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D-4391/2022

D-4391/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-31 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti del settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 3.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.2 A tal proposito, le conclusioni prese, formulate esplicitamente o che risultano chiaramente dalla motivazione dell'atto depositato (cfr.DTF 136 II 132 consid. 2.1; 123 V 335 consid. 1a), hanno come effetto di delimitare l'oggetto del litigio, ovvero il rapporto giuridico in ragione del quale la parte solleva le proprie pretese (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ª ed., 2013, n. 1.56, pag. 25). A parte nel caso di disposizione contraria, l'autorità adita non può uscire dal quadro tracciato dalla parte, per riconoscerle qualcosa alla quale ella non ha preteso (cfr. Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3a ed., 2011, pag. 807). Pertanto, il potere decisionale del Tribunale, resta in principio limitato dall'oggetto della domanda, così come delimitato dalle conclusioni (cfr. Moor/Poltier, op. cit., pag. 823). In altri termini, il quadro dell'oggetto della richiesta impedisce al Tribunale di statuire ultra petita (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-1473/2021 del 19 aprile 2021; F-1345/2021 del 1° aprile 2021).

E. 3.3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, nel suo memoriale ricorsuale del 30 settembre 2022 - e nello scambio di scritti successivo - il ricorrente si è prevalso di argomentazioni come pure di conclusioni che censurano anche la sua attribuzione al Cantone H._______ da parte dell'autorità inferiore, chiedendo di venire attribuito in modo specifico ad uno dei Cantoni nel quale è presente la rete di "(...)" (cfr. p.to 5, pag. 14 segg. del ricorso; cifre 1 e 2, pag. 17 delle conclusioni ricorsuali; p.ti 4 e 5, pag. 4 seg. della replica). Tuttavia, con lo scritto del 22 marzo 2023, l'insorgente ha espressamente rinunciato alle conclusioni precitate circa l'attribuzione cantonale. Essendo inoltre che egli è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione impugnata del 7 settembre 2022, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, nonché circa la pronuncia del suo allontanamento (cfr. anche la cifra 1 delle conclusioni ricorsuali).

E. 4.1 Viste le doglianze in tal senso è necessario anzitutto determinare se la SEM, con il suo provvedimento, abbia violato il suo obbligo di motivazione non tenendo conto nella sua analisi dell'insieme degli elementi caratterizzanti lo specifico profilo di rischio dell'insorgente, e non rendendo sul punto una decisione comprensibile e sostanziata; nonché se l'autorità inferiore abbia accertato in modo scorretto ed incompleto lo stato di salute dell'insorgente e la sua qualità quale vittima di tortura. A causa di tali mancanze nell'accertamento, a mente del ricorrente, ne sarebbe derivata pure una violazione del suo diritto di essere sentito, che si sarebbe palesata anche nel corso dell'audizione sui motivi, segnatamente con riferimento alla discriminazione e al razzismo che lui avrebbe subiti in patria. Tali censure formali vanno analizzate a titolo preliminare, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).

E. 4.2.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 4.2.2 Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2156/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.).

E. 4.2.3 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte. Essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1).

E. 4.3.1 Ora, tornando alla presente disamina, al contrario di quanto lamentato dall'insorgente, dalla decisione impugnata si evince che l'autorità inferiore ha esaminato nella stessa tutti gli elementi rilevanti apportati dall'insorgente quali motivi d'asilo, spiegando in modo limpido e sufficientemente motivato le ragioni per le quali abbia ritenuto gli stessi - anche valutati complessivamente - non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione avversata). Peraltro, a differenza di quanto vuol far credere l'insorgente, dal ricorso corposo presentato, si desume chiaramente che egli abbia potuto comprendere la decisione avversata ed impugnarla con piena conoscenza di causa. In realtà, nel suo ricorso, e successivamente anche nella replica, l'insorgente intende fornire un'interpretazione differente rispetto a quella data dalla SEM alle sue allegazioni, che però riguarda una questione d'apprezzamento, quindi di merito, e non formale. Frattanto, non si ravvisa nell'agire dell'autorità inferiore, alcuna mancanza al suo obbligo di motivazione.

E. 4.3.2 Per quanto attiene all'istruzione relativa alle dichiarazioni rese dall'insorgente in merito ai maltrattamenti che egli avrebbe subito durante la sua detenzione in E._______, che egli qualifica come atti di tortura nel suo gravame, si osserva quanto segue. A differenza di quanto argomentato nel suo ricorso, il Tribunale rileva che i presunti atti di tortura o maltrattamenti, non sono intervenuti su suolo svizzero. L'autorità inferiore non aveva pertanto alcun obbligo derivante dalla succitata Conv. tortura né dagli altri obblighi internazionali ed europei in materia, di accertare se il ricorrente andasse o meno qualificato quale vittima di tortura o a prevedere delle misure di riabilitazione per lo stesso. Peraltro, il riferimento nel ricorso alla comunicazione del Comitato contro la tortura A.N. contro Svizzera, n. 742/2016 del 3 agosto 2018 (cfr. p.to 4.1, pag. 11 seg. del ricorso), non risulta pertinente per la presente disamina, in quanto i fatti alla base di quest'ultima differiscono radicalmente da quelli della fattispecie di cui alla predetta comunicazione. In particolare, il ricorrente non ha dimostrato di essere stato oggetto di atti di tortura, non essendo mai stato identificato come tale o seguito in Svizzera con un trattamento specialmente adattato alle vittime di tali atti, nonché di dover essere trasferito in altro Paese dove l'eventuale interruzione di tale trattamento sarebbe suscettibile di condurlo molto rapidamente ad una messa in pericolo concreta della sua integrità fisica. Altresì, al contrario di quanto sollevato nel ricorso dall'insorgente, l'autorità inferiore si è espressa specificamente sulle richieste da lui avanzate nel suo scritto del 22 agosto 2022 nel provvedimento impugnato (cfr. p.to II, pag. 5 seg. della decisione avversata), ritenendo, a ragione come sopra visto, che il riconoscimento dell'insorgente quale vittima di tortura e l'attivazione delle conseguenti misure di riparazione ai sensi dell'art. 14 Conv. tortura, non rientrino nell'ambito della presente procedura. Non vi era poi alcun obbligo della SEM di trasmettere le sue predette richieste ad altra autorità ai sensi dell'art. 8 PA, come postulato dal ricorrente nel suo gravame (cfr. p.to 4.9, pag. 14 del ricorso), in quanto l'eventuale necessità dell'insorgente di ricevere delle cure adeguate per i suoi trascorsi, avrebbe dovuto essere accertata dal profilo medico. Necessità che però non è stata posta dai medici specialisti che l'hanno visitato prima dell'emissione della decisione avversata sia per i suoi allegati problemi psicologici, in particolare con difficoltà di sonno (cfr. n. 11/3, 21/4 e 29/3), sia per la diagnosi posta di probabile epilessia di eziologia indeterminata con assunzione di un medicamento (cfr. n. 14/2, 15/6, 22/2 e 25/3), nonché per pregressa scabbia, sospette pregresse fratture e tendinopatia alle caviglie e al ginocchio sinistro (cfr. n. 11/3 e 13/3). Per queste ultime diagnosi, sono state eseguite delle radiografie e delle ecografie, che non hanno rilevato nulla d'irregolare a livello della morfologia, struttura dei segmenti ossei e dei rapporti articolari (cfr. n. 12/2). Agli atti, dopo tali accertamenti medici, non vi erano previste ulteriori visite, salvo un nuovo appuntamento presso lo psicologo per il ricorrente (cfr. n. 29/3). Alla luce di tali elementi, il Tribunale considera quindi che l'autorità inferiore abbia sufficientemente e correttamente accertato lo stato di salute del ricorrente, essendovi delle diagnosi poste e dei trattamenti farmacologici ben determinati, peraltro in un insorgente a cui è stata concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera, e quindi ulteriori valutazioni ai fini dell'esecuzione dell'allontanamento non si ponevano in specie. Non si può inoltre seguire l'insorgente, laddove nel suo gravame censura di non essersi potuto esprimere in audizione a dovere, proprio per le lacune negli accertamenti del suo stato di salute e quale vittima di tortura da parte della SEM (cfr. p.to 3.6, pag. 9; p.ti 4.4 segg., pag. 12 seg. del ricorso). Invero, dai due verbali di audizione effettuati, si evince che il ricorrente si è potuto esprimere in maniera diffusa e più volte riguardo ai motivi che l'avrebbero determinato all'espatrio (cfr. n. 17/12 e 28/11), esprimendosi in maniera completa, sia liberamente, sia poi tramite dei quesiti più specifici posti dal funzionario incaricato all'audizione. Anche per quanto concerne gli episodi di discriminazione e di razzismo subiti in patria, egli ha avuto modo di pronunciarsi in modo concreto (cfr. n. 28/11, D56 segg., pag. 9), e non si ravvisa nell'audizione degli indizi in merito al fatto che egli non abbia potuto esprimersi sufficientemente sugli stessi, come allegato soltanto in fase ricorsuale. Conferma di tale conclusione, se ne ha anche dalla circostanza che, neppure con il ricorso, l'insorgente ha apportato ulteriori elementi che non avrebbe potuto esprimere durante l'audizione sui motivi dovuti al suo stato di salute. Anzi, nel suo scritto del 17 marzo 2023, la curatrice del ricorrente ha segnalato come la psicoterapia che l'insorgente stava seguendo, si sia nel frattempo conclusa, in quanto il ricorrente si sentirebbe dal profilo psicologico attualmente bene. In tali circostanze, non apparteneva quindi alla SEM, come neppure nell'ambito della presente procedura ricorsuale al Tribunale, determinarsi circa le giuste diagnosi e gli eventuali ulteriori colloqui medici che sarebbero risultati necessari, ma soltanto agli specialisti del settore rispettivamente all'infermeria del Centro federale dove si trovava alloggiato il ricorrente. Avendo tuttavia in specie lo stesso beneficiato dei controlli medici proposti, e viste le diagnosi chiare ed i trattamenti impostati dai medici, ulteriori accertamenti medici non si imponevano in specie prima dell'emissione della decisione avversata, neppure ai fini di accertare la sua qualità quale vittima di tortura. Conseguentemente, le censure espresse nel ricorso in merito, devono pure essere respinte.

E. 4.3.3 Ne discende che l'autorità inferiore non è dunque venuta meno al suo obbligo di procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti e al suo obbligo di motivazione, né che di conseguenza abbia violato il diritto di essere sentito dell'insorgente. Le censure formali mosse da quest'ultimo sono quindi integralmente respinte.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.3 La definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata.

E. 5.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.5 Altresì, secondo la giurisprudenza del Tribunale, perché vi sia luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa, occorre che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3).

E. 6.1 Nel caso in parola, v'è luogo di constatare che le dichiarazioni dell'insorgente, così come le sue argomentazioni esposte con il ricorso, non sono in grado, nel loro complesso, di sostenere la rilevanza dal profilo dell'asilo dei suoi motivi, e quindi di far giungere il Tribunale ad altra conclusione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione.

E. 6.2 In primo luogo, le allegazioni del ricorrente concernenti il fatto che sarebbe espatriato dal suo Paese d'origine a causa delle cure che non poteva ricevervi, come pure della difficile situazione nella quale egli avrebbe vissuto, senza che lo Stato provvedesse ai suoi diritti minimi (come il diritto all'istruzione, alla salute o al cibo), non sono all'evidenza rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto non rientranti nei motivi esaustivi esposti all'art. 3 cpv. 1 LAsi, ma dalla situazione economica e socio-politica presente in Eritrea che tocca in modo generale l'intera popolazione ivi residente e non soltanto il ricorrente personalmente. Dalle sue dichiarazioni rese in merito, non si può inoltre ritenere che gli episodi discriminatori successigli a causa della sua lingua e della sua religione islamica, circoscritti ad offese o insulti ricevuti da terze persone a lui sconosciute (cfr. n. 28/11, D56 segg., pag. 9), possano raggiungere l'intensità sufficiente per ritenerli pertinenti ai sensi dell'asilo.

E. 6.3 In secondo luogo, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente, ciò da lui descritto in modo generico circa le discriminazioni che le autorità eritree effettuerebbero nei confronti dell'etnia Tigrè alla quale egli appartiene (cfr. n. 28/11, D39, pag. 6; D42, pag. 7), non sono in grado di sostenere che in Eritrea vi sia una persecuzione collettiva da parte statale della predetta etnia, anche per la loro fede religiosa - che peraltro risulta una delle cinque religioni ufficiali nel suo Paese d'origine - che adempia alle condizioni molto restrittive poste in materia dalla giurisprudenza del Tribunale (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 21).

E. 6.4.1 Il ricorrente ha inoltre invocato il timore di essere coscritto in seno all'esercito militare eritreo nel caso fosse rimasto nel suo Paese d'origine, nonché di essere posto in detenzione nell'evenienza in cui facesse ritorno in Eritrea, a causa del fatto che egli avrebbe evaso il servizio militare oltreché sarebbe espatriato illegalmente. Tali elementi, sarebbero secondo quanto motivato nel suo ricorso, ancora maggiormente rilevanti agli occhi delle autorità eritree, in quanto già il fratellastro G._______ ed il padre sarebbero stati posti per gli stessi motivi in carcere, nonché sarebbe stato sotto osservazione particolare del Mmhdar del suo villaggio a causa del tentativo di fuga all'estero di G._______

E. 6.4.2 Innanzitutto, concernente il rischio di un arruolamento futuro, non può essere negato che il rifiuto di servire e la diserzione siano severamente puniti in Eritrea. La sanzione inflitta si accompagna in generale con un'incarcerazione in condizioni inumane e sovente di tortura, nella misura in cui la diserzione ed il rifiuto di servire sono considerati come una manifestazione d'opposizione al regime. Come tale, questa sanzione riveste il carattere di persecuzione ed il timore fondato di esservi esposto comporta il riconoscimento della qualità di rifugiato. Un tale timore è tuttavia fondato soltanto se l'interessato è già stato concretamente in contatto con l'autorità militare o con altra autorità, nella misura in cui tale contatto lascerebbe presagire un prossimo reclutamento (ad esempio, a seguito del ricevimento di una convocazione al servizio militare; cfr. a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-681/2019 dell'8 aprile 2021 consid. 4.2.2 con ulteriori riferimenti citati). Ora, una tale ipotesi, non può essere ravvisata in specie. Invero, il ricorrente ha dichiarato di non aver mai avuto problemi personali con le autorità eritree o con terze persone (cfr. n. 17/12, p.to 7.02, pag. 10; n. 28/11, D45 seg., pag. 7), né di aver mai ricevuto una convocazione per svolgere il servizio militare in quanto troppo giovane (cfr. n. 28/11, D49, pag. 8), o ancora che gli sia successo qualcosa nell'(...) in cui sarebbe rimasto ancora in patria dopo l'incarcerazione del padre (cfr. n. 28/11, D52 seg., pag. 8). Inoltre egli non ha asserito di essere stato ricercato dalle autorità del suo Paese d'origine per una qualsiasi ragione, e ha negato che fosse successo qualcosa di rilevante ai suoi famigliari rimasti in patria dopo il suo espatrio (cfr. n. 28/11, D51, pag. 8). Frattanto, anche dai predetti elementi, appare essere una sua mera supposizione, non fondata sul benché elemento concreto e sostanziato, il fatto che il Mmhdar aspettasse che il primo ragazzo della famiglia raggiungesse i (...) o i (...) anni per condurlo al servizio militare (cfr. n. 28/11, D44, pag. 7), o che egli possa subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi da parte delle autorità eritree per il fatto che il padre ed il fratellastro G._______ - anche se tali fatti fossero ritenuti verosimili - siano stati posti in detenzione a causa del comportamento di quest'ultimo (cfr. n. 28/11, D50, pag. 8). Pertanto, la sola possibilità che un arruolamento al servizio militare (o nazionale) possa avvenire in un futuro più o meno prossimo, non risulta essere sufficiente sotto il profilo dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 consid. 5.1).

E. 6.4.3 Per le stesse ragioni summenzionate, il ricorrente non è confrontato ad un rischio di persecuzione rilevante a causa della sua fuga illegale dall'Eritrea (art. 54 LAsi, cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017, in particolare consid. 5.1-5.2). Difatti, a differenza di quanto sostenuto nel suo gravame dall'insorgente, egli non ha alcun profilo che possa interessare le autorità del suo paese in caso di ritorno in patria. Egli non ha invero mai allegato di aver esercitato delle attività politiche d'opposizione, né di aver riscontrato delle problematiche concrete con le autorità eritree, o ancora che egli sarebbe stato ricercato dalle medesime presso il suo domicilio famigliare dopo il suo espatrio. Non si intravvede quindi nemmeno alcun elemento concreto agli atti o apportato con il gravame, che il ricorrente potrebbe subire una persecuzione riflessa da parte delle autorità eritree a causa dell'agire del fratellastro G._______ e del padre, che a detta dell'insorgente si trovano peraltro ancora in prigione, e quindi ancor meno vi può essere interesse delle medesime a perseguire il ricorrente per gli stessi agiti. Al contrario di quanto argomentato nel suo gravame dall'insorgente, non sono quindi in casu ravvisabili degli elementi supplementari che lascino presupporre che l'insorgente sia malvisto dalle autorità eritree, e quindi l'asserito espatrio illegale non risulta a sé stante, pertinente ed atto a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato all'interessato (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 consid. 5.1-5.3; cfr. anche fra le altre la sentenza del Tribunale D-1716/2019 del 12 aprile 2023 consid. 6.4).

E. 6.5 In virtù di tutto quanto sopra esposto, l'autorità resistente, ha quindi a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere l'asilo al ricorrente.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [RS 142.31, OAsi 1]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare pure la pronuncia dell'allontanamento del ricorrente.

E. 8 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale del 22 novembre 2022, nonché che dagli atti non risulta che il ricorrente abbia avuto un cambiamento della sua situazione finanziaria, egli è dispensato dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA),

E. 10 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4391/2022 Sentenza del 31 maggio 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Simon Thurnheer, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, rappresentato da Davide Borgni, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 7 settembre 2022 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2022, dichiarandosi minorenne. A.b Il (...) luglio 2022, si è tenuto con l'interessato il verbale della prima audizione quale richiedente minorenne non accompagnato (di seguito: RMNA). Nel corso del medesimo, egli ha in sostanza allegato di essere di etnia tigrè e di religione islamica, nonché originario del villaggio di B._______, nella provincia di C._______. Verso la fine dell'anno (...) sarebbe espatriato dall'Eritrea con la madre in D._______. Da lì avrebbe poi proseguito con un cugino (...) dapprima in E._______ - dove sarebbe stato in carcere per (...) - e poi da solo verso l'F._______ prima di giungere in Svizzera. Il motivo principale della sua partenza dal Paese d'origine, l'ha ricondotto ad una problematica di salute - un'allergia alla pelle - di cui egli come la madre sarebbero stati affetti. Quale ulteriore motivo egli ha affermato che dal momento in cui avesse compiuto (...) anni, avrebbe dovuto iniziare il servizio militare, e la madre non avrebbe voluto che egli lavorasse nell'esercito. Non avrebbe però mai riscontrato problematiche con le autorità né con persone terze in patria. Tuttavia, il fratellastro G._______ ed il padre, sarebbero stati imprigionati dalle autorità eritree, a causa del tentativo di fuga del primo dall'arruolamento al servizio militare, per il quale si sarebbe dovuto presentare. A.c Tramite lo scritto del 22 agosto 2022, il rappresentante legale e persona di fiducia del richiedente, ha trasmesso alla SEM le copie dei documenti d'identità dei genitori di quest'ultimo. Inoltre ha chiesto all'autorità inferiore, data l'eccezionale vulnerabilità e la sofferenza in cui verserebbe il RMNA, di voler accertare la qualità di quest'ultimo quale vittima di tortura ai sensi della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura). Altresì, egli ha sollecitato la SEM, affinché quest'ultima autorità attribuisse celermente il ricorrente ad un Cantone, perché egli potesse ricevere le cure di un centro specializzato gestito dall'associazione "(...)", attivando anche le specifiche misure di riparazione, così come previsto dall'art. 14 Conv. tortura. A.d Il 25 agosto 2022, l'interessato è stato sentito in particolare in merito ai suoi motivi d'asilo. In tale contesto, egli ha in sunto e per quanto qui di rilievo, sostenuto di essere espatriato in primo luogo a causa della problematica medica che lo affliggeva come la madre, che una volta che lo avrebbe accompagnato in D._______ sarebbe tornata in patria e con la quale non avrebbe più contatti da tre anni. In secondo luogo, nel (...), il fratello maggiore G._______ (in realtà il fratellastro) ed il padre, sarebbero stati incarcerati a causa della mancata presentazione di G._______ al servizio militare e del suo tentativo di espatrio. Da allora il Mmhdar del loro villaggio, avrebbe cambiato atteggiamento nei confronti della sua famiglia. Inoltre egli in quanto di etnia tigrè e per la sua religione, si sarebbe sentito discriminato, poiché vi sarebbe del "razzismo etnico" da parte dello Stato, che non fornirebbe neppure loro i minimi servizi e non rispetterebbe i loro diritti. Un ulteriore motivo, sarebbe quello legato al servizio militare, in quanto a (...) o (...) anni, sarebbe stato reclutato. Nel caso in cui egli dovesse rientrare in Eritrea, ha asserito di temere di essere incarcerato, in quanto sarebbe uscito illegalmente dal suo Paese d'origine ed inoltre sarebbe scappato dal servizio militare. Tuttavia, ha affermato di non aver mai ricevuto una convocazione per adempiere a quest'ultimo, in quanto troppo giovane avendo all'epoca soltanto (...) anni. Peraltro, egli non avrebbe mai avuto problematiche dirette con terzi o con le autorità. Ai suoi familiari, dacché egli è espatriato, non sarebbe successo nulla di rilevante. A.e Il 6 settembre 2022, l'interessato ha avuto modo di presentare il suo parere al progetto di decisione della SEM ricevuto in data 5 settembre 2022. Nello stesso egli ha essenzialmente sostenuto come la sua fuga illegale dal Paese d'origine non possa che costituire, agli occhi del Mmhdar del suo villaggio e delle autorità eritree, una chiara manifestazione di volontà di sottrarsi al reclutamento, che sarebbe ancor più rilevante in quanto il richiedente l'asilo è fratello e figlio di persone già detenute per la fuga all'estero del fratello connessa al suo rifiuto di prestare il servizio militare obbligatorio. Ha quindi chiesto alla SEM di voler compiere una valutazione d'insieme dei fattori determinanti il suo profilo di rischio, che sarebbe assai elevato. Il ricorrente ha inoltre ribadito le sue richieste alla SEM di voler procedere ad accertare la sua qualità di vittima di tortura ai sensi della Conv. tortura, nonché alla conseguente tempestiva richiesta di attribuzione cantonale e di assegnazione alle cure di un centro dell'associazione "(...)", attivando le specifiche misure di riparazione ex art. 14 Conv. tortura. Ciò che costituirebbe, peraltro, presupposto essenziale per permettere all'interessato di trovarsi nelle migliori condizioni per affrontare la procedura d'asilo, comprensiva quindi anche delle audizioni dinnanzi all'autorità inferiore. La SEM, nel suo progetto di decisione, non si sarebbe pronunciata circa tali richieste del ricorrente, né avrebbe declinato la sua competenza in favore di altra autorità cantonale o federale. A.f Agli atti è inoltre presente diversa documentazione medica di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. B. Con decisione del 7 settembre 2022 - notificata il medesimo giorno (cfr. [atto della SEM] n. [...]-35/1) - l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha concesso l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, nel suo provvedimento, la SEM ha attribuito il richiedente al Cantone H._______, constatando come un eventuale ricorso contro tale decisione di attribuzione non beneficiasse dell'effetto sospensivo e statuendo che lui dovesse attendere l'esito nel Cantone di attribuzione in caso di ricorso. Nella sua decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto i motivi addotti dall'insorgente come irrilevanti ai sensi dell'asilo. Il parere dell'insorgente non conterrebbe poi elementi nuovi o mezzi di prova concreti che giustificherebbero una modifica della predetta conclusione. Segnatamente, per quanto attiene alle richieste esposte dal ricorrente in merito al riconoscimento quale vittima di tortura ed all'attivazione delle conseguenti misure di riparazione ai sensi dell'art. 14 Conv. tortura, la SEM ha osservato come le stesse esulerebbero dall'ambito di competenza della procedura d'asilo, nella quale si è tenuti ad accertare esclusivamente la sua qualità di rifugiato e a valutare l'eventuale esecuzione del suo allontanamento. Per quanto invece concerne l'attribuzione cantonale, sebbene i motivi addotti dal rappresentante legale dell'interessato non corrisponderebbero a quelli previsti per legge, la SEM ha ritenuto di procedere nella decisione a ripartirlo al Cantone H._______, da dove egli potrà facilmente raggiungere le strutture predisposte per le vittime di tortura presenti in Svizzera. C. Avverso la predetta decisione, l'insorgente si è aggravato con ricorso datato 30 settembre 2022 dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, a titolo principale, che i punti 1, 2, 3 e 6 della decisione impugnata siano annullati, che il ricorrente sia riconosciuto come rifugiato e che gli sia concesso l'asilo, attribuendolo ad uno dei Cantoni ove è attivo un centro specializzato del "(...)" (I._______, J._______, K._______, L._______ e M._______). In subordine, ha postulato che gli atti siano restituiti all'autorità inferiore per completamento istruttorio e la pronuncia di una nuova decisione, anche con riferimento all'attribuzione cantonale, al riconoscimento del ricorrente quale vittima di tortura ed all'attivazione delle specifiche misure di riparazione. Contestualmente, ha formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, anche in considerazione della minore età dell'insorgente. Nel predetto gravame, il ricorrente ha, in sunto, dapprima osservato come le sue allegazioni circa i motivi d'asilo addotti siano verosimili, non avendo la SEM peraltro contestato gli stessi. Dal profilo della rilevanza, l'insorgente ha ritenuto che la valutazione intrapresa dall'autorità inferiore sia parziale e caratterizzata da un'analisi atomizzata dei singoli elementi componenti il suo profilo di rischio, e non avrebbe invece osservato gli stessi in un'analisi d'insieme. A mente sua, facendo tale valutazione in modo corretto, si giungerebbe alla conclusione che la sua fuga illegale dall'Eritrea costituisca per il Mmhdar e le autorità del predetto Paese, una chiara manifestazione di volontà di sottrarsi al reclutamento nell'ambito del servizio militare. Tale volontà sarebbe ancora più determinante, in quanto egli sarebbe figlio e fratello di persone detenute per il tentativo di fuga all'estero del secondo connessa al suo rifiuto di prestare il servizio militare, nonché soggetto che il Mmhdar del suo villaggio teneva d'occhio. A fianco all'uscita illegale, sussisterebbero quindi proprio quei fattori supplementari a cui si riferisce la giurisprudenza del Tribunale, anche circa le relazioni famigliari, che lo rendono persona invisa alle autorità del suo Paese d'origine. Di nessuna importanza sarebbe poi la circostanza rimarcata dalla SEM nella decisione impugnata circa il fatto che la madre del ricorrente avrebbe fatto ritorno in Eritrea e che non le sarebbe successo da allora nulla di rilevante. Per quanto concerne la discriminazione ed il razzismo che l'insorgente avrebbe subito in patria, egli avrebbe mostrato di non essersi riuscito ad esprimere appieno su tali elementi, presumibilmente a causa delle grandi difficoltà psicologiche che lo affliggerebbero e per il momento non sarebbero ancora state oggetto di una concreta presa in carico specialistica. Proseguendo, l'insorgente ha lamentato il fatto che la SEM avrebbe dovuto accertare, visti i vari elementi all'incarto, se egli fosse da qualificare quale vittima di tortura ai sensi della Conv. tortura e del Protocollo di Istanbul dell'ONU del 9 agosto 1999. Ciò, anche al fine di poter avviare eventualmente il ricorrente verso un percorso riabilitativo, conforme alle prescrizioni della Conv. tortura - ovvero alla tempestiva attribuzione ad un Cantone nel quale sia attivo un centro del "(...)". Dalle predette lacune, ne sarebbe discesa la violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente, in quanto ancora prima di aver intrapreso un percorso terapeutico specifico per le vittime di tortura, egli ha dovuto sostenere l'audizione sui motivi. Ciò che avrebbe inficiato le sue concrete possibilità di esprimersi in audizione ed anche della sua presa di consapevolezza in ordine a quanto gli sarebbe accaduto. Visto quanto precede, la SEM avrebbe quindi accertato in modo inesatto ed incompleto i fatti, anche circa le sue condizioni di salute, nonché violato gli obblighi internazionali della Svizzera in rapporto alla Conv. tortura e alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Il ricorrente ha pure sollevato la violazione dell'art. 8 PA da parte dell'autorità inferiore, in quanto quest'ultima non avrebbe trasmesso all'autorità competente la sua istanza del 22 agosto 2022 volta al riconoscimento del RMNA quale vittima di tortura ed all'attivazione delle specifiche misure di riabilitazione. Infine, il ricorrente ha censurato anche la sua attribuzione al Cantone H._______, invece che ad un Cantone dove sia presente un centro specializzato per vittime di tortura, e ciò malgrado la sua espressa richiesta di voler disporre in tal senso. Peraltro la SEM, lo avrebbe attribuito al Cantone H._______, senza previamente concedergli il diritto di essere sentito sul punto. D. Con scritto datato 11 ottobre 2022, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale il parere del 6 ottobre 2022 stilato dalla sua curatrice. Sulla scorta di quest'ultimo, l'insorgente, in parziale rettifica delle conclusioni presentate nel ricorso, ha chiesto di venire attribuito al Cantone I._______ o a quello di L._______, e non in uno degli altri (...) Cantoni dove è attivo un centro specializzato della rete di "(...)" (ovvero J._______, K._______ e M._______). E. Tramite la decisione incidentale del 22 novembre 2022, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'insorgente nel ricorso e ha invitato l'autorità resistente a presentare una risposta al ricorso. F. La SEM ha dato seguito a quanto richiesto dal Tribunale in data 7 dicembre 2022. Nella sua memoria responsale, l'autorità precitata ha innanzitutto ribadito che, vista la totale assenza di misure persecutorie rivolte direttamente contro il ricorrente, non sussisterebbero agli atti indizi riguardanti minacce attuali e concrete nei suoi confronti. Ciò sarebbe però il presupposto necessario per considerare il suo timore di essere perseguitato dalle autorità eritree come fondato. Non potrebbe neppure essere seguita la censura mossa dall'insorgente nei confronti della decisione, laddove ravvisa un accertamento incompleto dei fatti, in quanto il ricorrente ha potuto in due audizioni distinte esprimersi più volte liberamente circa i motivi che lo avrebbero spinto all'espatrio. Attinente poi a quanto rilevato dal ricorrente in rapporto al riconoscimento della sua qualità di vittima di tortura ai sensi dell'art. 14 Conv. tortura, la SEM ha essenzialmente confermato quanto già concluso nella decisione avversata. A parere dell'autorità inferiore, dato che l'accesso alle cure è garantito al ricorrente in tutto il Paese, e che l'art. 14 Conv. tortura non menzionerebbe alcun diritto ad essere trattati da una specifica istituzione medica, non avrebbe violato alcuna disposizione di diritto internazionale. Del pari, non sussisterebbero elementi agli atti che indichino come la SEM abbia violato le disposizioni vigenti in materia di ripartizione cantonale. G. Tramite la sua replica del 29 dicembre 2022, il ricorrente si è essenzialmente riconfermato nelle motivazioni e conclusioni ricorsuali. H. La SEM ha avuto modo di duplicare con scritto del 18 gennaio 2023. Nel medesimo, l'autorità inferiore ha riconfermato le valutazioni espresse nella decisione impugnata. In particolare ha ribadito come avrebbe proceduto in modo corretto allo stabilimento completo dei fatti rilevanti per il caso in disamina, come pure di aver svolto celermente la trattazione dello stesso, con lo scopo di regolarizzare quanto prima lo statuto di soggiorno dell'insorgente e quindi consentirgli di essere attribuito ad un Cantone per poter seguire tutti i trattamenti medici necessari, anche alla luce della minorità e delle vulnerabilità manifestate dall'insorgente. Non ha quindi ravvisato in che modo una sospensione della procedura d'asilo avrebbe potuto beneficiare al ricorrente, come suggerito dal suo rappresentante legale, e ha osservato come le argomentazioni del medesimo circa la violazione del suo diritto di essere sentito, siano prive di fondamento. Quest'ultima presa di posizione, è stata inviata per conoscenza al ricorrente dal Tribunale con ordinanza del 25 gennaio 2023, dove si è statuito anche la chiusura di principio dello scambio di scritti. I. Con ulteriore missiva del 22 marzo 2023, il ricorrente ha informato il Tribunale, anche con riferimento al parere della sua curatrice del 17 marzo 2023 prodotto in allegato in copia, di voler rinunciare - in parziale rettifica delle conclusioni formulate nel suo ricorso - alla richiesta di cambiamento del Cantone di attribuzione. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti del settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3.2 A tal proposito, le conclusioni prese, formulate esplicitamente o che risultano chiaramente dalla motivazione dell'atto depositato (cfr.DTF 136 II 132 consid. 2.1; 123 V 335 consid. 1a), hanno come effetto di delimitare l'oggetto del litigio, ovvero il rapporto giuridico in ragione del quale la parte solleva le proprie pretese (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ª ed., 2013, n. 1.56, pag. 25). A parte nel caso di disposizione contraria, l'autorità adita non può uscire dal quadro tracciato dalla parte, per riconoscerle qualcosa alla quale ella non ha preteso (cfr. Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3a ed., 2011, pag. 807). Pertanto, il potere decisionale del Tribunale, resta in principio limitato dall'oggetto della domanda, così come delimitato dalle conclusioni (cfr. Moor/Poltier, op. cit., pag. 823). In altri termini, il quadro dell'oggetto della richiesta impedisce al Tribunale di statuire ultra petita (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-1473/2021 del 19 aprile 2021; F-1345/2021 del 1° aprile 2021). 3.3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, nel suo memoriale ricorsuale del 30 settembre 2022 - e nello scambio di scritti successivo - il ricorrente si è prevalso di argomentazioni come pure di conclusioni che censurano anche la sua attribuzione al Cantone H._______ da parte dell'autorità inferiore, chiedendo di venire attribuito in modo specifico ad uno dei Cantoni nel quale è presente la rete di "(...)" (cfr. p.to 5, pag. 14 segg. del ricorso; cifre 1 e 2, pag. 17 delle conclusioni ricorsuali; p.ti 4 e 5, pag. 4 seg. della replica). Tuttavia, con lo scritto del 22 marzo 2023, l'insorgente ha espressamente rinunciato alle conclusioni precitate circa l'attribuzione cantonale. Essendo inoltre che egli è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione impugnata del 7 settembre 2022, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, nonché circa la pronuncia del suo allontanamento (cfr. anche la cifra 1 delle conclusioni ricorsuali). 4. 4.1 Viste le doglianze in tal senso è necessario anzitutto determinare se la SEM, con il suo provvedimento, abbia violato il suo obbligo di motivazione non tenendo conto nella sua analisi dell'insieme degli elementi caratterizzanti lo specifico profilo di rischio dell'insorgente, e non rendendo sul punto una decisione comprensibile e sostanziata; nonché se l'autorità inferiore abbia accertato in modo scorretto ed incompleto lo stato di salute dell'insorgente e la sua qualità quale vittima di tortura. A causa di tali mancanze nell'accertamento, a mente del ricorrente, ne sarebbe derivata pure una violazione del suo diritto di essere sentito, che si sarebbe palesata anche nel corso dell'audizione sui motivi, segnatamente con riferimento alla discriminazione e al razzismo che lui avrebbe subiti in patria. Tali censure formali vanno analizzate a titolo preliminare, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 4.2 4.2.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.2.2 Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2156/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). 4.2.3 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte. Essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1). 4.3 4.3.1 Ora, tornando alla presente disamina, al contrario di quanto lamentato dall'insorgente, dalla decisione impugnata si evince che l'autorità inferiore ha esaminato nella stessa tutti gli elementi rilevanti apportati dall'insorgente quali motivi d'asilo, spiegando in modo limpido e sufficientemente motivato le ragioni per le quali abbia ritenuto gli stessi - anche valutati complessivamente - non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione avversata). Peraltro, a differenza di quanto vuol far credere l'insorgente, dal ricorso corposo presentato, si desume chiaramente che egli abbia potuto comprendere la decisione avversata ed impugnarla con piena conoscenza di causa. In realtà, nel suo ricorso, e successivamente anche nella replica, l'insorgente intende fornire un'interpretazione differente rispetto a quella data dalla SEM alle sue allegazioni, che però riguarda una questione d'apprezzamento, quindi di merito, e non formale. Frattanto, non si ravvisa nell'agire dell'autorità inferiore, alcuna mancanza al suo obbligo di motivazione. 4.3.2 Per quanto attiene all'istruzione relativa alle dichiarazioni rese dall'insorgente in merito ai maltrattamenti che egli avrebbe subito durante la sua detenzione in E._______, che egli qualifica come atti di tortura nel suo gravame, si osserva quanto segue. A differenza di quanto argomentato nel suo ricorso, il Tribunale rileva che i presunti atti di tortura o maltrattamenti, non sono intervenuti su suolo svizzero. L'autorità inferiore non aveva pertanto alcun obbligo derivante dalla succitata Conv. tortura né dagli altri obblighi internazionali ed europei in materia, di accertare se il ricorrente andasse o meno qualificato quale vittima di tortura o a prevedere delle misure di riabilitazione per lo stesso. Peraltro, il riferimento nel ricorso alla comunicazione del Comitato contro la tortura A.N. contro Svizzera, n. 742/2016 del 3 agosto 2018 (cfr. p.to 4.1, pag. 11 seg. del ricorso), non risulta pertinente per la presente disamina, in quanto i fatti alla base di quest'ultima differiscono radicalmente da quelli della fattispecie di cui alla predetta comunicazione. In particolare, il ricorrente non ha dimostrato di essere stato oggetto di atti di tortura, non essendo mai stato identificato come tale o seguito in Svizzera con un trattamento specialmente adattato alle vittime di tali atti, nonché di dover essere trasferito in altro Paese dove l'eventuale interruzione di tale trattamento sarebbe suscettibile di condurlo molto rapidamente ad una messa in pericolo concreta della sua integrità fisica. Altresì, al contrario di quanto sollevato nel ricorso dall'insorgente, l'autorità inferiore si è espressa specificamente sulle richieste da lui avanzate nel suo scritto del 22 agosto 2022 nel provvedimento impugnato (cfr. p.to II, pag. 5 seg. della decisione avversata), ritenendo, a ragione come sopra visto, che il riconoscimento dell'insorgente quale vittima di tortura e l'attivazione delle conseguenti misure di riparazione ai sensi dell'art. 14 Conv. tortura, non rientrino nell'ambito della presente procedura. Non vi era poi alcun obbligo della SEM di trasmettere le sue predette richieste ad altra autorità ai sensi dell'art. 8 PA, come postulato dal ricorrente nel suo gravame (cfr. p.to 4.9, pag. 14 del ricorso), in quanto l'eventuale necessità dell'insorgente di ricevere delle cure adeguate per i suoi trascorsi, avrebbe dovuto essere accertata dal profilo medico. Necessità che però non è stata posta dai medici specialisti che l'hanno visitato prima dell'emissione della decisione avversata sia per i suoi allegati problemi psicologici, in particolare con difficoltà di sonno (cfr. n. 11/3, 21/4 e 29/3), sia per la diagnosi posta di probabile epilessia di eziologia indeterminata con assunzione di un medicamento (cfr. n. 14/2, 15/6, 22/2 e 25/3), nonché per pregressa scabbia, sospette pregresse fratture e tendinopatia alle caviglie e al ginocchio sinistro (cfr. n. 11/3 e 13/3). Per queste ultime diagnosi, sono state eseguite delle radiografie e delle ecografie, che non hanno rilevato nulla d'irregolare a livello della morfologia, struttura dei segmenti ossei e dei rapporti articolari (cfr. n. 12/2). Agli atti, dopo tali accertamenti medici, non vi erano previste ulteriori visite, salvo un nuovo appuntamento presso lo psicologo per il ricorrente (cfr. n. 29/3). Alla luce di tali elementi, il Tribunale considera quindi che l'autorità inferiore abbia sufficientemente e correttamente accertato lo stato di salute del ricorrente, essendovi delle diagnosi poste e dei trattamenti farmacologici ben determinati, peraltro in un insorgente a cui è stata concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera, e quindi ulteriori valutazioni ai fini dell'esecuzione dell'allontanamento non si ponevano in specie. Non si può inoltre seguire l'insorgente, laddove nel suo gravame censura di non essersi potuto esprimere in audizione a dovere, proprio per le lacune negli accertamenti del suo stato di salute e quale vittima di tortura da parte della SEM (cfr. p.to 3.6, pag. 9; p.ti 4.4 segg., pag. 12 seg. del ricorso). Invero, dai due verbali di audizione effettuati, si evince che il ricorrente si è potuto esprimere in maniera diffusa e più volte riguardo ai motivi che l'avrebbero determinato all'espatrio (cfr. n. 17/12 e 28/11), esprimendosi in maniera completa, sia liberamente, sia poi tramite dei quesiti più specifici posti dal funzionario incaricato all'audizione. Anche per quanto concerne gli episodi di discriminazione e di razzismo subiti in patria, egli ha avuto modo di pronunciarsi in modo concreto (cfr. n. 28/11, D56 segg., pag. 9), e non si ravvisa nell'audizione degli indizi in merito al fatto che egli non abbia potuto esprimersi sufficientemente sugli stessi, come allegato soltanto in fase ricorsuale. Conferma di tale conclusione, se ne ha anche dalla circostanza che, neppure con il ricorso, l'insorgente ha apportato ulteriori elementi che non avrebbe potuto esprimere durante l'audizione sui motivi dovuti al suo stato di salute. Anzi, nel suo scritto del 17 marzo 2023, la curatrice del ricorrente ha segnalato come la psicoterapia che l'insorgente stava seguendo, si sia nel frattempo conclusa, in quanto il ricorrente si sentirebbe dal profilo psicologico attualmente bene. In tali circostanze, non apparteneva quindi alla SEM, come neppure nell'ambito della presente procedura ricorsuale al Tribunale, determinarsi circa le giuste diagnosi e gli eventuali ulteriori colloqui medici che sarebbero risultati necessari, ma soltanto agli specialisti del settore rispettivamente all'infermeria del Centro federale dove si trovava alloggiato il ricorrente. Avendo tuttavia in specie lo stesso beneficiato dei controlli medici proposti, e viste le diagnosi chiare ed i trattamenti impostati dai medici, ulteriori accertamenti medici non si imponevano in specie prima dell'emissione della decisione avversata, neppure ai fini di accertare la sua qualità quale vittima di tortura. Conseguentemente, le censure espresse nel ricorso in merito, devono pure essere respinte. 4.3.3 Ne discende che l'autorità inferiore non è dunque venuta meno al suo obbligo di procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti e al suo obbligo di motivazione, né che di conseguenza abbia violato il diritto di essere sentito dell'insorgente. Le censure formali mosse da quest'ultimo sono quindi integralmente respinte. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 La definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata. 5.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.5 Altresì, secondo la giurisprudenza del Tribunale, perché vi sia luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa, occorre che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3). 6. 6.1 Nel caso in parola, v'è luogo di constatare che le dichiarazioni dell'insorgente, così come le sue argomentazioni esposte con il ricorso, non sono in grado, nel loro complesso, di sostenere la rilevanza dal profilo dell'asilo dei suoi motivi, e quindi di far giungere il Tribunale ad altra conclusione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. 6.2 In primo luogo, le allegazioni del ricorrente concernenti il fatto che sarebbe espatriato dal suo Paese d'origine a causa delle cure che non poteva ricevervi, come pure della difficile situazione nella quale egli avrebbe vissuto, senza che lo Stato provvedesse ai suoi diritti minimi (come il diritto all'istruzione, alla salute o al cibo), non sono all'evidenza rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto non rientranti nei motivi esaustivi esposti all'art. 3 cpv. 1 LAsi, ma dalla situazione economica e socio-politica presente in Eritrea che tocca in modo generale l'intera popolazione ivi residente e non soltanto il ricorrente personalmente. Dalle sue dichiarazioni rese in merito, non si può inoltre ritenere che gli episodi discriminatori successigli a causa della sua lingua e della sua religione islamica, circoscritti ad offese o insulti ricevuti da terze persone a lui sconosciute (cfr. n. 28/11, D56 segg., pag. 9), possano raggiungere l'intensità sufficiente per ritenerli pertinenti ai sensi dell'asilo. 6.3 In secondo luogo, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente, ciò da lui descritto in modo generico circa le discriminazioni che le autorità eritree effettuerebbero nei confronti dell'etnia Tigrè alla quale egli appartiene (cfr. n. 28/11, D39, pag. 6; D42, pag. 7), non sono in grado di sostenere che in Eritrea vi sia una persecuzione collettiva da parte statale della predetta etnia, anche per la loro fede religiosa - che peraltro risulta una delle cinque religioni ufficiali nel suo Paese d'origine - che adempia alle condizioni molto restrittive poste in materia dalla giurisprudenza del Tribunale (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 21). 6.4 6.4.1 Il ricorrente ha inoltre invocato il timore di essere coscritto in seno all'esercito militare eritreo nel caso fosse rimasto nel suo Paese d'origine, nonché di essere posto in detenzione nell'evenienza in cui facesse ritorno in Eritrea, a causa del fatto che egli avrebbe evaso il servizio militare oltreché sarebbe espatriato illegalmente. Tali elementi, sarebbero secondo quanto motivato nel suo ricorso, ancora maggiormente rilevanti agli occhi delle autorità eritree, in quanto già il fratellastro G._______ ed il padre sarebbero stati posti per gli stessi motivi in carcere, nonché sarebbe stato sotto osservazione particolare del Mmhdar del suo villaggio a causa del tentativo di fuga all'estero di G._______ 6.4.2 Innanzitutto, concernente il rischio di un arruolamento futuro, non può essere negato che il rifiuto di servire e la diserzione siano severamente puniti in Eritrea. La sanzione inflitta si accompagna in generale con un'incarcerazione in condizioni inumane e sovente di tortura, nella misura in cui la diserzione ed il rifiuto di servire sono considerati come una manifestazione d'opposizione al regime. Come tale, questa sanzione riveste il carattere di persecuzione ed il timore fondato di esservi esposto comporta il riconoscimento della qualità di rifugiato. Un tale timore è tuttavia fondato soltanto se l'interessato è già stato concretamente in contatto con l'autorità militare o con altra autorità, nella misura in cui tale contatto lascerebbe presagire un prossimo reclutamento (ad esempio, a seguito del ricevimento di una convocazione al servizio militare; cfr. a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-681/2019 dell'8 aprile 2021 consid. 4.2.2 con ulteriori riferimenti citati). Ora, una tale ipotesi, non può essere ravvisata in specie. Invero, il ricorrente ha dichiarato di non aver mai avuto problemi personali con le autorità eritree o con terze persone (cfr. n. 17/12, p.to 7.02, pag. 10; n. 28/11, D45 seg., pag. 7), né di aver mai ricevuto una convocazione per svolgere il servizio militare in quanto troppo giovane (cfr. n. 28/11, D49, pag. 8), o ancora che gli sia successo qualcosa nell'(...) in cui sarebbe rimasto ancora in patria dopo l'incarcerazione del padre (cfr. n. 28/11, D52 seg., pag. 8). Inoltre egli non ha asserito di essere stato ricercato dalle autorità del suo Paese d'origine per una qualsiasi ragione, e ha negato che fosse successo qualcosa di rilevante ai suoi famigliari rimasti in patria dopo il suo espatrio (cfr. n. 28/11, D51, pag. 8). Frattanto, anche dai predetti elementi, appare essere una sua mera supposizione, non fondata sul benché elemento concreto e sostanziato, il fatto che il Mmhdar aspettasse che il primo ragazzo della famiglia raggiungesse i (...) o i (...) anni per condurlo al servizio militare (cfr. n. 28/11, D44, pag. 7), o che egli possa subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi da parte delle autorità eritree per il fatto che il padre ed il fratellastro G._______ - anche se tali fatti fossero ritenuti verosimili - siano stati posti in detenzione a causa del comportamento di quest'ultimo (cfr. n. 28/11, D50, pag. 8). Pertanto, la sola possibilità che un arruolamento al servizio militare (o nazionale) possa avvenire in un futuro più o meno prossimo, non risulta essere sufficiente sotto il profilo dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 consid. 5.1). 6.4.3 Per le stesse ragioni summenzionate, il ricorrente non è confrontato ad un rischio di persecuzione rilevante a causa della sua fuga illegale dall'Eritrea (art. 54 LAsi, cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017, in particolare consid. 5.1-5.2). Difatti, a differenza di quanto sostenuto nel suo gravame dall'insorgente, egli non ha alcun profilo che possa interessare le autorità del suo paese in caso di ritorno in patria. Egli non ha invero mai allegato di aver esercitato delle attività politiche d'opposizione, né di aver riscontrato delle problematiche concrete con le autorità eritree, o ancora che egli sarebbe stato ricercato dalle medesime presso il suo domicilio famigliare dopo il suo espatrio. Non si intravvede quindi nemmeno alcun elemento concreto agli atti o apportato con il gravame, che il ricorrente potrebbe subire una persecuzione riflessa da parte delle autorità eritree a causa dell'agire del fratellastro G._______ e del padre, che a detta dell'insorgente si trovano peraltro ancora in prigione, e quindi ancor meno vi può essere interesse delle medesime a perseguire il ricorrente per gli stessi agiti. Al contrario di quanto argomentato nel suo gravame dall'insorgente, non sono quindi in casu ravvisabili degli elementi supplementari che lascino presupporre che l'insorgente sia malvisto dalle autorità eritree, e quindi l'asserito espatrio illegale non risulta a sé stante, pertinente ed atto a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato all'interessato (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 consid. 5.1-5.3; cfr. anche fra le altre la sentenza del Tribunale D-1716/2019 del 12 aprile 2023 consid. 6.4). 6.5 In virtù di tutto quanto sopra esposto, l'autorità resistente, ha quindi a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere l'asilo al ricorrente.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [RS 142.31, OAsi 1]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare pure la pronuncia dell'allontanamento del ricorrente.

8. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale del 22 novembre 2022, nonché che dagli atti non risulta che il ricorrente abbia avuto un cambiamento della sua situazione finanziaria, egli è dispensato dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA),

10. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari