Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, asserito cittadino srilankese di etnia tamil, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) luglio 2021 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-1/2). B. Il (...) luglio 2021 il richiedente ha sostenuto un'audizione inerente il rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto SEM n. 13/9; di seguito: verbale 1), allorché il (...) luglio 2021 si è tenuto con il medesimo un colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 16/2); rispettivamente il (...) agosto 2021 (cfr. atto SEM n. 23/11; di seguito: verbale 2) ed il (...) settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 26/11; di seguito: verbale 3), l'interessato è stato sentito in particolare riguardo ai suoi motivi d'asilo. Nel corso delle summenzionate audizioni egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver vissuto dalla nascita sino al (...) a B._______ (sito nel distretto di C._______, nella Provincia del [...] dello Sri Lanka), quando si sarebbe trasferito da uno zio a D._______, nel distretto di C._______ (pure ubicato nella Provincia del [...] dello Sri Lanka). Il suo trasferimento presso lo zio, si sarebbe reso necessario, in quanto il (...) una mucca della sua famiglia, che l'interessato come solito aveva lasciato pascolare liberamente assieme ad altri loro capi di bestiame il mattino, non sarebbe ritornata nel loro terreno nel pomeriggio. Pertanto, egli avrebbe iniziato a cercarla e sarebbe giunto dinnanzi ad un campo militare che sarebbe sito in prossimità della loro casa. Lì dei militari, dopo averlo chiamato, lo avrebbero accusato di avere reciso e rovinato il filo spinato che recintava il campo militare lasciando entrare la sua mucca. Egli avrebbe negato tali fatti, ma loro avrebbero insistito con le loro accuse, legandogli dapprima le mani, poi pestandolo ed infine trasportandolo e rinchiudendolo all'interno del campo militare, in una stanza. Il mattino seguente, l'interessato avrebbe richiesto ad una guardia di accompagnarlo in bagno, da dove sarebbe riuscito a darsi alla fuga, uscendo dal campo e nascondendosi dapprima a casa di un amico, e dopo aver telefonato con la madre, recandosi invece dallo zio a E._______. Dopo la sua fuga, il giorno stesso, dei militari si sarebbero presentati al suo domicilio famigliare, perquisendo la stessa in cerca dell'interessato. Anche successivamente lo avrebbero continuato a cercare a casa. Nei giorni seguenti lo zio si sarebbe recato a controllare il loro terreno ed i militari lo avrebbero questionato su dove si trovasse il richiedente e picchiato. In un'evenienza si sarebbero presentati anche al suo domicilio e avrebbero minacciato i membri famigliari. Ma l'interessato, nel frattempo, si sarebbe già trasferito presso un amico dello zio (...). Secondo le allegazioni del richiedente, tale suo arresto sarebbe derivato dalla sua partecipazione ad una manifestazione avvenuta il (...), denominata "(...)" ed organizzata dal partito politico (...) (acronimo in inglese per "[...]", o in italiano "[...]"), che avrebbe avuto quale obiettivo il rilascio delle persone arrestate durante la guerra. Invero egli ha narrato nel corso della seconda audizione federale come, durante la stessa dimostrazione, (...) militari (detti anche a volte dall'insorgente [agenti del] "CID", acronimo in inglese per "Criminal Investigation Department") che lavorerebbero nel campo militare sito nei pressi della sua abitazione famigliare, e che stavano controllando le persone presenti alla manifestazione, lo avrebbero riconosciuto. Al che egli, avrebbe deciso di abbandonare tale evento, ed avrebbe preso il bus per rientrare al domicilio. Nei giorni successivi, quando avrebbe incontrato tali militari, questi ultimi lo avrebbero iniziato ad osservare in modo minaccioso, ciò che in precedenza non avrebbero invece fatto. A seguito di tali vicissitudini, lo zio avrebbe organizzato il viaggio d'espatrio, e l'(...) egli sarebbe partito dall'aeroporto di F._______ - ove si sarebbe già recato (...) giorni prima - con un passaporto intestato a suo nome verso il G._______. Dopo il suo espatrio, egli avrebbe appreso telefonicamente dalla madre che sarebbe stato ricercato ancora quattro o cinque volte presso il suo domicilio famigliare da parte dei militari, ed in un'occasione avrebbero riferito alla genitrice che allorché egli sarebbe rientrato a casa, si sarebbe dovuto recare al centro militare (cfr. verbale 3, D8, pag. 2). Anche il "(...)" del suo villaggio avrebbe dapprima telefonato alla madre e poi in una circostanza avrebbe fatto visita a quest'ultima, per sapere dove lui fosse e che i militari intendevano soltanto parlare con lui, nonché avrebbe chiesto se dovesse togliere il nome dell'interessato dal certificato di famiglia (cfr. verbale 3, D9 seg., pag. 2). In caso di rientro in Sri Lanka, egli teme di essere arrestato e torturato, a causa della sua fuga dal campo militare. A sostegno delle sue allegazioni, l'interessato ha presentato una copia della sua carta d'identità (cfr. verbale 2, D4, pag. 2; atto SEM n. 28, mezzo di prova n. 1). C. Il 30 settembre 2021 il richiedente asilo, per il tramite della sua rappresentante legale, ha presentato il parere (cfr. atto SEM n. 30/9) al progetto di decisione della SEM del 29 settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 29/8). In tale contesto, per supportare le allegazioni in merito alla sua partecipazione alla manifestazione del (...), l'interessato ha prodotto le copie di cinque fotografie che raffigurerebbero quest'ultima (cfr. atti SEM n. 28, mezzo di prova n. 2 e 30/9). D. Con decisione del 1° ottobre 2021, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 33/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della stessa misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. Per il tramite del ricorso del 2 novembre 2021 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto avverso la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo in via principale all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo; ed in via subordinata alla restituzione degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni dell'insorgente e per completamento istruttorio. Contestualmente il ricorrente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Quale nuova documentazione a sostegno del ricorso, il ricorrente ha inoltrato un rapporto dell'(...) ([...]) del (...), intitolata: "(...)". F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
2. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]; sentenza del Tribunale D-4820/2020 del 10 novembre 2020 consid. 7 [prevista per la pubblicazione quale DTAF]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 5. 5.1 Nella sua decisione, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto che le dichiarazioni rese dall'insorgente, in ordine alla sua partecipazione alla manifestazione organizzata dal partito (...) e la successiva persecuzione nei suoi confronti da parte delle autorità srilankesi, siano inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Egli non avrebbe difatti sostanziato sufficientemente le allegazioni circa la sua partecipazione alla succitata manifestazione, nonché in merito alla conseguente persecuzione. In merito a quest'ultima, le sue asserzioni si baserebbero su delle mere supposizioni di parte; e si sarebbe peraltro contraddetto sia sulla natura dell'arresto intervenuto il (...) che su quanto sarebbe accaduto dopo la sua fuga dal campo militare. Altresì, le ricerche nei suoi confronti, sarebbero fondate su informazioni - peraltro concise e stereotipate - riportategli telefonicamente dalla madre, che non soltanto per giurisprudenza del Tribunale sarebbero da ritenere inverosimili, ma pure non pertinenti ai sensi dell'asilo. In un passo successivo, la SEM ha considerato che il ricorrente, nel caso di un ritorno in Sri Lanka, non possa essere esposto, in un prossimo futuro e con un'alta probabilità, a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Rispetto a tale conclusione, nella decisione impugnata l'autorità di prime cure ha essenzialmente osservato dapprima come il trattenimento per una notte dell'insorgente nel campo militare non potrebbe essere considerato una misura persecutoria secondo l'art. 3 LAsi, mancando sia la necessaria intensità che uno dei motivi esaustivamente esposti in tale disposto. Inoltre, dalle sue dichiarazioni si evincerebbe come non vi fosse alcun timore fondato di persecuzione nei suoi confronti dopo la sua fuga, viste le modalità con le quali avrebbe lasciato legalmente il suo Paese d'origine, dall'aeroporto di F._______. Al contrario, egli avrebbe vissuto in Sri Lanka fino al (...), e quindi sarebbe ivi rimasto per (...) anni dopo la fine della guerra. Neppure le elezioni presidenziali del 16 novembre 2019 né le sue conseguenze, nel caso specifico, condurrebbero ad un aggravarsi della situazione personale dell'interessato, tanto da ritenere che un timore fondato di persecuzione sia dato. Infine l'autorità inferiore si è espressa in merito al parere presentato dall'insorgente, ritenendo come non contenesse fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica della sua conclusione. Segnatamente, censurando dapprima il tempismo nella presentazione delle cinque fotografie da parte del ricorrente, ha ritenuto come tali immagini non corroborerebbero la sua partecipazione alla manifestazione, in quanto egli non vi sarebbe raffigurato, sarebbero state prodotte ai fini della causa, non menzionandone i motivi come pure essendo state inoltrate tardivamente. Altresì anche le sue allegazioni offerte soltanto con il parere in merito all'organizzazione ed al suo coinvolgimento nella manifestazione non potrebbero essere ritenute verosimili, viste le dichiarazioni fornite invece in merito nel corso dell'audizione. Neppure le incoerenze rilevate nel progetto di decisione, sarebbero state chiarite dall'insorgente in corso di procedura. La SEM ha quindi ribadito l'inverosimiglianza e l'irrilevanza delle allegazioni dell'interessato. 5.2 Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente, dopo aver citato ed ampliato l'istoriato procedurale, avversa le conclusioni presenti nel provvedimento sindacato. In primo luogo, ritiene come le sue dichiarazioni rese nel corso dell'audizione complementare inerenti la sua partecipazione alla manifestazione del (...) sarebbero verosimili, e non tardive come avrebbe sostenuto, a torto, la SEM nella decisione avversata. Inoltre, andrebbe considerato come egli avrebbe già fornito durante la prima audizione, tutti quegli elementi che permetterebbero, con un grado di probabilità preponderante, di rendere credibile la sua partecipazione alla manifestazione succitata. Non sarebbe inoltre ravvisabile alcuna incoerenza tra quanto dichiarato da lui in audizione e quanto invece asserito con il parere in merito. Il procedere della SEM, che avrebbe escluso la verosimiglianza di circostanze apportate in sede di parere, non soltanto costituirebbe un errato apprezzamento della nozione di verosimiglianza, bensì rappresenterebbe pure una violazione del diritto di essere sentito della parte. In merito a tale punto, non sarebbe stato in particolare richiesto al ricorrente di spiegare il motivo per cui avrebbe partecipato al corteo organizzato dal partito (...) in nessuna delle audizioni tenute con il medesimo. Proseguendo nell'analisi, l'interessato sostiene inoltre che il suo racconto della partecipazione alla manifestazione e della sua identificazione da parte di agenti del CID durante la stessa - elemento quest'ultimo che sarebbe rilevante e non la semplice sua partecipazione all'evento - sarebbe caratterizzato da numerosi dettagli che ne supporterebbero la verosimiglianza. La contraddizione rilevata dalla SEM in merito al fatto che nella prima audizione non avrebbe allegato di essere stato interpellato al momento del suo fermo in rapporto alla sua partecipazione alla manifestazione, andrebbe poi relativizzata. Invero, a mente della rappresentante legale dell'insorgente, la menzione del campo di H._______ nel corso del racconto spontaneo nella prima audizione, costituirebbe una perifrasi per esprimere quanto esplicitato nel corso del secondo verbale. Altresì l'insorgente censura l'accertamento dei fatti rilevanti da parte della SEM in ordine alla valutazione del fermo del (...). Difatti, l'autorità pregressa nel suo esame avrebbe dovuto applicare i modelli di persecuzione vigenti nel Paese d'origine del ricorrente, invece di giudicare le circostanze secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita in uno Stato di diritto. Il ricorrente sarebbe per di più stato in grado di sostanziare il suo arresto del (...) e dimostrare la sua relazione con la partecipazione alla manifestazione tenuta il (...); circostanze che farebbero emergere un profilo di rischio di persecuzione in capo all'insorgente. La SEM avrebbe difatti in merito proceduto ad un esame atomizzato di singoli elementi di pretesa inverosimiglianza, senza tuttavia tenere conto dei modelli di persecuzione applicati nei confronti delle persone sospettate di appartenere ad un partito ritenuto vicino alla causa delle LTTE (acronimo in inglese per "Liberation Tigers of Tamil Eelam", o in italiano: "Tigri per la liberazione della patria Tamil", conosciute anche come "Tigri Tamil"), quale il (...), concludendo quindi a torto che la natura del fermo dell'insorgente non sia da ricondurre ad uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi; ossia che lo stesso fosse di natura politica. Ciò anche
Erwägungen (28 Absätze)
E. 6.1 Occorre innanzitutto determinare se vi sia effettivamente stata una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente in rapporto alle sue allegazioni in merito alla partecipazione alla manifestazione da parte dell'autorità inferiore. Tale censura formale va analizzata a titolo preliminare in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5).
E. 6.2 Il diritto di essere sentito, garanzia procedurale di rango fondamentale disciplinata dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3; art. 26 e seg. PA). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2).
E. 6.3 In specie, non si ravvisa da parte dell'autorità inferiore alcuna violazione in tal senso. Il ricorrente sul punto della partecipazione alla manifestazione ha difatti potuto esprimersi diffusamente sia nel corso delle sue audizioni (cfr. verbale 2, D56, pag. 8; verbale 3, D23 segg., pag. 4 seg.), che nell'ambito del suo parere alla bozza di decisione della SEM (cfr. atto SEM n. 30/9). Il fatto che l'autorità precitata abbia d'un canto ritenuto la produzione delle fotografie inerenti la manifestazione tardiva e non corroborante la sua partecipazione alla medesima, e d'altro canto alcune delle sue allegazioni inerenti la succitata manifestazione apportata con il parere come inverosimili - motivando peraltro la decisione avversata su tali questioni sufficientemente (cfr. p.to II/2, pag. 8 della decisione impugnata) - non rappresenta in alcun modo una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Discende infatti da un apprezzamento di tali evenienze da parte dell'autorità inferiore, quindi da una questione di merito degli argomenti dell'insorgente. Il fatto solo che il ricorrente non concordi con l'esame svolto dalla SEM nel merito, non rappresenta però in alcun modo una violazione del suo diritto di essere sentito. Le censure mosse in tal senso nei confronti del provvedimento impugnato, risultano pertanto infondate e vanno conseguentemente respinte.
E. 7.1 La Svizzera su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi).
E. 7.2.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli, onde evitare inutili ridondanze (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 7.2.2 In primo luogo, il Tribunale dissente dall'argomentazione contenuta nella decisione avversata dalla SEM, in punto all'inverosimiglianza della partecipazione dell'insorgente alla manifestazione del (...). Nel corso delle audizioni, egli ha difatti in merito reso, a differenza di quanto sostenuto dall'autorità sindacata, delle allegazioni precise, sufficientemente dettagliate e coerenti (cfr. verbale 2, D56, pag. 8; verbale 3, D23 segg., pag. 4 seg.), da apparire nel loro complesso convincenti. Egli ha in particolare descritto sia chi avesse organizzato la stessa, come pure lo scopo che si prefiggeva il medesimo evento, i luoghi precisi - anche dove egli si sarebbe unito alla manifestazione - dello stesso, come pure le motivazioni che lo avrebbero condotto a prendere parte alla dimostrazione pubblica. La sola partecipazione dell'insorgente alla succitata manifestazione, è quindi da ritenere verosimile ex art. 7 LAsi.
E. 7.2.3 Tuttavia, il Tribunale giunge a diversa conclusione del ricorrente per quanto riguarda sia l'evenienza che l'insorgente sia stato identificato nel corso della manifestazione da parte di membri del CID, sia l'arresto e le vicissitudini a lui occorse in seguito, e poste da lui in relazione con il predetto evento, che l'avrebbero condotto all'espatrio dal suo Paese d'origine. Le sue allegazioni in merito risultano infatti essere incoerenti, contraddittorie, a tratti illogiche e non plausibili.
E. 7.2.3.1 Per quanto concerne dapprima il momento in cui egli sarebbe stato visto da membri del CID, nella versione narrata durante la prima audizione federale, egli ha riferito che mentre si sarebbe trovato nella zona di E._______, vi sarebbe stato "un ufficio dei CID" ed egli avrebbe visto che controllavano i manifestanti e che avrebbero "guardato" anche lui, ma non avendo reagito vedendolo, egli sarebbe andato alla fermata del bus per fare rientro a casa (cfr. verbale 2, D56, pag. 8). Soltanto dopo tale manifestazione, i militari avrebbero iniziato a guardarlo con fare minaccioso (cfr. verbale 2, D56, pag. 8). Nel corso invece della seconda audizione, egli ha riferito tutt'altra reazione dei militari, ovvero che al vederlo nella folla, lo avrebbero riconosciuto ed avrebbero "mosso la testa" e guardato "con occhi arrabbiati" (cfr. verbale 3, D31, pag. 5) o ancora "Quando mi hanno visto, mi hanno guardato con uno sguardo arrabbiato" (cfr. verbale 3, D33, pag. 5). Questi ultimi asserti, risultano essere in netto contrasto con l'atteggiamento invece da lui descritto dei militari nel primo colloquio, dove seppure lo avrebbero guardato, non avrebbero manifestato né di averlo riconosciuto, come neppure avrebbero avuto alcuna reazione di sorta, evenienze che al contrario il ricorrente presenta nella seconda audizione, senza alcuna spiegazione plausibile che ne motivi la discrepanza. Altresì, anche in merito al luogo dove avrebbero sostato tali militari, appare essere incoerente nelle due versioni rese. Se in un primo tempo, egli difatti narra che tali membri del CID si sarebbero trovati presso un loro ufficio (cfr. verbale 2, D56, pag. 8); in un secondo tempo allega invece che i (...) agenti si sarebbero trovati vicino ad una rotonda e ad una fermata del bus, vestiti in borghese (cfr. verbale 3, D31, pag. 5). Anche riguardo al momento del suo fermo che sarebbe accaduto il (...), sono ravvisabili diverse contraddizioni ed incoerenze nelle diverse versioni rese in audizione ed all'interno degli stessi verbali, di cui l'insorgente non ha fornito alcuna giustificazione credibile. In primo luogo, il resoconto dell'interrogatorio che gli avrebbe rivolto il militare che parlava tamil, nella prima audizione non contiene in alcun modo un riferimento alla manifestazione a cui l'insorgente avrebbe preso parte (cfr. verbale 2, D56, pag. 7), come invece vorrebbe far intendere l'interessato nel suo ricorso. Anzi, senza possibilità di fraintendimento, l'interessato su quesito diretto del funzionario interrogante se, oltre all'accusa di aver rovinato il filo spinato del campo militare, i militari gli avessero rivolto altre accuse; egli ha riferito che il militare tamil gli avrebbe parlato soltanto del filo spinato (cfr. verbale 2, D62, pag. 9). È solamente allorché avrebbero parlato tra di loro in cingalese, che egli avrebbe compreso che parlavano anche della manifestazione (cfr. verbale 2, D62, pag. 9), nonché avrebbero nominato la stessa nella circostanza in cui avrebbero fermato lo zio dopo la sua fuga dal campo militare (cfr. verbale 2, D63, pag. 9). Tali allegazioni, risultano però in completa antitesi con la versione da lui resa nel corso dell'audizione successiva, allorché ha invece dichiarato che il militare tamil lo avrebbe questionato anche se egli avesse partecipato ad una manifestazione (cfr. verbale 3, D41 seg., pag. 6). La spiegazione offerta dal ricorrente allorché gli sono state contestate tali differenti versioni (cfr. verbale 3, D47 seg., pag. 7), non può quindi trovare alcun accoglimento. A tal proposito, non può neppure essere seguita la tesi fornita dalla rappresentante legale nel ricorso, quando vorrebbe interpretare la menzione del campo di H._______ da parte del ricorrente nella prima audizione, come una "perifrasi" di quanto narrato nella seconda audizione. Invero, l'insorgente nel primo verbale ha nominato tale campo militare, soltanto in relazione all'affermazione che il militare tamil gli avrebbe rivolto allorché si trovava rinchiuso nella stanza, dopo che la madre dell'insorgente se ne sarebbe andata via, ovvero che: "Domani potrai dire che delle persone sono venute in tuo soccorso, al campo di H._______" (cfr. verbale 2, D56, pag. 7). Ciò che però risulta inequivocabilmente differente rispetto a quanto riportato invece dal ricorrente nel corso dell'audizione seguente, ove invece allega che da tale militare tamil avrebbe appreso che sarebbe stato trasferito al campo militare di H._______ dove gli avrebbero posto ulteriori quesiti riguardo alla manifestazione e lui avrebbe potuto dare le sue giustificazioni in proposito (cfr. verbale 3, D42 segg., pag. 6). Oltre a tale importante contraddizione, nella narrazione dell'insorgente sono ravvisabili ulteriori incoerenze che nel complesso ne minano fortemente l'intero narrato. Invero, se all'interno della prima audizione egli ha dapprima asserito che delle persone sue conoscenti sarebbero scese da un pick-up per chiedere ciò che stava succedendo (cfr. verbale 2, D56, pag. 7); poco dopo sorprendentemente e senza giustificazione di sorta, l'interessato si è corretto riferendo invece che tali persone sarebbero giunte a piedi, ed il pick-up sarebbe invece arrivato per condurlo via (cfr. verbale 2, D56, pag. 7). Inoltre, appare a dir poco incredibile, che egli riferisca di essere stato rinchiuso in una stanza buia con una porta fatta di sbarre di ferro, dalla quale sarebbe stato l'unico punto dove entrava l'aria e la luce; e che alla madre i militari avrebbero riferito di non averlo arrestato (cfr. verbale 2, D56, pag. 7; D63, pag. 9; verbale 3, D48 segg., pag. 7); ma nello stesso tempo egli avrebbe visto la madre allorché sarebbe giunta al campo a chiedere ai militari di lasciarlo andare (cfr. verbale 2, D56, pag. 7). Dipoi, la versione da lui resa in merito alla dinamica che avrebbe avuto quale protagonista lo zio, risulta essere fortemente discordante nelle due audizioni e non spiegabile come un mero "refuso" come postulato nel gravame dal ricorrente. Invero nella prima audizione, egli ha chiaramente indicato che soltanto (...) o (...) giorni dopo che lo zio sarebbe stato picchiato vicino al campo militare, i militari sarebbero giunti a controllare al domicilio del parente (cfr. verbale 2, D56, pag. 8); quando al contrario, nel colloquio successivo, l'insorgente ha asserito che tale visita sarebbe avvenuta prima dell'incontro avuto con lo zio al campo agricolo (cfr. verbale 3, D66 segg., pag. 8 seg.; in particolare D73 seg., pag. 9).
E. 7.2.3.2 Appare inoltre quanto mai poco plausibile che il ricorrente abbia potuto darsi alla fuga tranquillamente ed indisturbato, uscendo da una seconda porta posta dietro alla toilette, scavalcando il filo spinato appoggiandosi a dei tronchi di legno che si sarebbero trovati di lato al medesimo, senza che i militari del campo non lo notassero né avessero preso delle misure onde evitare tale agire, anzi sembrerebbe addirittura offrendogliene la possibilità (cfr. verbale 3, D53 segg., pag. 7). Per di più, anche il comportamento tenuto dall'insorgente dopo la sua supposta partenza dal campo, non appare essere in alcun modo combaciante con la logica dell'agire e l'esperienza generale di una persona posta, anche nel contesto specifico srilankese, in una tale situazione e che temesse delle ripercussioni da parte delle autorità srilankesi. Invero, appare quanto mai sorprendente che poco dopo che egli era riuscito a darsi alla fuga in un modo così semplice dalla sua prigionia, si sia recato dapprima camminando sulla strada verso la casa dello zio, quindi essendo in tale modo facilmente visibile ed identificabile, ed in un secondo momento fermando addirittura un tuk-tuk (cfr. verbale 3, D59 segg., pag. 8). Anche per i preparativi per la sua partenza, egli si sarebbe recato personalmente il giorno prima della stessa in un ufficio governativo per ottenere un pass per potersi recare a F._______, nonché avrebbe fatto tutte le procedure d'imbarco all'aeroporto di quest'ultima località da solo, avendo un visto per il G._______, un biglietto aereo ed un passaporto intestato a suo nome (cfr. verbale 2, D39 segg., pag. 5 seg.; verbale 3, D80 segg., pag. 9 seg.). Tali evenienze, sono ancora maggiormente dimostrative dell'inverosimiglianza dei motivi addotti dall'insorgente a fondamento del suo espatrio e del suo timore di subire delle persecuzioni da parte delle autorità del suo Paese d'origine, a causa dei trascorsi da lui addotti.
E. 7.2.3.3 Ne discende quindi che l'insorgente non ha reso verosimile né di essere stato identificato durante la manifestazione alla quale avrebbe partecipato il (...) dalle autorità srilankesi, né gli eventi che avrebbero portato al suo arresto, come pure quest'ultimo, la sua fuga dal campo di prigionia e le circostanze che si sarebbero svolte in seguito a causa della medesima. Neppure ha reso credibile il suo timore di subire delle conseguenze determinanti ai sensi dell'asilo da parte delle autorità del suo Paese d'origine, in rapporto ai fatti da lui narrati, al momento dell'espatrio. Di conseguenza, per le ragioni già indicate nella decisione impugnata dall'autorità inferiore, alla quale si rinvia per ulteriori dettagli (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata), onde evitare inutili ripetizioni, nonché per l'inverosimiglianza delle vicende pregresse, non si può dar alcun credito neppure alle asserzioni dell'insorgente in merito alle ricerche che avrebbero compiuto le autorità srilankesi presso il suo domicilio famigliare sia dopo la sua fuga dal campo (cfr. verbale 2, D56, pag. 8); che da quando egli è espatriato (cfr. verbale 2, D56, pag. 8; verbale 3, D7 segg., pag. 2 seg.).
E. 7.2.4 Visto quanto precede, l'insieme delle dichiarazioni dell'insorgente rilevanti ai sensi dell'asilo, non risultano verosimili giusta l'art. 7 LAsi. Ne discende quindi che il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugna va in merito a tale punto in questione confermata.
E. 8.1 Proseguendo nell'analisi, l'insorgente non può neppure vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi). In effetti, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, il ricorrente - visto anche quanto sopra considerato inverosimile (cfr. consid. 7.2.3) - non ha mai interessato la giustizia srilankese da dover essere registrato nella "Stop List" dalle autorità del suo Paese (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2). Egli non appare nemmeno essere una persona suscettibile di essere considerata dalle autorità srilankesi, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; sentenza E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3). Del resto, lo stesso insorgente, ha asserito di non aver fatto parte delle LTTE (cfr. verbale 2, D59, pag. 9). Non avrebbe peraltro svolto altre attività politiche, a parte la sola partecipazione alla manifestazione del (...) - dove non ha però reso verosimile di essere stato riconosciuto e di avere avuto delle conseguenze in esito alla stessa - o riscontrato problematiche con le autorità o con terzi (cfr. verbale 2, D57 seg., pag. 9), salvo quanto già sopra ritenuto inverosimile. In buona sostanza, non appare che l'insorgente possa essere percepito come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche la sentenza del Tribunale E-350/2017 consid. 4.4). Le sole evenienze di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d'origine, come pure di aver introdotto una domanda d'asilo all'estero, la durata del suo soggiorno all'estero, nonché la sua provenienza dalla Provincia (...) e la sua età anagrafica (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di rischio così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi (cfr. anche a tal proposito fra le tante la sentenza del Tribunale E-2941/2019 del 3 novembre 2021 consid. 6.4). Tali fattori, confermano tutt'al più che egli possa essere interrogato da queste ultime al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. la sentenza E-1866/2015 precitata consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata nella DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5 ed a titolo esemplificativo le sentenze E-4296/2020 del 4 maggio 2021 consid. 6.2, D-4791/2020 del 19 ottobre 2020 consid. 7.1). Ciò non permette però di riconoscere il rischio di trattamenti rilevanti nell'ambito dell'art. 3 LAsi. Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all'incarto, o apportati con il gravame, che rendano verosimile che l'insorgente possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del Paese in questione e che debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale E-6312/2019 del 5 agosto 2021 consid. 5.2.2).
E. 8.2 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, il ricorrente non può pertanto prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi). Pertanto, anche in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato, v'è da confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata.
E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 10.2 Nella decisione avversata, l'autorità resistente ha ritenuto in sunto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ammissibile, ragionevolmente esigibile sia dal profilo della situazione del Paese d'origine che personale, come pure possibile. Nella propria impugnativa, il ricorrente contesta anche tale valutazione, ritenendo essenzialmente inammissibile - in quanto sussisterebbe una violazione degli art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), art. 3 CEDU (RS 0.101) e art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura), nel caso il ricorrente venisse rinviato in patria, poiché rischierebbe seriamente di essere ingiustamente arrestato e torturato, a causa della sua partecipazione alla manifestazione anti-governativa, per essere fuggito dal campo militare, essere espatriato ed avere richiesto asilo all'estero - ed inesigibile la misura d'esecuzione dell'allontanamento decretata.
E. 10.3 Nel caso in parola, il Tribunale rileva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, l'art. 5 cpv. 1 LAsi, non trova applicazione nella sua fattispecie. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili né agli atti né men che meno apportati con il gravame degli elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura, o ancora dall'art. 33 Conv. rifugiati. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Ne consegue pertanto che, l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.
E. 10.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 10.4.2 Risulta notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra le forze armate del governo di Colombo e le LTTE, nel maggio del 2009, in Sri Lanka non viga attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 13.1). Gli avvenimenti in relazione con la situazione politica consecutiva al cambiamento di potere intervenuto nel novembre 2019 non modificano in nulla tale apprezzamento. L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto di principio ragionevolmente esigibile nelle province del (...) e dell'(...) dello Sri Lanka (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3 e 13.4) - ad eccezione della regione di I._______ (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3; DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) - così come nelle altre regioni del Paese (cfr. sentenza E-1866/2015 precitata consid. 13.1.2), se sono adempiute alcune condizioni, in particolare l'esistenza di una rete sociale o familiare, l'accesso all'alloggio e la prospettiva di poter coprire i propri bisogni elementari.
E. 10.4.3 In specie, come l'ha rilevato a ragione la SEM nella decisione avversata, dei fattori favorevoli alla reinstallazione del ricorrente nel distretto di C._______ sono presenti. Egli è difatti giovane, in buona salute, abile al lavoro ed al beneficio sia di una discreta istruzione che di buona esperienza professionale come (...), e di vari altri lavori (...) (cfr. verbale 2, D25 segg., pag. 4). L'insorgente potrà inoltre tornare ad installarsi presso l'abitazione famigliare, ritrovando così anche la madre, la sorella e la famiglia di quest'ultima (cfr. verbale 2, D15 seg., pag. 3). Potrà altresì contare, ove necessario, pure sul sostegno dello zio (...) e la famiglia di questi che vivono poco discosto dal villaggio di provenienza dell'insorgente, ed il quale già in passato lo ha supportato sia finanziariamente sia alloggiandolo (cfr. verbale 2, D10, pag. 3; D31, pag. 4), nonché di un'altra zia pure abitante nella stessa zona (cfr. verbale 2, D31, pag. 4). Pertanto, la copertura dei suoi bisogni elementari appare essergli assicurata in caso di ritorno in Sri Lanka.
E. 10.4.4 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).
E. 10.5 Da ultimo, nemmeno risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 10.6 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata ed il ricorso respinto.
E. 11 Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 13 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4825/2021 Sentenza del 22 novembre 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, rappresentato dall'avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 1° ottobre 2021 / N (...). Fatti: A. L'interessato, asserito cittadino srilankese di etnia tamil, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) luglio 2021 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-1/2). B. Il (...) luglio 2021 il richiedente ha sostenuto un'audizione inerente il rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto SEM n. 13/9; di seguito: verbale 1), allorché il (...) luglio 2021 si è tenuto con il medesimo un colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 16/2); rispettivamente il (...) agosto 2021 (cfr. atto SEM n. 23/11; di seguito: verbale 2) ed il (...) settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 26/11; di seguito: verbale 3), l'interessato è stato sentito in particolare riguardo ai suoi motivi d'asilo. Nel corso delle summenzionate audizioni egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver vissuto dalla nascita sino al (...) a B._______ (sito nel distretto di C._______, nella Provincia del [...] dello Sri Lanka), quando si sarebbe trasferito da uno zio a D._______, nel distretto di C._______ (pure ubicato nella Provincia del [...] dello Sri Lanka). Il suo trasferimento presso lo zio, si sarebbe reso necessario, in quanto il (...) una mucca della sua famiglia, che l'interessato come solito aveva lasciato pascolare liberamente assieme ad altri loro capi di bestiame il mattino, non sarebbe ritornata nel loro terreno nel pomeriggio. Pertanto, egli avrebbe iniziato a cercarla e sarebbe giunto dinnanzi ad un campo militare che sarebbe sito in prossimità della loro casa. Lì dei militari, dopo averlo chiamato, lo avrebbero accusato di avere reciso e rovinato il filo spinato che recintava il campo militare lasciando entrare la sua mucca. Egli avrebbe negato tali fatti, ma loro avrebbero insistito con le loro accuse, legandogli dapprima le mani, poi pestandolo ed infine trasportandolo e rinchiudendolo all'interno del campo militare, in una stanza. Il mattino seguente, l'interessato avrebbe richiesto ad una guardia di accompagnarlo in bagno, da dove sarebbe riuscito a darsi alla fuga, uscendo dal campo e nascondendosi dapprima a casa di un amico, e dopo aver telefonato con la madre, recandosi invece dallo zio a E._______. Dopo la sua fuga, il giorno stesso, dei militari si sarebbero presentati al suo domicilio famigliare, perquisendo la stessa in cerca dell'interessato. Anche successivamente lo avrebbero continuato a cercare a casa. Nei giorni seguenti lo zio si sarebbe recato a controllare il loro terreno ed i militari lo avrebbero questionato su dove si trovasse il richiedente e picchiato. In un'evenienza si sarebbero presentati anche al suo domicilio e avrebbero minacciato i membri famigliari. Ma l'interessato, nel frattempo, si sarebbe già trasferito presso un amico dello zio (...). Secondo le allegazioni del richiedente, tale suo arresto sarebbe derivato dalla sua partecipazione ad una manifestazione avvenuta il (...), denominata "(...)" ed organizzata dal partito politico (...) (acronimo in inglese per "[...]", o in italiano "[...]"), che avrebbe avuto quale obiettivo il rilascio delle persone arrestate durante la guerra. Invero egli ha narrato nel corso della seconda audizione federale come, durante la stessa dimostrazione, (...) militari (detti anche a volte dall'insorgente [agenti del] "CID", acronimo in inglese per "Criminal Investigation Department") che lavorerebbero nel campo militare sito nei pressi della sua abitazione famigliare, e che stavano controllando le persone presenti alla manifestazione, lo avrebbero riconosciuto. Al che egli, avrebbe deciso di abbandonare tale evento, ed avrebbe preso il bus per rientrare al domicilio. Nei giorni successivi, quando avrebbe incontrato tali militari, questi ultimi lo avrebbero iniziato ad osservare in modo minaccioso, ciò che in precedenza non avrebbero invece fatto. A seguito di tali vicissitudini, lo zio avrebbe organizzato il viaggio d'espatrio, e l'(...) egli sarebbe partito dall'aeroporto di F._______ - ove si sarebbe già recato (...) giorni prima - con un passaporto intestato a suo nome verso il G._______. Dopo il suo espatrio, egli avrebbe appreso telefonicamente dalla madre che sarebbe stato ricercato ancora quattro o cinque volte presso il suo domicilio famigliare da parte dei militari, ed in un'occasione avrebbero riferito alla genitrice che allorché egli sarebbe rientrato a casa, si sarebbe dovuto recare al centro militare (cfr. verbale 3, D8, pag. 2). Anche il "(...)" del suo villaggio avrebbe dapprima telefonato alla madre e poi in una circostanza avrebbe fatto visita a quest'ultima, per sapere dove lui fosse e che i militari intendevano soltanto parlare con lui, nonché avrebbe chiesto se dovesse togliere il nome dell'interessato dal certificato di famiglia (cfr. verbale 3, D9 seg., pag. 2). In caso di rientro in Sri Lanka, egli teme di essere arrestato e torturato, a causa della sua fuga dal campo militare. A sostegno delle sue allegazioni, l'interessato ha presentato una copia della sua carta d'identità (cfr. verbale 2, D4, pag. 2; atto SEM n. 28, mezzo di prova n. 1). C. Il 30 settembre 2021 il richiedente asilo, per il tramite della sua rappresentante legale, ha presentato il parere (cfr. atto SEM n. 30/9) al progetto di decisione della SEM del 29 settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 29/8). In tale contesto, per supportare le allegazioni in merito alla sua partecipazione alla manifestazione del (...), l'interessato ha prodotto le copie di cinque fotografie che raffigurerebbero quest'ultima (cfr. atti SEM n. 28, mezzo di prova n. 2 e 30/9). D. Con decisione del 1° ottobre 2021, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 33/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della stessa misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. Per il tramite del ricorso del 2 novembre 2021 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto avverso la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo in via principale all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo; ed in via subordinata alla restituzione degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni dell'insorgente e per completamento istruttorio. Contestualmente il ricorrente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Quale nuova documentazione a sostegno del ricorso, il ricorrente ha inoltrato un rapporto dell'(...) ([...]) del (...), intitolata: "(...)". F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
2. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]; sentenza del Tribunale D-4820/2020 del 10 novembre 2020 consid. 7 [prevista per la pubblicazione quale DTAF]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 5. 5.1 Nella sua decisione, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto che le dichiarazioni rese dall'insorgente, in ordine alla sua partecipazione alla manifestazione organizzata dal partito (...) e la successiva persecuzione nei suoi confronti da parte delle autorità srilankesi, siano inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Egli non avrebbe difatti sostanziato sufficientemente le allegazioni circa la sua partecipazione alla succitata manifestazione, nonché in merito alla conseguente persecuzione. In merito a quest'ultima, le sue asserzioni si baserebbero su delle mere supposizioni di parte; e si sarebbe peraltro contraddetto sia sulla natura dell'arresto intervenuto il (...) che su quanto sarebbe accaduto dopo la sua fuga dal campo militare. Altresì, le ricerche nei suoi confronti, sarebbero fondate su informazioni - peraltro concise e stereotipate - riportategli telefonicamente dalla madre, che non soltanto per giurisprudenza del Tribunale sarebbero da ritenere inverosimili, ma pure non pertinenti ai sensi dell'asilo. In un passo successivo, la SEM ha considerato che il ricorrente, nel caso di un ritorno in Sri Lanka, non possa essere esposto, in un prossimo futuro e con un'alta probabilità, a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Rispetto a tale conclusione, nella decisione impugnata l'autorità di prime cure ha essenzialmente osservato dapprima come il trattenimento per una notte dell'insorgente nel campo militare non potrebbe essere considerato una misura persecutoria secondo l'art. 3 LAsi, mancando sia la necessaria intensità che uno dei motivi esaustivamente esposti in tale disposto. Inoltre, dalle sue dichiarazioni si evincerebbe come non vi fosse alcun timore fondato di persecuzione nei suoi confronti dopo la sua fuga, viste le modalità con le quali avrebbe lasciato legalmente il suo Paese d'origine, dall'aeroporto di F._______. Al contrario, egli avrebbe vissuto in Sri Lanka fino al (...), e quindi sarebbe ivi rimasto per (...) anni dopo la fine della guerra. Neppure le elezioni presidenziali del 16 novembre 2019 né le sue conseguenze, nel caso specifico, condurrebbero ad un aggravarsi della situazione personale dell'interessato, tanto da ritenere che un timore fondato di persecuzione sia dato. Infine l'autorità inferiore si è espressa in merito al parere presentato dall'insorgente, ritenendo come non contenesse fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica della sua conclusione. Segnatamente, censurando dapprima il tempismo nella presentazione delle cinque fotografie da parte del ricorrente, ha ritenuto come tali immagini non corroborerebbero la sua partecipazione alla manifestazione, in quanto egli non vi sarebbe raffigurato, sarebbero state prodotte ai fini della causa, non menzionandone i motivi come pure essendo state inoltrate tardivamente. Altresì anche le sue allegazioni offerte soltanto con il parere in merito all'organizzazione ed al suo coinvolgimento nella manifestazione non potrebbero essere ritenute verosimili, viste le dichiarazioni fornite invece in merito nel corso dell'audizione. Neppure le incoerenze rilevate nel progetto di decisione, sarebbero state chiarite dall'insorgente in corso di procedura. La SEM ha quindi ribadito l'inverosimiglianza e l'irrilevanza delle allegazioni dell'interessato. 5.2 Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente, dopo aver citato ed ampliato l'istoriato procedurale, avversa le conclusioni presenti nel provvedimento sindacato. In primo luogo, ritiene come le sue dichiarazioni rese nel corso dell'audizione complementare inerenti la sua partecipazione alla manifestazione del (...) sarebbero verosimili, e non tardive come avrebbe sostenuto, a torto, la SEM nella decisione avversata. Inoltre, andrebbe considerato come egli avrebbe già fornito durante la prima audizione, tutti quegli elementi che permetterebbero, con un grado di probabilità preponderante, di rendere credibile la sua partecipazione alla manifestazione succitata. Non sarebbe inoltre ravvisabile alcuna incoerenza tra quanto dichiarato da lui in audizione e quanto invece asserito con il parere in merito. Il procedere della SEM, che avrebbe escluso la verosimiglianza di circostanze apportate in sede di parere, non soltanto costituirebbe un errato apprezzamento della nozione di verosimiglianza, bensì rappresenterebbe pure una violazione del diritto di essere sentito della parte. In merito a tale punto, non sarebbe stato in particolare richiesto al ricorrente di spiegare il motivo per cui avrebbe partecipato al corteo organizzato dal partito (...) in nessuna delle audizioni tenute con il medesimo. Proseguendo nell'analisi, l'interessato sostiene inoltre che il suo racconto della partecipazione alla manifestazione e della sua identificazione da parte di agenti del CID durante la stessa - elemento quest'ultimo che sarebbe rilevante e non la semplice sua partecipazione all'evento - sarebbe caratterizzato da numerosi dettagli che ne supporterebbero la verosimiglianza. La contraddizione rilevata dalla SEM in merito al fatto che nella prima audizione non avrebbe allegato di essere stato interpellato al momento del suo fermo in rapporto alla sua partecipazione alla manifestazione, andrebbe poi relativizzata. Invero, a mente della rappresentante legale dell'insorgente, la menzione del campo di H._______ nel corso del racconto spontaneo nella prima audizione, costituirebbe una perifrasi per esprimere quanto esplicitato nel corso del secondo verbale. Altresì l'insorgente censura l'accertamento dei fatti rilevanti da parte della SEM in ordine alla valutazione del fermo del (...). Difatti, l'autorità pregressa nel suo esame avrebbe dovuto applicare i modelli di persecuzione vigenti nel Paese d'origine del ricorrente, invece di giudicare le circostanze secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita in uno Stato di diritto. Il ricorrente sarebbe per di più stato in grado di sostanziare il suo arresto del (...) e dimostrare la sua relazione con la partecipazione alla manifestazione tenuta il (...); circostanze che farebbero emergere un profilo di rischio di persecuzione in capo all'insorgente. La SEM avrebbe difatti in merito proceduto ad un esame atomizzato di singoli elementi di pretesa inverosimiglianza, senza tuttavia tenere conto dei modelli di persecuzione applicati nei confronti delle persone sospettate di appartenere ad un partito ritenuto vicino alla causa delle LTTE (acronimo in inglese per "Liberation Tigers of Tamil Eelam", o in italiano: "Tigri per la liberazione della patria Tamil", conosciute anche come "Tigri Tamil"), quale il (...), concludendo quindi a torto che la natura del fermo dell'insorgente non sia da ricondurre ad uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi; ossia che lo stesso fosse di natura politica. Ciò anche considerando che quanto da lui vissuto non potrebbe essere ascrivibile ad un'inchiesta penale ordinaria, conforme alle regole di uno Stato di diritto. Il ricorrente solleva poi che per quanto concerne le contraddizioni rilevate dalla SEM in ordine a quanto sarebbe successo allo zio dopo la sua fuga dalla prigionia, si tratterebbe di un refuso che egli avrebbe credibilmente già spiegato in audizione. Inoltre, anche le dichiarazioni rese in ordine alle informazioni ottenute telefonicamente dal ricorrente tramite la madre, a differenza di quanto sostenuto dalla SEM nella decisione avversata, sarebbero dettagliate e plausibili. Visto poi come il fermo del ricorrente andrebbe ricondotto alla sua pregressa partecipazione alla manifestazione organizzata dal (...), seppure si tratterebbe di dichiarazioni apprese tramite terzi, la giurisprudenza citata nel provvedimento sindacato non si applicherebbe in specie. Pertanto, le ricerche nei confronti dell'insorgente apparirebbero essere attuali. Da ultimo, e contrariamente a quanto ritenuto nella decisione avversata, il profilo di rischio del ricorrente sarebbe da considerare elevato ed apparirebbe rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, anche citando alcune fonti di organizzazioni non governative ed il rapporto dell'(...) allegato al ricorso, il ricorrente ritiene che egli rischierebbe di essere accusato di simpatizzare per l'ideologia delle LTTE, ciò che fonderebbe un serio e concreto timore di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi, nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka. Invero, le persone - in particolare tamil del (...) del Paese - che hanno fatto parte delle LTTE o che sono sospettate di aver simpatizzato con questo gruppo, sarebbero esposte ad un rischio reale di gravi pregiudizi in caso di rientro nel succitato Paese. 6. 6.1 Occorre innanzitutto determinare se vi sia effettivamente stata una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente in rapporto alle sue allegazioni in merito alla partecipazione alla manifestazione da parte dell'autorità inferiore. Tale censura formale va analizzata a titolo preliminare in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). 6.2 Il diritto di essere sentito, garanzia procedurale di rango fondamentale disciplinata dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3; art. 26 e seg. PA). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). 6.3 In specie, non si ravvisa da parte dell'autorità inferiore alcuna violazione in tal senso. Il ricorrente sul punto della partecipazione alla manifestazione ha difatti potuto esprimersi diffusamente sia nel corso delle sue audizioni (cfr. verbale 2, D56, pag. 8; verbale 3, D23 segg., pag. 4 seg.), che nell'ambito del suo parere alla bozza di decisione della SEM (cfr. atto SEM n. 30/9). Il fatto che l'autorità precitata abbia d'un canto ritenuto la produzione delle fotografie inerenti la manifestazione tardiva e non corroborante la sua partecipazione alla medesima, e d'altro canto alcune delle sue allegazioni inerenti la succitata manifestazione apportata con il parere come inverosimili - motivando peraltro la decisione avversata su tali questioni sufficientemente (cfr. p.to II/2, pag. 8 della decisione impugnata) - non rappresenta in alcun modo una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Discende infatti da un apprezzamento di tali evenienze da parte dell'autorità inferiore, quindi da una questione di merito degli argomenti dell'insorgente. Il fatto solo che il ricorrente non concordi con l'esame svolto dalla SEM nel merito, non rappresenta però in alcun modo una violazione del suo diritto di essere sentito. Le censure mosse in tal senso nei confronti del provvedimento impugnato, risultano pertanto infondate e vanno conseguentemente respinte. 7. 7.1 La Svizzera su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). 7.2 7.2.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli, onde evitare inutili ridondanze (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 7.2.2 In primo luogo, il Tribunale dissente dall'argomentazione contenuta nella decisione avversata dalla SEM, in punto all'inverosimiglianza della partecipazione dell'insorgente alla manifestazione del (...). Nel corso delle audizioni, egli ha difatti in merito reso, a differenza di quanto sostenuto dall'autorità sindacata, delle allegazioni precise, sufficientemente dettagliate e coerenti (cfr. verbale 2, D56, pag. 8; verbale 3, D23 segg., pag. 4 seg.), da apparire nel loro complesso convincenti. Egli ha in particolare descritto sia chi avesse organizzato la stessa, come pure lo scopo che si prefiggeva il medesimo evento, i luoghi precisi - anche dove egli si sarebbe unito alla manifestazione - dello stesso, come pure le motivazioni che lo avrebbero condotto a prendere parte alla dimostrazione pubblica. La sola partecipazione dell'insorgente alla succitata manifestazione, è quindi da ritenere verosimile ex art. 7 LAsi. 7.2.3 Tuttavia, il Tribunale giunge a diversa conclusione del ricorrente per quanto riguarda sia l'evenienza che l'insorgente sia stato identificato nel corso della manifestazione da parte di membri del CID, sia l'arresto e le vicissitudini a lui occorse in seguito, e poste da lui in relazione con il predetto evento, che l'avrebbero condotto all'espatrio dal suo Paese d'origine. Le sue allegazioni in merito risultano infatti essere incoerenti, contraddittorie, a tratti illogiche e non plausibili. 7.2.3.1 Per quanto concerne dapprima il momento in cui egli sarebbe stato visto da membri del CID, nella versione narrata durante la prima audizione federale, egli ha riferito che mentre si sarebbe trovato nella zona di E._______, vi sarebbe stato "un ufficio dei CID" ed egli avrebbe visto che controllavano i manifestanti e che avrebbero "guardato" anche lui, ma non avendo reagito vedendolo, egli sarebbe andato alla fermata del bus per fare rientro a casa (cfr. verbale 2, D56, pag. 8). Soltanto dopo tale manifestazione, i militari avrebbero iniziato a guardarlo con fare minaccioso (cfr. verbale 2, D56, pag. 8). Nel corso invece della seconda audizione, egli ha riferito tutt'altra reazione dei militari, ovvero che al vederlo nella folla, lo avrebbero riconosciuto ed avrebbero "mosso la testa" e guardato "con occhi arrabbiati" (cfr. verbale 3, D31, pag. 5) o ancora "Quando mi hanno visto, mi hanno guardato con uno sguardo arrabbiato" (cfr. verbale 3, D33, pag. 5). Questi ultimi asserti, risultano essere in netto contrasto con l'atteggiamento invece da lui descritto dei militari nel primo colloquio, dove seppure lo avrebbero guardato, non avrebbero manifestato né di averlo riconosciuto, come neppure avrebbero avuto alcuna reazione di sorta, evenienze che al contrario il ricorrente presenta nella seconda audizione, senza alcuna spiegazione plausibile che ne motivi la discrepanza. Altresì, anche in merito al luogo dove avrebbero sostato tali militari, appare essere incoerente nelle due versioni rese. Se in un primo tempo, egli difatti narra che tali membri del CID si sarebbero trovati presso un loro ufficio (cfr. verbale 2, D56, pag. 8); in un secondo tempo allega invece che i (...) agenti si sarebbero trovati vicino ad una rotonda e ad una fermata del bus, vestiti in borghese (cfr. verbale 3, D31, pag. 5). Anche riguardo al momento del suo fermo che sarebbe accaduto il (...), sono ravvisabili diverse contraddizioni ed incoerenze nelle diverse versioni rese in audizione ed all'interno degli stessi verbali, di cui l'insorgente non ha fornito alcuna giustificazione credibile. In primo luogo, il resoconto dell'interrogatorio che gli avrebbe rivolto il militare che parlava tamil, nella prima audizione non contiene in alcun modo un riferimento alla manifestazione a cui l'insorgente avrebbe preso parte (cfr. verbale 2, D56, pag. 7), come invece vorrebbe far intendere l'interessato nel suo ricorso. Anzi, senza possibilità di fraintendimento, l'interessato su quesito diretto del funzionario interrogante se, oltre all'accusa di aver rovinato il filo spinato del campo militare, i militari gli avessero rivolto altre accuse; egli ha riferito che il militare tamil gli avrebbe parlato soltanto del filo spinato (cfr. verbale 2, D62, pag. 9). È solamente allorché avrebbero parlato tra di loro in cingalese, che egli avrebbe compreso che parlavano anche della manifestazione (cfr. verbale 2, D62, pag. 9), nonché avrebbero nominato la stessa nella circostanza in cui avrebbero fermato lo zio dopo la sua fuga dal campo militare (cfr. verbale 2, D63, pag. 9). Tali allegazioni, risultano però in completa antitesi con la versione da lui resa nel corso dell'audizione successiva, allorché ha invece dichiarato che il militare tamil lo avrebbe questionato anche se egli avesse partecipato ad una manifestazione (cfr. verbale 3, D41 seg., pag. 6). La spiegazione offerta dal ricorrente allorché gli sono state contestate tali differenti versioni (cfr. verbale 3, D47 seg., pag. 7), non può quindi trovare alcun accoglimento. A tal proposito, non può neppure essere seguita la tesi fornita dalla rappresentante legale nel ricorso, quando vorrebbe interpretare la menzione del campo di H._______ da parte del ricorrente nella prima audizione, come una "perifrasi" di quanto narrato nella seconda audizione. Invero, l'insorgente nel primo verbale ha nominato tale campo militare, soltanto in relazione all'affermazione che il militare tamil gli avrebbe rivolto allorché si trovava rinchiuso nella stanza, dopo che la madre dell'insorgente se ne sarebbe andata via, ovvero che: "Domani potrai dire che delle persone sono venute in tuo soccorso, al campo di H._______" (cfr. verbale 2, D56, pag. 7). Ciò che però risulta inequivocabilmente differente rispetto a quanto riportato invece dal ricorrente nel corso dell'audizione seguente, ove invece allega che da tale militare tamil avrebbe appreso che sarebbe stato trasferito al campo militare di H._______ dove gli avrebbero posto ulteriori quesiti riguardo alla manifestazione e lui avrebbe potuto dare le sue giustificazioni in proposito (cfr. verbale 3, D42 segg., pag. 6). Oltre a tale importante contraddizione, nella narrazione dell'insorgente sono ravvisabili ulteriori incoerenze che nel complesso ne minano fortemente l'intero narrato. Invero, se all'interno della prima audizione egli ha dapprima asserito che delle persone sue conoscenti sarebbero scese da un pick-up per chiedere ciò che stava succedendo (cfr. verbale 2, D56, pag. 7); poco dopo sorprendentemente e senza giustificazione di sorta, l'interessato si è corretto riferendo invece che tali persone sarebbero giunte a piedi, ed il pick-up sarebbe invece arrivato per condurlo via (cfr. verbale 2, D56, pag. 7). Inoltre, appare a dir poco incredibile, che egli riferisca di essere stato rinchiuso in una stanza buia con una porta fatta di sbarre di ferro, dalla quale sarebbe stato l'unico punto dove entrava l'aria e la luce; e che alla madre i militari avrebbero riferito di non averlo arrestato (cfr. verbale 2, D56, pag. 7; D63, pag. 9; verbale 3, D48 segg., pag. 7); ma nello stesso tempo egli avrebbe visto la madre allorché sarebbe giunta al campo a chiedere ai militari di lasciarlo andare (cfr. verbale 2, D56, pag. 7). Dipoi, la versione da lui resa in merito alla dinamica che avrebbe avuto quale protagonista lo zio, risulta essere fortemente discordante nelle due audizioni e non spiegabile come un mero "refuso" come postulato nel gravame dal ricorrente. Invero nella prima audizione, egli ha chiaramente indicato che soltanto (...) o (...) giorni dopo che lo zio sarebbe stato picchiato vicino al campo militare, i militari sarebbero giunti a controllare al domicilio del parente (cfr. verbale 2, D56, pag. 8); quando al contrario, nel colloquio successivo, l'insorgente ha asserito che tale visita sarebbe avvenuta prima dell'incontro avuto con lo zio al campo agricolo (cfr. verbale 3, D66 segg., pag. 8 seg.; in particolare D73 seg., pag. 9). 7.2.3.2 Appare inoltre quanto mai poco plausibile che il ricorrente abbia potuto darsi alla fuga tranquillamente ed indisturbato, uscendo da una seconda porta posta dietro alla toilette, scavalcando il filo spinato appoggiandosi a dei tronchi di legno che si sarebbero trovati di lato al medesimo, senza che i militari del campo non lo notassero né avessero preso delle misure onde evitare tale agire, anzi sembrerebbe addirittura offrendogliene la possibilità (cfr. verbale 3, D53 segg., pag. 7). Per di più, anche il comportamento tenuto dall'insorgente dopo la sua supposta partenza dal campo, non appare essere in alcun modo combaciante con la logica dell'agire e l'esperienza generale di una persona posta, anche nel contesto specifico srilankese, in una tale situazione e che temesse delle ripercussioni da parte delle autorità srilankesi. Invero, appare quanto mai sorprendente che poco dopo che egli era riuscito a darsi alla fuga in un modo così semplice dalla sua prigionia, si sia recato dapprima camminando sulla strada verso la casa dello zio, quindi essendo in tale modo facilmente visibile ed identificabile, ed in un secondo momento fermando addirittura un tuk-tuk (cfr. verbale 3, D59 segg., pag. 8). Anche per i preparativi per la sua partenza, egli si sarebbe recato personalmente il giorno prima della stessa in un ufficio governativo per ottenere un pass per potersi recare a F._______, nonché avrebbe fatto tutte le procedure d'imbarco all'aeroporto di quest'ultima località da solo, avendo un visto per il G._______, un biglietto aereo ed un passaporto intestato a suo nome (cfr. verbale 2, D39 segg., pag. 5 seg.; verbale 3, D80 segg., pag. 9 seg.). Tali evenienze, sono ancora maggiormente dimostrative dell'inverosimiglianza dei motivi addotti dall'insorgente a fondamento del suo espatrio e del suo timore di subire delle persecuzioni da parte delle autorità del suo Paese d'origine, a causa dei trascorsi da lui addotti. 7.2.3.3 Ne discende quindi che l'insorgente non ha reso verosimile né di essere stato identificato durante la manifestazione alla quale avrebbe partecipato il (...) dalle autorità srilankesi, né gli eventi che avrebbero portato al suo arresto, come pure quest'ultimo, la sua fuga dal campo di prigionia e le circostanze che si sarebbero svolte in seguito a causa della medesima. Neppure ha reso credibile il suo timore di subire delle conseguenze determinanti ai sensi dell'asilo da parte delle autorità del suo Paese d'origine, in rapporto ai fatti da lui narrati, al momento dell'espatrio. Di conseguenza, per le ragioni già indicate nella decisione impugnata dall'autorità inferiore, alla quale si rinvia per ulteriori dettagli (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata), onde evitare inutili ripetizioni, nonché per l'inverosimiglianza delle vicende pregresse, non si può dar alcun credito neppure alle asserzioni dell'insorgente in merito alle ricerche che avrebbero compiuto le autorità srilankesi presso il suo domicilio famigliare sia dopo la sua fuga dal campo (cfr. verbale 2, D56, pag. 8); che da quando egli è espatriato (cfr. verbale 2, D56, pag. 8; verbale 3, D7 segg., pag. 2 seg.). 7.2.4 Visto quanto precede, l'insieme delle dichiarazioni dell'insorgente rilevanti ai sensi dell'asilo, non risultano verosimili giusta l'art. 7 LAsi. Ne discende quindi che il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugna va in merito a tale punto in questione confermata. 8. 8.1 Proseguendo nell'analisi, l'insorgente non può neppure vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi). In effetti, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, il ricorrente - visto anche quanto sopra considerato inverosimile (cfr. consid. 7.2.3) - non ha mai interessato la giustizia srilankese da dover essere registrato nella "Stop List" dalle autorità del suo Paese (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2). Egli non appare nemmeno essere una persona suscettibile di essere considerata dalle autorità srilankesi, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; sentenza E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3). Del resto, lo stesso insorgente, ha asserito di non aver fatto parte delle LTTE (cfr. verbale 2, D59, pag. 9). Non avrebbe peraltro svolto altre attività politiche, a parte la sola partecipazione alla manifestazione del (...) - dove non ha però reso verosimile di essere stato riconosciuto e di avere avuto delle conseguenze in esito alla stessa - o riscontrato problematiche con le autorità o con terzi (cfr. verbale 2, D57 seg., pag. 9), salvo quanto già sopra ritenuto inverosimile. In buona sostanza, non appare che l'insorgente possa essere percepito come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche la sentenza del Tribunale E-350/2017 consid. 4.4). Le sole evenienze di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d'origine, come pure di aver introdotto una domanda d'asilo all'estero, la durata del suo soggiorno all'estero, nonché la sua provenienza dalla Provincia (...) e la sua età anagrafica (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di rischio così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi (cfr. anche a tal proposito fra le tante la sentenza del Tribunale E-2941/2019 del 3 novembre 2021 consid. 6.4). Tali fattori, confermano tutt'al più che egli possa essere interrogato da queste ultime al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. la sentenza E-1866/2015 precitata consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata nella DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5 ed a titolo esemplificativo le sentenze E-4296/2020 del 4 maggio 2021 consid. 6.2, D-4791/2020 del 19 ottobre 2020 consid. 7.1). Ciò non permette però di riconoscere il rischio di trattamenti rilevanti nell'ambito dell'art. 3 LAsi. Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all'incarto, o apportati con il gravame, che rendano verosimile che l'insorgente possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del Paese in questione e che debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale E-6312/2019 del 5 agosto 2021 consid. 5.2.2). 8.2 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, il ricorrente non può pertanto prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi). Pertanto, anche in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato, v'è da confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata.
9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.2 Nella decisione avversata, l'autorità resistente ha ritenuto in sunto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ammissibile, ragionevolmente esigibile sia dal profilo della situazione del Paese d'origine che personale, come pure possibile. Nella propria impugnativa, il ricorrente contesta anche tale valutazione, ritenendo essenzialmente inammissibile - in quanto sussisterebbe una violazione degli art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), art. 3 CEDU (RS 0.101) e art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura), nel caso il ricorrente venisse rinviato in patria, poiché rischierebbe seriamente di essere ingiustamente arrestato e torturato, a causa della sua partecipazione alla manifestazione anti-governativa, per essere fuggito dal campo militare, essere espatriato ed avere richiesto asilo all'estero - ed inesigibile la misura d'esecuzione dell'allontanamento decretata. 10.3 Nel caso in parola, il Tribunale rileva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, l'art. 5 cpv. 1 LAsi, non trova applicazione nella sua fattispecie. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili né agli atti né men che meno apportati con il gravame degli elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura, o ancora dall'art. 33 Conv. rifugiati. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Ne consegue pertanto che, l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 10.4 10.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.4.2 Risulta notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra le forze armate del governo di Colombo e le LTTE, nel maggio del 2009, in Sri Lanka non viga attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 13.1). Gli avvenimenti in relazione con la situazione politica consecutiva al cambiamento di potere intervenuto nel novembre 2019 non modificano in nulla tale apprezzamento. L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto di principio ragionevolmente esigibile nelle province del (...) e dell'(...) dello Sri Lanka (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3 e 13.4) - ad eccezione della regione di I._______ (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3; DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) - così come nelle altre regioni del Paese (cfr. sentenza E-1866/2015 precitata consid. 13.1.2), se sono adempiute alcune condizioni, in particolare l'esistenza di una rete sociale o familiare, l'accesso all'alloggio e la prospettiva di poter coprire i propri bisogni elementari. 10.4.3 In specie, come l'ha rilevato a ragione la SEM nella decisione avversata, dei fattori favorevoli alla reinstallazione del ricorrente nel distretto di C._______ sono presenti. Egli è difatti giovane, in buona salute, abile al lavoro ed al beneficio sia di una discreta istruzione che di buona esperienza professionale come (...), e di vari altri lavori (...) (cfr. verbale 2, D25 segg., pag. 4). L'insorgente potrà inoltre tornare ad installarsi presso l'abitazione famigliare, ritrovando così anche la madre, la sorella e la famiglia di quest'ultima (cfr. verbale 2, D15 seg., pag. 3). Potrà altresì contare, ove necessario, pure sul sostegno dello zio (...) e la famiglia di questi che vivono poco discosto dal villaggio di provenienza dell'insorgente, ed il quale già in passato lo ha supportato sia finanziariamente sia alloggiandolo (cfr. verbale 2, D10, pag. 3; D31, pag. 4), nonché di un'altra zia pure abitante nella stessa zona (cfr. verbale 2, D31, pag. 4). Pertanto, la copertura dei suoi bisogni elementari appare essergli assicurata in caso di ritorno in Sri Lanka. 10.4.4 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 10.5 Da ultimo, nemmeno risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 10.6 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata ed il ricorso respinto.
11. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
13. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: