Asilo e allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 1'200.-, sono poste a carico degli istanti e sono compensate con l'anticipo versato in data 10 ottobre 2011.
E. 3 Questa sentenza è comunicata all'istante, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro Data di spedizione:
Dispositiv
- Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 1'200.-, sono poste a carico degli istanti e sono compensate con l'anticipo versato in data 10 ottobre 2011.
- Questa sentenza è comunicata all'istante, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4818/2011 Sentenza del 1° febbraio 2012 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Hans Schürch, Robert Galliker; cancelliere Bruno D'Amaro. Parti A._______, nato il (...), la moglie B._______, nata il (...), ed il figlio C._______, nato il (...), Iraq, rappresantati dal Sig. Lodovico Gentile, UCM Federazione Utenti Sanità Pubblica, istanti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Revisione; sentenza del Tribunale amministrativo federale del 3 agosto 2011 / D-3666/2010. Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data 22 ottobre 2009 in Svizzera; la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) del 26 aprile 2010, nella quale ha respinto la citata domanda d'asilo dei richiedenti ed ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera come pure l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq, siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 21 maggio 2010 contro la decisione dell'UFM; la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3666/2010 del 3 agosto 2011 che conferma la succitata decisione dell'UFM; la domanda di revisione del 31 agosto 2011 (cfr. plico raccomandato del 1° settembre 2011; data d'entrata: 2 settembre 2011) con allegati: ¾ procure del 23 agosto 2011 (allegati 1 e 2); ¾ copia della sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3666/2010 del 3 agosto 2011 (allegato 3); ¾ copia di una lettera minatoria del 9 dicembre 2010 con relativa traduzione in italiano (allegato 4); ¾ copia di un certificato di residenza di D._______ (allegato 5); ¾ copia di un certificato di domicilio di D._______, frazione di E._______ (allegato 6); le conclusioni di suddetta istanza, che ne chiede l'accoglimento con concessione dell'effetto sospensivo, congiuntamente alla domanda di gratuito patrocinio nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo; la decisione incidentale del 6 settembre 2011 del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) di sospensione in via supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento dell'istante secondo il senso giusta l'art. 56 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicem-bre 1968 (PA, RS 172.021) e nella quale è stato fissato agli istanti un termine veniente a scadenza al 21 settembre 2011 per produrre l'originale dell'allegato 4 rispettivamente gli originali ed una traduzione conforme all'originale degli allegati 5 e 6; lo scritto del 15 settembre 2011 (data d'entrata: 16 settembre 2011) con allegata la documentazione richiesta dal Tribunale; la decisione incidentale del 23 settembre 2011 del Tribunale con la quale gli istanti sono stati invitati a versare entro il 10 ottobre 2011 un anticipo di CHF 1'200.- a copertura delle presunte spese processuali giusta l'art. 63 cpv. 4 e 5 PA, dopo aver respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, nonché la domanda d'assistenza giudiziaria degli istanti, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; lo scritto degli istanti del 27 settembre 2011 (data d'entrata: 29 settembre 2011) con allegato lo scritto del 27 settembre 2011 indirizzato all'ambasciata dell'Irak a Berna con il quale chiedono di confermare l'autenticità dei documenti in questione; il pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali effettuato dagli istanti il 10 ottobre 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato, che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo, nonché si pronuncia sulle domande di revisione contro le proprie sentenze (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi ed art. 121-128 LTF applicabili per analogia giusta l'art. 45 LTAF); che, in altre parole, le sentenze definitive del Tribunale possono solo essere riviste, se sono date le condizioni, con il rimedio straordinario della revisione (art. 121 a 128 LTF applicabili per analogia giusta l'art. 45 LTAF, riservati gli art. 46 e 47 LTAF; DTAF 2007/21 consid. 2.1 e 5.1 con i relativi riferimenti); che una domanda di revisione, in quanto mezzo giuridico straordinario suscettibile di essere esercitato contro una sentenza cresciuta in giudicato, non è ricevibile se non a condizioni severe; che il rimedio deve essere inoltrato nel rispetto dei termini di cui all'art. 124 LTF e deve quantomeno fondarsi su uno dei motivi di revisione enumerati esaustivamente dagli art. 121, 122 e 123 LTF (cfr. Pierre Ferrari, in Commentaire de la LTF, Berna 2009, no 4 ad art. 121, pag. 1192; Elisabeth Escher, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n° 1 ad art. 121, pag. 1178; Jean-François Poudret, Commentaire de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, Volume V, Berna 1992, pag. 13); che, inoltre, l'uso di rimedi di diritto o di mezzi d'impugnazione straordinari non sospende l'esecuzione, a meno che l'autorità competente per il disbrigo non decida altrimenti (cfr. art. 112 LAsi, nonché art. 126 LTF in materia di revisione giusta gli art. 121 segg. LTF); che, nel caso in disamina, gli istanti hanno preso parte alla procedura che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3666/2010 del 3 agosto 2011 ed hanno un interesse degno di protezione alla ripresa di detta procedura, per il che essi sono indubbiamente legittimati ad agire (cfr. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo, 1998, pag. 363); che presentata nel rispetto dei termini di cui all'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF e per un motivo previsto all'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF - producendo gli istanti dei mezzi di prova - l'istanza è ammissibile; che giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF una revisione può essere, tra l'altro, domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente; che si tratta quindi di pseudo-nova, ritenuto che la legge esclude espressamente dalla procedura di revisione i puri nova, ovvero fatti o mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTF 134 IV 48, consid. 1.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3738/2009 del 3 luglio 2009; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2002 n. 13 consid. 5a e GICRA 1995 n. 21; Karl Spüler/Annette Dolge/Dominik Vock, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo 2006, pag. 228 segg.); che la succitata norma riprende essenzialmente la precedente disciplina dell'art. 137 lett. b della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG, RU 1969 784), con la sola modifica e precisazione redazionale nell'abbandono dell'imprecisa espressione "fatti nuovi", sostituita con "fatti rilevanti" o "mezzi di prova decisivi" (cfr. Pierre Ferrari, op. cit., no 1 ad art. 123, pag. 1202); che, in particolare e per quanto concerne la nozione di questi termini, resta d'attualità la giurisprudenza relativa all'art. 137 lett. b OG (cfr. DTF 134 IV 48 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 4F_1/2007 del 13 marzo 2007 consid. 7 e sentenza del Tribunale amministrativo federale E-16/2011 del 21 gennaio 2011); che detti fatti o mezzi di prova comportano la revisione nella misura in cui siano importanti, ovvero di natura tale da influire - in seguito ad un apprezzamento giuridico corretto - sull'oggetto contestato; che, in altri termini, ciò presuppone che i fatti nuovi sono decisivi e che i mezzi di prova presentati sono in grado di dimostrarli (cfr. DTF 118 II 205; DTF 108 V 171; DTF 101 Ib 222; GICRA 1995 n. 9 consid. 5; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, pagg. 1694 seg. e 1697; Jean-François Poudret, op. cit., ad art. 137 OJ, pag. 32; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, pagg. 262 seg.); che, inoltre, nell'ottica della revisione, non basta che l'istante proponga semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti rilevanti o mezzi di prove decisivi, occorre bensì che egli dimostri che usando la diligenza ragionevolmente esigibile dalla parte nel processo, non abbia potuto averne conoscenza o scoprirli prima, oppure che, pur avendone conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere; che è pertanto necessario che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della concreta situazione processuale e delle regole di rito applicabili, si sia trovato nell'impossibilità di esibire precedentemente le prove ed i fatti in questione (cfr. GICRA 1994 n. 27 consid. 5a-5c); che, in effetti, la revisione, o il riesame se ci si trova dinanzi l'autorità di prima istanza, non deve né servire a sanare un'omissione che avrebbe potuto essere evitata da un richiedente diligente, né a permettere di correggere errori di diritto, di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o d'ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti al momento dell'emanazione del giudizio querelato (cfr. fra le tante sentenze del Tribunale amministrativo federale D-5319/2010 del 10 settembre 2010 e D-3873/2010 del 10 giugno 2010; GICRA 1994 n. 27 consid. 5e e relativi riferimenti; Elisabeth Escher, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 123 LTF); che, quanto ai mezzi di prova, questi devono servire a provare sia dei fatti nuovi pertinenti che fondano la revisione, sia dei fatti che erano già conosciuti nella precedente procedura ma che non erano potuti essere provati a discapito del richiedente; che se delle nuove prove sono destinate a provare dei fatti già asseriti al momento del giudizio querelato, l'instante deve pure dimostrare che non poteva invocarli nella precedente procedura; che, in particolare e come già esposto poc'anzi, una prova è considerata decisiva se bisogna ammettere che avrebbe condotto il Tribunale ad un esito differente rispetto a quello a cui è giunto con la sentenza di cui è chiesta la revisione; che la prova prodotta non deve servire al solo apprezzamento dei fatti, ma all'accertamento degli stessi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-16/2011 del 21 gennaio 2011); che, in casu, occorre esaminare, da un lato, se i mezzi di prova forniti dagli istanti sono stati presentati tempestivamente con la domanda di revisione e, dall'altro lato, se la pertinenza di dette prove è tale da portare ad altro esito rispetto a quello a cui è giunto il Tribunale con sentenza del 3 agosto 2011; che, in primo luogo, questo Tribunale osserva che gli istanti con l'istanza di revisione hanno inoltrato una lettera minatoria datata del 9 dicembre 2010 (allegato 4), il certificato di residenza di D._______ (allegato 5) del 20 maggio 2009 ed il certificato di domicilio di D._______, frazione di E._______ del 15 giugno 2009 (allegato 6); che, in particolar modo, per quanto riguarda la lettera minatoria del 9 dicembre 2010, gli istanti hanno dichiarato che detta lettera sarebbe stata recapitata alla madre dell'interessato quando egli aveva già lasciato il suo Paese d'origine, esattamente in data 9 dicembre 2010, per il che, il mezzo di prova inoltrato con l'istanza di revisione sarebbe stato a disposizione già durante la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale; che, di conseguenza, codesto Tribunale non può escludere che l'interessato avrebbe potuto inoltrare quale mezzo di prova la lettera minatoria del 9 dicembre 2010 già durante la procedura ordinaria; che, infatti, la sola ragione che la lettera minatoria non sarebbe stata disponibile prima della sentenza del 3 agosto 2011, siccome inoltrata alla madre dell'interessato dopo il suo espatrio, è una giustificazione poco sostenibile; che, infatti, mal si comprende, per quali motivi la madre dell'interessato non abbia informato suo figlio circa la lettera minatoria, in modo che egli avrebbe potuto depositarla al Tribunale durante la procedura di ricorso; che, di conseguenza, poco convince che fin dal 9 dicembre 2010 la madre dell'interessato non abbia avuto la possibilità di contattarlo circa il rischio che avrebbe corso nel suo Paese d'origine; che, a mente di questo Tribunale, gli istanti non hanno fornito una qualsivoglia giustificazione convincente riguardo alla presentazione tardiva di mezzi di prova decisivi, introducendo una procedura straordinaria; che quindi, già per questi motivi, l'ammissibilità della lettera minatoria del 9 dicembre 2010, nonché dei due certificati inoltrati in sede di revisione quale mezzi di prova decisivi sarebbero discutibili (art 123 cpv. 2 lett. a LTF); che, a prescindere dal fatto se gli istanti, usando la diligenza ragionevolmente esigibile non avrebbero potuto prendere conoscenza della lettera minatoria del 9 dicembre 2010 prima della sentenza del 3 agosto 2011, rispettivamente, che gli istanti non sarebbero stati in grado di far valere prima i fatti derivanti dalla lettera minatoria, la pertinenza di detta prova nonché quella dei due certificati inoltrati in sede di revisione non è tale da portare ad altro esito rispetto a quello a cui è giunto il Tribunale con la sentenza del 3 agosto 2011; che, codesto Tribunale, parte invece piuttosto dall'idea che detti documenti prodotti in sede di revisione siano stati confezionati più per i bisogni della causa essendo di dubbia autenticità e quindi non atti ad attestare qualsivoglia situazione di pericolo per l'stante; che, a favore della circostanza che i mezzi di prova non siano autentici ed ufficiali, lo comprova anche il fatto che due richieste del rappresentante degli istanti non sono state evase da parte dell'ambasciata dell'Irak a Berna; che, inoltre, nel corso della procedura ordinaria gli istanti avevano già prodotto vari documenti ritenuti falsi, senza fornire alcuna spiegazione valida; che tale comportamento durante la procedura ordinaria ha fatto sorgere ulteriormente l'esplicito dubbio in merito alla autenticità dei mezzi di prova inoltrati in sede di revisione i quali dunque non possono comprovare le allegazioni espresse con l'atto di revisione; che peraltro il fatto di contattare la propria rappresentanza diplomatica in Svizzera fa sorgere più di un dubbio circa l'effettivo bisogno di chiedere protezione ad uno Stato terzo da parte dei qui istanti; che, per il resto, codesto Tribunale osserva che anche in sede di revisione gli istanti non sono stati in grado di capovolgere l'esame LINGUA del 12 novembre 2009 il quale avrebbe dimostrato con certezza che i richiedenti non proverebbero dalla città di D._______, bensì avrebbero avuto la loro socializzazione nel F._______, segnatamente nell'area di G._______; che, tra l'altro proprio l'esame dei documenti d'identità prodotti dagli istanti avrebbe rilevato con certezza che tali documenti sarebbero stati grossolanamente falsificati; che, sulla base del rapporto LINGUA, l'autorità inferiore aveva ritenuto che l'intero racconto dei richiedenti, i cui fatti allegati avrebbero avuto luogo a D._______, sarebbe inattendibile; che, inoltre, per quanto in sede di revisione si critichi la decisione impugnata dell'UFM, l'istanza è inammissibile visto che l'oggetto impugnabile con il rimedio della revisione è e può solo essere la sentenza definitiva del Tribunale (art. 121-128 LTF applicabili per analogia giusta l'art. 45 LTAF) che, sulla base delle considerazioni che precedono, per quanto ammissibile, la domanda di revisione è respinta; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 1'200.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 63 cpv. 1 e 5 PA per rimando dell'art. 68 cpv. 2 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che le spese processuali sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data 10 ottobre 2011; che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
2. Le spese processuali, di CHF 1'200.-, sono poste a carico degli istanti e sono compensate con l'anticipo versato in data 10 ottobre 2011.
3. Questa sentenza è comunicata all'istante, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro Data di spedizione: