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D-3666/2010

D-3666/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-08-03 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. Il (...), A._______ e la moglie B._______- dichiaratisi di etnia curda, originari di D._______ (Iraq) con ultimo domicilio a E._______ (Iraq) dal (...)/(...) - hanno presentato una domanda di asilo in Svizzera. L'interessato ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 28 ottobre 2010 [di seguito: verbale 1] e del 4 gennaio 2010 [di seguito: verbale 2]), di essere espatriato, da un lato, per la situazione di instabilità ed insicurezza in Iraq e, dall'altro lato, a seguito delle minacce di morte proferitegli dai terroristi che gli avrebbero intimato di cooperare con loro e l'avrebbero accusato di collaborazione con gli americani. L'interessato - ex (...) del Ministro iracheno F._______ addestrato presso gli americani - avrebbe ricevuto la prima lettera di minacce nell'(...) e la seconda il (...). Inoltre, dopo la ricezione della prima missiva, nel corso del (...), egli sarebbe stato ferito al (...) ed alla (...) dai medesimi terroristi, in particolare tre persone ignote con il volto coperto. Di fronte a tale situazione, non potendo più vivere in pace, egli sarebbe espatriato con la moglie in data (...). In sede di audizione federale diretta, l'interessato ha prodotto i seguenti mezzi di prova:

- un foglietto indicante l'indirizzo della persona in G._______, dove sarebbero stati inviati i suoi documenti la prima volta (doc. 1);

- la fotocopia della ricevuta postale, datata (...), inviata via fax dalla persona in G._______, la quale dimostrerebbe che, nonostante siano stati indirizzati al recapito in Svizzera dell'interessato, i documenti sarebbero arrivati al signor H._______ (doc. 2);

- uno stampato internet, con indicato il numero di spedizione dei documenti, la cui consegna sarebbe avvenuta al signor H._______ (doc. 3); Dal canto suo, la moglie dell'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 28 ottobre 2010 [di seguito: verbale 3] e del 4 gennaio 2010 [di seguito: verbale 4]) di essere espatriata, da un lato, per i motivi fatti valere da suo marito, ovvero a causa delle minacce di cui egli sarebbe stato oggetto da parte di terze persone e, dall'altro lato, per poter vivere in libertà, lavorare e studiare, ciò che non avrebbe potuto fare nel su Paese di origine, dove non vi sarebbe né sicurezza né futuro. B. Il (...), gli interessati sono stati sottoposti all'esame LINGUA, dal quale sarebbe emerso con certezza che il loro luogo di socializzazione sarebbe il Kurdistan iracheno (Dohuk) e non la città di E._______. In occasione dell'audizione federale svoltasi il 4 gennaio 2010, è stato loro concesso il diritto ad esprimersi sulle risultanze del predetto esame contenute nel rapporto del (...) (cfr. verbale 2 e verbale 4). C. In data 27 gennaio 2010, gli interessati hanno prodotto a sostegno delle loro allegazioni in materia di asilo, i seguenti documenti di identità e mezzi di prova in originale:

- carta d'identità e certificato di nazionalità di A._______ e della moglie B._______ (doc. 4);

- certificato di matrimonio con allegata la busta dell'I._______ (doc. 5);

- certificato del diploma in "(...)" (doc. 6);

- ricevuta di smarrimento della tessera di rifornimento, Sezione L._______ (doc. 7);

- tessera di (...) presso "(...)" (doc. 8);

- tessera di "(...)" presso "(...)" (doc. 9);

- tessera di "(...)" presso "(...)" (doc. 10);

- due patenti per porto d'armi (doc. 11);

- badge "(...)" (doc. 12). D. Con scritto del 12 febbraio 2010, l'UFM ha informato individualmente gli interessati del contenuto essenziale del rapporto di analisi a cui sono stati sottoposti la carta d'identità ed il certificato di nazionalità dei medesimi (doc. 4) e da cui emergerebbe che siffatti documenti sarebbero falsi ed ha quindi invitato gli interessati a presentare entro il 26 febbraio 2010 le loro osservazioni circa le risultanze del suddetto rapporto. E. In data 19 febbraio 2010, gli interessati hanno tempestivamente presentato le loro osservazioni, adducendo che i documenti in questione sarebbero originali, nonché sarebbero stati ottenuti regolarmente presso le autorità del loro Paese di origine. Peraltro, essi non sarebbero in grado di spiegare gli elementi di falsificazione constatati dall'UFM. Inoltre, gli interessati sottolineano di essere giunti in Svizzera con i predetti documenti, i quali sarebbero poi andati smarriti e gli sarebbero stati riconsegnati dall'I._______, a cui detto Ufficio potrebbe rivolgersi per farne verificare l'originalità. F. Con decisione del 26 aprile 2010, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento, entro il 21 giugno 2010, verso il loro Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile, nonché ha ordinato la confisca, in quanto falsificati, dei documenti d'identità (cfr. doc. 4). G. Il 21 maggio 2010, gli insorgenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione nonché, in via sussidiaria, il riconoscimento nei loro confronti della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo oppure dell'ammissione provvisoria, in ragione dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. H. Il 27 maggio 2010, con decisione incidentale, il Tribunale ha autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. I. Con ulteriore decisione incidentale del 28 maggio 2010, il Tribunale ha concesso ai ricorrenti un termine per produrre la traduzione in una delle lingue ufficiali del documento presentato come il libretto militare in originale (doc. 13). J. Il 7 giugno 2010, i ricorrenti hanno presentato la traduzione richiesta del libretto militare in lingua italiana. K. In data 11 giugno 2010, tramite decisioni incidentali, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. L. Il 6 luglio 2010, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. M. Il 20 luglio 2010, gli insorgenti hanno presentato l'atto di replica. N. Il (...), è nato in Svizzera il primogenito dei ricorrenti.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisione dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

E. 2 Vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

E. 4 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni in materia di asilo presentate dai richiedenti non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, di modo che ci si potrebbe esimere dall'esaminare la rilevanza dei fatti addotti in materia di asilo, in quanto su punti essenziali le medesime sarebbero contrarie alle informazioni di cui dispone l'UFM, contraddittorie tra loro ed incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. Innanzitutto, la perizia LINGUA avrebbe dimostrato con certezza che i richiedenti non proverrebbero dalla città di E._______, bensì avrebbero avuto la loro socializzazione nel Kurdistan iracheno, segnatamente nell'area di Dohuk. A ciò aggiungasi che l'esame dei documenti d'identità prodotti dai richiedenti avrebbe rilevato con certezza che tali documenti sarebbero stati grossolanamente falsificati. Di conseguenza, sulla base del rapporto LINGUA, l'autorità inferiore ha ritenuto che l'intero racconto dei richiedenti, i cui fatti allegati avrebbero avuto luogo a E._______, sarebbe inattendibile, ivi compreso l'episodio reso dalla richiedente secondo cui si sarebbe procurata delle ustioni in occasione dell'incendio della sua casa a E._______ durante i conflitti in Iraq. In secondo luogo, le dichiarazioni dei richiedenti sarebbero contraddittorie per esempio circa le circostanze in cui sarebbero venuti a conoscenza della ricezione delle due lettere minatorie e, confrontati a tali incongruenze, avrebbero reso dichiarazioni evasive e stereotipate. La richiedente, del resto, nella prima audizione avrebbe menzionato la ricezione di una sola lettera di minaccia, mentre che solo nell'audizione federale diretta ne avrebbe citata una seconda. In terzo luogo, il richiedente non sarebbe stato in grado di precisare il termine "terroristi" addotto per designare i mittenti delle due lettere minatorie, ciò che apparirebbe alquanto strano, ritenuto che egli avrebbe dovuto cooperare con tale gruppo. Peraltro, non avrebbe saputo spiegare il motivo per cui avrebbe ricevuto tali minacce solo dopo (...) anni dal termine della sua attività come (...) del ministro F._______ a M._______, allegando in maniera assurda e illogica che i terroristi sarebbero venuti a conoscenza della sua attività tardi, allorquando invece egli avrebbe svolto un incarico pubblico presso uno degli esponenti più importanti e conosciuti dell'Iraq. Detto Ufficio ha inoltre considerato i mezzi di prova depositati dai richiedenti come inidonei a dimostrare le loro allegazioni, in particolare la professione del richiedente e la provenienza da E._______ di entrambi, in quanto sulla base di specifiche caratteristiche tali documenti non sarebbero autentici e nulla permetterebbe di escludere che non siano stati confezionati per i bisogni della causa. Lo stesso varrebbe peraltro per la ricevuta di smarrimento della tessera di rifornimento della sezione di I._______ (doc. 7), la quale sarebbe un'evidente fotocopia compilata a mano con due timbri di dubbia autenticità. In conclusione, detto Ufficio ha ritenuto non riconosciuta la qualità di rifugiato nei confronti dei richiedenti. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento dei medesimi, la cui esecuzione sarebbe ammissibile. Inoltre, non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha, altresì, considerato che - posto che i richiedenti non provengano da E._______, bensì da una delle tre provincie nord irachene, segnatamente da Dohuk, dove grazie alla situazione di sicurezza e di rispetto dei diritti dell'uomo, non vigerebbe una situazione di violenza generalizzata - l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe esigibile. Infine, non vi sarebbero altri motivi relativi ai richiedenti - i quali sarebbero giovani, sani e disporrebbero di una più vasta rete sociale nel Nord del Paese oltre a quella menzionata, in considerazione dell'inverosimiglianza delle loro allegazioni circa la loro provenienza da E._______ - o dal punto di vista tecnico e pratico, che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento dei medesimi nel nord dell'Iraq.

E. 5.2 Nel gravame, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, i ricorrenti contestano la decisione dell'UFM che si fonderebbe su un accertamento errato dei fatti e dei loro motivi. In particolare, essi criticano nuovamente la perizia LINGUA, facendo valere che l'esperto sarebbe un curdo siriano e non un cittadino iracheno, che il ricorrente avrebbe risposto a tutte le domande postegli e, infine, che l'analisi dell'UFM si fonderebbe soltanto sulle lacune di costui, le quali avrebbero a che fare con la sua scarsa scolarizzazione, o meglio con il suo analfabetismo. A sostegno della loro provenienza da E._______, in questa sede, i ricorrenti hanno presentato l'originale e una copia del libretto militare del marito, di cui si impegnerebbero a farne pervenire la traduzione, da dove emergerebbe che il suo luogo di residenza sarebbe E._______. Infine, essendo comprovata la loro provenienza da E._______, gli insorgenti adducono che l'esecuzione del loro allontanamento dovrebbe essere considerata non ragionevolmente inesigibile.

E. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che l'atto ricorsuale non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della sua posizione. Inoltre, ha rilevato che il libretto militare del (...) a nome del ricorrente non sarebbe idoneo a comprovare la provenienza dei due ricorrenti da E._______, in quanto presenterebbe evidenti caratteristiche di manipolazione, come ad esempio, la compilazione parziale o la mancanza totale di alcune sezioni, l'assenza dell'impronta digitale, della firma, delle informazioni relative al servizio militare, come pure il carattere illeggibile di alcune scritte redatte a mano, segnatamente riguardo all'ufficio di leva che avrebbe rilasciato il documento, oppure i due timbri della seconda e della quinta pagina e, infine, la posizione inidonea della firma del compilatore del documento sopra la fotografia del titolare. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha confermato integralmente la decisione impugnata e, rinviando ai suoi considerandi, in particolare alle argomentazioni dell'esame LINGUA ed all'inverosimiglianza dei motivi di asilo, ha proposto la reiezione del gravame.

E. 5.4 Nell'allegato di replica, i ricorrenti hanno ribadito di non poter spiegare le irregolarità sottolineate dall'UFM riguardo al libretto militare, specificando che il marito avrebbe ricevuto tale documento in attesa di essere convocato per il servizio, ma di non aver mai ricevuto alcuna convocazione. Essi hanno pertanto considerato che il libretto non sarebbe falsificato ed hanno fatto valere che il numero indicato sullo stesso permetterebbe all'UFM di verificare con maggiore precisione che esso non sarebbe stato manipolato. Di conseguenza, essi concludono che tale documento dimostrerebbe la loro provenienza da E._______.

E. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).

E. 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).

E. 6.3 Il Tribunale rileva che le dichiarazioni decisive rese dagli insorgenti in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, gli insorgenti si sono limitati a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti.

E. 6.3.1 È, in particolare, d'uopo constatare che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, i ricorrenti non hanno reso verosimile la loro provenienza dalla città di E._______, ciò che rende inequivocabilmente inconsistente il loro racconto sui motivi di asilo. Infatti, secondo il rapporto relativo alle risultanze dell'esame LINGUA (cfr. atti A19/7 e A22/7), a cui sono stati sottoposti i ricorrenti, è emerso che essi non provengono con certezza dalla città di E._______, bensì hanno avuto la loro socializzazione nella regione del Kurdistan iracheno, e meglio nella provincia di Dohuk, di cui peraltro essi hanno dichiarato essere originari. Sebbene gli insorgenti abbiano allegato di risiedere a E._______ dal (...), entrambi non sono stati in grado di fornire in maniera completa e precisa le più elementari e basilari conoscenze relative a questa città, riguardo ad esempio ai siti caratteristici ed alla loro situazione geografica, ai fiumi, ai mercati, ai luoghi di culto, ai trasporti pubblici, nonché alle diverse etnie presenti, come pure riguardo agli usi e i costumi in essere in detta città, in sostanza per i motivi enunciati nel provvedimento litigioso a cui può essere rinviato (cfr. anche verbale 2 D17-D36, verbale 4 D16-D32 e rapporti esame LINGUA del [...] [atti A19/7 e A22/7]). Difatti, malgrado essi abbiano tentato di rispondere a tutte le domande postegli ed abbiano in determinati casi dato delle risposte esatte, le loro lacune - riscontrate nei diversi ambiti in cui sono stati interrogati - si sono dimostrate numerose e preponderanti, tipiche di chi non ha vissuto nella città in questione, ciò che è indipendente dal loro grado di scolarizzazione contrariamente a quanto essi pretendono (cfr. ibidem e ricorso pag. 3). Peraltro, se, da un lato, le informazioni esatte circa la città di E._______, rese in particolare dal ricorrente, costituiscono delle nozioni superficiali e facilmente reperibili, dall'altro lato, esse non possono essere considerate il frutto di una persona analfabeta, come invece ha invocato l'insorgente (cfr. verbale 1 pag. 2, verbale 2 D32, ricorso pag. 3). D'altronde, confrontato alle constatazioni dell'esame LINGUA, il ricorrente non ha reso alcuna giustificazione plausibile alle sue lacune, limitandosi ad invocare senza alcun fondamento l'imprecisione delle domande postegli e la difficoltà per i curdi di muoversi a E._______(cfr. verbale 2 D23, D29, D36). Dal canto suo, nemmeno la ricorrente ha saputo giustificare in maniera credibile le risultanze dell'esame LINGUA a lei contestate, ritenuto che non è assolutamente plausibile che, durante tutti gli anni in cui avrebbe vissuto a E._______, essa non abbia avuto alcun contatto esterno con detta città - oltre alle compere al mercato, in merito alle quali si è peraltro contraddetta grossolanamente - e che non abbia acquisito informazioni più dettagliate e specifiche (cfr. verbale 4 D16-D22). Inoltre, dal suddetto esame, è emerso che la lingua in cui si esprimono i ricorrenti e il loro vocabolario rileva dal dialetto K._______ del curdo kurmanji, lingua tipicamente parlata in Iraq, segnatamente nella zona di Dohuk, rispettivamente che il linguaggio degli insorgenti non presenta alcuna influenza della lingua Iraqi Arabic, di altri dialetti kurdi o di variazioni del kurdo kurmanji che sarebbero attribuibili al di fuori dell'Iraq. In tale ambito, non soccorre i ricorrenti la contestazione fatta valere unicamente in sede di ricorso, secondo la quale l'esperto che ha condotto l'esame LINGUA sarebbe un curdo siriano e non un cittadino iracheno, posto che quest'ultimo - in base alle qualificazioni che sono state debitamente portate a conoscenza dei ricorrenti in occasione dell'esercizio del loro diritto di essere sentiti sulle risultanze di detto esame - ha delle conoscenze specifiche del curdo kurmanji, dell'arabo e del sorani (cfr. atti A20/1, A23/2, verbale 2 D17 segg. e verbale 4 D16 segg.). Pertanto, alla luce dell'insieme delle suesposte considerazioni, non v'è ragione di scostarsi dalle risultanze dell'esame LINGUA secondo le quali i ricorrenti non hanno avuto la loro socializzazione a E._______, bensì nella regione di Dohuk. Tale constatazione, di conseguenza, dimostra che i coniugi non sono espatriati da E._______ e nemmeno vi hanno vissuto durante gli ultimi (...) anni circa. In secondo luogo, giova rilevare che, indipendentemente dalle risultanze del suddetto esame, l'inverosimiglianza della provenienza da E._______ dei ricorrenti è manifestamente corroborata dalla presentazione da parte dei medesimi di documenti inequivocabilmente falsi, quali tra i primi i loro documenti di identità e i rispettivi certificati di nazionalità (doc. 4). Segnatamente, l'analisi specialistica interna a cui sono stati sottoposti i suddetti documenti da parte dell'UFM, ha evidenziato che quest'ultimi presentano chiari segni di falsificazione (cfr. atto A35/8). Infatti, sono risultati non conformi all'originale o di pessima qualità, i timbri, la stampa, le caratteristiche del supporto dei documenti, nonché la copertina e i caratteri di stampa dei medesimi, rispettivamente non sono stati ritenuti idonei all'originale, le indicazioni in merito al codice della provincia di Mosul quale luogo di registro dei documenti d'identità, come pure il numero dei certificati di nazionalità (cfr. atto A35/8, A37/3 e A38/3). Confrontati alle evocate risultanze, i ricorrenti non hanno fornito alcuna spiegazione e non hanno nemmeno fatto valere qualsivoglia argomento o mezzo di prova pertinente, suscettibile di inficiare le irregolarità emerse dall'analisi dei documenti. Difatti, essi si sono accontentati di invocare senza fondamento l'autenticità dei loro documenti, con i quali sarebbero giunti in Svizzera e che essi avrebbero ottenuto regolarmente dalle autorità del loro Paese di origine, rispettivamente che l'I._______gli avrebbe restituito dopo averli smarriti (cfr. atto A39/3). Infine, alla luce della constatata falsità dei suddetti documenti, è irrilevante ai fini della causa la questione a sapere in che circostanze i ricorrenti se li siano procurati, ovvero se gli stessi siano andati effettivamente persi e siano stati recuperati dai ricorrenti solo in un secondo momento, come essi pretendono (cfr. verbale 2 D9). Di conseguenza, i documenti prodotti a tale scopo dai ricorrenti di cui ai doc. 1, 2 e 3 sono da ritenersi ininfluenti. Visto quanto precede, ne discende che la presentazione da parte dei ricorrenti di documenti d'identità e di certificati di nazionalità falsi costituisce un ulteriore e fondamentale prova della mancata dimostrazione della loro provenienza da E._______, rispettivamente della volontà dei medesimi di dissimulare la loro vera regione di provenienza in netta violazione del loro dovere di collaborare all'accertamento dei fatti sancito all'art. 8 LAsi. La stessa conclusione vale per il documento che gli insorgenti hanno prodotto in sede di ricorso a sostegno della loro asserita provenienza da E._______, ovvero l'originale del libretto militare (doc. 13) da cui, a loro dire, emergerebbe con chiarezza che la città di E._______ sarebbe il luogo di residenza del ricorrente, nonché di entrambi. Infatti, esso presenta manifesti segni di falsificazione e di manipolazione in sostanza per i motivi enumerati nella presa di posizione dell'UFM nell'ambito della sua risposta al ricorso (cfr. risposta dell'UFM del 6 luglio 2010). Oltre a questi elementi rettamente rilevati dall'autorità inferiore, la dubbia autenticità di tale documento, così come la conferma della falsificazione dei predetti documenti di identità, risulta dall'incongruenza tra il numero del certificato di nazionalità irachena indicato sull'asserito libretto militare (doc. 13) e quello riportato sull'addotto certificato di nazionalità (doc. 4). I ricorrenti, d'altronde, non hanno fornito alcun argomento, spiegazione plausibile o mezzo di prova riguardo alla situazione di tale documento, che potesse condurre ad una diversa valutazione del medesimo (cfr. atto di replica del 20 luglio 2010). Alla luce di tali considerazioni, pertanto, siffatto documento non è suscettibile di comprovare la provenienza da E._______ dei ricorrenti e, di conseguenza, vi è ragione di confermare che le risultanze dell'esame LINGUA secondo cui i ricorrenti non provengono da detta città, bensì dalla regione di Dohuk. Non da ultimo, nemmeno i mezzi di prova di cui ai doc. 5 e 7 presentati dai ricorrenti in corso di procedura soccorrono ai medesimi per comprovare la loro provenienza da E._______ e, di conseguenza, la verosimiglianza dei loro motivi di asilo che sarebbero scaturiti in detta città. In particolare, il certificato di matrimonio (doc. 5) rappresenta un formulario prestampato in copia, compilato a mano, quindi di facile contraffazione. Inoltre, sebbene i ricorrenti abbiano dichiarato di essere nati entrambi nella regione di Dohuk (cfr. verbale 1 pag. 1 e verbale 3 pag. 1), il documento riporta quale luogo di nascita degli sposi la città di E._______. Ne discende che tale certificato è stato evidentemente confezionato per i bisogni della causa. Peraltro, la ricevuta di smarrimento della tessera di rifornimento della sezione di L._______ (doc. 7), in considerazione della quale i ricorrenti asseriscono la loro provenienza dalla città di E._______, costituisce altresì una fotocopia compilata a mano i cui timbri sono di dubbia autenticità, come ha rettamente rilevato l'UFM nella decisione impugnata. In conclusione, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni dei ricorrenti, i cui fatti allegati avrebbero avuto luogo a E._______, non soddisfano le condizioni di verosimiglianza prevista dall'art. 7 LAsi, ritenuto che è manifestamente inattendibile la loro provenienza da detta città.

E. 6.3.2 A titolo abbondanziale, inoltre, il Tribunale evidenzia che, anche a prescindere dalle risultanze dell'esame LINGUA e dall'inadeguatezza dei documenti presentati in relazione alla provenienza dei ricorrenti dalla città di E._______, il racconto dei medesimi a sostegno della loro domanda di asilo è manifestamente inverosimile avuto riguardo ai numerosi elementi d'inattendibilità emersi dalle loro dichiarazioni sostanzialmente vaghe, illogiche e contraddittorie, come ha rettamente ritenuto l'UFM. Innanzitutto, preme sottolineare che i ricorrenti non sono stati in grado di spiegare il motivo alla base delle asserite persecuzioni da parte dei terroristi. In particolare, il ricorrente si è limitato ad affermare che le minacce proferitegli sarebbero legate alla sua attività di (...) della ministra F._______, svolta dal (...) all'(...) presso il (...) a M._______ (Iraq), senza tuttavia fornire alcuna spiegazione di sorta circa il legame tra tale attività e le addotte minacce (cfr. verbale 1 pagg. 3 e 8, verbale 2 D80). In assenza di qualsivoglia dettaglio, pertanto, non convince il Tribunale l'esistenza di un legame tra l'attività del ricorrente e le asserite minacce, tanto più che tra quest'ultime e la cessazione dell'attività del ricorrente sono trascorsi ben più di (...) anni e considerato altresì che il ricorrente non ha saputo fornire alcuna spiegazione circa le circostanze e le modalità secondo cui i terroristi sarebbero venuti a conoscenza della sua professione a quel momento (cfr. verbale 2 D83-84). A proposito di dette minacce, per di più, gli insorgenti non hanno saputo indicare l'entità delle stesse. Infatti, del contenuto delle due lettere minatorie, i ricorrenti hanno dato un resoconto vago e contraddittorio, senza essere in grado di fornire un quadro chiaro in merito a cosa avrebbero preteso i loro malfattori e per quale motivo essi sarebbero stati minacciati. Inizialmente, il ricorrente ha affermato che i terroristi gli avrebbero chiesto - perché avrebbero conosciuto il suo passato e saputo che faceva la (...) - di entrare e collaborare con loro, rispettivamente di dargli dei soldi e che, in caso di rifiuto, la sua vita sarebbe stata in pericolo (cfr. verbale 1 pag. 7). In seguito, interrogato di nuovo sul contenuto delle lettere minatorie, l'insorgente non ha più fatto accenno alla richiesta di soldi o di entrare a far parte dei terroristi, aggiungendo nello specifico che gli rimproveravano di non andare con loro a partecipare alla lotta contro gli invasori, rispettivamente di non collaborare con loro (cfr. verbale 2 D41, D48 e D101). Alla luce delle suesposte dichiarazioni dei ricorrenti, da un lato, non vi è ragione di chinarsi sulla verosimiglianza o meno dell'attività del ricorrente quale (...). Infatti, a prescindere dalla stessa, i ricorrenti non sono stati in grado di dimostrare l'esistenza di un qualsivoglia legame tra tale attività, rispettivamente il passato del ricorrente, e le asserite minacce sia dal profilo della motivazione che dell'entità delle stesse. In siffatte circostanze, sono da considerarsi irrilevanti ai fini della presente causa, indipendentemente dalla loro autenticità, anche i mezzi di prova di cui ai documenti 8 a 12, presentati dai ricorrenti a sostengo dell'attività svolta dal marito. Dall'altro lato, i ricorrenti non sono riusciti nemmeno a rendere verosimile la consistenza stessa delle allegate persecuzioni. In effetti, oltre alla motivazione ed all'entità delle stesse, essi non hanno saputo abbozzare l'identità dei responsabili delle minacce di cui sarebbero stati oggetto, dichiarando in maniera del tutto vaga e stereotipata che si sarebbe trattato di "terroristi", sostanzialmente avuto riguardo al loro modo di agire (cfr. verbale 1 pagg. 7-8, verbale 2 D64-D66, D71-D73 e D102). Dal canto suo, la ricorrente - giunta in Svizzera per i motivi fatti valere del marito - non ha fornito maggiori informazioni, considerato che quanto di sua conoscenza, le sarebbe stato riferito dal marito (cfr. verbale 3 pag. 6 e verbale 4 D67, D78-D79). In assenza di dettagli fondamentali sull'identità dei pretesi malfattori, è manifestamente contrario ad ogni logica dell'agire che il ricorrente abbia ricevuto qualsivoglia intimazione o minaccia a collaborare con detti individui, allorquando né lui né la moglie sanno con chi avrebbero a che fare (cfr. verbale 1 pagg. 7-8 e verbale 4 D78-D79). Parimenti, è illogico che gli insorgenti attribuiscano quali responsabili del ferimento del marito gli stessi autori - sconosciuti - delle due lettere minatorie, nella misura in cui quest'ultime non presentavano alcun indizio suscettibile di identificarne gli autori (cfr. verbale 1 pag. 7), rispettivamente ritenuto che le persone che gli avrebbero sparato erano coperti in volto (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 D71-73, verbale 4 D79). Come altro, ma non di certo ultimo elemento di inverosimiglianza del racconto reso dai ricorrenti, giova rilevare che i medesimi non hanno saputo collocare nel tempo in maniera precisa e lineare i fatti essenziali addotti, ovvero la ricezione delle lettere minatorie, il ferimento del marito nonché l'espatrio. In particolare, il ricorrente ha affermato inizialmente di aver ricevuto la prima lettera nell'(...), di essere stato ferito (...) giorni dopo, di aver ricevuto la seconda il (...) (cfr. verbale 1 pagg. 7-8) e di essere espatriato il (...). Per contro, nella seconda audizione, l'insorgente non è più stato in grado di indicare le indicazioni fornite, contraddicendosi e cambiando versione (cfr. verbale 2 D45, D69-D70 e D87-D89, nonché D90). Dal canto suo, nemmeno la ricorrente ha saputo fornire indicazioni temporali precise suscettibili di determinare con sicurezza le date degli eventi addotti, contraddicendosi altresì sul tempo trascorso dall'ultima lettera al momento dell'espatrio (cfr. verbale 3 pagg. 6-7 e verbale 4 D45-D46, D68 e D80-D83). Alla luce di tutti gli elementi sopra evocati vi è ragione di concludere alla manifesta inverosimiglianza dei motivi di asilo dei richiedenti, senza che sia necessario menzionarne altri. In conclusione, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza prevista dall'art. 7 LAsi.

E. 6.4 Infine, il Tribunale evidenza che l'altra motivazione sollevata dai ricorrenti a sostegno della loro domanda di asilo, ovvero la situazione di instabilità e di sicurezza, dovuta alla situazione generale in Iraq (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 D39), come pure l'impossibilità di vivere in libertà, lavorare e studiare, nonché l'assenza di sicurezza e di futuro nel loro Paese di origine (cfr. verbale 3 pag. 6 e verbale 4 D38), non merita alcuna tutela, ritenuto che non costituisce un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 6.5 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisone impugnata va confermata.

E. 7 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).

E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).

E. 8.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 6 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti verso il nord dell'Iraq, segnatamente nella provincia di Dohuk, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i ricorrenti possano essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni, ciò che del resto essi non hanno nemmeno preteso in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 3). In altri termini, quest'ultimi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.

E. 8.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr).

E. 8.3.1 Inoltre, nel nord dell'Iraq (Dohuk, Arbil e Suleymaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese, come pure la situazione dei diritti dell'uomo la quale è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8).

E. 8.3.2 Quanto alla situazione personale degli insorgente, essi sono giovani e godono di buona salute, come pure loro figlio. Infatti, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Inoltre, alla luce dell'inverosimiglianza dei loro motivi d'asilo, nonché delle allegazioni circa la loro provenienza, v'è ragione di ritenere che gli insorgenti dispongono di una densa rete familiare e sociale in patria, ovvero nella regione di Dohuk, dove peraltro essi hanno dichiarato che già vi risiedono lo (...) del ricorrente con la sua famiglia ([...] figli) e un (...), come pure un (...) e lo (...) della ricorrente (cfr. verbale 1 pag. 5, verbale 2 D13, verbale 3 pag. 4 e verbale 4 D33). In aggiunta, uno dei (...) del ricorrente ha dimostrato di poter dare sostegno agli insorgenti ed al loro figlio, inviando loro i documenti richiesti per produrli in questa sede (cfr. verbale 2 D9-D10 e verbale 4 D13). D'altronde, il ricorrente ha affermato che un suo parente potrebbe ospitarli al massimo per un mese (cfr. verbale 2 D104), ciò che, a rotazione, garantirebbe agli insorgenti un sostanziale aiuto nel loro reinserimento. Peraltro, di rientro in patria, per assicurare il necessario sostentamento della sua famiglia, il ricorrente potrà attingere alle sue esperienze professionali passate, quale (...) ed ex (...), ciò che non lascia posto all'inconsistenza del suo allegato analfabetismo. Del resto, gli insorgenti potranno, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Infine, dal profilo dell'interesse superiore del fanciullo (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.2 - 9.3.5 pagg. 367-369), non vi sono motivi che si oppongono all'esigibilità dell'allontanamento del figlio primogenito dei ricorrenti, ritenuto che egli è ancora in età prescolastica e totalmente dipendente dalla figura dei suoi genitori. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli insorgenti e loro figlio di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese di origine, segnatamente nella provincia di Dohuk.

E. 8.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr).

E. 8.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 Str). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 9 In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Comunicazione a: - ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Asilo e ritorno, Procedura alla centrale e ritorno, con allegato l'incarto N 533 048 (per corriere interno; in copia) - Sezione della popolazione, Ufficio permessi, Servizio rifugiati, Bellinzona (in copia)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3666/2010 Sentenza del 3 agosto 2011 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Walter Lang; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (...), la moglie B._______, nata il (...) ed il figlio C._______, nato il (...), Iraq, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 aprile 2010 / N [...]. Fatti: A. Il (...), A._______ e la moglie B._______- dichiaratisi di etnia curda, originari di D._______ (Iraq) con ultimo domicilio a E._______ (Iraq) dal (...)/(...) - hanno presentato una domanda di asilo in Svizzera. L'interessato ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 28 ottobre 2010 [di seguito: verbale 1] e del 4 gennaio 2010 [di seguito: verbale 2]), di essere espatriato, da un lato, per la situazione di instabilità ed insicurezza in Iraq e, dall'altro lato, a seguito delle minacce di morte proferitegli dai terroristi che gli avrebbero intimato di cooperare con loro e l'avrebbero accusato di collaborazione con gli americani. L'interessato - ex (...) del Ministro iracheno F._______ addestrato presso gli americani - avrebbe ricevuto la prima lettera di minacce nell'(...) e la seconda il (...). Inoltre, dopo la ricezione della prima missiva, nel corso del (...), egli sarebbe stato ferito al (...) ed alla (...) dai medesimi terroristi, in particolare tre persone ignote con il volto coperto. Di fronte a tale situazione, non potendo più vivere in pace, egli sarebbe espatriato con la moglie in data (...). In sede di audizione federale diretta, l'interessato ha prodotto i seguenti mezzi di prova:

- un foglietto indicante l'indirizzo della persona in G._______, dove sarebbero stati inviati i suoi documenti la prima volta (doc. 1);

- la fotocopia della ricevuta postale, datata (...), inviata via fax dalla persona in G._______, la quale dimostrerebbe che, nonostante siano stati indirizzati al recapito in Svizzera dell'interessato, i documenti sarebbero arrivati al signor H._______ (doc. 2);

- uno stampato internet, con indicato il numero di spedizione dei documenti, la cui consegna sarebbe avvenuta al signor H._______ (doc. 3); Dal canto suo, la moglie dell'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 28 ottobre 2010 [di seguito: verbale 3] e del 4 gennaio 2010 [di seguito: verbale 4]) di essere espatriata, da un lato, per i motivi fatti valere da suo marito, ovvero a causa delle minacce di cui egli sarebbe stato oggetto da parte di terze persone e, dall'altro lato, per poter vivere in libertà, lavorare e studiare, ciò che non avrebbe potuto fare nel su Paese di origine, dove non vi sarebbe né sicurezza né futuro. B. Il (...), gli interessati sono stati sottoposti all'esame LINGUA, dal quale sarebbe emerso con certezza che il loro luogo di socializzazione sarebbe il Kurdistan iracheno (Dohuk) e non la città di E._______. In occasione dell'audizione federale svoltasi il 4 gennaio 2010, è stato loro concesso il diritto ad esprimersi sulle risultanze del predetto esame contenute nel rapporto del (...) (cfr. verbale 2 e verbale 4). C. In data 27 gennaio 2010, gli interessati hanno prodotto a sostegno delle loro allegazioni in materia di asilo, i seguenti documenti di identità e mezzi di prova in originale:

- carta d'identità e certificato di nazionalità di A._______ e della moglie B._______ (doc. 4);

- certificato di matrimonio con allegata la busta dell'I._______ (doc. 5);

- certificato del diploma in "(...)" (doc. 6);

- ricevuta di smarrimento della tessera di rifornimento, Sezione L._______ (doc. 7);

- tessera di (...) presso "(...)" (doc. 8);

- tessera di "(...)" presso "(...)" (doc. 9);

- tessera di "(...)" presso "(...)" (doc. 10);

- due patenti per porto d'armi (doc. 11);

- badge "(...)" (doc. 12). D. Con scritto del 12 febbraio 2010, l'UFM ha informato individualmente gli interessati del contenuto essenziale del rapporto di analisi a cui sono stati sottoposti la carta d'identità ed il certificato di nazionalità dei medesimi (doc. 4) e da cui emergerebbe che siffatti documenti sarebbero falsi ed ha quindi invitato gli interessati a presentare entro il 26 febbraio 2010 le loro osservazioni circa le risultanze del suddetto rapporto. E. In data 19 febbraio 2010, gli interessati hanno tempestivamente presentato le loro osservazioni, adducendo che i documenti in questione sarebbero originali, nonché sarebbero stati ottenuti regolarmente presso le autorità del loro Paese di origine. Peraltro, essi non sarebbero in grado di spiegare gli elementi di falsificazione constatati dall'UFM. Inoltre, gli interessati sottolineano di essere giunti in Svizzera con i predetti documenti, i quali sarebbero poi andati smarriti e gli sarebbero stati riconsegnati dall'I._______, a cui detto Ufficio potrebbe rivolgersi per farne verificare l'originalità. F. Con decisione del 26 aprile 2010, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento, entro il 21 giugno 2010, verso il loro Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile, nonché ha ordinato la confisca, in quanto falsificati, dei documenti d'identità (cfr. doc. 4). G. Il 21 maggio 2010, gli insorgenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione nonché, in via sussidiaria, il riconoscimento nei loro confronti della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo oppure dell'ammissione provvisoria, in ragione dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. H. Il 27 maggio 2010, con decisione incidentale, il Tribunale ha autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. I. Con ulteriore decisione incidentale del 28 maggio 2010, il Tribunale ha concesso ai ricorrenti un termine per produrre la traduzione in una delle lingue ufficiali del documento presentato come il libretto militare in originale (doc. 13). J. Il 7 giugno 2010, i ricorrenti hanno presentato la traduzione richiesta del libretto militare in lingua italiana. K. In data 11 giugno 2010, tramite decisioni incidentali, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. L. Il 6 luglio 2010, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. M. Il 20 luglio 2010, gli insorgenti hanno presentato l'atto di replica. N. Il (...), è nato in Svizzera il primogenito dei ricorrenti. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisione dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

2. Vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni in materia di asilo presentate dai richiedenti non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, di modo che ci si potrebbe esimere dall'esaminare la rilevanza dei fatti addotti in materia di asilo, in quanto su punti essenziali le medesime sarebbero contrarie alle informazioni di cui dispone l'UFM, contraddittorie tra loro ed incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. Innanzitutto, la perizia LINGUA avrebbe dimostrato con certezza che i richiedenti non proverrebbero dalla città di E._______, bensì avrebbero avuto la loro socializzazione nel Kurdistan iracheno, segnatamente nell'area di Dohuk. A ciò aggiungasi che l'esame dei documenti d'identità prodotti dai richiedenti avrebbe rilevato con certezza che tali documenti sarebbero stati grossolanamente falsificati. Di conseguenza, sulla base del rapporto LINGUA, l'autorità inferiore ha ritenuto che l'intero racconto dei richiedenti, i cui fatti allegati avrebbero avuto luogo a E._______, sarebbe inattendibile, ivi compreso l'episodio reso dalla richiedente secondo cui si sarebbe procurata delle ustioni in occasione dell'incendio della sua casa a E._______ durante i conflitti in Iraq. In secondo luogo, le dichiarazioni dei richiedenti sarebbero contraddittorie per esempio circa le circostanze in cui sarebbero venuti a conoscenza della ricezione delle due lettere minatorie e, confrontati a tali incongruenze, avrebbero reso dichiarazioni evasive e stereotipate. La richiedente, del resto, nella prima audizione avrebbe menzionato la ricezione di una sola lettera di minaccia, mentre che solo nell'audizione federale diretta ne avrebbe citata una seconda. In terzo luogo, il richiedente non sarebbe stato in grado di precisare il termine "terroristi" addotto per designare i mittenti delle due lettere minatorie, ciò che apparirebbe alquanto strano, ritenuto che egli avrebbe dovuto cooperare con tale gruppo. Peraltro, non avrebbe saputo spiegare il motivo per cui avrebbe ricevuto tali minacce solo dopo (...) anni dal termine della sua attività come (...) del ministro F._______ a M._______, allegando in maniera assurda e illogica che i terroristi sarebbero venuti a conoscenza della sua attività tardi, allorquando invece egli avrebbe svolto un incarico pubblico presso uno degli esponenti più importanti e conosciuti dell'Iraq. Detto Ufficio ha inoltre considerato i mezzi di prova depositati dai richiedenti come inidonei a dimostrare le loro allegazioni, in particolare la professione del richiedente e la provenienza da E._______ di entrambi, in quanto sulla base di specifiche caratteristiche tali documenti non sarebbero autentici e nulla permetterebbe di escludere che non siano stati confezionati per i bisogni della causa. Lo stesso varrebbe peraltro per la ricevuta di smarrimento della tessera di rifornimento della sezione di I._______ (doc. 7), la quale sarebbe un'evidente fotocopia compilata a mano con due timbri di dubbia autenticità. In conclusione, detto Ufficio ha ritenuto non riconosciuta la qualità di rifugiato nei confronti dei richiedenti. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento dei medesimi, la cui esecuzione sarebbe ammissibile. Inoltre, non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha, altresì, considerato che - posto che i richiedenti non provengano da E._______, bensì da una delle tre provincie nord irachene, segnatamente da Dohuk, dove grazie alla situazione di sicurezza e di rispetto dei diritti dell'uomo, non vigerebbe una situazione di violenza generalizzata - l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe esigibile. Infine, non vi sarebbero altri motivi relativi ai richiedenti - i quali sarebbero giovani, sani e disporrebbero di una più vasta rete sociale nel Nord del Paese oltre a quella menzionata, in considerazione dell'inverosimiglianza delle loro allegazioni circa la loro provenienza da E._______ - o dal punto di vista tecnico e pratico, che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento dei medesimi nel nord dell'Iraq. 5.2. Nel gravame, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, i ricorrenti contestano la decisione dell'UFM che si fonderebbe su un accertamento errato dei fatti e dei loro motivi. In particolare, essi criticano nuovamente la perizia LINGUA, facendo valere che l'esperto sarebbe un curdo siriano e non un cittadino iracheno, che il ricorrente avrebbe risposto a tutte le domande postegli e, infine, che l'analisi dell'UFM si fonderebbe soltanto sulle lacune di costui, le quali avrebbero a che fare con la sua scarsa scolarizzazione, o meglio con il suo analfabetismo. A sostegno della loro provenienza da E._______, in questa sede, i ricorrenti hanno presentato l'originale e una copia del libretto militare del marito, di cui si impegnerebbero a farne pervenire la traduzione, da dove emergerebbe che il suo luogo di residenza sarebbe E._______. Infine, essendo comprovata la loro provenienza da E._______, gli insorgenti adducono che l'esecuzione del loro allontanamento dovrebbe essere considerata non ragionevolmente inesigibile. 5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che l'atto ricorsuale non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della sua posizione. Inoltre, ha rilevato che il libretto militare del (...) a nome del ricorrente non sarebbe idoneo a comprovare la provenienza dei due ricorrenti da E._______, in quanto presenterebbe evidenti caratteristiche di manipolazione, come ad esempio, la compilazione parziale o la mancanza totale di alcune sezioni, l'assenza dell'impronta digitale, della firma, delle informazioni relative al servizio militare, come pure il carattere illeggibile di alcune scritte redatte a mano, segnatamente riguardo all'ufficio di leva che avrebbe rilasciato il documento, oppure i due timbri della seconda e della quinta pagina e, infine, la posizione inidonea della firma del compilatore del documento sopra la fotografia del titolare. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha confermato integralmente la decisione impugnata e, rinviando ai suoi considerandi, in particolare alle argomentazioni dell'esame LINGUA ed all'inverosimiglianza dei motivi di asilo, ha proposto la reiezione del gravame. 5.4. Nell'allegato di replica, i ricorrenti hanno ribadito di non poter spiegare le irregolarità sottolineate dall'UFM riguardo al libretto militare, specificando che il marito avrebbe ricevuto tale documento in attesa di essere convocato per il servizio, ma di non aver mai ricevuto alcuna convocazione. Essi hanno pertanto considerato che il libretto non sarebbe falsificato ed hanno fatto valere che il numero indicato sullo stesso permetterebbe all'UFM di verificare con maggiore precisione che esso non sarebbe stato manipolato. Di conseguenza, essi concludono che tale documento dimostrerebbe la loro provenienza da E._______. 6. 6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 6.3. Il Tribunale rileva che le dichiarazioni decisive rese dagli insorgenti in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, gli insorgenti si sono limitati a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. 6.3.1. È, in particolare, d'uopo constatare che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, i ricorrenti non hanno reso verosimile la loro provenienza dalla città di E._______, ciò che rende inequivocabilmente inconsistente il loro racconto sui motivi di asilo. Infatti, secondo il rapporto relativo alle risultanze dell'esame LINGUA (cfr. atti A19/7 e A22/7), a cui sono stati sottoposti i ricorrenti, è emerso che essi non provengono con certezza dalla città di E._______, bensì hanno avuto la loro socializzazione nella regione del Kurdistan iracheno, e meglio nella provincia di Dohuk, di cui peraltro essi hanno dichiarato essere originari. Sebbene gli insorgenti abbiano allegato di risiedere a E._______ dal (...), entrambi non sono stati in grado di fornire in maniera completa e precisa le più elementari e basilari conoscenze relative a questa città, riguardo ad esempio ai siti caratteristici ed alla loro situazione geografica, ai fiumi, ai mercati, ai luoghi di culto, ai trasporti pubblici, nonché alle diverse etnie presenti, come pure riguardo agli usi e i costumi in essere in detta città, in sostanza per i motivi enunciati nel provvedimento litigioso a cui può essere rinviato (cfr. anche verbale 2 D17-D36, verbale 4 D16-D32 e rapporti esame LINGUA del [...] [atti A19/7 e A22/7]). Difatti, malgrado essi abbiano tentato di rispondere a tutte le domande postegli ed abbiano in determinati casi dato delle risposte esatte, le loro lacune - riscontrate nei diversi ambiti in cui sono stati interrogati - si sono dimostrate numerose e preponderanti, tipiche di chi non ha vissuto nella città in questione, ciò che è indipendente dal loro grado di scolarizzazione contrariamente a quanto essi pretendono (cfr. ibidem e ricorso pag. 3). Peraltro, se, da un lato, le informazioni esatte circa la città di E._______, rese in particolare dal ricorrente, costituiscono delle nozioni superficiali e facilmente reperibili, dall'altro lato, esse non possono essere considerate il frutto di una persona analfabeta, come invece ha invocato l'insorgente (cfr. verbale 1 pag. 2, verbale 2 D32, ricorso pag. 3). D'altronde, confrontato alle constatazioni dell'esame LINGUA, il ricorrente non ha reso alcuna giustificazione plausibile alle sue lacune, limitandosi ad invocare senza alcun fondamento l'imprecisione delle domande postegli e la difficoltà per i curdi di muoversi a E._______(cfr. verbale 2 D23, D29, D36). Dal canto suo, nemmeno la ricorrente ha saputo giustificare in maniera credibile le risultanze dell'esame LINGUA a lei contestate, ritenuto che non è assolutamente plausibile che, durante tutti gli anni in cui avrebbe vissuto a E._______, essa non abbia avuto alcun contatto esterno con detta città - oltre alle compere al mercato, in merito alle quali si è peraltro contraddetta grossolanamente - e che non abbia acquisito informazioni più dettagliate e specifiche (cfr. verbale 4 D16-D22). Inoltre, dal suddetto esame, è emerso che la lingua in cui si esprimono i ricorrenti e il loro vocabolario rileva dal dialetto K._______ del curdo kurmanji, lingua tipicamente parlata in Iraq, segnatamente nella zona di Dohuk, rispettivamente che il linguaggio degli insorgenti non presenta alcuna influenza della lingua Iraqi Arabic, di altri dialetti kurdi o di variazioni del kurdo kurmanji che sarebbero attribuibili al di fuori dell'Iraq. In tale ambito, non soccorre i ricorrenti la contestazione fatta valere unicamente in sede di ricorso, secondo la quale l'esperto che ha condotto l'esame LINGUA sarebbe un curdo siriano e non un cittadino iracheno, posto che quest'ultimo - in base alle qualificazioni che sono state debitamente portate a conoscenza dei ricorrenti in occasione dell'esercizio del loro diritto di essere sentiti sulle risultanze di detto esame - ha delle conoscenze specifiche del curdo kurmanji, dell'arabo e del sorani (cfr. atti A20/1, A23/2, verbale 2 D17 segg. e verbale 4 D16 segg.). Pertanto, alla luce dell'insieme delle suesposte considerazioni, non v'è ragione di scostarsi dalle risultanze dell'esame LINGUA secondo le quali i ricorrenti non hanno avuto la loro socializzazione a E._______, bensì nella regione di Dohuk. Tale constatazione, di conseguenza, dimostra che i coniugi non sono espatriati da E._______ e nemmeno vi hanno vissuto durante gli ultimi (...) anni circa. In secondo luogo, giova rilevare che, indipendentemente dalle risultanze del suddetto esame, l'inverosimiglianza della provenienza da E._______ dei ricorrenti è manifestamente corroborata dalla presentazione da parte dei medesimi di documenti inequivocabilmente falsi, quali tra i primi i loro documenti di identità e i rispettivi certificati di nazionalità (doc. 4). Segnatamente, l'analisi specialistica interna a cui sono stati sottoposti i suddetti documenti da parte dell'UFM, ha evidenziato che quest'ultimi presentano chiari segni di falsificazione (cfr. atto A35/8). Infatti, sono risultati non conformi all'originale o di pessima qualità, i timbri, la stampa, le caratteristiche del supporto dei documenti, nonché la copertina e i caratteri di stampa dei medesimi, rispettivamente non sono stati ritenuti idonei all'originale, le indicazioni in merito al codice della provincia di Mosul quale luogo di registro dei documenti d'identità, come pure il numero dei certificati di nazionalità (cfr. atto A35/8, A37/3 e A38/3). Confrontati alle evocate risultanze, i ricorrenti non hanno fornito alcuna spiegazione e non hanno nemmeno fatto valere qualsivoglia argomento o mezzo di prova pertinente, suscettibile di inficiare le irregolarità emerse dall'analisi dei documenti. Difatti, essi si sono accontentati di invocare senza fondamento l'autenticità dei loro documenti, con i quali sarebbero giunti in Svizzera e che essi avrebbero ottenuto regolarmente dalle autorità del loro Paese di origine, rispettivamente che l'I._______gli avrebbe restituito dopo averli smarriti (cfr. atto A39/3). Infine, alla luce della constatata falsità dei suddetti documenti, è irrilevante ai fini della causa la questione a sapere in che circostanze i ricorrenti se li siano procurati, ovvero se gli stessi siano andati effettivamente persi e siano stati recuperati dai ricorrenti solo in un secondo momento, come essi pretendono (cfr. verbale 2 D9). Di conseguenza, i documenti prodotti a tale scopo dai ricorrenti di cui ai doc. 1, 2 e 3 sono da ritenersi ininfluenti. Visto quanto precede, ne discende che la presentazione da parte dei ricorrenti di documenti d'identità e di certificati di nazionalità falsi costituisce un ulteriore e fondamentale prova della mancata dimostrazione della loro provenienza da E._______, rispettivamente della volontà dei medesimi di dissimulare la loro vera regione di provenienza in netta violazione del loro dovere di collaborare all'accertamento dei fatti sancito all'art. 8 LAsi. La stessa conclusione vale per il documento che gli insorgenti hanno prodotto in sede di ricorso a sostegno della loro asserita provenienza da E._______, ovvero l'originale del libretto militare (doc. 13) da cui, a loro dire, emergerebbe con chiarezza che la città di E._______ sarebbe il luogo di residenza del ricorrente, nonché di entrambi. Infatti, esso presenta manifesti segni di falsificazione e di manipolazione in sostanza per i motivi enumerati nella presa di posizione dell'UFM nell'ambito della sua risposta al ricorso (cfr. risposta dell'UFM del 6 luglio 2010). Oltre a questi elementi rettamente rilevati dall'autorità inferiore, la dubbia autenticità di tale documento, così come la conferma della falsificazione dei predetti documenti di identità, risulta dall'incongruenza tra il numero del certificato di nazionalità irachena indicato sull'asserito libretto militare (doc. 13) e quello riportato sull'addotto certificato di nazionalità (doc. 4). I ricorrenti, d'altronde, non hanno fornito alcun argomento, spiegazione plausibile o mezzo di prova riguardo alla situazione di tale documento, che potesse condurre ad una diversa valutazione del medesimo (cfr. atto di replica del 20 luglio 2010). Alla luce di tali considerazioni, pertanto, siffatto documento non è suscettibile di comprovare la provenienza da E._______ dei ricorrenti e, di conseguenza, vi è ragione di confermare che le risultanze dell'esame LINGUA secondo cui i ricorrenti non provengono da detta città, bensì dalla regione di Dohuk. Non da ultimo, nemmeno i mezzi di prova di cui ai doc. 5 e 7 presentati dai ricorrenti in corso di procedura soccorrono ai medesimi per comprovare la loro provenienza da E._______ e, di conseguenza, la verosimiglianza dei loro motivi di asilo che sarebbero scaturiti in detta città. In particolare, il certificato di matrimonio (doc. 5) rappresenta un formulario prestampato in copia, compilato a mano, quindi di facile contraffazione. Inoltre, sebbene i ricorrenti abbiano dichiarato di essere nati entrambi nella regione di Dohuk (cfr. verbale 1 pag. 1 e verbale 3 pag. 1), il documento riporta quale luogo di nascita degli sposi la città di E._______. Ne discende che tale certificato è stato evidentemente confezionato per i bisogni della causa. Peraltro, la ricevuta di smarrimento della tessera di rifornimento della sezione di L._______ (doc. 7), in considerazione della quale i ricorrenti asseriscono la loro provenienza dalla città di E._______, costituisce altresì una fotocopia compilata a mano i cui timbri sono di dubbia autenticità, come ha rettamente rilevato l'UFM nella decisione impugnata. In conclusione, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni dei ricorrenti, i cui fatti allegati avrebbero avuto luogo a E._______, non soddisfano le condizioni di verosimiglianza prevista dall'art. 7 LAsi, ritenuto che è manifestamente inattendibile la loro provenienza da detta città. 6.3.2. A titolo abbondanziale, inoltre, il Tribunale evidenzia che, anche a prescindere dalle risultanze dell'esame LINGUA e dall'inadeguatezza dei documenti presentati in relazione alla provenienza dei ricorrenti dalla città di E._______, il racconto dei medesimi a sostegno della loro domanda di asilo è manifestamente inverosimile avuto riguardo ai numerosi elementi d'inattendibilità emersi dalle loro dichiarazioni sostanzialmente vaghe, illogiche e contraddittorie, come ha rettamente ritenuto l'UFM. Innanzitutto, preme sottolineare che i ricorrenti non sono stati in grado di spiegare il motivo alla base delle asserite persecuzioni da parte dei terroristi. In particolare, il ricorrente si è limitato ad affermare che le minacce proferitegli sarebbero legate alla sua attività di (...) della ministra F._______, svolta dal (...) all'(...) presso il (...) a M._______ (Iraq), senza tuttavia fornire alcuna spiegazione di sorta circa il legame tra tale attività e le addotte minacce (cfr. verbale 1 pagg. 3 e 8, verbale 2 D80). In assenza di qualsivoglia dettaglio, pertanto, non convince il Tribunale l'esistenza di un legame tra l'attività del ricorrente e le asserite minacce, tanto più che tra quest'ultime e la cessazione dell'attività del ricorrente sono trascorsi ben più di (...) anni e considerato altresì che il ricorrente non ha saputo fornire alcuna spiegazione circa le circostanze e le modalità secondo cui i terroristi sarebbero venuti a conoscenza della sua professione a quel momento (cfr. verbale 2 D83-84). A proposito di dette minacce, per di più, gli insorgenti non hanno saputo indicare l'entità delle stesse. Infatti, del contenuto delle due lettere minatorie, i ricorrenti hanno dato un resoconto vago e contraddittorio, senza essere in grado di fornire un quadro chiaro in merito a cosa avrebbero preteso i loro malfattori e per quale motivo essi sarebbero stati minacciati. Inizialmente, il ricorrente ha affermato che i terroristi gli avrebbero chiesto - perché avrebbero conosciuto il suo passato e saputo che faceva la (...) - di entrare e collaborare con loro, rispettivamente di dargli dei soldi e che, in caso di rifiuto, la sua vita sarebbe stata in pericolo (cfr. verbale 1 pag. 7). In seguito, interrogato di nuovo sul contenuto delle lettere minatorie, l'insorgente non ha più fatto accenno alla richiesta di soldi o di entrare a far parte dei terroristi, aggiungendo nello specifico che gli rimproveravano di non andare con loro a partecipare alla lotta contro gli invasori, rispettivamente di non collaborare con loro (cfr. verbale 2 D41, D48 e D101). Alla luce delle suesposte dichiarazioni dei ricorrenti, da un lato, non vi è ragione di chinarsi sulla verosimiglianza o meno dell'attività del ricorrente quale (...). Infatti, a prescindere dalla stessa, i ricorrenti non sono stati in grado di dimostrare l'esistenza di un qualsivoglia legame tra tale attività, rispettivamente il passato del ricorrente, e le asserite minacce sia dal profilo della motivazione che dell'entità delle stesse. In siffatte circostanze, sono da considerarsi irrilevanti ai fini della presente causa, indipendentemente dalla loro autenticità, anche i mezzi di prova di cui ai documenti 8 a 12, presentati dai ricorrenti a sostengo dell'attività svolta dal marito. Dall'altro lato, i ricorrenti non sono riusciti nemmeno a rendere verosimile la consistenza stessa delle allegate persecuzioni. In effetti, oltre alla motivazione ed all'entità delle stesse, essi non hanno saputo abbozzare l'identità dei responsabili delle minacce di cui sarebbero stati oggetto, dichiarando in maniera del tutto vaga e stereotipata che si sarebbe trattato di "terroristi", sostanzialmente avuto riguardo al loro modo di agire (cfr. verbale 1 pagg. 7-8, verbale 2 D64-D66, D71-D73 e D102). Dal canto suo, la ricorrente - giunta in Svizzera per i motivi fatti valere del marito - non ha fornito maggiori informazioni, considerato che quanto di sua conoscenza, le sarebbe stato riferito dal marito (cfr. verbale 3 pag. 6 e verbale 4 D67, D78-D79). In assenza di dettagli fondamentali sull'identità dei pretesi malfattori, è manifestamente contrario ad ogni logica dell'agire che il ricorrente abbia ricevuto qualsivoglia intimazione o minaccia a collaborare con detti individui, allorquando né lui né la moglie sanno con chi avrebbero a che fare (cfr. verbale 1 pagg. 7-8 e verbale 4 D78-D79). Parimenti, è illogico che gli insorgenti attribuiscano quali responsabili del ferimento del marito gli stessi autori - sconosciuti - delle due lettere minatorie, nella misura in cui quest'ultime non presentavano alcun indizio suscettibile di identificarne gli autori (cfr. verbale 1 pag. 7), rispettivamente ritenuto che le persone che gli avrebbero sparato erano coperti in volto (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 D71-73, verbale 4 D79). Come altro, ma non di certo ultimo elemento di inverosimiglianza del racconto reso dai ricorrenti, giova rilevare che i medesimi non hanno saputo collocare nel tempo in maniera precisa e lineare i fatti essenziali addotti, ovvero la ricezione delle lettere minatorie, il ferimento del marito nonché l'espatrio. In particolare, il ricorrente ha affermato inizialmente di aver ricevuto la prima lettera nell'(...), di essere stato ferito (...) giorni dopo, di aver ricevuto la seconda il (...) (cfr. verbale 1 pagg. 7-8) e di essere espatriato il (...). Per contro, nella seconda audizione, l'insorgente non è più stato in grado di indicare le indicazioni fornite, contraddicendosi e cambiando versione (cfr. verbale 2 D45, D69-D70 e D87-D89, nonché D90). Dal canto suo, nemmeno la ricorrente ha saputo fornire indicazioni temporali precise suscettibili di determinare con sicurezza le date degli eventi addotti, contraddicendosi altresì sul tempo trascorso dall'ultima lettera al momento dell'espatrio (cfr. verbale 3 pagg. 6-7 e verbale 4 D45-D46, D68 e D80-D83). Alla luce di tutti gli elementi sopra evocati vi è ragione di concludere alla manifesta inverosimiglianza dei motivi di asilo dei richiedenti, senza che sia necessario menzionarne altri. In conclusione, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza prevista dall'art. 7 LAsi. 6.4. Infine, il Tribunale evidenza che l'altra motivazione sollevata dai ricorrenti a sostegno della loro domanda di asilo, ovvero la situazione di instabilità e di sicurezza, dovuta alla situazione generale in Iraq (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 D39), come pure l'impossibilità di vivere in libertà, lavorare e studiare, nonché l'assenza di sicurezza e di futuro nel loro Paese di origine (cfr. verbale 3 pag. 6 e verbale 4 D38), non merita alcuna tutela, ritenuto che non costituisce un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.5. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisone impugnata va confermata.

7. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). 8. 8.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 8.2. 8.2.1. Per gli stessi motivi citati al considerando 6 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti verso il nord dell'Iraq, segnatamente nella provincia di Dohuk, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i ricorrenti possano essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni, ciò che del resto essi non hanno nemmeno preteso in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 3). In altri termini, quest'ultimi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. 8.2.2. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr). 8.3. 8.3.1. Inoltre, nel nord dell'Iraq (Dohuk, Arbil e Suleymaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese, come pure la situazione dei diritti dell'uomo la quale è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). 8.3.2. Quanto alla situazione personale degli insorgente, essi sono giovani e godono di buona salute, come pure loro figlio. Infatti, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Inoltre, alla luce dell'inverosimiglianza dei loro motivi d'asilo, nonché delle allegazioni circa la loro provenienza, v'è ragione di ritenere che gli insorgenti dispongono di una densa rete familiare e sociale in patria, ovvero nella regione di Dohuk, dove peraltro essi hanno dichiarato che già vi risiedono lo (...) del ricorrente con la sua famiglia ([...] figli) e un (...), come pure un (...) e lo (...) della ricorrente (cfr. verbale 1 pag. 5, verbale 2 D13, verbale 3 pag. 4 e verbale 4 D33). In aggiunta, uno dei (...) del ricorrente ha dimostrato di poter dare sostegno agli insorgenti ed al loro figlio, inviando loro i documenti richiesti per produrli in questa sede (cfr. verbale 2 D9-D10 e verbale 4 D13). D'altronde, il ricorrente ha affermato che un suo parente potrebbe ospitarli al massimo per un mese (cfr. verbale 2 D104), ciò che, a rotazione, garantirebbe agli insorgenti un sostanziale aiuto nel loro reinserimento. Peraltro, di rientro in patria, per assicurare il necessario sostentamento della sua famiglia, il ricorrente potrà attingere alle sue esperienze professionali passate, quale (...) ed ex (...), ciò che non lascia posto all'inconsistenza del suo allegato analfabetismo. Del resto, gli insorgenti potranno, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Infine, dal profilo dell'interesse superiore del fanciullo (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.2 - 9.3.5 pagg. 367-369), non vi sono motivi che si oppongono all'esigibilità dell'allontanamento del figlio primogenito dei ricorrenti, ritenuto che egli è ancora in età prescolastica e totalmente dipendente dalla figura dei suoi genitori. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli insorgenti e loro figlio di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese di origine, segnatamente nella provincia di Dohuk. 8.3.3. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr). 8.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 Str). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

9. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Comunicazione a:

- ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)

- UFM, Asilo e ritorno, Procedura alla centrale e ritorno, con allegato l'incarto N 533 048 (per corriere interno; in copia)

- Sezione della popolazione, Ufficio permessi, Servizio rifugiati, Bellinzona (in copia)