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D-5034/2023

D-5034/2023

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-06-11 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta.

E. 3 Non si prelevano spese processuali.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte IV

D-5034/2023

Sentenza dell'11 giugno 2026

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),

Claudia Cotting-Schalch, Manuel Borla,

cancelliere Adriano Alari.

Parti

A. _______, nato il (...), alias

A. _______, nato il (...),

Afghanistan,

patrocinato da Maryligia Zaccuri, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...)

ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 8 settembre 2023 / N (...).

Visto:

la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il 21 maggio 2023,

l'estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» del 23 maggio 2023, da cui si evince che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Croazia il 13 maggio 2023,

il verbale della prima audizione RMNA del 21 giugno 2023, durante la quale al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito circa la competenza della Croazia relativa alla trattazione della sua domanda d'asilo (cfr. atto SEM n. [(...)] -16/10),

la richiesta di ripresa in carico del 20 luglio 2023 fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla SEM alle competenti autorità croate (cfr. atto SEM n. 28/5), nella quale è stato indicato che il ricorrente si è dichiarato minorenne, senza d'altro canto produrre alcun documento d'identità originale e che ulteriori accertamenti sarebbero stati in corso, inoltre, la SEM ha invitato l'omologa croata ad indicare, nel caso ritenessero l'interessato minorenne, di quali elementi fossero a disposizione a comprova di tale fatto,

la perizia medico-legale volta alla determinazione dell'età del ricorrente, che ha concluso che l'età minima dell'interessato è di 19 anni, mentre l'età media si situa tra i 20 ed i 24 anni (cfr. atto SEM n. 33/12),

lo scritto della SEM del 5 settembre 2023 alle omologhe croate (cfr. atto SEM n. 43/1), con cui ha constatato la mancata risposta alla precedente richiesta di ripresa in carico e di conseguenza ha considerato la Croazia responsabile per la trattazione della domanda d'asilo dell'interessato a far tempo dal 4 agosto 2023,

la decisione della SEM dell'8 settembre 2023, notificata l'11 settembre 2023 (cfr. atto SEM n. 53/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Croazia,

il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 18 settembre 2023 (data d'entrata: 19 settembre 2023),

i successivi scritti del ricorrente datati 11 novembre 2024, 24 giugno 2024, 24 luglio 2024, 31 luglio 2024, 11 settembre 2024, 1° ottobre 2024, 31 ottobre 2025 e 10 febbraio 2026 e i relativi allegati, tra cui documentazione medica, attestati e una lettera scritta di proprio pugno,

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) ed è ammissibile (art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]),

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,

che, preliminarmente, il richiedente sostiene che la SEM non avrebbe sufficientemente accertato il suo stato di salute e considerato la sua vulnerabilità; che non avrebbe neppure atteso lo svolgimento di tutte le visite mediche programmate; che pertanto risulterebbe necessaria la costituzione di un rapporto medico dettagliato; che di conseguenza non si potrebbe in alcun modo sapere e/o prevedere quali potrebbero essere le conseguenze sulla salute del ricorrente in caso di un'interruzione dei trattamenti in corso; che un tale referto sarebbe stato necessario anche per accertarsi che un trasferimento sia attuabile senza esporre il richiedente a trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che inoltre, in presenza di una costellazione di grave rischio, non risulterebbe agli atti che l'autorità inferiore abbia comunicato alle autorità croata la vulnerabilità del ricorrente, né che abbia sollecitato o investigato le effettive e concrete condizioni d'accoglienza dopo il trasferimento o ottenuto delle garanzie sufficienti in merito alla continuità delle cure mediche necessarie e all'immediata accessibilità di un alloggio adeguato,

che, invero, le argomentazioni proposte dall'insorgente nel suo ricorso, in quanto si riferiscono principalmente ad aspetti materiali, quale l'accertamento incompleto del suo stato di salute (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), sono in realtà tese a rimettere in causa l'apprezzamento di merito compiuto dall'autorità inferiore; che esse verranno pertanto trattate nel prosieguo; che tale censura viene pertanto respinta,

che, nel merito, occorre innanzitutto chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento,

che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),

che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III),

che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III),

che nella presente disamina, il riscontro della banca dati Eurodac ha rivelato che il ricorrente ha depositato una prima domanda d'asilo in Croazia il 13 maggio 2023,

che sulla scorta delle predette circostanze, il 20 luglio 2023, la SEM ha chiesto alle autorità croate, nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico dell'insorgente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III; che la SEM ha precisato che l'interessato non ha prodotto alcun documento d'identità in originale comprovante la propria età e che ulteriori investigazioni in tal senso erano in corso; che nel caso in cui le autorità croate avessero considerato il ricorrente minorenne di indicare su quali elementi avrebbero basato la loro valutazione; che le autorità croate non hanno risposto alla precitata richiesta e di conseguenza la SEM ha trasmesso in data 5 settembre 2023 una comunicazione alle omologhe con indicazione di considerare la Croazia competente per la trattazione della domanda d'asilo tramite accettazione tacita della richiesta a far tempo dal 4 agosto 2023; che anche quest'ultima comunicazione è rimasta senza risposta,

che la competenza croata viene contestata nel gravame dal ricorrente, il quale sostiene che la richiesta di ripresa in carico formulata dalla SEM non sarebbe stata presentata validamente, in quanto quest'ultima avrebbe omesso di trasmettere alle autorità croate i risultati della perizia relativa all'età dell'interessato e di indicare che egli aveva prodotto una copia della propria Taskara,

che, preliminarmente, il Tribunale constata che nel proprio allegato ricorsuale l'interessato non ha contestato i risultati peritali volti alla determinazione della sua età né la mutazione dei propri dati personali in SIMIC; che pertanto egli deve essere considerato maggiorenne al momento del deposito della domanda d'asilo in Svizzera,

che, per il resto, sebbene sia effettivamente criticabile che la SEM non abbia informato le autorità croate circa i risultati della predetta analisi medica, la cui trasmissione era peraltro stata annunciata nella richiesta di ripresa in carico indirizzata a tale Stato, tale circostanza non è tuttavia suscettibile di influire sull'esito del ricorso,

che, nondimeno, nella misura in cui le autorità croate, da un lato, non hanno dato seguito alla richiesta della SEM concernente gli elementi in loro possesso relativi all'età dell'interessato e, dall'altro, non hanno nemmeno reagito allo scritto della SEM del 5 settembre 2023, vi è luogo di ritenere che esse considerassero il ricorrente quale persona maggiorenne già al momento del deposito della domanda d'asilo in Croazia e che abbiano quindi ammesso, quantomeno implicitamente, la propria competenza per l'esame della medesima, che in tal senso il Tribunale osserva che il ricorrente stesso ha prodotto un documento croato, in cui viene indicata la sua data di nascita, che lo identifica quale maggiorenne (cfr. atto SEM n. 42/1),

che la sentenza del Tribunale D-2271/2023 del 3 maggio 2023 citata dal ricorrente presenta una fattispecie differente rispetto al caso di specie, nella cui richiesta di presa in carico veniva indicato che la stessa veniva presentata ai fini di preservare i termini previsti dalla procedura Dublino,

che, di conseguenza, la competenza della Croazia è di principio data e la censura in tal senso respinta,

che il ricorrente, dipoi, nel suo ricorso, si oppone al suo trasferimento verso suddetto Paese sostenendo implicitamente che vi sarebbero delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo in Croazia e ciò sulla scorta di alcuni rapporti e di sentenze di tribunali esteri,

che l'autorità inferiore ha invece escluso che in tale Paese sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III; che secondo la prassi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-backs alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5, sentenza D-134/2023 dell'11 maggio 2023 consid. 5.5),

che, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in maniera sufficiente, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione; che le condizioni e gli eventi ai quali sarebbe stato confrontato nel predetto Paese - ovvero di essere stato tenuto al freddo sotto la pioggia, di essere stato fatto spogliare, di essere stato minacciato dai cani, di essere stato portato in una stanza piccolissima - risultano essere sommarie e non dimostrate con un grado probatorio sufficiente; che, peraltro, egli non ha allegato, né dimostrato, di essersi rivolto alle autorità croate al fine di far valere i suoi diritti se considerava che gli stessi fossero stati violati; che in ogni caso gli asseriti trattamenti sarebbero avvenuti antecedentemente alla presentazione della domanda d'asilo in Croazia al momento dell'attraversamento illegale della frontiera; che, come rilevato nella sentenza di riferimento citata in precedenza, non vi è motivo di ritenere che il ricorrente rischi di essere esposto a simili trattamenti una volta trasferito in tale Paese nel quadro di una procedura Dublino,

che, ciò posto, le affermazioni del ricorrente non sono sufficienti a far supporre che la procedura di asilo in Croazia sia caratterizzata da carenze; che pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III nel caso in esame non è giustificata,

che resta ancora da esaminare se malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda; che nell'applicazione di tale norma la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1),

che l'insorgente, nel suo ricorso, si prevale sia delle violenze e dei maltrattamenti che avrebbe subito in Croazia sia del suo stato di salute, nonché delle condizioni del sistema sanitario croato per rinunciare al suo trasferimento applicando la clausola di sovranità succitata e ciò in quanto una sua riammissione in Croazia si porrebbe in contrasto con l'art. 3 CEDU,

che per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni d'accoglienza e di procedura per i richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche, nel caso in esame, anche se il Tribunale ritenesse verosimili le allegazioni per lo più generiche di maltrattamenti subiti dal ricorrente al momento della sua registrazione da parte delle autorità croate, tali allegazioni non risultano comunque decisive dal profilo della conformità del trasferimento del richiedente in relazione agli art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura); che non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a Zagabria dell'insorgente rischierebbe di esporlo ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovato in quanto persona straniera in una situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera o ai fini della sua registrazione; che inoltre il Tribunale, neppure considerando quanto riportato nel ricorso dall'insorgente, non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante a cui del resto egli non ha mai addotto di essersi in passato indirizzato e a cui potrà rivolgersi per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (art. 26 direttiva accoglienza), anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato; che non si evince né dagli atti all'incarto né dalle allegazioni generiche esposte nel gravame, alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese,

che non presentando la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia delle carenze sistemiche come già sopra osservato, ulteriori commenti riguardo al principio di non-respingimento ed al rischio potenziale di un respingimento a catena, non risultano in alcun modo necessari (cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE] del 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, §129 segg. e p.to 2 del dispositivo),

che in merito allo stato di salute del ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; CorteEDU, [Grande Camera], Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, n. 57467/15, §122-139; DTAF 2011/9 consid. 7.1),

che circa lo stato valetudinario dell'insorgente, si constata come nell'ambito del colloquio Dublino, egli ha dichiarato di essere sotto osservazione psichiatrica e di non dormire la notte (cfr. atto SEM n. 16/10); che dagli atti è rilevabile che l'insorgente ha effettuato numerose visite mediche, dalle quali sono emerse le diagnosi di otite esterna destra e cefalea frontale, trattate con Panotile gtt auric, Ibuprofen Mylan e Dafalgan (cfr. atto SEM 15/2); problematiche ai denti (cfr. atti SEM n. 21/2 e 36/3); stato depressivo con aspetti persecutori, trattati con Quetiapina cpr. 25 mg (cfr. atto SEM n. 22/2); varicosi arto inferiore sinistro, trattata con Lyman 4000 e calza elastica (cfr. atto SEM n. 23/2); infezione virale delle alte vie respiratorie, trattata con Brufen, Nasonex e Fluimucil (cfr. atto SEM n. 35/2); multiple verruche plantari, trattate con Verrumal (cfr. atto SEM n. 47/2), possibile PTSD, trattato con Relaxane e Redormin (cfr. atto SEM n. 24/2); depressione reattiva, trattata inizialmente con sertralina 50 mg (cfr. atto SEM n. 45/2); stato depressivo con aspetti di somatizzazione e vissuti abbandonici, trattata con Quetiapina 25mg e Magnesio (cfr. atti SEM n. 27/2, 34/2, 40/2, 46/2); sotto il punto di vista psicologico, l'ultimo rapporto medico agli atti risale all'11 settembre 2023, in cui la diagnosi di stato depressivo con aspetti persecutori è rimasta invariata, come pure la cura farmacologica che prevede Quetiapina cpr. 100 mg e magnesio supremo (cfr. atto SEM n. 56/2), che per quest'ultima problematica il ricorrente ha accettato un sostegno psicologico, fissando un nuovo appuntamento a distanza di una settimana; che pertanto le diagnosi delle problematiche che affliggono il ricorrente sono poste e le terapie impostate; che risultano programmate una visita dermatologica e delle visite psicologiche di continuità (cfr. atti SEM n. 49/1 e 56/2); che il 2 luglio 2024 al ricorrente è stata diagnosticata un'insufficienza venosa agli arti inferiori stadio C2S su incontinenza vena grande safena, per cui era stato previsto un trattamento conservativo (cfr. risultanze istruttorie); che il 30 aprile 2024 nel rapporto medico del servizio psico-sociale di Bellinzona viene confermata la diagnosi di PTSD e veniva prescritto escitalopram e benzodiazepine in riserva, oltre che psicoterapia (cfr. risultanze istruttorie); che in data 28 ottobre 2024 il ricorrente si è sottoposto a un intervento recross ectomia e stripping lungo la vena safena magna (cfr. risultanze istruttorie); che con uno scritto del 23 ottobre 2025, il servizio psico-sociale di Bellinzona conferma la diagnosi di PTSD e riferisce che egli è seguito 2 volte al mese e gli è prescritta una terapia farmacologica (cfr. risultanze istruttorie); che con uno scritto del 22 gennaio 2026, il servizio psico-sociale di Bellinzona conferma la diagnosi di PTSD e riferisce che vi sono state delle modifiche alla terapia farmacologica, che hanno determinato un miglioramento parziale dello stato psichico del ricorrente (cfr. risultanze istruttorie); che con lo scritto del ricorrente del 30 gennaio 2026 accluso alla lettera trasmessa in data 9 febbraio 2026 al Tribunale, il ricorrente evidenzia che le problematiche alle gambe sarebbero da una parte state trattate con un'operazione e per l'altra egli assumerebbe farmaci e indosserebbe calze medicali a compressione (cfr. risultanze istruttorie),

che alla luce dello stato di salute descritto, pur non volendo in alcun modo sminuirlo, il Tribunale ritiene che dagli atti all'inserto non siano evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come lo stesso sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un rinvio del ricorrente in Croazia, che non potrebbe ivi essere trattato o di cui il trattamento non possa essere proseguito nel medesimo Stato; che in tale contesto, è opportuno evidenziare come il Tribunale, in linea di principio ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate, anche ed in particolare dal profilo psichiatrico (cfr. le sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 7.3.3, E-4102/2023 del 3 agosto 2023 consid. 8.3.3, D-3385/2023 del 28 luglio 2023 consid. 7.3.3); che ciò essendo rammentato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. a tal proposito le sentenze del TribunaleD-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1); che tali conclusioni non mutano neppure alla luce della circostanza citata dal ricorrente nel gravame che Médecins du Monde (MdM), una tra le tante organizzazioni presenti in Croazia per prodigare le cure mediche ai richiedenti l'asilo, abbia temporaneamente interrotto la sua attività (cfr. a tal proposito anche la sentenza del Tribunale F-3733/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 3.3); che in tal senso la SEM ha indicato nella decisione impugnata che tale organizzazione ha invero ripreso la propria attività; che a proposito dei suoi disturbi di salute la Croazia garantisce l'accesso alle cure mediche non soltanto urgenti, ma pure "beyond emergency situations, upon a doctor's recommendation", in particolare con l'ausilio di MDM-Belgique (AIDA: Croatia, Update on 2024, pagg. 113 a 118); che pertanto, se il ricorrente dovesse necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, o proseguire quelli già iniziati in Svizzera, potrà senz'altro fare capo all'infrastruttura medica disponibile in Croazia, che si ricorda è firmataria della direttiva accoglienza ed in quanto tale deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza); che la citazione nel ricorso di un rapporto di Solidarité sans frontières (cfr. p.to III, pag. 7 seg. del ricorso), il quale giunge ad un'altra valutazione circa l'accesso alle cure mediche in Croazia rispetto alla SEM ed al Tribunale, non è atto a mutare la predetta conclusione (cfr. sentenza del Tribunale E-4102/2023 del 3 agosto 2023 consid. 8.3.3),

che alla luce di quanto sopra, non si ravvisa alcuna ragione di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia in merito alla presa in carico dell'insorgente; che a tal proposito, occorre rilevare come il Tribunale, nella sua costante giurisprudenza, ritenga, di regola, che le autorità svizzere non debbano richiedere alle autorità croate delle garanzie individuali circa l'accesso ad un alloggio adeguato, a prestazioni materiali e a cure mediche per i richiedenti l'asilo; che il ricorrente potrà indirizzarsi alle autorità croate per richiedere le prestazioni a cui gli dà diritto la direttiva accoglienza, eventualmente esigendole tramite le vie legali (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza); che inoltre le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione sono tenute ad informare in modo adeguato e precedentemente al trasferimento del ricorrente le autorità croate, circa le circostanze ed i bisogni specifici medici dell'insorgente (cfr. art. 31 seg. RD III; cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 8.5.2),

che visto quanto precede, il ricorrente non è riuscito a provare o a rendere verosimile che un suo trasferimento in Croazia lo esponga ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali,

che in siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.) e che di conseguenza non vi è alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1,

che la Croazia è pertanto tenuta a prendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24 e 29 RD III,

che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente,

che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata,

che avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto,

che poiché le richieste di giudizio non erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, va accolta la domanda di assistenza giudiziaria; che le spese giudiziarie non vengono quindi prelevate (art. 65 cpv. 1 PA),

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Adriano Alari

Data di spedizione: