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D-434/2021

D-434/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-04-16 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Sachverhalt

A. Il 15 dicembre 2020 A._______, cittadino iracheno, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. B. Le successive indagini svolte dall'autorità inferiore, hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati «EURODAC», l'interessato aveva già depositato due domande d'asilo in Ungheria e in Germania, rispettivamente il (...) 2015 e il (...) 2015 (cfr. atto SEM [...]-11/1 e 14/2). C. Nell'ambito di un consulto medico effettuato il 17 dicembre 2020 (cfr. 35/2), al richiedente è stato diagnosticato un disturbo - risalente almeno al 2009 - della memoria e cefalea con peggioramento di quest'ultima negli ultimi 4 anni. D. Il 21 dicembre 2020, egli è stato sentito nel corso del verbale di rilevamento dei dati personali (cfr. atto 13/10). E. In data 24 dicembre 2020, si è svolto con il richiedente il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto 15/3). In tale ambito l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriato nel (...) del 2015 e di essere giunto nel corso dello stesso mese in Germania, ove avrebbe depositato una domanda d'asilo in data (...) 2015. Le autorità di tale Paese avrebbero dipoi impiegato svariati anni per evadere la sua domanda, finché, nel dicembre del 2019, le medesime si sarebbero determinate negativamente, rifiutandogli l'asilo e pronunciando nel contempo il suo allontanamento in Iraq, la cui esecuzione sarebbe stata tuttavia sospesa dagli sviluppi della corrente pandemia di coronavirus (Covid-19). Egli ha poi aggiunto di non essere riuscito ad impugnare la decisione, essendo il termine di ricorso già scaduto. Nondimeno, partiti politici ed associazioni caritatevoli avrebbero raccolto firme onde contestare il suo rimpatrio in Iraq, documentazione che avrebbe consegnato alle autorità al suo arrivo in Svizzera, avvenuto il (...) 2020. Nel prosieguo del suo esposto, egli ha inoltre negato di aver chiesto asilo in Ungheria, riferendo che gli sarebbero state unicamente rilevate le impronte digitali. Questionato in merito ad un'eventuale competenza tedesca nella trattazione della sua domanda d'asilo e ad eventuali motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Germania, l'interessato ha spiegato di non volervi fare ritorno dal momento che tale Paese gli avrebbe negato la protezione richiesta pronunciando altresì il suo allontanamento in Iraq. Oltretutto, a seguito della decisione negativa egli avrebbe dovuto lasciare il lavoro, la casa e gli amici, ciò che gli avrebbe cagionato gravi scompensi mentali. Ad ogni modo, egli si è dichiarato disposto a fare ritorno nel Paese in parola qualora vi ricevesse un permesso di soggiorno. Circa il suo stato di salute, il richiedente ha affermato di soffrire di gonfiori nella parte destra e sinistra del cervello, di disturbi dell'udito e di non meglio precisati problemi alle adenoidi. A ciò si aggiungerebbe il fatto ch'egli sarebbe affetto da problemi alle ossa delle gengive - ragion per cui perderebbe i denti - così come alla memoria, nel senso che non sarebbe in grado di esprimere coerentemente il proprio pensiero. Infine, egli denoterebbe anche una problematica al colon. F. Su tali presupposti, il 24 dicembre 2020, la SEM ha presentato alle competenti autorità tedesche una richiesta di ripresa in carico di A._______ fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto 20/5). G. Il 28 dicembre 2020, l'interessato si è sottoposto ad un intervento odontoiatrico, nel corso del quale gli sono stati estratti due denti (cfr. atto 27/2). H. Il 4 gennaio 2021, la Germania ha accettato la richiesta di ripresa in carico in applicazione della summenzionata norma di legge (cfr. atto 24/3). I. Con scritto del 4 gennaio 2021, la patrocinatrice del richiedente l'asilo, ha richiesto all'autorità inferiore la restituzione di una chiave USB (cfr. atto 8/1 e 28/1). J. Con decisione del 22 gennaio 2021, notificata il 25 gennaio 2021 (cfr. atto 38/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferimento del richiedente dalla Svizzera verso la Germania come pure incaricando il Cantone E._______ dell'esecuzione del trasferimento medesimo. L'autorità inferiore ha oltretutto tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. K. Il 1° febbraio 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata 2 febbraio 2021), l'interessato è insorto contro la decisione dell'autorità di prima istanza, postulando, in limine, la sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare. In via principale, egli ha concluso all'annullamento della decisione avversata e alla ritrasmissione degli atti all'autorità inferiore per i necessari complementi istruttori. Contestualmente, egli ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. L. Con decisione incidentale del 5 febbraio 2021, il Tribunale ha invitato la SEM a prendere posizione sulle censure ricorsuali, ed in particolare circa l'allegata violazione del diritto di essere sentito. M. Con missiva del 10 febbraio 2021 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 11 febbraio 2021), l'insorgente ha aggiornato il Tribunale in merito al suo stato di salute, segnatamente trasmettendo l'atto medico F2 del 9 febbraio 2021 con il quale gli è stata prescritta una dieta ed un consulto oculistico onde risolvere i disturbi intestinali e visivi lamentati. N. Facendo uso della facoltà concessagli con la summenzionata decisione incidentale (cfr. supra consid. L), la SEM si è determinata con osservazioni del 10 febbraio 2021, riconfermandosi nelle proprie conclusioni. O. Chiamato ad esprimersi in merito a quest'ultime, l'interessato, con replica del 18 febbraio 2021, ha in buona sostanza ribadito le proprie conclusioni. Nel contempo, egli ha versato agli atti ulteriore documentazione clinica, composta da un certificato medico del 4 febbraio 2021, oltre che dall'atto medico F2 del 16 febbraio 2021. Ai sensi di tale certificazione, egli sarebbe anzitutto afflitto da "una lesione iperintensa della testa del nucleo caudato della capsula interna a destra sospetta per esito vascolare vs lesione gliale a basso grado" per la quale i medici curanti reputano indicato eseguire un follow-up con RM cerebrale con mezzo di contrasto a tre mesi di distanza, oltre che un bilancio neuropsicologico. P. Da ultimo, con la comparsa scritta del 17 marzo 2021 il ricorrente ha rimesso allo scrivente Tribunale l'atto medico F2 del 4 marzo 2021. Nell'ambito di un consulto specialistico, il medico curante avrebbe osservato diverse problematiche. In particolare, la valutazione neuropsicologica avrebbe messo in evidenza un quadro cognitivo caratterizzato da un deficit attentivo associato ad un rallentamento esecutivo in presenza di alcune fragilità a livello di accesso lessicale. Inoltre, nel corso della visita medica in parola, sarebbe stata diagnosticata una precoce esauribilità delle risorse cognitive con insorgere di fatica cognitiva. Infine, il medico curante conclude alla necessità di prendere in carico i disturbi menzionati. Q. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (48 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1 Nella propria decisione l'autorità inferiore ha anzitutto ritenuto data - in virtù della domanda d'asilo ivi depositata dal richiedente, oltreché dell'accettazione alla sua ripresa in carico - la competenza della Germania per la trattazione della domanda d'asilo di cui al presente procedimento. In tal senso, l'asserzione secondo la quale le autorità tedesche avrebbero respinto la domanda d'asilo ivi presentata - ciò che avrebbe cagionato all'insorgente degli scompensi mentali - non permetterebbe diversa valutazione. Del resto, il fatto che in Germania egli abbia dovuto lasciare il proprio lavoro, la casa e gli amici, non sarebbe atto a confutare la competenza del Paese in parola; in effetti, l'esito negativo di una procedura d'asilo in Germania non cesserebbe la competenza di tale Stato membro ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 lett. d Regolamento Dublino III. Inoltre, egli non avrebbe fornito alcun elemento a riprova del fatto che la Germania abbia violato i suoi impegni in diritto internazionale o che la sua domanda d'asilo non sia stata oggetto di una procedura regolare. Proseguendo nella sua disamina, la SEM ha considerato che non vi sarebbero elementi indicanti che la Germania Stato firmatario della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) nonché della CEDU, e Paese in cui non sussisterebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo non rispetti i suoi obblighi internazionali o che non applichi correttamente le procedure di asilo e di allontanamento. Di conseguenza, in caso di trasferimento verso detto Stato membro, si potrebbe partire dal presupposto che il ricorrente non sarebbe esposto a serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o art. 3 CEDU, che non verrebbe a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, o ancora che non verrebbe rinviato nel suo Paese d'origine o di provenienza senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata ed in violazione del principio di non-respingimento. Non esisterebbero altresì motivi ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, per i quali la domanda d'asilo sarebbe da esaminare in Svizzera. L'autorità di prima istanza ha poi ritenuto che l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, non sarebbe giustificata nella fattispecie. Infine, non vi sarebbero neppure dei motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione della predetta clausola secondo i dettami dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), ritenuto in particolare che lo stato di salute del richiedente sarebbe chiaro e non contraddistinto da problematiche necessitanti un trattamento urgente, e che, comunque, la Germania disporrebbe di infrastrutture mediche sufficienti alle quali egli avrebbe avuto accesso.

E. 3.2 Con l'impugnativa, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, l'insorgente avversa le conclusioni dell'autorità resistente.

E. 3.2.1 Anzitutto, A._______ censura una violazione del suo diritto di essere sentito. In proposito, sebbene sollecitata in tal senso, la SEM non gli avrebbe concesso la visione dei documenti caricati su di una chiave USB precedentemente versata agli atti, ciò che gli avrebbe impedito di addurre gli argomenti giuridici con cognizione di causa (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, punto II).

E. 3.2.2 L'interessato allega altresì un accertamento incompleto ed inesatto del suo stato di salute. L'autorità inferiore avrebbe in effetti considerato chiaro il quadro clinico, benché con il referto radiologico del 7 gennaio 2021 il medico curante abbia espressamente osservato che il risultato fosse "d'interpretazione non univoca". Del resto, poiché lo stesso medico riterrebbe necessaria una "valutazione in ambito clinico/specialistico e rivalutazione del reperto a breve distanza con RM ad alto campo (3T) anche con studio di perfusione", la SEM non avrebbe potuto esimersi dall'investigare oltre. Allo stesso modo, vista l'esplicita menzione nel referto in parola circa una rivalutazione del paziente a breve distanza, mal si comprenderebbe l'assenza di ulteriori appuntamenti medici nella comunicazione di MedicHelp (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3-4, punto III).

E. 3.2.3 Da ultimo, nella misura in cui le autorità tedesche avrebbero respinto la sua domanda d'asilo pronunciandone nel contempo l'allontanamento in Iraq, si giustificherebbe l'applicazione della clausola di sovranità. D'altro canto, le autorità svizzere riterrebbero da tempo inesigibile l'esecuzione di un allontanamento verso l'Iraq. Nel caso di specie vi sarebbero vieppiù da considerare i problemi di salute affliggenti il ricorrente, per i quali le diagnosi e i trattamenti apparirebbero di impossibile attuazione in Iraq. Pertanto, su tali presupposti, la SEM avrebbe quindi dovuto svolgere ulteriori approfondimenti (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4-5, punto IV).

E. 4 Preliminarmente, appare necessario esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel gravame, con le quali - come detto - egli evoca da un lato l'accertamento incompleto ed inesatto dello stato del suo stato di salute, e dall'altro la violazione del suo diritto di essere sentito in ragione del mancato accesso alla visione della documentazione contenuta nella chiave USB in possesso della SEM.

E. 4.1.1 In proposito, v'è anzitutto da rilevare che nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., 2° ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 4.1.2 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144).

E. 4.1.3 Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d'influenzare l'esito della procedura e che non si evincono già dall'incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d'altro canto all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (« antizipierte Beweiswürdigung »), e di negarne l'assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l'autorità può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell'8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2).

E. 4.1.4 I principi esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., pag. 19 n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in particolare 3.144) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. sentenze del Tribunale D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5 e D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.3). Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, la legislazione in materia d'asilo prevede, all'art. 26a LAsi alcune disposizioni particolari. In sostanza, viene sancito che i problemi medici noti e rilevanti devono di principio essere fatti valere immediatamente dopo il deposito della domanda d'asilo ed al più tardi durante l'audizione sui motivi. In caso contrario possono risultarne svantaggi procedurali nella forma di un accresciuto onere della prova a carico dei richiedenti. La portata pratica della norma è contestata in dottrina (cfr. Hruschka Constantin, Migrationsrecht Kommentar, 5a ed. 2019, art. 26a n° 1 e seg.).

E. 4.1.5 Nel suo messaggio relativo al riassetto del settore, il Consiglio federale sottolineava come l'assistenza sanitaria per i richiedenti l'asilo dovesse essere garantita mediante consultazioni mediche in loco, possibilità di trattamento ambulatoriale in ospedale o una visita medica in caso di necessità (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo del 3 settembre 2014, FF 2014 6917, 6940). Nella prassi, nel caso in cui il personale curante / servizio di assistenza reindirizzi il richiedente l'asilo presso un medico esterno, quest'ultimo allestisce, di norma, un breve referto nella forma di un « formulario F2 ». Qualora la documentazione agli atti non permetta di determinare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti, la SEM ordina di principio un rapporto più dettagliato, e meglio, la compilazione di un « formulario F4 » da parte del curante. Nulla vieta inoltre al ricorrente di presentare ulteriori mezzi di prova al soggetto rispettivamente di rivolgersi autonomamente ad un medico. Di principio, le autorità svizzere non sono dal canto loro tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6).

E. 4.1.6 Il valore probatorio di un certificato medico non si apprezza in funzione della sua origine (ufficiale o di parte) o della sua designazione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.7) bensì dipende soprattutto dalla sua esattezza, dall'ampiezza delle indagini effettuate, dalla conoscenza del vissuto del paziente (anamnesi), dai legami evidenziati tra i presunti disturbi e la diagnosi nonché dalla logica che emerge dall'analisi medica e dal grado di motivazione di quest'ultima (GICRA 2002 n. 18 consid. 4aa). Per il resto, la procedura amministrativa federale è retta dal principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC [RS 273] applicabile su rinvio dell'art. 19 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.7; sul concetto cfr. DTF 130 II 485 consid. 3.2; tra le tante le sentenze del Tribunale F-6861/2018 del 6 maggio 2020 e B-3708/2007 del 4 marzo 2008 consid. 4.1). Così, sebbene l'autorità, in assenza di elementi concreti tali da rimetterne in dubbio l'affidabilità, non possa scostarsi dalle conclusioni del medico, essa rimane libera di apprezzarne liberamente la portata alla luce delle condizioni legali (cfr. DTAF 2007/31 consid. 5.1 e, tra le tante, la sentenza del Tribunale E-4933/2012 del 21 novembre 2012).

E. 4.2 Orbene, nel caso in rassegna gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali lo stato valetudinario dell'insorgente funge da discriminante si esauriscono nella questione a sapere se il suo trasferimento possa o meno configurare una violazione dell'art. 3 CEDU, imponendo l'applicazione della clausola di sovranità.

E. 4.2.1 A questo titolo, v'è da ravvisare che la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

E. 4.2.2 In una siffatta valutazione non è certo privo di rilievo il diritto sovranazionale che lega lo stato di destinazione. Gli Stati membri sono invero vincolati dalla CartaUE e la CEDU e tenuti ad applicare la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) la quale prevede, all'art. 19 par. 1, che si debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quantomeno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali. Pure da considerare è l'infrastruttura sanitaria in essere nel Paese di destinazione e le conseguenti possibilità di trattamento.

E. 4.3 Ferme queste premesse, si può ora valutare se l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità di prima istanza sia conforme ai principi sopra esposti.

E. 4.3.1 Ebbene, al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova concernenti la situazione valetudinaria del ricorrente. In tal senso, dagli atti medici F2 del 17 dicembre 2020 (cfr. atto 35/2) e del 28 gennaio 2021 (cfr. atto 27/2), oltre che dal referto radiologico confezionato in data 7 gennaio 2021 (cfr. atto 32/1), emergeva che il quadro clinico del richiedente fosse contraddistinto da alcune problematiche odontoiatriche - nel frattempo risolte con l'estrazione dei denti interessati - nonché dalla presenza di una massa nell'emisfero cranico destro - riconducibile ad un trauma risalente a tredici anni prima - ciò che gli cagionerebbe forti cefalee e disturbi della memoria. In merito a quest'ultima patologia, nel menzionato referto radiologico, le conclusioni del medico curante recitavano "il reperto descritto in corrispondenza del n.caudato/capsula interna dx è di interpretazione non univoca: possibile l'origine vascolare, in diagnosi differenziale non escludibile la natura evolutiva. Necessari valutazione in ambito clinico-specialistico e rivalutazione del reperto a breve distanza (3 mesi circa) con RM ad alto campo (3T) anche con studio di perfusione". Ora, è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale. Allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Anzitutto, come rettamente segnalato dall'autorità inferiore, la Germania dispone notoriamente di un'infrastruttura sanitaria funzionante ed equiparabile a quella elvetica, alla quale il ricorrente può avere libero accesso come previsto dal diritto comunitario (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza). Inoltre, la problematica cranica non giustificava in casu maggiori approfondimenti da parte della SEM. Del resto, la patologia in parola gli è stata diagnosticata già nel 2017 (cfr. atto 35/2) senza che questa gli abbia impedito di esercitare un'attività lavorativa in Germania (cfr. atto 15/3 pag. 2), e senza che la stessa abbia necessitato la predisposizione di un trattamento di sorta, di modo che non v'era motivo di sospettare la presenza di affezioni gravi a tal punto da iscriversi nella giurisprudenza menzionata poc'anzi. La gravità dello stato di salute del ricorrente appariva d'altro canto tanto più ridimensionata dalla disponibilità del medesimo a fare ritorno in Germania qualora gli fosse stato riconosciuto un permesso di soggiorno.

E. 4.3.2 Conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell'interessato in Germania nel contesto di un procedimento Dublino, sicché nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha quindi violato il principio inquisitorio.

E. 4.4 Vista la doglianza in tal senso, v'è pure da respingere la tesi circa la pretesa violazione del diritto di essere sentito.

E. 4.4.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica parimenti, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per quanto concerne l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo, non trattandosi infatti di questioni discrezionali ma di nozioni giuridiche soggette al libero controllo del Tribunale (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20; si veda anche sentenza del Tribunale D-410/2017 del 18 luglio 2017 consid. 5.2).

E. 4.4.2 Orbene godendo questo Tribunale di pieno potere di cognizione sulla questione, un'eventuale violazione sarebbe ad ogni modo da considerarsi sanata ritenuto che con ordinanza del 12 febbraio 2021 lo scrivente ha trasmesso all'insorgente la documentazione reclamata, assegnandogli nel contempo un termine per esprimersi in proposito e completare il ricorso, facoltà della quale il ricorrente si è avvalso per mezzo della replica del 18 febbraio 2021.

E. 5.1 Chiariti tali aspetti, occorre ora determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.

E. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.3 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de-terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).

E. 5.4 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

E. 5.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III).

E. 6 Nel caso in rassegna, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato ha depositato delle domande d'asilo pregresse in Ungheria e in Germania (cfr. atto 14/2). Di conseguenza, l'autorità inferiore ha presentato alle omologhe autorità tedesche una richiesta di ripresa in carico (cfr. supra consid. F). Con scritto del 4 gennaio 2020 quest'ultime hanno espressamente accettato tale domanda (cfr. atto 24/3). Pertanto, la competenza della Germania per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data.

E. 7.1 Proseguendo nella disamina, non vi sono fondati motivi di ritenere che in Germania sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III). La Germania è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statu-to dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Germania è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

E. 7.2 Orbene, anche prendendo in considerazione le argomentazioni articolate nel gravame, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia da parte della Germania. In tal senso, dagli atti all'inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Germania esporrebbe effettivamente il ricorrente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza. Parimenti dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Germania non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando il ricorrente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. Del resto, l'interessato non invoca lacune nella trattazione della sua domanda d'asilo in Germania, né tantomeno ha apportato indizi oggettivi e concreti che permettano di ammettere che tale Stato membro non abbia proceduto ad un esame corretto della sua domanda d'asilo, segnatamente tenendo conto delle peculiarità del caso di specie. Invero, essendo la Germania uno Stato di diritto, si può attendere dal ricorrente che eccepisca eventuali censure in merito all'esito della sua procedura d'asilo, dinanzi alle competenti autorità tedesche.

E. 7.3 Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

E. 8.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 8.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. L'autorità di prima istanza, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.); la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale e pertanto quest'ultimo può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti. In questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM. Al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la succitata clausola e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 8.3 Infine, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 9.1 Poste tali premesse, è quindi ora necessario determinare se le evenienze esposte dal ricorrente siano atte a rendere il suo trasferimento verso la Germania contrario all'art. 3 CEDU.

E. 9.2 All'occorrenza, lo stato di salute dell'interessato non si iscrive nella restrittiva giurisprudenza convenzionale (cfr. supra consid. 4.2.1). Difatti, l'ulteriore carteggio clinico prodotto in sede ricorsuale - composto dagli atti medici F2 del 9 febbraio 2021, del 16 febbraio 2021, del 4 marzo 2021 oltreché del certificato di data 4 febbraio 2021 - non muta la ponderazione già esposta sopra, alla cui disamina si rinvia onde evitare inutili ripetizioni (cfr. supra consid. 4.3.1).

E. 10 In altre parole l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania.

E. 11 In conclusione, nella presente fattispecie, non ci sono dunque elementi per ritenere che l'autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale. Per sovrabbondanza, è doveroso rimarcare che alla luce di quanto già argomentato (cfr. supra consid. 7.2), tali considerazioni rimarrebbero immutate per il caso in cui le autorità tedesche avessero effettivamente respinto la domanda d'asilo depositata nel loro Paese. Pertanto, ritenuto che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte proprio al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»), non vi è ragione di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità).

E. 12 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Germania rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.

E. 13 Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che gli non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

E. 14 In siffatte circostanze, non v'è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

E. 15 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell'interessato dalla Svizzera verso la Germania, confermata.

E. 16 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto.

E. 17 Altresì, per lo stesso motivo summenzionato al consid. 16, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto.

E. 18 Da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 19 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 20 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-434/2021 Sentenza del 16 aprile 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Andreas Trommer, Simon Thurnheer, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Iraq, patrocinato dall'MLaw Zoe Cometti, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM del 22 gennaio 2021 / N (...). Fatti: A. Il 15 dicembre 2020 A._______, cittadino iracheno, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. B. Le successive indagini svolte dall'autorità inferiore, hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati «EURODAC», l'interessato aveva già depositato due domande d'asilo in Ungheria e in Germania, rispettivamente il (...) 2015 e il (...) 2015 (cfr. atto SEM [...]-11/1 e 14/2). C. Nell'ambito di un consulto medico effettuato il 17 dicembre 2020 (cfr. 35/2), al richiedente è stato diagnosticato un disturbo - risalente almeno al 2009 - della memoria e cefalea con peggioramento di quest'ultima negli ultimi 4 anni. D. Il 21 dicembre 2020, egli è stato sentito nel corso del verbale di rilevamento dei dati personali (cfr. atto 13/10). E. In data 24 dicembre 2020, si è svolto con il richiedente il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto 15/3). In tale ambito l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriato nel (...) del 2015 e di essere giunto nel corso dello stesso mese in Germania, ove avrebbe depositato una domanda d'asilo in data (...) 2015. Le autorità di tale Paese avrebbero dipoi impiegato svariati anni per evadere la sua domanda, finché, nel dicembre del 2019, le medesime si sarebbero determinate negativamente, rifiutandogli l'asilo e pronunciando nel contempo il suo allontanamento in Iraq, la cui esecuzione sarebbe stata tuttavia sospesa dagli sviluppi della corrente pandemia di coronavirus (Covid-19). Egli ha poi aggiunto di non essere riuscito ad impugnare la decisione, essendo il termine di ricorso già scaduto. Nondimeno, partiti politici ed associazioni caritatevoli avrebbero raccolto firme onde contestare il suo rimpatrio in Iraq, documentazione che avrebbe consegnato alle autorità al suo arrivo in Svizzera, avvenuto il (...) 2020. Nel prosieguo del suo esposto, egli ha inoltre negato di aver chiesto asilo in Ungheria, riferendo che gli sarebbero state unicamente rilevate le impronte digitali. Questionato in merito ad un'eventuale competenza tedesca nella trattazione della sua domanda d'asilo e ad eventuali motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Germania, l'interessato ha spiegato di non volervi fare ritorno dal momento che tale Paese gli avrebbe negato la protezione richiesta pronunciando altresì il suo allontanamento in Iraq. Oltretutto, a seguito della decisione negativa egli avrebbe dovuto lasciare il lavoro, la casa e gli amici, ciò che gli avrebbe cagionato gravi scompensi mentali. Ad ogni modo, egli si è dichiarato disposto a fare ritorno nel Paese in parola qualora vi ricevesse un permesso di soggiorno. Circa il suo stato di salute, il richiedente ha affermato di soffrire di gonfiori nella parte destra e sinistra del cervello, di disturbi dell'udito e di non meglio precisati problemi alle adenoidi. A ciò si aggiungerebbe il fatto ch'egli sarebbe affetto da problemi alle ossa delle gengive - ragion per cui perderebbe i denti - così come alla memoria, nel senso che non sarebbe in grado di esprimere coerentemente il proprio pensiero. Infine, egli denoterebbe anche una problematica al colon. F. Su tali presupposti, il 24 dicembre 2020, la SEM ha presentato alle competenti autorità tedesche una richiesta di ripresa in carico di A._______ fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto 20/5). G. Il 28 dicembre 2020, l'interessato si è sottoposto ad un intervento odontoiatrico, nel corso del quale gli sono stati estratti due denti (cfr. atto 27/2). H. Il 4 gennaio 2021, la Germania ha accettato la richiesta di ripresa in carico in applicazione della summenzionata norma di legge (cfr. atto 24/3). I. Con scritto del 4 gennaio 2021, la patrocinatrice del richiedente l'asilo, ha richiesto all'autorità inferiore la restituzione di una chiave USB (cfr. atto 8/1 e 28/1). J. Con decisione del 22 gennaio 2021, notificata il 25 gennaio 2021 (cfr. atto 38/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferimento del richiedente dalla Svizzera verso la Germania come pure incaricando il Cantone E._______ dell'esecuzione del trasferimento medesimo. L'autorità inferiore ha oltretutto tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. K. Il 1° febbraio 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata 2 febbraio 2021), l'interessato è insorto contro la decisione dell'autorità di prima istanza, postulando, in limine, la sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare. In via principale, egli ha concluso all'annullamento della decisione avversata e alla ritrasmissione degli atti all'autorità inferiore per i necessari complementi istruttori. Contestualmente, egli ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. L. Con decisione incidentale del 5 febbraio 2021, il Tribunale ha invitato la SEM a prendere posizione sulle censure ricorsuali, ed in particolare circa l'allegata violazione del diritto di essere sentito. M. Con missiva del 10 febbraio 2021 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 11 febbraio 2021), l'insorgente ha aggiornato il Tribunale in merito al suo stato di salute, segnatamente trasmettendo l'atto medico F2 del 9 febbraio 2021 con il quale gli è stata prescritta una dieta ed un consulto oculistico onde risolvere i disturbi intestinali e visivi lamentati. N. Facendo uso della facoltà concessagli con la summenzionata decisione incidentale (cfr. supra consid. L), la SEM si è determinata con osservazioni del 10 febbraio 2021, riconfermandosi nelle proprie conclusioni. O. Chiamato ad esprimersi in merito a quest'ultime, l'interessato, con replica del 18 febbraio 2021, ha in buona sostanza ribadito le proprie conclusioni. Nel contempo, egli ha versato agli atti ulteriore documentazione clinica, composta da un certificato medico del 4 febbraio 2021, oltre che dall'atto medico F2 del 16 febbraio 2021. Ai sensi di tale certificazione, egli sarebbe anzitutto afflitto da "una lesione iperintensa della testa del nucleo caudato della capsula interna a destra sospetta per esito vascolare vs lesione gliale a basso grado" per la quale i medici curanti reputano indicato eseguire un follow-up con RM cerebrale con mezzo di contrasto a tre mesi di distanza, oltre che un bilancio neuropsicologico. P. Da ultimo, con la comparsa scritta del 17 marzo 2021 il ricorrente ha rimesso allo scrivente Tribunale l'atto medico F2 del 4 marzo 2021. Nell'ambito di un consulto specialistico, il medico curante avrebbe osservato diverse problematiche. In particolare, la valutazione neuropsicologica avrebbe messo in evidenza un quadro cognitivo caratterizzato da un deficit attentivo associato ad un rallentamento esecutivo in presenza di alcune fragilità a livello di accesso lessicale. Inoltre, nel corso della visita medica in parola, sarebbe stata diagnosticata una precoce esauribilità delle risorse cognitive con insorgere di fatica cognitiva. Infine, il medico curante conclude alla necessità di prendere in carico i disturbi menzionati. Q. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Nella propria decisione l'autorità inferiore ha anzitutto ritenuto data - in virtù della domanda d'asilo ivi depositata dal richiedente, oltreché dell'accettazione alla sua ripresa in carico - la competenza della Germania per la trattazione della domanda d'asilo di cui al presente procedimento. In tal senso, l'asserzione secondo la quale le autorità tedesche avrebbero respinto la domanda d'asilo ivi presentata - ciò che avrebbe cagionato all'insorgente degli scompensi mentali - non permetterebbe diversa valutazione. Del resto, il fatto che in Germania egli abbia dovuto lasciare il proprio lavoro, la casa e gli amici, non sarebbe atto a confutare la competenza del Paese in parola; in effetti, l'esito negativo di una procedura d'asilo in Germania non cesserebbe la competenza di tale Stato membro ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 lett. d Regolamento Dublino III. Inoltre, egli non avrebbe fornito alcun elemento a riprova del fatto che la Germania abbia violato i suoi impegni in diritto internazionale o che la sua domanda d'asilo non sia stata oggetto di una procedura regolare. Proseguendo nella sua disamina, la SEM ha considerato che non vi sarebbero elementi indicanti che la Germania Stato firmatario della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) nonché della CEDU, e Paese in cui non sussisterebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo non rispetti i suoi obblighi internazionali o che non applichi correttamente le procedure di asilo e di allontanamento. Di conseguenza, in caso di trasferimento verso detto Stato membro, si potrebbe partire dal presupposto che il ricorrente non sarebbe esposto a serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o art. 3 CEDU, che non verrebbe a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, o ancora che non verrebbe rinviato nel suo Paese d'origine o di provenienza senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata ed in violazione del principio di non-respingimento. Non esisterebbero altresì motivi ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, per i quali la domanda d'asilo sarebbe da esaminare in Svizzera. L'autorità di prima istanza ha poi ritenuto che l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, non sarebbe giustificata nella fattispecie. Infine, non vi sarebbero neppure dei motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione della predetta clausola secondo i dettami dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), ritenuto in particolare che lo stato di salute del richiedente sarebbe chiaro e non contraddistinto da problematiche necessitanti un trattamento urgente, e che, comunque, la Germania disporrebbe di infrastrutture mediche sufficienti alle quali egli avrebbe avuto accesso. 3.2 Con l'impugnativa, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, l'insorgente avversa le conclusioni dell'autorità resistente. 3.2.1 Anzitutto, A._______ censura una violazione del suo diritto di essere sentito. In proposito, sebbene sollecitata in tal senso, la SEM non gli avrebbe concesso la visione dei documenti caricati su di una chiave USB precedentemente versata agli atti, ciò che gli avrebbe impedito di addurre gli argomenti giuridici con cognizione di causa (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, punto II). 3.2.2 L'interessato allega altresì un accertamento incompleto ed inesatto del suo stato di salute. L'autorità inferiore avrebbe in effetti considerato chiaro il quadro clinico, benché con il referto radiologico del 7 gennaio 2021 il medico curante abbia espressamente osservato che il risultato fosse "d'interpretazione non univoca". Del resto, poiché lo stesso medico riterrebbe necessaria una "valutazione in ambito clinico/specialistico e rivalutazione del reperto a breve distanza con RM ad alto campo (3T) anche con studio di perfusione", la SEM non avrebbe potuto esimersi dall'investigare oltre. Allo stesso modo, vista l'esplicita menzione nel referto in parola circa una rivalutazione del paziente a breve distanza, mal si comprenderebbe l'assenza di ulteriori appuntamenti medici nella comunicazione di MedicHelp (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3-4, punto III). 3.2.3 Da ultimo, nella misura in cui le autorità tedesche avrebbero respinto la sua domanda d'asilo pronunciandone nel contempo l'allontanamento in Iraq, si giustificherebbe l'applicazione della clausola di sovranità. D'altro canto, le autorità svizzere riterrebbero da tempo inesigibile l'esecuzione di un allontanamento verso l'Iraq. Nel caso di specie vi sarebbero vieppiù da considerare i problemi di salute affliggenti il ricorrente, per i quali le diagnosi e i trattamenti apparirebbero di impossibile attuazione in Iraq. Pertanto, su tali presupposti, la SEM avrebbe quindi dovuto svolgere ulteriori approfondimenti (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4-5, punto IV). 4. Preliminarmente, appare necessario esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel gravame, con le quali - come detto - egli evoca da un lato l'accertamento incompleto ed inesatto dello stato del suo stato di salute, e dall'altro la violazione del suo diritto di essere sentito in ragione del mancato accesso alla visione della documentazione contenuta nella chiave USB in possesso della SEM. 4.1 4.1.1 In proposito, v'è anzitutto da rilevare che nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., 2° ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 4.1.2 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144). 4.1.3 Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d'influenzare l'esito della procedura e che non si evincono già dall'incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d'altro canto all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (« antizipierte Beweiswürdigung »), e di negarne l'assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l'autorità può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell'8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2). 4.1.4 I principi esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., pag. 19 n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in particolare 3.144) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. sentenze del Tribunale D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5 e D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.3). Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, la legislazione in materia d'asilo prevede, all'art. 26a LAsi alcune disposizioni particolari. In sostanza, viene sancito che i problemi medici noti e rilevanti devono di principio essere fatti valere immediatamente dopo il deposito della domanda d'asilo ed al più tardi durante l'audizione sui motivi. In caso contrario possono risultarne svantaggi procedurali nella forma di un accresciuto onere della prova a carico dei richiedenti. La portata pratica della norma è contestata in dottrina (cfr. Hruschka Constantin, Migrationsrecht Kommentar, 5a ed. 2019, art. 26a n° 1 e seg.). 4.1.5 Nel suo messaggio relativo al riassetto del settore, il Consiglio federale sottolineava come l'assistenza sanitaria per i richiedenti l'asilo dovesse essere garantita mediante consultazioni mediche in loco, possibilità di trattamento ambulatoriale in ospedale o una visita medica in caso di necessità (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo del 3 settembre 2014, FF 2014 6917, 6940). Nella prassi, nel caso in cui il personale curante / servizio di assistenza reindirizzi il richiedente l'asilo presso un medico esterno, quest'ultimo allestisce, di norma, un breve referto nella forma di un « formulario F2 ». Qualora la documentazione agli atti non permetta di determinare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti, la SEM ordina di principio un rapporto più dettagliato, e meglio, la compilazione di un « formulario F4 » da parte del curante. Nulla vieta inoltre al ricorrente di presentare ulteriori mezzi di prova al soggetto rispettivamente di rivolgersi autonomamente ad un medico. Di principio, le autorità svizzere non sono dal canto loro tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). 4.1.6 Il valore probatorio di un certificato medico non si apprezza in funzione della sua origine (ufficiale o di parte) o della sua designazione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.7) bensì dipende soprattutto dalla sua esattezza, dall'ampiezza delle indagini effettuate, dalla conoscenza del vissuto del paziente (anamnesi), dai legami evidenziati tra i presunti disturbi e la diagnosi nonché dalla logica che emerge dall'analisi medica e dal grado di motivazione di quest'ultima (GICRA 2002 n. 18 consid. 4aa). Per il resto, la procedura amministrativa federale è retta dal principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC [RS 273] applicabile su rinvio dell'art. 19 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.7; sul concetto cfr. DTF 130 II 485 consid. 3.2; tra le tante le sentenze del Tribunale F-6861/2018 del 6 maggio 2020 e B-3708/2007 del 4 marzo 2008 consid. 4.1). Così, sebbene l'autorità, in assenza di elementi concreti tali da rimetterne in dubbio l'affidabilità, non possa scostarsi dalle conclusioni del medico, essa rimane libera di apprezzarne liberamente la portata alla luce delle condizioni legali (cfr. DTAF 2007/31 consid. 5.1 e, tra le tante, la sentenza del Tribunale E-4933/2012 del 21 novembre 2012). 4.2 Orbene, nel caso in rassegna gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali lo stato valetudinario dell'insorgente funge da discriminante si esauriscono nella questione a sapere se il suo trasferimento possa o meno configurare una violazione dell'art. 3 CEDU, imponendo l'applicazione della clausola di sovranità. 4.2.1 A questo titolo, v'è da ravvisare che la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 4.2.2 In una siffatta valutazione non è certo privo di rilievo il diritto sovranazionale che lega lo stato di destinazione. Gli Stati membri sono invero vincolati dalla CartaUE e la CEDU e tenuti ad applicare la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) la quale prevede, all'art. 19 par. 1, che si debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quantomeno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali. Pure da considerare è l'infrastruttura sanitaria in essere nel Paese di destinazione e le conseguenti possibilità di trattamento. 4.3 Ferme queste premesse, si può ora valutare se l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità di prima istanza sia conforme ai principi sopra esposti. 4.3.1 Ebbene, al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova concernenti la situazione valetudinaria del ricorrente. In tal senso, dagli atti medici F2 del 17 dicembre 2020 (cfr. atto 35/2) e del 28 gennaio 2021 (cfr. atto 27/2), oltre che dal referto radiologico confezionato in data 7 gennaio 2021 (cfr. atto 32/1), emergeva che il quadro clinico del richiedente fosse contraddistinto da alcune problematiche odontoiatriche - nel frattempo risolte con l'estrazione dei denti interessati - nonché dalla presenza di una massa nell'emisfero cranico destro - riconducibile ad un trauma risalente a tredici anni prima - ciò che gli cagionerebbe forti cefalee e disturbi della memoria. In merito a quest'ultima patologia, nel menzionato referto radiologico, le conclusioni del medico curante recitavano "il reperto descritto in corrispondenza del n.caudato/capsula interna dx è di interpretazione non univoca: possibile l'origine vascolare, in diagnosi differenziale non escludibile la natura evolutiva. Necessari valutazione in ambito clinico-specialistico e rivalutazione del reperto a breve distanza (3 mesi circa) con RM ad alto campo (3T) anche con studio di perfusione". Ora, è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale. Allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Anzitutto, come rettamente segnalato dall'autorità inferiore, la Germania dispone notoriamente di un'infrastruttura sanitaria funzionante ed equiparabile a quella elvetica, alla quale il ricorrente può avere libero accesso come previsto dal diritto comunitario (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza). Inoltre, la problematica cranica non giustificava in casu maggiori approfondimenti da parte della SEM. Del resto, la patologia in parola gli è stata diagnosticata già nel 2017 (cfr. atto 35/2) senza che questa gli abbia impedito di esercitare un'attività lavorativa in Germania (cfr. atto 15/3 pag. 2), e senza che la stessa abbia necessitato la predisposizione di un trattamento di sorta, di modo che non v'era motivo di sospettare la presenza di affezioni gravi a tal punto da iscriversi nella giurisprudenza menzionata poc'anzi. La gravità dello stato di salute del ricorrente appariva d'altro canto tanto più ridimensionata dalla disponibilità del medesimo a fare ritorno in Germania qualora gli fosse stato riconosciuto un permesso di soggiorno. 4.3.2 Conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell'interessato in Germania nel contesto di un procedimento Dublino, sicché nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha quindi violato il principio inquisitorio. 4.4 Vista la doglianza in tal senso, v'è pure da respingere la tesi circa la pretesa violazione del diritto di essere sentito. 4.4.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica parimenti, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per quanto concerne l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo, non trattandosi infatti di questioni discrezionali ma di nozioni giuridiche soggette al libero controllo del Tribunale (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20; si veda anche sentenza del Tribunale D-410/2017 del 18 luglio 2017 consid. 5.2). 4.4.2 Orbene godendo questo Tribunale di pieno potere di cognizione sulla questione, un'eventuale violazione sarebbe ad ogni modo da considerarsi sanata ritenuto che con ordinanza del 12 febbraio 2021 lo scrivente ha trasmesso all'insorgente la documentazione reclamata, assegnandogli nel contempo un termine per esprimersi in proposito e completare il ricorso, facoltà della quale il ricorrente si è avvalso per mezzo della replica del 18 febbraio 2021. 5. 5.1 Chiariti tali aspetti, occorre ora determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de-terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 5.4 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 5.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III).

6. Nel caso in rassegna, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato ha depositato delle domande d'asilo pregresse in Ungheria e in Germania (cfr. atto 14/2). Di conseguenza, l'autorità inferiore ha presentato alle omologhe autorità tedesche una richiesta di ripresa in carico (cfr. supra consid. F). Con scritto del 4 gennaio 2020 quest'ultime hanno espressamente accettato tale domanda (cfr. atto 24/3). Pertanto, la competenza della Germania per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data. 7. 7.1 Proseguendo nella disamina, non vi sono fondati motivi di ritenere che in Germania sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III). La Germania è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statu-to dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Germania è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 7.2 Orbene, anche prendendo in considerazione le argomentazioni articolate nel gravame, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia da parte della Germania. In tal senso, dagli atti all'inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Germania esporrebbe effettivamente il ricorrente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza. Parimenti dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Germania non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando il ricorrente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. Del resto, l'interessato non invoca lacune nella trattazione della sua domanda d'asilo in Germania, né tantomeno ha apportato indizi oggettivi e concreti che permettano di ammettere che tale Stato membro non abbia proceduto ad un esame corretto della sua domanda d'asilo, segnatamente tenendo conto delle peculiarità del caso di specie. Invero, essendo la Germania uno Stato di diritto, si può attendere dal ricorrente che eccepisca eventuali censure in merito all'esito della sua procedura d'asilo, dinanzi alle competenti autorità tedesche. 7.3 Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 8.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. L'autorità di prima istanza, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.); la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale e pertanto quest'ultimo può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti. In questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM. Al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la succitata clausola e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.3 Infine, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 9. 9.1 Poste tali premesse, è quindi ora necessario determinare se le evenienze esposte dal ricorrente siano atte a rendere il suo trasferimento verso la Germania contrario all'art. 3 CEDU. 9.2 All'occorrenza, lo stato di salute dell'interessato non si iscrive nella restrittiva giurisprudenza convenzionale (cfr. supra consid. 4.2.1). Difatti, l'ulteriore carteggio clinico prodotto in sede ricorsuale - composto dagli atti medici F2 del 9 febbraio 2021, del 16 febbraio 2021, del 4 marzo 2021 oltreché del certificato di data 4 febbraio 2021 - non muta la ponderazione già esposta sopra, alla cui disamina si rinvia onde evitare inutili ripetizioni (cfr. supra consid. 4.3.1).

10. In altre parole l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania.

11. In conclusione, nella presente fattispecie, non ci sono dunque elementi per ritenere che l'autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale. Per sovrabbondanza, è doveroso rimarcare che alla luce di quanto già argomentato (cfr. supra consid. 7.2), tali considerazioni rimarrebbero immutate per il caso in cui le autorità tedesche avessero effettivamente respinto la domanda d'asilo depositata nel loro Paese. Pertanto, ritenuto che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte proprio al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»), non vi è ragione di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità).

12. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Germania rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.

13. Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che gli non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

14. In siffatte circostanze, non v'è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

15. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell'interessato dalla Svizzera verso la Germania, confermata.

16. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto.

17. Altresì, per lo stesso motivo summenzionato al consid. 16, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto.

18. Da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

19. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

20. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: