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D-4362/2024

D-4362/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-28 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a L’interessato, il (…) gennaio 2023, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. A seguito di una procedura Dublino – con relativo colloquio tenutosi il (…) gennaio 2023 – terminata con una decisione di non entrata nel merito della SEM del 18 luglio 2023, e della scadenza del termine di trasferimento verso l’B._______, la detta autorità ha annullato la sua deci- sione del 18 luglio 2023 in data 5 ottobre 2023, osservando come di se- guito il caso sarebbe stato trattato nella procedura nazionale. A.b Il (…) giugno 2024 si è così tenuta l’audizione federale, nell’ambito della quale l’interessato ha in particolare riferito di aver vissuto nel suo Paese d’origine, da ultimo a C._______, e di essere espatriato dallo stesso illegalmente, alla fine del (…), verso il D._______. Egli sarebbe partito dalla Guinea, in quanto avrebbe avuto timore di essere arrestato dalle autorità guineane a causa della sua partecipazione, quale membro del partito (…) ([…]), alla campagna elettorale del (…) a sostegno del predetto partito, nonché poiché avrebbe preso parte a vari scontri tra il suo partito politico ed il partito (…) ([…]). Nel (…), un suo amico sarebbe stato arrestato per le sue attività in seno all’(…), e per questo motivo l’interessato si sarebbe sentito in pericolo ed avrebbe deciso di espatriare. A sostegno dei suoi as- serti, egli ha consegnato, in copia, un mandato d’arresto ed un avviso di ricerca a suo carico. A.c Il 27 giugno 2024 il richiedente ha presentato il suo parere al progetto di decisione negativo dell’autorità inferiore del 25 giugno 2024. B. Tramite la decisione del 28 giugno 2024, notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-41/1) – nell’ambito del quale è pure cessato il mandato di rappresentanza legale con la Protezione giuridica incaricata (cfr. n. 13/1 e 42/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’in- teressato, ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del precitato provvedi- mento. C. Con ricorso datato 8 luglio 2024, ma inviato il giorno seguente (cfr. risul- tanze processuali), in lingua tedesca, l’interessato ha impugnato la sud- detta decisione dell’autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo fe- derale (di seguito: il Tribunale), concludendo, a titolo procedurale, alla con- cessione dell’effetto sospensivo al ricorso ed alla sospensione

D-4362/2024 Pagina 3 dell’esecuzione dell’allontanamento quale misura supercautelare, oltreché alla concessione dell’assistenza giudiziaria, secondo il senso, all’esen- zione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, non- ché al gratuito patrocinio. In via principale, egli ha postulato all’annulla- mento della decisione avversata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo in Svizzera. A titolo eventuale ha chiesto la concessione dell’ammissione provvisoria, mentre che a titolo ancora più eventuale ha concluso alla restituzione degli atti alla SEM per maggiori ap- profondimenti e nuova decisione. D. Con invio postale del 10 luglio 2024, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale alcuni documenti in copia, già presenti nell’incarto della SEM. E. Tramite la decisione incidentale del 17 luglio 2024, il giudice istruttore in- caricato della pratica, ha dapprima osservato come nel presente caso, es- sendo che il ricorso ha effetto sospensivo ex lege, la richiesta di conces- sione di quest’ultimo al ricorso esposta nel gravame, risulta essere senza oggetto, nonché che di conseguenza anche la domanda in via supercau- telare formulata nel ricorso e tesa alla sospensione dell’esecuzione dell’al- lontanamento, è pure senza oggetto. Nella decisione incidentale, si è poi statuito che il procedimento si svolge in italiano, che il ricorrente è autoriz- zato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, altresì respingendo la sua istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria to- tale, ed invitandolo parimenti a versare, entro il 29 luglio 2024, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali, con commi- natoria d’inammissibilità del ricorso in caso d’inosservanza. Il ricorrente ha corrisposto tempestivamente l’anticipo spese richiesto, in data 25 lu- glio 2024 (cfr. risultanze processuali). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei conside- randi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

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E. 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto il ricorrente versato tempestivamente l’anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 17 luglio 2024. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4.1 Nella sua decisione l’autorità sindacata ha dapprima osservato che, a causa dell’inconsistenza e sommarietà delle allegazioni del ricorrente in merito al suo impegno per il partito (…) nonché agli scontri o manifestazioni ai quali avrebbe partecipato, egli non avrebbe minimamente reso verosi- mile di essere ricercato in patria a seguito della sua attività politica a soste- gno del predetto partito. Neppure le fotocopie dei due documenti presentati avvalorerebbero la verosimiglianza dei motivi d’asilo addotti. Ciò in quanto gli stessi, non soltanto sarebbero delle mere fotocopie, ma riporterebbero che il motivo per il quale egli sarebbe ricercato in Guinea sarebbe ricondu- cibile alla sua partecipazione a disordini o manifestazioni indette dal movi- mento (…) ([…]), da lui mai menzionato, anzi addirittura di cui non ne sa- rebbe mai stato a conoscenza fino al (…). Egli si sarebbe inoltre contrad- detto in merito alle modalità con le quali tali documenti sarebbero giunti in suo possesso. Infine, il parere presentato, non conterrebbe elementi o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica delle predette conclu- sioni da parte della SEM.

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E. 4.2 Il ricorrente, nel gravame, ha proposto quale conclusione in secondo subordine, la restituzione degli atti alla SEM, in quanto riterrebbe come quest’ultima autorità non avrebbe esaminato a sufficienza le attività politi- che da lui effettuate ed i derivati rischi di persecuzione. Specialmente, man- cherebbero delle ricerche sull’attuale situazione politica in Guinea e sulla persecuzione di membri dell’(…), che sarebbero però necessarie per valu- tare adeguatamente il pericolo al quale egli sarebbe confrontato. Inoltre, la decisione avversata, non avrebbe considerato sufficientemente i mezzi di prova presentati, non effettuando un esame accurato dell’autenticità e della rilevanza degli stessi, verificandoli anche tramite delle fonti indipendenti, ciò che risulterebbe invece necessario per poter valutare correttamente della verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente e del pericolo al quale egli è esposto in patria. Proseguendo, l’insorgente, in relazione alla verosimiglianza delle sue allegazioni, ha affermato come gli eventi da lui citati risalirebbero all’anno (…). Sarebbe quindi del tutto comprensibile, che egli non possa ricordarsi di tutti i dettagli. La sua fuga per il timore di essere arrestato come pure la situazione generale di repressione politica in Gui- nea in tale periodo, rafforzerebbero la veridicità delle sue dichiarazioni. Inoltre, i documenti da lui depositati – di cui egli non sarebbe stato co- sciente trattarsi soltanto di copie – rappresenterebbero delle prove conclu- sive circa il fatto che lui sia ricercato per le sue attività politiche in patria. Queste ultime, nonché l’arresto dell’amico, rappresenterebbero degli ele- menti a sostegno della conclusione che le autorità guineane agiscano in modo mirato contro persone appartenenti al partito (…) come lui. Il rischio concreto per l’insorgente di essere arrestato, come pure le misure repres- sive generali contro membri dell’(…), sarebbero dimostrativi di una minac- cia seria e personale per il ricorrente, che adempirebbe alle condizioni dell’art. 3 LAsi. Altresì, in Guinea, essendo le autorità statali coinvolte nella persecuzione dell’insorgente, egli non potrebbe richiedere realisticamente protezione alle stesse.

E. 5.1 Dapprima, in relazione alla conclusione in secondo subordine del ricor- rente, ovvero di accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridica- mente rilevanti da parte dell’autorità inferiore (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del prin- cipio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1), si os- serva quanto segue. A differenza di quanto da lui motivato nel suo gra- vame, si evince dalla decisione avversata, come la SEM abbia tenuto conto correttamente ed a sufficienza delle sue dichiarazioni, sia inerenti alle sue asserite attività per il partito (…), sia il suo timore di essere arrestato dalle

D-4362/2024 Pagina 6 autorità guineane (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione avversata). Poiché però l’autorità sindacata, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, è giunta alla conclusione che egli non avesse reso verosimile né il suo impe- gno attivo nel partito (…), né che egli fosse ricercato in patria a causa delle sue attività politiche per il predetto partito (cfr. p.to II, pag. 4 seg. della decisione impugnata), il Tribunale ritiene che l’autorità inferiore potesse le- gittimamente non estendere le sue motivazioni ed il suo esame alla situa- zione politica specifica della Guinea ed all’allegata repressione di membri dell’(…), anche sotto il profilo dell’esame della qualità di rifugiato. Si os- serva però, come l’autorità inferiore ha esposto la situazione presente in Guinea, nella parte relativa all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. p.to III/2, pag. 7 della decisione impugnata), quindi considerandola nella sua valutazione. Anche per quanto attiene ai mezzi di prova presentati dal ri- corrente, il Tribunale ritiene di non poter seguire l’argomentazione ricor- suale del predetto, in quanto dalla decisione sindacata si evince chiara- mente come l’autorità inferiore abbia esposto i diversi elementi per i quali i mezzi di prova presentati non avvalorerebbero i motivi d’asilo da lui addotti (cfr. p.to II/2, pag. 5 seg.). Vista la precitata conclusione, la SEM non era in casu in alcun modo tenuta a verificare l’autenticità dei documenti, peral- tro essendo delle mere copie e quindi del tutto inadeguati per prestarsi ad un esame concreto degli stessi. Non si ravvede poi nel procedere della SEM e nella motivazione della decisione avversata come già esposto so- pra, alcun arbitrio (art. 9 Cost.) nello stabilimento dei fatti determinanti, come allegato genericamente e senza alcuna argomentazione dall’insor- gente nel gravame (cfr. n. 2, pag. 3 del ricorso: “willkürlich”). Per quest’ul- tima ragione, si ritiene poi che la predetta censura non vada trattata oltre.

E. 5.2 Ne discende quindi che l’autorità inferiore, ha soddisfatto al suo obbligo istruttorio, accertando in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Le censure formali mosse dal ricorrente nei confronti del provvedimento impugnato, e la consequenziale conclu- sione in secondo subordine esposta nel ricorso, devono quindi essere re- spinte.

E. 6.1 Venendo ora al merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifu- giati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,

D-4362/2024 Pagina 7 nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pre- giudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica in- sopportabile.

E. 6.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 7.1 In primo luogo, il Tribunale, condivide la conclusione della SEM, circa l’inverosimiglianza degli asserti del ricorrente, in ordine al fatto di essere ricercato dalle autorità guineane a causa delle sue attività politiche a favore del partito (…), in quanto gli stessi sono costellati da importanti vaghezze ed incoerenze. A titolo esemplificativo, egli nel suo racconto spontaneo dei motivi che lo avrebbero portato all’espatrio, aveva fatto riferimento ad un solo amico, che si sarebbe dato il soprannome di “(…)” e che lo avrebbe accusato di far parte del partito (…) (cfr. n. 35/14, D82, pag. 8). Senonché invece, nel corso delle sue allegazioni successive, egli si è contraddetto palesemente, riferendo che il succitato “(…)” non sarebbe stato un suo amico, ma il capo delle persone con le quali avrebbero avuto degli scontri e che si sarebbe trattato di un’altra persona, che era sua amica, che sa- rebbe stata arrestata (cfr. ibidem, D100 segg., pag. 10 segg.). Altresì, an- che circa le tempistiche tra le presunte ricerche delle autorità ed il suo espatrio, le dichiarazioni dell’insorgente risultano essere discordanti. Se in- vero dapprima egli ha riferito che si sarebbe spostato diverse volte in quar- tieri differenti, per non essere arrestato da militari, che avrebbero spesso arrestato persone della sua etnia (cfr. ibidem, D39 segg., pag. 5) – peraltro quindi per un motivo del tutto diverso dalla partecipazione ad attività parti- tiche fatte valere invece successivamente (cfr. ibidem, D82 segg., pag. 8 segg.) – sorprendentemente, e senza alcuna spiegazione in merito, in se- guito egli ha invece riportato di essere fuggito dal quartiere dove viveva soltanto in un unico frangente, ovvero poco dopo l’arresto del suo amico, e poco tempo dopo sarebbe pure riuscito ad espatriare aiutato da un altro

D-4362/2024 Pagina 8 suo amico (cfr. ibidem, D112 segg., pag. 11). Inoltre, anche riguardo a come egli sarebbe entrato in possesso dei documenti consegnati a soste- gno delle sue dichiarazioni, l’insorgente si è palesemente contraddetto, af- fermando in primo luogo che gli stessi sarebbero stati consegnati dalla po- lizia alla sorella, che poi li avrebbe consegnati ad un suo amico, il quale avrebbe scattato una fotografia degli stessi e gliela avrebbe mandata in Svizzera (cfr. ibidem, D55 segg., pag. 6). Salvo poi invece, senza una spie- gazione convincente, contraddire i suoi precedenti asserti, dichiarando che la polizia avrebbe consegnato i documenti al suo amico, presso il quale spesso gli agenti di polizia sarebbero andati a cercarlo, e sarebbe stato poi questo suo amico, ad aver passato i documenti alla sorella (cfr. ibidem, D60 segg., pag. 6 seg.). Anche riguardo alle azioni alle quali egli avrebbe preso parte a favore del partito (…), le sue allegazioni non sono risultate maggiormente coerenti. Se difatti inizialmente egli ha narrato di aver par- tecipato a degli scontri e anche a degli scioperi (cfr. ibidem, D86, pag. 9); interrogato poco più avanti circa la sua partecipazione concreta agli stessi, egli si è smentito, riferendo di aver partecipato soltanto a degli scontri tra partiti politici e non a degli scioperi (cfr. ibidem, D95, pag. 9). D’altro canto, alla stessa stregua della motivazione presente nella decisione avversata, anche il Tribunale ritiene che il ricorrente non sia riuscito a specificare, con elementi concreti e dettagliati, quali fossero state le sue mansioni durante la campagna elettorale nel (…) (cfr. ibidem, D89 segg., pag. 9), come nep- pure a quali scontri ed in che modalità egli avrebbe partecipato agli stessi (cfr. ibidem, D87 segg., pag. 9 seg.), fornendo soltanto degli indizi generici, che non danno in alcun modo l’impressione che egli abbia vissuto real- mente i detti eventi. Tali e tante discrepanze e vaghezze, non possono certo essere spiegate, come lo propone il ricorrente nel suo gravame, con il fatto che le circostanze che lo avrebbero indotto all’espatrio si sarebbero svolte nel (…), quindi che visto il tempo trascorso egli non potrebbe ricor- darsi di tutti i dettagli, in quanto riguardano degli elementi chiave del suo racconto, che non possono palesemente essere dimenticate o confuse in modo così importante anche dopo il trascorrere di tempo.

E. 7.2 Per il resto, non avendo il ricorrente minimamente apportato, anche nel suo ricorso, degli elementi concreti e circostanziati che porrebbero in di- scussione le argomentazioni presenti nella decisione avversata, onde evi- tare inutili ripetizioni, si può senz’altro rinviare alla stessa, che risulta sul punto sufficientemente chiara, corretta e dettagliata (cfr. p.to II, pag. 4 segg.). Anche per quanto riguarda i due documenti, prodotti in copia agli atti dall’insorgente, si può rinviare alla decisione dell’autorità inferiore (cfr. p.to II/2, pag. 5 seg.), in quanto con le sue motivazioni ricorsuali del tutto generiche, il ricorrente non è in grado di ribaltare la conclusione esposta

D-4362/2024 Pagina 9 nella stessa. Si ritiene soltanto di aggiungere che, al contrario di quanto affermato nel ricorso dall’insorgente (cfr. n. 15, pag. 5), egli fosse a cono- scenza che i mezzi di prova consegnati, non fossero degli originali, ma soltanto delle copie (cfr. n. 35/14, D55, pag. 6).

E. 7.3 Da ultimo, concernente i problemi famigliari che il ricorrente ha addotto nel corso della sua audizione federale, ovvero che il padre lo avrebbe pic- chiato spesso, e che dal (…) per questo sarebbe uscito di casa, andando ad abitare dapprima da un conoscente, in seguito dalla sorella e da amici a C._______ (cfr. n. 35/14, D124 segg., pag. 12), non sono all’evidenza rilevanti ai sensi dell’asilo. Ciò in quanto non rientrano in uno dei motivi esaustivamente esposti all’art. 3 cpv. 1 LAsi. Peraltro, egli sarebbe espa- triato dalla Guinea soltanto alla fine del (…) (cfr. ibidem, D27, pag. 4), quindi diversi anni dopo tali eventi successi con il padre, per il che, il nesso causale con l’espatrio, risulterebbe in ogni caso interrotto.

E. 7.4 Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio nega- tivo esposto nella decisione impugnata.

E. 8 Il Tribunale è tenuto a confermare anche la pronuncia dell’allontanamento dell’insorgente, in quanto egli non adempie alle condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontana- mento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 ago- sto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

E. 9.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’ese- cuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis- sione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 9.2 Nella propria decisione, la SEM considera l’esecuzione dell’allontana- mento dell’insorgente, ammissibile, esigibile – sia dal profilo della situa- zione di sicurezza nel suo Paese d’origine sia dal profilo personale – non- ché possibile. Nel suo memoriale ricorsuale, l’insorgente avversa anche la

D-4362/2024 Pagina 10 predetta conclusione dell’autorità inferiore. A mente sua, difatti, a causa delle sue attività politiche per l’(…) come pure la persecuzione che ne sa- rebbe risultata da parte delle autorità del suo Paese d’origine, nel caso di un suo ritorno in Guinea, egli rischierebbe di subire degli atti proscritti dall’art. 3 CEDU e dall’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’esecuzione del suo allontanamento, risulte- rebbe pertanto inammissibile. Inoltre, a causa della situazione d’insicu- rezza politica, sociale ed economica nel suo Paese d’origine, oltreché al fatto che egli non disporrebbe in patria di alcuna rete famigliare o sociale che potrebbe sostenerlo in caso di ritorno, l’esecuzione del suo allontana- mento risulterebbe pure inesigibile.

E. 9.3.1 A ragione l’autorità inferiore, nel suo provvedimento, ha osservato che nella presente disamina il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 7), al contrario di quanto sostenuto dall’insor- gente nel gravame senza apportare alcun ulteriore elemento concreto e sostanziato, non sono ravvisabili agli atti, degli elementi concreti che pos- sano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Pure la situazione generale dei diritti dell’uomo in Guinea, non risulta essere attualmente ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione dell’al- lontanamento (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale E-5329/2020 del 7 ottobre 2024 consid. 8.1).

E. 9.3.2 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso la Guinea risulta essere ammissibile sia in relazione alle norme nazionali (art. 83 cpv. 3 LStrI in combinato disposto con l’art. 44 LAsi) sia a quelle internazionali.

E. 9.4.1 Dal profilo dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, sep- pure sia corretto il richiamo del ricorrente ad una situazione politica e so- ciale irrequieta nel suo Paese d’origine, tuttavia v’è luogo di constatare, che, malgrado le tensioni legate al colpo di stato militare del 5 settem- bre 2021 ed allo scioglimento del governo nel mese di febbraio del 2024,

D-4362/2024 Pagina 11 in Guinea, all’ora attuale, non vige un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, riguardante l’integralità del territorio che permetta di presumere, a priori e nei confronti di tutti i cittadini di tale Paese, l’esi- stenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, come ritenuto da giurisprudenza costante in merito (cfr. tra le altre le sen- tenze del Tribunale E-171/2024 del 20 settembre 2024 consid. 6.3, D-4875/2024 del 27 agosto 2024, pag. 3 seg. con ulteriori rif. cit.).

E. 9.4.2.1 Anche dal profilo personale, non si ravvedono degli indizi agli atti all’incarto, che permettano di ritenere che, se il ricorrente ritornasse in Guinea, si troverebbe in una situazione personale di natura tale da mettere concretamente in pericolo la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà.

E. 9.4.2.2 Invero, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gra- vame, si evince dagli atti di causa come lui disponga in patria di una rete famigliare e sociale – in particolare una sorella e diversi amici a C._______, località dove l’insorgente ha risieduto negli ultimi anni trascorsi nel suo Paese d’origine – con i quali risulta essere ancora in contatto (cfr. n. 35/14, D13 segg., pag. 3 segg.), sulla quale potrà, nel caso di bisogno – e come già fatto in passato (cfr. ibidem, D40 segg., pag. 5; D126, pag. 12) – con- tare per coprire i propri bisogni primari. Ciò quindi anche senza rivolgersi al padre, con il quale egli avrebbe avuto dei problemi in passato (cfr. ibi- dem, D124 seg., pag. 12). Inoltre l’insorgente è giovane e dispone di una discreta formazione scolastica (avendo effettuato nel suo Paese […] anni di scuola, cfr. ibidem, D30, pag. 4), nonché di una buona esperienza pro- fessionale quale (…) e come (…), lavori con i quali si sarebbe mantenuto a partire dal (…) e fino al suo espatrio dalla Guinea (cfr. ibidem, D31 segg., pag. 4), esperienze lavorative che dovrebbero permettergli di reinserirsi in breve sul mercato del lavoro.

E. 9.4.2.3 Altresì, dal lato dello stato di salute, a parte delle problematiche dentarie, per le quali il ricorrente è stato curato (cfr. n. 22/2), nonché degli asseriti dolori al ventre (cfr. n. 35/14, D5 segg., pag. 2) – ma che non sono supportati da alcun documento medico agli atti – dalla documentazione all’inserto, non si evince che il ricorrente soffra attualmente di problemi me- dici, che osterebbero all’esecuzione del suo allontanamento, in quanto al- trimenti violante l’art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 di- cembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 di- cembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1).

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E. 9.4.3 A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente è da ritenere pure esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 9.5 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della ne- cessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rim- patrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.6 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.

E. 10 Pertanto, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto fede- rale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accer- tato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impu- gnata confermata.

E. 11 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 25 luglio 2024 dal ricorrente.

E. 12 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4362/2024 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 25 luglio 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4362/2024 Sentenza del 28 ottobre 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Segessenmann; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Guinea, c/o (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 28 giugno 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, il (...) gennaio 2023, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A seguito di una procedura Dublino - con relativo colloquio tenutosi il (...) gennaio 2023 - terminata con una decisione di non entrata nel merito della SEM del 18 luglio 2023, e della scadenza del termine di trasferimento verso l'B._______, la detta autorità ha annullato la sua decisione del 18 luglio 2023 in data 5 ottobre 2023, osservando come di seguito il caso sarebbe stato trattato nella procedura nazionale. A.b Il (...) giugno 2024 si è così tenuta l'audizione federale, nell'ambito della quale l'interessato ha in particolare riferito di aver vissuto nel suo Paese d'origine, da ultimo a C._______, e di essere espatriato dallo stesso illegalmente, alla fine del (...), verso il D._______. Egli sarebbe partito dalla Guinea, in quanto avrebbe avuto timore di essere arrestato dalle autorità guineane a causa della sua partecipazione, quale membro del partito (...) ([...]), alla campagna elettorale del (...) a sostegno del predetto partito, nonché poiché avrebbe preso parte a vari scontri tra il suo partito politico ed il partito (...) ([...]). Nel (...), un suo amico sarebbe stato arrestato per le sue attività in seno all'(...), e per questo motivo l'interessato si sarebbe sentito in pericolo ed avrebbe deciso di espatriare. A sostegno dei suoi asserti, egli ha consegnato, in copia, un mandato d'arresto ed un avviso di ricerca a suo carico. A.c Il 27 giugno 2024 il richiedente ha presentato il suo parere al progetto di decisione negativo dell'autorità inferiore del 25 giugno 2024. B. Tramite la decisione del 28 giugno 2024, notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-41/1) - nell'ambito del quale è pure cessato il mandato di rappresentanza legale con la Protezione giuridica incaricata (cfr. n. 13/1 e 42/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del precitato provvedimento. C. Con ricorso datato 8 luglio 2024, ma inviato il giorno seguente (cfr. risultanze processuali), in lingua tedesca, l'interessato ha impugnato la suddetta decisione dell'autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo, a titolo procedurale, alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso ed alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento quale misura supercautelare, oltreché alla concessione dell'assistenza giudiziaria, secondo il senso, all'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché al gratuito patrocinio. In via principale, egli ha postulato all'annullamento della decisione avversata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera. A titolo eventuale ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria, mentre che a titolo ancora più eventuale ha concluso alla restituzione degli atti alla SEM per maggiori approfondimenti e nuova decisione. D. Con invio postale del 10 luglio 2024, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale alcuni documenti in copia, già presenti nell'incarto della SEM. E. Tramite la decisione incidentale del 17 luglio 2024, il giudice istruttore incaricato della pratica, ha dapprima osservato come nel presente caso, essendo che il ricorso ha effetto sospensivo ex lege, la richiesta di concessione di quest'ultimo al ricorso esposta nel gravame, risulta essere senza oggetto, nonché che di conseguenza anche la domanda in via supercautelare formulata nel ricorso e tesa alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento, è pure senza oggetto. Nella decisione incidentale, si è poi statuito che il procedimento si svolge in italiano, che il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, altresì respingendo la sua istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria totale, ed invitandolo parimenti a versare, entro il 29 luglio 2024, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. Il ricorrente ha corrisposto tempestivamente l'anticipo spese richiesto, in data 25 luglio 2024 (cfr. risultanze processuali). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto il ricorrente versato tempestivamente l'anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 17 luglio 2024. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nella sua decisione l'autorità sindacata ha dapprima osservato che, a causa dell'inconsistenza e sommarietà delle allegazioni del ricorrente in merito al suo impegno per il partito (...) nonché agli scontri o manifestazioni ai quali avrebbe partecipato, egli non avrebbe minimamente reso verosimile di essere ricercato in patria a seguito della sua attività politica a sostegno del predetto partito. Neppure le fotocopie dei due documenti presentati avvalorerebbero la verosimiglianza dei motivi d'asilo addotti. Ciò in quanto gli stessi, non soltanto sarebbero delle mere fotocopie, ma riporterebbero che il motivo per il quale egli sarebbe ricercato in Guinea sarebbe riconducibile alla sua partecipazione a disordini o manifestazioni indette dal movimento (...) ([...]), da lui mai menzionato, anzi addirittura di cui non ne sarebbe mai stato a conoscenza fino al (...). Egli si sarebbe inoltre contraddetto in merito alle modalità con le quali tali documenti sarebbero giunti in suo possesso. Infine, il parere presentato, non conterrebbe elementi o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica delle predette conclusioni da parte della SEM. 4.2 Il ricorrente, nel gravame, ha proposto quale conclusione in secondo subordine, la restituzione degli atti alla SEM, in quanto riterrebbe come quest'ultima autorità non avrebbe esaminato a sufficienza le attività politiche da lui effettuate ed i derivati rischi di persecuzione. Specialmente, mancherebbero delle ricerche sull'attuale situazione politica in Guinea e sulla persecuzione di membri dell'(...), che sarebbero però necessarie per valutare adeguatamente il pericolo al quale egli sarebbe confrontato. Inoltre, la decisione avversata, non avrebbe considerato sufficientemente i mezzi di prova presentati, non effettuando un esame accurato dell'autenticità e della rilevanza degli stessi, verificandoli anche tramite delle fonti indipendenti, ciò che risulterebbe invece necessario per poter valutare correttamente della verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente e del pericolo al quale egli è esposto in patria. Proseguendo, l'insorgente, in relazione alla verosimiglianza delle sue allegazioni, ha affermato come gli eventi da lui citati risalirebbero all'anno (...). Sarebbe quindi del tutto comprensibile, che egli non possa ricordarsi di tutti i dettagli. La sua fuga per il timore di essere arrestato come pure la situazione generale di repressione politica in Guinea in tale periodo, rafforzerebbero la veridicità delle sue dichiarazioni. Inoltre, i documenti da lui depositati - di cui egli non sarebbe stato cosciente trattarsi soltanto di copie - rappresenterebbero delle prove conclusive circa il fatto che lui sia ricercato per le sue attività politiche in patria. Queste ultime, nonché l'arresto dell'amico, rappresenterebbero degli elementi a sostegno della conclusione che le autorità guineane agiscano in modo mirato contro persone appartenenti al partito (...) come lui. Il rischio concreto per l'insorgente di essere arrestato, come pure le misure repressive generali contro membri dell'(...), sarebbero dimostrativi di una minaccia seria e personale per il ricorrente, che adempirebbe alle condizioni dell'art. 3 LAsi. Altresì, in Guinea, essendo le autorità statali coinvolte nella persecuzione dell'insorgente, egli non potrebbe richiedere realisticamente protezione alle stesse. 5. 5.1 Dapprima, in relazione alla conclusione in secondo subordine del ricorrente, ovvero di accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del principio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1), si osserva quanto segue. A differenza di quanto da lui motivato nel suo gravame, si evince dalla decisione avversata, come la SEM abbia tenuto conto correttamente ed a sufficienza delle sue dichiarazioni, sia inerenti alle sue asserite attività per il partito (...), sia il suo timore di essere arrestato dalle autorità guineane (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione avversata). Poiché però l'autorità sindacata, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, è giunta alla conclusione che egli non avesse reso verosimile né il suo impegno attivo nel partito (...), né che egli fosse ricercato in patria a causa delle sue attività politiche per il predetto partito (cfr. p.to II, pag. 4 seg. della decisione impugnata), il Tribunale ritiene che l'autorità inferiore potesse legittimamente non estendere le sue motivazioni ed il suo esame alla situazione politica specifica della Guinea ed all'allegata repressione di membri dell'(...), anche sotto il profilo dell'esame della qualità di rifugiato. Si osserva però, come l'autorità inferiore ha esposto la situazione presente in Guinea, nella parte relativa all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. p.to III/2, pag. 7 della decisione impugnata), quindi considerandola nella sua valutazione. Anche per quanto attiene ai mezzi di prova presentati dal ricorrente, il Tribunale ritiene di non poter seguire l'argomentazione ricorsuale del predetto, in quanto dalla decisione sindacata si evince chiaramente come l'autorità inferiore abbia esposto i diversi elementi per i quali i mezzi di prova presentati non avvalorerebbero i motivi d'asilo da lui addotti (cfr. p.to II/2, pag. 5 seg.). Vista la precitata conclusione, la SEM non era in casu in alcun modo tenuta a verificare l'autenticità dei documenti, peraltro essendo delle mere copie e quindi del tutto inadeguati per prestarsi ad un esame concreto degli stessi. Non si ravvede poi nel procedere della SEM e nella motivazione della decisione avversata come già esposto sopra, alcun arbitrio (art. 9 Cost.) nello stabilimento dei fatti determinanti, come allegato genericamente e senza alcuna argomentazione dall'insorgente nel gravame (cfr. n. 2, pag. 3 del ricorso: "willkürlich"). Per quest'ultima ragione, si ritiene poi che la predetta censura non vada trattata oltre. 5.2 Ne discende quindi che l'autorità inferiore, ha soddisfatto al suo obbligo istruttorio, accertando in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Le censure formali mosse dal ricorrente nei confronti del provvedimento impugnato, e la consequenziale conclusione in secondo subordine esposta nel ricorso, devono quindi essere respinte. 6. 6.1 Venendo ora al merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 7. 7.1 In primo luogo, il Tribunale, condivide la conclusione della SEM, circa l'inverosimiglianza degli asserti del ricorrente, in ordine al fatto di essere ricercato dalle autorità guineane a causa delle sue attività politiche a favore del partito (...), in quanto gli stessi sono costellati da importanti vaghezze ed incoerenze. A titolo esemplificativo, egli nel suo racconto spontaneo dei motivi che lo avrebbero portato all'espatrio, aveva fatto riferimento ad un solo amico, che si sarebbe dato il soprannome di "(...)" e che lo avrebbe accusato di far parte del partito (...) (cfr. n. 35/14, D82, pag. 8). Senonché invece, nel corso delle sue allegazioni successive, egli si è contraddetto palesemente, riferendo che il succitato "(...)" non sarebbe stato un suo amico, ma il capo delle persone con le quali avrebbero avuto degli scontri e che si sarebbe trattato di un'altra persona, che era sua amica, che sarebbe stata arrestata (cfr. ibidem, D100 segg., pag. 10 segg.). Altresì, anche circa le tempistiche tra le presunte ricerche delle autorità ed il suo espatrio, le dichiarazioni dell'insorgente risultano essere discordanti. Se invero dapprima egli ha riferito che si sarebbe spostato diverse volte in quartieri differenti, per non essere arrestato da militari, che avrebbero spesso arrestato persone della sua etnia (cfr. ibidem, D39 segg., pag. 5) - peraltro quindi per un motivo del tutto diverso dalla partecipazione ad attività partitiche fatte valere invece successivamente (cfr. ibidem, D82 segg., pag. 8 segg.) - sorprendentemente, e senza alcuna spiegazione in merito, in seguito egli ha invece riportato di essere fuggito dal quartiere dove viveva soltanto in un unico frangente, ovvero poco dopo l'arresto del suo amico, e poco tempo dopo sarebbe pure riuscito ad espatriare aiutato da un altro suo amico (cfr. ibidem, D112 segg., pag. 11). Inoltre, anche riguardo a come egli sarebbe entrato in possesso dei documenti consegnati a sostegno delle sue dichiarazioni, l'insorgente si è palesemente contraddetto, affermando in primo luogo che gli stessi sarebbero stati consegnati dalla polizia alla sorella, che poi li avrebbe consegnati ad un suo amico, il quale avrebbe scattato una fotografia degli stessi e gliela avrebbe mandata in Svizzera (cfr. ibidem, D55 segg., pag. 6). Salvo poi invece, senza una spiegazione convincente, contraddire i suoi precedenti asserti, dichiarando che la polizia avrebbe consegnato i documenti al suo amico, presso il quale spesso gli agenti di polizia sarebbero andati a cercarlo, e sarebbe stato poi questo suo amico, ad aver passato i documenti alla sorella (cfr. ibidem, D60 segg., pag. 6 seg.). Anche riguardo alle azioni alle quali egli avrebbe preso parte a favore del partito (...), le sue allegazioni non sono risultate maggiormente coerenti. Se difatti inizialmente egli ha narrato di aver partecipato a degli scontri e anche a degli scioperi (cfr. ibidem, D86, pag. 9); interrogato poco più avanti circa la sua partecipazione concreta agli stessi, egli si è smentito, riferendo di aver partecipato soltanto a degli scontri tra partiti politici e non a degli scioperi (cfr. ibidem, D95, pag. 9). D'altro canto, alla stessa stregua della motivazione presente nella decisione avversata, anche il Tribunale ritiene che il ricorrente non sia riuscito a specificare, con elementi concreti e dettagliati, quali fossero state le sue mansioni durante la campagna elettorale nel (...) (cfr. ibidem, D89 segg., pag. 9), come neppure a quali scontri ed in che modalità egli avrebbe partecipato agli stessi (cfr. ibidem, D87 segg., pag. 9 seg.), fornendo soltanto degli indizi generici, che non danno in alcun modo l'impressione che egli abbia vissuto realmente i detti eventi. Tali e tante discrepanze e vaghezze, non possono certo essere spiegate, come lo propone il ricorrente nel suo gravame, con il fatto che le circostanze che lo avrebbero indotto all'espatrio si sarebbero svolte nel (...), quindi che visto il tempo trascorso egli non potrebbe ricordarsi di tutti i dettagli, in quanto riguardano degli elementi chiave del suo racconto, che non possono palesemente essere dimenticate o confuse in modo così importante anche dopo il trascorrere di tempo. 7.2 Per il resto, non avendo il ricorrente minimamente apportato, anche nel suo ricorso, degli elementi concreti e circostanziati che porrebbero in discussione le argomentazioni presenti nella decisione avversata, onde evitare inutili ripetizioni, si può senz'altro rinviare alla stessa, che risulta sul punto sufficientemente chiara, corretta e dettagliata (cfr. p.to II, pag. 4 segg.). Anche per quanto riguarda i due documenti, prodotti in copia agli atti dall'insorgente, si può rinviare alla decisione dell'autorità inferiore (cfr. p.to II/2, pag. 5 seg.), in quanto con le sue motivazioni ricorsuali del tutto generiche, il ricorrente non è in grado di ribaltare la conclusione esposta nella stessa. Si ritiene soltanto di aggiungere che, al contrario di quanto affermato nel ricorso dall'insorgente (cfr. n. 15, pag. 5), egli fosse a conoscenza che i mezzi di prova consegnati, non fossero degli originali, ma soltanto delle copie (cfr. n. 35/14, D55, pag. 6). 7.3 Da ultimo, concernente i problemi famigliari che il ricorrente ha addotto nel corso della sua audizione federale, ovvero che il padre lo avrebbe picchiato spesso, e che dal (...) per questo sarebbe uscito di casa, andando ad abitare dapprima da un conoscente, in seguito dalla sorella e da amici a C._______ (cfr. n. 35/14, D124 segg., pag. 12), non sono all'evidenza rilevanti ai sensi dell'asilo. Ciò in quanto non rientrano in uno dei motivi esaustivamente esposti all'art. 3 cpv. 1 LAsi. Peraltro, egli sarebbe espatriato dalla Guinea soltanto alla fine del (...) (cfr. ibidem, D27, pag. 4), quindi diversi anni dopo tali eventi successi con il padre, per il che, il nesso causale con l'espatrio, risulterebbe in ogni caso interrotto. 7.4 Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

8. Il Tribunale è tenuto a confermare anche la pronuncia dell'allontanamento dell'insorgente, in quanto egli non adempie alle condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2 Nella propria decisione, la SEM considera l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, ammissibile, esigibile - sia dal profilo della situazione di sicurezza nel suo Paese d'origine sia dal profilo personale - nonché possibile. Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente avversa anche la predetta conclusione dell'autorità inferiore. A mente sua, difatti, a causa delle sue attività politiche per l'(...) come pure la persecuzione che ne sarebbe risultata da parte delle autorità del suo Paese d'origine, nel caso di un suo ritorno in Guinea, egli rischierebbe di subire degli atti proscritti dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'esecuzione del suo allontanamento, risulterebbe pertanto inammissibile. Inoltre, a causa della situazione d'insicurezza politica, sociale ed economica nel suo Paese d'origine, oltreché al fatto che egli non disporrebbe in patria di alcuna rete famigliare o sociale che potrebbe sostenerlo in caso di ritorno, l'esecuzione del suo allontanamento risulterebbe pure inesigibile. 9.3 9.3.1 A ragione l'autorità inferiore, nel suo provvedimento, ha osservato che nella presente disamina il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 7), al contrario di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame senza apportare alcun ulteriore elemento concreto e sostanziato, non sono ravvisabili agli atti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Pure la situazione generale dei diritti dell'uomo in Guinea, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale E-5329/2020 del 7 ottobre 2024 consid. 8.1). 9.3.2 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Guinea risulta essere ammissibile sia in relazione alle norme nazionali (art. 83 cpv. 3 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi) sia a quelle internazionali. 9.4 9.4.1 Dal profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, seppure sia corretto il richiamo del ricorrente ad una situazione politica e sociale irrequieta nel suo Paese d'origine, tuttavia v'è luogo di constatare, che, malgrado le tensioni legate al colpo di stato militare del 5 settembre 2021 ed allo scioglimento del governo nel mese di febbraio del 2024, in Guinea, all'ora attuale, non vige un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio che permetta di presumere, a priori e nei confronti di tutti i cittadini di tale Paese, l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, come ritenuto da giurisprudenza costante in merito (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-171/2024 del 20 settembre 2024 consid. 6.3, D-4875/2024 del 27 agosto 2024, pag. 3 seg. con ulteriori rif. cit.). 9.4.2 9.4.2.1 Anche dal profilo personale, non si ravvedono degli indizi agli atti all'incarto, che permettano di ritenere che, se il ricorrente ritornasse in Guinea, si troverebbe in una situazione personale di natura tale da mettere concretamente in pericolo la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà. 9.4.2.2 Invero, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame, si evince dagli atti di causa come lui disponga in patria di una rete famigliare e sociale - in particolare una sorella e diversi amici a C._______, località dove l'insorgente ha risieduto negli ultimi anni trascorsi nel suo Paese d'origine - con i quali risulta essere ancora in contatto (cfr. n. 35/14, D13 segg., pag. 3 segg.), sulla quale potrà, nel caso di bisogno - e come già fatto in passato (cfr. ibidem, D40 segg., pag. 5; D126, pag. 12) - contare per coprire i propri bisogni primari. Ciò quindi anche senza rivolgersi al padre, con il quale egli avrebbe avuto dei problemi in passato (cfr. ibidem, D124 seg., pag. 12). Inoltre l'insorgente è giovane e dispone di una discreta formazione scolastica (avendo effettuato nel suo Paese [...] anni di scuola, cfr. ibidem, D30, pag. 4), nonché di una buona esperienza professionale quale (...) e come (...), lavori con i quali si sarebbe mantenuto a partire dal (...) e fino al suo espatrio dalla Guinea (cfr. ibidem, D31 segg., pag. 4), esperienze lavorative che dovrebbero permettergli di reinserirsi in breve sul mercato del lavoro. 9.4.2.3 Altresì, dal lato dello stato di salute, a parte delle problematiche dentarie, per le quali il ricorrente è stato curato (cfr. n. 22/2), nonché degli asseriti dolori al ventre (cfr. n. 35/14, D5 segg., pag. 2) - ma che non sono supportati da alcun documento medico agli atti - dalla documentazione all'inserto, non si evince che il ricorrente soffra attualmente di problemi medici, che osterebbero all'esecuzione del suo allontanamento, in quanto altrimenti violante l'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 9.4.3 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere pure esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.5 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 9.6 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

10. Pertanto, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 25 luglio 2024 dal ricorrente.

12. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 25 luglio 2024.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: