso ad un percorso scolastico per le figlie, i messaggi prodotti dagli interessati a sostegno dei loro sforzi compiuti in tal senso (cfr. n. 64/5) - che non risultano in modo limpido provenire da un'autorità greca mancando qualsiasi riferimento in tal senso - non sono in grado in alcun modo di provare o per lo meno di rendere verosimile, che le ricorrenti 3-6 non avrebbero potuto essere iscritte in un percorso scolastico - perlomeno a partire dall'ottenimento della protezione internazionale su suolo greco - o che non avrebbero potuto accedere a dei corsi di lingua greca. Neppure i versamenti in denaro compiuti dal supposto cugino della ricorrente 2, di cui gli insorgenti hanno prodotto le relative ricevute (cfr. n. 63/27), sono in grado di provare o per lo meno di rendere verosimile che gli insorgenti, senza tale sostegno, avrebbero vissuto in un totale abbandono da parte delle autorità greche. Invero, risulta dalle loro stesse allegazioni che il ricorrente 1 lavorava in Grecia (cfr. n. 56/8, D23 segg., pag. 3 seg.; n. 57/8, D23, pag. 3), e con i proventi dello stesso è riuscito a finanziare, quasi interamente da solo (cfr. n. 57/8, D26, pag. 4), il soggiorno della sua famiglia su suolo ellenico, potendo acquistare i beni di prima necessità, come il cibo (cfr. n. 56/8, D23 segg., pag. 3 seg.), i medicamenti e le visite mediche (cfr. n. 56/8, 49 seg., pag. 6; n. 57/8, D24, pag. 3 e D41, pag. 5); o ancora è riuscito a finanziare il viaggio dalla Grecia alla Svizzera con il salario ricevuto (cfr. n. 56/8, D13, pag. 3; n. 57/8, D14 seg., pag. 3). Alla stessa stregua della SEM, anche il Tribunale ritiene poi che i ricorrenti non siano riusciti a provare di essersi prodigati a sufficienza al fine di chiedere accesso agli aiuti statali disponibili in Grecia e spetterà pertanto a loro attivarsi in tal senso. I richiedenti sono infatti rimasti su suolo ellenico pochi mesi dopo aver ricevuto il riconoscimento della protezione internazionale ed i loro documenti di viaggio sono venuti in loro possesso meno di un mese prima (il [...]) il loro espatrio, che sarebbe avvenuto il (...) secondo il ricorrente 1 (cfr. n. 56/8, D7 segg., pag. 2) rispettivamente l'(...) secondo le allegazioni rese dall'insorgente 2 (cfr. n. 57/8, D10 segg., pag. 2). Altresì, dai racconti degli interessati, emerge che essi abbiano dovuto lasciare il centro di accoglienza soltanto pochi giorni prima la loro partenza per la Svizzera, avendo in particolare potuto ottenere una proroga di (...) giorni della loro permanenza in esso anche dopo aver ricevuto i documenti di viaggio (cfr. n. 56/8, D16 segg., pag. 3; n. 57/8, D21 segg., pag. 3). In seguito, avrebbero pernottato per (...) notti in un ostello, prima di partire per la Svizzera (cfr. n. 56/8, D20, pag. 3). Nel periodo in cui essi hanno vissuto in Grecia, loro si sarebbero rivolti per chiedere aiuto, in un numero imprecisato di volte all'ente (...), e per tre volte all'ente (...). Dal primo il ricorrente 1 avrebbe ottenuto un aiuto soltanto per la preparazione del curriculum vitae ed avrebbe potuto iscrivere le sue figlie per frequentare un'istruzione (cfr. n. 56/8, D34, pag. 4 e D40 seg., pag. 5). Dopo aver lasciato il campo d'accoglienza, il ricorrente 1 si sarebbe recato in una sola occasione presso l'ente (...) per la ricerca di un alloggio (cfr. n. 56/8, D42 seg., pag. 5). Altresì, la ricorrente 2 ha riferito di essersi rivolta in un'occasione ad una chiesa per un sostegno, senza però ricevere nessun aiuto, anzi non venendo neppure ascoltata dalla persona alla quale si sarebbe indirizzata e che l'avrebbe cacciata fuori (cfr. n. 57/8, D30, pag. 4). Anche se questi ultimi asserti dei ricorrenti fossero ritenuti verosimili, alla stessa stregua della SEM ed al contrario di quanto argomentato nel ricorso, anche il Tribunale ritiene come essi non abbiano esaurito in Grecia tutte le possibilità di aiuto ivi disponibili e che vengono descritti correttamente nella decisione impugnata, alla quale si può pertanto senz'altro rinviare (cfr. pag. 13 segg. della decisione impugnata), onde evitare inutili ripetizioni e non avendo i ricorrenti sollevato nessun argomento nel ricorso che sia in grado di mutare tale conclusione. Invero, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti anche nel gravame, si evince da quanto sopra riportato, che essi siano riusciti a provvedere al loro sostentamento, tramite i proventi del salario del ricorrente 1 e dei soldi inviati dal cugino della ricorrente 2. Oltre a ciò, va rilevato che essi hanno sempre vissuto in un alloggio durante la loro permanenza su suolo ellenico e, malgrado le loro dichiarazioni contrarie, essi hanno potuto accedere, a delle cure mediche. Altresì, risulta dai loro stessi asserti, come le ricorrenti minorenni abbiano potuto essere iscritte ad un'istruzione tramite l'ente (...) (cfr. n. 56/8, D40, pag. 5) e che quindi la stessa era per loro accessibile e disponibile. Che poi esse non abbiano voluto continuare a seguirla, non muta la conclusione che precede. In tale frangente, si osserva inoltre come, alla stessa stregua della Svizzera, anche la Grecia ha ratificato la CDF e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 (RS 0.108), e spetterà quindi ai ricorrenti, nel caso in cui ritenessero che la Grecia sia venuta meno in passato o lo sarà in futuro, di prevalersi delle stesse dinanzi alle autorità elleniche preposte, per far rispettare i loro diritti, o se ciò non fosse possibile di adire le istanze giudiziarie internazionali competenti per farli valere. Peraltro, in merito all'istruzione delle figlie, i ricorrenti 1 e 2 non hanno dimostrato, né reso verosimile che, una volta ottenuti i documenti, essi avrebbero svolto dei passi concreti per iscrivere le stesse a scuola o a dei corsi di lingua. Inoltre, al contrario di quanto da loro asserito nel ricorso (cfr. pag. 13), risulta che il ricorrente 1 si esprima non soltanto in (...), ma anche in (...), in (...), pochissimo in (...) e in (...) (cfr. n. 56/8, D31, pag. 4). Tali conoscenze linguistiche, anche se molto scarse negli ultimi due idiomi, non gli hanno tuttavia preclusa la possibilità né di trovare un lavoro retribuito legalmente su suolo greco, né di rivolgersi a degli enti statali in più di un'occasione per richiedere aiuto. Altresì, malgrado la ricorrente 2 asserisca di non saper leggere né scrivere, ha riferito di aver comunque studiato per (...) anni in Afghanistan prima di sposarsi (cfr. n. 57/8, D38, pag. 5), e nonostante oltre al (...) non conoscerebbe altre lingue (cfr. n. 57/8, D33, pag. 4), sarebbe riuscita a farsi comprendere allorché si sarebbe rivolta a degli enti o a delle persone per richiedere delle prestazioni in Grecia. Pertanto, senza ignorare che gli insorgenti potrebbero confrontarsi con certe difficoltà iniziali dopo il rientro in Grecia, ci si può senz'altro attendere, come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia, che i ricorrenti compiano maggiori sforzi d'integrazione, segnatamente tramite corsi di lingua, la ricerca attiva di un alloggio e di un lavoro, rivolgendosi se del caso alle autorità competenti (cfr. sentenza del TAF D-2590/2025 precitata consid. 9.8). I passi procedurali necessari per l'ottenimento del numero di sicurezza sociale AMKA, e per avere accesso alle prestazioni materiali e di alloggio, indicati già dalla SEM nella decisione avversata e alla quale si rinvia per ulteriori dettagli, potranno essere compiuti con l'aiuto dei M.I.C (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-2590/2025 precitata consid. 9.4.1) e delle ONG presenti su territorio ellenico. Spetterà quindi ai ricorrenti 1 e 2 di rivolgersi ad essi, anche per il reperimento di una (nuova) attività lavorativa per il ricorrente 1 e per un alloggio.
E. 6.2.4 Alla luce di quanto precede, gli elementi all'incarto non lasciano trasparire delle considerazioni umanitarie imperiose che militino contro l'allontanamento dei ricorrenti verso lo Stato di destinazione, al punto che tale misura costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Ne discende quindi che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti non risulta essere contraria ad alcun obbligo di diritto internazionale per la Svizzera, di modo che la stessa risulta essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 6.3.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi in principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se è reso verosimile che, per delle ragioni personali, valga il contrario (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). In proposito, la persona richiedente l'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a delle condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-8259/2025 del 21 novembre 2025 consid. 5.5.2 con ulteriori rif. cit.). La presunzione legale che precede si applica anche alle persone vulnerabili, avendo il Tribunale fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-3427/2021 e E-3431/2021 precitata consid. 11.5). Alla stessa stregua di ciò che è stato rilevato sotto l'aspetto dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. supra consid. 6.2.2), il Tribunale ha recentemente precisato a tal proposito, che appartiene alle famiglie con figli (anche minori), dimostrare che, malgrado gli sforzi che ci si può da loro attendere, esse non siano riuscite ad assicurarsi in Grecia un'esistenza degna (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-2590/2025 precitata consid. 9 in particolare consid. 9.8 seg.).
E. 6.3.2 In merito alle difficoltà e alle condizioni di vita allegate dagli insorgenti, che essi avrebbero vissuto in Grecia e che si ritroverebbero a vivere nel caso di un loro ritorno in tale Paese, occorre rinviare a quanto già considerato sotto l'aspetto dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. supra consid. 6.2.3). Occorre altresì ricordare come i ricorrenti non abbiano fornito alcun elemento serio e concreto che permetta di concludere che essi sarebbero confrontati in Grecia, ad una situazione d'urgenza esistenziale in ragione di circostanze individuali d'ordine sociale, economico o sanitario (cfr. sentenze di riferimento del TAF precitate D-2590/2025 consid. 8.3; E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.4). Inoltre, alla stessa stregua di quanto già motivato sopra, i ricorrenti non hanno dimostrato di aver esaurito le possibilità di ottenere l'aiuto necessario in Grecia, non essendo evincibile agli atti alcun elemento concreto che indicherebbe che essi non potrebbero beneficiarne.
E. 6.3.3 In rapporto poi al loro stato di salute, si può rinviare senz'altro per la descrizione dello stesso alle argomentazioni dettagliate, complete e corrette, presenti nella decisione avversata (cfr. pag. 16 segg.). Si aggiunge unicamente come, a seguito della decisione avversata, il ricorrente 1 ha consultato il medico in un'occasione, il 15 luglio 2026, per dolori addominali ed al ginocchio destro (già visitato per tali disturbi in data 8 luglio 2026 con prescrizione di medicamenti e senza ulteriore seguito; cfr. n. 74/5), e gli è stato prescritto un trattamento farmacologico, senza ulteriore seguito specialistico (cfr. n. 81/5). La ricorrente 2, in medesima data ha effettuato un consulto medico, dove si sono discussi i risultati dei prelievi predisposti l'8 luglio 2026 (cfr. n. 71/6), e si è posta la diagnosi di un'anemia ferripriva con l'impostazione di una terapia medicamentosa (cfr. n. 82/5), ed il consiglio di ripetere gli esami del sangue tra tre mesi, e senza alcun seguito ulteriore presso uno specialista (cfr. n. 82/5). La ricorrente 2 è stata poi visitata il 17 luglio 2026, con una diagnosi di distorsione OSG destra (senza frattura), con la prescrizione di medicamenti e di un controllo clinico presso il medico curante dopo due settimane (cfr. n. 84/5). Sempre a causa della medesima diagnosi, la ricorrente 2 ha svolto un consulto medico il 20 luglio 2026, a seguito del quale le è stata impostata una cura ed un trattamento farmacologico (cfr. n. 86/2). Invece, ulteriori atti medici successivi all'emissione della decisione avversata per le ricorrenti 3-6 non sono rilevabili all'inserto, e le stesse risultano essere in buono stato di salute. I precitati problemi medici residuali dei ricorrenti 1 e 2, pur non intendendo sminuirli in questo contesto, non rivestono tuttavia all'evidenza una gravità tale che l'esecuzione di un loro allontanamento risulterebbe inesigibile ai sensi della giurisprudenza topica applicabile in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU] [Grande Camera] Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), né giustificano di considerarli persone vulnerabili incapaci di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco o ancora non sono sufficienti per ammettere un grave profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2). Inoltre, la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti necessari, se essi necessitassero anche in futuro di cure mediche, ai quali essi vi hanno accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e lett. g in combinato disposto con l'art. 30 par. 1 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011]). In tale contesto è pure rammentato che anche se i ricorrenti non dovessero disporre ancora di un numero di sicurezza sociale (AMKA), l'accesso alle cure mediche d'urgenza è a loro garantito negli istituti medici pubblici greci (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-2590/2025 precitata consid. 9.7.1).
E. 6.3.4 Essi non possono poi prevalersi della presenza di loro famigliari in Svizzera - dagli atti all'incarto l'unico nominato ed evincibile è un cugino paterno della ricorrente 2 (cfr. n. 57/8, D15 segg., pag. 3; n. 83/4) - in particolare sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, per opporsi validamente al loro ritorno in Grecia, in quanto essi non adempiono ai requisiti posti dalla giurisprudenza in merito, essendo in particolare assente un rapporto di dipendenza che vada oltre i consueti legami famigliari o affettivi, e ciò quand'anche fossero ritenuti verosimili gli aiuti economici a loro versati dal cugino (cfr. sentenza della CorteEDU, Katsikeros contro Grecia del 21 luglio 2022, 2303/19, §43 seg.; cfr. anche DTF 147 I 268 consid. 1.2.3, 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1).
E. 6.3.5 Infine, in merito all'interesse superiore delle ricorrenti minorenni, in conformità con l'art. 3 CDF, esso prescrive principalmente che le insorgenti 3-6 restino assieme ai genitori, con i quali verranno allontanate in Grecia, in modo tale che lo stesso non risulta essere ostativo all'esecuzione del loro allontanamento. Al contrario poi di quanto allegato nel ricorso, visto anche quanto già considerato in particolare riguardo allo stato di salute delle stesse ed alla possibilità di proseguire l'istruzione iniziata in Svizzera anche su suolo ellenico, l'interesse superiore del fanciullo è stato preso in considerazione adeguatamente ed un loro allontanamento in Grecia non risulta porsi in contrasto con lo stesso, essendo ancora osservato come le ricorrenti minorenni soggiornino in Svizzera da pochi mesi, e quindi un loro ritorno nel detto Paese non può costituirne uno sradicamento.
E. 6.3.6 Per queste ragioni, non essendo i ricorrenti riusciti ad apportare degli elementi sufficienti per sovvertire la presunzione legale di cui all'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione del loro allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 6.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), ritenuto peraltro come le autorità elleniche abbiano accettato la riammissione degli insorgenti sul loro territorio (cfr. n. 34/2).
E. 6.5 In esito, la richiesta ricorsuale volta ad ottenere delle garanzie specifiche d'accoglienza da parte delle autorità greche (cfr. ricorso, pag. 6), va respinta, in quanto infondata (cfr. in questo senso ex multis la sentenza del TAF D-8259/2025 del 21 novembre 2025 consid. 5.8) ed a ragione la SEM ha concluso in tal senso nella decisione avversata (cfr. pag. 6).
E. 7 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), né la decisione risulta essere inadeguata (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
E. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda degli insorgenti tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.
E. 8.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5063/2026 Sentenza del 27 luglio 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Alissa Vallenari. Parti
1. A._______, nato il (...), con la moglie
2. B._______, nata il (...), e le loro figlie
3. C._______, nata il (...),
4. D._______, nata il (...),
5. E._______, nata il (...),
6. F._______, nata il (...), Afghanistan, tutti patrocinati da Federica Torta, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 10 luglio 2026 / N (...). Fatti: A. A.a Il (...) maggio 2026, gli interessati 1 e 2, e per loro tramite anche le loro figlie minorenni ed interessate 3-6, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Dalle ricerche intraprese dalla SEM, sulla base dei riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", è risultato che i richiedenti 1 e 2 avevano presentato una domanda d'asilo in Grecia rispettivamente il (...) l'interessato 1 ed il (...) l'interessata 2, ottenendovi la protezione internazionale il (...). A.b L'11 maggio 2026, la SEM ha presentato alle competenti autorità elleniche una richiesta di riammissione degli interessati. Il 15 maggio 2026, le autorità greche hanno accettato la domanda di riammissione succitata per l'intero nucleo famigliare, precisando gli alias con i quali gli interessati sono stati registrati in Grecia e di aver riconosciuto agli stessi la qualità di rifugiato a far tempo dal (...) e che essi sono titolari di permessi di soggiorno validi dal medesimo giorno fino all'(...). A.c Con gli interessati 1 e 2, il (...) maggio 2026, la SEM ha svolto un colloquio circa il rinvio verso uno Stato terzo. Nello stesso essi si sono potuti esprimere anche riguardo alle loro figlie, ed interessate 3-6, con le quali non è stato invece svolto un colloquio, vista la loro giovane età. A.d Il 10 luglio 2026, gli interessati hanno presentato il loro parere al progetto di decisione negativo della SEM dell'8 luglio 2026. B. Con decisione del 10 luglio 2026, notificata il 13 luglio 2026 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-79/1), la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo degli interessati ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, nonché ordinato l'esecuzione di tale misura verso la Grecia. C. Per il tramite del ricorso del 20 luglio 2026, gli insorgenti hanno avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo l'annullamento della stessa e, a titolo principale, che a loro venga concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera. A titolo subordinato, hanno chiesto la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione. Contestualmente, essi hanno postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Diritto: 1. 1.1 Le decisioni rese dalla SEM in materia d'asilo, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, il quale statuisce allora definitivamente, salvo eccezione, non realizzata nel caso di specie (cfr. artt. 1 cpv. 2 e 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili per rinvio dell'art. 105 LAsi [RS 142.31] in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA (RS 172.021). Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la presente sentenza è motivata soltanto sommariamente (cfr. art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 D'ingresso, gli insorgenti lamentano una violazione dell'obbligo istruttorio circa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio: DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) e del suo obbligo di motivazione (dedotto dal diritto di essere sentito di cui agli art. 29 cpv. 2 Cost. e 35 cpv. 1 PA; cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 139 V 496 consid. 5.1, 138 I 232 consid. 5.1) da parte della SEM. Invero, essi rimproverano all'autorità inferiore di aver omesso di richiedere alle autorità greche delle garanzie individuali e concrete relative all'accesso effettivo all'alloggio, alla loro sussistenza e all'istruzione per le minori, le quali vi hanno diritto ai sensi dell'art. 28 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF). In particolare, rispetto a quest'ultimo punto, in assenza di tale chiarimento, il loro interesse superiore non sarebbe stato oggetto di alcun esame concreto da parte della SEM. Altresì, essi ritengono come l'accertamento del loro stato di salute, al momento dell'emissione della decisione avversata, risultasse ancora incompleto, essendo ancora in corso per gli interessati 1 e 2 degli accertamenti medici. Inoltre, l'autorità inferiore non prenderebbe posizione nella decisione impugnata su alcune dichiarazioni presentate dalla ricorrente 2 nel suo colloquio. Infine, la SEM non avrebbe offerto alcuna motivazione del perché il nucleo famigliare adempirebbe i criteri di vulnerabilità, ma non di particolare vulnerabilità. 3.2 Ora, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti, il Tribunale osserva innanzitutto come l'autorità inferiore si sia espressa lungamente in merito all'accesso alle prestazioni materiali ottenibili dai ricorrenti in Grecia e rispetto a quanto da loro allegato nell'ambito dei colloqui, nonché della documentazione da loro presentata. In particolare, anche rispetto all'istruzione che le ricorrenti 3-6 avrebbero già avuto diritto in Grecia e a come esse, nel caso di ritorno su suolo ellenico, potranno accedere ad un percorso scolastico, l'autorità inferiore ha preso posizione in maniera puntuale e sufficientemente individualizzato (cfr. pagg. 9 e 15 della decisione impugnata). Inoltre, l'autorità inferiore si è pure espressa specificamente circa lo stato di salute delle minori (cfr. pag. 17 seg. della decisione impugnata), anche motivando il provvedimento avversato sufficientemente dal profilo del principio del benessere delle stesse (cfr. anche in proposito pag. 21 seg. della decisione impugnata). Che poi la SEM sia giunta ad una conclusione diversa rispetto all'ottenimento di garanzie specifiche da parte della Grecia, rispetto a quanto postulato dai ricorrenti, è una questione di apprezzamento e pertanto di merito e non rappresenta invece una violazione del suo obbligo inquisitorio. L'autorità inferiore non aveva poi alcuna obbligazione di disquisire su tutte le singole dichiarazioni rese dai ricorrenti nell'ambito dei loro colloqui, essendo sufficiente che essa si limiti agli aspetti essenziali (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b), ciò che dall'articolata decisione impugnata emerge con evidenza. Altresì, l'autorità inferiore ha riportato nella stessa correttamente i principi deducibili dalla recente giurisprudenza del Tribunale (cfr. p.to III/1, pag. 8 e 12 seg.; p.to III/2, pag. 12 seg. e pag. 20 del provvedimento avversato), dalla quale sono evincibili in modo chiaro le nozioni delle categorie di persone che rientrano in quelle considerate vulnerabili (come le famiglie) ed in quelle invece particolarmente vulnerabili (le persone con gravi problemi di salute o minori non accompagnati; cfr. pag. 12 della decisione impugnata), citando peraltro la giurisprudenza applicabile, anche nel passaggio contestato dagli insorgenti (cfr. pag. 21 della decisione impugnata). Avendo la SEM argomentato in modo sufficientemente ampio su quali motivi si poggiasse la sua valutazione nel ritenere che i ricorrenti non adempiano ai criteri posti dalla giurisprudenza suddetta per pronunciare l'inammissibilità o l'inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento, non aveva alcun obbligo di maggiormente esplicare il perché non considerasse gli stessi particolarmente vulnerabili, come da loro sostenuto nel ricorso. Infine, riguardo allo stato di salute dei ricorrenti 1 e 2, ed in particolare rispetto ai loro ultimi referti medici prima della presa di decisione da parte della SEM, si rimarca dapprima che l'autorità inferiore ne ha tenuto correttamente ed adeguatamente conto nella decisione avversata, esprimendo il suo apprezzamento in merito agli stessi, anche anticipato (cfr. pag. 5 seg. e pag. 16 seg. della decisione impugnata). Il Tribunale, alla luce dello stato di salute dei medesimi (cfr. in merito anche infra consid. 6.3.3) e delle risultanze mediche disponibili al momento dell'emissione del provvedimento sindacato, ritiene che l'autorità inferiore avesse tutti gli elementi rilevanti per considerare l'accertamento dello stato di salute degli insorgenti sufficientemente accertato, in assenza di nuove diagnosi, di un trattamento medicamentoso invariato per la ricorrente 2 e senza l'invio della stessa presso uno specialista (cfr. n. 71/6), come pure per il ricorrente 1, senza nuove diagnosi poste dal profilo medico, la prescrizione di un medicamento in riserva e nessun accertamento specialistico supplementare ordinato dal medico curante (cfr. n. 74/5). Per quanto concerne poi i certificati medici giunti soltanto successivamente all'emissione della decisione avversata (cfr. n. 81/5, 82/5 e 84/5), l'autorità inferiore non aveva possibilità di esserne a conoscenza, e pertanto a ragione non si è fondata anche su di essi per le sue conclusioni. Le censure formali mosse dagli insorgenti alla decisione impugnata, vanno quindi disattese e la conclusione espressa in subordine nel ricorso, respinta. 4. 4.1 Proseguendo nel merito, ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, nel quale aveva soggiornato precedentemente. 4.2 Nel caso concreto, la Grecia, come tutti gli Stati dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), è considerata uno Stato terzo sicuro. Inoltre, le autorità greche hanno accettato la riammissione dei ricorrenti sul loro territorio, i quali beneficiano dello statuto di rifugiato e di permessi di soggiorno in corso di validità (cfr. n. 34/2). Alle precitate condizioni, è quindi a ragione che l'autorità inferiore non è entrata nel merito delle domande d'asilo degli insorgenti.
5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). In casu, nessuna eccezione alla regola generale dell'allontanamento, enunciata all'art. 32 cpv. 1 OAsi 1 (RS 142.311), è realizzata. Pertanto, la SEM a giusto titolo ha pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti. 6. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). A tal proposito si sottolinea che la critica sollevata nel ricorso alla decisione impugnata che avrebbe applicato al caso concreto non l'onere della prova succitato, bensì "lo standard probatorio del processo penale" (cfr. pag. 9 del ricorso), estrapolando un'unica frase riportata dalla SEM nella sua decisione (cfr. pag. 9, dove si afferma che: "La SEM considera che non avete dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che dopo aver ottenuto lo statuto di rifugiati vi sarebbe stato negato l'accesso ad un alloggio, alle prestazioni sociali e sanitarie, al mercato del lavoro e a tutti gli altri servizi a lei spettanti di diritto"), non può essere in nessun modo seguita. Difatti, poco dopo nella medesima pagina della decisione avversata, e nelle argomentazioni di tutta la stessa, risulta palese che l'autorità inferiore abbia applicato in casu l'onere probatorio corretto e sopra riportato. 6.2 6.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 6.2.2 Nella sua giurisprudenza costante, il Tribunale parte dal principio che la Grecia, essendo firmataria della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura), nonché della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati) e del suo protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), rispetti in principio gli obblighi di diritto internazionale. Infatti, sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari di protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Inoltre, nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. in particolare la sentenza di riferimento del TAF nelle cause congiunte E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2; ex multis le sentenze del TAF F-1601/2026 del 24 marzo 2026 consid. 4.2.1, D-8259/2025 del 21 novembre 2025 consid. 5.4.2). Il Tribunale ha anche recentemente ribadito tali principi nella sentenza di riferimento D-2590/2025 dell'11 settembre 2025, dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9 della detta sentenza di riferimento). In particolare, per quanto concerne le famiglie con bambini - le quali sono classificate come vulnerabili (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 succitata consid. 11.5.2) - il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere considerata inammissibile, anche in presenza di elementi favorevoli alla stessa, qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costituirsi un'esistenza dignitosa in Grecia. In tale contesto, le famiglie ivi titolari della protezione internazionale devono rendere verosimile di aver compiuto sforzi concreti per integrarsi nella società di accoglienza - segnatamente mediante la ricerca attiva di un alloggio e di un'attività lavorativa, la frequentazione di corsi di lingua, il ricorso ai servizi e alle prestazioni sociali disponibili nonché l'iscrizione dei figli a scuola - e di aver esaurito tutte le possibilità di aiuto loro offerte da parte delle autorità, dei servizi sociali e delle organizzazioni caritatevoli (cfr. sentenza di riferimento D-2590/2025 precitata consid. 9.8). 6.2.3 Le censure proposte nel gravame dagli insorgenti, in merito alle condizioni di vita materiali e all'accesso ai servizi in Grecia, anche con riferimento a rapporti di organizzazioni e organismi internazionali non governativi (di seguito: ONG; cfr. ricorso, pag. 10 segg.), non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. consid. 6.2.2). Invero, le condizioni d'accoglienza e di vita difficili allegate dai ricorrenti, non sono sufficienti, di per sé sole, a stabilire l'inammissibilità dell'esecuzione del loro allontanamento. Per quanto concerne l'asserito mancato supporto da parte delle autorità elleniche, sia per l'ottenimento dell'alloggio, della scolarizzazione, delle cure e di prestazioni sociali, va rilevato che queste ultime hanno riconosciuto agli insorgenti la protezione internazionale, grazie alla quale possono far valere i propri diritti seguendo le rispettive vie giudiziarie, come rettamente sostenuto anche dalla SEM nel provvedimento litigioso (cfr. p.to III/1, pag. 9), ed al contrario di quanto invece sollevato genericamente dai ricorrenti nel loro gravame (cfr. pag. 11), che non risulta abbiano mai intrapreso tali possibilità. La documentazione prodotta dai ricorrenti a sostegno del fatto che in Grecia non avrebbero ricevuto assistenza medica - ovvero le tre stampe di fotografie (cfr. n. 61/3) - come a ragione constatato nella decisione impugnata alla quale motivazione si rinvia onde evitare inutili ridondanze (cfr. pag. 18), essa non permette di confermare quanto dichiarato in sede di colloquio dai ricorrenti e non è atta a provare rilevanti inadempienze da parte dello Stato greco nei loro confronti. Peraltro, in proposito si rimarca che gli insorgenti 1 e 2 nel corso dei loro colloqui, hanno rilasciato delle allegazioni discordanti, d'un canto affermando di non aver ricevuto alcuna cura medica, ma invece d'altro canto in più punti riferendo dei fatti che ne dimostrano il contrario, ovvero che in più di un'occasione essi hanno potuto avere accesso alle cure mediche (cfr. n. 56/8, D5, pag. 2; D45 segg., pag. 5 seg.; n. 57/8, D39 segg., pag. 5), anche se da loro ritenute insufficienti. Per quanto poi concerne l'accesso ad un percorso scolastico per le figlie, i messaggi prodotti dagli interessati a sostegno dei loro sforzi compiuti in tal senso (cfr. n. 64/5) - che non risultano in modo limpido provenire da un'autorità greca mancando qualsiasi riferimento in tal senso - non sono in grado in alcun modo di provare o per lo meno di rendere verosimile, che le ricorrenti 3-6 non avrebbero potuto essere iscritte in un percorso scolastico - perlomeno a partire dall'ottenimento della protezione internazionale su suolo greco - o che non avrebbero potuto accedere a dei corsi di lingua greca. Neppure i versamenti in denaro compiuti dal supposto cugino della ricorrente 2, di cui gli insorgenti hanno prodotto le relative ricevute (cfr. n. 63/27), sono in grado di provare o per lo meno di rendere verosimile che gli insorgenti, senza tale sostegno, avrebbero vissuto in un totale abbandono da parte delle autorità greche. Invero, risulta dalle loro stesse allegazioni che il ricorrente 1 lavorava in Grecia (cfr. n. 56/8, D23 segg., pag. 3 seg.; n. 57/8, D23, pag. 3), e con i proventi dello stesso è riuscito a finanziare, quasi interamente da solo (cfr. n. 57/8, D26, pag. 4), il soggiorno della sua famiglia su suolo ellenico, potendo acquistare i beni di prima necessità, come il cibo (cfr. n. 56/8, D23 segg., pag. 3 seg.), i medicamenti e le visite mediche (cfr. n. 56/8, 49 seg., pag. 6; n. 57/8, D24, pag. 3 e D41, pag. 5); o ancora è riuscito a finanziare il viaggio dalla Grecia alla Svizzera con il salario ricevuto (cfr. n. 56/8, D13, pag. 3; n. 57/8, D14 seg., pag. 3). Alla stessa stregua della SEM, anche il Tribunale ritiene poi che i ricorrenti non siano riusciti a provare di essersi prodigati a sufficienza al fine di chiedere accesso agli aiuti statali disponibili in Grecia e spetterà pertanto a loro attivarsi in tal senso. I richiedenti sono infatti rimasti su suolo ellenico pochi mesi dopo aver ricevuto il riconoscimento della protezione internazionale ed i loro documenti di viaggio sono venuti in loro possesso meno di un mese prima (il [...]) il loro espatrio, che sarebbe avvenuto il (...) secondo il ricorrente 1 (cfr. n. 56/8, D7 segg., pag. 2) rispettivamente l'(...) secondo le allegazioni rese dall'insorgente 2 (cfr. n. 57/8, D10 segg., pag. 2). Altresì, dai racconti degli interessati, emerge che essi abbiano dovuto lasciare il centro di accoglienza soltanto pochi giorni prima la loro partenza per la Svizzera, avendo in particolare potuto ottenere una proroga di (...) giorni della loro permanenza in esso anche dopo aver ricevuto i documenti di viaggio (cfr. n. 56/8, D16 segg., pag. 3; n. 57/8, D21 segg., pag. 3). In seguito, avrebbero pernottato per (...) notti in un ostello, prima di partire per la Svizzera (cfr. n. 56/8, D20, pag. 3). Nel periodo in cui essi hanno vissuto in Grecia, loro si sarebbero rivolti per chiedere aiuto, in un numero imprecisato di volte all'ente (...), e per tre volte all'ente (...). Dal primo il ricorrente 1 avrebbe ottenuto un aiuto soltanto per la preparazione del curriculum vitae ed avrebbe potuto iscrivere le sue figlie per frequentare un'istruzione (cfr. n. 56/8, D34, pag. 4 e D40 seg., pag. 5). Dopo aver lasciato il campo d'accoglienza, il ricorrente 1 si sarebbe recato in una sola occasione presso l'ente (...) per la ricerca di un alloggio (cfr. n. 56/8, D42 seg., pag. 5). Altresì, la ricorrente 2 ha riferito di essersi rivolta in un'occasione ad una chiesa per un sostegno, senza però ricevere nessun aiuto, anzi non venendo neppure ascoltata dalla persona alla quale si sarebbe indirizzata e che l'avrebbe cacciata fuori (cfr. n. 57/8, D30, pag. 4). Anche se questi ultimi asserti dei ricorrenti fossero ritenuti verosimili, alla stessa stregua della SEM ed al contrario di quanto argomentato nel ricorso, anche il Tribunale ritiene come essi non abbiano esaurito in Grecia tutte le possibilità di aiuto ivi disponibili e che vengono descritti correttamente nella decisione impugnata, alla quale si può pertanto senz'altro rinviare (cfr. pag. 13 segg. della decisione impugnata), onde evitare inutili ripetizioni e non avendo i ricorrenti sollevato nessun argomento nel ricorso che sia in grado di mutare tale conclusione. Invero, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti anche nel gravame, si evince da quanto sopra riportato, che essi siano riusciti a provvedere al loro sostentamento, tramite i proventi del salario del ricorrente 1 e dei soldi inviati dal cugino della ricorrente 2. Oltre a ciò, va rilevato che essi hanno sempre vissuto in un alloggio durante la loro permanenza su suolo ellenico e, malgrado le loro dichiarazioni contrarie, essi hanno potuto accedere, a delle cure mediche. Altresì, risulta dai loro stessi asserti, come le ricorrenti minorenni abbiano potuto essere iscritte ad un'istruzione tramite l'ente (...) (cfr. n. 56/8, D40, pag. 5) e che quindi la stessa era per loro accessibile e disponibile. Che poi esse non abbiano voluto continuare a seguirla, non muta la conclusione che precede. In tale frangente, si osserva inoltre come, alla stessa stregua della Svizzera, anche la Grecia ha ratificato la CDF e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 (RS 0.108), e spetterà quindi ai ricorrenti, nel caso in cui ritenessero che la Grecia sia venuta meno in passato o lo sarà in futuro, di prevalersi delle stesse dinanzi alle autorità elleniche preposte, per far rispettare i loro diritti, o se ciò non fosse possibile di adire le istanze giudiziarie internazionali competenti per farli valere. Peraltro, in merito all'istruzione delle figlie, i ricorrenti 1 e 2 non hanno dimostrato, né reso verosimile che, una volta ottenuti i documenti, essi avrebbero svolto dei passi concreti per iscrivere le stesse a scuola o a dei corsi di lingua. Inoltre, al contrario di quanto da loro asserito nel ricorso (cfr. pag. 13), risulta che il ricorrente 1 si esprima non soltanto in (...), ma anche in (...), in (...), pochissimo in (...) e in (...) (cfr. n. 56/8, D31, pag. 4). Tali conoscenze linguistiche, anche se molto scarse negli ultimi due idiomi, non gli hanno tuttavia preclusa la possibilità né di trovare un lavoro retribuito legalmente su suolo greco, né di rivolgersi a degli enti statali in più di un'occasione per richiedere aiuto. Altresì, malgrado la ricorrente 2 asserisca di non saper leggere né scrivere, ha riferito di aver comunque studiato per (...) anni in Afghanistan prima di sposarsi (cfr. n. 57/8, D38, pag. 5), e nonostante oltre al (...) non conoscerebbe altre lingue (cfr. n. 57/8, D33, pag. 4), sarebbe riuscita a farsi comprendere allorché si sarebbe rivolta a degli enti o a delle persone per richiedere delle prestazioni in Grecia. Pertanto, senza ignorare che gli insorgenti potrebbero confrontarsi con certe difficoltà iniziali dopo il rientro in Grecia, ci si può senz'altro attendere, come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia, che i ricorrenti compiano maggiori sforzi d'integrazione, segnatamente tramite corsi di lingua, la ricerca attiva di un alloggio e di un lavoro, rivolgendosi se del caso alle autorità competenti (cfr. sentenza del TAF D-2590/2025 precitata consid. 9.8). I passi procedurali necessari per l'ottenimento del numero di sicurezza sociale AMKA, e per avere accesso alle prestazioni materiali e di alloggio, indicati già dalla SEM nella decisione avversata e alla quale si rinvia per ulteriori dettagli, potranno essere compiuti con l'aiuto dei M.I.C (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-2590/2025 precitata consid. 9.4.1) e delle ONG presenti su territorio ellenico. Spetterà quindi ai ricorrenti 1 e 2 di rivolgersi ad essi, anche per il reperimento di una (nuova) attività lavorativa per il ricorrente 1 e per un alloggio. 6.2.4 Alla luce di quanto precede, gli elementi all'incarto non lasciano trasparire delle considerazioni umanitarie imperiose che militino contro l'allontanamento dei ricorrenti verso lo Stato di destinazione, al punto che tale misura costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Ne discende quindi che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti non risulta essere contraria ad alcun obbligo di diritto internazionale per la Svizzera, di modo che la stessa risulta essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 6.3 6.3.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi in principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se è reso verosimile che, per delle ragioni personali, valga il contrario (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). In proposito, la persona richiedente l'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a delle condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-8259/2025 del 21 novembre 2025 consid. 5.5.2 con ulteriori rif. cit.). La presunzione legale che precede si applica anche alle persone vulnerabili, avendo il Tribunale fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-3427/2021 e E-3431/2021 precitata consid. 11.5). Alla stessa stregua di ciò che è stato rilevato sotto l'aspetto dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. supra consid. 6.2.2), il Tribunale ha recentemente precisato a tal proposito, che appartiene alle famiglie con figli (anche minori), dimostrare che, malgrado gli sforzi che ci si può da loro attendere, esse non siano riuscite ad assicurarsi in Grecia un'esistenza degna (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-2590/2025 precitata consid. 9 in particolare consid. 9.8 seg.). 6.3.2 In merito alle difficoltà e alle condizioni di vita allegate dagli insorgenti, che essi avrebbero vissuto in Grecia e che si ritroverebbero a vivere nel caso di un loro ritorno in tale Paese, occorre rinviare a quanto già considerato sotto l'aspetto dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. supra consid. 6.2.3). Occorre altresì ricordare come i ricorrenti non abbiano fornito alcun elemento serio e concreto che permetta di concludere che essi sarebbero confrontati in Grecia, ad una situazione d'urgenza esistenziale in ragione di circostanze individuali d'ordine sociale, economico o sanitario (cfr. sentenze di riferimento del TAF precitate D-2590/2025 consid. 8.3; E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.4). Inoltre, alla stessa stregua di quanto già motivato sopra, i ricorrenti non hanno dimostrato di aver esaurito le possibilità di ottenere l'aiuto necessario in Grecia, non essendo evincibile agli atti alcun elemento concreto che indicherebbe che essi non potrebbero beneficiarne. 6.3.3 In rapporto poi al loro stato di salute, si può rinviare senz'altro per la descrizione dello stesso alle argomentazioni dettagliate, complete e corrette, presenti nella decisione avversata (cfr. pag. 16 segg.). Si aggiunge unicamente come, a seguito della decisione avversata, il ricorrente 1 ha consultato il medico in un'occasione, il 15 luglio 2026, per dolori addominali ed al ginocchio destro (già visitato per tali disturbi in data 8 luglio 2026 con prescrizione di medicamenti e senza ulteriore seguito; cfr. n. 74/5), e gli è stato prescritto un trattamento farmacologico, senza ulteriore seguito specialistico (cfr. n. 81/5). La ricorrente 2, in medesima data ha effettuato un consulto medico, dove si sono discussi i risultati dei prelievi predisposti l'8 luglio 2026 (cfr. n. 71/6), e si è posta la diagnosi di un'anemia ferripriva con l'impostazione di una terapia medicamentosa (cfr. n. 82/5), ed il consiglio di ripetere gli esami del sangue tra tre mesi, e senza alcun seguito ulteriore presso uno specialista (cfr. n. 82/5). La ricorrente 2 è stata poi visitata il 17 luglio 2026, con una diagnosi di distorsione OSG destra (senza frattura), con la prescrizione di medicamenti e di un controllo clinico presso il medico curante dopo due settimane (cfr. n. 84/5). Sempre a causa della medesima diagnosi, la ricorrente 2 ha svolto un consulto medico il 20 luglio 2026, a seguito del quale le è stata impostata una cura ed un trattamento farmacologico (cfr. n. 86/2). Invece, ulteriori atti medici successivi all'emissione della decisione avversata per le ricorrenti 3-6 non sono rilevabili all'inserto, e le stesse risultano essere in buono stato di salute. I precitati problemi medici residuali dei ricorrenti 1 e 2, pur non intendendo sminuirli in questo contesto, non rivestono tuttavia all'evidenza una gravità tale che l'esecuzione di un loro allontanamento risulterebbe inesigibile ai sensi della giurisprudenza topica applicabile in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU] [Grande Camera] Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), né giustificano di considerarli persone vulnerabili incapaci di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco o ancora non sono sufficienti per ammettere un grave profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2). Inoltre, la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti necessari, se essi necessitassero anche in futuro di cure mediche, ai quali essi vi hanno accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e lett. g in combinato disposto con l'art. 30 par. 1 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011]). In tale contesto è pure rammentato che anche se i ricorrenti non dovessero disporre ancora di un numero di sicurezza sociale (AMKA), l'accesso alle cure mediche d'urgenza è a loro garantito negli istituti medici pubblici greci (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-2590/2025 precitata consid. 9.7.1). 6.3.4 Essi non possono poi prevalersi della presenza di loro famigliari in Svizzera - dagli atti all'incarto l'unico nominato ed evincibile è un cugino paterno della ricorrente 2 (cfr. n. 57/8, D15 segg., pag. 3; n. 83/4) - in particolare sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, per opporsi validamente al loro ritorno in Grecia, in quanto essi non adempiono ai requisiti posti dalla giurisprudenza in merito, essendo in particolare assente un rapporto di dipendenza che vada oltre i consueti legami famigliari o affettivi, e ciò quand'anche fossero ritenuti verosimili gli aiuti economici a loro versati dal cugino (cfr. sentenza della CorteEDU, Katsikeros contro Grecia del 21 luglio 2022, 2303/19, §43 seg.; cfr. anche DTF 147 I 268 consid. 1.2.3, 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1). 6.3.5 Infine, in merito all'interesse superiore delle ricorrenti minorenni, in conformità con l'art. 3 CDF, esso prescrive principalmente che le insorgenti 3-6 restino assieme ai genitori, con i quali verranno allontanate in Grecia, in modo tale che lo stesso non risulta essere ostativo all'esecuzione del loro allontanamento. Al contrario poi di quanto allegato nel ricorso, visto anche quanto già considerato in particolare riguardo allo stato di salute delle stesse ed alla possibilità di proseguire l'istruzione iniziata in Svizzera anche su suolo ellenico, l'interesse superiore del fanciullo è stato preso in considerazione adeguatamente ed un loro allontanamento in Grecia non risulta porsi in contrasto con lo stesso, essendo ancora osservato come le ricorrenti minorenni soggiornino in Svizzera da pochi mesi, e quindi un loro ritorno nel detto Paese non può costituirne uno sradicamento. 6.3.6 Per queste ragioni, non essendo i ricorrenti riusciti ad apportare degli elementi sufficienti per sovvertire la presunzione legale di cui all'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione del loro allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 6.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), ritenuto peraltro come le autorità elleniche abbiano accettato la riammissione degli insorgenti sul loro territorio (cfr. n. 34/2). 6.5 In esito, la richiesta ricorsuale volta ad ottenere delle garanzie specifiche d'accoglienza da parte delle autorità greche (cfr. ricorso, pag. 6), va respinta, in quanto infondata (cfr. in questo senso ex multis la sentenza del TAF D-8259/2025 del 21 novembre 2025 consid. 5.8) ed a ragione la SEM ha concluso in tal senso nella decisione avversata (cfr. pag. 6).
7. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), né la decisione risulta essere inadeguata (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata. 8. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda degli insorgenti tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto. 8.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: