Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, di etnia tamil, è nato a B._______, C._______, nel distretto di Jaffna (Sri Lanka), dove ha vissuto fino al momento dell'espatrio, avvenuto nell'ottobre del 2008 (cfr. verbale di audizione sulle generalità del 14 novembre 2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 9 e verbale di audizione del 26 novembre 2008 [di seguito: verbale 2], pag. 4). Il 12 novembre 2008 è giunto in Svizzera, depositandovi domanda d'asilo il giorno medesimo (cfr. verbale 1, pagg. 10 seg.). B. Interrogato sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato di avere avuto dei problemi con i paramilitari dell'Eelam People's Democratic Party (EPDP) a causa di sospetti nutriti nei suoi confronti di legami con le Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Infatti egli avrebbe nel 2006 varie volte ospitato a mangiare il (...) e il (...), i quali avrebbero lavorato per le LTTE, e avrebbe (...) alle stesse Tigri, i cui militanti si sarebbero anche serviti del suo tuk-tuk per diffondere messaggi tramite un altoparlante. Nel (...) del 2008 un suo amico, il quale come lui avrebbe lavorato come conducente di tuk-tuk, sarebbe stato ucciso e il mese successivo sarebbero giunti due volte presso l'abitazione del ricorrente i paramilitari dell'EPDP. Nonostante egli fosse riuscito a fuggire entrambe le volte, essi avrebbero danneggiato varie cose e minacciato di morte la moglie, ponendole domande sul marito e accusandolo di legami con le LTTE. A causa della situazione, la moglie, pur passandoci spesso, non vivrebbe attualmente nella loro casa ma alloggerebbe provvisoriamente nascosta nel vicinato (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 9). Il richiedente sarebbe anche stato sospettato di avere svolto il ruolo d'informatore in occasione di un'esplosione (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg. e verbale 2, pagg. 7-9). C. Con decisione del 3 agosto 2012, notificata all'interessato il 7 agosto 2012 (cfr. act. A 22/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. D. In data 6 settembre 2012 (cfr. tracciamento dell'invio giusta il numero di raccomandata: (...); data di entrata: 7 settembre 2012) il ricorrente è insorto contro la decisione dell'UFM con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria. L'interessato ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché un'istanza del gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili, chiedendo di essere invitato a produrre una nota dettagliata delle spese prima della conclusione della procedura. A sostegno del gravame l'insorgente ha prodotto i seguenti mezzi di prova:
- un documento dell'Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR) redatto da Rainer Mattern, intitolato "Sri Lanka: Situation für aus dem Norden oder Osten stammende TamilInnen in Colombo und für RückkehrerInnen nach Sri Lanka", datato del 22 settembre 2011;
- un comunicato stampa dell'OSAR del 3 novembre 2011, intitolato "Sri Lanka: Übereilte Praxisänderung". E. Con decisione incidentale del 19 settembre 2012 il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e ha invitato il ricorrente a versare, entro il 4 ottobre 2012, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile e ha respinto la domanda di accordo del gratuito patrocinio. Il Tribunale ha altresì respinto, impregiudicata la possibilità d'inoltrare spontaneamente una nota d'onorario entro la fine del procedimento, la richiesta di un relativo sollecito da parte del Tribunale. F. In data 26 settembre 2012 l'insorgente ha effettuato il pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali. G. Con invio del 5 novembre 2012 (data di entrata: 6 novembre 2012) il ricorrente ha prodotto ulteriori mezzi di prova:
- una lettera del presidente del D._______, datata del (...) 2012, la quale conferma la passata attività del richiedente quale conducente di tuk-tuk e secondo cui, da quando le LTTE avrebbero perso il controllo della regione, persone come l'insorgente sarebbero ricercate in quanto sospette di legami con le Tigri;
- una lettera del signor E._______, (...), datata del (...) 2012, secondo cui, in caso di rimpatrio, l'insorgente sarebbe in pericolo;
- le due relative buste d'invio dallo Sri Lanka. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
E. 3 I ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
E. 4 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; DTAF 2008/4 consid. 5.4).
E. 5 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2010/57, consid. 2.5 e DTAF 2010/44, consid. 3.3). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e DTAF 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.).
E. 6.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha ritenuto che il ricorrente non presenterebbe un profilo che potrebbe attualmente essere preso di mira dalle autorità srilankesi. In particolare ha osservato che il legame avuto dal richiedente con le LTTE si sarebbe limitato al (...) per l'organizzazione di eventi nonché all'uso del suo tuk-tuk per le attività di propaganda, e che le stesse autorità sarebbero al corrente che le persone di etnia tamil, in particolare quelle provenienti dal nord del Paese, sarebbero state obbligate a svolgere delle attività in favore del movimento. Per quanto concerne l'EPDP, l'UFM ha spiegato che si tratterebbe di un gruppo paramilitare che sarebbe stato coinvolto di sovente in omicidi, rapimenti o estorsioni e sarebbe noto che prima della fine del conflitto simili gruppi paramilitari avrebbero agito nella zona in cui le LTTE stavano perdendo il controllo. Tuttavia, dopo l'espatrio dell'interessato, la situazione sarebbe notevolmente cambiata e gli atti di violenza sarebbero fortemente diminuiti. L'UFM ha quindi ritenuto che quanto allegato non soddisferebbe le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi e pertanto non ha concesso l'asilo al richiedente.
E. 6.2 Nel ricorso l'insorgente ribadisce i motivi d'asilo evocati durante le audizioni e contesta le valutazioni a riguardo dell'UFM. A suo dire, nonostante il suo sostegno alle attività delle LTTE non sia stato volontario, i legami avuti con il movimento implicherebbero per lui una situazione di pericolo in caso di rimpatrio. Infatti, seppure la guerra sia terminata, le autorità srilankesi e i paramilitari a loro vicini sarebbero tutt'oggi alla ricerca dei collaboratori e simpatizzanti delle LTTE, i quali di sovente verrebbero rinchiusi in campi d'internamento, da dove spesso sparirebbero senza lasciare traccia e probabilmente verrebbero uccisi. Contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità inferiore, la situazione a Jaffna non si sarebbe tuttora normalizzata e in caso di rimpatrio il ricorrente potrebbe essere arrestato e rinchiuso in uno dei citati campi d'internamento. La probabilità di essere sottoposto a misure persecutorie in patria sarebbe dunque elevata. Egli sostiene inoltre che in caso di un ritorno nello Sri Lanka potrebbe trovarsi in pericolo già solo per il fatto di avere chiesto asilo all'estero. Infatti, come si potrebbe evincere da entrambi i documenti dell'OSAR allegati al ricorso, le persone di etnia tamil di rientro in patria che hanno chiesto asilo all'estero sarebbero sospettate di essere oppositrici al regime e rischierebbero di dover subire controlli più minuziosi, di essere arrestate o anche torturate. Per queste ragioni, l'Australia avrebbe sospeso i rimpatri di queste persone. Peraltro, i maggiori controlli all'aeroporto di Colombo li subirebbero proprio coloro che, come il ricorrente, provengono da un territorio che si trovava sotto il controllo delle LTTE, visto che sarebbero in maniera generale sospettati di appartenenza al movimento. Infine l'insorgente ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento verso Jaffna non sia ragionevolmente esigibile e un'alternativa di soggiorno interna non sussisterebbe in quanto non disporrebbe di alcuna rete sociale all'infuori del suo luogo di origine.
E. 7 Come rettamente rilevato dall'UFM, questo Tribunale giudica i fatti addotti dal richiedente non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni non è giustificato. Nel concreto, quo alla situazione vigente nello Sri Lanka, il Tribunale ha constatato un netto miglioramento nel Paese dal profilo della sicurezza e della stabilità da quando è terminato il conflitto militare nel maggio del 2009 (cfr. sulla tematica DTAF 2011/24). Dopo la soccombenza militare delle LTTE possono essere considerati cessati anche gli atti persecutori da parte di esse. La fine del conflitto ha poi permesso a centinaia di migliaia di rifugiati interni (IDPs = Internally Displaced Persons), in campi profughi, di fare rientro ai propri villaggi (cfr. U.S. Departement of State, 2009 Human Rights Report: Sri Lanka; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, ottobre 2010) e anche la libertà di movimento, grazie all'apertura dei campi, è aumentata. In generale, la situazione nello Sri Lanka si è dunque stabilizzata e le condizioni di vita sono migliorate e stanno migliorando progressivamente in tutto il Paese soprattutto nelle regioni del nord e dell'est, territori precedentemente occupati dalle LTTE durante la guerra civile (cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1-7.6). Non di meno, il Tribunale ha ritenuto che nonostante i cambiamenti intervenuti nel Paese, alcuni gruppi di persone siano a tuttora esposti a rischi di persecuzione in caso di rimpatrio. Si tratta di persone particolarmente esposte, quali oppositori politici, ossia persone che anche dopo la fine della guerra civile restano sospettati di legami con le LTTE o di essere sostenitori dell'ex capo dell'esercito Fonseka (cfr. ibidem, consid. 8.1), segnatamente giornalisti e attivisti dei diritti umani critici nei confronti del regime (cfr. ibidem, consid. 8.2), le vittime o i testimoni di gravi violazioni dei diritti umani (cfr. ibidem, consid. 8.3), oltre che le persone rientranti dalla Svizzera sospettati di avere avuto contatti con esponenti di spicco delle LTTE, come anche le persone che dispongono di importanti mezzi finanziari (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5). Nella fattispecie, non emergono elementi tali da ritenere che l'interessato rientri nel novero dei profili a rischio sopra esposti. Infatti, l'unico legame che l'interessato ha avuto con le LTTE consiste nell'avere a volte ospitato a mangiare suo (...) e suo (...), dei quali il richiedente non ha nemmeno saputo indicare quale fosse esattamente la loro funzione in seno al movimento (cfr. verbale 2, pag. 10), nonché nell'avere dovuto aiutare le stesse LTTE mettendo a disposizione il suo tuk-tuk e (...). Tuttavia egli non ha mai combattuto al fianco delle Tigri, del resto ha esplicitamente dichiarato di non essere mai stato politicamente attivo e di mai essere stato arrestato (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pagg. 10 seg.). Nell'ottica della situazione nel Paese al momento dell'espatrio dell'interessato, quindi prima della fine della guerra, è difficilmente immaginabile che, se davvero fossero stati nutriti dei sospetti nei suoi confronti di appartenenza al movimento nonché di essere stato un informatore in occasione di un'esplosione, le LTTE si siano limitate a cercarlo a casa sua unicamente due volte, nel (...) del 2008 (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 9). Va peraltro osservato che il richiedente ha lasciato il Paese con il suo proprio passaporto sottoponendosi anche a dei controlli all'aeroporto (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 6), circostanza che dimostra che non nutriva particolari timori di essere arrestato. Ciò posto il Tribunale ritiene che i problemi allegati dall'interessato nonché l'uccisione del suo amico siano da inserire nel contesto che vigeva all'epoca ancora durante la guerra, poi conclusasi nel maggio del 2009. Per quanto riguarda l'allegazione secondo cui la moglie avrebbe dovuto vivere nascosta a seguito dei citati episodi, il Tribunale constata che in caso d'intenzioni persecutorie da parte delle forze governative, difficilmente ella avrebbe potuto già per diversi anni vivere indisturbata nel vicinato, facendo peraltro di sovente rientro a casa. Va anche considerato che pochi mesi dopo gli episodi narrati la guerra sarebbe finita, con il conseguente miglioramento della situazione. Il Tribunale si sente perciò di escludere che in caso di rimpatrio l'interessato diventi oggetto di particolari attenzioni da parte delle autorità. Considerato quanto precede, nemmeno le due lettere prodotte quali mezzi di prova con invio al Tribunale del 5 novembre 2012 possono, visto che peraltro non si tratta di documenti ufficiali ma di mere dichiarazioni di parte, indurre il Tribunale a un esito diverso. Va da ultimo osservato che non vi è alcun elemento per ritenere che l'interessato, per il solo fatto di rimpatriare quale richiedente l'asilo respinto, potrebbe, nel suo Paese di origine, essere sospettato di avere intrattenuto in Svizzera contatti con esponenti di spicco delle LTTE (cfr. D-5534/2011 e E-5792/2011, con il relativo riferimento alla DTAF 2011/24 consid. 8.4.3 S. 496). Sulla base di queste considerazioni, il timore di persecuzioni future non può essere considerato oggettivamente fondato in quanto non vi sono elementi concreti per ammettere con un'alta probabilità l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Alla luce di quanto precede, ne deriva che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato.
E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 9 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 9.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU] Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un eventuale rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che da un Paese europeo fanno rientro nello Sri Lanka. A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che non vi sia da partire dal principio che ogni Tamil di rientro in patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani. Occorrerebbe infatti analizzare, invece, se nel caso di specie e alla luce di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo temere che le autorità in patria possano avere interesse ad arrestarlo o a interrogarlo. Quali principali fattori di rischio, la Corte EDU cita in particolare la registrazione quale membro - sospetto o certo - delle LTTE, l'esistenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto pendente, la fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di un'ammissione di colpevolezza o di simili documenti, il reclutamento quale confidente delle forze di sicurezza, la presenza sul corpo di cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota quale centro di finanziamento delle LTTE, l'assenza di documenti d'identità, la deposizione di una domanda d'asilo all'estero o il legame di parentela con un membro delle LTTE. Allo stesso tempo la Corte ha sostenuto che questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola atti a costituire un "real risk". Tuttavia questa soglia potrebbe essere raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in considerazione anche la situazione generale vigente al momento nel Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativi riferimenti). Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da ritenere, nonostante il ricorrente abbia chiesto asilo all'estero, che la soglia per ammettere un "real risk" sia raggiunta. A questo riguardo, al fine di evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni suesposte circa l'analisi relativa all'adempimento della qualità di rifugiato (cfr. consid. 7). In merito ai documenti dell'OSAR allegati al ricorso, va osservato che il rapporto del 22 settembre 2011 è anteriore alla citata DTAF 2011/24, datata del 27 ottobre 2011, nella quale il Tribunale ha svolto un'analisi approfondita dell'evoluzione nel Paese dopo la fine della guerra nel maggio del 2009, aggiornando e adattando la sua giurisprudenza alla nuova situazione. Nemmeno il comunicato stampa del 3 novembre 2011 solleva elementi con il quale il Tribunale non si fosse già confrontato, il quale ha a più riprese confermato la suesposta giurisprudenza anche di recente (cfr. tra le altre la Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4298/2012 del 21 maggio 2013). Infine, neppure il riferimento ricorsuale alla prassi australiana è pertinente al caso di specie, ritenuto che il Tribunale non è vincolato dagli accertamenti e dalla giurisprudenza di un Paese terzo. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1, DTAF 2009/51 consid. 5.5 e DTAF 2009/2 consid. 9.2.1). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente nello Sri Lanka, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nello Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza e delle condizioni di vita in generale in detto Paese, un ritorno è ora di principio ragionevolmente esigibile anche verso il nord nonché verso l'est. L'esecuzione dell'allontanamento per i richiedenti l'asilo respinti è quindi ora da considerarsi di principio ragionevolmente esigibile verso tutto il Paese, ad eccezione delle persone che provengono dalla regione di Vanni e che non dispongono di una rete sociale al di fuori di detta regione (cfr. DTAF 2011/24 consid. 11.2.2). Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 - per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio presenti al momento dell'espatrio e se nel caso di specie non si pongono particolari problemi circa il rientro (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.1) - e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima della fine della guerra o per le quali dagli atti si evince che le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Per queste persone è infatti necessario analizzare la situazione individualmente, verificando le attuali condizioni di vita e di alloggio. A questo riguardo il Tribunale ritiene che siano essenziali l'esistenza di una rete sociale e la possibilità di assicurarsi un alloggio nonché il minimo vitale. Se tali condizioni non fossero realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale, in particolare nella regione di Colombo, dove l'esecuzione dell'allontanamento è di principio esigibile (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2 e 13.3). Nel caso in esame, il ricorrente proviene da C._______, Jaffna, quindi fuori dalla regione di Vanni (per la delimitazione della regione di Vanni cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), e ha lasciato la zona prima della fine della guerra. Il Tribunale osserva innanzitutto che il richiedente dispone in patria di una rete sociale. Infatti a Jaffna abitano la madre, la moglie, i figli, due zie e uno zio (cfr. verbale 1, pag. 4) e agli atti non vi sono elementi per ritenere che in caso di ritorno nel suo Paese egli potrebbe trovarsi confrontato con condizioni di vita particolarmente cambiate. Egli è scolarizzato, per vari anni ha lavorato come autista di tuk-tuk nonché (...) (cfr. verbale 1, pag. 3) e il Tribunale ritiene che siano quindi dati i presupposti per una reintegrazione professionale. Peraltro egli ha dichiarato di avere una casa di sua proprietà e di provenire da una famiglia benestante, la quale disporrebbe di una fattoria e di terreni (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, pagg. 4 seg.). Visto quanto esposto vi è da ritenere che egli sarà in grado di assicurarsi in patria un alloggio nonché il minimo vitale. Infine il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
E. 9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 10 Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data 26 settembre 2012.
E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo versato in data 26 settembre 2012.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4642/2012 Sentenza del 20 giugno 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato dall'Avv. Thomas Wüthrich, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 3 agosto 2012 / N [...]. Fatti: A. L'interessato, di etnia tamil, è nato a B._______, C._______, nel distretto di Jaffna (Sri Lanka), dove ha vissuto fino al momento dell'espatrio, avvenuto nell'ottobre del 2008 (cfr. verbale di audizione sulle generalità del 14 novembre 2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 9 e verbale di audizione del 26 novembre 2008 [di seguito: verbale 2], pag. 4). Il 12 novembre 2008 è giunto in Svizzera, depositandovi domanda d'asilo il giorno medesimo (cfr. verbale 1, pagg. 10 seg.). B. Interrogato sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato di avere avuto dei problemi con i paramilitari dell'Eelam People's Democratic Party (EPDP) a causa di sospetti nutriti nei suoi confronti di legami con le Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Infatti egli avrebbe nel 2006 varie volte ospitato a mangiare il (...) e il (...), i quali avrebbero lavorato per le LTTE, e avrebbe (...) alle stesse Tigri, i cui militanti si sarebbero anche serviti del suo tuk-tuk per diffondere messaggi tramite un altoparlante. Nel (...) del 2008 un suo amico, il quale come lui avrebbe lavorato come conducente di tuk-tuk, sarebbe stato ucciso e il mese successivo sarebbero giunti due volte presso l'abitazione del ricorrente i paramilitari dell'EPDP. Nonostante egli fosse riuscito a fuggire entrambe le volte, essi avrebbero danneggiato varie cose e minacciato di morte la moglie, ponendole domande sul marito e accusandolo di legami con le LTTE. A causa della situazione, la moglie, pur passandoci spesso, non vivrebbe attualmente nella loro casa ma alloggerebbe provvisoriamente nascosta nel vicinato (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 9). Il richiedente sarebbe anche stato sospettato di avere svolto il ruolo d'informatore in occasione di un'esplosione (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg. e verbale 2, pagg. 7-9). C. Con decisione del 3 agosto 2012, notificata all'interessato il 7 agosto 2012 (cfr. act. A 22/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. D. In data 6 settembre 2012 (cfr. tracciamento dell'invio giusta il numero di raccomandata: (...); data di entrata: 7 settembre 2012) il ricorrente è insorto contro la decisione dell'UFM con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria. L'interessato ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché un'istanza del gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili, chiedendo di essere invitato a produrre una nota dettagliata delle spese prima della conclusione della procedura. A sostegno del gravame l'insorgente ha prodotto i seguenti mezzi di prova:
- un documento dell'Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR) redatto da Rainer Mattern, intitolato "Sri Lanka: Situation für aus dem Norden oder Osten stammende TamilInnen in Colombo und für RückkehrerInnen nach Sri Lanka", datato del 22 settembre 2011;
- un comunicato stampa dell'OSAR del 3 novembre 2011, intitolato "Sri Lanka: Übereilte Praxisänderung". E. Con decisione incidentale del 19 settembre 2012 il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e ha invitato il ricorrente a versare, entro il 4 ottobre 2012, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile e ha respinto la domanda di accordo del gratuito patrocinio. Il Tribunale ha altresì respinto, impregiudicata la possibilità d'inoltrare spontaneamente una nota d'onorario entro la fine del procedimento, la richiesta di un relativo sollecito da parte del Tribunale. F. In data 26 settembre 2012 l'insorgente ha effettuato il pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali. G. Con invio del 5 novembre 2012 (data di entrata: 6 novembre 2012) il ricorrente ha prodotto ulteriori mezzi di prova:
- una lettera del presidente del D._______, datata del (...) 2012, la quale conferma la passata attività del richiedente quale conducente di tuk-tuk e secondo cui, da quando le LTTE avrebbero perso il controllo della regione, persone come l'insorgente sarebbero ricercate in quanto sospette di legami con le Tigri;
- una lettera del signor E._______, (...), datata del (...) 2012, secondo cui, in caso di rimpatrio, l'insorgente sarebbe in pericolo;
- le due relative buste d'invio dallo Sri Lanka. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3. I ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
4. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; DTAF 2008/4 consid. 5.4).
5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2010/57, consid. 2.5 e DTAF 2010/44, consid. 3.3). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e DTAF 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.). 6. 6.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha ritenuto che il ricorrente non presenterebbe un profilo che potrebbe attualmente essere preso di mira dalle autorità srilankesi. In particolare ha osservato che il legame avuto dal richiedente con le LTTE si sarebbe limitato al (...) per l'organizzazione di eventi nonché all'uso del suo tuk-tuk per le attività di propaganda, e che le stesse autorità sarebbero al corrente che le persone di etnia tamil, in particolare quelle provenienti dal nord del Paese, sarebbero state obbligate a svolgere delle attività in favore del movimento. Per quanto concerne l'EPDP, l'UFM ha spiegato che si tratterebbe di un gruppo paramilitare che sarebbe stato coinvolto di sovente in omicidi, rapimenti o estorsioni e sarebbe noto che prima della fine del conflitto simili gruppi paramilitari avrebbero agito nella zona in cui le LTTE stavano perdendo il controllo. Tuttavia, dopo l'espatrio dell'interessato, la situazione sarebbe notevolmente cambiata e gli atti di violenza sarebbero fortemente diminuiti. L'UFM ha quindi ritenuto che quanto allegato non soddisferebbe le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi e pertanto non ha concesso l'asilo al richiedente. 6.2 Nel ricorso l'insorgente ribadisce i motivi d'asilo evocati durante le audizioni e contesta le valutazioni a riguardo dell'UFM. A suo dire, nonostante il suo sostegno alle attività delle LTTE non sia stato volontario, i legami avuti con il movimento implicherebbero per lui una situazione di pericolo in caso di rimpatrio. Infatti, seppure la guerra sia terminata, le autorità srilankesi e i paramilitari a loro vicini sarebbero tutt'oggi alla ricerca dei collaboratori e simpatizzanti delle LTTE, i quali di sovente verrebbero rinchiusi in campi d'internamento, da dove spesso sparirebbero senza lasciare traccia e probabilmente verrebbero uccisi. Contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità inferiore, la situazione a Jaffna non si sarebbe tuttora normalizzata e in caso di rimpatrio il ricorrente potrebbe essere arrestato e rinchiuso in uno dei citati campi d'internamento. La probabilità di essere sottoposto a misure persecutorie in patria sarebbe dunque elevata. Egli sostiene inoltre che in caso di un ritorno nello Sri Lanka potrebbe trovarsi in pericolo già solo per il fatto di avere chiesto asilo all'estero. Infatti, come si potrebbe evincere da entrambi i documenti dell'OSAR allegati al ricorso, le persone di etnia tamil di rientro in patria che hanno chiesto asilo all'estero sarebbero sospettate di essere oppositrici al regime e rischierebbero di dover subire controlli più minuziosi, di essere arrestate o anche torturate. Per queste ragioni, l'Australia avrebbe sospeso i rimpatri di queste persone. Peraltro, i maggiori controlli all'aeroporto di Colombo li subirebbero proprio coloro che, come il ricorrente, provengono da un territorio che si trovava sotto il controllo delle LTTE, visto che sarebbero in maniera generale sospettati di appartenenza al movimento. Infine l'insorgente ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento verso Jaffna non sia ragionevolmente esigibile e un'alternativa di soggiorno interna non sussisterebbe in quanto non disporrebbe di alcuna rete sociale all'infuori del suo luogo di origine.
7. Come rettamente rilevato dall'UFM, questo Tribunale giudica i fatti addotti dal richiedente non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni non è giustificato. Nel concreto, quo alla situazione vigente nello Sri Lanka, il Tribunale ha constatato un netto miglioramento nel Paese dal profilo della sicurezza e della stabilità da quando è terminato il conflitto militare nel maggio del 2009 (cfr. sulla tematica DTAF 2011/24). Dopo la soccombenza militare delle LTTE possono essere considerati cessati anche gli atti persecutori da parte di esse. La fine del conflitto ha poi permesso a centinaia di migliaia di rifugiati interni (IDPs = Internally Displaced Persons), in campi profughi, di fare rientro ai propri villaggi (cfr. U.S. Departement of State, 2009 Human Rights Report: Sri Lanka; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, ottobre 2010) e anche la libertà di movimento, grazie all'apertura dei campi, è aumentata. In generale, la situazione nello Sri Lanka si è dunque stabilizzata e le condizioni di vita sono migliorate e stanno migliorando progressivamente in tutto il Paese soprattutto nelle regioni del nord e dell'est, territori precedentemente occupati dalle LTTE durante la guerra civile (cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1-7.6). Non di meno, il Tribunale ha ritenuto che nonostante i cambiamenti intervenuti nel Paese, alcuni gruppi di persone siano a tuttora esposti a rischi di persecuzione in caso di rimpatrio. Si tratta di persone particolarmente esposte, quali oppositori politici, ossia persone che anche dopo la fine della guerra civile restano sospettati di legami con le LTTE o di essere sostenitori dell'ex capo dell'esercito Fonseka (cfr. ibidem, consid. 8.1), segnatamente giornalisti e attivisti dei diritti umani critici nei confronti del regime (cfr. ibidem, consid. 8.2), le vittime o i testimoni di gravi violazioni dei diritti umani (cfr. ibidem, consid. 8.3), oltre che le persone rientranti dalla Svizzera sospettati di avere avuto contatti con esponenti di spicco delle LTTE, come anche le persone che dispongono di importanti mezzi finanziari (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5). Nella fattispecie, non emergono elementi tali da ritenere che l'interessato rientri nel novero dei profili a rischio sopra esposti. Infatti, l'unico legame che l'interessato ha avuto con le LTTE consiste nell'avere a volte ospitato a mangiare suo (...) e suo (...), dei quali il richiedente non ha nemmeno saputo indicare quale fosse esattamente la loro funzione in seno al movimento (cfr. verbale 2, pag. 10), nonché nell'avere dovuto aiutare le stesse LTTE mettendo a disposizione il suo tuk-tuk e (...). Tuttavia egli non ha mai combattuto al fianco delle Tigri, del resto ha esplicitamente dichiarato di non essere mai stato politicamente attivo e di mai essere stato arrestato (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pagg. 10 seg.). Nell'ottica della situazione nel Paese al momento dell'espatrio dell'interessato, quindi prima della fine della guerra, è difficilmente immaginabile che, se davvero fossero stati nutriti dei sospetti nei suoi confronti di appartenenza al movimento nonché di essere stato un informatore in occasione di un'esplosione, le LTTE si siano limitate a cercarlo a casa sua unicamente due volte, nel (...) del 2008 (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 9). Va peraltro osservato che il richiedente ha lasciato il Paese con il suo proprio passaporto sottoponendosi anche a dei controlli all'aeroporto (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 6), circostanza che dimostra che non nutriva particolari timori di essere arrestato. Ciò posto il Tribunale ritiene che i problemi allegati dall'interessato nonché l'uccisione del suo amico siano da inserire nel contesto che vigeva all'epoca ancora durante la guerra, poi conclusasi nel maggio del 2009. Per quanto riguarda l'allegazione secondo cui la moglie avrebbe dovuto vivere nascosta a seguito dei citati episodi, il Tribunale constata che in caso d'intenzioni persecutorie da parte delle forze governative, difficilmente ella avrebbe potuto già per diversi anni vivere indisturbata nel vicinato, facendo peraltro di sovente rientro a casa. Va anche considerato che pochi mesi dopo gli episodi narrati la guerra sarebbe finita, con il conseguente miglioramento della situazione. Il Tribunale si sente perciò di escludere che in caso di rimpatrio l'interessato diventi oggetto di particolari attenzioni da parte delle autorità. Considerato quanto precede, nemmeno le due lettere prodotte quali mezzi di prova con invio al Tribunale del 5 novembre 2012 possono, visto che peraltro non si tratta di documenti ufficiali ma di mere dichiarazioni di parte, indurre il Tribunale a un esito diverso. Va da ultimo osservato che non vi è alcun elemento per ritenere che l'interessato, per il solo fatto di rimpatriare quale richiedente l'asilo respinto, potrebbe, nel suo Paese di origine, essere sospettato di avere intrattenuto in Svizzera contatti con esponenti di spicco delle LTTE (cfr. D-5534/2011 e E-5792/2011, con il relativo riferimento alla DTAF 2011/24 consid. 8.4.3 S. 496). Sulla base di queste considerazioni, il timore di persecuzioni future non può essere considerato oggettivamente fondato in quanto non vi sono elementi concreti per ammettere con un'alta probabilità l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Alla luce di quanto precede, ne deriva che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato.
8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 9.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU] Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un eventuale rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che da un Paese europeo fanno rientro nello Sri Lanka. A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che non vi sia da partire dal principio che ogni Tamil di rientro in patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani. Occorrerebbe infatti analizzare, invece, se nel caso di specie e alla luce di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo temere che le autorità in patria possano avere interesse ad arrestarlo o a interrogarlo. Quali principali fattori di rischio, la Corte EDU cita in particolare la registrazione quale membro - sospetto o certo - delle LTTE, l'esistenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto pendente, la fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di un'ammissione di colpevolezza o di simili documenti, il reclutamento quale confidente delle forze di sicurezza, la presenza sul corpo di cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota quale centro di finanziamento delle LTTE, l'assenza di documenti d'identità, la deposizione di una domanda d'asilo all'estero o il legame di parentela con un membro delle LTTE. Allo stesso tempo la Corte ha sostenuto che questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola atti a costituire un "real risk". Tuttavia questa soglia potrebbe essere raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in considerazione anche la situazione generale vigente al momento nel Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativi riferimenti). Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da ritenere, nonostante il ricorrente abbia chiesto asilo all'estero, che la soglia per ammettere un "real risk" sia raggiunta. A questo riguardo, al fine di evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni suesposte circa l'analisi relativa all'adempimento della qualità di rifugiato (cfr. consid. 7). In merito ai documenti dell'OSAR allegati al ricorso, va osservato che il rapporto del 22 settembre 2011 è anteriore alla citata DTAF 2011/24, datata del 27 ottobre 2011, nella quale il Tribunale ha svolto un'analisi approfondita dell'evoluzione nel Paese dopo la fine della guerra nel maggio del 2009, aggiornando e adattando la sua giurisprudenza alla nuova situazione. Nemmeno il comunicato stampa del 3 novembre 2011 solleva elementi con il quale il Tribunale non si fosse già confrontato, il quale ha a più riprese confermato la suesposta giurisprudenza anche di recente (cfr. tra le altre la Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4298/2012 del 21 maggio 2013). Infine, neppure il riferimento ricorsuale alla prassi australiana è pertinente al caso di specie, ritenuto che il Tribunale non è vincolato dagli accertamenti e dalla giurisprudenza di un Paese terzo. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1, DTAF 2009/51 consid. 5.5 e DTAF 2009/2 consid. 9.2.1). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente nello Sri Lanka, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nello Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza e delle condizioni di vita in generale in detto Paese, un ritorno è ora di principio ragionevolmente esigibile anche verso il nord nonché verso l'est. L'esecuzione dell'allontanamento per i richiedenti l'asilo respinti è quindi ora da considerarsi di principio ragionevolmente esigibile verso tutto il Paese, ad eccezione delle persone che provengono dalla regione di Vanni e che non dispongono di una rete sociale al di fuori di detta regione (cfr. DTAF 2011/24 consid. 11.2.2). Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 - per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio presenti al momento dell'espatrio e se nel caso di specie non si pongono particolari problemi circa il rientro (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.1) - e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima della fine della guerra o per le quali dagli atti si evince che le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Per queste persone è infatti necessario analizzare la situazione individualmente, verificando le attuali condizioni di vita e di alloggio. A questo riguardo il Tribunale ritiene che siano essenziali l'esistenza di una rete sociale e la possibilità di assicurarsi un alloggio nonché il minimo vitale. Se tali condizioni non fossero realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale, in particolare nella regione di Colombo, dove l'esecuzione dell'allontanamento è di principio esigibile (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2 e 13.3). Nel caso in esame, il ricorrente proviene da C._______, Jaffna, quindi fuori dalla regione di Vanni (per la delimitazione della regione di Vanni cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), e ha lasciato la zona prima della fine della guerra. Il Tribunale osserva innanzitutto che il richiedente dispone in patria di una rete sociale. Infatti a Jaffna abitano la madre, la moglie, i figli, due zie e uno zio (cfr. verbale 1, pag. 4) e agli atti non vi sono elementi per ritenere che in caso di ritorno nel suo Paese egli potrebbe trovarsi confrontato con condizioni di vita particolarmente cambiate. Egli è scolarizzato, per vari anni ha lavorato come autista di tuk-tuk nonché (...) (cfr. verbale 1, pag. 3) e il Tribunale ritiene che siano quindi dati i presupposti per una reintegrazione professionale. Peraltro egli ha dichiarato di avere una casa di sua proprietà e di provenire da una famiglia benestante, la quale disporrebbe di una fattoria e di terreni (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, pagg. 4 seg.). Visto quanto esposto vi è da ritenere che egli sarà in grado di assicurarsi in patria un alloggio nonché il minimo vitale. Infine il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
10. Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data 26 settembre 2012.
12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo versato in data 26 settembre 2012.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione: