opencaselaw.ch

D-4406/2023

D-4406/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-23 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) maggio 2022. A.b In data (…) giugno 2022 il succitato ha sostenuto un colloquio Dublino, allorché il (…) ottobre 2022 egli è stato sentito nell’ambito di un’audizione in particolare sui suoi motivi d’asilo. Il (…) luglio 2023, con il richiedente si è svolta un’audizione integrativa nella procedura ampliata. Nell’ambito delle predette audizioni, in sunto egli ha dichiarato di essere di etnia (…), con ultimo indirizzo in Burundi, a B.________. Il (…), a seguito di una manifestazione nella (…), egli avrebbe subito una perquisizione do- miciliare e delle percosse da parte della polizia burundese. La sera stessa egli si sarebbe recato all’ospedale per farsi medicare. Tra il (…) ed il (…) egli avrebbe preso parte ad un incontro tenutosi in C._______ della (…) ({…}) in qualità di (…) ed al suo rientro all’aeroporto di B._______ il (…), sarebbe stato fermato dalla polizia ed interrogato in merito allo scopo del suo viaggio in C._______. In seguito gli agenti di polizia lo avrebbero tra- sportato con un veicolo al (…) interrogandolo nuovamente, dopodiché lo avrebbero rinchiuso in una stanza e trattenuto così tutta la notte. Il giorno seguente, dopo il versamento di una somma di denaro da parte della mo- glie, egli sarebbe stato lasciato andare. Successivamente egli avrebbe svolto ancora (…) viaggi in C.________ nell’anno (…), senza incorrere in problematiche particolari, mentre che di ritorno da una visita ad un amico in C._______ il (…), egli ad un posto di frontiera sarebbe stato fermato da agenti di polizia, che gli avrebbero mostrato una fotografia, chiedendogli se fosse lui quello rappresentato, ciò che egli avrebbe confermato. Pertanto, gli agenti lo avrebbero caricato su una vettura e lo avrebbero portato a D._______, dove sarebbe stato interrogato da alcuni poliziotti circa la ra- gione per cui egli si fosse recato in C._______, facendo pure riferimento alla sua appartenenza etnica. Dopodiché, egli sarebbe stato trasferito al (…) di E._______, dove sarebbe stato portato in una sala con dei (…), ingiungendogli di togliersi le scarpe. In seguito lo avrebbero picchiato, rom- pendogli anche due denti, per poi rilasciarlo. Successivamente, egli avrebbe preso parte ad una riunione di un sindacato, di cui era membro. Nel (…) sarebbe giunto in visita dagli F._______, il suo amico G._______ Questi sarebbe stato interpellato da alcune persone circa la ragione per la quale egli frequentasse l’interessato. Una volta rientrato negli F._______, tale amico G._______, avrebbe avvisato il fratello H.______., pure resi- dente negli F.______, del fatto che qualcuno nel Paese lo volesse uccidere.

D-4406/2023 Pagina 3 Il fratello gli avrebbe quindi inviato un messaggio elettronico, informandolo di quanto saputo da G._______. Nell’(…) del (…), egli avrebbe ricevuto delle convocazioni per recarsi in polizia, sulle quali figurerebbe che egli avrebbe attentato alla sicurezza della pubblica amministrazione. Egli non si sarebbe però presentato alle suddette, in quanto successivamente alla ricezione del messaggio elettronico del fratello, avrebbe lasciato la sua abi- tazione, riparando presso il fratello e la sorella. Per questi motivi egli sa- rebbe espatriato dal Burundi il (…), partendo dall’aeroporto di B.________. Nel caso di un suo ritorno in patria, egli teme di essere ucciso. A supporto della sua identità e dei suoi asserti egli ha presentato, in origi- nale, il suo passaporto burundese; tre convocazioni della polizia burundese datate rispettivamente (…), (…) e (…) e quattro ricette mediche; ed in co- pia: vari inviti a partecipare alle riunioni della (…); due attestati di lavoro; documentazione inerente alla domanda del ricorrente di “mise en disponi- bilité”; fotografia dell’incontro dell’(…) nel (…) del (…) in I._______; i certi- ficati di nascita dei figli e del matrimonio; l’attestato di diploma; un messag- gio elettronico del (…) da parte di J._______ (cfr. mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 1/2-10/1). B. Con decisione del 12 luglio 2023 – notificata il 14 luglio 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-35/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché ha disposto l’esecuzione della pre- citata misura. C. Tramite il ricorso del 14 agosto 2023 (cfr. risultanze processuali), l’interes- sato si è aggravato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) avverso la suddetta decisione della SEM, concludendo, a titolo principale, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla conces- sione dell’asilo in Svizzera. In primo subordine egli ha postulato la conces- sione dell’ammissione provvisoria in Svizzera, in quanto l’esecuzione del suo allontanamento sarebbe da considerare come inammissibile/inesigi- bile; ed in secondo subordine invece ha chiesto il rinvio degli atti alla SEM per un supplemento istruttorio. Altresì, ha postulato la concessione dell’as- sistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, quale nuovo documento, è stato allegato lo scritto del 29 agosto 2022 del “(…)” al (…).

D-4406/2023 Pagina 4 D. Il 25 settembre 2023 l’insorgente ha presentato delle osservazioni comple- mentari al suo ricorso. E. E.a Con decisione incidentale del 31 ottobre 2023, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria parziale formulata dall’insorgente nel suo ricorso e lo ha invitato a versare, entro il 15 novembre 2023, un anti- cipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali. E.b Per mezzo dello scritto del 10 novembre 2023, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di esentarlo dal pagamento delle spese processuali o di con- cedergli un pagamento rateale dell’anticipo spese richiesto. Egli ha an- nesso alla missiva un attestato d’indigenza della (…). E.c Il Tribunale, tramite la decisione incidentale del 16 novembre 2023, ha respinto la domanda del ricorrente del 10 novembre 2023, invitandolo a versare l’anticipo spese di CHF 750.– entro il termine di grazia di 3 giorni dalla notificazione della decisione incidentale. L’anticipo spese richiesto è stato corrisposto il 23 novembre 2023 (cfr. risultanze processuali). F. F.a Con missiva del 20 novembre 2023, l’avv. Immacolata Iglio Rezzonico si è legittimata quale nuova patrocinatrice del ricorrente, producendo la re- lativa procura in copia, e chiedendo al Tribunale la concessione di un ter- mine di 20 giorni per completare il ricorso, presentato dal ricorrente senza il contributo di un rappresentante legale. F.b Termine che è stato concesso dal Tribunale con ordinanza dell’8 di- cembre 2023 fino all’8 gennaio 2024. F.c Il ricorrente ha presentato le sue osservazioni con missiva dell’8 gen- naio 2024. Nella stessa egli ha concluso, in via procedurale, alla conces- sione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché al gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Iglio Rezzonico, quale gratuita patrocinatrice. In via principale, ha postulato che la decisione impugnata sia annullata e che di conseguenza gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato; in via subordinata che gli atti siano restituiti alla SEM per un complemento dell’istruttoria ed in via ancora più subordinata, che gli sia concessa l’ammissione provviso- ria in Svizzera. In annesso, quale nuova documentazione, il ricorrente ha

D-4406/2023 Pagina 5 prodotto in copia: il rapporto di (…) del (…) sugli eventi occorsi nel (…) in Burundi ed un articolo di “(…)” ([…]) intitolato “(…)” del (…). G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei conside- randi che seguono, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo ai sensi dell’art. 108 cpv. 2 LAsi ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto l’insorgente versato tempestivamente l’anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 16 novembre 2023. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4.1.1 In relazione alle censure formali sollevate nel ricorso e nello scritto del 25 settembre 2023, si osserva quanto segue. Negli stessi il ricorrente ritiene, in sunto, che vi sarebbe stato un errore di comprensione (cfr.

D-4406/2023 Pagina 6 ricorso, pag. 4) rispettivamente vi sarebbero stati dei problemi gravi di tra- duzione durante la prima audizione sui motivi (cfr. scritto del 25 settem- bre 2023, pag. 1), riportando in maniera scorretta ciò che gli sarebbe suc- cesso dopo la riunione del sindacato nel (…). Inoltre, vi sarebbero state delle irregolarità nell’audizione del (…) giugno 2023 che sarebbe stata an- nullata a causa di problemi di traduzione, come pure nella seconda audi- zione il funzionario della SEM incaricato dell’audizione non lo avrebbe la- sciato esprimere in merito al modo in cui egli sarebbe stato torturato (cfr. scritto del 25 settembre 2023, pag. 2). In primo luogo, si denota come sia all’inizio dell’audizione del (…) ottobre 2022 sia in quella integrativa del (…) luglio 2023, egli ha dichiarato di comprendere bene l’interprete di lin- gua (…) presente (cfr. n. 20/15, D1, pag. 1 e n. 33/12, D1, pag. 1), come pure ha apposto la sua firma su tutte le pagine del verbale del (…) otto- bre 2022 – come tra l’altro è il caso anche del verbale della seconda audi- zione – confermando con la stessa che il verbale gli era stato pure riletto alla fine frase per frase e tradottogli in (…), e che lo stesso corrispondeva effettivamente alle sue affermazioni, senza formulare alcuna correzione o complemento di sorta, né segnalare nessuna traduzione scorretta (cfr.

n. 20/15; in particolare la pag. 15). Pertanto, la versione differente da lui resa nel corso della seconda audizione, sull’incontro avvenuto con K.______ dopo la riunione del sindacato, che risulta del tutto discrepante con quella da lui narrata invece nella prima audizione (cfr. infra consid. 6.4), non può essere in alcun modo messa in relazione con la traduzione, cor- retta, effettuata dall’interprete presente. Anche rispetto alle aggiunte da lui apportate nello scritto del 25 settembre 2023 in merito alla perquisizione avvenuta il (…) al suo domicilio (cfr. pag. 1) o ancora circa il contenuto dei suoi asserti in merito al messaggio elettronico ricevuto (cfr. pag. 2), in quanto del tutto nuove e discrepanti con quanto da lui asserito invece in audizione, non può essere dato alcun credito, né men che meno essere dovute ad una traduzione erronea delle sue stesse allegazioni. Per quanto attiene poi alle presunte irregolarità che vi sarebbero state nel corso ed alla fine dell’audizione del (…) giugno 2023, si denota come la stessa sia stata annullata dopo pochi minuti – e non quindi più di 40 minuti come descritto nelle osservazioni del 25 settembre 2023 – a causa di problemi di com- prensione con l’interprete, circostanza che è stata debitamente segnalata nel verbale dell’audizione integrativa del (…) luglio 2023 (cfr. n. 33/12, D6, pag. 2). Segnalazione nel verbale che non ha portato il ricorrente – né la sua precedente rappresentante legale presente durante l’audizione – a for- mulare alcuna osservazione complementare, né a censurare in alcun modo l’agire della funzionaria incaricata della SEM in tale frangente, anzi ha rin- graziato di avere un’interprete con la quale non aveva problemi di tradu- zione (cfr. n. 33/12, D4, pag. 2). Pertanto, non si possono seguire le

D-4406/2023 Pagina 7 allegazioni tardive rese dal ricorrente a tal proposito. Peraltro, a differenza di quanto vuole far intendere il ricorrente, egli ha avuto ampia occasione nell’audizione integrativa, sia di esprimere quanto avrebbe iniziato a nar- rare nel corso dell’audizione interrotta (cfr. n. 33/12, D5 segg., pag. 2 seg.), sia riguardo ai suoi motivi d’asilo. Quindi, non corrisponde al vero che egli non si sia potuto esprimere nell’ambito dello stesso verbale, anche di ag- giungere qualcosa se lo avesse voluto (cfr. n. 33/12, D96 e D97, pag. 11).

E. 4.1.2 Pertanto le lamentele sollevate nel ricorso e nello scritto del 25 set- tembre 2023, nei confronti del lavoro dell’interprete presente alla prima au- dizione federale come pure al procedere della funzionaria della SEM ed alla stessa decisione avversata, del tutto insussistenti, sono da respingere fermamente.

E. 4.2 In secondo luogo, seppure le informazioni scorrette che sarebbero pre- senti nella decisione avversata segnalate dal ricorrente – ovvero che una ricetta medica da lui presentata quale mezzo di prova (cfr. MdP n. 7/4) sa- rebbe datata (…) (cfr. ricorso, pag. 4) e non (…) come presente invece nella decisione avversata (cfr. p.to I, pag. 4), nonché che egli dal (…) al (…) avrebbe abitato a L._______ (cfr. scritto del 25 settembre 2023, p.to 2, pag. 1; cfr. anche n. 20/15, D5 segg., pag. 2 seg.) e non a B._______ per tutta la vita come affermato nel provvedimento impugnato (cfr. p.to I/2, pag. 3) – effettivamente sussistano, non si vede quale eventuale pregiudi- zio possano avergli arrecato. Invero, egli ha potuto proporre la correzione delle stesse in fase ricorsuale, come pure, riguardando degli elementi del tutto marginali, non sono in grado d’intaccare l’accertamento nel com- plesso corretto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti svolto dalla SEM e riportato nella decisione sindacata (cfr. infra consid. 4.3), né avreb- bero avuto alcun effetto sulle conclusioni della medesima.

E. 4.3.1 Infine, nelle sue osservazioni dell’8 gennaio 2024, la rappresentante legale dell’insorgente lamenta esplicitamente un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM ed una mo- tivazione carente della decisione avversata, in quanto essa avrebbe basato la stessa unicamente sulla mail ricevuta dall’insorgente, omettendo di va- lutare nel complesso le allegazioni del ricorrente, e considerandola erro- neamente quale punto di partenza dei motivi d’asilo e non invece il culmine degli stessi. L’autorità inferiore non avrebbe poi, a differenza di quanto af- fermato alla fine della prima audizione sui motivi d’asilo del ricorrente, per nulla approfondito il racconto dell’insorgente circa le torture subite. In tal senso, neppure avrebbe considerato lo stato psicologico in cui avrebbe

D-4406/2023 Pagina 8 versato e verserebbe tutt’ora il ricorrente a causa di quanto vissuto. Ulte- riore elemento essenziale che la SEM non avrebbe approfondito, sarebbe la veridicità delle tre convocazioni di polizia prodotte agli atti.

E. 4.3.2 Ora, al contrario di quanto sollevato dal ricorrente, dalla mera lettura della decisione impugnata si evince come l’autorità sindacata abbia tenuto conto di tutte le allegazioni essenziali da lui esposte nelle audizioni e non soltanto basandosi sulla mail da lui ricevuta (cfr. decisione avversata, p.to II/1, pag. 4 segg.). Il fatto che essa ritenga il ricevimento del messaggio elettronico da parte del fratello come l’evento che avrebbe infine deciso il ricorrente all’espatrio (cfr. p.to II/1, pag. 4 segg.), è una questione che ri- guarda l’apprezzamento dei fatti da parte della SEM e non l’accertamento degli stessi. Peraltro, a differenza di quanto censurato dall’insorgente, l’au- torità inferiore ha sufficientemente motivato nella decisione avversata per quali ragioni ritenesse le sue convocazioni in polizia inverosimili (cfr. p.to II/1, pag. 6) e per questo motivo non dovesse procedere ad un esame ma- teriale dei mezzi di prova presentati (cfr. p.to II/2, pag. 7). Altresì, riguardo alle supposte torture che egli avrebbe subito, al contrario di quanto preteso dal ricorrente e come già visto sopra (consid. 4.1.1), egli ha avuto ampio modo di esprimersi anche nell’ambito della seconda audizione, pure sull’evento successo il (…) (cfr. in particolare n. 33/12, D67, pag. 8) se egli avesse ritenuto di dover dare ulteriori dettagli, come chiestogli dapprima dalla sua rappresentante legale se fosse stato disposto a rilasciarli in pre- senza di un team soltanto femminile (cfr. n. 20/15, D109, pag. 14) ed in seguito ripetutogli quale quesito dalla funzionaria incaricata della SEM (cfr. D110, pag. 14), senza lasciare intendere che un approfondimento sul punto in questione sarebbe stato effettivamente fatto da parte di quest’ultima, ma piuttosto per appurare se il ricorrente si trovasse a disagio a raccontare determinati eventi dinanzi un team di sole donne. Da ultimo, non si ravvede come l’autorità inferiore avrebbe dovuto tenere conto di uno stato psicolo- gico e psichiatrico del ricorrente molto fragile, non essendo stato né alle- gato né provato dal medesimo, né ancora deducibile dagli atti di causa (cfr. anche infra consid. 9.3.3).

E. 4.3.3 Ne consegue pertanto che l’autorità inferiore, ha pienamente soddi- sfatto al suo obbligo istruttorio, accertando in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), come pure ha adem- piuto all’obbligo di motivazione che le si imponeva. Le censure formali mosse dal ricorrente nei confronti del provvedimento impugnato, e la con- seguente conclusione in subordine esposta nel ricorso e nelle osservazioni dell’8 gennaio 2024, devono quindi essere integralmente respinte.

D-4406/2023 Pagina 9

E. 5.1 Venendo ora al merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifu- giati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile.

E. 5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.).

E. 6.1 A seguito di un attento esame degli atti all’inserto, il Tribunale giunge alla conclusione che è a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni del ricorrente. L’autorità sindacata ha invero in modo chiaro, sufficiente e corretto, riportato nella decisione avversata, i motivi per i quali le dichiarazioni del ricorrente non siano atte ad adempiere alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Ragioni per le quali, per evi- tare inutili ripetizioni, si rinvia dapprima su tale punto alle pertinenti consi- derazioni dell’autorità inferiore (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF su rinvio dell’art. 4 PA), contenute nel provvedimento impugnato (cfr. p.to II, pag. 4 segg.), con i complementi che seguono.

E. 6.2 In merito alla mail che il ricorrente avrebbe ricevuto nel (…) del (…), il Tribunale non può che essere d’accordo con la conclusione espressa nella decisione sindacata riguardo all’incoerenza degli asserti resi dall’insor- gente in merito. Invero, al contrario della mera chiave di lettura proposta in fase ricorsuale dal medesimo per nulla convincente, il ricorrente ha addotto

D-4406/2023 Pagina 10 un contenuto della stessa via via differente nei suoi asserti ed anche in contrasto con il documento presentato a supporto (cfr. MdP n. 10/1). In- vero, se dapprima egli ha affermato che il messaggio elettronico ricevuto avrebbe riportato: “Se non lasci il Paese, ti uccideremo” (cfr. n. 20/15, D46, pag. 6), lasciando quindi intendere che il messaggio minatorio sarebbe stato rivolto direttamente a lui da parte dell’autore; in seguito ha invece riferito che sarebbe stato il fratello H._______, informato a sua volta dall’amico G._______, che gli avrebbe detto che ci sarebbero stati dei mes- saggi che volevano eliminarlo consigliandogli di lasciare il Paese (cfr.

n. 20/15, D47 segg., pag. 5; D99 segg., pag. 13), versioni chiaramente tra loro discrepanti, nonché anche non corrispondente al contenuto del mes- saggio di J.______ prodotto agli atti (cfr. MdP n. 10/1). Non si comprende poi come da dei messaggi che avrebbe ricevuto G._______, sulla quale forma pure il ricorrente è risultato incoerente lasciando intendere d’un canto trattarsi di messaggi scritti (cfr. n. 20/15, D47 segg., pag. 6; 33/12, D53, pag. 7), e d’altro canto di telefonate (cfr. n. 20/15, D105 segg., pag. 14) o ancora non essere del tutto sicuro (cfr. n. 33/12, D61, pag. 7), nel quale gli si chiedeva per quale ragione egli si trovasse con il ricorrente e che cosa facesse, quest’ultimo avrebbe dedotto che volessero eliminare l’insorgente (cfr. n. 20/15, D108, pag. 14), essendo i messaggi ricevuti dal medesimo del tutto d’altro tenore. Peraltro, anche su tale punto, il ricorrente è stato del tutto incoerente, affermando dapprima che sarebbe stato lui stesso a dedurre che vi fosse stato un piano per eliminarlo e non G._______ (cfr. n. 20/15, D107, pag. 14). Salvo poco dopo invece soste- nere che sarebbe stato G._______ a dire a H._______ che vi sarebbe stato un piano per eliminarlo (cfr. ibid., D108, pag. 14). Fra l’altro anche il conte- nuto dei messaggi o chiamate che avrebbe ricevuto G.________, risulta essere a dir poco discrepante: d’un canto difatti egli ha affermato che gli avessero chiesto cosa facesse in giro con il ricorrente e che cosa facesse quest’ultimo (cfr. ibid., D54, pag. 6; 33/12, D53, pag. 7); e d’altro canto in- vece che avrebbero detto ad G._______: “Ha manifestato, è un elemento pericoloso per il Paese, e non rimaneva molto tempo” (cfr. n. 33/12, D62, pag. 7). Per quanto poi attiene all’identità di chi avrebbe inviato tali mes- saggi rispettivamente telefonato a G._______, anche il Tribunale è d’avviso che il ricorrente sia risultato del tutto fumoso, inconsistente ed incoerente nelle sue audizioni (cfr. n. 20/15, D55 segg., pag. 6 seg.; 33/12, D56 seg., pag. 7). Le argomentazioni ricorsuali in merito, vaghe e non sostanziate, non sono in grado di mutare la predetta conclusione. Da ultimo, non si può poi seguire le motivazioni proposte dal ricorrente soltanto nelle osserva- zioni dell’8 gennaio 2024 – in parte anche incoerenti con quanto asserito nel ricorso da lui stesso (cfr. ricorso, pag. 3) – che interpreta il ricevimento del messaggio elettronico nel (…) del (…) come “la goccia che ha fatto

D-4406/2023 Pagina 11 traboccare il vaso” (cfr. pag. 2) e che è invece l’insieme degli eventi che avrebbe comportato l’insorgente all’espatrio (cfr. pag. 2). Dagli asserti resi da lui stesso nel corso delle audizioni, si evince difatti, senza dubbio di sorta, come l’evento che lo ha determinato effettivamente all’espatrio nel (…) del (…), sia proprio stato il ricevimento del messaggio da parte di J._______ (cfr. n. 20/15, D46, pag. 6; D98 segg., pag. 13; 33/12, D44 segg., pag. 6).

E. 6.3 Per quanto poi attiene alle perquisizioni che il ricorrente ha riportato essere avvenute al suo domicilio nel (…) soltanto nell’audizione integrativa (cfr. n. 33/12, D32 segg., pag. 5 seg.), anche il Tribunale è d’avviso che la loro tardività, non esplicata con argomenti convincenti dal ricorrente né in corso d’audizione (cfr. ibid., D38 seg., pag. 5), né men che meno in fase ricorsuale, siano da ritenere degli episodi inverosimili. Invero il ricorrente non soltanto è rimasto del tutto vago sulle modalità ed i motivi per i quali la sua abitazione sarebbe stata perquisita (cfr. ibid., D83, pag. 10), ma oltre- tutto si è contraddetto circa quando le perquisizioni sarebbero avvenute, asserendo d’un canto essere accadute ogni (…) (cfr. ibid., D32, pag. 5), rispettivamente nel (…), di solito il (…) (cfr. ibid., D33, pag. 5), per poi sor- prendentemente nuovamente mutare versione, asserendo che le perquisi- zioni si sarebbero svolte di (…), ma non tutti i (…) (cfr. ibid., D35, pag. 5). Poco più avanti, egli ha ancora dichiarato che dal (…) vi sarebbero state delle perquisizioni ripetute al suo domicilio, di cui non ne avrebbe proprio parlato (cfr. ibid., D39, pag. 5), ciò che non soltanto non risulta completa- mente vero, essendo che nel corso della prima audizione ha nominato un’unica perquisizione che sarebbe occorsa nel (…), ma non negli anni successivi e precedenti il suo espatrio, bensì ha avuto più occasioni per narrare delle stesse, ciò che non ha fatto, negando invece che tra il (…) ed il suo espatrio nel (…) del (…), gli sarebbe avvenuto qualcosa rispetto a quanto precedentemente allegato (cfr. n. 20/15, D97, pag. 13).

E. 6.4 Per quanto concerne poi l’incontro con il (…), anche il Tribunale alla stessa stregua della SEM (cfr. decisione impugnata, p.to II/1, pag. 6) non può che constatare la completa discrepanza tra la narrazione del mede- simo evento effettuata dall’insorgente nella prima audizione (cfr. n. 20/15, D83, pag. 11 seg.) rispetto a quella proposta nella seconda audizione (cfr.

n. 33/12, D21 segg., pag. 4). Il ricorrente su tale grave contraddizione non ha dato alcuna spiegazione convincente, né nel corso dell’audizione (cfr. ibid., D27 segg., pag. 4), né in fase ricorsuale, prevalendosi di supposte incomprensioni o errori nella traduzione effettuata dall’interprete, che come già sopra visto (cfr. consid. 4.1) risulta infondata.

D-4406/2023 Pagina 12

E. 6.5 Circa le tre convocazioni di polizia (cfr. MdP n. 6/1) che egli avrebbe ricevuto nell’(…) del (…) (cfr. n. 20/15, D68 segg., pag. 8 seg.; 33/12, D88 segg., pag. 10 seg.), oltre agli elementi d’inverosimiglianza già presenti nella decisione avversata, il Tribunale ne ravvisa di ulteriori che mettono seriamente in dubbio la credibilità e l’autenticità delle stesse. Difatti, se realmente il ricorrente avesse ricevuto delle convocazioni di polizia così ravvicinate nel mese di (…) del (…), a cui non ha dato alcun seguito per timore di essere imprigionato o addirittura ucciso dalle autorità burundesi, è del tutto poco credibile che queste ultime non lo abbiano ricercato subito dopo, perlomeno al suo domicilio, ma abbiano atteso tranquillamente il suo espatrio, prima che la polizia andasse a chiedere di lui alla moglie più di (…) dopo la sua partenza dal Paese d’origine (cfr. n. 33/12, D78 segg., pag. 9 seg.). Inoltre, se le autorità burundesi fossero state realmente inte- ressate a lui, non si comprende come egli abbia potuto lasciare il Paese d’origine, senza alcun problema, per via aerea, quindi quella più controllata (cfr. n. 15/2 e 20/15, D41 segg., pag. 5 seg.). Quest’ultima evenienza, ov- vero le modalità scelte per il suo espatrio, instillano ancora maggiormente il dubbio che il ricorrente non avesse in realtà alcun timore, né soggettivo né oggettivo, di subire delle persecuzioni da parte delle autorità burundesi.

E. 6.6 Alla luce di quanto precede, il ricorrente non è quindi riuscito nell’intento di provare, o per lo meno di rendere verosimili in maniera preponderante, ai sensi dell’art. 7 LAsi, i fatti posti alla base del suo espatrio e della sua domanda d’asilo, nonché i suoi timori di subire delle persecuzioni rilevanti. Tale conclusione non muta neppure considerando le ricette mediche depo- sitate agli atti dal ricorrente (cfr. MdP n. 7/4), in quanto i dolori e gli ematomi come pure l’epitassi descritti in una (cfr. MdP n. 7/4, ricetta medica del […]) e la frattura agli (…) descritta nell’altra (cfr. MdP n. 7/4, ricetta medica del […]), ritenuti anche i motivi d’asilo nel loro complesso inverosimili, potreb- bero essere avvenuti per i motivi più disparati. In relazione al riconosci- mento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo, v’è quindi da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

E. 7 Il Tribunale, è tenuto a confermare anche la pronuncia dell’allontanamento dell’insorgente, in quanto egli non adempie alle condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontana- mento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 ago- sto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

D-4406/2023 Pagina 13

E. 8 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adem- pimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvi- soria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 9.1 Nel caso di specie, agli occhi del Tribunale, non vi sono elementi osta- tivi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Burundi.

E. 9.2 Anzitutto, nel provvedimento impugnato, a ragione l’autorità sindacata, ha osservato che nella fattispecie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 6), al contrario di quanto sostenuto dall’in- sorgente in fase ricorsuale senza apportare alcun ulteriore elemento con- creto e circostanziato, non sono ravvisabili agli atti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). In particolare, i rap- porti e l’articolo prodotto in fase ricorsuale dall’insorgente, in quanto non riferibili a lui direttamente e per lo più presentanti delle informazioni sul suo Paese d’origine del tutto generiche rispettivamente relative all’arresto ed alla detenzione arbitraria di una persona ben specifica, con un profilo ben differente da quella del ricorrente, non sono in grado di mutare il suddetto apprezzamento. Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso il Burundi risulta essere ammissibile nei confronti delle norme nazio- nali (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi) ed internazionali appli- cabili.

E. 9.3.1 Non sono nemmeno ravvisabili agli atti motivi relativi alla situazione nello Stato d’origine o personali, che renderebbero il suo rinvio in Burundi inesigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI.

D-4406/2023 Pagina 14

E. 9.3.2 Innanzitutto, nel predetto Paese, non sussiste, come ritenuto da co- stante giurisprudenza di questo Tribunale, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l’integralità del territorio, che renda l’esecuzione dell’allontanamento di regola come inesi- gibile (cfr. sentenze del TAF E-4444/2025 del 26 giugno 2025; E-2967/2025 del 25 giugno 2025 con ulteriori rif. cit.; E-4050/2025 del 24 giugno 2025). Le fonti citate nel ricorso (pag. 6), non sono in grado di mutare tale apprezzamento.

E. 9.3.3 In seguito, non si evince dagli atti che il ricorrente si ritroverebbe in una situazione di minaccia esistenziale dal profilo economico, sociale o del suo stato di salute, nel caso di un ritorno in patria, per i motivi già retta- mente esposti nella decisione avversata, alla quale si rinvia (cfr. p.to III/2, pag. 8 seg.). Si aggiunge soltanto dal profilo dello stato di salute del ricor- rente che, al contrario di quanto per la prima volta fatto valere da questi nelle osservazioni dell’8 gennaio 2024 di avere delle difficoltà a prendere sonno a causa di incubi e di uno stato di salute psicologico molto fragile (cfr. pag. 4) o ancora di soffrire di “[…] un disagio dovuto ad uno stress post traumatico” (cfr. pag. 5), tali asserti non sono mai stati concretizzati con l’inoltro di documentazione medica pertinente. Risulta invece dagli atti di causa che il ricorrente, dalla sua entrata in Svizzera, abbia effettuato uni- camente un esame ottico con la prescrizione di occhiali da vista (cfr.

n. 18/2), e che ha sempre allegato di stare bene di salute rispettivamente non ha esternato di avere particolari problemi dal profilo valetudinario (cfr.

n. 15/2; 20/15, D61, pag. 7; 33/12, D3 segg., pag. 2). Pertanto, per nulla concretizzati e sostanziati, i problemi psicologici addotti soltanto nello scritto dell’8 gennaio 2024, non sono in alcun modo stati resi verosimili. Tuttavia, anche se ciò fosse il caso, si ritiene che se in futuro il ricorrente dovesse necessitare di cure o trattamenti in tal senso, egli potrà senz’altro ottenerli nel suo Paese d’origine.

E. 9.3.4 A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente è da ritenere pure come esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 9.4 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ricorrente, che dispone del suo passaporto burundese originale e tutt’ora valido (cfr. MdP n. 1/2), potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 con- sid. 12).

D-4406/2023 Pagina 15

E. 9.5 Pertanto, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la deci- sione della SEM va confermata, e la concessione di un’ammissione prov- visoria, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).

E. 10 Riassumendo, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la deci- sione impugnata confermata.

E. 11.1 Riguardo poi alla richiesta di riconsiderazione della decisione inciden- tale del Tribunale del 31 ottobre 2023, in punto all’assistenza giudiziaria parziale e altresì alla concessione del gratuito patrocinio, contenuta nello scritto del ricorrente dell’8 gennaio 2024, visto quanto già considerato in merito (cfr. supra consid. 6 segg.), si respinge la stessa, in quanto non con- tenente dei fatti nuovi e determinanti che potessero motivare un apprezza- mento differente delle possibilità di successo della presente causa.

E. 11.2 Pertanto, e visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricor- rente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 23 novembre 2023.

E. 12 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4406/2023 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. L’istanza del ricorrente dell’8 gennaio 2024, tendente alla riconsiderazione della decisione incidentale del Tribunale del 31 ottobre 2023, sul punto del respingimento dell’assistenza giudiziaria parziale, nonché alla concessione del gratuito patrocinio, è respinta. 2. Il ricorso è respinto. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 23 no- vembre 2023. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4406/2023 Sentenza del 23 settembre 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Burundi, rappresentato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 12 luglio 2023 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2022. A.b In data (...) giugno 2022 il succitato ha sostenuto un colloquio Dublino, allorché il (...) ottobre 2022 egli è stato sentito nell'ambito di un'audizione in particolare sui suoi motivi d'asilo. Il (...) luglio 2023, con il richiedente si è svolta un'audizione integrativa nella procedura ampliata. Nell'ambito delle predette audizioni, in sunto egli ha dichiarato di essere di etnia (...), con ultimo indirizzo in Burundi, a B.________. Il (...), a seguito di una manifestazione nella (...), egli avrebbe subito una perquisizione domiciliare e delle percosse da parte della polizia burundese. La sera stessa egli si sarebbe recato all'ospedale per farsi medicare. Tra il (...) ed il (...) egli avrebbe preso parte ad un incontro tenutosi in C._______ della (...) ({...}) in qualità di (...) ed al suo rientro all'aeroporto di B._______ il (...), sarebbe stato fermato dalla polizia ed interrogato in merito allo scopo del suo viaggio in C._______. In seguito gli agenti di polizia lo avrebbero trasportato con un veicolo al (...) interrogandolo nuovamente, dopodiché lo avrebbero rinchiuso in una stanza e trattenuto così tutta la notte. Il giorno seguente, dopo il versamento di una somma di denaro da parte della moglie, egli sarebbe stato lasciato andare. Successivamente egli avrebbe svolto ancora (...) viaggi in C.________ nell'anno (...), senza incorrere in problematiche particolari, mentre che di ritorno da una visita ad un amico in C._______ il (...), egli ad un posto di frontiera sarebbe stato fermato da agenti di polizia, che gli avrebbero mostrato una fotografia, chiedendogli se fosse lui quello rappresentato, ciò che egli avrebbe confermato. Pertanto, gli agenti lo avrebbero caricato su una vettura e lo avrebbero portato a D._______, dove sarebbe stato interrogato da alcuni poliziotti circa la ragione per cui egli si fosse recato in C._______, facendo pure riferimento alla sua appartenenza etnica. Dopodiché, egli sarebbe stato trasferito al (...) di E._______, dove sarebbe stato portato in una sala con dei (...), ingiungendogli di togliersi le scarpe. In seguito lo avrebbero picchiato, rompendogli anche due denti, per poi rilasciarlo. Successivamente, egli avrebbe preso parte ad una riunione di un sindacato, di cui era membro. Nel (...) sarebbe giunto in visita dagli F._______, il suo amico G._______ Questi sarebbe stato interpellato da alcune persone circa la ragione per la quale egli frequentasse l'interessato. Una volta rientrato negli F._______, tale amico G._______, avrebbe avvisato il fratello H.______., pure residente negli F.______, del fatto che qualcuno nel Paese lo volesse uccidere. Il fratello gli avrebbe quindi inviato un messaggio elettronico, informandolo di quanto saputo da G._______. Nell'(...) del (...), egli avrebbe ricevuto delle convocazioni per recarsi in polizia, sulle quali figurerebbe che egli avrebbe attentato alla sicurezza della pubblica amministrazione. Egli non si sarebbe però presentato alle suddette, in quanto successivamente alla ricezione del messaggio elettronico del fratello, avrebbe lasciato la sua abitazione, riparando presso il fratello e la sorella. Per questi motivi egli sarebbe espatriato dal Burundi il (...), partendo dall'aeroporto di B.________. Nel caso di un suo ritorno in patria, egli teme di essere ucciso. A supporto della sua identità e dei suoi asserti egli ha presentato, in originale, il suo passaporto burundese; tre convocazioni della polizia burundese datate rispettivamente (...), (...) e (...) e quattro ricette mediche; ed in copia: vari inviti a partecipare alle riunioni della (...); due attestati di lavoro; documentazione inerente alla domanda del ricorrente di "mise en disponibilité"; fotografia dell'incontro dell'(...) nel (...) del (...) in I._______; i certificati di nascita dei figli e del matrimonio; l'attestato di diploma; un messaggio elettronico del (...) da parte di J._______ (cfr. mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 1/2-10/1). B. Con decisione del 12 luglio 2023 - notificata il 14 luglio 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-35/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché ha disposto l'esecuzione della precitata misura. C. Tramite il ricorso del 14 agosto 2023 (cfr. risultanze processuali), l'interessato si è aggravato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) avverso la suddetta decisione della SEM, concludendo, a titolo principale, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera. In primo subordine egli ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, in quanto l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe da considerare come inammissibile/inesigibile; ed in secondo subordine invece ha chiesto il rinvio degli atti alla SEM per un supplemento istruttorio. Altresì, ha postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, quale nuovo documento, è stato allegato lo scritto del 29 agosto 2022 del "(...)" al (...). D. Il 25 settembre 2023 l'insorgente ha presentato delle osservazioni complementari al suo ricorso. E. E.a Con decisione incidentale del 31 ottobre 2023, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria parziale formulata dall'insorgente nel suo ricorso e lo ha invitato a versare, entro il 15 novembre 2023, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali. E.b Per mezzo dello scritto del 10 novembre 2023, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di esentarlo dal pagamento delle spese processuali o di concedergli un pagamento rateale dell'anticipo spese richiesto. Egli ha annesso alla missiva un attestato d'indigenza della (...). E.c Il Tribunale, tramite la decisione incidentale del 16 novembre 2023, ha respinto la domanda del ricorrente del 10 novembre 2023, invitandolo a versare l'anticipo spese di CHF 750.- entro il termine di grazia di 3 giorni dalla notificazione della decisione incidentale. L'anticipo spese richiesto è stato corrisposto il 23 novembre 2023 (cfr. risultanze processuali). F. F.a Con missiva del 20 novembre 2023, l'avv. Immacolata Iglio Rezzonico si è legittimata quale nuova patrocinatrice del ricorrente, producendo la relativa procura in copia, e chiedendo al Tribunale la concessione di un termine di 20 giorni per completare il ricorso, presentato dal ricorrente senza il contributo di un rappresentante legale. F.b Termine che è stato concesso dal Tribunale con ordinanza dell'8 dicembre 2023 fino all'8 gennaio 2024. F.c Il ricorrente ha presentato le sue osservazioni con missiva dell'8 gennaio 2024. Nella stessa egli ha concluso, in via procedurale, alla concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché al gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Iglio Rezzonico, quale gratuita patrocinatrice. In via principale, ha postulato che la decisione impugnata sia annullata e che di conseguenza gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato; in via subordinata che gli atti siano restituiti alla SEM per un complemento dell'istruttoria ed in via ancora più subordinata, che gli sia concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera. In annesso, quale nuova documentazione, il ricorrente ha prodotto in copia: il rapporto di (...) del (...) sugli eventi occorsi nel (...) in Burundi ed un articolo di "(...)" ([...]) intitolato "(...)" del (...). G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi che seguono, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 2 LAsi ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto l'insorgente versato tempestivamente l'anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 16 novembre 2023. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 4.1.1 In relazione alle censure formali sollevate nel ricorso e nello scritto del 25 settembre 2023, si osserva quanto segue. Negli stessi il ricorrente ritiene, in sunto, che vi sarebbe stato un errore di comprensione (cfr. ricorso, pag. 4) rispettivamente vi sarebbero stati dei problemi gravi di traduzione durante la prima audizione sui motivi (cfr. scritto del 25 settembre 2023, pag. 1), riportando in maniera scorretta ciò che gli sarebbe successo dopo la riunione del sindacato nel (...). Inoltre, vi sarebbero state delle irregolarità nell'audizione del (...) giugno 2023 che sarebbe stata annullata a causa di problemi di traduzione, come pure nella seconda audizione il funzionario della SEM incaricato dell'audizione non lo avrebbe lasciato esprimere in merito al modo in cui egli sarebbe stato torturato (cfr. scritto del 25 settembre 2023, pag. 2). In primo luogo, si denota come sia all'inizio dell'audizione del (...) ottobre 2022 sia in quella integrativa del (...) luglio 2023, egli ha dichiarato di comprendere bene l'interprete di lingua (...) presente (cfr. n. 20/15, D1, pag. 1 e n. 33/12, D1, pag. 1), come pure ha apposto la sua firma su tutte le pagine del verbale del (...) ottobre 2022 - come tra l'altro è il caso anche del verbale della seconda audizione - confermando con la stessa che il verbale gli era stato pure riletto alla fine frase per frase e tradottogli in (...), e che lo stesso corrispondeva effettivamente alle sue affermazioni, senza formulare alcuna correzione o complemento di sorta, né segnalare nessuna traduzione scorretta (cfr. n. 20/15; in particolare la pag. 15). Pertanto, la versione differente da lui resa nel corso della seconda audizione, sull'incontro avvenuto con K.______ dopo la riunione del sindacato, che risulta del tutto discrepante con quella da lui narrata invece nella prima audizione (cfr. infra consid. 6.4), non può essere in alcun modo messa in relazione con la traduzione, corretta, effettuata dall'interprete presente. Anche rispetto alle aggiunte da lui apportate nello scritto del 25 settembre 2023 in merito alla perquisizione avvenuta il (...) al suo domicilio (cfr. pag. 1) o ancora circa il contenuto dei suoi asserti in merito al messaggio elettronico ricevuto (cfr. pag. 2), in quanto del tutto nuove e discrepanti con quanto da lui asserito invece in audizione, non può essere dato alcun credito, né men che meno essere dovute ad una traduzione erronea delle sue stesse allegazioni. Per quanto attiene poi alle presunte irregolarità che vi sarebbero state nel corso ed alla fine dell'audizione del (...) giugno 2023, si denota come la stessa sia stata annullata dopo pochi minuti - e non quindi più di 40 minuti come descritto nelle osservazioni del 25 settembre 2023 - a causa di problemi di comprensione con l'interprete, circostanza che è stata debitamente segnalata nel verbale dell'audizione integrativa del (...) luglio 2023 (cfr. n. 33/12, D6, pag. 2). Segnalazione nel verbale che non ha portato il ricorrente - né la sua precedente rappresentante legale presente durante l'audizione - a formulare alcuna osservazione complementare, né a censurare in alcun modo l'agire della funzionaria incaricata della SEM in tale frangente, anzi ha ringraziato di avere un'interprete con la quale non aveva problemi di traduzione (cfr. n. 33/12, D4, pag. 2). Pertanto, non si possono seguire le allegazioni tardive rese dal ricorrente a tal proposito. Peraltro, a differenza di quanto vuole far intendere il ricorrente, egli ha avuto ampia occasione nell'audizione integrativa, sia di esprimere quanto avrebbe iniziato a narrare nel corso dell'audizione interrotta (cfr. n. 33/12, D5 segg., pag. 2 seg.), sia riguardo ai suoi motivi d'asilo. Quindi, non corrisponde al vero che egli non si sia potuto esprimere nell'ambito dello stesso verbale, anche di aggiungere qualcosa se lo avesse voluto (cfr. n. 33/12, D96 e D97, pag. 11). 4.1.2 Pertanto le lamentele sollevate nel ricorso e nello scritto del 25 settembre 2023, nei confronti del lavoro dell'interprete presente alla prima audizione federale come pure al procedere della funzionaria della SEM ed alla stessa decisione avversata, del tutto insussistenti, sono da respingere fermamente. 4.2 In secondo luogo, seppure le informazioni scorrette che sarebbero presenti nella decisione avversata segnalate dal ricorrente - ovvero che una ricetta medica da lui presentata quale mezzo di prova (cfr. MdP n. 7/4) sarebbe datata (...) (cfr. ricorso, pag. 4) e non (...) come presente invece nella decisione avversata (cfr. p.to I, pag. 4), nonché che egli dal (...) al (...) avrebbe abitato a L._______ (cfr. scritto del 25 settembre 2023, p.to 2, pag. 1; cfr. anche n. 20/15, D5 segg., pag. 2 seg.) e non a B._______ per tutta la vita come affermato nel provvedimento impugnato (cfr. p.to I/2, pag. 3) - effettivamente sussistano, non si vede quale eventuale pregiudizio possano avergli arrecato. Invero, egli ha potuto proporre la correzione delle stesse in fase ricorsuale, come pure, riguardando degli elementi del tutto marginali, non sono in grado d'intaccare l'accertamento nel complesso corretto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti svolto dalla SEM e riportato nella decisione sindacata (cfr. infra consid. 4.3), né avrebbero avuto alcun effetto sulle conclusioni della medesima. 4.3 4.3.1 Infine, nelle sue osservazioni dell'8 gennaio 2024, la rappresentante legale dell'insorgente lamenta esplicitamente un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM ed una motivazione carente della decisione avversata, in quanto essa avrebbe basato la stessa unicamente sulla mail ricevuta dall'insorgente, omettendo di valutare nel complesso le allegazioni del ricorrente, e considerandola erroneamente quale punto di partenza dei motivi d'asilo e non invece il culmine degli stessi. L'autorità inferiore non avrebbe poi, a differenza di quanto affermato alla fine della prima audizione sui motivi d'asilo del ricorrente, per nulla approfondito il racconto dell'insorgente circa le torture subite. In tal senso, neppure avrebbe considerato lo stato psicologico in cui avrebbe versato e verserebbe tutt'ora il ricorrente a causa di quanto vissuto. Ulteriore elemento essenziale che la SEM non avrebbe approfondito, sarebbe la veridicità delle tre convocazioni di polizia prodotte agli atti. 4.3.2 Ora, al contrario di quanto sollevato dal ricorrente, dalla mera lettura della decisione impugnata si evince come l'autorità sindacata abbia tenuto conto di tutte le allegazioni essenziali da lui esposte nelle audizioni e non soltanto basandosi sulla mail da lui ricevuta (cfr. decisione avversata, p.to II/1, pag. 4 segg.). Il fatto che essa ritenga il ricevimento del messaggio elettronico da parte del fratello come l'evento che avrebbe infine deciso il ricorrente all'espatrio (cfr. p.to II/1, pag. 4 segg.), è una questione che riguarda l'apprezzamento dei fatti da parte della SEM e non l'accertamento degli stessi. Peraltro, a differenza di quanto censurato dall'insorgente, l'autorità inferiore ha sufficientemente motivato nella decisione avversata per quali ragioni ritenesse le sue convocazioni in polizia inverosimili (cfr. p.to II/1, pag. 6) e per questo motivo non dovesse procedere ad un esame materiale dei mezzi di prova presentati (cfr. p.to II/2, pag. 7). Altresì, riguardo alle supposte torture che egli avrebbe subito, al contrario di quanto preteso dal ricorrente e come già visto sopra (consid. 4.1.1), egli ha avuto ampio modo di esprimersi anche nell'ambito della seconda audizione, pure sull'evento successo il (...) (cfr. in particolare n. 33/12, D67, pag. 8) se egli avesse ritenuto di dover dare ulteriori dettagli, come chiestogli dapprima dalla sua rappresentante legale se fosse stato disposto a rilasciarli in presenza di un team soltanto femminile (cfr. n. 20/15, D109, pag. 14) ed in seguito ripetutogli quale quesito dalla funzionaria incaricata della SEM (cfr. D110, pag. 14), senza lasciare intendere che un approfondimento sul punto in questione sarebbe stato effettivamente fatto da parte di quest'ultima, ma piuttosto per appurare se il ricorrente si trovasse a disagio a raccontare determinati eventi dinanzi un team di sole donne. Da ultimo, non si ravvede come l'autorità inferiore avrebbe dovuto tenere conto di uno stato psicologico e psichiatrico del ricorrente molto fragile, non essendo stato né allegato né provato dal medesimo, né ancora deducibile dagli atti di causa (cfr. anche infra consid. 9.3.3). 4.3.3 Ne consegue pertanto che l'autorità inferiore, ha pienamente soddisfatto al suo obbligo istruttorio, accertando in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), come pure ha adempiuto all'obbligo di motivazione che le si imponeva. Le censure formali mosse dal ricorrente nei confronti del provvedimento impugnato, e la conseguente conclusione in subordine esposta nel ricorso e nelle osservazioni dell'8 gennaio 2024, devono quindi essere integralmente respinte. 5. 5.1 Venendo ora al merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.). 6. 6.1 A seguito di un attento esame degli atti all'inserto, il Tribunale giunge alla conclusione che è a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni del ricorrente. L'autorità sindacata ha invero in modo chiaro, sufficiente e corretto, riportato nella decisione avversata, i motivi per i quali le dichiarazioni del ricorrente non siano atte ad adempiere alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Ragioni per le quali, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia dapprima su tale punto alle pertinenti considerazioni dell'autorità inferiore (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF su rinvio dell'art. 4 PA), contenute nel provvedimento impugnato (cfr. p.to II, pag. 4 segg.), con i complementi che seguono. 6.2 In merito alla mail che il ricorrente avrebbe ricevuto nel (...) del (...), il Tribunale non può che essere d'accordo con la conclusione espressa nella decisione sindacata riguardo all'incoerenza degli asserti resi dall'insorgente in merito. Invero, al contrario della mera chiave di lettura proposta in fase ricorsuale dal medesimo per nulla convincente, il ricorrente ha addotto un contenuto della stessa via via differente nei suoi asserti ed anche in contrasto con il documento presentato a supporto (cfr. MdP n. 10/1). Invero, se dapprima egli ha affermato che il messaggio elettronico ricevuto avrebbe riportato: "Se non lasci il Paese, ti uccideremo" (cfr. n. 20/15, D46, pag. 6), lasciando quindi intendere che il messaggio minatorio sarebbe stato rivolto direttamente a lui da parte dell'autore; in seguito ha invece riferito che sarebbe stato il fratello H._______, informato a sua volta dall'amico G._______, che gli avrebbe detto che ci sarebbero stati dei messaggi che volevano eliminarlo consigliandogli di lasciare il Paese (cfr. n. 20/15, D47 segg., pag. 5; D99 segg., pag. 13), versioni chiaramente tra loro discrepanti, nonché anche non corrispondente al contenuto del messaggio di J.______ prodotto agli atti (cfr. MdP n. 10/1). Non si comprende poi come da dei messaggi che avrebbe ricevuto G._______, sulla quale forma pure il ricorrente è risultato incoerente lasciando intendere d'un canto trattarsi di messaggi scritti (cfr. n. 20/15, D47 segg., pag. 6; 33/12, D53, pag. 7), e d'altro canto di telefonate (cfr. n. 20/15, D105 segg., pag. 14) o ancora non essere del tutto sicuro (cfr. n. 33/12, D61, pag. 7), nel quale gli si chiedeva per quale ragione egli si trovasse con il ricorrente e che cosa facesse, quest'ultimo avrebbe dedotto che volessero eliminare l'insorgente (cfr. n. 20/15, D108, pag. 14), essendo i messaggi ricevuti dal medesimo del tutto d'altro tenore. Peraltro, anche su tale punto, il ricorrente è stato del tutto incoerente, affermando dapprima che sarebbe stato lui stesso a dedurre che vi fosse stato un piano per eliminarlo e non G._______ (cfr. n. 20/15, D107, pag. 14). Salvo poco dopo invece sostenere che sarebbe stato G._______ a dire a H._______ che vi sarebbe stato un piano per eliminarlo (cfr. ibid., D108, pag. 14). Fra l'altro anche il contenuto dei messaggi o chiamate che avrebbe ricevuto G.________, risulta essere a dir poco discrepante: d'un canto difatti egli ha affermato che gli avessero chiesto cosa facesse in giro con il ricorrente e che cosa facesse quest'ultimo (cfr. ibid., D54, pag. 6; 33/12, D53, pag. 7); e d'altro canto invece che avrebbero detto ad G._______: "Ha manifestato, è un elemento pericoloso per il Paese, e non rimaneva molto tempo" (cfr. n. 33/12, D62, pag. 7). Per quanto poi attiene all'identità di chi avrebbe inviato tali messaggi rispettivamente telefonato a G._______, anche il Tribunale è d'avviso che il ricorrente sia risultato del tutto fumoso, inconsistente ed incoerente nelle sue audizioni (cfr. n. 20/15, D55 segg., pag. 6 seg.; 33/12, D56 seg., pag. 7). Le argomentazioni ricorsuali in merito, vaghe e non sostanziate, non sono in grado di mutare la predetta conclusione. Da ultimo, non si può poi seguire le motivazioni proposte dal ricorrente soltanto nelle osservazioni dell'8 gennaio 2024 - in parte anche incoerenti con quanto asserito nel ricorso da lui stesso (cfr. ricorso, pag. 3) - che interpreta il ricevimento del messaggio elettronico nel (...) del (...) come "la goccia che ha fatto traboccare il vaso" (cfr. pag. 2) e che è invece l'insieme degli eventi che avrebbe comportato l'insorgente all'espatrio (cfr. pag. 2). Dagli asserti resi da lui stesso nel corso delle audizioni, si evince difatti, senza dubbio di sorta, come l'evento che lo ha determinato effettivamente all'espatrio nel (...) del (...), sia proprio stato il ricevimento del messaggio da parte di J._______ (cfr. n. 20/15, D46, pag. 6; D98 segg., pag. 13; 33/12, D44 segg., pag. 6). 6.3 Per quanto poi attiene alle perquisizioni che il ricorrente ha riportato essere avvenute al suo domicilio nel (...) soltanto nell'audizione integrativa (cfr. n. 33/12, D32 segg., pag. 5 seg.), anche il Tribunale è d'avviso che la loro tardività, non esplicata con argomenti convincenti dal ricorrente né in corso d'audizione (cfr. ibid., D38 seg., pag. 5), né men che meno in fase ricorsuale, siano da ritenere degli episodi inverosimili. Invero il ricorrente non soltanto è rimasto del tutto vago sulle modalità ed i motivi per i quali la sua abitazione sarebbe stata perquisita (cfr. ibid., D83, pag. 10), ma oltretutto si è contraddetto circa quando le perquisizioni sarebbero avvenute, asserendo d'un canto essere accadute ogni (...) (cfr. ibid., D32, pag. 5), rispettivamente nel (...), di solito il (...) (cfr. ibid., D33, pag. 5), per poi sorprendentemente nuovamente mutare versione, asserendo che le perquisizioni si sarebbero svolte di (...), ma non tutti i (...) (cfr. ibid., D35, pag. 5). Poco più avanti, egli ha ancora dichiarato che dal (...) vi sarebbero state delle perquisizioni ripetute al suo domicilio, di cui non ne avrebbe proprio parlato (cfr. ibid., D39, pag. 5), ciò che non soltanto non risulta completamente vero, essendo che nel corso della prima audizione ha nominato un'unica perquisizione che sarebbe occorsa nel (...), ma non negli anni successivi e precedenti il suo espatrio, bensì ha avuto più occasioni per narrare delle stesse, ciò che non ha fatto, negando invece che tra il (...) ed il suo espatrio nel (...) del (...), gli sarebbe avvenuto qualcosa rispetto a quanto precedentemente allegato (cfr. n. 20/15, D97, pag. 13). 6.4 Per quanto concerne poi l'incontro con il (...), anche il Tribunale alla stessa stregua della SEM (cfr. decisione impugnata, p.to II/1, pag. 6) non può che constatare la completa discrepanza tra la narrazione del medesimo evento effettuata dall'insorgente nella prima audizione (cfr. n. 20/15, D83, pag. 11 seg.) rispetto a quella proposta nella seconda audizione (cfr. n. 33/12, D21 segg., pag. 4). Il ricorrente su tale grave contraddizione non ha dato alcuna spiegazione convincente, né nel corso dell'audizione (cfr. ibid., D27 segg., pag. 4), né in fase ricorsuale, prevalendosi di supposte incomprensioni o errori nella traduzione effettuata dall'interprete, che come già sopra visto (cfr. consid. 4.1) risulta infondata. 6.5 Circa le tre convocazioni di polizia (cfr. MdP n. 6/1) che egli avrebbe ricevuto nell'(...) del (...) (cfr. n. 20/15, D68 segg., pag. 8 seg.; 33/12, D88 segg., pag. 10 seg.), oltre agli elementi d'inverosimiglianza già presenti nella decisione avversata, il Tribunale ne ravvisa di ulteriori che mettono seriamente in dubbio la credibilità e l'autenticità delle stesse. Difatti, se realmente il ricorrente avesse ricevuto delle convocazioni di polizia così ravvicinate nel mese di (...) del (...), a cui non ha dato alcun seguito per timore di essere imprigionato o addirittura ucciso dalle autorità burundesi, è del tutto poco credibile che queste ultime non lo abbiano ricercato subito dopo, perlomeno al suo domicilio, ma abbiano atteso tranquillamente il suo espatrio, prima che la polizia andasse a chiedere di lui alla moglie più di (...) dopo la sua partenza dal Paese d'origine (cfr. n. 33/12, D78 segg., pag. 9 seg.). Inoltre, se le autorità burundesi fossero state realmente interessate a lui, non si comprende come egli abbia potuto lasciare il Paese d'origine, senza alcun problema, per via aerea, quindi quella più controllata (cfr. n. 15/2 e 20/15, D41 segg., pag. 5 seg.). Quest'ultima evenienza, ovvero le modalità scelte per il suo espatrio, instillano ancora maggiormente il dubbio che il ricorrente non avesse in realtà alcun timore, né soggettivo né oggettivo, di subire delle persecuzioni da parte delle autorità burundesi. 6.6 Alla luce di quanto precede, il ricorrente non è quindi riuscito nell'intento di provare, o per lo meno di rendere verosimili in maniera preponderante, ai sensi dell'art. 7 LAsi, i fatti posti alla base del suo espatrio e della sua domanda d'asilo, nonché i suoi timori di subire delle persecuzioni rilevanti. Tale conclusione non muta neppure considerando le ricette mediche depositate agli atti dal ricorrente (cfr. MdP n. 7/4), in quanto i dolori e gli ematomi come pure l'epitassi descritti in una (cfr. MdP n. 7/4, ricetta medica del [...]) e la frattura agli (...) descritta nell'altra (cfr. MdP n. 7/4, ricetta medica del [...]), ritenuti anche i motivi d'asilo nel loro complesso inverosimili, potrebbero essere avvenuti per i motivi più disparati. In relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è quindi da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

7. Il Tribunale, è tenuto a confermare anche la pronuncia dell'allontanamento dell'insorgente, in quanto egli non adempie alle condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

8. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9. 9.1 Nel caso di specie, agli occhi del Tribunale, non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Burundi. 9.2 Anzitutto, nel provvedimento impugnato, a ragione l'autorità sindacata, ha osservato che nella fattispecie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 6), al contrario di quanto sostenuto dall'insorgente in fase ricorsuale senza apportare alcun ulteriore elemento concreto e circostanziato, non sono ravvisabili agli atti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). In particolare, i rapporti e l'articolo prodotto in fase ricorsuale dall'insorgente, in quanto non riferibili a lui direttamente e per lo più presentanti delle informazioni sul suo Paese d'origine del tutto generiche rispettivamente relative all'arresto ed alla detenzione arbitraria di una persona ben specifica, con un profilo ben differente da quella del ricorrente, non sono in grado di mutare il suddetto apprezzamento. Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso il Burundi risulta essere ammissibile nei confronti delle norme nazionali (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi) ed internazionali applicabili. 9.3 9.3.1 Non sono nemmeno ravvisabili agli atti motivi relativi alla situazione nello Stato d'origine o personali, che renderebbero il suo rinvio in Burundi inesigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI. 9.3.2 Innanzitutto, nel predetto Paese, non sussiste, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, che renda l'esecuzione dell'allontanamento di regola come inesigibile (cfr. sentenze del TAF E-4444/2025 del 26 giugno 2025; E-2967/2025 del 25 giugno 2025 con ulteriori rif. cit.; E-4050/2025 del 24 giugno 2025). Le fonti citate nel ricorso (pag. 6), non sono in grado di mutare tale apprezzamento. 9.3.3 In seguito, non si evince dagli atti che il ricorrente si ritroverebbe in una situazione di minaccia esistenziale dal profilo economico, sociale o del suo stato di salute, nel caso di un ritorno in patria, per i motivi già rettamente esposti nella decisione avversata, alla quale si rinvia (cfr. p.to III/2, pag. 8 seg.). Si aggiunge soltanto dal profilo dello stato di salute del ricorrente che, al contrario di quanto per la prima volta fatto valere da questi nelle osservazioni dell'8 gennaio 2024 di avere delle difficoltà a prendere sonno a causa di incubi e di uno stato di salute psicologico molto fragile (cfr. pag. 4) o ancora di soffrire di "[...] un disagio dovuto ad uno stress post traumatico" (cfr. pag. 5), tali asserti non sono mai stati concretizzati con l'inoltro di documentazione medica pertinente. Risulta invece dagli atti di causa che il ricorrente, dalla sua entrata in Svizzera, abbia effettuato unicamente un esame ottico con la prescrizione di occhiali da vista (cfr. n. 18/2), e che ha sempre allegato di stare bene di salute rispettivamente non ha esternato di avere particolari problemi dal profilo valetudinario (cfr. n. 15/2; 20/15, D61, pag. 7; 33/12, D3 segg., pag. 2). Pertanto, per nulla concretizzati e sostanziati, i problemi psicologici addotti soltanto nello scritto dell'8 gennaio 2024, non sono in alcun modo stati resi verosimili. Tuttavia, anche se ciò fosse il caso, si ritiene che se in futuro il ricorrente dovesse necessitare di cure o trattamenti in tal senso, egli potrà senz'altro ottenerli nel suo Paese d'origine. 9.3.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere pure come esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.4 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, che dispone del suo passaporto burundese originale e tutt'ora valido (cfr. MdP n. 1/2), potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 9.5 Pertanto, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione della SEM va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).

10. Riassumendo, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata. 11. 11.1 Riguardo poi alla richiesta di riconsiderazione della decisione incidentale del Tribunale del 31 ottobre 2023, in punto all'assistenza giudiziaria parziale e altresì alla concessione del gratuito patrocinio, contenuta nello scritto del ricorrente dell'8 gennaio 2024, visto quanto già considerato in merito (cfr. supra consid. 6 segg.), si respinge la stessa, in quanto non contenente dei fatti nuovi e determinanti che potessero motivare un apprezzamento differente delle possibilità di successo della presente causa. 11.2 Pertanto, e visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 23 novembre 2023.

12. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. L'istanza del ricorrente dell'8 gennaio 2024, tendente alla riconsiderazione della decisione incidentale del Tribunale del 31 ottobre 2023, sul punto del respingimento dell'assistenza giudiziaria parziale, nonché alla concessione del gratuito patrocinio, è respinta.

2. Il ricorso è respinto.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 23 novembre 2023.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: